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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 2181/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
18/02/2025
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara SALAORNI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...], Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella COSSU del Foro di Bolzano, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
e celebrato il 09/04/2005 e trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Martino Buonalbergo (VR)
(atto n.
2 - parte II - serie A - anno 2005), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Affidare la figlia minorenne ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre presso la quale Parte_1
vive e risiede anche il figlio maggiorenne non Persona_2
economicamente autosufficiente. I genitori collaboreranno nel preminente interesse dei figli e prenderanno insieme tutte le decisioni importanti.
3) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minorenne con le seguenti modalità:
• ogni settimana nel giorno feriale di martedì dalle ore 18.30 alle ore 22.30, quando la riporterà a casa, salvo necessità diverse della minore;
• a fine settimana alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.30 della domenica, quando la riporterà a casa, salvo necessità diverse della minore;
• durante le ferie scolastiche, due settimane anche non consecutive, compresi i pernottamenti, in un periodo da concordare tra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno;
anche la madre concorderà con il padre e comunicherà a quest'ultimo il periodo prescelto entro il mese di giugno di ogni anno;
• la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con il padre ad anni alterni;
• durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà con il padre dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, compresi i pernottamenti, alternativamente ogni anno;
• durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà con il padre tre giorni, compresi i pernottamenti, che comprenderanno alternativamente il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì di Pasquetta.
4) Disporre che ersi a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 dei figli 325,00 euro ciascuno, quindi la somma totale mensile di 650,00 euro, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale, come per legge.
2 5) I coniugi contribuiranno, ciascuno per la quota della metà, alle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche relative ai figli, in conformità a quanto previsto dal Protocollo in materia di famiglia adottato presso il Tribunale di Verona, che prevede quanto segue:
“I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco.
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado superiore richieste da istituti pubblici, libri di testo anche usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico.
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private.
V) spese extrascolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di
1.000 euro da ripartirsi equamente, acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
VI) spese extrascolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, spese relative ad attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura, viaggi e vacanze senza i genitori.
3 6) Disporre che, qualora i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II), IV) e VI) (spese che richiedono un preventivo accordo), quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7) Disporre che, in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
8) Disporre che, nel caso di spese medico-sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
9) Disporre che il rimborso debba avvenire entro e non oltre otto giorni dalla consegna delle pezze giustificative attestanti gli esborsi oppure a preventivo approvato nel caso in cui si tratti di spese che richiedano un preventivo accordo.
10) Concedere ai coniugi il nullaosta per il rilascio e\o il rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché del passaporto della minore.
11) Compensare integralmente le spese del presente procedimento e dare atto che i legali rinunciano alla solidarietà professionale.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Alla data di deposito del ricorso risulta in atti la presenza di prole minorenne.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più
ripresa.
4 I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 11/04/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
6
N. 2181/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
18/02/2025
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara SALAORNI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...], Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella COSSU del Foro di Bolzano, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
e celebrato il 09/04/2005 e trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Martino Buonalbergo (VR)
(atto n.
2 - parte II - serie A - anno 2005), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Affidare la figlia minorenne ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre presso la quale Parte_1
vive e risiede anche il figlio maggiorenne non Persona_2
economicamente autosufficiente. I genitori collaboreranno nel preminente interesse dei figli e prenderanno insieme tutte le decisioni importanti.
3) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minorenne con le seguenti modalità:
• ogni settimana nel giorno feriale di martedì dalle ore 18.30 alle ore 22.30, quando la riporterà a casa, salvo necessità diverse della minore;
• a fine settimana alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.30 della domenica, quando la riporterà a casa, salvo necessità diverse della minore;
• durante le ferie scolastiche, due settimane anche non consecutive, compresi i pernottamenti, in un periodo da concordare tra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno;
anche la madre concorderà con il padre e comunicherà a quest'ultimo il periodo prescelto entro il mese di giugno di ogni anno;
• la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con il padre ad anni alterni;
• durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà con il padre dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, compresi i pernottamenti, alternativamente ogni anno;
• durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà con il padre tre giorni, compresi i pernottamenti, che comprenderanno alternativamente il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì di Pasquetta.
4) Disporre che ersi a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 dei figli 325,00 euro ciascuno, quindi la somma totale mensile di 650,00 euro, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale, come per legge.
2 5) I coniugi contribuiranno, ciascuno per la quota della metà, alle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche relative ai figli, in conformità a quanto previsto dal Protocollo in materia di famiglia adottato presso il Tribunale di Verona, che prevede quanto segue:
“I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco.
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado superiore richieste da istituti pubblici, libri di testo anche usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico.
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private.
V) spese extrascolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di
1.000 euro da ripartirsi equamente, acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
VI) spese extrascolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, spese relative ad attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura, viaggi e vacanze senza i genitori.
3 6) Disporre che, qualora i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II), IV) e VI) (spese che richiedono un preventivo accordo), quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7) Disporre che, in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
8) Disporre che, nel caso di spese medico-sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
9) Disporre che il rimborso debba avvenire entro e non oltre otto giorni dalla consegna delle pezze giustificative attestanti gli esborsi oppure a preventivo approvato nel caso in cui si tratti di spese che richiedano un preventivo accordo.
10) Concedere ai coniugi il nullaosta per il rilascio e\o il rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché del passaporto della minore.
11) Compensare integralmente le spese del presente procedimento e dare atto che i legali rinunciano alla solidarietà professionale.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Alla data di deposito del ricorso risulta in atti la presenza di prole minorenne.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più
ripresa.
4 I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 11/04/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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