Articolo 1 della Legge 28 ottobre 1949, n. 772
Articolo 2
Versione
15 novembre 1949
Art. 1.
E' concesso al Commissariato nazionale della Gioventu' italiana un contributo straordinario di L. 300 milioni per l'esercizio finanziario 1948-49.
Entrata in vigore il 15 novembre 1949