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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 5608 dell'anno 2024
TRA
, con sede in Roma Parte_1
alla Via Grezar n.14, codice fiscale e Partita IVA n. , successore a titolo universale di P.IVA_1
dal 1° luglio 2017 (a sua volta incorporante di Controparte_1 CP_2
ed dal 1° luglio 2016) in personadel Dott.
[...] Controparte_3 Controparte_4
, procuratore giusto atto del notaio - Roma repertorio nr Controparte_5 Persona_1
180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, - elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Firenze
n.76, presso lo studio dell'Avv. Nunzia Medici, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
APPELLANTE
E
C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_6 C.F._1
81030, alla via Carlo Goldoni n. 1, rappresentata e difesa n primo grado dagli avv.ti Giuseppe Bova
e Dario Bova e con questi elettivamente domiciliata presso il loro studio in Aversa 81031, provincia di Caserta, al Viale Kennedy n. 13
APPELLATA contumace
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_7
APPELLATA contumace
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 3478/2024, emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, dott.ssa De Blasio, pubblicata in data 04/06/2024, all'esito del giudizio iscritto al R.G. 4179/2021, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 02820130001543014000, emessa per il mancato pagamento della Tassa Automobilistica dell'anno
2008.
L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: in via preliminare, difetto di giurisdizione del giudice di prime cure per essere la questione di competenza del Giudice
Tributario; nel merito, improcedibilità e inammissibilità della domanda per non essere stata tempestivamente impugnata la cartella esattoriale e, in ogni caso, per la non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo.
Tanto premesso, in accoglimento dei motivi di gravame, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con declaratoria del difetto di giurisdizione e in subordine di inammissibilità dell'impugnativa del ruolo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio
All'esito dell'udienza celebratasi in data 11.02.2025, a trattazione scritta, il giudice, a scioglimento di riserva, dichiarata la contumacia degli appellati (regolarmente evocati in giudizio), tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
Quanto al motivo relativo al difetto di giurisdizione, si ritiene che lo stesso vada accolto, limitatamente alla parte di domanda che, deducendo la mancata notifica della cartella i pagamento, chiedeva l'accertamento del fatto estintivo della pretesa maturatosi dall'insorgere della pretesa creditoria in capo all'ente impositore.
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il ruolo e la cartella di pagamento”.
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da Cass. S.U. n.
7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
In linea con tale orientamento, la Cass. Civile SSUU con ordinanza del 29/01/2025 n. 2098 ha ribadito il principio suddetto.
Ne consegue che sussisteva la giurisdizione del giudice tributario per la parte di domanda relativa alla prescrizione preventiva alla cartella.
Ciò non toglie che la domanda andava dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure anche per la prescrizione c.d. successiva.
Al fine di addivenire a questa conclusione, tenuto conto della data di emissione della sentenza impugnata, non può invocarsi l'applicabilità della novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, con annesso principio espresso da Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022, in ossequio al principio del tempus regit processum.
Di conseguenza la valutazione dell'interesse ad agire è espressa in concreto, in ossequio a quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze (tra le tante) n. 20618/2016 e n. 22946/2016
(confermate da Cass. 6034/2017), le quali, partendo dal presupposto che l'opponente non ha interesse a far valere la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento fin quando l'iscrizione della cartella nei ruoli esattoriali non gli determina uno specifico pregiudizio, ne presuppongono l'allegazione.
Nella fattispecie in esame l'opponente nell'atto di citazione in primo grado non aveva dedotto alcunché di specifico sotto questo profilo, tant'è che il giudice neppure lo ha analizzato in sentenza,
e tanto doveva indurre il giudice di prime cure a dichiarare l'inammissibilità della domanda.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace, per la parte relativa alla prescrizione cd. successiva, andava dichiarata inammissibile. Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., e per la declaratoria di irripetibilità delle spese in tale sede, stante la contumacia degli appellati, in ragione del fatto che sia con riferimento alla materia della giurisdizione che con riferimento alla materia dell'interesse ad agire gli interventi, giurisprudenziali e non, sono stati molteplici e non sempre univoci.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3478/2024, Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, dott.ssa De Blasio, pubblicata in data 04/06/2024, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado in relazione alla domanda relativa alla prescrizione cd. successiva e la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario in relazione alla prescrizione cd. preventiva;
- compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti;
- spese irripetibili per il presente grado di giudizio..
Così deciso in Aversa il 4.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Antonella Paone