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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 16 settembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2455 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tomassetti Domenico, Parte_1
Guzzo Michele e Gallo Tiziano,
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Manuela Scerpa,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 2763/2022 del 25.3.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione depositato il 29.12.2020, ha chiesto al CP_1
Tribunale di Roma di revocare il decreto ingiuntivo n. 8558/2020, notificatole il 23.11.2020 da
, già dirigente tecnico presso il Comune di Roma, per compensi asseritamente Parte_1 dovutigli e non percepiti in ragione di 4 incarichi di collaudo tecnico-amministrativo svolti, come meglio precisati nel ricorso monitorio, da retribuirsi partitamente ai sensi dell'art. 92, d. lgs. n.
1 163/2006 all'epoca vigente, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
A tal fine, l'opponente ha eccepito la prescrizione triennale e, in subordine, quinquennale dei compensi azionati.
Sennonché, risulta dagli atti del fascicolo di primo grado che all'udienza ex art. 420 c.p.c. del
7.5.2021 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c. all'udienza del 27.5.2021, in cui l'opponente, unica parte comparsa, insistendo sull'istanza già depositata il 11.5.2021, ha chiesto di essere rimessa in termini per la notifica del ricorso in opposizione, omessa per non aver ricevuto dalla cancelleria alcuna comunicazione dell'avvenuta fissazione della prima udienza.
Accolta dal giudice di prime cure l'istanza di rimessione in termini e rinviata la causa all'udienza del 15.10.2021, il si è costituito eccependo anzitutto l'inammissibilità ed Parte_1 improcedibilità dell'opposizione per omessa notifica nel termine di legge e mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza. Nel merito, ha contestato le eccezioni di prescrizione, chiedendo dunque il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione, accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione quinquennale,
e pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando al pagamento della CP_1 residua somma di € 7.624,27 oltre interessi legali per 2 dei 4 incarichi ed alla refusione della metà delle spese di lite in favore dell'opposto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il insistendo per l'inammissibilità o Parte_1 improcedibilità dell'opposizione, stante l'omessa tempestiva notifica del ricorso, e contestando l'intervenuta parziale prescrizione quinquennale dei crediti dichiarata dal Tribunale.
Si è costituita chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
All'udienza del 16.9.2025, la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
2. Ebbene, con il primo motivo d'appello, il insiste sull'eccezione di Parte_1 inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata nel giudizio di primo grado da la quale, non avendo usato la dovuta diligenza nel verificare l'intervenuta CP_1 fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c., avrebbe omesso di notificare tempestivamente il ricorso e di comparire a detta udienza, omettendo poi la notifica finanche in vista della successiva udienza fissata ai sensi dell'art. 181 c.p.c.
Il Tribunale, pertanto, erroneamente avrebbe rimesso in termini l'opponente e ritenuto la ritualità dell'opposizione.
2.1. Ebbene, ritiene il Collegio che il motivo di impugnazione non sia fondato.
2 La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 38935/2021, in una analoga fattispecie ha osservato: “
3. Secondo orientamento, ormai consolidato, di questa Corte, "nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile
e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato con conseguente declaratoria di chiusura del processo in rito, per improcedibilità, non essendo consentito al giudice assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, senza che possa giovare all'appellante la mancata comunicazione del decreto di fissazione da parte della cancelleria quando comunque abbia acquisito conoscenza, attraverso un mezzo idoneo equipollente, della data fissata per la discussione della causa. E tale principio è in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 15/1977, giacché la necessaria garanzia del diritto di difesa presuppone solo che la parte, alla quale è imposta un'attività processuale da compiersi entro un termine perentorio, abbia avuto conoscenza delle condizioni in presenza delle quali sorge l'obbligo di attivarsi e possa utilizzare interamente il termine previsto dal legislatore" (Cass. 18 luglio 2018, n. 19083, in motivazione sub 4. e 5.; Cass. 1 aprile
2021, n. 9109, in motivazione sub 13.: entrambe con richiamo di precedenti);
4. sebbene il procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione (Cass. s.u. 30 luglio 2008, n. 20604), ben può essere, ed anzi deve, essere assimilato, sotto il profilo di improcedibilità ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, all'appello, per identità di ratio di regolamentazione, in particolare negli effetti: in virtù di una lettura, costituzionalmente legittima, di previsione dall'art. 435 c.p.c., comma 2, di comunicazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza all'appellante con decorrenza da essa del termine per la notificazione all'appellato (Corte Cost. 14 gennaio 1977, n. 15); e ciò in funzione del contemperato rispetto, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, del diritto di difesa dell'opponente, diversamente pregiudicato irrimediabilmente dall'esecutorietà del decreto non opposto (art:. 647 c.p.c.);
5. d'altro canto, il principio enunciato al superiore punto 3. già è stato applicato in analogo procedimento sommario eventualmente trasformabile in cognizione ordinaria, quale il giudizio di opposizione a norma della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma da 51 a 57: in esso è stato, infatti, ritenuto che il giudice non possa sanzionare in rito con l'improcedibilità l'omessa notifica del ricorso, sul mero rilievo della mancata comparizione delle parti all'udienza prefissata, senza aver prima verificato d'ufficio che l'opponente abbia avuto effettiva conoscenza del decreto di fissazione dell'udienza, da notificarsi unitamente all'opposizione nei termini previsti dalla citata L. n. 92 del
2012, art. 1, comma 52, in quanto, in forza di un'interpretazione adeguatrice ai valori costituzionali
3 e convenzionali, fondata sul generale criterio per il quale, ove sia prescritto un termine per il compimento di una certa attività processuale la cui omissione si risolva in un pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata la conoscibilità dell'atto che funge da presupposto condizionante l'onere notificatorio, sebbene la suddetta norma non preveda esplicitamente la comunicazione;
dovendo essere evitato che la sua omissione si traduca in una preclusione alla prosecuzione del giudizio, con pregiudizio irreversibile dell'opponente (Cass. 12 aprile 2018, n.
9142);
6. poiché, nel caso di specie, è incontestato che il Tribunale abbia dichiarato improcedibile il ricorso per omessa notifica, sul mero rilievo della mancata comparizione delle parti all'udienza prefissata, senza procedere ad alcuna verifica in ordine all'effettiva conoscenza dall'opponente del decreto di fissazione dell'udienza, da notificarsi unitamente all'opposizione nei termini previsti dall'art. 415 per rinvio dall'art. 645 c.p.c., il ricorso deve essere accolto …”.
2.2. Ciò posto, ritiene il Collegio che, anche nella fattispecie in esame, giacché dalla violazione del termine prescritto per la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo poteva derivare all'opponente un pregiudizio irreparabile in conseguenza del consolidamento del decreto ingiuntivo opposto, doveva essergli assicurata la conoscibilità della data di decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare nella sua interezza il tempo assegnatogli: l'ufficio avrebbe pertanto dovuto procedere alla comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione a CP_1
Al contrario, non risulta che il decreto di fissazione dell'udienza reso in data 7.1.2021 sia mai stato comunicato a né che l'opponente ne abbia acquisito conoscenza aliunde, in epoca CP_1 anteriore alla comunicazione del rinvio dell'udienza ex art. 181 c.p.c.; sicché, da un lato, il Tribunale ha correttamente concesso la rimessione in termini e, dall'altro, ha all'esito CP_1 ritualmente notificato il ricorso in opposizione, evitando così il verificarsi dell'improcedibilità.
L'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, reiterata dal nel presente grado, Parte_1 va pertanto respinta.
3. Nel merito, alla luce del secondo motivo d'appello, va poi vagliata la correttezza della declaratoria di intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai collaudi tecnici della
“Scuola di via Giarre” e della “Scuola Arti Ornamentali” di CP_1
L'appellante deduce infatti che “erroneamente il Giudice adito fa decorrere il termine di prescrizione considerando il dies a quo la redazione e/o trasmissione da parte dell'Ing. Parte_1 del collaudo delle opere” ovverosia le date rispettivamente del 5.4.2007 e del 1.10.2010, laddove invece avrebbe dovuto tener conto delle date di verifica da parte del Dirigente preposto
(rispettivamente il 12.9.2016 ed il 14.5.2014), a seguito delle quali soltanto l'amministrazione – alla stregua del complesso procedimento amministrativo disciplinato da apposito regolamento comunale,
4 poteva procedere alla liquidazione delle somme in favore di ciascuno dei soggetti che ha prestato la propria attività per la realizzazione dell'opera.
Tali verifiche, in subordine, varrebbero comunque quali atti di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c. ed avrebbero pertanto efficacia interruttiva della prescrizione.
Rispetto alle relative date, sarebbe dunque tempestiva la lettera inviata dal il Parte_1
12.4.2016, parimenti interruttiva della prescrizione.
3.1. Ebbene, è pacifico tra le parti che i compensi di cui si controverte siano inquadrabili negli incentivi di cui all'art. 92, co. 5, d. lgs. n. 163/2006 all'epoca vigente (già art. 18, l. n. 109/1994), il quale disponeva che “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”.
Ciò posto, appare del tutto corretta, alla luce della giurisprudenza di legittimità e della più recente giurisprudenza di merito, la ricostruzione operata dal giudice di prime cure, giacché la
Suprema Corte ha osservato che “Il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18 della l. n. 109 del 1994 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente "ratione temporis", in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione.
L'omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l'azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare, divenendo in quel momento il credito esigibile, ai sensi degli artt.
1183 e ss. c.c., in quanto gli atti della predetta procedura non sono costitutivi del diritto, ma hanno la finalità di accertare, in funzione meramente ricognitiva, che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso” (Cass. n. 10222/2020, conforme Trib. Napoli
n. 10629/2024).
5 Ciò posto, deve osservarsi come, nel presente grado d'appello, non sia più contestata tra le parti l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione, né sono contestate dall'appellante le date di collaudo del 5.4.2007 e del 1.10.2010, essendosi piuttosto il limitato a dedurre Parte_1 che il dies a quo andasse individuato nelle date delle determine dirigenziali con cui era stata successivamente effettuata la verificazione delle opere e disposta la liquidazione delle spettanze ai singoli soggetti che avessero prestato la propria attività nella realizzazione delle opere.
Ebbene, rispetto a tali date, la lettera di costituzione in mora del 12.4.2016 non appare tempestiva, come già ritenuto dal giudice di prime cure.
3.2. Sennonché, il eccepisce ulteriormente, anche nella presente sede d'appello, Parte_1 che le determine dirigenziali in questione – rispettivamente del 12.9.2016 per la “Scuola di via Giarre”
e del 14.5.2014 per la “Scuola Arti Ornamentali” –, conterrebbero un riconoscimento di debito in suo favore ed avrebbero pertanto efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
Rileva tuttavia il Collegio, quanto alla prima determina (n. 1264 del 12.9.2016) che alla stessa non può riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione, giacché alla data del 12.9.2016 la prescrizione quinquennale – decorrente dal 5.4.2007 – era ormai da tempo maturata.
Quanto invece alla seconda determina dirigenziale, la n. 555 del 14.5.2014, relativa al collaudo del 1.10.2010 per la “Scuola Arti Ornamentali”, in essa si legge: “Premesso che l'art. 17 della Legge 109/94 … prevede l'attribuzione di un incentivo alla progettazione da ripartire fra il personale coinvolto nelle attività di progettazione e di esecuzione dell'opera … secondo i criteri e le modalità assunti nel Regolamento;
… Considerato che il progetto … è stato regolarmente approvato
…; Considerato che i lavori sono stati collaudati dall'Ing. con l'emissione del Parte_1 certificato del collaudo tecnico amministrativo e statico in data 22/09/2010;
Considerato che
i risultati di collaudo sono stati approvati con D.D. n. 2023 del 01/10/2010; Che l'importo finale dell'incentivo relativo alla fase di collaudo ammonta ad € 3.249,94; … Che … occorre procedere alla liquidazione dell'incentivo agli aventi diritto … DETERMINA … di liquidare le seguenti somme:
… a) mediante emissione di mandato di pagamento … per l'importo di € 3.249,94 a favore del personale che ha preso parte alla progettazione …”.
Orbene, non v'è chi non veda come tale delibera – tempestiva rispetto alla data del collaudo
(risalente al 1.10.2010) – effettivamente contenga un riconoscimento, da parte di del CP_1 diritto di credito vantato dal per l'opera prestata, provenendo tale determina direttamente Parte_1 dall'amministrazione debitrice, ed indicando la causale (il lavoro svolto dall'ingegnere), il creditore, la volontà dell'amministrazione debitrice di saldare il debito senza alcuna contestazione del credito, infine l'importo liquidato e riconosciuto come dovuto.
6 Essa, pertanto, appare soddisfare i requisiti di cui all'art. 2944 c.c., invocato dall'odierno appellante.
4. Ne discende in conclusione che, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, poiché la prescrizione quinquennale decorrente dal 1.10.2010 è stata tempestivamente interrotta prima dalla determina del 14.5.2014 e poi dalla lettera di costituzione in mora del 12.4.2016, risulta dovuto al il compenso incentivante pari ad € 3.249,94 per il collaudo relativo alla “Scuola Parte_1
Arti Ornamentali”, con maggiorazione di interessi legali dalla scadenza al soddisfo.
In considerazione della soccombenza su 3 dei 4 compensi incentivanti azionati dal lavoratore mediante il ricorso monitorio, le spese di lite del doppio grado vanno compensate in ragione di 1/4 e, per la quota residua, poste a carico dell'appellata e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura documentale della causa.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
1. condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante anche della somma di
€ 3.249,94, oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo;
2. compensa le spese di lite del doppio grado in ragione di 1/4 e, per la quota residua, condanna l'appellata alla refusione in favore dell'appellante di € 3.000,00 per il primo grado ed in € 2.300,00 per il secondo, a titolo di compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 16.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Antonia Garzia
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