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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/09/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1389/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Federica Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1389/2024 promossa da:
, con il patrocinio Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'avvocato Crespi Filippo;
Parte ricorrente contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, contumaci AR Controparte_5
Parte resistente
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, contrariis rejectis, così giudicare:
❖ accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa e/o per ogni altra ragione di legge, che i sig.ri (C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 AR
(C.F. ) e (C.F. ), tutti o anche solo C.F._4 Controparte_5 C.F._5 alcuni di loro, hanno accettato l'eredità devoluta ex lege in morte dei sig.ri (C.F. Parte_4
e (C.F. ); C.F._6 Parte_5 C.F._7
❖ dichiarare, per l'effetto, i sig.ri (C.F. , Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._2 Controparte_3 C.F._3
pagina 1 di 12 (C.F. ) e (C.F. ), AR C.F._4 Controparte_5 C.F._5
o di coloro che risulteranno aver compiuto atti di accettazione, eredi dei sig.ri (C.F. Parte_4
e (C.F. ); C.F._6 Parte_5 C.F._7
❖ ordinare al competente Conservatore di provvedere (ovvero comunque autorizzare il Conservatore
o i ricorrenti a provvedere), ai sensi dell'art. 2648 c.c. e comunque per ogni altra norma di legge, alla trascrizione della sentenza accertativa e dichiarativa dell'accettazione dell'eredità e dell'acquisto, in capo ai sig.ri (C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 AR
(C.F. ) e (C.F. ), o di coloro che C.F._4 Controparte_5 C.F._5
risulteranno aver compiuto atti di accettazione, della qualità di erede dei sig.ri Parte_4
(C.F. e (C.F. ), e ciò -per quanto C.F._6 Parte_5 C.F._7
occorrer possa- anche con particolare riferimento all'immobile situato a Padova, via Vigonovese n.
457, identificato al Catasto Fabbricati di Padova al foglio 113, part. 588, sub. 3, e di tutti i relativi accessori e pertinenze, non escludendosi comunque gli altri beni immobili di cui il sig. Pt_4
risultava intestatario, come da documentazione in atti (v. in particolare il doc. 32);
[...]
❖ accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa e/o per ogni altra ragione di legge, che i sig.ri e hanno diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 843 c.c. e/o Parte_2 Parte_3 della diversa norma di legge eventualmente applicabile, di accedere all'immobile sito in Padova, via
Vigonovese n. 457, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Padova al Foglio 113, part. 588, sub. 3, posto al piano terra e seminterrato del fabbricato, di proprietà o comunque nella materiale disponibilità del sig. e/o degli altri resistenti, anche in qualità di eredi del sig. AR
, al fine di effettuare tutte le indagini, le verifiche e i lavori edili necessari per Parte_4 provvedere all'allacciamento della condotta fognaria del bagno di loro proprietà alla condotta fognaria condannare, per l'effetto, i resistenti e/o coloro che comunque risultassero CP_6 proprietari e/o detentori dell'immobile in questione, a consentire il predetto accesso ai ricorrenti, determinando le modalità di attuazione del provvedimento e autorizzando i ricorrenti, in caso di inadempimento dei resistenti, a dare esecuzione al provvedimento con l'ausilio di un Ufficiale
Giudiziario del competente Tribunale e delle Forze dell'Ordine, contestualmente fissando la somma dovuta per ogni violazione o inosservanza a tale obbligo, ex art. 614 bis c.p.c.;
❖ in via istruttoria, con ogni riserva, si chiede sin d'ora ammettersi interrogatorio formale dei convenuti sulle seguenti circostanze: pagina 2 di 12 (i) vero che i resistenti, sig.ri , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , hanno avuto il possesso dei beni mobili e immobili del sig. AR Controparte_5
dalla data del suo decesso (10.03.2005) all'attualità; Parte_4
(ii) vero che i resistenti, sig.ri , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , hanno avuto il possesso dei beni mobili e immobili della AR Controparte_5 sig.ra dalla data del suo decesso (11.10.2015) all'attualità; Parte_5
(iii) vero che i resistenti, sig.ri , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , hanno omesso di redigere l'inventario dei beni dei sig.ri AR Controparte_5
e nel termine di tre mesi dal loro decesso;
Parte_4 Parte_5
(iv) vero che i resistenti, sig.ri , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , hanno mantenuto la residenza e il domicilio e, comunque, AR Controparte_5 hanno abitato presso l'immobile di Padova (PD), via Vigonovese n. 457, dal 10.03.2005 e all'attualità;
(v) vero che i resistenti, sig.ri , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , si sono occupati di tutti gli aspetti gestori, dei costi e della AR Controparte_5 manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'immobile sito in Padova (PD), via Vigonovese n. 457, provvedendo direttamente o tramite terzi alla sua manutenzione;
(vi) vero che i resistenti, sig.ri , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , hanno accettato le eredità dei sig.ri e AR Controparte_5 Parte_4
. Parte_5
Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, oltre a spese generali, CPA e
IVA se dovuta come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. ritualmente depositato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno allegato che:
[...]
- in data 16.07.2016, nell'ambito della procedura esecutiva avanti il Tribunale Padova RGE n.
345/09, si era reso aggiudicatario di un'unità immobiliare sita in Padova, via Parte_1
Vigonovese n. 457, originariamente identificata al catasto fabbricati di Padova al foglio 113, part. 588, sub. 4, e successivamente, dopo i lavori e le sanatorie presentate dal medesimo, al foglio 113, part. 588, sub. 12;
pagina 3 di 12 - detto immobile occupa il primo piano di un fabbricato, che è costituito anche da un piano terra e da un piano interrato, il tutto identificato al catasto fabbricati di Padova al foglio 113, part. 588, sub. 3, di proprietà dei resistenti;
- l'immobile, aggiudicato all'asta a pur essendo parzialmente ristrutturato, Parte_1 all'epoca del suo acquisto necessitava ancora di alcuni lavori e, in particolare, dell'ultimazione degli impianti termico, elettrico e idrosanitario;
- egli aveva incontrato numerose difficoltà nell'ultimare i lavori di ristrutturazione, a causa della condotta ostruzionistica degli eredi che avevano frapposto ogni genere di ostacolo CP_4 all'odierno ricorrente che era stato quindi costretto ad adire l'intestato Tribunale, per chiedere la reintegrazione nel possesso e la cessazione delle turbative e delle molestie al godimento dell'immobile, poste in essere in particolare da il Tribunale di Padova AR
accoglieva le domande di , ma non ottemperava a quanto Parte_1 AR ordinato nell'ordinanza, per cui erano stati necessari numerosi accessi con l'Ufficiale
Giudiziario per riuscire a dare esecuzione al provvedimento;
- in data 30.01.2023, ha venduto l'immobile acquistato all'asta a e Parte_1 Parte_2
; pochi giorni prima del rogito, nell'ultimare le pratiche per la richiesta del Parte_3 certificato di agibilità, si è avveduto del fatto che l'impianto di uno dei tre bagni Parte_1 presenti nell'immobile non era funzionante, in quanto la colonna di scarico del water non era stata collegata dal precedente proprietario all'impianto fognario condominiale;
tale problematica, oltre a impedire il regolare funzionamento dei sanitari di quel bagno, non ha consentito a di presentare le pratiche per la fine lavori e l'ottenimento Parte_1 dell'agibilità, che egli si è impegnato a conseguire, a favore degli acquirenti, a propria cura e spese;
- successivamente, a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici, è stato accertato che, per ultimare le opere di allaccio dello scarico del water alla fognatura è necessario CP_6
accedere ai locali sottostanti, di proprietà degli eredi gli acquirenti, notiziati di CP_4
quanto sopra, hanno ripetutamente contattato gli eredi nel tentativo di ottenere CP_4 bonariamente l'accesso ai locali sottostanti, senza ottenere però alcun riscontro alle loro istanze;
- ha un interesse qualificato a partecipare al giudizio, non solo perché ha assunto Parte_1
l'obbligo, nei confronti di e , di ottenere l'agibilità Parte_2 Parte_3 dell'appartamento, ma anche perché vanta ingenti crediti nei confronti di AR
pagina 4 di 12 originati dalle ordinanze emesse nel giudizio RG n. 6094/2019 del Tribunale di Padova, e, quindi, ha anche un interesse diretto e personale a che l'accettazione dell'eredità del defunto in favore del resistente sia accertata e trascritta nei pubblici registri, dovendo Parte_4
avere la possibilità di aggredire in via esecutiva i beni immobili di oggi AR
ancora formalmente intestati al di lui padre;
- gli eredi del sig. , padre dei resistenti, non hanno mai trascritto alcuna Parte_4 formalità né di successione, né di accettazione tacita o espressa di eredità, tanto che l'immobile di cui si discute, ove i sig.ri e devono accedere per ultimare l'impianto di Parte_2 Pt_3
scarico del bagno, è ancora intestato al sig. , deceduto il 10.3.2005. Parte_4
I ricorrenti hanno dedotto in particolare che le eredità di e di Parte_4 Parte_5
(madre dei resistenti, deceduta l'11.10.2015) sarebbe stata accettata tacitamente dai resistenti ai sensi dell'art. 476 c.c. o, comunque, acquistata ai sensi dell'art. 485 c.c. per non aver redatto l'inventario nel termine previsto, nonostante fossero nel possesso dei beni ereditari, sulla base di quanto allegato in ricorso e hanno concluso, pertanto, come in epigrafe.
All'udienza del 31.10.2024 veniva dichiarata la contumacia di tutti i resistenti, non costituiti in giudizio nonostante la rituale notifica e, rigettate le istanze di prova orale, veniva disposta c.t.u. affinché descrivesse i luoghi di causa e la condotta fognaria dell'appartamento sito al primo piano di via
Vigonovese n. 457 a Padova e le opere eventualmente necessarie ad effettuare il collegamento con la fognatura comune, indicando se fosse necessario accedere al locale sottostante, in caso affermativo con il minor sacrificio possibile.
Depositata la relazione di c.t.u., veniva fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione
1.
Le domande dei ricorrenti, volte ad accertare in capo ai resistenti la qualità di eredi di Parte_4
e sono meritevoli di accoglimento.
[...] Parte_5
Quanto all'eredità di , deceduto il 10.3.2005, sostengono i ricorrenti che Parte_4 [...]
e gli odierni resistenti contumaci avrebbero accettato tacitamente, ex art. 476 c.c., l'eredità Parte_5
del de cuius sulla base dei seguenti elementi: notifica alla sig.ra e ai resistenti del decreto Pt_5
ingiuntivo da cui era originata la procedura esecutiva n. RGE 345/2009, senza alcuna contestazione della qualità di eredi da parte dei notificati;
costituzione della sig.ra e dei resistenti nel Pt_5
pagina 5 di 12 procedimento esecutivo, partecipando attivamente e depositando delle “note a relazione peritale” per contestare le risultanze della perizia espletata nella procedura esecutiva.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinché un atto del chiamato all'eredità possa configurare accettazione tacita, è necessario che esso presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che si tratti di atto che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede;
non solo gli atti dispositivi, ma anche quelli di gestione possono dar luogo ad accettazione tacita, secondo l'accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità della fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato (cfr. Cass.
Civ. n. 1021/1976).
In ogni caso, occorre che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza tutti quegli atti che non denotano in maniera univoca un'effettiva assunzione della qualità di erede, occorrendo accertare se il chiamato si sia mantenuto o meno nei limiti della conservazione e dell'ordinaria amministrazione del patrimonio ereditario, potendosi, in linea generale, affermare che tutti gli atti previsti dall'art. 460 c.c. non provochino la mutazione dello status da chiamato a erede.
Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il mero fatto dell'accettazione e ricevimento della notifica, da parte dei chiamati all'eredità, di una citazione o di un ricorso per debiti del de cuius, così come il fatto che essi si siano costituiti eccependo la propria carenza di legittimazione, non possono configurarsi come accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di atti pienamente compatibili con la volontà di non accettare l'eredità (cfr. Cass. n. 10197 del 3.8.2000), mentre comportamenti quali la proposizione da parte del chiamato di azioni dirette alla difesa della proprietà, o anche la costituzione in giudizio di merito dichiarando la propria qualità di erede, senza in alcun modo contestare l'effettiva assunzione di tale qualità e il conseguente difetto di titolarità passiva della pretesa, costituiscono attività non altrimenti giustificabili se non nella veste di erede (cfr. Cass.
n.1183/2017 e Cass n.10544/2024).
Tuttavia, occorre tenere conto che il caso di specie aveva ad oggetto una procedura esecutiva su bene immobile relitto, in cui i chiamati all'eredità erano stati notificati in qualità di eredi del sig. Parte_4
, terzo datore di ipoteca ( era stato notificato anche in qualità di debitore).
[...] AR
Il ricevimento e l'accettazione della notifica, come sopra esposto, non possono assumere valore di accettazione ex art. 476 c.c., così come il rilascio della procura al difensore per la costituzione nel pagina 6 di 12 relativo giudizio esecutivo (cfr. doc. 34 ricorso, con la precisazione che anche la procura generale ad negotia ivi contenuta, di per sé, non è sufficiente ad integrare accettazione tacita in mancanza di un atto dispositivo compiuto dal rappresentante).
Quanto alle “note a relazione peritale” depositate nel procedimento esecutivo, va osservato che in tale atto i chiamati non assumono nemmeno espressamente la qualità di eredi, essendosi limitati a riportare, nelle premesse, che il bene era stato esecutato in relazione alle quote di rispettiva spettanza (cfr. doc.
36); in ogni caso, l'atto difensivo non contiene alcun atto dispositivo del bene esecutato, né può ritenersi che tale comportamento travalichi il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass. n. 22730/2021.
Quanto, infine, alla sottoscrizione della dichiarazione del defunto, peraltro eseguita dal professionista delegato dal Tribunale, è notorio che l'adempimento di tale formalità, anche quando compiuto dallo stesso chiamato, non costituisce atto di accettazione tacita (cfr. ex multis Cass. 11478/2021).
Non si ritiene, in definitiva, che sussistano elementi univoci idonei a desumere la volontà di
[...]
e degli odierni resistenti di accettare l'eredità del defunto . Parte_5 Parte_4
Venendo, invece, all'allegato acquisto dell'eredità ex art. 485 c.c., si ritiene raggiunta la prova necessaria per l'integrazione della fattispecie di cui alla norma citata.
Ai sensi dell'art. 485 commi 1 e 2 c.c., il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità; trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
L'art. 485 c.c. contempla dunque una fattispecie complessa di c.d. accettazione ex lege della eredità, di cui sono (unici) elementi costitutivi: l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario.
Nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti sopra richiamati, sia con riferimento all'eredità di
, sia con riferimento all'eredità di . Parte_4 Controparte_7
Gli atti di causa provano l'apertura della successione di entrambi la delazione legittima dell'eredità di in favore dei figli, odierni resistenti e della moglie e, infine, la Parte_4 Controparte_7 delazione legittima dell'eredità di quest'ultima in favore dei figli (cfr. docc. 5 pag. 38 e 37 ricorso).
Si ritiene altresì provato il possesso dei beni ereditari, quantomeno con riferimento all'immobile di via
Vigonovese n. 457 a Padova, di cui era pieno ed esclusivo proprietario (cfr. visure Parte_4
docc. 6 e 32), sulla base dei seguenti elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c.
pagina 7 di 12 Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è sufficiente il possesso (anche nell'accezione di mera relazione materiale con la cosa) anche soltanto di un bene del compendio ereditario ai fini dell'accettazione presunta ex art. 485 c.c., in assenza di redazione dell'inventario nel termine di legge (cfr. da ultimo: Cass. Sent. 4456/2019).
Iniziando dall'eredità di , deceduto nel 2005, dalle relazioni di notifica del ricorso Parte_4
per decreto ingiuntivo di cui al doc. 33 allegato al ricorso, si evince che ad aprile del 2008
[...]
, , e Parte_5 Controparte_5 Controparte_1 Controparte_3 AR avevano la residenza e abitavano nell'immobile di via Vigonovese;
la circostanza risulta riscontrata anche dal certificato di stato di famiglia del de cuius, datato 11.1.2008 e allegato alla perizia resa nella procedura esecutiva sopra richiamata (cfr. doc. 5, pag. 38), da cui risulta appunto che
[...]
, , e Parte_5 Controparte_5 Controparte_1 Controparte_3 AR
avevano la residenza in Padova, via Vigonovese n.457.
Con particolare riguardo a che nel 2008 risultava residente altrove, emerge dal Controparte_2
certificato storico di residenza di cui al doc. 43 che la stessa, dal 27.9.2012 al 3.10.2018 aveva stabilito la propria residenza anagrafica presso il medesimo immobile in Padova, via Vigonovese n. 457.
La circostanza è rilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 485 c.c., disciplina cui il chiamato resta assoggettato anche laddove entri nel possesso dei beni ereditari successivamente alla morte del de cuius, con l'unica precisazione che, in tal caso, il termine per la formazione dell'inventario inizia a decorrere dal momento in cui il possesso ha avuto inizio (cfr. Cass. Civ. n. 15587/2023, secondo cui “agli effetti dell'art. 485 c.c., non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso”, cfr. Cass. Civ. 15587/2023).
Con riferimento all'acquisto dell'eredità di , deceduta ne 2015, si osserva che per Parte_5
quanto riguarda e il possesso del Controparte_3 AR Controparte_2
bene ereditario sito in Padova, via Vigonovese n. 457 risulta dai rispettivi certificati storici di residenza prodotti agli atti (cfr. docc. 41, 42, 43).
Con riferimento, invece, a e che secondo i relativi certificati Controparte_5 Controparte_1
storici sono stati cancellati nel 2013 per irreperibilità al censimento (cfr. docc. 45 e 46), sussistono comunque elementi che inducono a ritenere il possesso materiale del bene ereditario anche in capo a pagina 8 di 12 questi ultimi, per averci abitato e stabilito la residenza in epoca successiva all'apertura della successione della madre.
La circostanza risulta infatti sia dal verbale d'udienza nel procedimento n. RG 6904/2019
(procedimento possessorio instaurato dall'odierno ricorrente nei confronti di Parte_1 CP_4
), dove in data 21.1.2020 l'odierno resistente aveva dichiarato che,
[...] Controparte_5 all'epoca, la sorella abitava nell'immobile oggetto di causa, insieme ai fratelli e CP_1 CP_4
(cfr. doc.15); inoltre, la notificazione della diffida, spedita dal difensore dei ricorrenti e datata CP_3
15.12,2023, risulta perfezionata nei confronti di e Controparte_5 Controparte_1 all'indirizzo di Via vigonovese n. 457 Padova, per compiuta giacenza (cfr. doc. 30 bis).
Tutti gli elementi sopra riportati risultano idonei a ritenere provato il possesso dei beni ereditari ex art. 485 c.c., considerato che sarebbe spettato ai resistenti fornire elementi idonei a superare la presunzione di coincidenza tra residenza e dimora abituale ai sensi dell'art. 43 c.c.; parimenti, la prova di aver eretto l'inventario dei beni ereditari nel termine di cui all'art. 485 c.c. avrebbe dovuto essere fornita dai resistenti (cfr. Cass. Civ. n. 16514/2015) e tali prove non sono state fornite, attesa la dichiarata contumacia dei resistenti.
Sussistono pertanto i presupposti per ritenere accertata la qualità di eredi di in capo Parte_4
alla moglie e ai figli odierni resistenti, nonché per ritenere accertata la qualità di Controparte_8
eredi di da parte dei resistenti. Controparte_8
Per l'effetto, poiché entrambe le eredità sono state devolute ex lege e era Parte_4 proprietario esclusivo dell'immobile sito in Padova, via Vigonovese n. 457, identificato al Catasto
Fabbricati di Padova al foglio 113, part. 588, sub. 3, gli odierni resistenti hanno acquistato la proprietà di tale immobile per la quota di 3/15 ciascuno (ex art. 581 c.c., infatti, era diventata Controparte_8
proprietaria per la quota di 5/15 e i cinque figli per la quota di 2/15 ciascuno;
ex art. 566 c.c., per effetto dell'accettazione presunta dell'eredità della madre, gli odierni resistenti hanno acquistato l'ulteriore quota di 1/15 ciascuno).
2.
Ai sensi dell'art. 843 c.c., applicabile anche al condominio di un edificio, il proprietario ha diritto di accedere o di passare nelle proprietà dei vicini (o nelle cose comuni) soltanto se ciò sia necessario per realizzare o per riparare un bene o un'opera che sia di sua esclusiva proprietà o comune.
Nel caso di specie, premesso che i resistenti sono tutti proprietari dell'immobile al piano terra sito in
Padova, via Vigonovese n. 457 identificato al Catasto Fabbricati di Padova al foglio 113, part. 588, sub.
pagina 9 di 12 3, avendolo acquistato in forza delle successioni ereditarie paterna e materna, si ritiene sussistente il diritto dei ricorrenti e di accedere all'immobile citato. Parte_2 Parte_3
La consulenza tecnica espletata in corso di giudizio, le cui conclusioni si condividono per completezza e sistematicità, ha infatti confermato quanto dedotto in ricorso, ossia che la colonna di scarico di uno dei bagni, precisamente il bagno antistante l'ingresso dell'appartamento (doc. 26), non è collegata all'impianto fognario del e che per poter eseguire le opere necessarie all'allaccio alla rete CP_9
fognaria è necessario accedere ai locali sottostanti, di proprietà dei resistenti. CP_6
Nella perizia si è dato atto che “il bagno, per il cui scarico w.c. si dovrebbe provvedere al collegamento alla rete fognaria, è ubicato sul lato nord come evidenziato nel doc. 26 allegato al ricorso. Dal sopralluogo è emerso che il suddetto locale bagno non è utilizzato dai residenti tanto che non è nemmeno installato un w.c. ed il tubo predisposto per lo scarico risulta a vista sul pavimento in adiacenza alla parete perimetrale nord. Lo scarico è stato oggetto di video ispezione (cfr. doc. 27 allegata al ricorso). Da essa è emerso che il tubo scende verticalmente lungo la parete portante dell'edificio per circa 3÷4 m per poi interrompersi senza proseguire verso uno scarico. … Dall'esito della video ispezione e di quanto potuto osservare durante in sopralluogo deduco che lo scarico sia stato predisposto, come in effetti è, ma raggiunto il locale del piano terra (proprietà dei convenuti), lì sia stato interrotto ovvero non sia proseguita la posa di ulteriori elementi di tubo fino a raggiungere un punto di collegamento con la rete fognaria interna alla proprietà, pur presente, che conferisce a sua volta alla rete di pubblica fognatura presente lungo via Vigonovese” (cfr. elaborato peritale pag.3-4).
Il c.t.u. ha quindi evidenziato che “per realizzare il collegamento dello scarico dal punto ove esso è stato interrotto sino a raggiungere la rete di scarico interna alla proprietà è necessario: 1) mettere a giorno la tubazione di scarico esistente nel punto ove essa è stata interrotta all'interno della parete nord del fabbricato;
2) da lì innestare ulteriore elemento di tubo fino a raggiungere il primo pozzetto utile della rete fognaria interna alla proprietà. Per eseguire le operazioni sopra elencate è necessario accedere al piano terra del fabbricato di proprietà dei convenuti” (cfr. elaborato peritale pag.4).
L'accesso alla proprietà dei resistenti è dunque necessario per realizzare l'allacciamento della tubazione di scarico prospettata dai ricorrenti.
Per l'effetto, sussistono i presupposti di cui all'art.843 c.c. e i resistenti vanno condannati a consentire a e ad accedere al piano terra dell'immobile sito in Padova, Via Parte_2 Parte_3
Vigonovese n.457 al fine di effettuare i lavori necessari per provvedere all'allacciamento della tubazione di scarico del bagno alla rete fognaria interna alla proprietà, secondo quanto descritto nella pagina 10 di 12 relazione di c.t.u. agli atti, entro il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica della presente sentenza.
3.
Va accolta la domanda volta alla condanna dei resistenti, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., ricorrendone i presupposti, al pagamento a favore dei ricorrenti e che viene Parte_3 Parte_2 equitativamente determinata in € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nel consentire l'accesso al loro immobile, a decorrere dal 45° giorno dalla notifica della presente sentenza.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei resistenti.
Secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, applicando lo scaglione
“da € 26.000,01 ad € 52.000,00” e applicando i valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, le spese del giudizio ammontano ad €
3.809,00, aumentati del 15% ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014 e così in totale € 4.380,35 per compenso professionale, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dei resistenti;
le spese di c.t.p., pur richieste, non possono essere liquidate atteso che i ricorrenti non hanno fornito prova del pagamento del compenso allo stesso corrisposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara che (C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 CP_4
(C.F. ), (C.F. ) e
[...] C.F._4 Controparte_5 C.F._5 [...]
(C.F. ) hanno acquistato ai sensi dell'art. 485 c.c. l'eredità di Parte_6 C.F._7
(C.F. ; Parte_4 C.F._6
2. dichiara che , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_3 CP_4
e hanno acquistato l'eredità ex art.485 c.c. di;
[...] Controparte_5 Parte_5
3. dichiara che, per effetto dell'acquisto delle eredità di cui ai due punti precedenti, CP_1
, , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 AR Controparte_5 hanno acquistato la proprietà, per la quota di 3/15 ciascuno, sull'immobile sito in Padova, via
Vigonovese n. 457, identificato al Catasto Fabbricati di Padova al foglio 113, part. 588, sub. 3;
4. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di trascrivere la presente pagina 11 di 12 sentenza, con esonero da responsabilità;
5. accerta il diritto di e di accedere, ai sensi dell'art. 843 c.c., Parte_2 Parte_3 all'immobile sito in Padova, via Vigonovese n. 457, identificato al Catasto Fabbricati di Padova al foglio 113, part. 588, sub. 3 e, per l'effetto, condanna , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, e a consentire a e Controparte_3 AR Controparte_5 Parte_2
ad accedere al predetto immobile, al fine di effettuare i lavori necessari per Parte_3 provvedere all'allacciamento della tubazione di scarico del bagno di proprietà dei ricorrenti alla rete fognaria condominiale, come descritti nella relazione di c.t.u. in atti, per il tempo strettamente necessario al diligente svolgimento dei suddetti lavori;
6. condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., i resistenti in via solidale al pagamento a favore di e della somma equitativamente determinata in € 50,00 al giorno Parte_2 Parte_3
per ogni giorno di ritardo nel consentire l'accesso all'immobile indicato al punto precedente, a decorrere dal 45° giorno dalla notifica della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
7. condanna i resistenti in solido a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in € 4.380,35 per compenso professionale oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
8. pone definitivamente a carico dei resistenti le spese di CTU.
Così deciso in Padova, in data 23 settembre 2025.
Il Giudice
Federica Di Paolo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Federica Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1389/2024 promossa da:
, con il patrocinio Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'avvocato Crespi Filippo;
Parte ricorrente contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, contumaci AR Controparte_5
Parte resistente
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, contrariis rejectis, così giudicare:
❖ accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa e/o per ogni altra ragione di legge, che i sig.ri (C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 AR
(C.F. ) e (C.F. ), tutti o anche solo C.F._4 Controparte_5 C.F._5 alcuni di loro, hanno accettato l'eredità devoluta ex lege in morte dei sig.ri (C.F. Parte_4
e (C.F. ); C.F._6 Parte_5 C.F._7
❖ dichiarare, per l'effetto, i sig.ri (C.F. , Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._2 Controparte_3 C.F._3
pagina 1 di 12 (C.F. ) e (C.F. ), AR C.F._4 Controparte_5 C.F._5
o di coloro che risulteranno aver compiuto atti di accettazione, eredi dei sig.ri (C.F. Parte_4
e (C.F. ); C.F._6 Parte_5 C.F._7
❖ ordinare al competente Conservatore di provvedere (ovvero comunque autorizzare il Conservatore
o i ricorrenti a provvedere), ai sensi dell'art. 2648 c.c. e comunque per ogni altra norma di legge, alla trascrizione della sentenza accertativa e dichiarativa dell'accettazione dell'eredità e dell'acquisto, in capo ai sig.ri (C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 AR
(C.F. ) e (C.F. ), o di coloro che C.F._4 Controparte_5 C.F._5
risulteranno aver compiuto atti di accettazione, della qualità di erede dei sig.ri Parte_4
(C.F. e (C.F. ), e ciò -per quanto C.F._6 Parte_5 C.F._7
occorrer possa- anche con particolare riferimento all'immobile situato a Padova, via Vigonovese n.
457, identificato al Catasto Fabbricati di Padova al foglio 113, part. 588, sub. 3, e di tutti i relativi accessori e pertinenze, non escludendosi comunque gli altri beni immobili di cui il sig. Pt_4
risultava intestatario, come da documentazione in atti (v. in particolare il doc. 32);
[...]
❖ accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa e/o per ogni altra ragione di legge, che i sig.ri e hanno diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 843 c.c. e/o Parte_2 Parte_3 della diversa norma di legge eventualmente applicabile, di accedere all'immobile sito in Padova, via
Vigonovese n. 457, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Padova al Foglio 113, part. 588, sub. 3, posto al piano terra e seminterrato del fabbricato, di proprietà o comunque nella materiale disponibilità del sig. e/o degli altri resistenti, anche in qualità di eredi del sig. AR
, al fine di effettuare tutte le indagini, le verifiche e i lavori edili necessari per Parte_4 provvedere all'allacciamento della condotta fognaria del bagno di loro proprietà alla condotta fognaria condannare, per l'effetto, i resistenti e/o coloro che comunque risultassero CP_6 proprietari e/o detentori dell'immobile in questione, a consentire il predetto accesso ai ricorrenti, determinando le modalità di attuazione del provvedimento e autorizzando i ricorrenti, in caso di inadempimento dei resistenti, a dare esecuzione al provvedimento con l'ausilio di un Ufficiale
Giudiziario del competente Tribunale e delle Forze dell'Ordine, contestualmente fissando la somma dovuta per ogni violazione o inosservanza a tale obbligo, ex art. 614 bis c.p.c.;
❖ in via istruttoria, con ogni riserva, si chiede sin d'ora ammettersi interrogatorio formale dei convenuti sulle seguenti circostanze: pagina 2 di 12 (i) vero che i resistenti, sig.ri , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , hanno avuto il possesso dei beni mobili e immobili del sig. AR Controparte_5
dalla data del suo decesso (10.03.2005) all'attualità; Parte_4
(ii) vero che i resistenti, sig.ri , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , hanno avuto il possesso dei beni mobili e immobili della AR Controparte_5 sig.ra dalla data del suo decesso (11.10.2015) all'attualità; Parte_5
(iii) vero che i resistenti, sig.ri , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , hanno omesso di redigere l'inventario dei beni dei sig.ri AR Controparte_5
e nel termine di tre mesi dal loro decesso;
Parte_4 Parte_5
(iv) vero che i resistenti, sig.ri , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , hanno mantenuto la residenza e il domicilio e, comunque, AR Controparte_5 hanno abitato presso l'immobile di Padova (PD), via Vigonovese n. 457, dal 10.03.2005 e all'attualità;
(v) vero che i resistenti, sig.ri , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , si sono occupati di tutti gli aspetti gestori, dei costi e della AR Controparte_5 manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'immobile sito in Padova (PD), via Vigonovese n. 457, provvedendo direttamente o tramite terzi alla sua manutenzione;
(vi) vero che i resistenti, sig.ri , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , hanno accettato le eredità dei sig.ri e AR Controparte_5 Parte_4
. Parte_5
Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, oltre a spese generali, CPA e
IVA se dovuta come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. ritualmente depositato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno allegato che:
[...]
- in data 16.07.2016, nell'ambito della procedura esecutiva avanti il Tribunale Padova RGE n.
345/09, si era reso aggiudicatario di un'unità immobiliare sita in Padova, via Parte_1
Vigonovese n. 457, originariamente identificata al catasto fabbricati di Padova al foglio 113, part. 588, sub. 4, e successivamente, dopo i lavori e le sanatorie presentate dal medesimo, al foglio 113, part. 588, sub. 12;
pagina 3 di 12 - detto immobile occupa il primo piano di un fabbricato, che è costituito anche da un piano terra e da un piano interrato, il tutto identificato al catasto fabbricati di Padova al foglio 113, part. 588, sub. 3, di proprietà dei resistenti;
- l'immobile, aggiudicato all'asta a pur essendo parzialmente ristrutturato, Parte_1 all'epoca del suo acquisto necessitava ancora di alcuni lavori e, in particolare, dell'ultimazione degli impianti termico, elettrico e idrosanitario;
- egli aveva incontrato numerose difficoltà nell'ultimare i lavori di ristrutturazione, a causa della condotta ostruzionistica degli eredi che avevano frapposto ogni genere di ostacolo CP_4 all'odierno ricorrente che era stato quindi costretto ad adire l'intestato Tribunale, per chiedere la reintegrazione nel possesso e la cessazione delle turbative e delle molestie al godimento dell'immobile, poste in essere in particolare da il Tribunale di Padova AR
accoglieva le domande di , ma non ottemperava a quanto Parte_1 AR ordinato nell'ordinanza, per cui erano stati necessari numerosi accessi con l'Ufficiale
Giudiziario per riuscire a dare esecuzione al provvedimento;
- in data 30.01.2023, ha venduto l'immobile acquistato all'asta a e Parte_1 Parte_2
; pochi giorni prima del rogito, nell'ultimare le pratiche per la richiesta del Parte_3 certificato di agibilità, si è avveduto del fatto che l'impianto di uno dei tre bagni Parte_1 presenti nell'immobile non era funzionante, in quanto la colonna di scarico del water non era stata collegata dal precedente proprietario all'impianto fognario condominiale;
tale problematica, oltre a impedire il regolare funzionamento dei sanitari di quel bagno, non ha consentito a di presentare le pratiche per la fine lavori e l'ottenimento Parte_1 dell'agibilità, che egli si è impegnato a conseguire, a favore degli acquirenti, a propria cura e spese;
- successivamente, a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici, è stato accertato che, per ultimare le opere di allaccio dello scarico del water alla fognatura è necessario CP_6
accedere ai locali sottostanti, di proprietà degli eredi gli acquirenti, notiziati di CP_4
quanto sopra, hanno ripetutamente contattato gli eredi nel tentativo di ottenere CP_4 bonariamente l'accesso ai locali sottostanti, senza ottenere però alcun riscontro alle loro istanze;
- ha un interesse qualificato a partecipare al giudizio, non solo perché ha assunto Parte_1
l'obbligo, nei confronti di e , di ottenere l'agibilità Parte_2 Parte_3 dell'appartamento, ma anche perché vanta ingenti crediti nei confronti di AR
pagina 4 di 12 originati dalle ordinanze emesse nel giudizio RG n. 6094/2019 del Tribunale di Padova, e, quindi, ha anche un interesse diretto e personale a che l'accettazione dell'eredità del defunto in favore del resistente sia accertata e trascritta nei pubblici registri, dovendo Parte_4
avere la possibilità di aggredire in via esecutiva i beni immobili di oggi AR
ancora formalmente intestati al di lui padre;
- gli eredi del sig. , padre dei resistenti, non hanno mai trascritto alcuna Parte_4 formalità né di successione, né di accettazione tacita o espressa di eredità, tanto che l'immobile di cui si discute, ove i sig.ri e devono accedere per ultimare l'impianto di Parte_2 Pt_3
scarico del bagno, è ancora intestato al sig. , deceduto il 10.3.2005. Parte_4
I ricorrenti hanno dedotto in particolare che le eredità di e di Parte_4 Parte_5
(madre dei resistenti, deceduta l'11.10.2015) sarebbe stata accettata tacitamente dai resistenti ai sensi dell'art. 476 c.c. o, comunque, acquistata ai sensi dell'art. 485 c.c. per non aver redatto l'inventario nel termine previsto, nonostante fossero nel possesso dei beni ereditari, sulla base di quanto allegato in ricorso e hanno concluso, pertanto, come in epigrafe.
All'udienza del 31.10.2024 veniva dichiarata la contumacia di tutti i resistenti, non costituiti in giudizio nonostante la rituale notifica e, rigettate le istanze di prova orale, veniva disposta c.t.u. affinché descrivesse i luoghi di causa e la condotta fognaria dell'appartamento sito al primo piano di via
Vigonovese n. 457 a Padova e le opere eventualmente necessarie ad effettuare il collegamento con la fognatura comune, indicando se fosse necessario accedere al locale sottostante, in caso affermativo con il minor sacrificio possibile.
Depositata la relazione di c.t.u., veniva fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione
1.
Le domande dei ricorrenti, volte ad accertare in capo ai resistenti la qualità di eredi di Parte_4
e sono meritevoli di accoglimento.
[...] Parte_5
Quanto all'eredità di , deceduto il 10.3.2005, sostengono i ricorrenti che Parte_4 [...]
e gli odierni resistenti contumaci avrebbero accettato tacitamente, ex art. 476 c.c., l'eredità Parte_5
del de cuius sulla base dei seguenti elementi: notifica alla sig.ra e ai resistenti del decreto Pt_5
ingiuntivo da cui era originata la procedura esecutiva n. RGE 345/2009, senza alcuna contestazione della qualità di eredi da parte dei notificati;
costituzione della sig.ra e dei resistenti nel Pt_5
pagina 5 di 12 procedimento esecutivo, partecipando attivamente e depositando delle “note a relazione peritale” per contestare le risultanze della perizia espletata nella procedura esecutiva.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinché un atto del chiamato all'eredità possa configurare accettazione tacita, è necessario che esso presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che si tratti di atto che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede;
non solo gli atti dispositivi, ma anche quelli di gestione possono dar luogo ad accettazione tacita, secondo l'accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità della fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato (cfr. Cass.
Civ. n. 1021/1976).
In ogni caso, occorre che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza tutti quegli atti che non denotano in maniera univoca un'effettiva assunzione della qualità di erede, occorrendo accertare se il chiamato si sia mantenuto o meno nei limiti della conservazione e dell'ordinaria amministrazione del patrimonio ereditario, potendosi, in linea generale, affermare che tutti gli atti previsti dall'art. 460 c.c. non provochino la mutazione dello status da chiamato a erede.
Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il mero fatto dell'accettazione e ricevimento della notifica, da parte dei chiamati all'eredità, di una citazione o di un ricorso per debiti del de cuius, così come il fatto che essi si siano costituiti eccependo la propria carenza di legittimazione, non possono configurarsi come accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di atti pienamente compatibili con la volontà di non accettare l'eredità (cfr. Cass. n. 10197 del 3.8.2000), mentre comportamenti quali la proposizione da parte del chiamato di azioni dirette alla difesa della proprietà, o anche la costituzione in giudizio di merito dichiarando la propria qualità di erede, senza in alcun modo contestare l'effettiva assunzione di tale qualità e il conseguente difetto di titolarità passiva della pretesa, costituiscono attività non altrimenti giustificabili se non nella veste di erede (cfr. Cass.
n.1183/2017 e Cass n.10544/2024).
Tuttavia, occorre tenere conto che il caso di specie aveva ad oggetto una procedura esecutiva su bene immobile relitto, in cui i chiamati all'eredità erano stati notificati in qualità di eredi del sig. Parte_4
, terzo datore di ipoteca ( era stato notificato anche in qualità di debitore).
[...] AR
Il ricevimento e l'accettazione della notifica, come sopra esposto, non possono assumere valore di accettazione ex art. 476 c.c., così come il rilascio della procura al difensore per la costituzione nel pagina 6 di 12 relativo giudizio esecutivo (cfr. doc. 34 ricorso, con la precisazione che anche la procura generale ad negotia ivi contenuta, di per sé, non è sufficiente ad integrare accettazione tacita in mancanza di un atto dispositivo compiuto dal rappresentante).
Quanto alle “note a relazione peritale” depositate nel procedimento esecutivo, va osservato che in tale atto i chiamati non assumono nemmeno espressamente la qualità di eredi, essendosi limitati a riportare, nelle premesse, che il bene era stato esecutato in relazione alle quote di rispettiva spettanza (cfr. doc.
36); in ogni caso, l'atto difensivo non contiene alcun atto dispositivo del bene esecutato, né può ritenersi che tale comportamento travalichi il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass. n. 22730/2021.
Quanto, infine, alla sottoscrizione della dichiarazione del defunto, peraltro eseguita dal professionista delegato dal Tribunale, è notorio che l'adempimento di tale formalità, anche quando compiuto dallo stesso chiamato, non costituisce atto di accettazione tacita (cfr. ex multis Cass. 11478/2021).
Non si ritiene, in definitiva, che sussistano elementi univoci idonei a desumere la volontà di
[...]
e degli odierni resistenti di accettare l'eredità del defunto . Parte_5 Parte_4
Venendo, invece, all'allegato acquisto dell'eredità ex art. 485 c.c., si ritiene raggiunta la prova necessaria per l'integrazione della fattispecie di cui alla norma citata.
Ai sensi dell'art. 485 commi 1 e 2 c.c., il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità; trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
L'art. 485 c.c. contempla dunque una fattispecie complessa di c.d. accettazione ex lege della eredità, di cui sono (unici) elementi costitutivi: l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario.
Nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti sopra richiamati, sia con riferimento all'eredità di
, sia con riferimento all'eredità di . Parte_4 Controparte_7
Gli atti di causa provano l'apertura della successione di entrambi la delazione legittima dell'eredità di in favore dei figli, odierni resistenti e della moglie e, infine, la Parte_4 Controparte_7 delazione legittima dell'eredità di quest'ultima in favore dei figli (cfr. docc. 5 pag. 38 e 37 ricorso).
Si ritiene altresì provato il possesso dei beni ereditari, quantomeno con riferimento all'immobile di via
Vigonovese n. 457 a Padova, di cui era pieno ed esclusivo proprietario (cfr. visure Parte_4
docc. 6 e 32), sulla base dei seguenti elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c.
pagina 7 di 12 Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è sufficiente il possesso (anche nell'accezione di mera relazione materiale con la cosa) anche soltanto di un bene del compendio ereditario ai fini dell'accettazione presunta ex art. 485 c.c., in assenza di redazione dell'inventario nel termine di legge (cfr. da ultimo: Cass. Sent. 4456/2019).
Iniziando dall'eredità di , deceduto nel 2005, dalle relazioni di notifica del ricorso Parte_4
per decreto ingiuntivo di cui al doc. 33 allegato al ricorso, si evince che ad aprile del 2008
[...]
, , e Parte_5 Controparte_5 Controparte_1 Controparte_3 AR avevano la residenza e abitavano nell'immobile di via Vigonovese;
la circostanza risulta riscontrata anche dal certificato di stato di famiglia del de cuius, datato 11.1.2008 e allegato alla perizia resa nella procedura esecutiva sopra richiamata (cfr. doc. 5, pag. 38), da cui risulta appunto che
[...]
, , e Parte_5 Controparte_5 Controparte_1 Controparte_3 AR
avevano la residenza in Padova, via Vigonovese n.457.
Con particolare riguardo a che nel 2008 risultava residente altrove, emerge dal Controparte_2
certificato storico di residenza di cui al doc. 43 che la stessa, dal 27.9.2012 al 3.10.2018 aveva stabilito la propria residenza anagrafica presso il medesimo immobile in Padova, via Vigonovese n. 457.
La circostanza è rilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 485 c.c., disciplina cui il chiamato resta assoggettato anche laddove entri nel possesso dei beni ereditari successivamente alla morte del de cuius, con l'unica precisazione che, in tal caso, il termine per la formazione dell'inventario inizia a decorrere dal momento in cui il possesso ha avuto inizio (cfr. Cass. Civ. n. 15587/2023, secondo cui “agli effetti dell'art. 485 c.c., non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso”, cfr. Cass. Civ. 15587/2023).
Con riferimento all'acquisto dell'eredità di , deceduta ne 2015, si osserva che per Parte_5
quanto riguarda e il possesso del Controparte_3 AR Controparte_2
bene ereditario sito in Padova, via Vigonovese n. 457 risulta dai rispettivi certificati storici di residenza prodotti agli atti (cfr. docc. 41, 42, 43).
Con riferimento, invece, a e che secondo i relativi certificati Controparte_5 Controparte_1
storici sono stati cancellati nel 2013 per irreperibilità al censimento (cfr. docc. 45 e 46), sussistono comunque elementi che inducono a ritenere il possesso materiale del bene ereditario anche in capo a pagina 8 di 12 questi ultimi, per averci abitato e stabilito la residenza in epoca successiva all'apertura della successione della madre.
La circostanza risulta infatti sia dal verbale d'udienza nel procedimento n. RG 6904/2019
(procedimento possessorio instaurato dall'odierno ricorrente nei confronti di Parte_1 CP_4
), dove in data 21.1.2020 l'odierno resistente aveva dichiarato che,
[...] Controparte_5 all'epoca, la sorella abitava nell'immobile oggetto di causa, insieme ai fratelli e CP_1 CP_4
(cfr. doc.15); inoltre, la notificazione della diffida, spedita dal difensore dei ricorrenti e datata CP_3
15.12,2023, risulta perfezionata nei confronti di e Controparte_5 Controparte_1 all'indirizzo di Via vigonovese n. 457 Padova, per compiuta giacenza (cfr. doc. 30 bis).
Tutti gli elementi sopra riportati risultano idonei a ritenere provato il possesso dei beni ereditari ex art. 485 c.c., considerato che sarebbe spettato ai resistenti fornire elementi idonei a superare la presunzione di coincidenza tra residenza e dimora abituale ai sensi dell'art. 43 c.c.; parimenti, la prova di aver eretto l'inventario dei beni ereditari nel termine di cui all'art. 485 c.c. avrebbe dovuto essere fornita dai resistenti (cfr. Cass. Civ. n. 16514/2015) e tali prove non sono state fornite, attesa la dichiarata contumacia dei resistenti.
Sussistono pertanto i presupposti per ritenere accertata la qualità di eredi di in capo Parte_4
alla moglie e ai figli odierni resistenti, nonché per ritenere accertata la qualità di Controparte_8
eredi di da parte dei resistenti. Controparte_8
Per l'effetto, poiché entrambe le eredità sono state devolute ex lege e era Parte_4 proprietario esclusivo dell'immobile sito in Padova, via Vigonovese n. 457, identificato al Catasto
Fabbricati di Padova al foglio 113, part. 588, sub. 3, gli odierni resistenti hanno acquistato la proprietà di tale immobile per la quota di 3/15 ciascuno (ex art. 581 c.c., infatti, era diventata Controparte_8
proprietaria per la quota di 5/15 e i cinque figli per la quota di 2/15 ciascuno;
ex art. 566 c.c., per effetto dell'accettazione presunta dell'eredità della madre, gli odierni resistenti hanno acquistato l'ulteriore quota di 1/15 ciascuno).
2.
Ai sensi dell'art. 843 c.c., applicabile anche al condominio di un edificio, il proprietario ha diritto di accedere o di passare nelle proprietà dei vicini (o nelle cose comuni) soltanto se ciò sia necessario per realizzare o per riparare un bene o un'opera che sia di sua esclusiva proprietà o comune.
Nel caso di specie, premesso che i resistenti sono tutti proprietari dell'immobile al piano terra sito in
Padova, via Vigonovese n. 457 identificato al Catasto Fabbricati di Padova al foglio 113, part. 588, sub.
pagina 9 di 12 3, avendolo acquistato in forza delle successioni ereditarie paterna e materna, si ritiene sussistente il diritto dei ricorrenti e di accedere all'immobile citato. Parte_2 Parte_3
La consulenza tecnica espletata in corso di giudizio, le cui conclusioni si condividono per completezza e sistematicità, ha infatti confermato quanto dedotto in ricorso, ossia che la colonna di scarico di uno dei bagni, precisamente il bagno antistante l'ingresso dell'appartamento (doc. 26), non è collegata all'impianto fognario del e che per poter eseguire le opere necessarie all'allaccio alla rete CP_9
fognaria è necessario accedere ai locali sottostanti, di proprietà dei resistenti. CP_6
Nella perizia si è dato atto che “il bagno, per il cui scarico w.c. si dovrebbe provvedere al collegamento alla rete fognaria, è ubicato sul lato nord come evidenziato nel doc. 26 allegato al ricorso. Dal sopralluogo è emerso che il suddetto locale bagno non è utilizzato dai residenti tanto che non è nemmeno installato un w.c. ed il tubo predisposto per lo scarico risulta a vista sul pavimento in adiacenza alla parete perimetrale nord. Lo scarico è stato oggetto di video ispezione (cfr. doc. 27 allegata al ricorso). Da essa è emerso che il tubo scende verticalmente lungo la parete portante dell'edificio per circa 3÷4 m per poi interrompersi senza proseguire verso uno scarico. … Dall'esito della video ispezione e di quanto potuto osservare durante in sopralluogo deduco che lo scarico sia stato predisposto, come in effetti è, ma raggiunto il locale del piano terra (proprietà dei convenuti), lì sia stato interrotto ovvero non sia proseguita la posa di ulteriori elementi di tubo fino a raggiungere un punto di collegamento con la rete fognaria interna alla proprietà, pur presente, che conferisce a sua volta alla rete di pubblica fognatura presente lungo via Vigonovese” (cfr. elaborato peritale pag.3-4).
Il c.t.u. ha quindi evidenziato che “per realizzare il collegamento dello scarico dal punto ove esso è stato interrotto sino a raggiungere la rete di scarico interna alla proprietà è necessario: 1) mettere a giorno la tubazione di scarico esistente nel punto ove essa è stata interrotta all'interno della parete nord del fabbricato;
2) da lì innestare ulteriore elemento di tubo fino a raggiungere il primo pozzetto utile della rete fognaria interna alla proprietà. Per eseguire le operazioni sopra elencate è necessario accedere al piano terra del fabbricato di proprietà dei convenuti” (cfr. elaborato peritale pag.4).
L'accesso alla proprietà dei resistenti è dunque necessario per realizzare l'allacciamento della tubazione di scarico prospettata dai ricorrenti.
Per l'effetto, sussistono i presupposti di cui all'art.843 c.c. e i resistenti vanno condannati a consentire a e ad accedere al piano terra dell'immobile sito in Padova, Via Parte_2 Parte_3
Vigonovese n.457 al fine di effettuare i lavori necessari per provvedere all'allacciamento della tubazione di scarico del bagno alla rete fognaria interna alla proprietà, secondo quanto descritto nella pagina 10 di 12 relazione di c.t.u. agli atti, entro il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica della presente sentenza.
3.
Va accolta la domanda volta alla condanna dei resistenti, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., ricorrendone i presupposti, al pagamento a favore dei ricorrenti e che viene Parte_3 Parte_2 equitativamente determinata in € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nel consentire l'accesso al loro immobile, a decorrere dal 45° giorno dalla notifica della presente sentenza.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei resistenti.
Secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, applicando lo scaglione
“da € 26.000,01 ad € 52.000,00” e applicando i valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, le spese del giudizio ammontano ad €
3.809,00, aumentati del 15% ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014 e così in totale € 4.380,35 per compenso professionale, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dei resistenti;
le spese di c.t.p., pur richieste, non possono essere liquidate atteso che i ricorrenti non hanno fornito prova del pagamento del compenso allo stesso corrisposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara che (C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 CP_4
(C.F. ), (C.F. ) e
[...] C.F._4 Controparte_5 C.F._5 [...]
(C.F. ) hanno acquistato ai sensi dell'art. 485 c.c. l'eredità di Parte_6 C.F._7
(C.F. ; Parte_4 C.F._6
2. dichiara che , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_3 CP_4
e hanno acquistato l'eredità ex art.485 c.c. di;
[...] Controparte_5 Parte_5
3. dichiara che, per effetto dell'acquisto delle eredità di cui ai due punti precedenti, CP_1
, , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 AR Controparte_5 hanno acquistato la proprietà, per la quota di 3/15 ciascuno, sull'immobile sito in Padova, via
Vigonovese n. 457, identificato al Catasto Fabbricati di Padova al foglio 113, part. 588, sub. 3;
4. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di trascrivere la presente pagina 11 di 12 sentenza, con esonero da responsabilità;
5. accerta il diritto di e di accedere, ai sensi dell'art. 843 c.c., Parte_2 Parte_3 all'immobile sito in Padova, via Vigonovese n. 457, identificato al Catasto Fabbricati di Padova al foglio 113, part. 588, sub. 3 e, per l'effetto, condanna , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, e a consentire a e Controparte_3 AR Controparte_5 Parte_2
ad accedere al predetto immobile, al fine di effettuare i lavori necessari per Parte_3 provvedere all'allacciamento della tubazione di scarico del bagno di proprietà dei ricorrenti alla rete fognaria condominiale, come descritti nella relazione di c.t.u. in atti, per il tempo strettamente necessario al diligente svolgimento dei suddetti lavori;
6. condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., i resistenti in via solidale al pagamento a favore di e della somma equitativamente determinata in € 50,00 al giorno Parte_2 Parte_3
per ogni giorno di ritardo nel consentire l'accesso all'immobile indicato al punto precedente, a decorrere dal 45° giorno dalla notifica della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
7. condanna i resistenti in solido a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in € 4.380,35 per compenso professionale oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
8. pone definitivamente a carico dei resistenti le spese di CTU.
Così deciso in Padova, in data 23 settembre 2025.
Il Giudice
Federica Di Paolo
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