Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Graziella PARISI Presidente
Dott. Marcella CELESTI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1012/2021 R.G. promossa da
(c.f.: Parte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempo- P.IVA_1
re, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Cornelio Vigilanti;
appellante contro
, nata a [...] il [...] e residente a [...](c.f.: CP_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Di Rosa;
C.F._1
appellata
La causa veniva posta in decisione in data 30 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telema- tico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 803 del 5 luglio 2021, il Tribunale di Ragusa, quale giudice del lavoro, pronunciandosi sul ricorso in opposizione, proposto da CP_1
avverso l'avviso di addebito n. 597 2019 0002231249 000, notificato
[...]
il 13 gennaio 2020, per contributi Gestione Artigiani anno 2016, preliminar- mente dichiarava il difetto di legittimazione passiva di e, nel Controparte_2
merito, accoglieva il ricorso e annullava l'avviso opposto.
Segnatamente, il primo giudice riteneva che il reddito – da considerare come base imponibile per il calcolo della contribuzione – fosse solo quello per- cepito nel novembre 2016 dalla ricorrente come socio d'opera dell'Isola dei
Formaggi s.a.s. di PE RE (riportato nel quadro RR del Modello
Unico PF anno 2017) e non anche quello percepito dalla stessa per i mesi precedenti anche come socio accomandate della stessa s.a.s. (riportato al quadro RH), considerato invece dall'ente impositore come base imponibile per il calcolo dei contributi sul reddito eccedente il minimale.
Precisato che il socio accomandante di una s.a.s. può essere iscritto alla ge- stione artigiani e commercianti non solo su domanda, ma anche d'ufficio dall' , purché sussistano i necessari requisiti di legge (art.1, comma 203, Pt_1
L. n. 662/1996), il tribunale così motivava: “Risulta in atti che la ricorrente
è iscritta alla Gestione Artigiani per la sua posizione di socio d'opera della società «L'Isola dei Formaggi » a seguito di domanda presentata in data
24-11-2016 e con decorrenza dell'obbligo contributivo da novembre 2016
(all.
4-fasc.ricorrente).
Invero ricomprendere anche il reddito di partecipazione alla società di per- sone come semplice socio accomandante quale risulta dalla dichiarazione dei redditi è del tutto illegittimo perché la percezione di redditi d'impresa come dichiarati non provano lo svolgimento effettivo dell'attività d'impresa del socio accomandante. Pertanto risultando la pretesa contributiva fondata sul solo Modello Unico PF 2017 periodo a 2016, non sussiste prova certa dello svolgimento della ricorrente dell'attività d'impresa per tutto l'anno 3
2016 essendo l'iscrizione alla gestione artigiani da novembre 2016, da cui decorre l'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' soccombente con ri- Pt_1
corso depositato l'11 agosto 2021.
Instava per il rigetto del gravame. CP_1
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, la causa è stata de- cisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico sostanziale motivo di impugnazione, l' censura la sen- Pt_1
tenza del Tribunale di Siracusa per avere fatto malgoverno del potere/dovere istruttorio, che gli attribuisce l'art. 421 c.p.c. e che avrebbe potuto esercitare una volta ritenuta insufficiente la prova fornita dall'ente sulla legittimità del- la pretesa creditoria vantata.
Peraltro, il decidente avrebbe violato i principi di cui all'art. 2697 c.c., lad- dove non ha considerato – sulla scorta delle allegazioni documentali del-
l'ente – che l'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo ex art. 36 bis D.P.R.
n. 600/1973, ha sottoposto a imposizione anche la quota di reddito 2016, percepita dalla come socio accomandante dell'Isola dei Formaggi s.a. CP_1
s.) in quanto costituente reddito di impresa, soggetto quindi a contribuzione.
Nello specifico, ADE avrebbe variato il dato dichiarato dalla contribuente nel Modello Unico PF 2017, laddove è stato riportato nel quadro RR solo il reddito, percepito come socio d'opera per i mesi di novembre e dicembre
2016, e non anche quello dei mesi precedenti, percepito quale socio acco- mandante e riportato esclusivamente nel quadro RH. Da tanto discenderebbe la legittimità del credito contributivo de quo.
2. Conseguenziale motivo di censura è quello relativo alla condanna alle spe- se di lite, che – per i motivi di cui sopra – dovrebbero essere interamente poste a carico dell'appellata o quantomeno compensate nell'ipotesi di rigetto 4
del gravame, in considerazione della tardività e dell'infondatezza della pro- posta opposizione ex art. 617 c.p.c.
3. L'appello è fondato.
3.1. Sul punto il collegio intende uniformarsi all'orientamento nomofilattico, espresso dalla Suprema Corte: “11. Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza di siste- ma fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
12. Il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi
d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44, lett. e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES).
13.Poichè la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi Pt_1
14. La soluzione che qui viene adottata è del tutto coerente con l'impostazio- ne del sistema come delineata dall'art. 38 Cost., comma 2, che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile.
15. Diversamente, per i soci di società di persone (come nel caso di specie) opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte pro- vengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa 5
e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi
(art. 6, comma 3 del testo post riforma del 2004 del D.P.R. n. 917 del 2016).
16.Ed è proprio il diverso regime dettato per le società di persone da cui deriva il principio, affermato da questa Corte nella sentenza n. 29779 del
2017, secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale”
(Cass. n. 24097/2019).
3.1. Ciò posto, vanno adesso esaminate le schermate video, riproducenti una pagina del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, già versate in atti dal-
l' nel giudizio di primo grado e non valutate dal primo giudice. Pt_1
Deve preliminarmente dichiararsi il pieno valore probatorio delle stesse ex art. 2712 c.c. (Riproduzioni meccaniche) in ordine all'oggetto ivi riprodotto, non essendo state disconosciute dall'odierna appellata neppure in questa se- de, né essendo stato specificamente contestato il relativo motivo di censura. Contro Tanto premesso, risulta evidente dalle stesse schermate che – nell'eser- cizio dei poteri conferiti dall'art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) e, nello specifico, dal comma 2 – ha operato una variazione nella dichiarazione dei redditi, presentata da il 2 novembre 2017 CP_1
per l'anno di imposta 2016: nel quadro RR-contributi previdenziali, alla voce reddito d'impresa, ha ricompreso il complessivo importo di €. 11.945,00 de- nunciato dall'appellata al quadro RH (redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa), provvedendo a dare comunicazione della di- chiarazione irregolare e della conseguente variazione ai sensi del comma 3 dell'articolo citato con raccomandata, ricevuta dalla contribuente il 12 giu- gno 2019. 6
Contro Alla luce dei principi sopra enunciati, l'operato di – il cui potere di accertamento anche ai fini previdenziali è attribuito in via esclusiva secondo le previsioni contenute nei DD. Lgs. n. 241/1997 e n. 462/1997 – deve quindi ritenersi corretto, così come legittima deve ritenersi la pretesa creditoria, azionata dall tramite l'avviso di addebito opposto. Pt_1
E invero, l' – privo del suddetto potere – si è limitato al recupero dei Pt_1
contributi a percentuale sulla scorta dell'accertamento dell'Agenzia delle
Entrate, conclusosi con la variazione della irregolare dichiarazione dei red- diti, peraltro non contestata dall'odierna appellata.
Infatti, pur avendone facoltà ai sensi del comma 3 del citato art. 36 bis
(“Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di im- posta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i sessanta giorni successivi al ricevi- mento della comunicazione”), non risulta che la abbia opposto alcun- CP_1
Contro ché alla variazione operata da né peraltro la contesta specificamente in questa sede, limitandosi a reiterare nel merito le generiche e labiali do- glianze già sollevate in primo grado (v. ricorso introduttivo).
Per tutto quanto sopra esposto, deve ritenersi sussistente l'obbligo dell'odie- rna appellata di versare i contributi siccome richiesti nell'avviso di addebito de quo.
4. In definitiva, l'appello va accolto con la conseguente riforma della senten- za impugnata.
Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1016/2021 R.G., 7
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 803/2021 del Tribunale di
Ragusa, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'avviso di CP_1
addebito n. 598 2019 0002231249.
Condanna alla rifusione in favore dell' delle spese proces- CP_1 Pt_1
suali di entrambi i gradi, che liquida in €. 1.312,00 quanto al primo e in €.
1.458,00 quanto al presente, oltre il rimborso forfettario delle spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro al-
l'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Graziella Parisi