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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/11/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1854/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 1854/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 15.07.2025 da , e , entrambi Parte_1 CP_1 rappresentati e difesi dall' Avv.to Ciriello Antonella, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Pastorano (CE) in data 24.05.2021 e che dalla loro unione è nata la figlia il 24.08.2020; Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso e da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“ 1. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso la madre la quale provvederà a tutti i suoi bisogni quotidiani;
2. Assegnare la casa coniugale alla sig.ra per garantire la continuità ambientale e il benessere della minore;
Parte_1
3. Il padre , nel garantire la continuità di rapporto genitoriale, potrà vedere la figlia a fine settimana alterni , con prelevamento della stessa il sabato mattina e rientro presso la residenza materna la domenica pomeriggio;
almeno due pomeriggi a settimana da concordarsi tra le parti secondo gli impegni scolastici della minore nonché con gli orari ed impegni di lavoro del padre , il quale svolge la professione di militare, dalle ore 19:00 alle ore 21:00; almeno sette giorni durante le festività natalizie , ad anni alterni, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni nel periodo pasquale, un anno dal lunedì al mercoledì in Albis e l'anno successivo dal venerdì santo alla domenica di Pasqua. Oltre quindici giorni durante le vacanze estive , nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori. La minore trascorrerà con i genitori il giorno dei rispettivi compleanni e della festività del papà e della mamma ( festa del papà
e festa della mamma).
4. Porsi a carico del padre un assegno mensile pari ad euro 250,00 quale contributo al mantenimento della minore , da versarsi entro il giorno 05 di ciascun mese a mezzo bonifico con rivalutazione annuale secondo gli indici istat;
5. Le spese straordinarie , ivi comprese spese mediche e scolastiche, vengono poste in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. I coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di un mantenimento;
7. La rata del mutuo relativa alla casa coniugale , di proprietà di entrambi i coniugi, pari ad euro 784,00 mensile verrà versata da entrambi i coniugi nella misura del 50% ;
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 CP_1
06.03.1985; 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PASTORANO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
- atto n. 1, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2021;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 1854/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 15.07.2025 da , e , entrambi Parte_1 CP_1 rappresentati e difesi dall' Avv.to Ciriello Antonella, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Pastorano (CE) in data 24.05.2021 e che dalla loro unione è nata la figlia il 24.08.2020; Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso e da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“ 1. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso la madre la quale provvederà a tutti i suoi bisogni quotidiani;
2. Assegnare la casa coniugale alla sig.ra per garantire la continuità ambientale e il benessere della minore;
Parte_1
3. Il padre , nel garantire la continuità di rapporto genitoriale, potrà vedere la figlia a fine settimana alterni , con prelevamento della stessa il sabato mattina e rientro presso la residenza materna la domenica pomeriggio;
almeno due pomeriggi a settimana da concordarsi tra le parti secondo gli impegni scolastici della minore nonché con gli orari ed impegni di lavoro del padre , il quale svolge la professione di militare, dalle ore 19:00 alle ore 21:00; almeno sette giorni durante le festività natalizie , ad anni alterni, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni nel periodo pasquale, un anno dal lunedì al mercoledì in Albis e l'anno successivo dal venerdì santo alla domenica di Pasqua. Oltre quindici giorni durante le vacanze estive , nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori. La minore trascorrerà con i genitori il giorno dei rispettivi compleanni e della festività del papà e della mamma ( festa del papà
e festa della mamma).
4. Porsi a carico del padre un assegno mensile pari ad euro 250,00 quale contributo al mantenimento della minore , da versarsi entro il giorno 05 di ciascun mese a mezzo bonifico con rivalutazione annuale secondo gli indici istat;
5. Le spese straordinarie , ivi comprese spese mediche e scolastiche, vengono poste in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. I coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di un mantenimento;
7. La rata del mutuo relativa alla casa coniugale , di proprietà di entrambi i coniugi, pari ad euro 784,00 mensile verrà versata da entrambi i coniugi nella misura del 50% ;
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 CP_1
06.03.1985; 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PASTORANO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
- atto n. 1, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2021;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio