Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1)- Dr. Pietro Genoviva Presidente
2)- Dr.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3)- Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 183/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 815/2023, pubblicata il 13.04.2023 dal Tribunale di Taranto, riservata per la decisione all'udienza del 7.02.2025
tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gianluca Grisolia,
-APPELLANTE-
contro
(P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli,
-APPELLATA-
Conclusioni delle parti, come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.09.2021, , deducendo di Parte_1 intrattenere da numerosi anni, con la filiale di Castellaneta, rapporti Controparte_1 bancari correlati all'attività commerciale esercitata da oltre cinquanta anni, avente ad
€ 200.000,00, che dei danni morali, questi ultimi non specificatamente quantificati.
A sostegno della domanda giudiziale proposta, l'attore ricostruiva le circostanze di fatto allegando che: • in data 3 marzo 2017 l'assegno n. 3727929656 dell'importo di € 12.000,00 tratto sulla Banca Unicredit S.p.A. emesso in favore di Woolrich Europe S.p.A. risultava privo di provvista “per mero disguido contabile” (cfr pag. 2 dell'atto di citazione); • in data 30 aprile 2017 avrebbe provveduto a corrispondere quanto dovuto in favore della Società beneficiaria;
• in data 29 maggio 2017 quest'ultima rilasciava quietanza di pagamento che, tuttavia, non veniva ritenuta valida dalla in Controparte_1 quanto priva dell'indicazione della data effettiva del pagamento in favore del beneficiario;
• la banca procedeva all'iscrizione alla C.A.I., con conseguente divieto ad emettere assegni;
• successivamente provvedeva a trasmettere un'altra quietanza di pagamento, sempre rilasciata dalla società Woolrich e questa volta accettata dalla L'istante, allegando l'illegittimità della condotta dell'Istituto Bancario Controparte_1 per aver effettuato la segnalazione “pur avendo avuto indubbia contezza dell'avvenuta regolarizzazione del precisato insoluto” (cfr pag. 3 dell'atto di citazione), deduceva di aver subito notevoli pregiudizi, vedendosi revocata ogni linea di credito da parte delle altre banche con cui intratteneva rapporti, finendo col dover cessare l'attività commerciale in data 20 marzo 2018. Concludeva, dunque, formulando richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ed asseritamente correlati all'evento sopra indicato.
Si costituiva nel giudizio di primo grado l'Istituto di Credito convenuto, precisando specificatamente. • di aver inviato in data 20 marzo 2017 il preavviso di revoca comunicando che, in mancanza di prova dell'avvenuto pagamento nel termine di sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione del titolo (indicata nel 19 maggio 2017), avrebbe provveduto all'iscrizione alla C.A.I.; • di aver effettuato in data 24 maggio 2017, stante l'assenza di riscontro, la segnalazione con conseguente revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni;
• di aver ricevuto solo il successivo 29 maggio 2017 la dichiarazione di avvenuto pagamento, la quale, peraltro, non risultava regolare, essendo priva dell'indicazione della data in cui il beneficiario sarebbe stato soddisfatto;
• di aver ricevuto una seconda -completa - dichiarazione l'11 luglio 2017 e di aver, pertanto, provveduto il successivo 18 luglio 2017 alla cancellazione della segnalazione de qua; • infine, in ordine alla revoca degli affidamenti concessi al , rilevando in Pt_1 primis l'insindacabilità della stessa in quanto scelta discrezionale della banca, evidenziava l'esistenza di un pregresso peggioramento della situazione debitoria del suddetto cliente, allegando a sostegno di ciò l'esistenza di numerose revoche presenti nel sistema bancario per iniziativa di altri istituti di credito. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, sostenendo di aver tenuto una condotta incensurabile, avendo ottemperato all'obbligo di legge di effettuare la segnalazione alla C.A.I. in mancanza della provvista alla data di presentazione del titolo.
La causa, istruita documentalmente, si concludeva con l'emissione della sentenza n. 815/2023 del 13 aprile 2023 con la quale il giudice di primo grado, previa esposizione generale della disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e dell'obbligatorietà dell'avvio della procedura di segnalazione da parte della banca -finalizzata, tra l'altro, a non incorrere in una responsabilità solidale con il traente-, ha ritenuto scevra da censure la condotta della banca convenuta ed infondata la pretesa risarcitoria, sia in ordine alla segnalazione in parola, sia in ordine alla revoca degli affidamenti, essendo documentalmente provata la pregressa situazione di sofferenza del . In ultimo, il Pt_1
Tribunale ha escluso qualsiasi nesso eziologico tra l'evento denunciato e la cessazione dell'attività commerciale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , sottoponendo a Parte_1 critica il provvedimento impugnato e denunciandone (1) l'errata decisione di ritenere legittima la segnalazione alla C.A.I., (2) l'omessa motivazione circa la dedotta tardività della cancellazione della segnalazione e l'ingiusto conseguente rigetto delle richieste risarcitorie formulate.
Si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348bis c.p.c. e contestando, nel merito, la fondatezza delle doglianze proposte.
Nel corso del giudizio di secondo grado, con ordinanza del 21 dicembre 2023, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed, a seguito del deposito degli scritti conclusivi, all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 7 febbraio 2025 la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va deciso nel merito, sottraendosi alla censura di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., invocata dalla poiché alle argomentazioni svolte nella Controparte_1 sentenza appellata sono state contrapposte quelle della parte appellante, volte ad incrinare nel suo complesso il fondamento logico-giuridico delle prime. Ne deriva che, nella impugnazione in oggetto, alla parte volitiva si accompagna una parte argomentativa, che confuta e contrasta in modo sufficientemente chiaro le ragioni addotte dal primo giudice (cfr Cass. Civ., sez, I, n. 18932/2016; Cass. Civ., SS.UU., n. 27199/2017).
Esaminato nel merito, si ritiene l'appello infondato. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errata valutazione della legittimità della segnalazione del suo nominativo alla C.A.I. da parte della Banca appellata e, perciò, si rende necessario esaminare l'evoluzione degli eventi da cui la segnalazione stessa è scaturita.
In data 3 marzo 2017 l'odierno appellante emetteva un assegno dell'importo di euro 12.000,00, il quale veniva stornato in prima presentazione per mancanza di fondi, motivo per cui il successivo 20 marzo la inviava al correntista il preavviso Controparte_1 di revoca ex art. 9bis L. 386/90 (come modificato dal D. L.vo 507/99), nel quale comunicava testualmente che “se entro il giorno 19 maggio 2017 (vale a dire entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo in oggetto) non avrà fornito la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno in oggetto, dei relativi interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la contestazione equivalente, il suo nominativo sarà iscritto in data 24 maggio 2017 nell'Archivio di cui al successivo articolo 10-bis della medesima legge e che, dalla stessa data, Le sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni” (cfr all. 1 comparsa di costituzione in primo grado). In assenza della richiesta documentazione, alla suddetta Controparte_1 data del 24 maggio 2017 la Banca provvedeva alla relativa segnalazione, con conseguente revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi.
Esaminando sin qui la condotta tenuta dall'Istituto di credito, si evince come quest'ultimo abbia operato nel rispetto della normativa di settore (L. n. 386/90 come modificata dal D.L.vo n. 507/99) che prevede, nel caso di emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista, (1) la “revoca di sistema” che determina il venir meno di ogni autorizzazione all'emissione di assegni bancari per un periodo di sei mesi e comporta l'obbligo di restituzione di quelli non ancora utilizzati e (2) l'obbligo per la Banca di procedere alla segnalazione alla C.A.I. e, nei casi di ritardata od omessa iscrizione da parte del trattario, la responsabilità di quest'ultimo - in via solidale con il traente- del pagamento “degli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista …” (cfr art. 10 della suddetta Legge).
L'art. 8 della normativa in esame disciplina il c.d. “pagamento tardivo” mediante il quale il traente evita l'applicazione delle sanzioni e della revoca;
più specificatamente, esso consiste nell'effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione dell'assegno ai fini dell'incasso. Peraltro, entro il medesimo termine il traente deve fornire alla banca trattaria la prova dell'avvenuto pagamento. Sotto quest'ultimo aspetto, nel caso in esame, in data 29 maggio 2017 (dunque, oltre la scadenza dei 60 giorni espressamente indicata nel preavviso di revoca) il inviava Pt_1 alla Banca una “quietanza” rilasciata dalla Società beneficiaria dell'assegno (Woolrich Europe S.p.A.) contenente la dichiarazione di ricezione dell'importo di euro 12.000,00, senza tuttavia l'indicazione della data del pagamento, motivo per il quale la Banca riteneva detto documento insufficiente ad interrompere la segnalazione.
Successivamente e precisamente in data 11 luglio 2017, veniva inoltrato alla Banca un ulteriore documento, questa volta ritenuto valido dall'Istituto di Credito in quanto contenente nello specifico l'indicazione che il pagamento tardivo era avvenuto secondo le modalità previste dall'art. 8 della L. 386/90, la data in cui lo stesso era avvenuto (8 maggio 2017), il numero e l'importo dell'assegno risultato privo di provvista.
In definitiva, è pacifico che, alla data del 19 maggio 2017, la Banca non aveva ricevuto una valida attestazione di avvenuto (tardivo) pagamento, non potendosi, pertanto, ravvisare alcuna censura in ordine alla sua condotta, avendo gestito il rapporto di credito nel pieno rispetto del dettato normativo.
Anche il secondo motivo di appello appare destituito di rilevanza;
l'istante lamenta l'ingiusto rigetto delle richieste risarcitorie quali conseguenza dell'asserita tardività della cancellazione della segnalazione da parte dell'Istituto di Credito.
A fondamento della doglianza in esame, l'appellante sostiene che risulterebbe
“documentato in atti che a novembre 2017 la segnalazione non era stata ancora cancellata” ciò evincendosi, a suo dire, dalla comunicazione della del 24 novembre Controparte_1
2017 (cfr all. 3 dell'atto di citazione), nella quale si legge testualmente “Ci riferiamo alla sua pec del 23 novembre 2017, inviata per conto del nominativo in oggetto ( , ndr), Parte_1 dei cui contenuti è stata presa buona nota, e Le comunichiamo che sono in corso accertamenti disposti al fine di chiarire l'occorso”. Più in particolare, con la pec del 23 novembre 2017 (all. 5 della seconda memoria istruttoria dell'attore), il legale di dava atto che “in data 5 Pt_1 settembre 2017 il dott. della di Castellaneta provvedeva alla comunicazione della Per_1 CP_1 cancellazione della segnalazione in CAI” e, nonostante ciò, concludeva chiedendo di cancellare la sofferenza. Di fatto, dagli atti di causa risulta accertato che la cancellazione della segnalazione sia avvenuta in data 18 luglio 2017: di ciò ne dà atto l'Arbitro Bancario e Finanziario-Collegio di Bari nella decisione n. 21098 del 6 settembre 2018 che, decidendo sul ricorso proposto da per i medesimi motivi che qui si Pt_1 discutono, ha dedotto che la data della segnalazione era evincibile dall' “evidenza storica estratta dall'archivio CAI” (all. 5 della comparsa di costituzione della in primo CP_1 grado) e che “… risulta circostanza pacifica ed incontestata tra le parti- oltre che supportata da evidenze documentali- la cancellazione della suddetta segnalazione” (all. 6 della comparsa di costituzione della in primo grado). CP_1
L'esame dell'“evidenza storica archivio CAI” conferma l'affermazione del Collegio Arbitrale, corrispondendo il numero di diffida (n. 0000001438848) a quello dell'assegno risultato privo di provvista (n. 3727929656) ed essendo indicata come data di riferimento dell'avvenuta cancellazione (stato 15 = diffida cancellata) il giorno 18 luglio 2017. In altre parole, la doglianza in esame, basata unicamente sulla pec del 23 novembre 2017 - consistente, in realtà, in un mero riscontro generico di stile- è infondata così come la pretesa risarcitoria ad essa correlata relativamente alla quale si condivide la valutazione del primo giudice, non ravvisandosi alcun nesso eziologico tra l'evento denunciato e la cessazione dell'attività commerciale, né risultando provato che la revoca degli affidamenti da parte di altri Istituti di Credito sia stata una diretta conseguenza della segnalazione in parola. Sul punto, si osserva che dalla “ricerca storico diffide per codice fiscale” (cfr pag. 2 dell' “evidenza storica archivio CAI”) si evince l'emissione di ulteriori assegni senza provvista, ciò a dimostrazione della pregressa situazione di sofferenza del conto bancario intestato all'odierno appellante.
All'esito di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado e la condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta e della non particolare complessità della causa (criteri, tutti, che ne consentono la quantificazione in misura intermedia tra i parametri medi e quelli minimi, di cui al d.m. 147/22), in complessivi euro 6.500,00 per compenso oltre accessori di legge e di tariffa.
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 815/2023 del Tribunale di TARANTO, nel contraddittorio con Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., così provvede:
1)RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata.
2) CONDANNA la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore di che si liquidano in euro 6.500,00 per compenso, oltre Controparte_1 accessori di tariffa e di legge.
3) Ai sensi del D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Taranto il 19.2.25
Il Consigliere estensore dr.ssa Claudia Calabrese
Il Presidente
dr. Pietro Genoviva