Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1706/2022 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
); nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: n.q. di tutore di , nata a C.F._2 Parte_3
Palermo il 10.04.1961, (C.F. ) (provvedimento di C.F._3
nomina del 10.06.2016 già agli atti del procedimento di primo grado), elettivamente domiciliati a Palermo in via G.le G.ppe Arimondi n.1/z presso lo studio dell'Avv. Andrea Corsaro che li rappresenta e difende per mandato in atti
appellanti contro in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante pro tempore, (P.I. , con sede in Palermo, via Gene- P.IVA_1
Corte di Appello Palermo sez. II civile
rale Giuseppe Sirtori n. 25, elettivamente domiciliata a Palermo, in via
Rosolino Pilo n. 11, presso lo studio dell'avv.to Alessandro Palmigiano che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
P. IVA , con sede in Milano, Piazza Tre CP_2 P.IVA_2
Torri n.3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettiva- mente domiciliata in Palermo, Via Generale A. Cantore n.5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di Liberto che la rappresenta e difende per mandato in atti
Appellati
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti:
Appellante: “come in atto di appello”; appellati: “come in comparsa di costituzio-
ne e risposta”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1381/2022 emessa in data 31.3.2022, in parziale accoglimento delle domande proposte dagli attori e n.q. di tutore di Parte_1 Parte_2
, previa dichiarazione di difetto di legittimazione attiva Parte_3
di , condannò la in Controparte_3 Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, (di seguito CP_5
[...
, alla restituzione in favore di e di , Parte_1 Parte_2
n.q. di tutore di della somma di € 14.695,00 oltre gli in- Parte_3
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teressi legali dal mese di settembre 2014 fino al soddisfo;
condannò la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di €
5.350,00 a titolo di risarcimento del danno e regolamentò le spese di lite riconoscendo la parziale soccombenza con compensazione in ra- gione della metà.
Avverso la sentenza, proponevano appello e Parte_1 [...]
n.q. di tutore di . Si costituiva la re- Pt_4 Parte_3 CP_1
sistendo al gravame.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il giorno
16.10.2024, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionale e di giorni venti per il deposito delle memorie delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
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❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di appello viene censurata la sentenza di primo grado per errata valutazione delle risultanze della ctu e dei preventivi dei lavori. In particolare, gli appellanti rilevano che il consu- lente, operando un raffronto tra le opere incluse nei preventivi prodot- ti dalla società convenuta – dei quali unico sottoscritto dai committenti
è quello datato 22.8.2014 – e quelli asseritamente eseguite dall'appaltatrice, per gran parte delle lavorazioni non ha accertato la loro esistenza e, piuttosto, nei sopraluoghi effettuati, per alcune ha in- dicato “non riscontrabili” dovendosi intendere non accertati e, dunque, non eseguite, con l'effetto che, essendo stato pagato un importo com-
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plessivo di € 100.455,67 la somma indebitamente corrisposta oggetto di restituzione è pari ad € 61.800,67.
2.3. Con il secondo e il terzo motivo di gravame, viene rilevata la totale carenza di prove sull'ammontare delle opere effettivamente rea- lizzate, corrispondenti all'importo pagato, essendo la convenuta grava- ta del relativo onere probatorio. Sul punto gli appellanti rilevano la contraddittorietà delle prove orali e, in particolare, delle dichiarazioni rese dal teste rispetto ai preventivi prodotti avendo ricono- Tes_1
sciuto, senza alcuna specificazione, tutte le lavorazioni ivi indicate an- che quelle incluse nei preventivi del 8.8.2014 e del 22.8.2014 che, es- sendo state duplicate le relative somme pagate hanno, infatti, formato oggetto di restituzione. Tale testimonianza, peraltro, collide con quella resa dall'ing. , progettista e direttore dei lavori commissionati nel Tes_2
2017-2018 per i lavori eseguiti nei locali dello scantinato dal condo- minio. Infine, anche il teste nulla specifica né conferma ri- Tes_3
spetto alle opere compiute nei locali dell'officina, di cui alla domanda risarcitoria proposta, per avere causato, in tale parte dell'immobile sottostante, danni e, piuttosto, da tutte le prove si ricava la smentita circa la l'esecuzione di lavorazioni presso tale parte dell'edificio, an- corché inclusi nei preventivi del 31.7.2014 e del 27.8.2014, pari ad €
17.723,00 pagati ma non dovuti.
4. Con il quarto motivo di appello, viene censurato il mancato calcolo, sulle somme corrisposte agli attori oggetto di condanna nella sentenza di primo grado, pari ad € 14.695,00 ed € 5.350,00, degli inte- ressi moratori nella misura prevista dall'art. 1284 c.c. integrato
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dall'art. 17 del D.L. 132/2014, dalla data della notifica dell'atto di cita- zione fino al soddisfo.
XXXXX
Preliminarmente, appare necessaria la disanima dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da parte ap- pellata per difetto di specificità dei motivi e violazione del principio di chiarezza.
L'eccezione è infondata e, pertanto, si rigetta.
Per ciò che attiene alla carenza della specificità dei motivi di appello, a mente dell'art. 342 c.p.c., la relativa sanzione dell'inammissibilità è ravvisabile solo allorquando l'appellante ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugna- ta, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustifi- care la doglianza, in ossequio al principio stabilito dalla Corte di Cassa- zione a Sezioni Unite per il quale: “la specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c. può sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, a patto che la cen- sura mossa risulti specifica ed adeguata, idonea, cioè, a consentire al giudice di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferi- mento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. SS.UU. n.
28057 del 25.11.2008).
Nell'atto di citazione di cui si chiede dichiararsi l'inammissibilità, sebbene articolato in un unico motivo di appello, so- no specificatamente indicate le ragioni per le quali si impugna la sen- tenza di prime cure e viene indicato un percorso argomentativo di tipo
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logico-giuridico alternativo rispetto a quello adottato all'esito del giu- dizio di primo grado, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti e in- dicando le norme che si ritengono violate.
L'eccezione, pertanto, è priva di fondamento.
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Nel merito, l'appello è rigettato.
Gli attori in primo grado, committenti dei lavori di ristruttura- zione dei terrazzi e di parte del locale sottostante dell'edificio sito in via Galilei n. 165, hanno avanzato domanda di ripetizione di indebito oggettivo esponendo che, avendo concordato e sottoscritto solo un preventivo datato 22.8.2014 – avente ad oggetto rifacimento terrazza - ove era indicato l'importo di € 24.000,00 con l'aggiunta di € 14.665,00 per l'impermeabilizzazione dell'aiuola, hanno, tuttavia, corrisposto all'impresa appaltatrice la complessiva somma di 100.455,67 per lavo- razione non eseguite, chiedendo la restituzione della differenza, pari ad € 61.800,00.
Hanno altresì, proposto domanda di condanna al risarcimento del danno sia per vizi delle opere, alcune rimaste incompiute, sia per i danni causati a terzi e, segnatamente, al proprietario del locale canti- nato adibito ad autofficina ove erano stati riscontrati ammaloramenti e danneggiamenti provenienti dal terrazzo soprastante di loro proprietà.
All'esito dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, con ctu e prove orali, gran parte delle domande proposte risultano prive di fondamento dovendosi ritenere, peraltro, l'esaustività e completezza dell'accertamento peritale eseguito da entrambi i consulenti nominati
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in sede di ATP e di ctu, i quali hanno risposto in maniera corretta a tut- ti i quesiti formulati dal Giudice e alle osservazioni critiche delle parti.
In primo luogo, deve ribadirsi che, sebbene risulti sottoscritto dagli attori n.q. di committenti solo un preventivo (quello del
22.8.2014 avente ad oggetto opere sulle terrazze “lato prospetto” e “la- to parco-giochi”), l'accettazione delle ulteriori lavorazioni indicate in tutti gli altri preventivi prodotti dalla , nella misura in cui CP_1
hanno riguardato altra terrazza dello stesso appartamento di proprie- tà dei e i locali sottostanti, riscontrati dal ctu in sede di sopral- Pt_1
luogo e pagate al momento dell'emissione delle fatture, ad avanzamen- to dei lavori (SAL), postula la prova dell'avvenuto affidamento del rela- tivo incarico perché il contratto di appalto privato, non rivestendo la natura di negozio formale, non soggiace a particolari oneri di forma scritta.
Del resto, possono trarsi elementi di prova anche dalla mancata comparizione dell'attore a rendere interrogatorio formale avente ad oggetto proprio l'avvenuta sottoposizione ed accettazione degli ulte- riori preventivi prodotti in atti.
Rilevano gli appellanti che, nell'operare un riscontro tra le ope- re indicate nei preventivi e quelli oggetto di sopralluogo, il ctu ha indi- cato una serie di lavorazioni “non riscontrabili” e ciò comprova che tali lavori non siano stati effettivamente eseguiti seppur pagati.
Tale assunto, tuttavia, va disatteso rispetto a tutti i lavori ogget- to di riscontro ed indicati nei predetti preventivi.
Il consulente, infatti, nel rispondere alle osservazioni sul punto
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avanzate dal ctp e dal difensore degli attori, ha specificamente ribadito che: “ho indicato come “non riscontrabile” ogni attività/lavorazione per la quale non è stata possibile una verifica diretta in sede di sopralluogo mentre ho indicato come “verosimile” ogni lavorazione che, seppur diret- tamente riscontrabile in sede di accertamento, è propedeutica ad altre lavorazioni rilevate, ovvero tale che la sua mancata esecuzione avrebbe avuto conseguenze evidenti nel corso dell'ispezione” (pag. 34 della ctu).
Tale premessa, dunque, consente di ritenere provate tutte quel- le lavorazioni incluse nei preventivi che costituiscono una parte pro- pedeutica necessaria rispetto al prodotto finito, oggetto questo di ef- fettivo riscontro. A titolo di esempio, quanto al primo preventivo del
31.7.2014, avente ad oggetto i lavori eseguiti nel locale cantinato adibi- to ad officina, le attività di: “dismissione della calce esistente sopraeleva- ta, apertura del copriferro, spruzzatura del ferro esistente ad acqua fredda, smerigliatura del ferro portandolo allo stato originario, tratta- mento del ferro mediante bicomponente di tipo keracoll;
rifacimento del nuovo copriferro, realizzazione di struttura per cartongesso a doppio montante”, sono tutte indicate come “non riscontrabili” perché ovvia- mente già eseguite in fase preparatoria come anche l'installazione del ponteggio, rispetto al prodotto finito costituito dal “controsoffittatura in pannelli da 13 mm. ignifigugo antincendio” che, di contro, è stato ovviamente accertato dal consulente come correttamente eseguito al momento del sopralluogo unitamente alla “rasatura di due strati di fi- nitura”, oggetto di parziale riscontro. Indi, l'avvenuta esecuzione del controsoffitto, verificato in sede di sopralluogo e fotografato postula la
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prova che anche le lavorazioni destinate al risanamento strutturale dell'intradosso del solaio sono state eseguite. Ogni ulteriore accerta- mento, avrebbe comportato l'esecuzione di saggi distruttivi che gli stessi proprietari hanno convenuto di voler evitare sia per i danni con- seguenti provocati sull'edificio che per i relativi costi da sostenere (si vedano i verbali redatti dal ctu).
Peraltro, l'indagine sui lavori compiuti nel locale sottostante dimostra l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dagli at- tori in primo grado, poiché in sede di sopralluogo il consulente ing.
ha avuto modo di verificare che nel piano cantinato la pre- Per_1
senza di muffe, funghi e macchie di umidità era riscontrata nella solo parete di fondo,
contro
-terra non direttamente interessata dalle opere eseguite dall'impresa, né sul punto può dirsi rilevante la documenta- zione tardivamente prodotta dagli appellanti con le note scritte del
15.2.2024, che ha ad oggetto un contenzioso tra soggetti diversi – il proprietario del locale cantinato e il conduttore – e la perizia, eseguita molti anni dopo, non ha coinvolto l'appellata e, pertanto, non è alla stessa opponibile.
Del resto, l'assunto è confermato dalle dichiarazioni rese dal te- ste il quale ha riferito che la causa delle infiltrazioni è, ap- Tes_3
punto, estranea alle condotte dell'appaltatore e, piuttosto, è verosi- milmente ascrivibile a manufatti condominiali: “posso comunque dire che le pareti del locale scantinato si trovavano in queste condizioni sin dal 2013 -2014 quando abbiamo preso in locazione i locali, mi era stato infatti detto che il stava raccogliendo le somme per eseguire CP_6
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i lavori in tutto lo scantinato. Aggiungo che la ditta per la CP_1
prima volta è intervenuta se mal non ricordo tra il 2014 e il 2015 nello scantinato in quanto era crollato il controsoffitto, era agosto, così il sig.
ha conosciuto il sig. che ha pagato i danni nella misura CP_1 Pt_1
di 800-1000 euro e poi lo ha incaricato di eseguire i lavori nel suo appar- tamento; preciso che anche quando la casa del sig. è disabitata io Pt_1
ho infiltrazioni di acqua e mi è stato detto dal portiere dello stabile ovve- ro dall'amministratore del condominio, non ricordo bene, che provengo- no dallo scarico fognario che passa sotto casa del sig. ; il condomi- Pt_1
nio ha eseguito delle opere di ripristino dei pilastri e di alcune finestre ma non è intervenuto sulla parete interessata dalle infiltrazioni di acqua in quanto è pendente il presente giudizio” (si veda verbale dell'udienza del 14.9.2020).
Quanto alle ulteriori lavorazioni contenute nei preventivi, la questione è analoga a quanto indicato per il primo del 31.7.2014, tutte quelle lavorazioni preparatorie e propedeutiche al prodotto finito og- getto di riscontro devono ritenersi effettivamente compiute e, come ta- li, correttamente pagate.
Ciò vale: 1) sia per il preventivo del 27/8/2014 ove “la prepa- razione di tutte le pareti” ovviamente è propedeutica alla stuccatura di soffitto e pareti e pitturazione con fissativo e colore bianco;
2) sia per il preventivo dell'8.9.2014 avente ad oggetto la dismissione di due aiuole ove per es. “l'impermeabilizzazione con guaina cementizia kera- coll nanoflex” era preordinata alla “realizzazione di aiuola in mattoni”
e in sede di sopralluogo il ctu ha avuto modo di accertare l'avvenuta
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dismissione delle preesistenti aiuole e la collocazione della rete elet- trosaldata è stato invece confermata dalle parti presenti.
Ancora, analoga osservazione va fatta per le lavorazioni descrit- te nel preventivo del 10.9.2014, avente ad oggetto la sistemazione e il rifacimento del terrazzo lato veranda e il rifacimento dei balconi, alcu- ne delle quali rimaste incompiute a causa dell'insorgenza del conten- zioso tra le parti, anche in questo caso tutte le opere preliminari, non riscontrate (es. “dismissione della calce in fase di distacco” o “apertura del vecchio copriferro”), sono preliminari rispetto al “realizzazione di un nuovo masseto con le dovute pendenze” ovvero “piastrellatura” parzialmente riscontrate dal ctu.
Ed ancora, l'assunto va ribadito anche per il preventivo datato
1.9.2014 (all. n. 5 produzione convenuta del primo grado), avente ad oggetto “ripristino gazebo”, ove sono specificate “ripresa del legno del- la struttura”, “dismissione delle tegole e risistemazione delle stesse a causa delle infiltrazioni d'acqua”, “pitturazione di tutta la struttura con impregnante” - opere tutte fatturate e pagate dai committenti che avrebbero potuto, in ogni momento, rilevarne la mancata esecuzione nel corso dell'appalto - e, seppur il consulente abbia indicato di non poterle riscontrare essendo intervenuto anni dopo, ha condivisibil- mente precisato “che si tratta di lavorazioni eseguite alla fine dell'anno
2014 e che avrebbero riguardato un manufatto che è stato esposto per quasi cinque anni agli agenti atmosferici;
peraltro se da un lato non è possibile un riscontro sull'esecuzione delle lavorazioni dall'altro non ri- tengo che possa concludersi come asserito dall'arch. Persona_2
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che sia “…evidente che negli ultimi cinque anni il gazebo non è stato ma- nutentato”.
Peraltro, tutti i preventivi e le relative lavorazioni sono state confermate dal teste , operaio dipendente della il Tes_1 CP_1
quale, sentito per ogni documento, ha riconosciuto che ogni opera ivi inclusa era stata eseguita.
Il teste , inoltre, ha riferito che a seguito Tes_1
dell'interruzione dei rapporti con la committenza, i lavori erano rima- sti incompiuti, che al medesimo era stato impedito l'accesso sui luoghi anche per recuperare gli attrezzi da lavoro e che per il completamento delle opere era stato affidato incarico ad altra ditta (“ricordo che per due volte consecutive il sig. non mi ha fatto en- Controparte_3
trare, in un'altra occasione ancora non mi ha consentito l'ingresso nep- pure per prendere gli attrezzi di lavoro che avevo lasciato. Abbiamo vi- sto che poi un'altra impresa ha eseguito dei lavori in quanto nei pressi è ubicato il negozio dove ci riforniamo del materiale edile).
Tali circostanze consentono di ritenere non fondato e non suffi- cientemente provato l'inadempimento posto a fondamento della do- manda risarcitoria ulteriormente genericamente riproposta dagli ap- pellanti nelle conclusioni dell'atto di gravame.
Nessuna contraddizione, peraltro, è emersa tra le dichiarazioni rese dal teste e le risultanze della ctu né con la testimonianza Tes_1
dell'ing. , D.L. incaricato dal per i lavori da eseguirsi Tes_2 CP_6
nel locale cantinato il quale ha riportato circostanze riferite che non ha avuto modo di accertare direttamente essendosi occupato di lavori
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compiuti negli anni 2017 – 2018, quando quelli commissionati alla erano già stati eseguiti anni prima. CP_1
E' bene osservare che colui il quale deduce un pagamento non dovuto, senza aver ricevuto la controprestazione e chiede la restitu- zione delle somme indebitamente corrisposte, l'azione va ricondotta nell'alveo della ripetizione dell'indebito, disciplinata dall'art. 2033 c.c. e postula l'applicazione dell'ordinario riparto dell'o- nere della prova sicché è l'attore tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ex plurimis
Cassazione civile sez. III, 14/05/2012, n.7501).
Ne consegue che, in carenza di ulteriori elementi, i motivi di ap- pello sono infondati.
4. Infine, è rigettato il quarto motivo di appello, avente ad og- getto il pagamento degli interessi moratori commerciali nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, sulle somme oggetto di restituzione, norma pacificamente applicabile per i casi di debiti nascenti da transa- zioni commerciali di natura contrattuale e non applicabile al caso di restituzione di somme indebitamente versate per le quali la disciplina anche per gli interessi è rinvenibile nell'art. 2033 c.c. e sono dovuti in misura legale né è applicabile per le somme riconosciute a titolo di ri- sarcimento del danno (cfr. Cass. ordinanza n. 7966 del 20/04/2020).
Ed invero, sul punto deve essere richiamato il seguente consoli- dato principio di diritto al quale la Corte intende aderire: “Gli interessi moratori disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 2002 sono stati introdotti in at- tuazione della direttiva 2000/35/CE, al fine di svolgere una funzione de-
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terrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al paga- mento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, definite dall'art. 2
d.lgs. c.i.t.. Anche se il "solvens" è un imprenditore commerciale, non pos- sono, pertanto, essere conteggiati quando è proposta l'azione di ripeti- zione dell'indebito, per mezzo della quale è semplicemente chiesto in re- stituzione quanto sia stato pagato in assenza di una causa giustificativa”
(Cassazione civile sez. I, 14/12/2022, n.36595).
Pertanto, l'appello è integralmente rigettato.
Infine, la domanda proposta in atto di appello, di condanna in solido anche della società di assicurazione – chiamata in primo CP_2
grado dalla allo scopo di essere manlevata, azione rigettata CP_1
dal primo giudice, la cui statuizione non ha formato oggetto di appello incidentale ed è, dunque, passata in giudicato – è inammissibile non solo perché domanda nuova ma anche perché gli attori sono carenti della facoltà di spiegare azione diretta nei confronti della terza chia- mata e ciò anche nell'ipotesi di proposizione di appello incidentale.
❖ Spese
In ossequio al principio di soccombenza gli appellanti sono condannati alla refusione integrale delle spese di lite nei confronti di entrambe le parti appellate sulla base delle tariffe di cui al DM n.
55/14, come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022.
In ragione del rigetto integrale dell'appello, si dà atto della sus- sistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre
2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore
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importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 1381/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 31.3.2022; condanna gli appellanti a rimborsare a ciascuna parte appellata le spese di questo grado del giudizio che liquida in € 4.880,00 ciascuno oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 com- ma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a nor- ma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di
Palermo, in data 22.2.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giuseppe Lupo
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