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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati sig.ri:
Dott. Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1492/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ) nata [...] in [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Carrara (MS) via Ruga Alfio Maggiani n.128 TER, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Enrica Valle ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Piazza J.F. Kennedy 47, La Spezia (SP); ricorrente
nei confronti di
(c.f. nato a [...] il CP_1 C.F._2
28/06/1981, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CO Rigobello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via All'Ara n. 8, Rovigo;
resistente
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 4 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'8.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva pubblicata in data 25.2.2025 il Tribunale di Massa ha dichiarato inammissibile la domanda di separazione personale proposta da Parte_2
(da nubile nei confronti di e quella inerente il Parte_1 CP_1
mantenimento del coniuge, stante l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata dal Tribunale di BE (Albania) n. 533 del
14.11.2022, ed ha rimesso la causa sul ruolo del relatore ai fini della prosecuzione dell'istruttoria in ordine alle ulteriori domande inerenti i figli minori, nato in Per_1
data 06.09.2007 e CO, nato in data [...].
2. All'udienza dell'8.5.2025 le parti sono comparse personalmente ed assistite dai propri procuratori hanno rassegnato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1) Disporre
l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 Persona_3
prevalente presso la madre;
2) il padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di importo pari ad € 300,00 (€ 150,00 per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie che saranno sostenute previo accordo tra genitori, dovendo per tali intendersi le spese mediche non coperte dal SSN, le spese odontoiatriche, le spese scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, materiale di corredo dell'inizio dell'anno scolastico e visite di istruzione organizzate dalla scuola) e le spese per la pratica di un'attività sportiva, culturale o ricreativa, e comunque – per quanto non espressamente indicato – in conformità alle vigenti linee guida del CNF;
3) disporre che l'assegno unico per i figli, attualmente percepito per intero dalla signora madre dei minori, sia ancora percepito e Parte_1
versato per intero alla madre dei minori;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_1
quando gli stessi lo vorranno, compatibilmente con i loro impegni scolastici, previa comunicazione alla madre e per le vacanze estive i figli trascorrano con il padre 15 giorni anche non consecutivi dopo la fine della scuola e secondo modalità da concordare con la madre. Le festività natalizie e di Pasqua saranno
pagina 2 di 4 trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre;
5) i genitori prestano il proprio assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
6) con compensazione delle spese di causa tra le parti”. I procuratori hanno altresì dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza non definitiva ed hanno rinunciato ai termini di rito per memorie. All'esito il
Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Sulla scorta del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, e dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la sentenza del 29 novembre 2007, nella causa C.68/2007, sussiste senz'altro la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alle domande proposte nell'interesse dei figli minori, tenuto conto della stabile residenza degli stessi e dei genitori in Italia. La legge applicabile risulta, inoltre, quella italiana, anche alla luce dell'accordo tra le parti.
4. Tanto premesso, alla luce delle sopravvenienze intervenute rispetto al momento dell'adozione della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 533 del 14.11.2022 pronunciata dal Tribunale di BE (Albania) appare consono all'interesse dei minori disporre la modifica della vigente regolamentazione in conformità ai termini di cui alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, che non appaiono in contrasto all'ordine pubblico né a norme imperative.
5. A fronte dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite del presente procedimento devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede:
1) dispone la modifica delle statuizioni interessanti e , Persona_3 Persona_2
di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 533 del 14.11.2022 pronunciata dal Tribunale di BE (Albania) in conformità ai termini di cui alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza dell'8.5.2025, meglio descritti in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 9.5.2025.
il Giudice est. Il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati sig.ri:
Dott. Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1492/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ) nata [...] in [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Carrara (MS) via Ruga Alfio Maggiani n.128 TER, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Enrica Valle ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Piazza J.F. Kennedy 47, La Spezia (SP); ricorrente
nei confronti di
(c.f. nato a [...] il CP_1 C.F._2
28/06/1981, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CO Rigobello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via All'Ara n. 8, Rovigo;
resistente
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 4 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'8.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva pubblicata in data 25.2.2025 il Tribunale di Massa ha dichiarato inammissibile la domanda di separazione personale proposta da Parte_2
(da nubile nei confronti di e quella inerente il Parte_1 CP_1
mantenimento del coniuge, stante l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata dal Tribunale di BE (Albania) n. 533 del
14.11.2022, ed ha rimesso la causa sul ruolo del relatore ai fini della prosecuzione dell'istruttoria in ordine alle ulteriori domande inerenti i figli minori, nato in Per_1
data 06.09.2007 e CO, nato in data [...].
2. All'udienza dell'8.5.2025 le parti sono comparse personalmente ed assistite dai propri procuratori hanno rassegnato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1) Disporre
l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 Persona_3
prevalente presso la madre;
2) il padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di importo pari ad € 300,00 (€ 150,00 per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie che saranno sostenute previo accordo tra genitori, dovendo per tali intendersi le spese mediche non coperte dal SSN, le spese odontoiatriche, le spese scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, materiale di corredo dell'inizio dell'anno scolastico e visite di istruzione organizzate dalla scuola) e le spese per la pratica di un'attività sportiva, culturale o ricreativa, e comunque – per quanto non espressamente indicato – in conformità alle vigenti linee guida del CNF;
3) disporre che l'assegno unico per i figli, attualmente percepito per intero dalla signora madre dei minori, sia ancora percepito e Parte_1
versato per intero alla madre dei minori;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_1
quando gli stessi lo vorranno, compatibilmente con i loro impegni scolastici, previa comunicazione alla madre e per le vacanze estive i figli trascorrano con il padre 15 giorni anche non consecutivi dopo la fine della scuola e secondo modalità da concordare con la madre. Le festività natalizie e di Pasqua saranno
pagina 2 di 4 trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre;
5) i genitori prestano il proprio assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
6) con compensazione delle spese di causa tra le parti”. I procuratori hanno altresì dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza non definitiva ed hanno rinunciato ai termini di rito per memorie. All'esito il
Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Sulla scorta del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, e dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la sentenza del 29 novembre 2007, nella causa C.68/2007, sussiste senz'altro la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alle domande proposte nell'interesse dei figli minori, tenuto conto della stabile residenza degli stessi e dei genitori in Italia. La legge applicabile risulta, inoltre, quella italiana, anche alla luce dell'accordo tra le parti.
4. Tanto premesso, alla luce delle sopravvenienze intervenute rispetto al momento dell'adozione della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 533 del 14.11.2022 pronunciata dal Tribunale di BE (Albania) appare consono all'interesse dei minori disporre la modifica della vigente regolamentazione in conformità ai termini di cui alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, che non appaiono in contrasto all'ordine pubblico né a norme imperative.
5. A fronte dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite del presente procedimento devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede:
1) dispone la modifica delle statuizioni interessanti e , Persona_3 Persona_2
di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 533 del 14.11.2022 pronunciata dal Tribunale di BE (Albania) in conformità ai termini di cui alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza dell'8.5.2025, meglio descritti in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 9.5.2025.
il Giudice est. Il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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