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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.555/2021
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2021, al numero 555, promossa con domanda depositata in data 25.2.2021 da
elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Isonzo n. 5, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Nicola Di Tomassi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
ricorrente contro
RT
, in persona del Direttore Generale p.t.,
[...]
elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Vittorio Gassman Torre E, presso lo studio dell'Avv.
Beatrice Bruni, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di delega a margine della memoria di costituzione
e
in Controparte_2
persona del Dirigente generale pro-tempore della , rappresentato e Controparte_3
difeso, in virtù di procura generale alle liti a rogito Notar di Roma del Persona_1
28.07.2020, rep. n. 89932, dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo e presso la stessa elettivamente domiciliato in Frosinone, Via G. Marconi n.31
resistenti
1
Oggetto del giudizio: risarcimento danni da malattia professionale e per omesso accesso al bonus incentivante per il collocamento a riposo
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio innanzi il Tribunale Parte_1
di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, la
[...]
(d'ora in poi, per brevità, di RT CP_1
Frosinone), deducendo che: 1) era stata assunta dall' resistente in data 16.10.1981 a CP_1
seguito di pubblico concorso nella 4a fascia funzionale area amministrativa;
2) al momento della assunzione e sino alla data del collocamento in pensione, avvenuto in data 10.02.2020, le erano state affidate le mansioni di addetta all'area gestionale inquilinato (rapporti con l'utenza, gestione alloggi, etc.); 3) nell'anno 1984, a seguito di concorso interno, era stata collocata nella
5a fascia funzionale equiparata alla 7a fascia funzionale con DPR n. 269 del 13.5.1987 e DPR n.
494 del 17.9.1987 ed alla categoria D con il CCNL 31.03.1999 Comparto Regioni e Autonomie
Locali 1999, e poi al livello A1 con il CCNL Federcasa 2002/2005, livello che aveva mantenuto inalterato nel corso di tutto il rapporto di lavoro sino alla sua cessazione, non avendo beneficiato di alcuna progressione di carriera, ma solo della progressione economica prevista dal contratto
Regioni ed Enti Locali applicata a tutto il personale;
4) per tali ragioni, era stata costretta ad incardinare dinanzi le Autorità competenti numerosi giudizi volti all'ottenimento ed alla tutela di diritti violati da parte dell'azienda datrice di lavoro che le aveva impedito di accedere alle qualifiche superiori che via via nel corso degli anni avevano formato oggetto di bandi di concorso indetti dall 5) segnatamente, nell'anno 2001 aveva proposto ricorso per lo CP_1
scorrimento della graduatoria relativa alla selezione interna pubblicata il 23.06.2000 reclamando l'inquadramento in D3 giuridico poiché l'azienda, nonostante i posti disponibili, non aveva proceduto alla relativa copertura utilizzando le predette graduatorie né indicendo altri concorsi, ma trasformando quei posti in altre categorie inferiori, dunque escludendola. Aveva, inoltre, proposto ulteriori giudizi, negli anni 2003/2004, per il riconoscimento di mansioni superiori, per impugnativa di determine A.T.E.R. per la copertura di posti A3 e Q2 (con relativa pendenza di ricorso al TAR, ricorso al Tribunale Ordinario e giudizio di Appello), per il riconoscimento di
2 mobbing, per la impugnativa della procedura di selezione per un posto di livello Q2, per impugnativa del bando di concorso (TAR, Tribunale Ordinario, Appello e Cassazione), per riconoscimento di malattia professionale, giudizi che avevano preso l'abbrivio dalla condotta posta in essere dall' sin dal 2001 allorquando, attraverso l'adozione di una serie CP_1 consequenziale di determine e delibere da parte dell'azienda datrice di lavoro, le era stato impedito di accedere ai vari concorsi indetti, di fatto sbarrando la strada ad ogni sua progressione di carriera, nonostante i titoli posseduti e l'esperienza maturata;
6) tali condotte avevano costituito il nodo centrale delle impugnative proposte sui bandi di volta in volta emessi dall' in quanto non le venivano attribuiti il corretto punteggio e la corretta valenza dei CP_1
titoli e dell'attività lavorativa prestata, in spregio alle vigenti disposizioni normative;
7) tale situazione aveva comportato la grave perdita di chances da parte sua, visto che si era vista superata nella progressione di carriera ed economica da tutti i colleghi, rimanendo ella sola nella medesima posizione posseduta sin dal lontano 1984; 8) gli episodi sopra riportati erano stati seguiti, senza soluzione di continuità, da ulteriori comportamenti aziendali che avevano costituito la conseguente prosecuzione della medesima condotta mobbizzante;
9) precisamente, dall'anno 2007 l' aveva proceduto ad assegnare inquadramenti superiori ai dipendenti CP_1
senza indizione di procedure concorsuali ma soltanto attraverso determine, generalmente direttoriali: tale strumento veniva utilizzato per consentire i passaggi da ogni livello a quello superiore, ad esempio dal livello Bs ad A3, da A2 ad A1, da Q2 a Q1, da As a Q2 ed era stato applicato ai colleghi della ricorrente con inquadramento sia inferiore che uguale alla medesima, ad eccezione sua;
10) inoltre, sempre dall'anno 2007, l'azienda aveva fatto ricorso alle c.d.
“procedure esterne ristrette” e “procedure interne ristrette”nelle quali veniva stabilito il passaggio di livello ed i dipendenti da invitare a partecipare alle dette procedure. Con tale strumento l'azienda sceglieva il numero dei posti da occupare ed i dipendenti che dovevano occuparli, individuando di volta in volta e secondo discrezionalità i titoli da possedere. Tali procedure erano sempre precedute da una “opportuna” variazione della pianta organica proprio allo scopo precipuo di creare i posti occorrenti. Da queste procedure, basate su valutazioni esclusivamente
“discrezionali” dell'azienda, era stata sempre esclusa;
10) l inoltre, dava luogo a CP_1
progressioni orizzontali ovvero ad inquadramenti in livelli superiori per 40 dipendenti con riconoscimenti economici, e per alcuni anche a doppie progressioni, anche nel periodo di blocco delle progressioni di carriera disposto dalla Legge Regionale n. 7/2014 ed in violazione dell'accordo aziendale del 27.05.2017 e del parere della Regione del 27.06.2014 e del
3 15.12.2017. In sostanza l' indiceva selezioni interne per consentire ai dipendenti CP_1
inquadrati in categoria A3 di passare direttamente alla superiore categoria A1, nonché per effettuare passaggi agli altri livelli, in violazione di quanto disposto dall'art. 1 punto 3 dell'accordo aziendale del 27.05.2017 che, disciplinando la progressione orizzontale, statuiva la necessità di un'anzianità nella posizione economica in godimento non inferiore a tre anni per l'attribuzione del livello superiore (doc. in atti): con tale espediente, inoltre, l'azienda resistente eliminava in concreto le posizioni di categoria A2; 11) l' inoltre, con susseguenti CP_1
modifiche della pianta organica sopprimeva via via le posizioni di D3, As e Q2. In particolare, le posizioni As e Q2 avrebbero potuto essere da lei occupate, ma, invece, ne era stata sempre esclusa;
12) del pari, era stata costantemente esclusa, unica fra tutti i dipendenti, anche dalle progressioni orizzontali di cui sopra;
13) ancora nell'anno 2008, e senza interruzione rispetto alle precedenti condotte, l' le aveva assegnato un unico diverso incarico rispetto a quello CP_1
assegnato alla data di assunzione, ossia quello di responsabile dei servizi - sempre nell'area di appartenenza originaria - con determinazione dirigenziale n.82 del 25.07.2008, in atti;
14) il conferimento di tale incarico, lungi dal costituire una gratificazione ed un riconoscimento professionale, aveva costituito una concretizzazione del principio “promoveatur ut amoveatur”: in sostanza la ricorrente aveva avuto sì assegnate le funzioni di responsabile, sempre nel medesimo settore di appartenenza dunque “area gestionale inquilinato”, ma senza che le fosse assegnato personale da coordinare e quale ausilio all'espletamento dei compiti e degli incombenti dell'area di pertinenza;
15) l'attribuzione di tale incarico aveva, di fatto, comportato lo svolgimento delle mansioni da sempre espletate (gestione alloggi, rapporti con l'utenza) con un aggravamento del carico di lavoro, stante l'assenza di altro personale assegnato al suo ufficio;
16) nel corso degli anni aveva dovuto infatti occuparsi della gestione di circa 2000 alloggi (negli anni antecedenti anche 3000), attività consistita nella consegna degli stessi, nella stipula dei contratti di locazione, nella definizione delle pratiche relative alla modifica del rapporto locativo-subentri nell'assegnazione, mobilità degli alloggi, cambi consensuali, ampliamenti del nucleo familiare, avvio delle procedure di decadenza ed annullamento dell'assegnazione, rilevazione delle situazioni reddituali per la determinazione di eventuali revisioni di canoni di locazione, individuazione degli alloggi occupati abusivamente ed avvio della relativa procedura per il rilascio (querele, diffide, esame delle controdeduzioni, decreti di rilascio, calcolo delle indennità di occupazione), definizione delle pratiche di regolarizzazione degli alloggi occupati abusivamente, definizione delle pratiche di sanatoria (richieste ai Comuni competenti, calcolo
4 dell'indennità per gli anni di occupazione abusiva, comunicazioni e convocazioni degli interessati, calcolo delle eventuali rateizzazioni, attivazione delle relative procedure nel sistema informatico), corrispondenza con gli utenti, comuni, enti e con altre aree dell' CP_1 aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, attivazione per ogni procedura della gestione dei dati del sistema informatico, da ultimo anche della gestione del rapporto con l'utenza, ivi incluso il ricevimento del pubblico che si è protratto per ben 37 anni (doc. in atti); 17) nell'espletamento delle mansioni descritte era sempre stata sola, in quanto risultava essere l'unica incaricata addetta al suddetto ufficio, con funzione di responsabile senza alcun dipendente da gestire e dal quale essere coadiuvata: in sostanza responsabile delle funzioni, dei procedimenti assegnatile e di sé stessa, con equivocità della funzione di “responsabile” assegnata;
18) le mansioni descritte, la loro copiosità e gravosità avevano dato origine ad un carico di lavoro non tollerabile per una sola persona. Nonostante le segnalazioni inoltrate in cui aveva lamentato l'eccessivo carico di lavoro,
l'azienda aveva emesso ordini di servizio che avevano aggravato ulteriormente il suo carico di lavoro, assegnandole, con la motivazione della “professionalità acquisita”, ulteriori compiti oltre alle attività già in carico per gli ambiti comunali di attribuzione;
19) in particolare, le erano stati assegnati tutti gli adempimenti propedeutici alla trasmissione all'area legale di tutti gli occupanti abusivi e delle pratiche di sanatoria riguardanti i Comuni della Provincia di Frosinone. In sostanza, aveva svolto da sola il lavoro di sette persone, ma mentre ai colleghi erano stati riconosciuti avanzamenti di carriera pur senza l'attribuzione e l'espletamento del detto carico, a lei era stato aumentato il carico di lavoro senza alcun avanzamento né beneficio economico, tanto che aveva conservato il medesimo inquadramento sempre nel livello A1 e la invariata posizione economica dal 1984 alla data di collocamento in pensione;
20) la situazione sopra descritta aveva prodotto, come diretta conseguenza, l'esponenziale aumento del carico di lavoro affidatole, con l'insorgenza di danni alla salute ed alla psiche. Difatti l'uso incessante e senza alcuna pausa del terminale le aveva cagionato seri problemi alla vista ed inoltre l'ambiente insalubre di lavoro, le esasperate mansioni, l'imponente carico di lavoro da espletare, le innumerevoli scadenze da rispettare, la frustrazione delle aspettative di carriera, la condotta aziendale vessatoria, ostruzionistica ed omissiva avevano determinavano l'insorgenza di disturbi psichici in capo alla ricorrente quale conseguenza della dequalificazione, del demansionamento, della perdita di chances in riferimento alle frustrate aspettative di carriera ed alla costante e metodica disparità di trattamento rispetto agli altri colleghi;
21) in conseguenza di ciò, dagli anni
2008/2010 in poi, i problemi alla vista già esistenti negli anni precedenti, sempre connessi
5 all'utilizzo sregolato del computer ed alla ubicazione in ambienti non a norma, avevano subito un notevole peggioramento poiché era stata collocata in una stanza angusta, con temperature elevate e con l'assegnazione di un computer vetusto, senza strumenti di protezione, posizionato in maniera non conforme alle disposizioni normative, con lo schermo esposto al costante riflesso della luce che entrava dalla finestra della stanza, dunque con una ubicazione impropria della postazione di lavoro;
22) pertanto le era prematuramente comparsa la cataratta ad entrambi gli occhi, nonostante la giovane età, un rossore pronunciato degli occhi ed, infine, il distacco della retina ad entrambi gli occhi (doc. in atti); 23) tali disturbi avevano reso necessario il ricorso alla visita del medico competente il quale aveva stabilito delle limitazioni all'uso del computer.
Nonostante le prescritte limitazioni l' aveva, comunque, continuato ad assegnarle CP_1 compiti e mansioni sempre crescenti e gravosi e per il cui espletamento era imposto l'incessante ed imprescindibile utilizzo del computer;
24) nelle more, quindi, subiva un intervento chirurgico per risolvere il subìto distacco di retina (doc. in atti); 25) dal 2018, costretta dall'Azienda a continuare a prestare le predette mansioni con il crescente carico e sempre con l'utilizzo del computer, nonostante la già riconosciuta limitazione e l'intervento subìto, era stata sottoposta ad ulteriori visite mediche a causa delle persistenti difficoltà alla vista sempre dovute all'eccessivo carico di lavoro che, nonostante le problematiche evidenziate e le limitazioni riconosciute, diveniva sempre più gravoso. In tali visite era stata riconosciuta affetta dalle note problematiche alla vista con un primo giudizio di inidoneità permanente alle mansioni (doc. in atti), a cui seguiva la lettera dell'allora Direttore Generale in cui, visto l'esito della predetta visita ed il conseguente giudizio di inidoneità, le veniva comunicato che l'Ente avrebbe dovuto procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro;
26) poiché non rivestiva mansioni di videoterminalista, si era vista costretta a proporre ricorso avverso il menzionato giudizio di inidoneità, all'esito del quale la aveva riconosciuto l'idoneità della lavoratrice alla mansione, ma aveva disposto CP_4 il “non utilizzo del computer per 1 anno” (doc. in atti); 27) nonostante tale nuovo giudizio e nonostante la prescritta inibizione dell'uso del computer, le era stata richiesta la redazione dell'elenco delle pratiche lavorate, del loro stato e del loro esito incarico per il quale aveva, infine, dovuto redigere la tabella scrivendola a penna di suo pugno;
28) dunque l' CP_1
ignorando in maniera continuativa ed intenzionale sia le prescrizioni del medico competente che le sue richieste, aveva continuato ad assegnarla dal 2008 al 2019 al medesimo ufficio, senza dipendenti da coordinare e da cui essere coadiuvata, senza la possibilità di accedere ai concorsi per l'acquisizione di categorie di inquadramento superiori, assegnandole compiti
6 insostenibilmente gravosi sia sotto il profilo del carico funzionale che della tollerabilità fisica;
29) la condotta aziendale, infine, si era mostrata ostativa e discriminatoria anche nell'omesso adeguamento- senza motivazione alcuna- in favore della ricorrente, fra l'altro, anche dell'indennità ad personam. La menzionata indennità, prevista già con la delibera commissariale n. 39 del 04.07.2002 allo scopo di adeguare il trattamento economico individuale ai rinnovi contrattuali, era stata per espressa disposizione dell' riconosciuta applicabile a tutto il CP_1
personale dipendente;
30) la condotta mobbizzante, dequalificante, demansionante, vessatoria, persecutoria, discriminatoria dell'Azienda convenuta le aveva ingenerato una grave patologia psicofisica che aveva comportato la lesione alla sua integrità psicofisica al 26-30% della totale, con un'invalidità temporanea complessiva di giorni 365, giusta perizia medico legale eseguita sulla ricorrente dalla Dott.ssa (doc. in atti). Persona_2
Su tali premesse in fatto, l'attrice ha precisato in diritto che: a) vi era stata la violazione dei principi di correttezza, buona fede e tutela degli interessi del lavoratore, dal momento che la ragione pretestuosa e punitiva era la sola posta realmente alla base della scelta datoriale di adibizione della ricorrente a mansioni non idonee al suo stato di salute, ampiamente certificato, esponenzialmente gravose e non espletabili da una sola persona, in concreto volte, attraverso il simulato riconoscimento di una asserita maggiore responsabilità, a vessare la lavoratrice ed a porla nelle condizioni di non riuscire ad espletare gli incarichi affidateli. Inoltre, la costante esclusione da ogni procedura di riconoscimento di miglioramenti economici e giuridici, unica fra tutti i dipendenti aveva certamente concretizzato una condotta ulteriormente CP_1
vessatoria, discriminatoria, punitiva;
b) gli eventi descritti in punto di fatto, in particolare quelli verificatisi dall'anno 2007 in poi, nei quali si era manifestata e concretizzata la condotta mobbizzante, la costrittività aziendale, avevano determinato l'insorgenza nella ricorrente della malattia psicofisica descritta nella perizia in atti come disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso oltre ai riflessi negativi anche sullo stato fisico ormai cronicizzatosi e di significativa entità, da considerarsi quale malattia professionale risarcibile da parte dell' in quanto causata dalla condotta mobbizzante del datore di lavoro. CP_2
Sulle richiamate premesse, in fatto ed in diritto, l'attrice ha rassegnato al Tribunale le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, in via principale nel merito: -accertare l'illegittimità della condotta aziendale e la sussistenza del mobbing stante il comportamento del datore di lavoro, discriminatorio e motivato da intenti ritorsivi, per le ragioni esposte in narrativa;
-per l'effetto
7 condannare l' , in persona l.r.p.t., al risarcimento in favore della ricorrente del RT danno biologico nella misura del 26-30% pari ad € di € 86.994,20 ed € 40.369,00 per invalidità temporanea totale di giorni 365, oltre al danno morale da quantificarsi nella misura di ¼ del danno biologico e quindi in € 21.748,55, oltre al danno differenziale/complementare da quantificarsi in via equitativa, ed al danno per omesso accesso al bonus incentivante per il collocamento a riposo pari ad €
20.000,00, o comunque nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da accertarsi in corso di giudizio anche mediante CTU;
-accertare e dichiarare la esistenza della malattia professionale richiesta dalla ricorrente, la sua causazione dalla condotta mobbizzante da parte del datore di lavoro e la risarcibilità da parte dell nella misura del 26-30% o in quella maggiore o minore da accertarsi in CP_2 corso di giudizio anche mediante CTU;
-per l'effetto condannare l' di Frosinone, in p.l.r.p.t., al CP_2 pagamento in favore della ricorrente del corrispondente indennizzo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali di giudizio”.
L' si è costituita in giudizio deducendo, in sintesi, che: 1) la ricorrente si era sempre CP_1
occupata per tutta la durata del contratto di lavoro, della gestione degli utenti che occupavano gli alloggi di proprietà dell'Ente. Ogni dipendente di pari mansione della ricorrente aveva in gestione lo stesso numero di utenti e la stessa mole di lavoro per tutto il territorio gestito. La modalità di svolgimento della mansione era stata dunque la stessa per tutti i dipendenti che ricoprivano quella qualifica e quella funzione;
2) la malattia che aveva determinato il danno non era conseguenza dell'attività lavorativa per abuso di terminale ed i luoghi di lavoro erano sottoposti a regolari controlli di sicurezza a garanzia della loro idoneità; 3) non rispondeva al vero che alla ricorrente non era stata riconosciuta l'indennità ad personam né che nel corso degli anni l'Azienda aveva sempre escluso la ricorrente dall'assegnazione di inquadramenti superiori con progressioni orizzontali “discrezionali”: l'esclusione era probabilmente conseguita al fatto che la ricorrente non possedeva i necessari requisiti;
4) nessuna condotta mobbizzante o discriminatoria era stata posta in essere dall'Ente nel corso degli anni in quanto la convenuta aveva sempre cercato di difendersi nelle sedi competenti dalle richieste infondate e pretestuose della ricorrente. Su tali premesse l'Ente convenuto ha quindi chiesto il rigetto del ricorso perché destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite. In via riconvenzionale, la convenuta ha poi chiesto di accertare e dichiarare che, a causa del comportamento della ricorrente, volto a gettare discredito sulla immagine ed il prestigio della convenuta facendo un abuso del diritto e degli strumenti processuali, la resistente aveva subito un danno all'immagine. Per l'effetto, la convenuta ha chiesto di condannare la ricorrente al pagamento della somma di €.20.000,00 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di
8 giustizia, anche in via equitativa.
Si è costituito in giudizio anche l' chiedendo, in via preliminare, di dichiarare CP_2
l'improponibilità del ricorso ex art. 2909 c.c., perché posto sugli stessi fatti oggetto della domanda giudiziale già rigettata dal Tribunale di Frosinone con sentenza n. 244/2018, in ordine alla denunciata malattia professionale del disturbo post-traumatico da stress cronico-severo, dunque per violazione del principio del ne bis in idem. Nel merito, l' ha chiesto di CP_2
rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con condanna dell'attrice alla rifusione di spese, diritti ed onorari.
Nel corso del giudizio è stato esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione.
La causa è stata quindi istruita con l'escussione dei testimoni ammessi e l'espletamento di una
C.T.U. medico legale ed è stata infine discussa e decisa con dispositivo letto all'udienza del
23.1.2025, riportato in calce alle presenti motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree meritano accoglimento, nei soli limiti e per i motivi appresso indicati.
Ritiene il Giudicante che vada riconosciuta la responsabilità della convenuta CP_1
in ordine all'insorgenza della patologia del disturbo dell'adattamento con ansia e
[...] depressione di grado moderato di cui l'attrice risulta affetta.
A questa conclusione può giungersi esaminando sia le allegazioni delle parti, sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del C.T.U. medico legale Dott. Per_3
.
[...]
Va osservato che l'attrice ha sostenuto che l'Azienda datrice di lavoro nel corso degli anni aveva posto in essere una serie di condotte nei suoi confronti, frutto di un programmato atteggiamento persecutorio e produttivi di un danno sia professionale, sia biologico.
In particolare, l'attrice si è doluta dell'eccessivo carico di lavoro attribuitole, sostenendo che, con determinazione dirigenziale n.82 del 25.07.2008 (cfr all. n.3 , l'ente le aveva assegnato Pt_1 la responsabilità dei servizi nell'area in cui già operava, ovvero l'“area gestionale inquilinato”, senza però che le fosse assegnato personale da coordinare e che le fosse di ausilio nell'espletamento della sua attività. Tale onerosa attività comportava la gestione di circa 2000 alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto i quali la ricorrente aveva il compito si svolgere un'attività consistita nella consegna degli alloggi, nella stipula dei contratti di locazione, nella definizione delle pratiche relative alla modifica del rapporto locativo-subentri nell'assegnazione,
9 mobilità degli alloggi, cambi consensuali, ampliamenti del nucleo familiare, avvio delle procedure di decadenza ed annullamento dell'assegnazione, rilevazione delle situazioni reddituali per la determinazione di eventuali revisioni di canoni di locazione, individuazione degli alloggi occupati abusivamente ed avvio della relativa procedura per il rilascio (querele, diffide, esame delle controdeduzioni, decreti di rilascio, calcolo delle indennità di occupazione), definizione delle pratiche di regolarizzazione degli alloggi occupati abusivamente, definizione delle pratiche di sanatoria (richieste ai Comuni competenti, calcolo dell'indennità per gli anni di occupazione abusiva, comunicazioni e convocazioni degli interessati, calcolo delle eventuali rateizzazioni, attivazione delle relative procedure nel sistema informatico), corrispondenza con gli utenti, comuni, enti e con altre aree dell' aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, CP_1
attivazione per ogni procedura della gestione dei dati del sistema informatico, da ultimo anche della gestione del rapporto con l'utenza, ivi incluso il ricevimento del pubblico.
Nell'espletamento delle mansioni sin qui descritte la ricorrente ha dedotto di aver operato sempre da sola.
Orbene, l'espletata istruttoria ha confermato che la ricorrente, dopo essersi occupata della gestione degli alloggi di vari Comuni della Provincia di Frosinone, per circa 15 anni si è occupata della gestione degli alloggi ubicati nel Comune di Frosinone, gestione molto complessa per l'elevato numero di pratiche, per la presenza di diverse criticità e per la necessità di curare il rapporto con l'utenza. Inoltre, nel 2014 alla lavoratrice, con gli ordini di servizio n.07
e 08/2014, furono attribuite “oltre alle attuali attività per gli ambiti comunali già assegnate, anche gli adempimenti propedeutici alla trasmissione delle pratiche dell'Area Legale di tutti gli occupanti senza titolo e delle sanatorie riguardanti tutti i comuni dell'intera provincia ad esclusione delle pratiche di sanatoria dei comuni di Cassino e Frosinone” (cfr all. n.12 . Pt_1
Sulle richiamate circostanze la teste ha dichiarato: “la ricorrente aveva Tes_1
rapporto con il pubblico;
è stata assegnata per tanto tempo alla gestione degli alloggi di Frosinone che all'epoca era superiore a mille”. La teste ha anche precisato che la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Frosinone era problematica e che la ricorrente - pur se nominata responsabile - non aveva personale da coordinare, che l'aiutasse nell'espletamento dei compiti da assolvere.
Il teste responsabile di servizio AREA Tecnica ha dichiarato che la ricorrente Tes_2
era stata assegnata per molto tempo alla gestione degli alloggi del Comune di Frosinone (2500 alloggi), che aveva avuto la gestione anche del Comune di Ceccano, che la gestione degli alloggi
10 di Frosinone e di Ceccano era stata sempre molto complessa (“un vero incubo), che l'attrice
“aveva un carico superiore ad altri” e che si era spesso lamentata per la gravosità del lavoro.
La teste ha dichiarato che la ricorrente si era occupata della gestione Testimone_3
degli alloggi del Comune di Frosinone e che aveva avito sempre problematiche legate al numero degli alloggi da gestire.
La teste ha riferito che la ricorrente aveva la zona centro dell' Testimone_4 CP_1
che comprendeva il Comune di Ceccano e altri Comuni, con un carico gravoso di lavoro. La teste ha ricordato che la ricorrente in precedenza si era occupata per molti anni della zona di
Frosinone, che era la più pesante da seguire perché c'erano più di mille utenti, con più alloggi da seguire rispetto alle altre zone. Quando alla ricorrente fu tolta la zona di Frosinone le fu lasciata comunque per qualche anno la gestione di tutte le situazioni abusive nell'intera Provincia di
Frosinone con le relative sanatorie. Tale attività comportava un maggior contatto con il pubblico e questo determinava una maggiore onerosità del lavoro.
L'attribuzione all'attrice del richiamato incarico di responsabile dell'intero servizio utenti risulta documentalmente (all. determinazione direttoriale n.82 del 25.07.2008; C.I. n.1159 del
15.12.2009, determinazione n.2/AG del 18.10.2010; determinazione n.3 A/G del 22.12.2010, C.I. n.1741 del 22.12.2010).
In definitiva, l'istruttoria espletata ha confermato il sostanziale surmenage lavorativo denunciato dall'attrice, causato dall'assegnazione di un carico di lavoro eccedente rispetto ad altri colleghi, come riferito in particolare dai testi e correlato alla necessità di Tes_2 Tes_4 gestire, in settore così delicato come quello dell'assegnazione delle case di edilizia popolare
(consistente in migliaia di alloggi), direttamente l'utenza e le pratiche con essa collegate (attività definita, come si è già evidenziato, “un vero incubo” dal teste . Tes_2
L'istruttoria ha anche fatto emergere la peculiare situazione nella quale si è trovata ad operare l'attrice, che - nonostante l'inquadramento nel livello A1 del CCNL applicato al rapporto di lavoro, come responsabile del servizio, inquadramento che le attribuiva il compito di svolgere le funzioni direttive del proprio ufficio e di coordinamento e controllo del personale assegnato - di fatto si è trovata a svolgere personalmente i compiti d'ufficio, non avendo avuto la disponibilità di personale subordinato (come è emerso, in particolare, dalle dichiarazioni dei testi e Tes_2 [...]
). Per questo profilo, l'attrice ha subito dunque nel corso degli anni anche un Tes_3
demansionamento, essendo stata costretta a svolgere mansioni inferiori rispetto alla qualifica posseduta.
11 L'attrice si è anche doluta del fatto che le era stata sempre preclusa ogni forma di progressione di carriera, senza che vi fossero circostanze particolari che giustificassero questa disparità di trattamento rispetto molti altri colleghi.
Sul punto va osservato che è documentato (cfr. docc. nn.2, 3, 8 nonché la determinazione Pt_1
n.245 del 20.12.2022, prodotta in corso di causa dalla ricorrente) l'avanzamento di carriera di molti dei colleghi di lavoro dell'attrice, aventi inquadramento sia inferiore, sia uguale alla (come Pt_1
riferito anche dai testi , , ciascuno con riguardo alla propria Tes_2 Tes_5 Tes_3 Tes_6 posizione). Tali avanzamenti di carriera sono stati disposti dall'ente con progressioni orizzontali e con l'attribuzione di inquadramenti superiori, anche di due livelli (in “almeno 20” casi, come riferito dal teste si vedano, sul punto, anche, le deposizioni delle testi e ). Tes_2 Tes_4 Tes_7
L'espletata istruttoria ha anche confermato gli assunti attorei relativi al fatto che la ricorrente
è stata costretta a svolgere la propria attività lavorativa, almeno fino al 2018, operando al videoterminale, in un contesto ergonomico e di illuminazione inadeguato. La circostanza emerge dalle dichiarazioni dei testi , escussi nel corso del giudizio. Tes_4 Tes_7
In particolare, la teste ha dichiarato: “La ricorrente aveva problemi agli occhi a Tes_7
seguito dei quali le fu tolto il computer. Tutto era caricato sul PC per cui ebbe molte difficoltà a continuare a lavorare, perché quel lavoro poteva farsi solo al computer. Nel 2019 la ricorrente aveva la scrivania addosso alla finestra e quindi si creavano per lei dei problemi per l'uso del PC dati dalla luce troppo forte”. Il teste a precisato: “So che la ricorrente lavorava in una stanza con la collega Tes_2
con vetrate molto ampie che davano un problema di luce abbacinante, era un locale Controparte_5 angusto, poi fu spostata. Il locale è quello raffigurato nel documento n.13 che mi viene mostrato … La ricorrente mi parlò spesso di suoi gravi problemi alla vista”.
La condizione lavorativa dell'attrice – che emerge anche dal verbale del sopralluogo svolto nell'ufficio della dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell' Pt_1 CP_1
prodotto in atti - è stata foriera di una severa sintomatologia di affaticamento agli occhi, in un soggetto portatore di vizi oculari di rifrazione e di disturbi della convergenza. La circostanza emerge dall'espletata C.T.U. medico legale, dai referti di alcune delle visite oculistiche presenti in atti e dalle dichiarazioni del teste allora medico competente Testimone_8 dell' CP_1
In particolare, il teste a riferito: “La ricorrente mi aveva segnalato dei problemi alla vista Tes_8
abbastanza seri, feci così eseguire una visita specialistica al Dott credo nel 2019, che Per_4 confermò i problemi. La ricorrente non poteva stare assolutamente al computer. La competente
12 Con Commissione della ridusse la inidoneità lavorativa dell'attrice ad un anno. Disposi la vista oculistica quando la ricorrente mi disse che i problemi alla vista si stavano facendo più seri, mi segnalo anche che sulla scrivania aveva una montagna di partiche e chiedeva che qualcuno le desse una mano.
Forse vidi la ricorrente due volte e mi disse del problema alla vista nella seconda occasione, credo dopo che aveva eseguito un intervento oculistico e prima che ne facesse un altro Mi viene mostrato il documento n.13 bis del fascicolo della ricorrente. Dei documenti ivi riportati riconosco soltanto la cartella sanitaria datata 5.6.2013, dove io ho apposto un mio appunto datato 9.2.2018, con il quale do la disposizione di osservare 20 minuti di riposo ogni ora, fino al 10.5.2018. Riconosco anche il documento del 12.10.2015 che si riferisce ad una visita periodica da me effettuata, dove do la prescrizione di 15 minuti di riposo ogni ora di lavoro. Riconosco anche il documento relativo alla visita del 25.7.2017, nel quale confermo la prescrizione, pur a seguito dell'intervento alla cataratta, che tendenzialmente è migliorativo. Mi viene mostrato il documento n.14, datato 9.2.2018, nel quale ho prescritto di non lavorare più di 20 minuti al video terminale”.
In definitiva, l'istruttoria espletata ha provato che - pure a fronte di una situazione di salute compromessa dell'attrice, che sconsigliava, come si è visto, la sua adibizione al lavoro al video terminale - la ricorrente fu assegnata a svolgere mansioni complessivamente non confacenti alle sue limitazioni fisiche, dapprima perché posta in una stanza troppo luminosa, e poi perché
l'attività di gestione delle pratiche di cui si occupava era irrimediabilmente collegata all'utilizzo del computer ove i relativi documenti erano caricati.
Sulla base delle predette risultanze documentali e della prova per testi, nonché della documentazione medica depositata in atti dall'attrice, è stata quindi disposta C.T.U. medico- legale al fine di verificare se la ricorrente sia affetta dallo stato patologico dedotto in ricorso, afferente il disturbo post-traumatico da stress cronico-severo, e, in caso affermativo, se lo stesso possa essere messo in relazione causale con le vicende lavorative occorse alla alle Pt_1 dipendenze dell' convenuta, così come emerse dall'istruttoria. CP_1
Orbene, l'espletata C.T.U. ha appurato - all'esito dell'indagine documentale, anamnestica e clinica - che l'attrice è affetta da “disturbo dell'adattamento con ansia e depressione di grado moderato, cronico, in trattamento farmacologico, con somatizzazioni sul sistema gastroenterico e tegumentario”.
Sul punto, il perito ha ritenuto che l'infermità psichiatrica in diagnosi è classificabile tra le cosiddette “reazione a eventi”, reazioni che, come dice il termine, possono discendere da “eventi avversativi”, anche di natura lavorativa. Pertanto, provata l'esistenza dell'infermità psichiatrica nella ricorrente, appurato che il quadro sintomatologico che la caratterizza è il medesimo di
13 quello insito nelle cosiddette “reazioni a eventi”, chiarita, in base all'analisi degli atti di causa, la storia lavorativa della ricorrente, il perito ha evidenziato che poter ricondurre la patologia ai fatti descritti in ricorso, devono essere soddisfatte almeno due condizioni essenziali: l'esistenza di un rapporto cronologico tra gli eventi per cui è causa e l'infermità (“criterio cronologico” del nesso causale) e la presenza di un rapporto di adeguatezza quantitativa e qualitativa tra i fatti lavorativi e la patologia psichica (“criterio di adeguatezza quantitativa e qualitativa” del nesso causale).
Ebbene, le vicende lavorative occorse alla ricorrente descritte nel ricorso e comprovate, come si è osservato, dalla documentazione versata in atti e dalle deposizioni dei testi sono state sostanzialmente caratterizzate dalla mancata progressione di carriera, da un marcato surmenage lavorativo, accompagnato dallo svolgimento di compiti professionalmente inferiori rispetto alla qualifica posseduta e dalla esecuzione dell'attività lavorativa, almeno fino al 2018, operando al videoterminale, in un contesto ambientale lavorativo ergonomico e illuminotecnico inadeguato, foriero - in un soggetto portatore di vizi di rifrazione e di disturbi della convergenza - di severa sintomatologia affaticamento oculare.
Orbene, poiché i primi sintomi della malattia sono riferiti ai primi anni 2000 e poiché la patologia venne diagnosticata per la prima volta nel novembre 2007 (cfr. certificato di visita psichiatrica del Dott. e, infine, poiché lo stato anteriore della ricorrente risulta del tutto Per_5
scevro da patologia neuropsichiatrica, si può, secondo il C.T.U., senz'altro affermare l'esistenza del rapporto cronologico tra i “fatti lavorativi” e l'infermità per cui è causa, la quale è stata diagnosticata all'esito di numerosi accertamenti, anche in sede amministrativa presso l' CP_2
ove, in data 29.12.2011, lo specialista psichiatra consultato dall' aveva concluso per la CP_2 presenza di “un moderato disturbo depressivo e disturbo di ansia … che potrebbero essere stati innescati e sostenuti dagli atteggiamenti avversativi qualora essi risultassero dell'intensità, persistenza nel tempo e caratteristiche descritte”.
Dalla documentazione esaminata risulta dunque che la sintomatologia in questione è insorta soltanto in epoca successiva ai fatti descritti in ricorso. Il perito ha poi evidenziato che non sono emersi dallo studio anamnestico, clinico e documentale elementi d'interesse psichiatrico
(pregressi, contemporanei o successivi ai fatti per cui è causa) a carico della ricorrente, né condizioni predisponenti extra-lavorative che possano giustificare il riscontrato quadro clinico, per quanto la patologia oculare che ha avuto la sua ingravescenza tra il 2016 e il 2019 può avere contribuito, insieme con la vicenda de quo, a esacerbare ulteriormente il quadro clinico e sintomatologico con prevalente rilievo psichiatrico osservato già nel 2007.
14 Quanto alla dimostrazione della presenza di un rapporto di adeguatezza quantitativa e qualitativa tra i “fatti lavorativi” avversativi e l'infermità psichica a suo tempo diagnosticata, il perito ha evidenziato che, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, le vicende lavorative per cui è causa, così come emerse in giudizio, sono state in grado di innescare il quadro clinico descritto. La tipologia dello stress subito e il lungo periodo durante il quale tali “vicende” hanno agito, rappresentano elementi in grado di giustificare la comparsa, la persistenza e la attuale importanza clinica del disturbo psichico nella ricorrente. Quelli di seguito elencati, sono gli elementi - presenti nell'ambiente e nell'organizzazione del lavoro ove la ricorrente ha operato - determinanti nella causazione della patologia osservata: 1) la mancata progressione di carriera
(col documentato contestuale avanzamento di molti dei suoi colleghi di lavoro, “almeno 20” come riferito da uno dei testi escussi nel corso del giudizio, il teste e la conseguente Tes_2
percezione di un atteggiamento ingiustamente discriminatorio, o, comunque, non equo, da parte dell'Ente pubblico di cui è stata dipendente;
2) il contestuale surmenage lavorativo (eccedente rispetto ad altri colleghi di lavoro, come riferito da alcuni dei testi escussi nel corso del giudizio, il la he ebbe a dire che la ricorrente “si era occupata per molti anni della zona di Tes_2 Tes_4
Frosinone, che era la più pesante da seguire…”), con la necessità di gestire, in settore così delicato come quello dell'assegnazione delle case di edilizia popolare (consistente in migliaia di alloggi), direttamente l'utenza e le pratiche con essa collegate (attività definita “un vero incubo” dal teste
; 3) il demansionamento, attraverso l'adibizione a svolgere mansioni inferiori rispetto alla Tes_2 qualifica posseduta (nonostante l'inquadramento nel livello di A1 come responsabile del servizio che le attribuiva il compito di svolgere le funzioni direttive del proprio ufficio e di coordinamento e controllo del personale assegnato, di fatto ha svolto personalmente i compiti affidati al proprio ufficio perché non aveva avuto la disponibilità di personale subordinato). La circostanza secondo cui la ricorrente non avesse personale assegnato emerge dalle dichiarazioni dei testi e escussi nel corso del giudizio;
4) la necessità di svolgere la Tes_2 Tes_3
propria attività lavorativa, almeno fino al 2018, operando al videoterminale, in un contesto ergonomico e illuminotecnico inadeguato (la circostanza emerge dalle dichiarazioni dei testi e escussi nel corso del giudizio e da un sopralluogo svolto nell'ufficio della Tes_4 Tes_7
Ricorrente dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell' , foriero - in CP_1
un soggetto portatore di vizi di rifrazione e di disturbi della convergenza - di severa sintomatologia astenopica (la circostanza emerge dai referti di alcune delle visite oculistiche presenti in atti e dalle dichiarazioni del Dott. allora medico competente dell' . Tes_8 CP_1
15 I sopra descritti elementi (lamentati dalla ricorrente nel ricorso e sostanzialemnte confermati dalla documentazione in atti e dalle deposizioni dei testi escussi nel corso del giudizio) possono senz'altro avere agito, conclude in C.T.U., in senso patogeno e con azione tarlante sulla struttura psichica dell'attrice, creando un progressivo stato d'allarme che si è poi cronicizzato perché esaltato dal senso d'impotenza per l'incapacità di gestire gli effetti patogeni prodotti dal sopraggiunto, imprevisto, clima avversativo aziendale. Essi rappresentano almeno una parte di quel gruppo di “disfunzioni dell'organizzazione del lavoro” (cosiddette “costrittività organizzative”) individuate prima nella circolare Inail 71/2003, poi dal D.M. 27.04.2004 e più recentemente dal
D.M. 14.01.2008, che possono avere costituito la base patogeneticamente efficace nel determinismo nella ricorrente dello stato di disagio psicofisico prima e della infermità psichica poi. Sulla base della descritta Circolare infatti, “Secondo un'interpretazione aderente all'evoluzione delle forme di organizzazione dei processi produttivi ed alla crescente attenzione ai profili di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la nozione di causa lavorativa consente di ricomprendere non solo la nocività delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo produttivo aziendale (siano esse tabellate o non) ma anche quella riconducibile all'organizzazione aziendale delle attività lavorative”.
E le istanze formulate dalla ricorrente all'Ente di cui è stata dipendente, le richieste di visita medica inoltrate al medico competente (cui la ricorrente confidò non solo la presenza dei problemi oculo-visivi ma anche il surmenage lavorativo) e le certificazioni mediche in atti redatte nel periodo per cui è causa, scandiscono inequivocabilmente la progressione della storia
(lavorativa e patologica) della ricorrente, del suo disagio che si è dapprima trasformato in una condizione patologica temporanea reattiva alla condizione lavorativa organizzativa avversativa e, infine, in infermità cronicamente strutturata con i caratteri della permanenza e con la necessità di trattamento psicoterapeutico continuativo.
Sull'individuo il vissuto fondamentale di tale condizione di costrittività organizzativa è rappresentato dal senso di inadeguatezza e di frustrazione indotto dal ritenersi incapace di superare gli ostacoli e di far fronte ad eventi vissuti come ingiusti, irrazionali e vessatori e di fuggire da quel contesto disorganizzato. Il risultato è una condizione di disagio che in un primo tempo si manifesta con i sintomi dell'ansia, poi, in seguito al depauperamento delle risorse dell'individuo, con quelli della depressione.
Oltre al criterio cronologico e a quello di adeguatezza qualitativa e quantitativa, nel caso di specie appaiono pertanto ampiamente soddisfatti, secondo il C.T.U., anche gli altri criteri del nesso causale: 1) il criterio topografico, giacché è in questo caso netta la corrispondenza tra
16 l'apparato interessato dall'azione lesiva (il sistema neuro-psichico) e quello interessato dalla patologia (il medesimo sistema neuro-psichico); 2) il criterio della continuità fenomenica, in quanto
è osservabile, nel caso di specie, una successione ininterrotta tra i sintomi seguiti all'azione psico-traumatizzante maturata nell'ambiente di lavoro e quelli propri della patologia in esame. Si
è osservato, inoltre, che, nel caso in esame, appare soddisfatto anche il criterio epidemiologico, giacché in popolazioni esposte ai medesimi insulti psico-traumatizzanti (“costrittività organizzative nell'ambiente di lavoro”) si osservano quadri clinico-sintomatologici con esordio, evoluzione e caratteristiche del tutto sovrapponibili a quello osservato nella ricorrente.
Il C.T.U. ha così concluso affermando che, tenuto conto dei sopra richiamati dati circostanziali e clinici, sussiste un nesso causale tra l'infermità osservata e le denunciate traversie lavorative, in quanto la avversa esperienza lavorativa, così come denunciata e così come emerge dagli atti di causa, può ritenersi idonea, in termini quali - quantitativi, a determinare l'infermità in diagnosi.
Quanto evidenziato fa emergere con chiarezza la violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di evitare che l'attrice svolgesse mansioni che potessero determinare o aggravare il suo stato patologico, obbligo da ricollegarsi all'art.2087 c.c., che in generale impone all'imprenditore di adottare ogni misura idonea a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro, nonché alla espressa previsione di cui all'art.10, co. 2, L. n.68 del 1999, secondo cui "Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni".
In conseguenza della illegittima adibizione dell'attrice - da parte della convenuta - a mansioni idonee alla determinazione del suo stato patologico, va allora affermata la responsabilità - per colpa generica e specifica - del datore di lavoro in ordine al predetto aggravamento.
Per completezza va osservato che la responsabilità civile del datore di lavoro avrebbe potuto essere esclusa solo in caso di dolo del lavoratore o nel caso del cd. rischio elettivo - generato da un comportamento del lavoratore non avente rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa ed esorbitante dai limiti di essa -, ma situazioni di tal genere non sono affatto emerse
CP_ dall'istruttoria e neanche sono state dedotte dall' convenuto.
Neanche è stata provata una qualche colpa del lavoratore dovuta ad imprudenza, imperizia, negligenza, atteso che nessun elemento è emerso in giudizio che faccia ritenere che la ricorrente possa aver anche soltanto concausato la determinazione dell'evento dannoso.
In ogni caso, come osservato chiaramente dalla giurisprudenza della Cassazione, anche l'accertamento di un'eventuale condotta del lavoratore connotata da imprudenza o disattenzione non rileva quando il datore di lavoro abbia omesso di approntare i mezzi di protezione necessari
17 per garantire l'incolumità del lavoratore o abbia omesso di vigilare sull'utilizzo da parte del lavoratore dei mezzi di protezione per lui predisposti.
In tali ipotesi, infatti, la condotta dell'imprenditore si pone quale antecedente causale di per sé sufficiente ad assorbire l'eventuale colpa del danneggiato, con esclusione quindi dell'applicabilità dell'art.1227, 1° comma, c.c. che disciplina la ripartizione della responsabilità nel caso di concorso del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso.
In definitiva, l'entità delle conseguenze risarcitorie - nelle ipotesi viste, che ben si attagliano al caso di specie - grava totalmente sul datore di lavoro.
La conclusione alla quale si è giunti - della sussistenza, cioè, di una responsabilità del datore di lavoro in ordine alla determinazione della malattia dell'attrice - va vista anche nel quadro dei contrapposti oneri probatori gravanti sulle parti nel caso di malattia o infortunio sul lavoro.
Incombe infatti al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, mentre il datore di lavoro ha l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che i danni subiti dal dipendente non siano ricollegabili alla inosservanza di tali obblighi.
Nella specie, l'ente convenuto non ha assolto ai suoi oneri probatori, anzi è emersa la mancanza di quelle misure precauzionali che avrebbero impedito la determinazione della emersa patologia.
La responsabilità datoriale in ordine all'insorgenza della riscontrata patologia va affermata, per i motivi evidenziati, anche se l'istruttoria espletata non ha confortato la tesi della ricorrente secondo cui i descritti comportamenti adottati dal datore di lavoro nei suoi confronti (mancata progressione di carriera, surmenage lavorativo, demansionamento, assegnazione di attività lavorativa su videoterminale) erano stati il frutto programmato di un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti. Invero, l'istruttoria condotta, come si è evidenziato, non ha fatto emergere elementi che consentono di affermare che le situazioni lavorative di cui l'attrice si è doluta siano state determinate da un intento persecutorio del datore di lavoro.
Venendo alle conseguenze dell'accertata responsabilità civile del datore di lavoro, osserva il
Giudicante che è necessario svolgere una serie di considerazioni, tenuto conto che la malattia professionale oggetto di causa è occorsa all'attrice in epoca successiva al 25 luglio 2000 e quindi trova applicazione la normativa prevista dal D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, che ha esteso la copertura assicurativa in caso di infortuni o malattie professionali anche al risarcimento del
18 danno biologico, con conseguente esenzione da responsabilità civile del datore di lavoro ex art.10 D.P.R. n. 1124/1965.
Nel caso di specie, peraltro, va osservato che alcuna erogazione di somme a titolo di indennizzo del danno biologico è stata effettuata dall' in favore dell'attrice atteso che CP_2
con sentenza del Tribunale di Frosinone, n.244/2018 (in atti) è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo da parte dell' . Dal che discende la CP_2
declaratoria di inammissibilità per intervenuto giudicato delle domande proposte dall'attrice nei confronti dell' CP_2
Tanto chiarito, va osservato che l'esonero da responsabilità riconosciuto comunque al datore di lavoro dall'art.10, comma 7°, D.P.R. n.1124/65, nella versione applicabile ratione temporis, fino all'ammontare del danno indennizzato o indennizzabile dall' opera ex lege e non CP_2
può essere condizionato ad una scelta discrezionale del lavoratore.
Si tratta dunque di stabilire se il lavoratore, vittima di un infortunio su lavoro o di una malattia professionale, abbia ancora diritto di chiedere al datore di lavoro - civilmente e penalmente responsabile del fatto – il risarcimento del danno biologico ulteriore (o differenziale) rispetto a quello indennizzato o indennizzabile dall' a seguito dell'entrata in vigore del CP_2
D. Lgs. n.38/2000.
All'esito di tre significative pronunce intervenute nell'arco dello stesso anno (n.87/1991,
n.356/1991 e n.485/1991) la Corte Costituzionale è infatti intervenuta interviene sui limiti relativi all'entità del risarcimento che l'infortunato può chiedere al datore di lavoro con l'azione.
Con la sentenza n.87/1991 la Corte, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt.2, 3 e 74 del D.P.R. n.1124/65, afferma espressamente che il danno biologico non rientra nella copertura CP_2
Con la seconda pronuncia (sentenza 18 luglio 1991 n.356) la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.38 Cost., l'art.1916 c.c., nella parte in cui consente all'assicurazione sociale di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.
La Corte afferma in particolare che "le indennità previste dal D.P.R. n. 1124/65 sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la
19 menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti e agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella propria vita".
Infine, con la sentenza 27 dicembre 1991 n.485, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.10 del D.P.R. del 1965 nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare dell'indennità corrisposta dall' e coerentemente ha ritenuto l'illegittimità dell'art.11 del medesimo decreto nella CP_2
parte in cui consente all' l'esercizio del regresso anche per le somme dovute al CP_2
lavoratore a solo titolo di danno biologico.
A seguito di queste pronunce la regola dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 10 D.P.R. n. 1124/65 diviene realmente residuale.
Il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno biologico subito dal lavoratore anche nel caso in cui ricorrano gli estremi dell'esonero (per il danno eccedente le prestazioni . CP_2
Anche in assenza di illecito penale (ad integrare gli estremi del quale è comunque sufficiente, secondo la costante giurisprudenza, l'inosservanza, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di sicurezza che su di lui incombe ex art. 2087 c.c., essendo indiscussa la indiretta rilevanza penale, sotto il profilo della colpa, di tale norma fondamentale) il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno alla salute patito dal dipendente (sempre che ovviamente ricorrano i consueti presupposti di imputazione della responsabilità civile, cioè un comportamento colposo dell'imprenditore o di un qualsiasi suo dipendente).
Del pari - e sempre limitatamente al danno biologico - la pretesa risarcitoria del lavoratore non risulta in alcun modo limitata dal sistema del “calcolo differenziale” di cui all'art.10, comma 6° e 7°, D.P.R. n. 1124/65.
In tal modo la regola - già residuale - dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni e le malattie professionali risulta ulteriormente ristretta.
Nel quadro normativo derivante dai ripetuti interventi della Corte la tutela apprestata dall'assicurazione sociale si riferisce unicamente alla perdita della c.d. capacità lavorativa generica, con esclusione delle altre voci di danno, al cui risarcimento è tenuto il datore di lavoro.
Interviene a questo punto l'art. 13 D.Lgs. 28 febbraio 2000, n.38, che estende la copertura assicurativa dell' non soltanto al danno patrimoniale per la perdita della capacità CP_2
20 lavorativa generica, ma anche all'avvenuta lesione permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore in sé e per sé considerata.
In realtà il danno differenziale può essere inteso in due accezioni.
In senso qualitativo costituiscono danno differenziale le tipologie di danno non riconducibili alla copertura assicurativa obbligatoria, quali ad esempio il danno biologico da invalidità temporanea, il danno morale, i vari tipi di danno esistenziale ecc.
Con riferimento a tali tipi di danni non si dubita che perduri la responsabilità del datore di lavoro per i danni non coperti dall'assicurazione CP_2
Ritiene il Giudicante che, come del resto sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza allo stato prevalenti, l'indennizzo del danno biologico, introdotto dalla nuova normativa, non precluda il diritto del danneggiato al risarcimento del danno biologico.
Vi è infatti un elemento testuale dato dal fatto che l'art.13 qualifica l'emolumento a carico come “indennizzo”. CP_2
Dal punto di vista della teoria generale del diritto, il termine indennizzo indica un concetto del tutto distinto da quello del risarcimento, posto che il risarcimento è commisurato all'esatta misura del danno, mentre l'indennizzo non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente scaturite dall'evento.
Inoltre, il risarcimento presuppone necessariamente la sussistenza di un illecito (contrattuale od extracontrattuale), mentre le prestazioni assicurative erogate dall' sono indipendenti CP_2
dall'esistenza di un illecito civile e sono garantite a prescindere dalla colpa dell'autore della condotta dannosa (e quindi anche in presenza del caso fortuito) e a prescindere anche dall'esistenza di un responsabile diverso dal danneggiato (essendo riconosciute anche in ipotesi di danno verificatosi per esclusiva colpa del danneggiato).
Dunque, l'indennizzo si distingue dal risarcimento anche per l'assenza del CP_2
presupposto della colpa, condizione invece necessaria per la risarcibilità del danno biologico civile.
L'assicurazione obbligatoria prevede, cioè, la corresponsione di un minimum CP_2
sociale garantito anche nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile colpa di terzi: il rischio dell'infortunio dovuto a caso fortuito o a colpa dello stesso lavoratore si sposta così sulla collettività.
Deve pertanto concludersi che, come sostenuto in dottrina, l' non indennizza CP_2
integralmente il danno biologico. Per la parte non indennizzata, può ritenersi che non vi sia
21 prestazione previdenziale: “se non si fa luogo a prestazione previdenziale, non vi è assicurazione: mancando l'assicurazione cade l'esonero”.
Il lavoratore è allora legittimato a richiedere quanto non indennizzato dall' CP_2
direttamente al datore di lavoro civilmente responsabile.
La ritenuta differenza ontologica tra il risarcimento del danno e l'indennizzo (anche CP_2
se relativo al medesimo danno) comporta che non necessariamente debba esservi omogeneità dei parametri valutativi dell'una e dell'altra categoria: sicché non vi è ragione per cui il Giudice della responsabilità civile non possa continuare ad applicare i consueti criteri equitativi di liquidazione del danno anche in presenza di una fattispecie dannosa comportante l'erogazione di prestazioni da parte dell' CP_2
Si aggiunga che, anche dal punto di vista testuale, l'art. 13 D.Lgs. n.38/2000 introduce una definizione di danno biologico: “in via sperimentale”; “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento”; “ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni su lavoro”.
Ciò significa che tale definizione non può essere estesa ad altri campi del diritto e in particolare a quello civile, per il quale si resta in attesa di una definizione di carattere generale che fissi i criteri per la determinazione del risarcimento.
Deve dunque concludersi che il lavoratore è tuttora legittimato a richiedere direttamente al datore di lavoro civilmente responsabile il risarcimento del danno non indennizzato dall' CP_2
In caso di mancata denuncia all' o in caso di mancata liquidazione dell'indennizzo CP_2
da parte dell' che è il caso che ricorre nella specie, si pone il problema se il datore di CP_2
lavoro continui a rispondere integralmente del danno biologico ai sensi dell'art.2087 c.c. anche per malattie professionali manifestatesi dopo il 25 luglio 2000.
Il disposto dell'art.10, comma 7°, D.P.R. n. 1124/65, ai cui sensi “quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate”, sembra imporre una risposta negativa a tale quesito.
L'esonero da responsabilità riconosciuto comunque al datore di lavoro fino all'ammontare del danno indennizzato (o indennizzabile) dall' opera ex lege e non può essere condizionato CP_2
da una scelta discrezionale del lavoratore (l'esonero non può, ad esempio, venir meno a seguito dell'inerzia del lavoratore che abbia lasciato decorrere il termine prescrizionale per richiedere le prestazioni . CP_2
22 In altre parole il lavoratore non può legittimamente disporre, annullandolo, del diritto del datore di lavoro al parziale esonero della responsabilità civile ex art. 10 D.P.R. n. 1125/65.
La norma di cui all'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, commi 6 e 7, prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall' in dipendenza dell'infortunio, al fine di evitare una CP_2
ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità. Tale danno
“differenziale” deve essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo
(liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli art. 1223 e ss., 2056 ss c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall' riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il CP_2
primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione (Cass.,
25 maggio 2004, n. 10035).
A fronte di tale esonero, si deve dunque comunque detrarre dal risarcimento biologico quanto il lavoratore abbia ottenuto dall' ovvero avrebbe potuto ottenere usando l'ordinaria CP_2
diligenza (quantum che corrisponde all'esonero cui il datore di lavoro ha diritto).
Nella specie, in assenza della liquidazione dell'indennizzo da parte dell' non si CP_2 potrà tener conto della quota cui la ricorrente avrebbe avuto diritto - ove l' avesse erogato CP_2
le somme spettanti - per i giorni di inabilità temporanea assoluta e per il danno biologico permanente riconosciuti all'attrice a seguito della malattia professionale per cui è causa.
Venendo alla quantificazione del danno biologico sofferto dall'attrice in conseguenza della determinazione della sua malattia, causato da una serie di condotte poste in essere dall'Ente che vanno dal surmenage lavorativo all'adibizione a mansioni dequalificanti o non confacenti con il suo stato di salute, va osservato che l'espletata C.T.U. ha consentito di appurare che la situazione espositiva lavorativa oggetto di causa ha verosimilmente determinato un “temporaneo danno biologico” della durata complessiva di 78 (settantotto) giorni, tutti a parziale al 50%, condizione patologica che configura un danno biologico permanente e invalidante di natura squisitamente psichica che, in base alle tabelle medico-legali in uso (e a mente delle voci n. 180 e 181 del
D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e del D.M. 12/07/2000) - e debitamente considerata l'incidenza sullo stesso della concausa sopravvenuta extra-lavorativa già descritta - può essere attualmente valutato nella misura del 7% (sette per cento). Infine, di “moderata entità” può essere definito il livello di sofferenza conseguito alle lesioni riportate e all'iter diagnostico / terapeutico.
23 Orbene, in conseguenza delle svolte considerazioni - riconosciuta la responsabilità dell'Ente convenuto in ordine alla determinazione dell'insorgenza della patologia psichiatrica di cui l'attrice è portatrice, dal quale sono derivati al ricorrente l'inabilità temporanea ed i postumi permanenti in precedenza indicati – l' va condannata a risarcire alla ricorrente il danno CP_1
non patrimoniale subito per i giorni di inabilità temporanea assoluta e per il danno biologico permanente riconosciuti all'attrice a seguito della malattia professionale per cui è causa.
Osserva il Giudicante che si è fatto riferimento genericamente ad un danno non patrimoniale, alla luce del mutamento di indirizzo della Corte di legittimità.
La Cassazione ha stabilito che la nuova lettura costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c., che svincola il danno morale dalla ricorrenza di un reato (cfr. Corte Cost. n.233/2003) consente oggi una tutela risarcitoria della persona ricondotta ad un sistema bipolare (e non più tripolare) costituito dal danno patrimoniale e dal danno non patrimoniale;
quest'ultimo a sua volta ricomprende in sé sia il danno biologico in senso stretto (compromissione del bene salute sotto il profilo statico, prima ricondotto nell'art. 2043 c.c.), sia il danno morale soggettivo (il pretium doloris), sia il danno conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti
(generalmente definito danno esistenziale).
La Corte ha affermato in particolare che il danno non patrimoniale è comprensivo del danno biologico (in senso stretto), del danno morale e della lesione di interessi costituzionalmente protetti;
nel vigente assetto dell'ordinamento nel quale assume posizione preminente la
Costituzione che all'art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, che non si esaurisca nel danno morale e che non sia correlato alla qualifica di reato del fatto illecito ex art. 185 c.p.; unica possibile forma di liquidazione del danno privo delle caratteristiche della patrimonialità è quella equitativa sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale ma comprensiva di un pregiudizio non economico (vedi Cass. 2004, n.10157; note “sentenze gemelle”
2003, n.8827; 2003, n.8828).
In altri termini, oggi, anche il danno biologico rientra nell'alveo del danno non patrimoniale, accanto al danno morale, esistenziale, professionale che non sono però voci autonome di danno come più avanti meglio si dirà.
24 L'art. 2059 c.c. è diventato il perno del sistema del risarcimento del danno alla persona (salva la separata risarcibilità del danno patrimoniale) ed è divenuta ampia la nozione di danno non patrimoniale nel quale rientrano in definitiva tutti i danni che possano essere qualificati come l'ingiusta lesione di un interesse inerente la persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica e tali valori devono aver nel nostro ordinamento un rilievo ed una tutela di portata costituzionale.
Tale tipo di danno va inteso, quindi, quale danno conseguenza, allegato in giudizio dall'istante e liquidato equitativamente sulla base delle risultanze istruttorie e della comune esperienza.
Logico corollario di tale nuova impostazione è addirittura la possibilità di procedere ad una compensazione monetaria cumulativa, nel senso che possono essere inclusi nel medesimo importo il danno biologico in senso stretto (lesione in sé considerata sotto il profilo statico), il danno morale soggettivo ed il ristoro degli ulteriori pregiudizi diversi dalla mera sofferenza psichica.
Le sezioni unite 2008, n.26972, nel risolvere il contrasto in punto di esistenza del danno esistenziale (risolto negativamente nel senso dell'inesistenza del danno esistenziale inteso quale autonoma categoria di danno), e nell'approfondire la nozione di danno non patrimoniale, hanno sostanzialmente confermato il contenuto delle sentenze gemelle del 2003, nn.8827 e 8828 completandole e chiarendole nei termini che seguono.
In particolare, la Corte ha esposto che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge;
tali casi si dividono in due grandi categorie: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quelle in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
La decisione, esaminando il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, ha stabilito che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva.
Non è conforme, dunque, al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la
25 sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.
Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.
Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 c.c..
Da ciò le SS.UU. hanno tratto spunto per negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cc.dd. “bagatellari”, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, ed hanno al riguardo avvertito che la liquidazione (specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità) di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie,
è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia.
La sentenza è completata da tre importanti precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, liquidazione e prova del danno.
Con riferimento alla responsabilità contrattuale, le SS.UU. hanno precisato che anche dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione).
Per quanto attiene, invece, alla liquidazione del danno ed alle modalità di tale liquidazione, le
SS.UU. hanno precisato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi non corretta la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico;
come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo. Resta per il giudice solo la possibilità di adeguare il complessivo risarcimento alle peculiarità del caso esaminato.
Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU., premessa la necessità di adeguata allegazione e prova del danno in linea generale, hanno ammesso che essa possa fornirsi anche
26 per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Certamente, infatti, il pregiudizio attiene ad un bene immateriale e si verte nell'ambito della prova di stati soggettivi rispetto ai quali la prova diretta e difficile;
pur tuttavia per l'operatività della presunzione e, quindi, per poter risalire al fatto ignoto (danno) attraverso l'esame dei fatti noti, è sempre necessario che tali ultimi fatti vengano allegati in relazione alla fattispecie concreta e non facendo richiamo a circostanze e formule del tutto astratte e, quindi, di stile.
Orbene, venendo alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla ricorrente, ritiene il Giudicante che si possa liquidare, per il danno biologico permanente, la complessiva somma di €.9.948,00, tenuto conto della percentuale di danno biologico subito dalla ricorrente, accertata in corso di causa (7%) e dell'età di quest'ultima al momento dell'insorgenza della malattia (65 anni), nonché delle tabelle del Tribunale di Milano, predisposte appunto in materia di danno non patrimoniale, che – sulla base dei richiamati parametri – fissano appunto la misura di €.9.948,00.
Ritiene il Giudicante che nel caso di specie ricorra una situazione che consente di individuare una percentuale di personalizzazione del 25% della somma predetta, che porta al riconoscimento di un complessivo danno non patrimoniale di €.14.515,00.
Sempre in base alle tabelle milanesi, va poi liquidata la somma di €.4.485,00 per i 78 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, a titolo di danno biologico temporaneo subito dalla ricorrente.
Quindi, riconosciuta la responsabilità dell' in ordine alla determinazione della CP_1
patologia disturbo dell'adattamento con ansia e depressione di grado moderato di cui l'attrice è portatrice, l'Ente va condannato a risarcire all'attrice il danno non patrimoniale da questa subito, quantificato in €.19.000,00, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della presente sentenza al saldo.
Vanno, invece, rigettate le altre domande proposte dall'attrice nei confronti dell' CP_1
convenuta, aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente per il fatto di non essere stata infornata dalla convenuta della possibilità di richiedere ed accedere al bonus incentivante di €.20.000,00 previsto per il collocamento a riposo.
Possibilità che la ricorrente avrebbe appreso solo in occasione della prima richiesta di pensionamento, quando ormai erano decorsi i termini per fruire dell'incentivo.
27 Sul punto va evidenziato che è incontestato tra le parti che con circolare del 27.2.2019
l' fissò il termine del 28.2.2019 per presentare le dimissioni ed ottenere il CP_1 riconoscimento dell'incentivo all'esodo e che la circolare fu portata a conoscenza di tutti dipendenti con la medesima modalità, ovvero a mezzo email, inviata a tutti i lavoratori dell' ricorrente compresa. Ebbene, non è ascrivibile a responsabilità dell'Azienda la CP_1
circostanza, dedotta dalla ricorrente, che la stessa non lesse la email perchè ormai privata del computer aziendale e perchè assente per malattia dal lavoro nei giorni 26, 27 e 28.2.2019. Invero, la ricorrente non ha dedotto, né tanto meno provato che la email di comunicazione dell'opportunità di beneficiare dell'incentivo potesse essere visionata soltanto da un computer aziendale - e non anche, invece, da un altro dispositivo personale - e neanche che lo stato di malattia in cui versava le rendesse comunque impossibile la lettura della posta elettronica.
Va rigettata anche la domanda riconvenzionale spiegata da che ha chiesto di CP_1
accertare e dichiarare che, a causa del comportamento della ricorrente, che aveva abusato del diritto e degli strumenti processuali al fine di gettare discredito sulla immagine ed il prestigio della convenuta, la resistente aveva subito un danno all'immagine. Il rigetto si impone tenuto conto, da un lato, della totale genericità degli assunti della convenuta relativi ai presunti abusi di cui si sarebbe resa colpevole la ricorrente, che sarebbero consistiti unicamente nella proposizione di “una serie di giudizi volti al raggiungimento di pretese mai riconosciute”; dall'altro, dall'assoluta mancanza di allegazioni (e in conseguenza della prova) in ordine al dedotto danno all'immagine che l avrebbe subito a causa dei non meglio dettagliati abusi del diritto e del processo CP_1
asseritamente posti in essere dalla . Pt_1
In definitiva, per il complesso delle considerazioni che precedono, la causa va decisa nei termini precisati in dispositivo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti di un 1/4, stante il mancato accoglimento delle domande attoree nella loro interezza, mentre la residua parte va posta a carico dell'Ente soccombente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto delle previsioni di cui al D.M. n.147/2022 (competenza: cause di lavoro;
valore della causa: da €.5.201
a €.26.000; fase di studio della controversia, valore medio: €.919,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: €.777,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: €.1.680,00; fase decisionale, valore medio: €.1.701,00; totale €.5.077,00; riduzione di ¼: €.3.807,00).
Il tenore complessivo della decisione consiglia di compensare per intero le spese di lite tra la ricorrente e l' CP_2
28 Infine, vanno poste definitivamente a carico della convenuta le spese del C.T.U. CP_1
Dott. , liquidate come da dispositivo. Persona_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara la responsabilità dell convenuta in ordine all'insorgenza a CP_1
carico dell'attrice della malattia del disturbo dell'adattamento con ansia e depressione di grado moderato;
b) per l'effetto, condanna l convenuta a risarcire all'attrice il danno non CP_1 patrimoniale alla stessa cagionato, quantificato in €.19.000,00, di cui €.9.948,00 per danno biologico permanente ed €.4.485,00 per danno biologico temporaneo, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della presente sentenza al saldo;
c) rigetta le altre domande proposte dall'attrice nei confronti dell convenuta;
CP_1
d) dichiara l'inammissibilità per intervenuto giudicato delle domande proposte dall'attrice nei confronti dell' CP_2
e) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'Azienda convenuta nei confronti dell'attrice;
f) compensa tra l convenuta e l'attrice, nei limiti di ¼, le spese di lite, ponendo a CP_1
carico dell convenuta la residua parte, che liquida in favore dell'attrice in €.3.807,00 per CP_1
compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali;
g) compensa interamente le spese di lite tra l'attrice e l' CP_2
h) pone definitivamente a carico dell'Azienda convenuta le spese del C.T.U. Dott. Per_3
, liquidate in complessivi €.1.200,00, oltre I.V.A. e C.P.;
[...]
i) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Frosinone, 23.1.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
29
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2021, al numero 555, promossa con domanda depositata in data 25.2.2021 da
elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Isonzo n. 5, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Nicola Di Tomassi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
ricorrente contro
RT
, in persona del Direttore Generale p.t.,
[...]
elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Vittorio Gassman Torre E, presso lo studio dell'Avv.
Beatrice Bruni, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di delega a margine della memoria di costituzione
e
in Controparte_2
persona del Dirigente generale pro-tempore della , rappresentato e Controparte_3
difeso, in virtù di procura generale alle liti a rogito Notar di Roma del Persona_1
28.07.2020, rep. n. 89932, dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo e presso la stessa elettivamente domiciliato in Frosinone, Via G. Marconi n.31
resistenti
1
Oggetto del giudizio: risarcimento danni da malattia professionale e per omesso accesso al bonus incentivante per il collocamento a riposo
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio innanzi il Tribunale Parte_1
di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, la
[...]
(d'ora in poi, per brevità, di RT CP_1
Frosinone), deducendo che: 1) era stata assunta dall' resistente in data 16.10.1981 a CP_1
seguito di pubblico concorso nella 4a fascia funzionale area amministrativa;
2) al momento della assunzione e sino alla data del collocamento in pensione, avvenuto in data 10.02.2020, le erano state affidate le mansioni di addetta all'area gestionale inquilinato (rapporti con l'utenza, gestione alloggi, etc.); 3) nell'anno 1984, a seguito di concorso interno, era stata collocata nella
5a fascia funzionale equiparata alla 7a fascia funzionale con DPR n. 269 del 13.5.1987 e DPR n.
494 del 17.9.1987 ed alla categoria D con il CCNL 31.03.1999 Comparto Regioni e Autonomie
Locali 1999, e poi al livello A1 con il CCNL Federcasa 2002/2005, livello che aveva mantenuto inalterato nel corso di tutto il rapporto di lavoro sino alla sua cessazione, non avendo beneficiato di alcuna progressione di carriera, ma solo della progressione economica prevista dal contratto
Regioni ed Enti Locali applicata a tutto il personale;
4) per tali ragioni, era stata costretta ad incardinare dinanzi le Autorità competenti numerosi giudizi volti all'ottenimento ed alla tutela di diritti violati da parte dell'azienda datrice di lavoro che le aveva impedito di accedere alle qualifiche superiori che via via nel corso degli anni avevano formato oggetto di bandi di concorso indetti dall 5) segnatamente, nell'anno 2001 aveva proposto ricorso per lo CP_1
scorrimento della graduatoria relativa alla selezione interna pubblicata il 23.06.2000 reclamando l'inquadramento in D3 giuridico poiché l'azienda, nonostante i posti disponibili, non aveva proceduto alla relativa copertura utilizzando le predette graduatorie né indicendo altri concorsi, ma trasformando quei posti in altre categorie inferiori, dunque escludendola. Aveva, inoltre, proposto ulteriori giudizi, negli anni 2003/2004, per il riconoscimento di mansioni superiori, per impugnativa di determine A.T.E.R. per la copertura di posti A3 e Q2 (con relativa pendenza di ricorso al TAR, ricorso al Tribunale Ordinario e giudizio di Appello), per il riconoscimento di
2 mobbing, per la impugnativa della procedura di selezione per un posto di livello Q2, per impugnativa del bando di concorso (TAR, Tribunale Ordinario, Appello e Cassazione), per riconoscimento di malattia professionale, giudizi che avevano preso l'abbrivio dalla condotta posta in essere dall' sin dal 2001 allorquando, attraverso l'adozione di una serie CP_1 consequenziale di determine e delibere da parte dell'azienda datrice di lavoro, le era stato impedito di accedere ai vari concorsi indetti, di fatto sbarrando la strada ad ogni sua progressione di carriera, nonostante i titoli posseduti e l'esperienza maturata;
6) tali condotte avevano costituito il nodo centrale delle impugnative proposte sui bandi di volta in volta emessi dall' in quanto non le venivano attribuiti il corretto punteggio e la corretta valenza dei CP_1
titoli e dell'attività lavorativa prestata, in spregio alle vigenti disposizioni normative;
7) tale situazione aveva comportato la grave perdita di chances da parte sua, visto che si era vista superata nella progressione di carriera ed economica da tutti i colleghi, rimanendo ella sola nella medesima posizione posseduta sin dal lontano 1984; 8) gli episodi sopra riportati erano stati seguiti, senza soluzione di continuità, da ulteriori comportamenti aziendali che avevano costituito la conseguente prosecuzione della medesima condotta mobbizzante;
9) precisamente, dall'anno 2007 l' aveva proceduto ad assegnare inquadramenti superiori ai dipendenti CP_1
senza indizione di procedure concorsuali ma soltanto attraverso determine, generalmente direttoriali: tale strumento veniva utilizzato per consentire i passaggi da ogni livello a quello superiore, ad esempio dal livello Bs ad A3, da A2 ad A1, da Q2 a Q1, da As a Q2 ed era stato applicato ai colleghi della ricorrente con inquadramento sia inferiore che uguale alla medesima, ad eccezione sua;
10) inoltre, sempre dall'anno 2007, l'azienda aveva fatto ricorso alle c.d.
“procedure esterne ristrette” e “procedure interne ristrette”nelle quali veniva stabilito il passaggio di livello ed i dipendenti da invitare a partecipare alle dette procedure. Con tale strumento l'azienda sceglieva il numero dei posti da occupare ed i dipendenti che dovevano occuparli, individuando di volta in volta e secondo discrezionalità i titoli da possedere. Tali procedure erano sempre precedute da una “opportuna” variazione della pianta organica proprio allo scopo precipuo di creare i posti occorrenti. Da queste procedure, basate su valutazioni esclusivamente
“discrezionali” dell'azienda, era stata sempre esclusa;
10) l inoltre, dava luogo a CP_1
progressioni orizzontali ovvero ad inquadramenti in livelli superiori per 40 dipendenti con riconoscimenti economici, e per alcuni anche a doppie progressioni, anche nel periodo di blocco delle progressioni di carriera disposto dalla Legge Regionale n. 7/2014 ed in violazione dell'accordo aziendale del 27.05.2017 e del parere della Regione del 27.06.2014 e del
3 15.12.2017. In sostanza l' indiceva selezioni interne per consentire ai dipendenti CP_1
inquadrati in categoria A3 di passare direttamente alla superiore categoria A1, nonché per effettuare passaggi agli altri livelli, in violazione di quanto disposto dall'art. 1 punto 3 dell'accordo aziendale del 27.05.2017 che, disciplinando la progressione orizzontale, statuiva la necessità di un'anzianità nella posizione economica in godimento non inferiore a tre anni per l'attribuzione del livello superiore (doc. in atti): con tale espediente, inoltre, l'azienda resistente eliminava in concreto le posizioni di categoria A2; 11) l' inoltre, con susseguenti CP_1
modifiche della pianta organica sopprimeva via via le posizioni di D3, As e Q2. In particolare, le posizioni As e Q2 avrebbero potuto essere da lei occupate, ma, invece, ne era stata sempre esclusa;
12) del pari, era stata costantemente esclusa, unica fra tutti i dipendenti, anche dalle progressioni orizzontali di cui sopra;
13) ancora nell'anno 2008, e senza interruzione rispetto alle precedenti condotte, l' le aveva assegnato un unico diverso incarico rispetto a quello CP_1
assegnato alla data di assunzione, ossia quello di responsabile dei servizi - sempre nell'area di appartenenza originaria - con determinazione dirigenziale n.82 del 25.07.2008, in atti;
14) il conferimento di tale incarico, lungi dal costituire una gratificazione ed un riconoscimento professionale, aveva costituito una concretizzazione del principio “promoveatur ut amoveatur”: in sostanza la ricorrente aveva avuto sì assegnate le funzioni di responsabile, sempre nel medesimo settore di appartenenza dunque “area gestionale inquilinato”, ma senza che le fosse assegnato personale da coordinare e quale ausilio all'espletamento dei compiti e degli incombenti dell'area di pertinenza;
15) l'attribuzione di tale incarico aveva, di fatto, comportato lo svolgimento delle mansioni da sempre espletate (gestione alloggi, rapporti con l'utenza) con un aggravamento del carico di lavoro, stante l'assenza di altro personale assegnato al suo ufficio;
16) nel corso degli anni aveva dovuto infatti occuparsi della gestione di circa 2000 alloggi (negli anni antecedenti anche 3000), attività consistita nella consegna degli stessi, nella stipula dei contratti di locazione, nella definizione delle pratiche relative alla modifica del rapporto locativo-subentri nell'assegnazione, mobilità degli alloggi, cambi consensuali, ampliamenti del nucleo familiare, avvio delle procedure di decadenza ed annullamento dell'assegnazione, rilevazione delle situazioni reddituali per la determinazione di eventuali revisioni di canoni di locazione, individuazione degli alloggi occupati abusivamente ed avvio della relativa procedura per il rilascio (querele, diffide, esame delle controdeduzioni, decreti di rilascio, calcolo delle indennità di occupazione), definizione delle pratiche di regolarizzazione degli alloggi occupati abusivamente, definizione delle pratiche di sanatoria (richieste ai Comuni competenti, calcolo
4 dell'indennità per gli anni di occupazione abusiva, comunicazioni e convocazioni degli interessati, calcolo delle eventuali rateizzazioni, attivazione delle relative procedure nel sistema informatico), corrispondenza con gli utenti, comuni, enti e con altre aree dell' CP_1 aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, attivazione per ogni procedura della gestione dei dati del sistema informatico, da ultimo anche della gestione del rapporto con l'utenza, ivi incluso il ricevimento del pubblico che si è protratto per ben 37 anni (doc. in atti); 17) nell'espletamento delle mansioni descritte era sempre stata sola, in quanto risultava essere l'unica incaricata addetta al suddetto ufficio, con funzione di responsabile senza alcun dipendente da gestire e dal quale essere coadiuvata: in sostanza responsabile delle funzioni, dei procedimenti assegnatile e di sé stessa, con equivocità della funzione di “responsabile” assegnata;
18) le mansioni descritte, la loro copiosità e gravosità avevano dato origine ad un carico di lavoro non tollerabile per una sola persona. Nonostante le segnalazioni inoltrate in cui aveva lamentato l'eccessivo carico di lavoro,
l'azienda aveva emesso ordini di servizio che avevano aggravato ulteriormente il suo carico di lavoro, assegnandole, con la motivazione della “professionalità acquisita”, ulteriori compiti oltre alle attività già in carico per gli ambiti comunali di attribuzione;
19) in particolare, le erano stati assegnati tutti gli adempimenti propedeutici alla trasmissione all'area legale di tutti gli occupanti abusivi e delle pratiche di sanatoria riguardanti i Comuni della Provincia di Frosinone. In sostanza, aveva svolto da sola il lavoro di sette persone, ma mentre ai colleghi erano stati riconosciuti avanzamenti di carriera pur senza l'attribuzione e l'espletamento del detto carico, a lei era stato aumentato il carico di lavoro senza alcun avanzamento né beneficio economico, tanto che aveva conservato il medesimo inquadramento sempre nel livello A1 e la invariata posizione economica dal 1984 alla data di collocamento in pensione;
20) la situazione sopra descritta aveva prodotto, come diretta conseguenza, l'esponenziale aumento del carico di lavoro affidatole, con l'insorgenza di danni alla salute ed alla psiche. Difatti l'uso incessante e senza alcuna pausa del terminale le aveva cagionato seri problemi alla vista ed inoltre l'ambiente insalubre di lavoro, le esasperate mansioni, l'imponente carico di lavoro da espletare, le innumerevoli scadenze da rispettare, la frustrazione delle aspettative di carriera, la condotta aziendale vessatoria, ostruzionistica ed omissiva avevano determinavano l'insorgenza di disturbi psichici in capo alla ricorrente quale conseguenza della dequalificazione, del demansionamento, della perdita di chances in riferimento alle frustrate aspettative di carriera ed alla costante e metodica disparità di trattamento rispetto agli altri colleghi;
21) in conseguenza di ciò, dagli anni
2008/2010 in poi, i problemi alla vista già esistenti negli anni precedenti, sempre connessi
5 all'utilizzo sregolato del computer ed alla ubicazione in ambienti non a norma, avevano subito un notevole peggioramento poiché era stata collocata in una stanza angusta, con temperature elevate e con l'assegnazione di un computer vetusto, senza strumenti di protezione, posizionato in maniera non conforme alle disposizioni normative, con lo schermo esposto al costante riflesso della luce che entrava dalla finestra della stanza, dunque con una ubicazione impropria della postazione di lavoro;
22) pertanto le era prematuramente comparsa la cataratta ad entrambi gli occhi, nonostante la giovane età, un rossore pronunciato degli occhi ed, infine, il distacco della retina ad entrambi gli occhi (doc. in atti); 23) tali disturbi avevano reso necessario il ricorso alla visita del medico competente il quale aveva stabilito delle limitazioni all'uso del computer.
Nonostante le prescritte limitazioni l' aveva, comunque, continuato ad assegnarle CP_1 compiti e mansioni sempre crescenti e gravosi e per il cui espletamento era imposto l'incessante ed imprescindibile utilizzo del computer;
24) nelle more, quindi, subiva un intervento chirurgico per risolvere il subìto distacco di retina (doc. in atti); 25) dal 2018, costretta dall'Azienda a continuare a prestare le predette mansioni con il crescente carico e sempre con l'utilizzo del computer, nonostante la già riconosciuta limitazione e l'intervento subìto, era stata sottoposta ad ulteriori visite mediche a causa delle persistenti difficoltà alla vista sempre dovute all'eccessivo carico di lavoro che, nonostante le problematiche evidenziate e le limitazioni riconosciute, diveniva sempre più gravoso. In tali visite era stata riconosciuta affetta dalle note problematiche alla vista con un primo giudizio di inidoneità permanente alle mansioni (doc. in atti), a cui seguiva la lettera dell'allora Direttore Generale in cui, visto l'esito della predetta visita ed il conseguente giudizio di inidoneità, le veniva comunicato che l'Ente avrebbe dovuto procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro;
26) poiché non rivestiva mansioni di videoterminalista, si era vista costretta a proporre ricorso avverso il menzionato giudizio di inidoneità, all'esito del quale la aveva riconosciuto l'idoneità della lavoratrice alla mansione, ma aveva disposto CP_4 il “non utilizzo del computer per 1 anno” (doc. in atti); 27) nonostante tale nuovo giudizio e nonostante la prescritta inibizione dell'uso del computer, le era stata richiesta la redazione dell'elenco delle pratiche lavorate, del loro stato e del loro esito incarico per il quale aveva, infine, dovuto redigere la tabella scrivendola a penna di suo pugno;
28) dunque l' CP_1
ignorando in maniera continuativa ed intenzionale sia le prescrizioni del medico competente che le sue richieste, aveva continuato ad assegnarla dal 2008 al 2019 al medesimo ufficio, senza dipendenti da coordinare e da cui essere coadiuvata, senza la possibilità di accedere ai concorsi per l'acquisizione di categorie di inquadramento superiori, assegnandole compiti
6 insostenibilmente gravosi sia sotto il profilo del carico funzionale che della tollerabilità fisica;
29) la condotta aziendale, infine, si era mostrata ostativa e discriminatoria anche nell'omesso adeguamento- senza motivazione alcuna- in favore della ricorrente, fra l'altro, anche dell'indennità ad personam. La menzionata indennità, prevista già con la delibera commissariale n. 39 del 04.07.2002 allo scopo di adeguare il trattamento economico individuale ai rinnovi contrattuali, era stata per espressa disposizione dell' riconosciuta applicabile a tutto il CP_1
personale dipendente;
30) la condotta mobbizzante, dequalificante, demansionante, vessatoria, persecutoria, discriminatoria dell'Azienda convenuta le aveva ingenerato una grave patologia psicofisica che aveva comportato la lesione alla sua integrità psicofisica al 26-30% della totale, con un'invalidità temporanea complessiva di giorni 365, giusta perizia medico legale eseguita sulla ricorrente dalla Dott.ssa (doc. in atti). Persona_2
Su tali premesse in fatto, l'attrice ha precisato in diritto che: a) vi era stata la violazione dei principi di correttezza, buona fede e tutela degli interessi del lavoratore, dal momento che la ragione pretestuosa e punitiva era la sola posta realmente alla base della scelta datoriale di adibizione della ricorrente a mansioni non idonee al suo stato di salute, ampiamente certificato, esponenzialmente gravose e non espletabili da una sola persona, in concreto volte, attraverso il simulato riconoscimento di una asserita maggiore responsabilità, a vessare la lavoratrice ed a porla nelle condizioni di non riuscire ad espletare gli incarichi affidateli. Inoltre, la costante esclusione da ogni procedura di riconoscimento di miglioramenti economici e giuridici, unica fra tutti i dipendenti aveva certamente concretizzato una condotta ulteriormente CP_1
vessatoria, discriminatoria, punitiva;
b) gli eventi descritti in punto di fatto, in particolare quelli verificatisi dall'anno 2007 in poi, nei quali si era manifestata e concretizzata la condotta mobbizzante, la costrittività aziendale, avevano determinato l'insorgenza nella ricorrente della malattia psicofisica descritta nella perizia in atti come disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso oltre ai riflessi negativi anche sullo stato fisico ormai cronicizzatosi e di significativa entità, da considerarsi quale malattia professionale risarcibile da parte dell' in quanto causata dalla condotta mobbizzante del datore di lavoro. CP_2
Sulle richiamate premesse, in fatto ed in diritto, l'attrice ha rassegnato al Tribunale le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, in via principale nel merito: -accertare l'illegittimità della condotta aziendale e la sussistenza del mobbing stante il comportamento del datore di lavoro, discriminatorio e motivato da intenti ritorsivi, per le ragioni esposte in narrativa;
-per l'effetto
7 condannare l' , in persona l.r.p.t., al risarcimento in favore della ricorrente del RT danno biologico nella misura del 26-30% pari ad € di € 86.994,20 ed € 40.369,00 per invalidità temporanea totale di giorni 365, oltre al danno morale da quantificarsi nella misura di ¼ del danno biologico e quindi in € 21.748,55, oltre al danno differenziale/complementare da quantificarsi in via equitativa, ed al danno per omesso accesso al bonus incentivante per il collocamento a riposo pari ad €
20.000,00, o comunque nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da accertarsi in corso di giudizio anche mediante CTU;
-accertare e dichiarare la esistenza della malattia professionale richiesta dalla ricorrente, la sua causazione dalla condotta mobbizzante da parte del datore di lavoro e la risarcibilità da parte dell nella misura del 26-30% o in quella maggiore o minore da accertarsi in CP_2 corso di giudizio anche mediante CTU;
-per l'effetto condannare l' di Frosinone, in p.l.r.p.t., al CP_2 pagamento in favore della ricorrente del corrispondente indennizzo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali di giudizio”.
L' si è costituita in giudizio deducendo, in sintesi, che: 1) la ricorrente si era sempre CP_1
occupata per tutta la durata del contratto di lavoro, della gestione degli utenti che occupavano gli alloggi di proprietà dell'Ente. Ogni dipendente di pari mansione della ricorrente aveva in gestione lo stesso numero di utenti e la stessa mole di lavoro per tutto il territorio gestito. La modalità di svolgimento della mansione era stata dunque la stessa per tutti i dipendenti che ricoprivano quella qualifica e quella funzione;
2) la malattia che aveva determinato il danno non era conseguenza dell'attività lavorativa per abuso di terminale ed i luoghi di lavoro erano sottoposti a regolari controlli di sicurezza a garanzia della loro idoneità; 3) non rispondeva al vero che alla ricorrente non era stata riconosciuta l'indennità ad personam né che nel corso degli anni l'Azienda aveva sempre escluso la ricorrente dall'assegnazione di inquadramenti superiori con progressioni orizzontali “discrezionali”: l'esclusione era probabilmente conseguita al fatto che la ricorrente non possedeva i necessari requisiti;
4) nessuna condotta mobbizzante o discriminatoria era stata posta in essere dall'Ente nel corso degli anni in quanto la convenuta aveva sempre cercato di difendersi nelle sedi competenti dalle richieste infondate e pretestuose della ricorrente. Su tali premesse l'Ente convenuto ha quindi chiesto il rigetto del ricorso perché destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite. In via riconvenzionale, la convenuta ha poi chiesto di accertare e dichiarare che, a causa del comportamento della ricorrente, volto a gettare discredito sulla immagine ed il prestigio della convenuta facendo un abuso del diritto e degli strumenti processuali, la resistente aveva subito un danno all'immagine. Per l'effetto, la convenuta ha chiesto di condannare la ricorrente al pagamento della somma di €.20.000,00 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di
8 giustizia, anche in via equitativa.
Si è costituito in giudizio anche l' chiedendo, in via preliminare, di dichiarare CP_2
l'improponibilità del ricorso ex art. 2909 c.c., perché posto sugli stessi fatti oggetto della domanda giudiziale già rigettata dal Tribunale di Frosinone con sentenza n. 244/2018, in ordine alla denunciata malattia professionale del disturbo post-traumatico da stress cronico-severo, dunque per violazione del principio del ne bis in idem. Nel merito, l' ha chiesto di CP_2
rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con condanna dell'attrice alla rifusione di spese, diritti ed onorari.
Nel corso del giudizio è stato esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione.
La causa è stata quindi istruita con l'escussione dei testimoni ammessi e l'espletamento di una
C.T.U. medico legale ed è stata infine discussa e decisa con dispositivo letto all'udienza del
23.1.2025, riportato in calce alle presenti motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree meritano accoglimento, nei soli limiti e per i motivi appresso indicati.
Ritiene il Giudicante che vada riconosciuta la responsabilità della convenuta CP_1
in ordine all'insorgenza della patologia del disturbo dell'adattamento con ansia e
[...] depressione di grado moderato di cui l'attrice risulta affetta.
A questa conclusione può giungersi esaminando sia le allegazioni delle parti, sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del C.T.U. medico legale Dott. Per_3
.
[...]
Va osservato che l'attrice ha sostenuto che l'Azienda datrice di lavoro nel corso degli anni aveva posto in essere una serie di condotte nei suoi confronti, frutto di un programmato atteggiamento persecutorio e produttivi di un danno sia professionale, sia biologico.
In particolare, l'attrice si è doluta dell'eccessivo carico di lavoro attribuitole, sostenendo che, con determinazione dirigenziale n.82 del 25.07.2008 (cfr all. n.3 , l'ente le aveva assegnato Pt_1 la responsabilità dei servizi nell'area in cui già operava, ovvero l'“area gestionale inquilinato”, senza però che le fosse assegnato personale da coordinare e che le fosse di ausilio nell'espletamento della sua attività. Tale onerosa attività comportava la gestione di circa 2000 alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto i quali la ricorrente aveva il compito si svolgere un'attività consistita nella consegna degli alloggi, nella stipula dei contratti di locazione, nella definizione delle pratiche relative alla modifica del rapporto locativo-subentri nell'assegnazione,
9 mobilità degli alloggi, cambi consensuali, ampliamenti del nucleo familiare, avvio delle procedure di decadenza ed annullamento dell'assegnazione, rilevazione delle situazioni reddituali per la determinazione di eventuali revisioni di canoni di locazione, individuazione degli alloggi occupati abusivamente ed avvio della relativa procedura per il rilascio (querele, diffide, esame delle controdeduzioni, decreti di rilascio, calcolo delle indennità di occupazione), definizione delle pratiche di regolarizzazione degli alloggi occupati abusivamente, definizione delle pratiche di sanatoria (richieste ai Comuni competenti, calcolo dell'indennità per gli anni di occupazione abusiva, comunicazioni e convocazioni degli interessati, calcolo delle eventuali rateizzazioni, attivazione delle relative procedure nel sistema informatico), corrispondenza con gli utenti, comuni, enti e con altre aree dell' aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, CP_1
attivazione per ogni procedura della gestione dei dati del sistema informatico, da ultimo anche della gestione del rapporto con l'utenza, ivi incluso il ricevimento del pubblico.
Nell'espletamento delle mansioni sin qui descritte la ricorrente ha dedotto di aver operato sempre da sola.
Orbene, l'espletata istruttoria ha confermato che la ricorrente, dopo essersi occupata della gestione degli alloggi di vari Comuni della Provincia di Frosinone, per circa 15 anni si è occupata della gestione degli alloggi ubicati nel Comune di Frosinone, gestione molto complessa per l'elevato numero di pratiche, per la presenza di diverse criticità e per la necessità di curare il rapporto con l'utenza. Inoltre, nel 2014 alla lavoratrice, con gli ordini di servizio n.07
e 08/2014, furono attribuite “oltre alle attuali attività per gli ambiti comunali già assegnate, anche gli adempimenti propedeutici alla trasmissione delle pratiche dell'Area Legale di tutti gli occupanti senza titolo e delle sanatorie riguardanti tutti i comuni dell'intera provincia ad esclusione delle pratiche di sanatoria dei comuni di Cassino e Frosinone” (cfr all. n.12 . Pt_1
Sulle richiamate circostanze la teste ha dichiarato: “la ricorrente aveva Tes_1
rapporto con il pubblico;
è stata assegnata per tanto tempo alla gestione degli alloggi di Frosinone che all'epoca era superiore a mille”. La teste ha anche precisato che la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Frosinone era problematica e che la ricorrente - pur se nominata responsabile - non aveva personale da coordinare, che l'aiutasse nell'espletamento dei compiti da assolvere.
Il teste responsabile di servizio AREA Tecnica ha dichiarato che la ricorrente Tes_2
era stata assegnata per molto tempo alla gestione degli alloggi del Comune di Frosinone (2500 alloggi), che aveva avuto la gestione anche del Comune di Ceccano, che la gestione degli alloggi
10 di Frosinone e di Ceccano era stata sempre molto complessa (“un vero incubo), che l'attrice
“aveva un carico superiore ad altri” e che si era spesso lamentata per la gravosità del lavoro.
La teste ha dichiarato che la ricorrente si era occupata della gestione Testimone_3
degli alloggi del Comune di Frosinone e che aveva avito sempre problematiche legate al numero degli alloggi da gestire.
La teste ha riferito che la ricorrente aveva la zona centro dell' Testimone_4 CP_1
che comprendeva il Comune di Ceccano e altri Comuni, con un carico gravoso di lavoro. La teste ha ricordato che la ricorrente in precedenza si era occupata per molti anni della zona di
Frosinone, che era la più pesante da seguire perché c'erano più di mille utenti, con più alloggi da seguire rispetto alle altre zone. Quando alla ricorrente fu tolta la zona di Frosinone le fu lasciata comunque per qualche anno la gestione di tutte le situazioni abusive nell'intera Provincia di
Frosinone con le relative sanatorie. Tale attività comportava un maggior contatto con il pubblico e questo determinava una maggiore onerosità del lavoro.
L'attribuzione all'attrice del richiamato incarico di responsabile dell'intero servizio utenti risulta documentalmente (all. determinazione direttoriale n.82 del 25.07.2008; C.I. n.1159 del
15.12.2009, determinazione n.2/AG del 18.10.2010; determinazione n.3 A/G del 22.12.2010, C.I. n.1741 del 22.12.2010).
In definitiva, l'istruttoria espletata ha confermato il sostanziale surmenage lavorativo denunciato dall'attrice, causato dall'assegnazione di un carico di lavoro eccedente rispetto ad altri colleghi, come riferito in particolare dai testi e correlato alla necessità di Tes_2 Tes_4 gestire, in settore così delicato come quello dell'assegnazione delle case di edilizia popolare
(consistente in migliaia di alloggi), direttamente l'utenza e le pratiche con essa collegate (attività definita, come si è già evidenziato, “un vero incubo” dal teste . Tes_2
L'istruttoria ha anche fatto emergere la peculiare situazione nella quale si è trovata ad operare l'attrice, che - nonostante l'inquadramento nel livello A1 del CCNL applicato al rapporto di lavoro, come responsabile del servizio, inquadramento che le attribuiva il compito di svolgere le funzioni direttive del proprio ufficio e di coordinamento e controllo del personale assegnato - di fatto si è trovata a svolgere personalmente i compiti d'ufficio, non avendo avuto la disponibilità di personale subordinato (come è emerso, in particolare, dalle dichiarazioni dei testi e Tes_2 [...]
). Per questo profilo, l'attrice ha subito dunque nel corso degli anni anche un Tes_3
demansionamento, essendo stata costretta a svolgere mansioni inferiori rispetto alla qualifica posseduta.
11 L'attrice si è anche doluta del fatto che le era stata sempre preclusa ogni forma di progressione di carriera, senza che vi fossero circostanze particolari che giustificassero questa disparità di trattamento rispetto molti altri colleghi.
Sul punto va osservato che è documentato (cfr. docc. nn.2, 3, 8 nonché la determinazione Pt_1
n.245 del 20.12.2022, prodotta in corso di causa dalla ricorrente) l'avanzamento di carriera di molti dei colleghi di lavoro dell'attrice, aventi inquadramento sia inferiore, sia uguale alla (come Pt_1
riferito anche dai testi , , ciascuno con riguardo alla propria Tes_2 Tes_5 Tes_3 Tes_6 posizione). Tali avanzamenti di carriera sono stati disposti dall'ente con progressioni orizzontali e con l'attribuzione di inquadramenti superiori, anche di due livelli (in “almeno 20” casi, come riferito dal teste si vedano, sul punto, anche, le deposizioni delle testi e ). Tes_2 Tes_4 Tes_7
L'espletata istruttoria ha anche confermato gli assunti attorei relativi al fatto che la ricorrente
è stata costretta a svolgere la propria attività lavorativa, almeno fino al 2018, operando al videoterminale, in un contesto ergonomico e di illuminazione inadeguato. La circostanza emerge dalle dichiarazioni dei testi , escussi nel corso del giudizio. Tes_4 Tes_7
In particolare, la teste ha dichiarato: “La ricorrente aveva problemi agli occhi a Tes_7
seguito dei quali le fu tolto il computer. Tutto era caricato sul PC per cui ebbe molte difficoltà a continuare a lavorare, perché quel lavoro poteva farsi solo al computer. Nel 2019 la ricorrente aveva la scrivania addosso alla finestra e quindi si creavano per lei dei problemi per l'uso del PC dati dalla luce troppo forte”. Il teste a precisato: “So che la ricorrente lavorava in una stanza con la collega Tes_2
con vetrate molto ampie che davano un problema di luce abbacinante, era un locale Controparte_5 angusto, poi fu spostata. Il locale è quello raffigurato nel documento n.13 che mi viene mostrato … La ricorrente mi parlò spesso di suoi gravi problemi alla vista”.
La condizione lavorativa dell'attrice – che emerge anche dal verbale del sopralluogo svolto nell'ufficio della dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell' Pt_1 CP_1
prodotto in atti - è stata foriera di una severa sintomatologia di affaticamento agli occhi, in un soggetto portatore di vizi oculari di rifrazione e di disturbi della convergenza. La circostanza emerge dall'espletata C.T.U. medico legale, dai referti di alcune delle visite oculistiche presenti in atti e dalle dichiarazioni del teste allora medico competente Testimone_8 dell' CP_1
In particolare, il teste a riferito: “La ricorrente mi aveva segnalato dei problemi alla vista Tes_8
abbastanza seri, feci così eseguire una visita specialistica al Dott credo nel 2019, che Per_4 confermò i problemi. La ricorrente non poteva stare assolutamente al computer. La competente
12 Con Commissione della ridusse la inidoneità lavorativa dell'attrice ad un anno. Disposi la vista oculistica quando la ricorrente mi disse che i problemi alla vista si stavano facendo più seri, mi segnalo anche che sulla scrivania aveva una montagna di partiche e chiedeva che qualcuno le desse una mano.
Forse vidi la ricorrente due volte e mi disse del problema alla vista nella seconda occasione, credo dopo che aveva eseguito un intervento oculistico e prima che ne facesse un altro Mi viene mostrato il documento n.13 bis del fascicolo della ricorrente. Dei documenti ivi riportati riconosco soltanto la cartella sanitaria datata 5.6.2013, dove io ho apposto un mio appunto datato 9.2.2018, con il quale do la disposizione di osservare 20 minuti di riposo ogni ora, fino al 10.5.2018. Riconosco anche il documento del 12.10.2015 che si riferisce ad una visita periodica da me effettuata, dove do la prescrizione di 15 minuti di riposo ogni ora di lavoro. Riconosco anche il documento relativo alla visita del 25.7.2017, nel quale confermo la prescrizione, pur a seguito dell'intervento alla cataratta, che tendenzialmente è migliorativo. Mi viene mostrato il documento n.14, datato 9.2.2018, nel quale ho prescritto di non lavorare più di 20 minuti al video terminale”.
In definitiva, l'istruttoria espletata ha provato che - pure a fronte di una situazione di salute compromessa dell'attrice, che sconsigliava, come si è visto, la sua adibizione al lavoro al video terminale - la ricorrente fu assegnata a svolgere mansioni complessivamente non confacenti alle sue limitazioni fisiche, dapprima perché posta in una stanza troppo luminosa, e poi perché
l'attività di gestione delle pratiche di cui si occupava era irrimediabilmente collegata all'utilizzo del computer ove i relativi documenti erano caricati.
Sulla base delle predette risultanze documentali e della prova per testi, nonché della documentazione medica depositata in atti dall'attrice, è stata quindi disposta C.T.U. medico- legale al fine di verificare se la ricorrente sia affetta dallo stato patologico dedotto in ricorso, afferente il disturbo post-traumatico da stress cronico-severo, e, in caso affermativo, se lo stesso possa essere messo in relazione causale con le vicende lavorative occorse alla alle Pt_1 dipendenze dell' convenuta, così come emerse dall'istruttoria. CP_1
Orbene, l'espletata C.T.U. ha appurato - all'esito dell'indagine documentale, anamnestica e clinica - che l'attrice è affetta da “disturbo dell'adattamento con ansia e depressione di grado moderato, cronico, in trattamento farmacologico, con somatizzazioni sul sistema gastroenterico e tegumentario”.
Sul punto, il perito ha ritenuto che l'infermità psichiatrica in diagnosi è classificabile tra le cosiddette “reazione a eventi”, reazioni che, come dice il termine, possono discendere da “eventi avversativi”, anche di natura lavorativa. Pertanto, provata l'esistenza dell'infermità psichiatrica nella ricorrente, appurato che il quadro sintomatologico che la caratterizza è il medesimo di
13 quello insito nelle cosiddette “reazioni a eventi”, chiarita, in base all'analisi degli atti di causa, la storia lavorativa della ricorrente, il perito ha evidenziato che poter ricondurre la patologia ai fatti descritti in ricorso, devono essere soddisfatte almeno due condizioni essenziali: l'esistenza di un rapporto cronologico tra gli eventi per cui è causa e l'infermità (“criterio cronologico” del nesso causale) e la presenza di un rapporto di adeguatezza quantitativa e qualitativa tra i fatti lavorativi e la patologia psichica (“criterio di adeguatezza quantitativa e qualitativa” del nesso causale).
Ebbene, le vicende lavorative occorse alla ricorrente descritte nel ricorso e comprovate, come si è osservato, dalla documentazione versata in atti e dalle deposizioni dei testi sono state sostanzialmente caratterizzate dalla mancata progressione di carriera, da un marcato surmenage lavorativo, accompagnato dallo svolgimento di compiti professionalmente inferiori rispetto alla qualifica posseduta e dalla esecuzione dell'attività lavorativa, almeno fino al 2018, operando al videoterminale, in un contesto ambientale lavorativo ergonomico e illuminotecnico inadeguato, foriero - in un soggetto portatore di vizi di rifrazione e di disturbi della convergenza - di severa sintomatologia affaticamento oculare.
Orbene, poiché i primi sintomi della malattia sono riferiti ai primi anni 2000 e poiché la patologia venne diagnosticata per la prima volta nel novembre 2007 (cfr. certificato di visita psichiatrica del Dott. e, infine, poiché lo stato anteriore della ricorrente risulta del tutto Per_5
scevro da patologia neuropsichiatrica, si può, secondo il C.T.U., senz'altro affermare l'esistenza del rapporto cronologico tra i “fatti lavorativi” e l'infermità per cui è causa, la quale è stata diagnosticata all'esito di numerosi accertamenti, anche in sede amministrativa presso l' CP_2
ove, in data 29.12.2011, lo specialista psichiatra consultato dall' aveva concluso per la CP_2 presenza di “un moderato disturbo depressivo e disturbo di ansia … che potrebbero essere stati innescati e sostenuti dagli atteggiamenti avversativi qualora essi risultassero dell'intensità, persistenza nel tempo e caratteristiche descritte”.
Dalla documentazione esaminata risulta dunque che la sintomatologia in questione è insorta soltanto in epoca successiva ai fatti descritti in ricorso. Il perito ha poi evidenziato che non sono emersi dallo studio anamnestico, clinico e documentale elementi d'interesse psichiatrico
(pregressi, contemporanei o successivi ai fatti per cui è causa) a carico della ricorrente, né condizioni predisponenti extra-lavorative che possano giustificare il riscontrato quadro clinico, per quanto la patologia oculare che ha avuto la sua ingravescenza tra il 2016 e il 2019 può avere contribuito, insieme con la vicenda de quo, a esacerbare ulteriormente il quadro clinico e sintomatologico con prevalente rilievo psichiatrico osservato già nel 2007.
14 Quanto alla dimostrazione della presenza di un rapporto di adeguatezza quantitativa e qualitativa tra i “fatti lavorativi” avversativi e l'infermità psichica a suo tempo diagnosticata, il perito ha evidenziato che, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, le vicende lavorative per cui è causa, così come emerse in giudizio, sono state in grado di innescare il quadro clinico descritto. La tipologia dello stress subito e il lungo periodo durante il quale tali “vicende” hanno agito, rappresentano elementi in grado di giustificare la comparsa, la persistenza e la attuale importanza clinica del disturbo psichico nella ricorrente. Quelli di seguito elencati, sono gli elementi - presenti nell'ambiente e nell'organizzazione del lavoro ove la ricorrente ha operato - determinanti nella causazione della patologia osservata: 1) la mancata progressione di carriera
(col documentato contestuale avanzamento di molti dei suoi colleghi di lavoro, “almeno 20” come riferito da uno dei testi escussi nel corso del giudizio, il teste e la conseguente Tes_2
percezione di un atteggiamento ingiustamente discriminatorio, o, comunque, non equo, da parte dell'Ente pubblico di cui è stata dipendente;
2) il contestuale surmenage lavorativo (eccedente rispetto ad altri colleghi di lavoro, come riferito da alcuni dei testi escussi nel corso del giudizio, il la he ebbe a dire che la ricorrente “si era occupata per molti anni della zona di Tes_2 Tes_4
Frosinone, che era la più pesante da seguire…”), con la necessità di gestire, in settore così delicato come quello dell'assegnazione delle case di edilizia popolare (consistente in migliaia di alloggi), direttamente l'utenza e le pratiche con essa collegate (attività definita “un vero incubo” dal teste
; 3) il demansionamento, attraverso l'adibizione a svolgere mansioni inferiori rispetto alla Tes_2 qualifica posseduta (nonostante l'inquadramento nel livello di A1 come responsabile del servizio che le attribuiva il compito di svolgere le funzioni direttive del proprio ufficio e di coordinamento e controllo del personale assegnato, di fatto ha svolto personalmente i compiti affidati al proprio ufficio perché non aveva avuto la disponibilità di personale subordinato). La circostanza secondo cui la ricorrente non avesse personale assegnato emerge dalle dichiarazioni dei testi e escussi nel corso del giudizio;
4) la necessità di svolgere la Tes_2 Tes_3
propria attività lavorativa, almeno fino al 2018, operando al videoterminale, in un contesto ergonomico e illuminotecnico inadeguato (la circostanza emerge dalle dichiarazioni dei testi e escussi nel corso del giudizio e da un sopralluogo svolto nell'ufficio della Tes_4 Tes_7
Ricorrente dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell' , foriero - in CP_1
un soggetto portatore di vizi di rifrazione e di disturbi della convergenza - di severa sintomatologia astenopica (la circostanza emerge dai referti di alcune delle visite oculistiche presenti in atti e dalle dichiarazioni del Dott. allora medico competente dell' . Tes_8 CP_1
15 I sopra descritti elementi (lamentati dalla ricorrente nel ricorso e sostanzialemnte confermati dalla documentazione in atti e dalle deposizioni dei testi escussi nel corso del giudizio) possono senz'altro avere agito, conclude in C.T.U., in senso patogeno e con azione tarlante sulla struttura psichica dell'attrice, creando un progressivo stato d'allarme che si è poi cronicizzato perché esaltato dal senso d'impotenza per l'incapacità di gestire gli effetti patogeni prodotti dal sopraggiunto, imprevisto, clima avversativo aziendale. Essi rappresentano almeno una parte di quel gruppo di “disfunzioni dell'organizzazione del lavoro” (cosiddette “costrittività organizzative”) individuate prima nella circolare Inail 71/2003, poi dal D.M. 27.04.2004 e più recentemente dal
D.M. 14.01.2008, che possono avere costituito la base patogeneticamente efficace nel determinismo nella ricorrente dello stato di disagio psicofisico prima e della infermità psichica poi. Sulla base della descritta Circolare infatti, “Secondo un'interpretazione aderente all'evoluzione delle forme di organizzazione dei processi produttivi ed alla crescente attenzione ai profili di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la nozione di causa lavorativa consente di ricomprendere non solo la nocività delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo produttivo aziendale (siano esse tabellate o non) ma anche quella riconducibile all'organizzazione aziendale delle attività lavorative”.
E le istanze formulate dalla ricorrente all'Ente di cui è stata dipendente, le richieste di visita medica inoltrate al medico competente (cui la ricorrente confidò non solo la presenza dei problemi oculo-visivi ma anche il surmenage lavorativo) e le certificazioni mediche in atti redatte nel periodo per cui è causa, scandiscono inequivocabilmente la progressione della storia
(lavorativa e patologica) della ricorrente, del suo disagio che si è dapprima trasformato in una condizione patologica temporanea reattiva alla condizione lavorativa organizzativa avversativa e, infine, in infermità cronicamente strutturata con i caratteri della permanenza e con la necessità di trattamento psicoterapeutico continuativo.
Sull'individuo il vissuto fondamentale di tale condizione di costrittività organizzativa è rappresentato dal senso di inadeguatezza e di frustrazione indotto dal ritenersi incapace di superare gli ostacoli e di far fronte ad eventi vissuti come ingiusti, irrazionali e vessatori e di fuggire da quel contesto disorganizzato. Il risultato è una condizione di disagio che in un primo tempo si manifesta con i sintomi dell'ansia, poi, in seguito al depauperamento delle risorse dell'individuo, con quelli della depressione.
Oltre al criterio cronologico e a quello di adeguatezza qualitativa e quantitativa, nel caso di specie appaiono pertanto ampiamente soddisfatti, secondo il C.T.U., anche gli altri criteri del nesso causale: 1) il criterio topografico, giacché è in questo caso netta la corrispondenza tra
16 l'apparato interessato dall'azione lesiva (il sistema neuro-psichico) e quello interessato dalla patologia (il medesimo sistema neuro-psichico); 2) il criterio della continuità fenomenica, in quanto
è osservabile, nel caso di specie, una successione ininterrotta tra i sintomi seguiti all'azione psico-traumatizzante maturata nell'ambiente di lavoro e quelli propri della patologia in esame. Si
è osservato, inoltre, che, nel caso in esame, appare soddisfatto anche il criterio epidemiologico, giacché in popolazioni esposte ai medesimi insulti psico-traumatizzanti (“costrittività organizzative nell'ambiente di lavoro”) si osservano quadri clinico-sintomatologici con esordio, evoluzione e caratteristiche del tutto sovrapponibili a quello osservato nella ricorrente.
Il C.T.U. ha così concluso affermando che, tenuto conto dei sopra richiamati dati circostanziali e clinici, sussiste un nesso causale tra l'infermità osservata e le denunciate traversie lavorative, in quanto la avversa esperienza lavorativa, così come denunciata e così come emerge dagli atti di causa, può ritenersi idonea, in termini quali - quantitativi, a determinare l'infermità in diagnosi.
Quanto evidenziato fa emergere con chiarezza la violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di evitare che l'attrice svolgesse mansioni che potessero determinare o aggravare il suo stato patologico, obbligo da ricollegarsi all'art.2087 c.c., che in generale impone all'imprenditore di adottare ogni misura idonea a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro, nonché alla espressa previsione di cui all'art.10, co. 2, L. n.68 del 1999, secondo cui "Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni".
In conseguenza della illegittima adibizione dell'attrice - da parte della convenuta - a mansioni idonee alla determinazione del suo stato patologico, va allora affermata la responsabilità - per colpa generica e specifica - del datore di lavoro in ordine al predetto aggravamento.
Per completezza va osservato che la responsabilità civile del datore di lavoro avrebbe potuto essere esclusa solo in caso di dolo del lavoratore o nel caso del cd. rischio elettivo - generato da un comportamento del lavoratore non avente rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa ed esorbitante dai limiti di essa -, ma situazioni di tal genere non sono affatto emerse
CP_ dall'istruttoria e neanche sono state dedotte dall' convenuto.
Neanche è stata provata una qualche colpa del lavoratore dovuta ad imprudenza, imperizia, negligenza, atteso che nessun elemento è emerso in giudizio che faccia ritenere che la ricorrente possa aver anche soltanto concausato la determinazione dell'evento dannoso.
In ogni caso, come osservato chiaramente dalla giurisprudenza della Cassazione, anche l'accertamento di un'eventuale condotta del lavoratore connotata da imprudenza o disattenzione non rileva quando il datore di lavoro abbia omesso di approntare i mezzi di protezione necessari
17 per garantire l'incolumità del lavoratore o abbia omesso di vigilare sull'utilizzo da parte del lavoratore dei mezzi di protezione per lui predisposti.
In tali ipotesi, infatti, la condotta dell'imprenditore si pone quale antecedente causale di per sé sufficiente ad assorbire l'eventuale colpa del danneggiato, con esclusione quindi dell'applicabilità dell'art.1227, 1° comma, c.c. che disciplina la ripartizione della responsabilità nel caso di concorso del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso.
In definitiva, l'entità delle conseguenze risarcitorie - nelle ipotesi viste, che ben si attagliano al caso di specie - grava totalmente sul datore di lavoro.
La conclusione alla quale si è giunti - della sussistenza, cioè, di una responsabilità del datore di lavoro in ordine alla determinazione della malattia dell'attrice - va vista anche nel quadro dei contrapposti oneri probatori gravanti sulle parti nel caso di malattia o infortunio sul lavoro.
Incombe infatti al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, mentre il datore di lavoro ha l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che i danni subiti dal dipendente non siano ricollegabili alla inosservanza di tali obblighi.
Nella specie, l'ente convenuto non ha assolto ai suoi oneri probatori, anzi è emersa la mancanza di quelle misure precauzionali che avrebbero impedito la determinazione della emersa patologia.
La responsabilità datoriale in ordine all'insorgenza della riscontrata patologia va affermata, per i motivi evidenziati, anche se l'istruttoria espletata non ha confortato la tesi della ricorrente secondo cui i descritti comportamenti adottati dal datore di lavoro nei suoi confronti (mancata progressione di carriera, surmenage lavorativo, demansionamento, assegnazione di attività lavorativa su videoterminale) erano stati il frutto programmato di un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti. Invero, l'istruttoria condotta, come si è evidenziato, non ha fatto emergere elementi che consentono di affermare che le situazioni lavorative di cui l'attrice si è doluta siano state determinate da un intento persecutorio del datore di lavoro.
Venendo alle conseguenze dell'accertata responsabilità civile del datore di lavoro, osserva il
Giudicante che è necessario svolgere una serie di considerazioni, tenuto conto che la malattia professionale oggetto di causa è occorsa all'attrice in epoca successiva al 25 luglio 2000 e quindi trova applicazione la normativa prevista dal D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, che ha esteso la copertura assicurativa in caso di infortuni o malattie professionali anche al risarcimento del
18 danno biologico, con conseguente esenzione da responsabilità civile del datore di lavoro ex art.10 D.P.R. n. 1124/1965.
Nel caso di specie, peraltro, va osservato che alcuna erogazione di somme a titolo di indennizzo del danno biologico è stata effettuata dall' in favore dell'attrice atteso che CP_2
con sentenza del Tribunale di Frosinone, n.244/2018 (in atti) è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo da parte dell' . Dal che discende la CP_2
declaratoria di inammissibilità per intervenuto giudicato delle domande proposte dall'attrice nei confronti dell' CP_2
Tanto chiarito, va osservato che l'esonero da responsabilità riconosciuto comunque al datore di lavoro dall'art.10, comma 7°, D.P.R. n.1124/65, nella versione applicabile ratione temporis, fino all'ammontare del danno indennizzato o indennizzabile dall' opera ex lege e non CP_2
può essere condizionato ad una scelta discrezionale del lavoratore.
Si tratta dunque di stabilire se il lavoratore, vittima di un infortunio su lavoro o di una malattia professionale, abbia ancora diritto di chiedere al datore di lavoro - civilmente e penalmente responsabile del fatto – il risarcimento del danno biologico ulteriore (o differenziale) rispetto a quello indennizzato o indennizzabile dall' a seguito dell'entrata in vigore del CP_2
D. Lgs. n.38/2000.
All'esito di tre significative pronunce intervenute nell'arco dello stesso anno (n.87/1991,
n.356/1991 e n.485/1991) la Corte Costituzionale è infatti intervenuta interviene sui limiti relativi all'entità del risarcimento che l'infortunato può chiedere al datore di lavoro con l'azione.
Con la sentenza n.87/1991 la Corte, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt.2, 3 e 74 del D.P.R. n.1124/65, afferma espressamente che il danno biologico non rientra nella copertura CP_2
Con la seconda pronuncia (sentenza 18 luglio 1991 n.356) la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.38 Cost., l'art.1916 c.c., nella parte in cui consente all'assicurazione sociale di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.
La Corte afferma in particolare che "le indennità previste dal D.P.R. n. 1124/65 sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la
19 menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti e agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella propria vita".
Infine, con la sentenza 27 dicembre 1991 n.485, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.10 del D.P.R. del 1965 nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare dell'indennità corrisposta dall' e coerentemente ha ritenuto l'illegittimità dell'art.11 del medesimo decreto nella CP_2
parte in cui consente all' l'esercizio del regresso anche per le somme dovute al CP_2
lavoratore a solo titolo di danno biologico.
A seguito di queste pronunce la regola dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 10 D.P.R. n. 1124/65 diviene realmente residuale.
Il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno biologico subito dal lavoratore anche nel caso in cui ricorrano gli estremi dell'esonero (per il danno eccedente le prestazioni . CP_2
Anche in assenza di illecito penale (ad integrare gli estremi del quale è comunque sufficiente, secondo la costante giurisprudenza, l'inosservanza, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di sicurezza che su di lui incombe ex art. 2087 c.c., essendo indiscussa la indiretta rilevanza penale, sotto il profilo della colpa, di tale norma fondamentale) il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno alla salute patito dal dipendente (sempre che ovviamente ricorrano i consueti presupposti di imputazione della responsabilità civile, cioè un comportamento colposo dell'imprenditore o di un qualsiasi suo dipendente).
Del pari - e sempre limitatamente al danno biologico - la pretesa risarcitoria del lavoratore non risulta in alcun modo limitata dal sistema del “calcolo differenziale” di cui all'art.10, comma 6° e 7°, D.P.R. n. 1124/65.
In tal modo la regola - già residuale - dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni e le malattie professionali risulta ulteriormente ristretta.
Nel quadro normativo derivante dai ripetuti interventi della Corte la tutela apprestata dall'assicurazione sociale si riferisce unicamente alla perdita della c.d. capacità lavorativa generica, con esclusione delle altre voci di danno, al cui risarcimento è tenuto il datore di lavoro.
Interviene a questo punto l'art. 13 D.Lgs. 28 febbraio 2000, n.38, che estende la copertura assicurativa dell' non soltanto al danno patrimoniale per la perdita della capacità CP_2
20 lavorativa generica, ma anche all'avvenuta lesione permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore in sé e per sé considerata.
In realtà il danno differenziale può essere inteso in due accezioni.
In senso qualitativo costituiscono danno differenziale le tipologie di danno non riconducibili alla copertura assicurativa obbligatoria, quali ad esempio il danno biologico da invalidità temporanea, il danno morale, i vari tipi di danno esistenziale ecc.
Con riferimento a tali tipi di danni non si dubita che perduri la responsabilità del datore di lavoro per i danni non coperti dall'assicurazione CP_2
Ritiene il Giudicante che, come del resto sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza allo stato prevalenti, l'indennizzo del danno biologico, introdotto dalla nuova normativa, non precluda il diritto del danneggiato al risarcimento del danno biologico.
Vi è infatti un elemento testuale dato dal fatto che l'art.13 qualifica l'emolumento a carico come “indennizzo”. CP_2
Dal punto di vista della teoria generale del diritto, il termine indennizzo indica un concetto del tutto distinto da quello del risarcimento, posto che il risarcimento è commisurato all'esatta misura del danno, mentre l'indennizzo non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente scaturite dall'evento.
Inoltre, il risarcimento presuppone necessariamente la sussistenza di un illecito (contrattuale od extracontrattuale), mentre le prestazioni assicurative erogate dall' sono indipendenti CP_2
dall'esistenza di un illecito civile e sono garantite a prescindere dalla colpa dell'autore della condotta dannosa (e quindi anche in presenza del caso fortuito) e a prescindere anche dall'esistenza di un responsabile diverso dal danneggiato (essendo riconosciute anche in ipotesi di danno verificatosi per esclusiva colpa del danneggiato).
Dunque, l'indennizzo si distingue dal risarcimento anche per l'assenza del CP_2
presupposto della colpa, condizione invece necessaria per la risarcibilità del danno biologico civile.
L'assicurazione obbligatoria prevede, cioè, la corresponsione di un minimum CP_2
sociale garantito anche nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile colpa di terzi: il rischio dell'infortunio dovuto a caso fortuito o a colpa dello stesso lavoratore si sposta così sulla collettività.
Deve pertanto concludersi che, come sostenuto in dottrina, l' non indennizza CP_2
integralmente il danno biologico. Per la parte non indennizzata, può ritenersi che non vi sia
21 prestazione previdenziale: “se non si fa luogo a prestazione previdenziale, non vi è assicurazione: mancando l'assicurazione cade l'esonero”.
Il lavoratore è allora legittimato a richiedere quanto non indennizzato dall' CP_2
direttamente al datore di lavoro civilmente responsabile.
La ritenuta differenza ontologica tra il risarcimento del danno e l'indennizzo (anche CP_2
se relativo al medesimo danno) comporta che non necessariamente debba esservi omogeneità dei parametri valutativi dell'una e dell'altra categoria: sicché non vi è ragione per cui il Giudice della responsabilità civile non possa continuare ad applicare i consueti criteri equitativi di liquidazione del danno anche in presenza di una fattispecie dannosa comportante l'erogazione di prestazioni da parte dell' CP_2
Si aggiunga che, anche dal punto di vista testuale, l'art. 13 D.Lgs. n.38/2000 introduce una definizione di danno biologico: “in via sperimentale”; “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento”; “ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni su lavoro”.
Ciò significa che tale definizione non può essere estesa ad altri campi del diritto e in particolare a quello civile, per il quale si resta in attesa di una definizione di carattere generale che fissi i criteri per la determinazione del risarcimento.
Deve dunque concludersi che il lavoratore è tuttora legittimato a richiedere direttamente al datore di lavoro civilmente responsabile il risarcimento del danno non indennizzato dall' CP_2
In caso di mancata denuncia all' o in caso di mancata liquidazione dell'indennizzo CP_2
da parte dell' che è il caso che ricorre nella specie, si pone il problema se il datore di CP_2
lavoro continui a rispondere integralmente del danno biologico ai sensi dell'art.2087 c.c. anche per malattie professionali manifestatesi dopo il 25 luglio 2000.
Il disposto dell'art.10, comma 7°, D.P.R. n. 1124/65, ai cui sensi “quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate”, sembra imporre una risposta negativa a tale quesito.
L'esonero da responsabilità riconosciuto comunque al datore di lavoro fino all'ammontare del danno indennizzato (o indennizzabile) dall' opera ex lege e non può essere condizionato CP_2
da una scelta discrezionale del lavoratore (l'esonero non può, ad esempio, venir meno a seguito dell'inerzia del lavoratore che abbia lasciato decorrere il termine prescrizionale per richiedere le prestazioni . CP_2
22 In altre parole il lavoratore non può legittimamente disporre, annullandolo, del diritto del datore di lavoro al parziale esonero della responsabilità civile ex art. 10 D.P.R. n. 1125/65.
La norma di cui all'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, commi 6 e 7, prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall' in dipendenza dell'infortunio, al fine di evitare una CP_2
ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità. Tale danno
“differenziale” deve essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo
(liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli art. 1223 e ss., 2056 ss c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall' riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il CP_2
primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione (Cass.,
25 maggio 2004, n. 10035).
A fronte di tale esonero, si deve dunque comunque detrarre dal risarcimento biologico quanto il lavoratore abbia ottenuto dall' ovvero avrebbe potuto ottenere usando l'ordinaria CP_2
diligenza (quantum che corrisponde all'esonero cui il datore di lavoro ha diritto).
Nella specie, in assenza della liquidazione dell'indennizzo da parte dell' non si CP_2 potrà tener conto della quota cui la ricorrente avrebbe avuto diritto - ove l' avesse erogato CP_2
le somme spettanti - per i giorni di inabilità temporanea assoluta e per il danno biologico permanente riconosciuti all'attrice a seguito della malattia professionale per cui è causa.
Venendo alla quantificazione del danno biologico sofferto dall'attrice in conseguenza della determinazione della sua malattia, causato da una serie di condotte poste in essere dall'Ente che vanno dal surmenage lavorativo all'adibizione a mansioni dequalificanti o non confacenti con il suo stato di salute, va osservato che l'espletata C.T.U. ha consentito di appurare che la situazione espositiva lavorativa oggetto di causa ha verosimilmente determinato un “temporaneo danno biologico” della durata complessiva di 78 (settantotto) giorni, tutti a parziale al 50%, condizione patologica che configura un danno biologico permanente e invalidante di natura squisitamente psichica che, in base alle tabelle medico-legali in uso (e a mente delle voci n. 180 e 181 del
D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e del D.M. 12/07/2000) - e debitamente considerata l'incidenza sullo stesso della concausa sopravvenuta extra-lavorativa già descritta - può essere attualmente valutato nella misura del 7% (sette per cento). Infine, di “moderata entità” può essere definito il livello di sofferenza conseguito alle lesioni riportate e all'iter diagnostico / terapeutico.
23 Orbene, in conseguenza delle svolte considerazioni - riconosciuta la responsabilità dell'Ente convenuto in ordine alla determinazione dell'insorgenza della patologia psichiatrica di cui l'attrice è portatrice, dal quale sono derivati al ricorrente l'inabilità temporanea ed i postumi permanenti in precedenza indicati – l' va condannata a risarcire alla ricorrente il danno CP_1
non patrimoniale subito per i giorni di inabilità temporanea assoluta e per il danno biologico permanente riconosciuti all'attrice a seguito della malattia professionale per cui è causa.
Osserva il Giudicante che si è fatto riferimento genericamente ad un danno non patrimoniale, alla luce del mutamento di indirizzo della Corte di legittimità.
La Cassazione ha stabilito che la nuova lettura costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c., che svincola il danno morale dalla ricorrenza di un reato (cfr. Corte Cost. n.233/2003) consente oggi una tutela risarcitoria della persona ricondotta ad un sistema bipolare (e non più tripolare) costituito dal danno patrimoniale e dal danno non patrimoniale;
quest'ultimo a sua volta ricomprende in sé sia il danno biologico in senso stretto (compromissione del bene salute sotto il profilo statico, prima ricondotto nell'art. 2043 c.c.), sia il danno morale soggettivo (il pretium doloris), sia il danno conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti
(generalmente definito danno esistenziale).
La Corte ha affermato in particolare che il danno non patrimoniale è comprensivo del danno biologico (in senso stretto), del danno morale e della lesione di interessi costituzionalmente protetti;
nel vigente assetto dell'ordinamento nel quale assume posizione preminente la
Costituzione che all'art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, che non si esaurisca nel danno morale e che non sia correlato alla qualifica di reato del fatto illecito ex art. 185 c.p.; unica possibile forma di liquidazione del danno privo delle caratteristiche della patrimonialità è quella equitativa sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale ma comprensiva di un pregiudizio non economico (vedi Cass. 2004, n.10157; note “sentenze gemelle”
2003, n.8827; 2003, n.8828).
In altri termini, oggi, anche il danno biologico rientra nell'alveo del danno non patrimoniale, accanto al danno morale, esistenziale, professionale che non sono però voci autonome di danno come più avanti meglio si dirà.
24 L'art. 2059 c.c. è diventato il perno del sistema del risarcimento del danno alla persona (salva la separata risarcibilità del danno patrimoniale) ed è divenuta ampia la nozione di danno non patrimoniale nel quale rientrano in definitiva tutti i danni che possano essere qualificati come l'ingiusta lesione di un interesse inerente la persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica e tali valori devono aver nel nostro ordinamento un rilievo ed una tutela di portata costituzionale.
Tale tipo di danno va inteso, quindi, quale danno conseguenza, allegato in giudizio dall'istante e liquidato equitativamente sulla base delle risultanze istruttorie e della comune esperienza.
Logico corollario di tale nuova impostazione è addirittura la possibilità di procedere ad una compensazione monetaria cumulativa, nel senso che possono essere inclusi nel medesimo importo il danno biologico in senso stretto (lesione in sé considerata sotto il profilo statico), il danno morale soggettivo ed il ristoro degli ulteriori pregiudizi diversi dalla mera sofferenza psichica.
Le sezioni unite 2008, n.26972, nel risolvere il contrasto in punto di esistenza del danno esistenziale (risolto negativamente nel senso dell'inesistenza del danno esistenziale inteso quale autonoma categoria di danno), e nell'approfondire la nozione di danno non patrimoniale, hanno sostanzialmente confermato il contenuto delle sentenze gemelle del 2003, nn.8827 e 8828 completandole e chiarendole nei termini che seguono.
In particolare, la Corte ha esposto che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge;
tali casi si dividono in due grandi categorie: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quelle in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
La decisione, esaminando il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, ha stabilito che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva.
Non è conforme, dunque, al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la
25 sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.
Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.
Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 c.c..
Da ciò le SS.UU. hanno tratto spunto per negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cc.dd. “bagatellari”, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, ed hanno al riguardo avvertito che la liquidazione (specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità) di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie,
è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia.
La sentenza è completata da tre importanti precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, liquidazione e prova del danno.
Con riferimento alla responsabilità contrattuale, le SS.UU. hanno precisato che anche dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione).
Per quanto attiene, invece, alla liquidazione del danno ed alle modalità di tale liquidazione, le
SS.UU. hanno precisato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi non corretta la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico;
come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo. Resta per il giudice solo la possibilità di adeguare il complessivo risarcimento alle peculiarità del caso esaminato.
Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU., premessa la necessità di adeguata allegazione e prova del danno in linea generale, hanno ammesso che essa possa fornirsi anche
26 per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Certamente, infatti, il pregiudizio attiene ad un bene immateriale e si verte nell'ambito della prova di stati soggettivi rispetto ai quali la prova diretta e difficile;
pur tuttavia per l'operatività della presunzione e, quindi, per poter risalire al fatto ignoto (danno) attraverso l'esame dei fatti noti, è sempre necessario che tali ultimi fatti vengano allegati in relazione alla fattispecie concreta e non facendo richiamo a circostanze e formule del tutto astratte e, quindi, di stile.
Orbene, venendo alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla ricorrente, ritiene il Giudicante che si possa liquidare, per il danno biologico permanente, la complessiva somma di €.9.948,00, tenuto conto della percentuale di danno biologico subito dalla ricorrente, accertata in corso di causa (7%) e dell'età di quest'ultima al momento dell'insorgenza della malattia (65 anni), nonché delle tabelle del Tribunale di Milano, predisposte appunto in materia di danno non patrimoniale, che – sulla base dei richiamati parametri – fissano appunto la misura di €.9.948,00.
Ritiene il Giudicante che nel caso di specie ricorra una situazione che consente di individuare una percentuale di personalizzazione del 25% della somma predetta, che porta al riconoscimento di un complessivo danno non patrimoniale di €.14.515,00.
Sempre in base alle tabelle milanesi, va poi liquidata la somma di €.4.485,00 per i 78 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, a titolo di danno biologico temporaneo subito dalla ricorrente.
Quindi, riconosciuta la responsabilità dell' in ordine alla determinazione della CP_1
patologia disturbo dell'adattamento con ansia e depressione di grado moderato di cui l'attrice è portatrice, l'Ente va condannato a risarcire all'attrice il danno non patrimoniale da questa subito, quantificato in €.19.000,00, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della presente sentenza al saldo.
Vanno, invece, rigettate le altre domande proposte dall'attrice nei confronti dell' CP_1
convenuta, aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente per il fatto di non essere stata infornata dalla convenuta della possibilità di richiedere ed accedere al bonus incentivante di €.20.000,00 previsto per il collocamento a riposo.
Possibilità che la ricorrente avrebbe appreso solo in occasione della prima richiesta di pensionamento, quando ormai erano decorsi i termini per fruire dell'incentivo.
27 Sul punto va evidenziato che è incontestato tra le parti che con circolare del 27.2.2019
l' fissò il termine del 28.2.2019 per presentare le dimissioni ed ottenere il CP_1 riconoscimento dell'incentivo all'esodo e che la circolare fu portata a conoscenza di tutti dipendenti con la medesima modalità, ovvero a mezzo email, inviata a tutti i lavoratori dell' ricorrente compresa. Ebbene, non è ascrivibile a responsabilità dell'Azienda la CP_1
circostanza, dedotta dalla ricorrente, che la stessa non lesse la email perchè ormai privata del computer aziendale e perchè assente per malattia dal lavoro nei giorni 26, 27 e 28.2.2019. Invero, la ricorrente non ha dedotto, né tanto meno provato che la email di comunicazione dell'opportunità di beneficiare dell'incentivo potesse essere visionata soltanto da un computer aziendale - e non anche, invece, da un altro dispositivo personale - e neanche che lo stato di malattia in cui versava le rendesse comunque impossibile la lettura della posta elettronica.
Va rigettata anche la domanda riconvenzionale spiegata da che ha chiesto di CP_1
accertare e dichiarare che, a causa del comportamento della ricorrente, che aveva abusato del diritto e degli strumenti processuali al fine di gettare discredito sulla immagine ed il prestigio della convenuta, la resistente aveva subito un danno all'immagine. Il rigetto si impone tenuto conto, da un lato, della totale genericità degli assunti della convenuta relativi ai presunti abusi di cui si sarebbe resa colpevole la ricorrente, che sarebbero consistiti unicamente nella proposizione di “una serie di giudizi volti al raggiungimento di pretese mai riconosciute”; dall'altro, dall'assoluta mancanza di allegazioni (e in conseguenza della prova) in ordine al dedotto danno all'immagine che l avrebbe subito a causa dei non meglio dettagliati abusi del diritto e del processo CP_1
asseritamente posti in essere dalla . Pt_1
In definitiva, per il complesso delle considerazioni che precedono, la causa va decisa nei termini precisati in dispositivo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti di un 1/4, stante il mancato accoglimento delle domande attoree nella loro interezza, mentre la residua parte va posta a carico dell'Ente soccombente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto delle previsioni di cui al D.M. n.147/2022 (competenza: cause di lavoro;
valore della causa: da €.5.201
a €.26.000; fase di studio della controversia, valore medio: €.919,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: €.777,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: €.1.680,00; fase decisionale, valore medio: €.1.701,00; totale €.5.077,00; riduzione di ¼: €.3.807,00).
Il tenore complessivo della decisione consiglia di compensare per intero le spese di lite tra la ricorrente e l' CP_2
28 Infine, vanno poste definitivamente a carico della convenuta le spese del C.T.U. CP_1
Dott. , liquidate come da dispositivo. Persona_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara la responsabilità dell convenuta in ordine all'insorgenza a CP_1
carico dell'attrice della malattia del disturbo dell'adattamento con ansia e depressione di grado moderato;
b) per l'effetto, condanna l convenuta a risarcire all'attrice il danno non CP_1 patrimoniale alla stessa cagionato, quantificato in €.19.000,00, di cui €.9.948,00 per danno biologico permanente ed €.4.485,00 per danno biologico temporaneo, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della presente sentenza al saldo;
c) rigetta le altre domande proposte dall'attrice nei confronti dell convenuta;
CP_1
d) dichiara l'inammissibilità per intervenuto giudicato delle domande proposte dall'attrice nei confronti dell' CP_2
e) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'Azienda convenuta nei confronti dell'attrice;
f) compensa tra l convenuta e l'attrice, nei limiti di ¼, le spese di lite, ponendo a CP_1
carico dell convenuta la residua parte, che liquida in favore dell'attrice in €.3.807,00 per CP_1
compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali;
g) compensa interamente le spese di lite tra l'attrice e l' CP_2
h) pone definitivamente a carico dell'Azienda convenuta le spese del C.T.U. Dott. Per_3
, liquidate in complessivi €.1.200,00, oltre I.V.A. e C.P.;
[...]
i) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Frosinone, 23.1.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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