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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/05/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1493/2019
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1493/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 6 dicembre 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale dell'8
gennaio 2025
d a
OGGETTO:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CP_2
Contratti bancari AN RG e dell'avv. Andrea Caracò
(deposito bancario etc) APPELLANTI
CODICE: c o n t r o
P.IVA_1
Parte_1
APPELLATA CONTUMACE
e per essa con il patrocinio Controparte_3 CP_4
dell'avv. Enrico Morgante
TERZA INTERVENUTA
1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, in data 28 maggio
2019, n. 404/2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Ogni avversa istanza e deduzione disattesa, in totale riforma della
impugnata sentenza: nel merito: 1)-dichiararsi, relativamente al rapporto di
conto corrente n. 12279 e correlativa apertura di credito, nonché
relativamente al conto corrente n° 35463 ed alla correlativa apertura di
credito, illegittimi gli addebiti effettuati dalla banca sugli stessi conti a titolo
di interessi ultralegali, principali ed anatocistici, nonché di commissione e
derivanti da applicazione di valute non conformi alle date contabili dei
prelevamenti e dei versamenti, dichiarandosi invece dovuti, sulle partite
passive ed attive dei conti, gli interessi legali di cui all'art. 117 D.Lgs.
385/93; 2)- determinarsi, quindi e in conseguenza della precedente
domanda, il giusto saldo finale dei predetti conti dichiarandosi insussistente
la pretesa creditoria come quantificata dalla banca nell'estratto del conto
corrente 12279 all'ottobre 2015 in € 275.863,36, condannandosi la stessa
in persona del suo legale Controparte_5
rappresentante, al pagamento, sia a titolo di saldo attivo dei conti, sia e in
ogni caso a titolo di indebito, di tutte le somme versate dalla società attrice
ad essa banca per i rapporti di cui è causa e non dovute, oltre interessi e
maggior danno.; 4)- con il favore di spese e competenze di entrambi i gradi
di giudizio e condanna di alla Controparte_5
2 restituzione delle spese di soccombenza del primo grado, con riserva di
produrre prova dei pagamenti, oltre interessi e rivalutazione. In Istruttoria:
ammettersi TU per determinare, sulla base degli estratti conto in atti e
secondo criteri confronti alle eccezioni attoree, il saldo finale dei rapporti
oggetto di causa ovvero l'entità dell'indebito pagato alla banca in relazione
a tutti i rapporti per cui è causa”.
Della terza intervenuta
“In via preliminare di rito
- Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc per le ragioni
dedotte in narrativa;
Nel merito
- Respingersi l'appello proposto e confermarsi la sentenza impugnata per le
ragioni dedotte in narrativa;
In ogni caso
- Spese e compenso professionale rifusi di entrambi i gradi di giudizio, oltre
ad I.V.A. e CPA e spese forfettarie”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 404/2019 pubblicata in data 29 maggio 2019, il Tribunale
di Mantova ha respinto le domande proposte da e Controparte_1 [...]
nei confronti di i quali CP_2 Controparte_5
chiedevano venisse accertata l'illegittima applicazione di interessi ultralegali in difetto di valida pattuizione scritta, della capitalizzazione trimestrale degli
3 interessi passivi e della cms, dell'illegittima applicazione delle valute ed il mancato accredito di interessi creditori al saldo legale con riferimento a due contratti di c/c aperti presso la filiale di Castel D'Ario di Controparte_6
(ora ) prima del gennaio 1988.
[...] Controparte_5
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Controparte_1
sulla scorta di tre motivi di gravame. CP_2
2.1. Con il primo motivo hanno impugnato la statuizione di primo grado che ha ritenuto non adempiuto l'onere probatorio su di essi gravante, non avendo prodotto i contratti conclusi con la banca con riferimento ai quali lamentavano una serie di profili di illegittimità.
2.2. Con il secondo motivo hanno lamentato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, vi è stata l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
2.3. Con il terzo motivo hanno contestato la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto prescritti gli addebiti illegittimi effettuati dalla banca in data anteriore al 1° aprile 2006, ovvero al 30 giugno 2006, con conseguente irripetibilità degli addebiti frutto di illegittimo anatocismo, ovvero con riferimento al periodo gennaio 1998-giugno 2000.
3. Nella contumacia dell'appellata e con l'intervento della Controparte_3
cessionaria del credito, e per essa la questa Corte in
[...] CP_4
diversa composizione con sentenza non definitiva n. 1202/2023 pubblicata in data 18 luglio 2023 ha accolto parzialmente l'appello proposto da CP_1
e e, per l'effetto, ha dichiarato illegittimi gli addebiti
[...] CP_2
4 effettuati sui conti correnti n. 12279 e 35463 a titolo di interessi anatocistici per il periodo compreso tra il 1° aprile 2006 e il 30 settembre 2015 e ha disposto procedersi con riferimento al secondo motivo, per quanto di ragione,
ad attività istruttoria, come da separata ordinanza, rinviando alla sentenza definitiva la statuizione in punto spese.
3.1. Con contestuale e separata ordinanza la Corte ha rimesso la causa in istruttoria ed ha disposto TU al fine di determinare il saldo dei due conti e correlative aperture di credito, depurandolo dagli interessi anatocistici illegittimamente addebitati per il periodo compreso tra il 1° aprile 2006 e il
30 settembre 2015, tenuto conto dell'accoglimento, per quanto di ragione,
dell'eccezione di prescrizione estintiva con riferimento alle rimesse antecedenti la data del 1° aprile 2006, in quanto solutorie.
6. Espletata la disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 10 aprile
2024, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
6.1. All'udienza dell'8 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Anzitutto, va rilevato che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva sono vincolanti per questo Collegio e non possono essere rimesse in discussione dalle parti;
esse attengono:
alla esclusione che gli appellanti abbiano sostenuto in maniera chiara ed inequivocabile e tempestiva l'avvenuta stipulazione in forma orale dei
5 contratti di cui è causa, a fronte della deduzione da parte della banca circa la mancata produzione dei documenti contrattuali;
alla dichiarata illegittimità degli addebiti effettuati a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi con riguardo al periodo dal 1° aprile 2006 al 30
settembre 2015;
alla ritenuta prescrizione dei crediti derivanti da eventuali illegittimi addebiti precedenti il 1° aprile 2006, essendo già stata accertata la natura solutoria delle rimesse effettuate fino a tale data.
2. Il Collegio sulla base delle predette statuizioni contenute nella sentenza non definitiva, rimettendo la causa in istruttoria ha disposto l'espletamento di una TU contabile al fine di depurare il saldo dei due conti dagli interessi anatocistici illegittimamente addebitati per il periodo compreso tra il 1° aprile
206 ed il 30 settembre 2015.
2.1. Il TU, in risposta al quesito, ha provveduto a ricalcolare il saldo del conto n. 35463, affermando che esso presenta saldi passivi per il periodo compreso tra il 1° aprile 2006 ed il 30 settembre 2015, che gli interessi e le competenze maturati <
contestualmente girocontati, mediante annotazioni in accredito di pari importo e con identica valuta, al conto corrente di corrispondenza n.
12279>>, precisando che <
35463 venivano, sotto un profilo puramente finanziario, di fatto addebitati sul conto n. 12279>>. Ha quindi ritenuto che <
anatocistico agli stessi riconducibile… non incide sul saldo del conto n.
35463, bensì sul saldo del conto corrente n. 12279>>, ed ha quindi ricalcolato
6 il saldo del c. n. 35463 senza capitalizzazione per il periodo richiesto,
ottenendo un saldo pari a € - 1,15, individuando l'ammontare complessivo degli interessi passivi in € - 12.982,46, importo considerato nella rideterminazione del saldo finale del c. n. 12279.
Il TU ha, poi, provveduto al ricalcolo del saldo di cui al c/c n. 12279,
accertando come lo stesso abbia sempre presentato un saldo passivo per il periodo compreso tra il 1° aprile 2006 ed il 30 settembre 2015, che su di esso sono stati addebitati e capitalizzati gli interessi relativi al rapporto e quelli del c/c 35463.
Nel periodo esaminato, il TU ha riscontrato l'applicazione da parte della banca di tassi differenti, <
correntista; inoltre, tali tassi quasi sempre risultavano assoggettati a più di una variazione nel corso di ciascun trimestre>>. Pertanto, ai fini del ricalcolo,
il TU ha utilizzato i tassi medi ponderati ed ha individuato quale nuovo saldo del c/c n. 12279 la somma di € - 209.689,50.
In conclusione, il TU ha riscontrato che:
<< - il saldo ricalcolato del conto corrente n.12279 alla data del 31/10/2015
è negativo (debito per il correntista) e pari a euro - 209.689,56;
- il saldo ricalcolato del conto corrente n.35463 alla data del 30/9/2015 è
negativo (debito per il correntista) e pari a euro -1,15;
- la differenza a favore del correntista è pari a euro 73.599,80 (intesa come minor debito del correntista nei confronti della banca alla data del
31/10/2015). La differenza a favore del correntista è pari a euro 73.599,80,
intesa come minor debito del correntista nei confronti della banca alla data
7 del 31 ottobre 2015>>.
2.2. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio sono state sottoposte ad osservazioni a cura degli appellanti che, a mezzo del loro difensore hanno contestato l'applicazione del criterio dei tassi medi ponderati per il ricalcolo degli interessi del c/c n. 12279, sostenendo che, essendo impossibile determinare il tasso in concreto applicabile, il TU avrebbe dovuto applicare gli interessi al tasso legale in base all'art. 1284 c.c.
Il consulente ha, dunque, precisato che il quesito sottopostogli non prescriveva il ricalcolo degli interessi con applicazione del taso legale, né
conteneva alcun richiamo all'art. 1284 c.c. e, pertanto, ha provveduto al ricalcolo utilizzando i tassi bancari medi ponderati, che ha determinato sulla base “i) dei “tassi bancari” (applicati dalla banca relazione alle linee di
credito concesse sul conto corrente n.12279), (ii) dei “numeri debitori”, (iii)
degli “interessi”, elementi questi (“tassi bancari”- “numeri debitori”-
“interessi”) riscontrabili dagli estratti conto scalari prodotti in atti per il
periodo di cui è causa e in particolare dalla sezione denominata, sino al terzo
trimestre 2011, “Elementi per il conteggio delle competenze” e nei
successivi trimestri “Dettaglio competenze di chiusura”.
3. Anche negli scritti conclusivi la difesa dell'appellante lamenta che da parte del consulente d'ufficio sia stata fatta applicazione dei tassi bancari medi ponderati, anziché i tassi legali di cui all'art. 1284 c.c. e sostiene che la sentenza non definitiva si limiti a respingere il primo motivo di appello,
relativamente alla mancata produzione dei contratti, ma non si pronunci sulla ulteriore questione riguardante l'illegittimità degli addebiti a titolo di
8 interessi ultralegali.
3.1. Tale assunto non può essere condiviso.
Nella sentenza non definitiva, alle cui statuizioni, si ribadisce, questo
Collegio è vincolato, si è accertato che non vi sia stata espressa deduzione circa la stipula dei contratti di cui è causa in forma orale e che solamente in occasione della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., a seguito del rilievo di controparte circa la mancata produzione dei contratti, gli appellanti hanno dedotto che tali contratti, pacificamente stipulati in un periodo imprecisato anteriore al gennaio 1988, non necessitavano di forma scritta. Si è quindi condiviso quanto ritenuto dal Tribunale circa il fatto che non vi sia stata inequivoca deduzione circa il fatto che i contratti siano stati stipulati in forma orale, e che nella predetta memoria essi si sono limitati a dedurre che all'epoca in cui erano conclusi non vi era obbligo di forma scritta. Al riguardo il Collegio ha evidenziato che i contratti avrebbero potuto essere stipulati in forma scritta anche prima della introduzione del relativo obbligo e che la eccezione della banca di mancata produzione di copia dei contratti equivalga a contestazione che essi siano stati stipulati in forma orale.
Il tema affrontato, quindi, è quello del contenuto dell'onere della prova a carico della correntista che il Tribunale aveva ritenuto non assolto, in assenza di allegazione e prova che i contratti siano stati stipulati in forma orale,
avendo ritenuta necessaria la produzione dei contratti per provare la lamentata nullità (parziale) di singole clausole negoziali e <
verificabile, in difetto della produzione dei titoli negoziali, l'asserita mancata pattuizione di interessi ultralegali, ovvero delle commissioni e delle
9 valute>>. La Corte, nella sentenza non definitiva, ha condiviso tale statuizione ed ha rigettato il motivo di gravame (il primo) che riguardo ad essa è stato formulato;
ha, quindi limitato la declaratoria d'illegittimità
all'addebito degli interessi anatocistici dal 1° aprile 2006 al 30 settembre
2015 e solo sul punto ha disposto consulenza tecnica d'ufficio nella quale risulta correttamente operata l'epurazione degli interessi anatocistici illegittimamente addebitati sul conto n. 12279 nel predetto periodo.
Infatti, per quanto riguarda gli addebiti a titolo di anatocismo, si prescinde dalla questione della omessa produzione dei contratti (risolta dalla Corte in senso uniforme a quanto ritenuto dal Tribunale per quanto riguarda le doglianze relative agli altri addebiti denunciati come illegittimi) in quanto vale comunque la disciplina dell'art. 1283 cod.civ., come interpretato in materia di conto corrente bancario dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e sulla base di essa i relativi addebiti sono comunque illegittimi in quanto effettuati in contrasto con tale norma.
Il presente Collegio è quindi vincolato alla statuizione contenuta nella sentenza non definitiva e non possono gli appellanti dolersi della mancata sostituzione da parte del TU degli interessi addebitati con gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c.
4. Pertanto, l'appello va parzialmente accolto e in parziale riforma della sentenza impugnata va accertato che il saldo (negativo) finale del c/c n 35463
e di - € 1,15 e che il saldo (negativo) finale del c/c n. 12279 è di - €
209.689,56.
4.1. Quanto alle spese del giudizio, la parziale riforma della sentenza
10 appellata comporta che occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Infatti <
sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.>> (Cass. S.U.
32061/2022).
Ritiene il Collegio che ve ne siano i presupposti in quanto è stata accertata la riduzione del saldo debitorio relativamente ai rapporti di cui è causa, mentre,
d'altro canto, le molteplici ulteriori domande, ivi compresa quella di ripetizione dell'indebito, sono state ritenute infondate.
Va pertanto disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Le spese relative alle espletate consulenze tecniche d'ufficio vanno poste definitivamente a carico dell'appellata e della intervenuta, in solido, atteso che in esito ad esse è comunque emerso un minore saldo negativo dei conti correnti.
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da e Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 404/2019 emessa in data 28 maggio 2019 dal
[...]
Tribunale di Mantova e, per l'effetto, accerta che il saldo (negativo) finale del c/c n 35463 è pari a - € 1,15 e che il saldo (negativo) finale del c/c n.
12279 è pari a - € 209.689,56;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
3) pone le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio definitivamente e per intero a carico dell'appellata e della intervenuta, in solido.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1493/2019
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1493/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 6 dicembre 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale dell'8
gennaio 2025
d a
OGGETTO:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CP_2
Contratti bancari AN RG e dell'avv. Andrea Caracò
(deposito bancario etc) APPELLANTI
CODICE: c o n t r o
P.IVA_1
Parte_1
APPELLATA CONTUMACE
e per essa con il patrocinio Controparte_3 CP_4
dell'avv. Enrico Morgante
TERZA INTERVENUTA
1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, in data 28 maggio
2019, n. 404/2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Ogni avversa istanza e deduzione disattesa, in totale riforma della
impugnata sentenza: nel merito: 1)-dichiararsi, relativamente al rapporto di
conto corrente n. 12279 e correlativa apertura di credito, nonché
relativamente al conto corrente n° 35463 ed alla correlativa apertura di
credito, illegittimi gli addebiti effettuati dalla banca sugli stessi conti a titolo
di interessi ultralegali, principali ed anatocistici, nonché di commissione e
derivanti da applicazione di valute non conformi alle date contabili dei
prelevamenti e dei versamenti, dichiarandosi invece dovuti, sulle partite
passive ed attive dei conti, gli interessi legali di cui all'art. 117 D.Lgs.
385/93; 2)- determinarsi, quindi e in conseguenza della precedente
domanda, il giusto saldo finale dei predetti conti dichiarandosi insussistente
la pretesa creditoria come quantificata dalla banca nell'estratto del conto
corrente 12279 all'ottobre 2015 in € 275.863,36, condannandosi la stessa
in persona del suo legale Controparte_5
rappresentante, al pagamento, sia a titolo di saldo attivo dei conti, sia e in
ogni caso a titolo di indebito, di tutte le somme versate dalla società attrice
ad essa banca per i rapporti di cui è causa e non dovute, oltre interessi e
maggior danno.; 4)- con il favore di spese e competenze di entrambi i gradi
di giudizio e condanna di alla Controparte_5
2 restituzione delle spese di soccombenza del primo grado, con riserva di
produrre prova dei pagamenti, oltre interessi e rivalutazione. In Istruttoria:
ammettersi TU per determinare, sulla base degli estratti conto in atti e
secondo criteri confronti alle eccezioni attoree, il saldo finale dei rapporti
oggetto di causa ovvero l'entità dell'indebito pagato alla banca in relazione
a tutti i rapporti per cui è causa”.
Della terza intervenuta
“In via preliminare di rito
- Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc per le ragioni
dedotte in narrativa;
Nel merito
- Respingersi l'appello proposto e confermarsi la sentenza impugnata per le
ragioni dedotte in narrativa;
In ogni caso
- Spese e compenso professionale rifusi di entrambi i gradi di giudizio, oltre
ad I.V.A. e CPA e spese forfettarie”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 404/2019 pubblicata in data 29 maggio 2019, il Tribunale
di Mantova ha respinto le domande proposte da e Controparte_1 [...]
nei confronti di i quali CP_2 Controparte_5
chiedevano venisse accertata l'illegittima applicazione di interessi ultralegali in difetto di valida pattuizione scritta, della capitalizzazione trimestrale degli
3 interessi passivi e della cms, dell'illegittima applicazione delle valute ed il mancato accredito di interessi creditori al saldo legale con riferimento a due contratti di c/c aperti presso la filiale di Castel D'Ario di Controparte_6
(ora ) prima del gennaio 1988.
[...] Controparte_5
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Controparte_1
sulla scorta di tre motivi di gravame. CP_2
2.1. Con il primo motivo hanno impugnato la statuizione di primo grado che ha ritenuto non adempiuto l'onere probatorio su di essi gravante, non avendo prodotto i contratti conclusi con la banca con riferimento ai quali lamentavano una serie di profili di illegittimità.
2.2. Con il secondo motivo hanno lamentato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, vi è stata l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
2.3. Con il terzo motivo hanno contestato la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto prescritti gli addebiti illegittimi effettuati dalla banca in data anteriore al 1° aprile 2006, ovvero al 30 giugno 2006, con conseguente irripetibilità degli addebiti frutto di illegittimo anatocismo, ovvero con riferimento al periodo gennaio 1998-giugno 2000.
3. Nella contumacia dell'appellata e con l'intervento della Controparte_3
cessionaria del credito, e per essa la questa Corte in
[...] CP_4
diversa composizione con sentenza non definitiva n. 1202/2023 pubblicata in data 18 luglio 2023 ha accolto parzialmente l'appello proposto da CP_1
e e, per l'effetto, ha dichiarato illegittimi gli addebiti
[...] CP_2
4 effettuati sui conti correnti n. 12279 e 35463 a titolo di interessi anatocistici per il periodo compreso tra il 1° aprile 2006 e il 30 settembre 2015 e ha disposto procedersi con riferimento al secondo motivo, per quanto di ragione,
ad attività istruttoria, come da separata ordinanza, rinviando alla sentenza definitiva la statuizione in punto spese.
3.1. Con contestuale e separata ordinanza la Corte ha rimesso la causa in istruttoria ed ha disposto TU al fine di determinare il saldo dei due conti e correlative aperture di credito, depurandolo dagli interessi anatocistici illegittimamente addebitati per il periodo compreso tra il 1° aprile 2006 e il
30 settembre 2015, tenuto conto dell'accoglimento, per quanto di ragione,
dell'eccezione di prescrizione estintiva con riferimento alle rimesse antecedenti la data del 1° aprile 2006, in quanto solutorie.
6. Espletata la disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 10 aprile
2024, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
6.1. All'udienza dell'8 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Anzitutto, va rilevato che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva sono vincolanti per questo Collegio e non possono essere rimesse in discussione dalle parti;
esse attengono:
alla esclusione che gli appellanti abbiano sostenuto in maniera chiara ed inequivocabile e tempestiva l'avvenuta stipulazione in forma orale dei
5 contratti di cui è causa, a fronte della deduzione da parte della banca circa la mancata produzione dei documenti contrattuali;
alla dichiarata illegittimità degli addebiti effettuati a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi con riguardo al periodo dal 1° aprile 2006 al 30
settembre 2015;
alla ritenuta prescrizione dei crediti derivanti da eventuali illegittimi addebiti precedenti il 1° aprile 2006, essendo già stata accertata la natura solutoria delle rimesse effettuate fino a tale data.
2. Il Collegio sulla base delle predette statuizioni contenute nella sentenza non definitiva, rimettendo la causa in istruttoria ha disposto l'espletamento di una TU contabile al fine di depurare il saldo dei due conti dagli interessi anatocistici illegittimamente addebitati per il periodo compreso tra il 1° aprile
206 ed il 30 settembre 2015.
2.1. Il TU, in risposta al quesito, ha provveduto a ricalcolare il saldo del conto n. 35463, affermando che esso presenta saldi passivi per il periodo compreso tra il 1° aprile 2006 ed il 30 settembre 2015, che gli interessi e le competenze maturati <
contestualmente girocontati, mediante annotazioni in accredito di pari importo e con identica valuta, al conto corrente di corrispondenza n.
12279>>, precisando che <
35463 venivano, sotto un profilo puramente finanziario, di fatto addebitati sul conto n. 12279>>. Ha quindi ritenuto che <
anatocistico agli stessi riconducibile… non incide sul saldo del conto n.
35463, bensì sul saldo del conto corrente n. 12279>>, ed ha quindi ricalcolato
6 il saldo del c. n. 35463 senza capitalizzazione per il periodo richiesto,
ottenendo un saldo pari a € - 1,15, individuando l'ammontare complessivo degli interessi passivi in € - 12.982,46, importo considerato nella rideterminazione del saldo finale del c. n. 12279.
Il TU ha, poi, provveduto al ricalcolo del saldo di cui al c/c n. 12279,
accertando come lo stesso abbia sempre presentato un saldo passivo per il periodo compreso tra il 1° aprile 2006 ed il 30 settembre 2015, che su di esso sono stati addebitati e capitalizzati gli interessi relativi al rapporto e quelli del c/c 35463.
Nel periodo esaminato, il TU ha riscontrato l'applicazione da parte della banca di tassi differenti, <
correntista; inoltre, tali tassi quasi sempre risultavano assoggettati a più di una variazione nel corso di ciascun trimestre>>. Pertanto, ai fini del ricalcolo,
il TU ha utilizzato i tassi medi ponderati ed ha individuato quale nuovo saldo del c/c n. 12279 la somma di € - 209.689,50.
In conclusione, il TU ha riscontrato che:
<< - il saldo ricalcolato del conto corrente n.12279 alla data del 31/10/2015
è negativo (debito per il correntista) e pari a euro - 209.689,56;
- il saldo ricalcolato del conto corrente n.35463 alla data del 30/9/2015 è
negativo (debito per il correntista) e pari a euro -1,15;
- la differenza a favore del correntista è pari a euro 73.599,80 (intesa come minor debito del correntista nei confronti della banca alla data del
31/10/2015). La differenza a favore del correntista è pari a euro 73.599,80,
intesa come minor debito del correntista nei confronti della banca alla data
7 del 31 ottobre 2015>>.
2.2. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio sono state sottoposte ad osservazioni a cura degli appellanti che, a mezzo del loro difensore hanno contestato l'applicazione del criterio dei tassi medi ponderati per il ricalcolo degli interessi del c/c n. 12279, sostenendo che, essendo impossibile determinare il tasso in concreto applicabile, il TU avrebbe dovuto applicare gli interessi al tasso legale in base all'art. 1284 c.c.
Il consulente ha, dunque, precisato che il quesito sottopostogli non prescriveva il ricalcolo degli interessi con applicazione del taso legale, né
conteneva alcun richiamo all'art. 1284 c.c. e, pertanto, ha provveduto al ricalcolo utilizzando i tassi bancari medi ponderati, che ha determinato sulla base “i) dei “tassi bancari” (applicati dalla banca relazione alle linee di
credito concesse sul conto corrente n.12279), (ii) dei “numeri debitori”, (iii)
degli “interessi”, elementi questi (“tassi bancari”- “numeri debitori”-
“interessi”) riscontrabili dagli estratti conto scalari prodotti in atti per il
periodo di cui è causa e in particolare dalla sezione denominata, sino al terzo
trimestre 2011, “Elementi per il conteggio delle competenze” e nei
successivi trimestri “Dettaglio competenze di chiusura”.
3. Anche negli scritti conclusivi la difesa dell'appellante lamenta che da parte del consulente d'ufficio sia stata fatta applicazione dei tassi bancari medi ponderati, anziché i tassi legali di cui all'art. 1284 c.c. e sostiene che la sentenza non definitiva si limiti a respingere il primo motivo di appello,
relativamente alla mancata produzione dei contratti, ma non si pronunci sulla ulteriore questione riguardante l'illegittimità degli addebiti a titolo di
8 interessi ultralegali.
3.1. Tale assunto non può essere condiviso.
Nella sentenza non definitiva, alle cui statuizioni, si ribadisce, questo
Collegio è vincolato, si è accertato che non vi sia stata espressa deduzione circa la stipula dei contratti di cui è causa in forma orale e che solamente in occasione della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., a seguito del rilievo di controparte circa la mancata produzione dei contratti, gli appellanti hanno dedotto che tali contratti, pacificamente stipulati in un periodo imprecisato anteriore al gennaio 1988, non necessitavano di forma scritta. Si è quindi condiviso quanto ritenuto dal Tribunale circa il fatto che non vi sia stata inequivoca deduzione circa il fatto che i contratti siano stati stipulati in forma orale, e che nella predetta memoria essi si sono limitati a dedurre che all'epoca in cui erano conclusi non vi era obbligo di forma scritta. Al riguardo il Collegio ha evidenziato che i contratti avrebbero potuto essere stipulati in forma scritta anche prima della introduzione del relativo obbligo e che la eccezione della banca di mancata produzione di copia dei contratti equivalga a contestazione che essi siano stati stipulati in forma orale.
Il tema affrontato, quindi, è quello del contenuto dell'onere della prova a carico della correntista che il Tribunale aveva ritenuto non assolto, in assenza di allegazione e prova che i contratti siano stati stipulati in forma orale,
avendo ritenuta necessaria la produzione dei contratti per provare la lamentata nullità (parziale) di singole clausole negoziali e <
verificabile, in difetto della produzione dei titoli negoziali, l'asserita mancata pattuizione di interessi ultralegali, ovvero delle commissioni e delle
9 valute>>. La Corte, nella sentenza non definitiva, ha condiviso tale statuizione ed ha rigettato il motivo di gravame (il primo) che riguardo ad essa è stato formulato;
ha, quindi limitato la declaratoria d'illegittimità
all'addebito degli interessi anatocistici dal 1° aprile 2006 al 30 settembre
2015 e solo sul punto ha disposto consulenza tecnica d'ufficio nella quale risulta correttamente operata l'epurazione degli interessi anatocistici illegittimamente addebitati sul conto n. 12279 nel predetto periodo.
Infatti, per quanto riguarda gli addebiti a titolo di anatocismo, si prescinde dalla questione della omessa produzione dei contratti (risolta dalla Corte in senso uniforme a quanto ritenuto dal Tribunale per quanto riguarda le doglianze relative agli altri addebiti denunciati come illegittimi) in quanto vale comunque la disciplina dell'art. 1283 cod.civ., come interpretato in materia di conto corrente bancario dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e sulla base di essa i relativi addebiti sono comunque illegittimi in quanto effettuati in contrasto con tale norma.
Il presente Collegio è quindi vincolato alla statuizione contenuta nella sentenza non definitiva e non possono gli appellanti dolersi della mancata sostituzione da parte del TU degli interessi addebitati con gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c.
4. Pertanto, l'appello va parzialmente accolto e in parziale riforma della sentenza impugnata va accertato che il saldo (negativo) finale del c/c n 35463
e di - € 1,15 e che il saldo (negativo) finale del c/c n. 12279 è di - €
209.689,56.
4.1. Quanto alle spese del giudizio, la parziale riforma della sentenza
10 appellata comporta che occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Infatti <
sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.>> (Cass. S.U.
32061/2022).
Ritiene il Collegio che ve ne siano i presupposti in quanto è stata accertata la riduzione del saldo debitorio relativamente ai rapporti di cui è causa, mentre,
d'altro canto, le molteplici ulteriori domande, ivi compresa quella di ripetizione dell'indebito, sono state ritenute infondate.
Va pertanto disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Le spese relative alle espletate consulenze tecniche d'ufficio vanno poste definitivamente a carico dell'appellata e della intervenuta, in solido, atteso che in esito ad esse è comunque emerso un minore saldo negativo dei conti correnti.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da e Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 404/2019 emessa in data 28 maggio 2019 dal
[...]
Tribunale di Mantova e, per l'effetto, accerta che il saldo (negativo) finale del c/c n 35463 è pari a - € 1,15 e che il saldo (negativo) finale del c/c n.
12279 è pari a - € 209.689,56;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
3) pone le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio definitivamente e per intero a carico dell'appellata e della intervenuta, in solido.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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