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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2365/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2365/2016 promossa da:
(C.F.: E (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Rosolini (SR), via D'Annunzio n. 34 angolo via C.F._2
Platamone, presso lo studio dell'avv. ROBERTO SALEMI, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORI contro
(C.F.: ) E (C.F.: CP_1 C.F._3 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Avola (SR), via Napoli n. 26, presso lo studio C.F._4
dell'avv. CORRADO GUERRI, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTI
(C.F.: ) E (C.F.: OP C.F._5 P_
), elettivamente domiciliati in Avola (SR), via Napoli n. 14, presso lo studio C.F._6
dell'avv. SERGIO VINCI, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTI
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, e , premesso Parte_1 Parte_2
di essere proprietari esclusivi dell'immobile sito in c.da Chiusa di Carlo in Avola (SR) e censito in catasto al foglio n. 36, particella n. 613, hanno chiesto lo scioglimento della comunione esistente rispetto al terreno – destinato a parcheggio ed a viabilità di accesso agli stacchi di proprietà attigui – censito al medesimo catasto al foglio n. 36, particella n. 9, subalterno n. 3, esteso mq. 341, convenendo in giudizio e , da un lato, e e OP P_ CP_1 [...]
da un altro lato. CP_2
La citazione è stata ritualmente notificata a tutti i convenuti, i quali si sono costituiti rispettivamente in data 7.7.2016 ed in data 15.7.2016, opponendosi alla domanda divisoria proposta dagli attori in ragione della ritenuta applicabilità dell'art. 1112 c.c. e chiedendo la condanna di questi ultimi a rimuovere dall'area comune un fabbricato di forma rettangolare adibita a ricovero di serbatoio idrico in PVC, una cisterna in cemento armato, un pozzetto di ispezione per condotta di scarico di acque reflue nonché condutture idriche ed elettriche di collegamento, in quanto reputate realizzate in violazione del disposto dell'art. 1102 c.c.
Ancora, i soli e hanno domandato in via riconvenzionale OP P_
l'accertamento in proprio favore dell'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva di una striscia di terreno rientrante nel bene ricadente in comunione ed attigua al loro immobile.
La causa è stata istruita mediante prove orali e due diverse consulenze tecniche d'ufficio.
Ultimate le operazioni peritali disposte ai fini della divisione, la causa, all'udienza di precisazione delle conclusioni all'uopo fissata, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va in via prioritaria esaminata la domanda di accertamento della proprietà per usucapione proposta dai signori e . OP P_
In proposito, occorre ricordare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (così Cass. Civ. Sez. II 15.3.2024, n. 7091; v. nel medesimo senso Cass. Civ. Sez. VI 9.2.2018, n. 3238).
Il Supremo Collegio ha identificato la condotta del comproprietario idonea ai fini dell'usucapione del bene comune o di una parte di esso con quella che si pone in contrasto con i limiti previsti dall'art. 1102 c.c.
Quest'ultimo, com'è noto, dispone che ciascun partecipante può servirsi della cosa ricadente in comunione, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. In particolare, la Corte regolatrice ha affermato che, “poiché l'uso della cosa comune è sottoposto dall'art. 1102 c.c., ai due limiti fondamentali consistenti nel divieto per ciascun partecipante di alternarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, esso non può estendersi alla occupazione di una parte del bene comune, tale da portare, nel concorso degli altri requisiti di legge, alla usucapione della parte occupata” (così Cass. Civ. Sez. II
4.3.2015, n. 4372; v. già Cass. Civ. Sez. II 5.2.1982, n. 663, ove, con argomentazioni senz'altro riproponibili nella vicenda sottoposta all'odierno vaglio, si legge testualmente che “l'uso della cosa comune da parte del singolo condomino non può estendersi alla occupazione permanente di una parte del bene comune, tale che, nel concorso degli altri requisiti di legge, possa portare alla usucapione della parte occupata, sicché deve ritenersi non legittimata dall'art. 1102 c.c., invocato dal ricorrente, la occupazione permanente con un manufatto agricolo, adibito a conigliera, di alcuni metri quadrati del viale condominiale”).
Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi provati i presupposti della usucapione invocata dai signori e . OP P_
Ed infatti, a prescindere dalle risultanze delle aerofotogrammetrie prodotte in atti – invero di difficile consultazione -, dall'istruttoria orale espletata è emerso che i due predetti convenuti hanno permanentemente occupato la porzione – rientrante nel più ampio terreno di cui gli attori hanno chiesto la divisione – meglio individuata “nell'allegato 3” della prima consulenza tecnica d'ufficio depositata il 4.6.2021 “con doppia retinatura grigia”, trasformandola in una sostanziale propaggine della abitazione di loro proprietà esclusiva (v. pag. 5 della prima consulenza tecnica d'ufficio depositata il 4.6.2021).
La striscia rivendicata dai signori e risulta invero integralmente OP P_
arredata con oggetti appartenenti agli stessi.
Ancora, è provato che i predetti convenuti, oltre a provvedere alla edificazione di un muro destinato a segnare i confini con la proprietà di – con il quale hanno suddiviso il peso degli Parte_3
esborsi necessari -, abbiano altresì richiuso la porzione sopra menzionata con strutture rientranti nella loro disponibilità, in tal modo escludendo – e regolamentando - gli accessi degli altri comproprietari e dei terzi.
Consta inoltre che anche questi ultimi hanno individuato, nella condotta dei signori OP
e , l'atteggiamento proprio dei proprietari esclusivi e non di semplici condomini. P_
Lo stato di fatto sopra descritto si è infine protratto per almeno un ventennio, come richiesto dall'art. 1158 c.c. Più in particolare, a dimostrazione di tutto quanto sopra rilevato si evidenzia che all'udienza del
22.6.2023, in occasione della rinnovazione integrale della prova testimoniale disposta dallo scrivente magistrato in ragione della scarsa chiarezza delle dichiarazioni già fornite in precedenza:
- il teste ha testualmente dichiarato: “posso dire che, una volta entrati nel Testimone_1 piazzale, in fondo a destra vi è un'area occupata da e . Io ho comprato OP P_
casa in via dei Nuri Trav. IX nel 1990; frequento i luoghi dal 1990/1992 circa. Da quando frequento
i luoghi ho sempre visto in quell'area a forma di L della mappa esibitami i signori OP
e . All'esito della visione della foto n. 15 della consulenza tecnica d'ufficio, posso dire P_
che, in fondo al piazzale, sulla destra, inizia il percorso che conduce alla proprietà di OP
e ; riconosco il cancello in legno che è attualmente presente. L'attuale cancello è stato P_
installato circa 10-15 anni fa. In precedenza, ossia dal 1990/1992 fino a circa 10-15 anni fa,
l'accesso alla area indicata era comunque sbarrato da una sorta di cancelletto costituito da pedane;
per accedere ai luoghi era necessario rimuovere le pedane in legno. e OP P_
, quando intendevano far entrare qualcuno, dovevano spostare le pedane in legno amovibili.
[...]
Da quando ho comprato la casa in questo luogo frequento l'area circa una volta al mese. In passato, quando vi erano ancora le pedane, sono sempre stati i signori e a OP P_ farmi entrare;
ad oggi l'area a forma di L è delimitata, come ho detto, da un cancello in legno, chiuso da un chiavistello;
confermo che l'attuale cancello è quello della foto n. 15 della consulenza tecnica
d'ufficio. Una volta superato l'attuale cancello – che un tempo era costituito dalle pedane rimovibili
– si accede ad una area;
in passato quest'area era caratterizzata dalla presenza di due gazebo, con tavolini;
da circa 10-15 anni, invece, è stata realizzata una struttura in policarbonato chiusa da pareti ai lati;
in fondo, in avanti, vi è un forno;
superato il forno, vi è un muro che separa la proprietà dei signori e dalla proprietà di questo muro risale a circa 15 anni fa;
forse CP_3 P_ Pt_3
anche più di 15 anni fa;
confermo quanto sopra anche all'esito della visione della foto n. 16 della consulenza tecnica d'ufficio. […] Da quando ho visione dei luoghi, cioè dal 1990/1992, ho sempre visto i signori e utilizzare lo spazio, ad esempio per mangiare. I medesimi si OP P_
sono occupati di tagliare un albero secolare ed hanno sistemato i pini ed il prato;
vi è anche un roseto. […] Il muro al quale si fa cenno è quello realizzato in concorso con il sig. credo Pt_3
risalga ad una ventina di anni fa. Il terreno di e era sopraelevato e rischiava di franare CP_3 P_
nella proprietà di […] nell'area a forma di L indicata nella mappa esibita ho visto sempre i Pt_3
signori e e la loro figlia;
non ricordo in particolare la presenza di OP P_ altri. A farmi entrare nell'area a forma di L sono sempre stati e la moglie. È uno OP
spazio chiuso”; - il teste ha testualmente dichiarato: “ho comprato un terreno nell'area in discorso Parte_3
intorno al 1979. Già dal 1984-1985 circa vedevo sui luoghi ed anche la moglie. Li OP
vedevo guardando oltre la mia proprietà. Un tempo tra il mio terreno e quello di e OP
non c'era nulla;
vi erano sterpaglie e si poteva accedere al fondo di P_ OP
anche se vi era un dislivello. Successivamente, circa 15-20 anni fa abbiamo realizzato a spese comuni un muro di separazione. Non riesco ad orientarmi guardando la foto n. 15 della consulenza tecnica
d'ufficio. Ricordo però che per accedere alla proprietà di e - OP P_
naturalmente dal lato opposto rispetto a quello in cui si trova oggi il muro realizzato – era necessario superare un cancello;
in realtà vi era un tempo una pedana di legno;
più di una in realtà; le pedane erano installate per ostacolare il passaggio;
solo quando era presente le pedane OP
venivano spostate per entrare;
se non erro le pedane erano già state installate negli anni Ottanta;
io andavo all'interno dell'area solo quando le pedane erano spostate;
ad oggi credo vi sia un cancello di ferro – forse nero - , nello stesso punto in cui vi erano le pedane. Ho superato prima le pedane e poi il cancello diverse volte. Una volta entrati, un tempo, vi era sulla sinistra un recipiente di plastica
e di fronte, andando verso il mare e scendendo a sinistra, vi era una legnaia;
la legnaia credo risalga agli anni Ottanta, se non erro;
vi era una sorta di tettoia;
oggi vi è sempre una tettoia;
non ricordo bene il periodo in cui venne installata la tettoia né se in precedenza vi fossero gazebo. Non riesco ad orientarmi nella foto n. 16 della consulenza tecnica d'ufficio. L'ultima volta che ho visto da vicino i luoghi risale a circa 10-15 anni fa. […] quanto all'epoca di realizzazione del muro di confine con la proprietà e , ricordo che il pagamento avvenne in Lire”; OP P_
- il teste ha testualmente dichiarato: “inizialmente avevo un immobile nei luoghi Testimone_2 oggetto di causa. Circa 10-11 anni fa ho venduto l'immobile a;
se non sbaglio, Controparte_5
è suo figlio. In quella casa andavamo – io e la mia famiglia – d'estate e ogni Parte_1
tanto nei periodi di festa. Ho iniziato ad andare sui luoghi sin da piccolo, quindi già dagli anni
Settanta. Quando si entrava dalla attuale via dei Nuri, procedendo nel piazzale in fondo a destra, si trovava la abitazione di mio zio;
prima di accedere all'area vi era uno scalino di OP
calcestruzzo di color cemento;
ne ricordo uno solo;
ricordo che era alto circa 10-15 centimetri ed era volto specificamente ad evitare il passaggio di acqua. Una volta superato lo scalino vi era una tettoia per riparare dal sole;
non ricordo quando è stata installata questa tettoia;
inizialmente non vi era e poi venne installata, anche se non ricordo quando;
per il resto la struttura era aperta. Da quando ho venduto l'immobile non frequento più i luoghi, pertanto non mi oriento nella fotografia n.
15 della consulenza tecnica d'ufficio. All'esito della visione della foto n. 16 della consulenza tecnica
d'ufficio, posso dire che tale foto ritrae i luoghi che si vedono una volta superato quello che un tempo era lo scalino;
posso dire che un tempo vi erano delle tende per coprire dal sole, sorrette da canne, mentre oggi vi è una struttura con termocopertura;
ricordo anche la presenza del forno. […] Nello spazio a cui si accedeva un tempo superando lo scalino di calcestruzzo ho sempre visto solo i signori
e;
ci abitavano loro con i figli, mentre non ho visto altri parenti. […] OP P_
Per quanto riguarda le tende e le canne che le sorreggevano, ricordo che esse risalgono circa a fine anni Ottanta, inizi anni Novanta;
la tettoia è certamente successiva ma non ricordo a quando risale;
lo scalino di cui ho parlato fu posizionato tra fine anni Ottanta e inizi anni Novanta, nel periodo in cui ha iniziato ad allestire lo spazio coperto oggi da tettoia, utilizzato OP
prevalentemente per mangiare”.
Per completezza, va ricordato che il medesimo teste , interrogato dal precedente Testimone_2
giudice istruttore all'udienza del 24.2.2020, alla domanda n. 4 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. “vero che nell'immobile di cui alla particella in comproprietà fra i signori , e e , di cui al foglio 36, OP CP_1 Parte_1 Pt_2
particella 9, sub 3 - già Ente Urbano, di mq 341 del Comune di Avola nello spazio antistante alla proprietà di le installazioni hanno via via reso meno agevole il libero transito sullo OP
stesso”, aveva già risposto – confermando come i comproprietari rivendicanti abbiano nel tempo mostrato di comportarsi uti domini e non semplicemente uti condomini -: “non è vero;
quale passaggio?! Io ci andavo solo a vedere mio zio” (ossia , “poi non ci andavo mai”. OP
Essendo fondata la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai signori e OP
, di ciò deve tenersi conto ai fini della corretta individuazione dell'estensione del bene P_
comune da sottoporre a divisione.
3. Tutti i convenuti hanno richiesto la condanna degli attori e Parte_1 Parte_2
a rimuovere, dall'area oggetto di domanda di scioglimento della comunione, un fabbricato di forma rettangolare adibita a ricovero di serbatoio idrico in PVC, una cisterna in cemento armato, un pozzetto di ispezione per condotta di scarico di acque reflue nonché condutture idriche ed elettriche di collegamento.
Tale domanda va senz'altro reputata ammissibile, dal momento che sia i signori e OP
, da un lato, sia i signori e da un altro lato, si sono P_ CP_1 Controparte_2
costituiti tempestivamente, depositando rispettivamente comparsa di costituzione e risposta in data
7.7.2016 ed in data 15.7.2016, ampiamente prima della prima udienza di comparizione tenutasi il
16.1.2017.
Orbene, i convenuti in epigrafe hanno censurato gli elementi sopra indicati ritenendoli realizzati in violazione del disposto dell'art. 1102 c.c. Com'è noto, l'imposizione sulla cosa comune, da parte del comproprietario, di un peso a favore di un immobile di proprietà esclusiva di quest'ultimo si traduce in una servitù (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-II
25.2.2020, n. 5060; v. in senso analogo Cass. Civ. Sez. II 22.11.2023, n. 32432).
Secondo il condivisibile indirizzo del Supremo Collegio, invero, il principio secondo il quale nemini res sua servit non si applica in tema di condominio negli edifici, non sussistendo, in tal caso, la necessaria identità delle posizioni soggettive (dovendosi, all'uopo, distinguere tra la qualità di proprietari e quella di comproprietario), così che la possibilità di costituire servitù sulle parti comuni dell'edificio a vantaggio dei piani o degli appartamenti in proprietà esclusiva si ammette quando il condomino non usi delle cose comuni iure proprietatis, bensì iure servitutis (così Cass. Civ. Sez. II
28.8.2020, n. 18038; Cass. Civ. Sez. II 11.3.2022, n. 7971).
Presumendosi la libertà dell'immobile da pesi, grava su chi invoca l'esistenza di servitù l'onere di provarla (v., con specifico riguardo alla actio negatoria servitutis, Cass. Civ. Sez. II 25.7.1980, n.
4836; quanto alla confessoria servitutis, Cass. Civ. Sez. II 8.9.2014, n. 18890; Cass. Civ. Sez. II
11.1.2017, n. 472).
Il Supremo Collegio ha altresì chiarito che “la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo – contratto, successione ereditaria, usucapione, etc. – che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessaria ai soli fini della prova;
non viola pertanto il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell'attore – ovvero il rilievo ex officio iudicis – di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. II 23.9.2019, n. 23565, relativa a servitù; in senso analogo v. Cass. Civ. Sez. II 22.7.2014, n. 16684; Cass. Civ. Sez. II 24.11.2010, n.
23851).
In altri termini, potendo il giudice rilevare d'ufficio in base agli atti di causa la sussistenza di un titolo costitutivo dei diritti reali, ciò che occorre verificare è se, all'esito del giudizio espletato, possa ritenersi integrata la prova della verificazione di un fatto o di un atto idoneo a determinare la costituzione di una servitù.
Con specifico riguardo al caso di specie, uniformandosi al mandato conferito, l'ausiliario del
Tribunale ha – nella prima consulenza tecnica d'ufficio espletata – individuato nei luoghi oggetto di causa “il pozzo nero per le acque reflue (identificato alla lettera a) dell'allegato 1 del doc. n. 8 della produzione di parte attrice e all'all. 10 della produzione di e )” (v. OP P_ pagg.
3-4 della consulenza tecnica d'ufficio del 4.6.2021, nonché l'all. 3 e le foto nn. 5-6), “il fabbricato di forma rettangolare in blocchi di tufo destinato a contenere il serbatoio idrico per lo stoccaggio dell'acqua ad uso domestico (identificato alla lettera b) dell'allegato 1 del doc. n. 8 della produzione di parte attrice e all'all. 10 della produzione di e )” (v. OP P_ pag. 4 della consulenza tecnica d'ufficio del 4.6.2021, nonché l'all. 3 e la foto n. 10), nonché “le condutture elettriche ed idriche di collegamento tra gli elementi sopra individuati e l'abitazione riconducibile agli odierni attori” (v. pag. 4 della consulenza tecnica d'ufficio del 4.6.2021, nonché la foto n. 9).
Il mantenimento di tali elementi nell'area comune oggetto di causa può giustificarsi esclusivamente ove si reputi comprovata la sussistenza di servitù in favore dell'immobile di proprietà esclusiva degli attori e . Parte_1 Parte_2
Non emergendo dagli atti in alcun modo la costituzione di siffatto diritto reale su cosa altrui per atto negoziale o per destinazione del padre di famiglia, occorre verificare se ricorrano per lo stesso gli estremi della usucapione.
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto specificato che, rientrando il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale tra gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c., grava sull'attore che intende valersene provare il decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio quale condizione per l'accoglimento della domanda a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna, con l'ulteriore conseguenza che, ove il protrarsi del possesso per il necessario periodo non risulti univocamente accertato all'esito della compiuta istruttoria, il giudice, quand'anche tale carenza non sia stata dedotta dalla controparte (e anche nella contumacia di questa), non può esimersi dal rilevare, ex actis, il difetto di una condizione di accoglibilità della domanda (così espressamente Cass. Civ. Sez. II 18.3.2004, n. 5487).
Premesso quanto sopra, alle domande nn. 1 e 2 della memoria depositata dai convenuti ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. “vero è che, soltanto dopo l'anno 1997 ovverosia successivamente all'adesione del fondo al Consorzio di miglioramento fondiario di CP_3 Persona_1
Carlo, i coniugi ed installarono nell'area di cui quest'ultima Controparte_6 Controparte_7
era comproprietaria unitamente ad ed in territorio di Avola, CP_1 OP
contrada Chiusa di Carlo: a) un fabbricato di forma rettangolare in blocchi di tufo al fine di allocarvi un serbatoio idrico per lo stoccaggio dell'acqua per uso domestico, b) una cisterna in c.a. con soprastante botola di ispezione per lo sversamento delle acque reflue, c) un pozzetto di ispezione per condotta di scarico di acque reflue;
d) le condutture idriche ed elettriche di collegamento tra il detto serbatoio e la proprietà esclusiva di ?” e “vero è che, su incarico dei coniugi Controparte_7 ed , nei primi anni duemila, ho realizzato una cisterna in c.a. Controparte_6 Controparte_7 con soprastante botola di ispezione nell'area di cui quest'ultima era comproprietaria unitamente ad
ed , in territorio di Avola, contrada Chiusa di Carlo?”: CP_1 OP
- il teste escusso all'udienza del 18.1.2021, ha risposto rispettivamente: “sì, è vero. Testimone_3
Sono a conoscenza dei suddetti fatti perché mio padre era un operaio edile e io e mio fratello abbiamo collaborato con lui e con gli altri aderenti al in quel periodo;
in particolare, mi sono CP_8
occupato della realizzazione dei pozzetti in cui vengono inserite le saracinesche di ispezione;
quanto alla individuazione del periodo in cui si sono svolti i lavori, ricordo che essi sono stati eseguiti quando avevo già conseguito la patente di guida, dal momento che, in una occasione, mi recai personalmente con un'autovettura a comprare i sacchi di cemento armato. In merito alla realizzazione del fabbricato di forma rettangolare volto alla allocazione di serbatoio idrico per lo stoccaggio dell'acqua per uso domestico, preciso che, prima degli anzidetti lavori, difettava qualsiasi sistema idrico in quanto si utilizzava l'acqua tratta dal pozzo artesiano, che serviva le proprietà di tutte le parti;
la cisterna insisteva invece sulla sola proprietà di ”; “l'incarico in CP_1
oggetto venne conferito a intorno al 2002-2003; ricordo infatti che in quel periodo Parte_4 mi ero iscritto all'Università; l'incarico aveva ad oggetto lo scavo nella zona adiacente al fabbricato in precedenza realizzato. Ricordo di essermi recato in quei luoghi e di aver visto Parte_4
mentre si occupava della rimozione della terra”;
- il teste escusso all'udienza del 18.1.2021, ha risposto rispettivamente: “sì, è vero. Testimone_4
Ricordo di aver partecipato attivamente ai lavori indicati insieme a mio papà e a mio fratello
[...]
ricordo che tali lavori vennero eseguiti tra il 1997 e il 1998, comunque dopo l'adesione Tes_3
al consorzio di miglioramento. In particolare mi sono occupato dei pozzetti di cemento armato in cui sono alloggiate le saracinesche e dell'allaccio del sistema idrico”; “sì, è vero. Parte_4 realizzò lo scavo volto a contenere la cisterna, scavo contiguo al fabbricato di cui si è detto. All'epoca dei fatti, allarmato da una telefonata dei miei genitori (i quali erano stati avvisati da mio zio CP_3
), mi sono recato sui luoghi e ho visto , che stava realizzando il detto scavo.
[...] Parte_4
Ricordo che tali fatti si sono svolti dopo il 2000, in quanto io non abitavo più con i miei genitori, essendomi sposato nel 2001”.
Difformi dalle dichiarazioni rese dai due suddetti testimoni si mostrano le affermazioni dell'altro testimone . Testimone_2
Quest'ultimo, all'udienza del 22.6.2023, ha dichiarato: “posso dire che il casotto venne realizzato da mio padre circa 30 anni fa;
lo ricordo perfettamente perché vidi mio padre realizzarlo. Anche la cisterna interrata risale ad almeno trent'anni fa;
lo so per certo perché mi sono sposato venticinque anni fa e c'era già la cisterna. All'interno del casotto c'era un serbatoio d'acqua […] abbiamo realizzato il casotto per proteggerlo dai raggi solari;
l'acqua ivi introdotta era quella del;
CP_8
se non erro, fu ad occuparsi della istanza rivolta al;
prima del , OP CP_8 CP_8 si utilizzava l'acqua del pozzo, che successivamente divenne inutilizzabile. […] Vi erano dei tubi che erano serviti dall'acqua del;
l'allaccio con il risale ad almeno trent'anni fa. Vi CP_8 CP_8
erano poi dei fili elettrici che passavano in alto, senza dare fastidio per il passaggio;
li ricordo da sempre. Preciso che i tubi dell'acqua che partivano dal casotto arrivavano solo all'abitazione che un tempo era mia;
non arrivavano nelle altre case, perché gli altri avevano le loro cisterne”.
Rimanendo insoluto il contrasto tra le dichiarazioni rese da , da un lato, e da Testimone_2
e da un altro lato, in merito all'epoca di realizzazione del casotto, Testimone_3 Testimone_4
della cisterna e delle condutture, in assenza di elementi che consentano di attribuire valenza preponderante alle affermazioni rilasciate dall'uno o dagli altri – tutti, del resto, parenti dei convenuti
-, non può ritenersi univocamente accertato che lo stato di fatto difeso dagli attori si sia protratto per almeno un ventennio nei termini richiesti dall'art. 1158 c.c. (v., ancora, Cass. Civ. Sez. II 18.3.2004,
n. 5487 cit, per cui, ove il protrarsi del possesso per il necessario periodo non risulti univocamente accertato all'esito della compiuta istruttoria, il giudice, quand'anche tale carenza non sia stata dedotta dalla controparte - e anche nella contumacia di questa -, non può esimersi dal rilevare, ex actis, il difetto di una condizione di accoglibilità della domanda).
Conseguentemente, non ricorrono, in relazione agli elementi sopra descritti, gli estremi della usucapione in favore dai signori e . Parte_1 Parte_2
4. Ridefinita la dimensione del bene comune alla luce di quanto precisato al paragrafo 2, occorre adesso esaminare la domanda di divisione.
Com'è noto, ai sensi degli artt. 1111 e 713 c.c., ciascuno dei partecipanti o dei coeredi, in assenza di divisione contrattuale o testamentaria, può sempre domandare lo scioglimento della comunione, mediante domanda di divisione giudiziale.
È pacifico che le regole dettate per la divisione ereditaria siano applicabili allo scioglimento della comunione ordinaria (così Cass. Civ. Sez. I 26.6.1973, n. 1831).
Quanto alle modalità di scioglimento della comunione, l'art. 718 c.c. riconosce in primo luogo a ciascun comunista il diritto di chiedere l'assegnazione in natura di una porzione di beni, in misura proporzionale alla propria quota e qualitativamente omogenea all'intero.
Il successivo art. 720 c.c., peraltro, dispone che, nel caso in cui nella massa vi siano immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene e la divisione dell'intero non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei comproprietari aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più comproprietari, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione; nel caso in cui nessuno dei coeredi sia a ciò disposto, infine, si fa luogo alla vendita del bene in comunione e alla successiva ripartizione del ricavato tra i comproprietari pro quota.
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, il concetto di “non comoda divisibilità” – al quale è ancorata l'applicazione del disposto dell'art. 720 c.c. – ricorre quando vi sia impossibilità materiale di frazionamento del bene o anche quando il possibile frazionamento materiale produca notevole deprezzamento di esso rispetto all'utilizzazione del complesso indiviso, di modo che risulta preclusa la formazione di quote suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravate, cioè, da pesi, servitù e limitazioni eccessive (così, ad esempio, Cass. Civ. 22.7.2005, n. 15380; Cass. Civ.
16.4.1981, n. 2309; v. anche Cass. Civ. 18.8.1981, n. 4938, per cui, ai fini della valutazione della non comoda divisibilità, rilevano anche i costi dell'operazione di suddivisione materiale).
Come ancora precisato dalla Corte di Cassazione, la disposizione di cui all'art. 720 c.c. costituisce deroga al principio generale dell'art. 718 c.c., che attribuisce a ciascun condividente il diritto ad ottenere beni in natura, sicché la non comoda divisibilità di un immobile può essere riscontrata solo ove risulti accertata rigorosamente la ricorrenza dei suoi presupposti (v. Cass. Civ. 22.6.1995, n. 7093;
Cass. Civ. 21.6.1985, n. 3717).
Analoghe valutazioni vanno operate laddove sia invocato – come nella specie, da parte dei convenuti
– il disposto dell'art. 1112 c.c.
Quest'ultimo, com'è noto, stabilisce che lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.
La più autorevole dottrina ha in proposito sostenuto che l'art. 1112 c.c. richiamerebbe implicitamente il concetto di non comoda divisibilità fatto proprio dall'art. 720 c.c.
È oltretutto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità che, poiché è principio generale che ciascuno dei partecipanti ad una comunione può sempre domandare lo scioglimento, sicché le norme concernenti le ipotesi di invisibilità assumono – rispetto alla normale divisibilità dei beni – carattere di eccezionalità, la sussistenza delle situazioni limitative da esse previste deve essere accertata rigorosamente, dovendosi assicurare, fin dove possibile, la salvaguardia del diritto del singolo compartecipe ad ottenere lo scioglimento della comunione e l'assegnazione in natura della parte di sua spettanza (così Cass. Civ. Sez. II 7.4.1987, n. 3353).
Occorre infine ricordare che, qualora il progetto di divisione elaborato non sia approvato dalle parti, ai sensi dell'art. 789 c.p.c., il giudice, lungi dal doversi limitare ad accertare gli eventuali errori, può
e deve, se possibile, apportare al progetto le modifiche imposte dalla necessità di rispettare diposizioni di legge e provvedere direttamente alla rideterminazione delle porzioni e delle modalità della divisione (v., in tal senso, Cass. Sez. II Civ. 2.12.1972, n. 3483; Cass. Sez. II Civ. 24.10.1958, n.
3448; nella medesima prospettiva, più di recente, Trib. Arezzo 13.1.2017, n. 42).
Premesso quanto sopra, nel caso sottoposto all'odierno vaglio, con ordinanza dell'8.2.2024 è stato richiesto al consulente tecnico d'ufficio di “verificare se, secondo la misura della partecipazione spettante a ciascun contitolare, sia possibile o meno predisporre un progetto di divisione in natura - anche mediante formazione di quote con previsione di conguagli in denaro – idoneo ad assicurare a ciascuna delle parti la fruizione di un'area destinata a parcheggio e viabilità di accesso, con adeguati spazi di sosta e adeguati spazi di manovra per i veicoli, sia ipotizzando il mantenimento sui luoghi oggetto di causa degli elementi di cui i convenuti hanno chiesto l'eliminazione (v. pagg.
7-8 della comparsa di costituzione e risposta di e , nonché pagg.
9-10 della CP_1 Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta di e ) sia ipotizzando la rimozione OP P_ di essi sia ipotizzando l'esclusione dall'area oggetto di divisione della porzione di essa delimitata da tavole di legno ed antistante la proprietà esclusiva di e identificata OP P_
quale particella n. 615 (già individuata nell'all. 3 della consulenza tecnica d'ufficio del 4.6.2021)”.
A tale quesito l'ausiliario del Tribunale, con la seconda consulenza tecnica d'ufficio depositata l'1.6.2024 ha risposto positivamente, prospettando molteplici soluzioni operative (v. pag. 4 e ss. della predetta consulenza tecnica d'ufficio).
In considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche del bene comune, ritiene il Tribunale che sia possibile addivenire alla divisione in natura di quest'ultimo secondo la ipotesi contrassegnata dalla lettera A1 della relazione peritale (v. all. 8 della consulenza tecnica d'ufficio dell'1.6.2024).
Siffatta soluzione, invero, appare idonea a contemperare adeguatamente l'esigenza di ridurre l'estensione delle aree destinate a rimanere in comunione e quella di assicurare il persistente soddisfacimento delle funzioni di parcheggio e di viabilità assunte dal terreno oggetto di causa.
Per altro verso, non trascurabile appare il fatto che all'udienza del 2.7.2024 i signori OP
e , da un lato, e e da un altro lato, abbiano mostrato P_ CP_1 Controparte_2
di preferire proprio la opzione contrassegnata dalla lettera A1.
Al contempo, su quest'ultima, gli attori si sono limitati ad evidenziare come in essa “si sia data molta importanza alle parti comuni riducendo al minimo la proprietà privata” (v. pag. 7 della consulenza tecnica d'ufficio dell'1.6.2024).
In conclusione, pertanto, lo scioglimento della comunione relativa al terreno censito al catasto del comune di Avola (SR) al foglio n. 36, particella n. 9, subalterno n. 3, esteso mq. 341, va operato attribuendo:
- ai signori e la porzione contrassegnata dal n. 1 nell'allegato Parte_1 Parte_2
n. 8 della consulenza tecnica d'ufficio dell'1.6.2024; - ai signori e la porzione contrassegnata dal n. 2 nell'allegato n. 8 CP_1 Controparte_2
della consulenza tecnica d'ufficio dell'1.6.2024;
- ai signori e la porzione contrassegnata dal n. 3 dell'allegato n. 8 OP P_
della consulenza tecnica d'ufficio dell'1.6.2024;
- ai signori , , , Parte_1 Parte_2 OP P_ CP_1
e in comproprietà, le restanti aree individuate nell'allegato n. 8 della consulenza Controparte_2
tecnica d'ufficio dell'1.6.2024.
Solo per completezza deve rilevarsi che i profili attinenti al frazionamento catastale ed alla conseguente mancata trascrivibilità della sentenza di divisione non rilevano quali violazioni di norme di diritto incidenti sullo scioglimento della comunione e non incidono, pertanto, sull'emanazione della pronuncia dichiarativa di tale scioglimento, concernendo essi, piuttosto, la redazione – che può intervenire anche stragiudizialmente, sulla base di un accordo delle parti – di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali al fine della relativa voltura (così Cass. Civ. Sez. II
26.3.2019, n. 8400; in senso analogo v. Cass. Civ. Sez. II 14.12.2017, n. 30073).
5. In merito alle spese di lite, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale di esse ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Ed infatti, pur risultando gli attori soccombenti rispetto alle domande esaminate nei paragrafi 2 e 3, non può non rilevarsi come i convenuti si siano infondatamente opposti per tutto il corso del giudizio allo scioglimento della comunione.
Gli oneri delle consulenze tecniche d'ufficio, per come in atti già liquidati, vanno posti in solido a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
2365/2016, ogni altra istanza disattesa;
- dichiara ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto per usucapione da parte dei signori CP_3
e del diritto di proprietà sulla porzione – rientrante nel più ampio terreno sito
[...] P_
in c.da Chiusa di Carlo in Avola (SR) e censito in catasto al foglio n. 36, particella n. 9, subalterno n.
3, esteso mq. 341 – meglio individuata nell'allegato 3 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il
4.6.2021 con doppia retinatura grigia (v. pag. 5 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il
4.6.2021), per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna gli attori e a rimuovere dal terreno sito in c.da Parte_1 Parte_2
Chiusa di Carlo in Avola (SR) e censito in catasto al foglio n. 36, particella n. 9, subalterno n. 3, esteso mq. 341, il pozzo nero per le acque reflue (identificato alla lettera a) dell'allegato 1 del doc. n.
8 della produzione di parte attrice e all'all. 10 della produzione di e ) OP P_ (v. pagg.
3-4 della consulenza tecnica d'ufficio del 4.6.2021, nonché l'all. 3 e le foto nn. 5-6), il fabbricato di forma rettangolare in blocchi di tufo destinato a contenere il serbatoio idrico per lo stoccaggio dell'acqua ad uso domestico (identificato alla lettera b) dell'allegato 1 del doc. n. 8 della produzione di parte attrice e all'all. 10 della produzione di ) (v. pag. Controparte_9
4 della consulenza tecnica d'ufficio del 4.6.2021, nonché l'all. 3 e la foto n. 10), nonché le condutture elettriche ed idriche di collegamento tra gli elementi sopra individuati e l'abitazione riconducibile agli odierni attori (v. pag. 4 della consulenza tecnica d'ufficio del 4.6.2021, nonché la foto n. 9), per le ragioni di cui in motivazione;
- scioglie la comunione sussistente inter partes sul terreno sito in c.da Chiusa di Carlo in Avola (SR)
e censito in catasto al foglio n. 36, particella n. 9, subalterno n. 3, esteso mq. 341, attribuendo: - ai signori e la porzione contrassegnata dal n. 1 nell'allegato n. Parte_1 Parte_2
8 della consulenza tecnica d'ufficio dell'1.6.2024; - ai signori e la CP_1 Controparte_2
porzione contrassegnata dal n. 2 nell'allegato n. 8 della consulenza tecnica d'ufficio dell'1.6.2024;
- ai signori e la porzione contrassegnata dal n. 3 dell'allegato n. 8 OP P_
della consulenza tecnica d'ufficio dell'1.6.2024; - ai signori , , Parte_1 Parte_2
, e in comproprietà, le restanti aree OP P_ CP_1 Controparte_2
individuate nell'allegato n. 8 della consulenza tecnica d'ufficio dell'1.6.2024;
- compensa integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per le ragioni di cui in motivazione;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido gli oneri delle due consulenze tecniche d'ufficio espletate, per come in atti già liquidati, per le ragioni di cui in motivazione.
Così deciso in Siracusa, il 17.2.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2365/2016 promossa da:
(C.F.: E (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Rosolini (SR), via D'Annunzio n. 34 angolo via C.F._2
Platamone, presso lo studio dell'avv. ROBERTO SALEMI, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORI contro
(C.F.: ) E (C.F.: CP_1 C.F._3 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Avola (SR), via Napoli n. 26, presso lo studio C.F._4
dell'avv. CORRADO GUERRI, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTI
(C.F.: ) E (C.F.: OP C.F._5 P_
), elettivamente domiciliati in Avola (SR), via Napoli n. 14, presso lo studio C.F._6
dell'avv. SERGIO VINCI, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTI
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, e , premesso Parte_1 Parte_2
di essere proprietari esclusivi dell'immobile sito in c.da Chiusa di Carlo in Avola (SR) e censito in catasto al foglio n. 36, particella n. 613, hanno chiesto lo scioglimento della comunione esistente rispetto al terreno – destinato a parcheggio ed a viabilità di accesso agli stacchi di proprietà attigui – censito al medesimo catasto al foglio n. 36, particella n. 9, subalterno n. 3, esteso mq. 341, convenendo in giudizio e , da un lato, e e OP P_ CP_1 [...]
da un altro lato. CP_2
La citazione è stata ritualmente notificata a tutti i convenuti, i quali si sono costituiti rispettivamente in data 7.7.2016 ed in data 15.7.2016, opponendosi alla domanda divisoria proposta dagli attori in ragione della ritenuta applicabilità dell'art. 1112 c.c. e chiedendo la condanna di questi ultimi a rimuovere dall'area comune un fabbricato di forma rettangolare adibita a ricovero di serbatoio idrico in PVC, una cisterna in cemento armato, un pozzetto di ispezione per condotta di scarico di acque reflue nonché condutture idriche ed elettriche di collegamento, in quanto reputate realizzate in violazione del disposto dell'art. 1102 c.c.
Ancora, i soli e hanno domandato in via riconvenzionale OP P_
l'accertamento in proprio favore dell'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva di una striscia di terreno rientrante nel bene ricadente in comunione ed attigua al loro immobile.
La causa è stata istruita mediante prove orali e due diverse consulenze tecniche d'ufficio.
Ultimate le operazioni peritali disposte ai fini della divisione, la causa, all'udienza di precisazione delle conclusioni all'uopo fissata, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va in via prioritaria esaminata la domanda di accertamento della proprietà per usucapione proposta dai signori e . OP P_
In proposito, occorre ricordare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (così Cass. Civ. Sez. II 15.3.2024, n. 7091; v. nel medesimo senso Cass. Civ. Sez. VI 9.2.2018, n. 3238).
Il Supremo Collegio ha identificato la condotta del comproprietario idonea ai fini dell'usucapione del bene comune o di una parte di esso con quella che si pone in contrasto con i limiti previsti dall'art. 1102 c.c.
Quest'ultimo, com'è noto, dispone che ciascun partecipante può servirsi della cosa ricadente in comunione, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. In particolare, la Corte regolatrice ha affermato che, “poiché l'uso della cosa comune è sottoposto dall'art. 1102 c.c., ai due limiti fondamentali consistenti nel divieto per ciascun partecipante di alternarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, esso non può estendersi alla occupazione di una parte del bene comune, tale da portare, nel concorso degli altri requisiti di legge, alla usucapione della parte occupata” (così Cass. Civ. Sez. II
4.3.2015, n. 4372; v. già Cass. Civ. Sez. II 5.2.1982, n. 663, ove, con argomentazioni senz'altro riproponibili nella vicenda sottoposta all'odierno vaglio, si legge testualmente che “l'uso della cosa comune da parte del singolo condomino non può estendersi alla occupazione permanente di una parte del bene comune, tale che, nel concorso degli altri requisiti di legge, possa portare alla usucapione della parte occupata, sicché deve ritenersi non legittimata dall'art. 1102 c.c., invocato dal ricorrente, la occupazione permanente con un manufatto agricolo, adibito a conigliera, di alcuni metri quadrati del viale condominiale”).
Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi provati i presupposti della usucapione invocata dai signori e . OP P_
Ed infatti, a prescindere dalle risultanze delle aerofotogrammetrie prodotte in atti – invero di difficile consultazione -, dall'istruttoria orale espletata è emerso che i due predetti convenuti hanno permanentemente occupato la porzione – rientrante nel più ampio terreno di cui gli attori hanno chiesto la divisione – meglio individuata “nell'allegato 3” della prima consulenza tecnica d'ufficio depositata il 4.6.2021 “con doppia retinatura grigia”, trasformandola in una sostanziale propaggine della abitazione di loro proprietà esclusiva (v. pag. 5 della prima consulenza tecnica d'ufficio depositata il 4.6.2021).
La striscia rivendicata dai signori e risulta invero integralmente OP P_
arredata con oggetti appartenenti agli stessi.
Ancora, è provato che i predetti convenuti, oltre a provvedere alla edificazione di un muro destinato a segnare i confini con la proprietà di – con il quale hanno suddiviso il peso degli Parte_3
esborsi necessari -, abbiano altresì richiuso la porzione sopra menzionata con strutture rientranti nella loro disponibilità, in tal modo escludendo – e regolamentando - gli accessi degli altri comproprietari e dei terzi.
Consta inoltre che anche questi ultimi hanno individuato, nella condotta dei signori OP
e , l'atteggiamento proprio dei proprietari esclusivi e non di semplici condomini. P_
Lo stato di fatto sopra descritto si è infine protratto per almeno un ventennio, come richiesto dall'art. 1158 c.c. Più in particolare, a dimostrazione di tutto quanto sopra rilevato si evidenzia che all'udienza del
22.6.2023, in occasione della rinnovazione integrale della prova testimoniale disposta dallo scrivente magistrato in ragione della scarsa chiarezza delle dichiarazioni già fornite in precedenza:
- il teste ha testualmente dichiarato: “posso dire che, una volta entrati nel Testimone_1 piazzale, in fondo a destra vi è un'area occupata da e . Io ho comprato OP P_
casa in via dei Nuri Trav. IX nel 1990; frequento i luoghi dal 1990/1992 circa. Da quando frequento
i luoghi ho sempre visto in quell'area a forma di L della mappa esibitami i signori OP
e . All'esito della visione della foto n. 15 della consulenza tecnica d'ufficio, posso dire P_
che, in fondo al piazzale, sulla destra, inizia il percorso che conduce alla proprietà di OP
e ; riconosco il cancello in legno che è attualmente presente. L'attuale cancello è stato P_
installato circa 10-15 anni fa. In precedenza, ossia dal 1990/1992 fino a circa 10-15 anni fa,
l'accesso alla area indicata era comunque sbarrato da una sorta di cancelletto costituito da pedane;
per accedere ai luoghi era necessario rimuovere le pedane in legno. e OP P_
, quando intendevano far entrare qualcuno, dovevano spostare le pedane in legno amovibili.
[...]
Da quando ho comprato la casa in questo luogo frequento l'area circa una volta al mese. In passato, quando vi erano ancora le pedane, sono sempre stati i signori e a OP P_ farmi entrare;
ad oggi l'area a forma di L è delimitata, come ho detto, da un cancello in legno, chiuso da un chiavistello;
confermo che l'attuale cancello è quello della foto n. 15 della consulenza tecnica
d'ufficio. Una volta superato l'attuale cancello – che un tempo era costituito dalle pedane rimovibili
– si accede ad una area;
in passato quest'area era caratterizzata dalla presenza di due gazebo, con tavolini;
da circa 10-15 anni, invece, è stata realizzata una struttura in policarbonato chiusa da pareti ai lati;
in fondo, in avanti, vi è un forno;
superato il forno, vi è un muro che separa la proprietà dei signori e dalla proprietà di questo muro risale a circa 15 anni fa;
forse CP_3 P_ Pt_3
anche più di 15 anni fa;
confermo quanto sopra anche all'esito della visione della foto n. 16 della consulenza tecnica d'ufficio. […] Da quando ho visione dei luoghi, cioè dal 1990/1992, ho sempre visto i signori e utilizzare lo spazio, ad esempio per mangiare. I medesimi si OP P_
sono occupati di tagliare un albero secolare ed hanno sistemato i pini ed il prato;
vi è anche un roseto. […] Il muro al quale si fa cenno è quello realizzato in concorso con il sig. credo Pt_3
risalga ad una ventina di anni fa. Il terreno di e era sopraelevato e rischiava di franare CP_3 P_
nella proprietà di […] nell'area a forma di L indicata nella mappa esibita ho visto sempre i Pt_3
signori e e la loro figlia;
non ricordo in particolare la presenza di OP P_ altri. A farmi entrare nell'area a forma di L sono sempre stati e la moglie. È uno OP
spazio chiuso”; - il teste ha testualmente dichiarato: “ho comprato un terreno nell'area in discorso Parte_3
intorno al 1979. Già dal 1984-1985 circa vedevo sui luoghi ed anche la moglie. Li OP
vedevo guardando oltre la mia proprietà. Un tempo tra il mio terreno e quello di e OP
non c'era nulla;
vi erano sterpaglie e si poteva accedere al fondo di P_ OP
anche se vi era un dislivello. Successivamente, circa 15-20 anni fa abbiamo realizzato a spese comuni un muro di separazione. Non riesco ad orientarmi guardando la foto n. 15 della consulenza tecnica
d'ufficio. Ricordo però che per accedere alla proprietà di e - OP P_
naturalmente dal lato opposto rispetto a quello in cui si trova oggi il muro realizzato – era necessario superare un cancello;
in realtà vi era un tempo una pedana di legno;
più di una in realtà; le pedane erano installate per ostacolare il passaggio;
solo quando era presente le pedane OP
venivano spostate per entrare;
se non erro le pedane erano già state installate negli anni Ottanta;
io andavo all'interno dell'area solo quando le pedane erano spostate;
ad oggi credo vi sia un cancello di ferro – forse nero - , nello stesso punto in cui vi erano le pedane. Ho superato prima le pedane e poi il cancello diverse volte. Una volta entrati, un tempo, vi era sulla sinistra un recipiente di plastica
e di fronte, andando verso il mare e scendendo a sinistra, vi era una legnaia;
la legnaia credo risalga agli anni Ottanta, se non erro;
vi era una sorta di tettoia;
oggi vi è sempre una tettoia;
non ricordo bene il periodo in cui venne installata la tettoia né se in precedenza vi fossero gazebo. Non riesco ad orientarmi nella foto n. 16 della consulenza tecnica d'ufficio. L'ultima volta che ho visto da vicino i luoghi risale a circa 10-15 anni fa. […] quanto all'epoca di realizzazione del muro di confine con la proprietà e , ricordo che il pagamento avvenne in Lire”; OP P_
- il teste ha testualmente dichiarato: “inizialmente avevo un immobile nei luoghi Testimone_2 oggetto di causa. Circa 10-11 anni fa ho venduto l'immobile a;
se non sbaglio, Controparte_5
è suo figlio. In quella casa andavamo – io e la mia famiglia – d'estate e ogni Parte_1
tanto nei periodi di festa. Ho iniziato ad andare sui luoghi sin da piccolo, quindi già dagli anni
Settanta. Quando si entrava dalla attuale via dei Nuri, procedendo nel piazzale in fondo a destra, si trovava la abitazione di mio zio;
prima di accedere all'area vi era uno scalino di OP
calcestruzzo di color cemento;
ne ricordo uno solo;
ricordo che era alto circa 10-15 centimetri ed era volto specificamente ad evitare il passaggio di acqua. Una volta superato lo scalino vi era una tettoia per riparare dal sole;
non ricordo quando è stata installata questa tettoia;
inizialmente non vi era e poi venne installata, anche se non ricordo quando;
per il resto la struttura era aperta. Da quando ho venduto l'immobile non frequento più i luoghi, pertanto non mi oriento nella fotografia n.
15 della consulenza tecnica d'ufficio. All'esito della visione della foto n. 16 della consulenza tecnica
d'ufficio, posso dire che tale foto ritrae i luoghi che si vedono una volta superato quello che un tempo era lo scalino;
posso dire che un tempo vi erano delle tende per coprire dal sole, sorrette da canne, mentre oggi vi è una struttura con termocopertura;
ricordo anche la presenza del forno. […] Nello spazio a cui si accedeva un tempo superando lo scalino di calcestruzzo ho sempre visto solo i signori
e;
ci abitavano loro con i figli, mentre non ho visto altri parenti. […] OP P_
Per quanto riguarda le tende e le canne che le sorreggevano, ricordo che esse risalgono circa a fine anni Ottanta, inizi anni Novanta;
la tettoia è certamente successiva ma non ricordo a quando risale;
lo scalino di cui ho parlato fu posizionato tra fine anni Ottanta e inizi anni Novanta, nel periodo in cui ha iniziato ad allestire lo spazio coperto oggi da tettoia, utilizzato OP
prevalentemente per mangiare”.
Per completezza, va ricordato che il medesimo teste , interrogato dal precedente Testimone_2
giudice istruttore all'udienza del 24.2.2020, alla domanda n. 4 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. “vero che nell'immobile di cui alla particella in comproprietà fra i signori , e e , di cui al foglio 36, OP CP_1 Parte_1 Pt_2
particella 9, sub 3 - già Ente Urbano, di mq 341 del Comune di Avola nello spazio antistante alla proprietà di le installazioni hanno via via reso meno agevole il libero transito sullo OP
stesso”, aveva già risposto – confermando come i comproprietari rivendicanti abbiano nel tempo mostrato di comportarsi uti domini e non semplicemente uti condomini -: “non è vero;
quale passaggio?! Io ci andavo solo a vedere mio zio” (ossia , “poi non ci andavo mai”. OP
Essendo fondata la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai signori e OP
, di ciò deve tenersi conto ai fini della corretta individuazione dell'estensione del bene P_
comune da sottoporre a divisione.
3. Tutti i convenuti hanno richiesto la condanna degli attori e Parte_1 Parte_2
a rimuovere, dall'area oggetto di domanda di scioglimento della comunione, un fabbricato di forma rettangolare adibita a ricovero di serbatoio idrico in PVC, una cisterna in cemento armato, un pozzetto di ispezione per condotta di scarico di acque reflue nonché condutture idriche ed elettriche di collegamento.
Tale domanda va senz'altro reputata ammissibile, dal momento che sia i signori e OP
, da un lato, sia i signori e da un altro lato, si sono P_ CP_1 Controparte_2
costituiti tempestivamente, depositando rispettivamente comparsa di costituzione e risposta in data
7.7.2016 ed in data 15.7.2016, ampiamente prima della prima udienza di comparizione tenutasi il
16.1.2017.
Orbene, i convenuti in epigrafe hanno censurato gli elementi sopra indicati ritenendoli realizzati in violazione del disposto dell'art. 1102 c.c. Com'è noto, l'imposizione sulla cosa comune, da parte del comproprietario, di un peso a favore di un immobile di proprietà esclusiva di quest'ultimo si traduce in una servitù (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-II
25.2.2020, n. 5060; v. in senso analogo Cass. Civ. Sez. II 22.11.2023, n. 32432).
Secondo il condivisibile indirizzo del Supremo Collegio, invero, il principio secondo il quale nemini res sua servit non si applica in tema di condominio negli edifici, non sussistendo, in tal caso, la necessaria identità delle posizioni soggettive (dovendosi, all'uopo, distinguere tra la qualità di proprietari e quella di comproprietario), così che la possibilità di costituire servitù sulle parti comuni dell'edificio a vantaggio dei piani o degli appartamenti in proprietà esclusiva si ammette quando il condomino non usi delle cose comuni iure proprietatis, bensì iure servitutis (così Cass. Civ. Sez. II
28.8.2020, n. 18038; Cass. Civ. Sez. II 11.3.2022, n. 7971).
Presumendosi la libertà dell'immobile da pesi, grava su chi invoca l'esistenza di servitù l'onere di provarla (v., con specifico riguardo alla actio negatoria servitutis, Cass. Civ. Sez. II 25.7.1980, n.
4836; quanto alla confessoria servitutis, Cass. Civ. Sez. II 8.9.2014, n. 18890; Cass. Civ. Sez. II
11.1.2017, n. 472).
Il Supremo Collegio ha altresì chiarito che “la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo – contratto, successione ereditaria, usucapione, etc. – che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessaria ai soli fini della prova;
non viola pertanto il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell'attore – ovvero il rilievo ex officio iudicis – di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. II 23.9.2019, n. 23565, relativa a servitù; in senso analogo v. Cass. Civ. Sez. II 22.7.2014, n. 16684; Cass. Civ. Sez. II 24.11.2010, n.
23851).
In altri termini, potendo il giudice rilevare d'ufficio in base agli atti di causa la sussistenza di un titolo costitutivo dei diritti reali, ciò che occorre verificare è se, all'esito del giudizio espletato, possa ritenersi integrata la prova della verificazione di un fatto o di un atto idoneo a determinare la costituzione di una servitù.
Con specifico riguardo al caso di specie, uniformandosi al mandato conferito, l'ausiliario del
Tribunale ha – nella prima consulenza tecnica d'ufficio espletata – individuato nei luoghi oggetto di causa “il pozzo nero per le acque reflue (identificato alla lettera a) dell'allegato 1 del doc. n. 8 della produzione di parte attrice e all'all. 10 della produzione di e )” (v. OP P_ pagg.
3-4 della consulenza tecnica d'ufficio del 4.6.2021, nonché l'all. 3 e le foto nn. 5-6), “il fabbricato di forma rettangolare in blocchi di tufo destinato a contenere il serbatoio idrico per lo stoccaggio dell'acqua ad uso domestico (identificato alla lettera b) dell'allegato 1 del doc. n. 8 della produzione di parte attrice e all'all. 10 della produzione di e )” (v. OP P_ pag. 4 della consulenza tecnica d'ufficio del 4.6.2021, nonché l'all. 3 e la foto n. 10), nonché “le condutture elettriche ed idriche di collegamento tra gli elementi sopra individuati e l'abitazione riconducibile agli odierni attori” (v. pag. 4 della consulenza tecnica d'ufficio del 4.6.2021, nonché la foto n. 9).
Il mantenimento di tali elementi nell'area comune oggetto di causa può giustificarsi esclusivamente ove si reputi comprovata la sussistenza di servitù in favore dell'immobile di proprietà esclusiva degli attori e . Parte_1 Parte_2
Non emergendo dagli atti in alcun modo la costituzione di siffatto diritto reale su cosa altrui per atto negoziale o per destinazione del padre di famiglia, occorre verificare se ricorrano per lo stesso gli estremi della usucapione.
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto specificato che, rientrando il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale tra gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c., grava sull'attore che intende valersene provare il decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio quale condizione per l'accoglimento della domanda a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna, con l'ulteriore conseguenza che, ove il protrarsi del possesso per il necessario periodo non risulti univocamente accertato all'esito della compiuta istruttoria, il giudice, quand'anche tale carenza non sia stata dedotta dalla controparte (e anche nella contumacia di questa), non può esimersi dal rilevare, ex actis, il difetto di una condizione di accoglibilità della domanda (così espressamente Cass. Civ. Sez. II 18.3.2004, n. 5487).
Premesso quanto sopra, alle domande nn. 1 e 2 della memoria depositata dai convenuti ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. “vero è che, soltanto dopo l'anno 1997 ovverosia successivamente all'adesione del fondo al Consorzio di miglioramento fondiario di CP_3 Persona_1
Carlo, i coniugi ed installarono nell'area di cui quest'ultima Controparte_6 Controparte_7
era comproprietaria unitamente ad ed in territorio di Avola, CP_1 OP
contrada Chiusa di Carlo: a) un fabbricato di forma rettangolare in blocchi di tufo al fine di allocarvi un serbatoio idrico per lo stoccaggio dell'acqua per uso domestico, b) una cisterna in c.a. con soprastante botola di ispezione per lo sversamento delle acque reflue, c) un pozzetto di ispezione per condotta di scarico di acque reflue;
d) le condutture idriche ed elettriche di collegamento tra il detto serbatoio e la proprietà esclusiva di ?” e “vero è che, su incarico dei coniugi Controparte_7 ed , nei primi anni duemila, ho realizzato una cisterna in c.a. Controparte_6 Controparte_7 con soprastante botola di ispezione nell'area di cui quest'ultima era comproprietaria unitamente ad
ed , in territorio di Avola, contrada Chiusa di Carlo?”: CP_1 OP
- il teste escusso all'udienza del 18.1.2021, ha risposto rispettivamente: “sì, è vero. Testimone_3
Sono a conoscenza dei suddetti fatti perché mio padre era un operaio edile e io e mio fratello abbiamo collaborato con lui e con gli altri aderenti al in quel periodo;
in particolare, mi sono CP_8
occupato della realizzazione dei pozzetti in cui vengono inserite le saracinesche di ispezione;
quanto alla individuazione del periodo in cui si sono svolti i lavori, ricordo che essi sono stati eseguiti quando avevo già conseguito la patente di guida, dal momento che, in una occasione, mi recai personalmente con un'autovettura a comprare i sacchi di cemento armato. In merito alla realizzazione del fabbricato di forma rettangolare volto alla allocazione di serbatoio idrico per lo stoccaggio dell'acqua per uso domestico, preciso che, prima degli anzidetti lavori, difettava qualsiasi sistema idrico in quanto si utilizzava l'acqua tratta dal pozzo artesiano, che serviva le proprietà di tutte le parti;
la cisterna insisteva invece sulla sola proprietà di ”; “l'incarico in CP_1
oggetto venne conferito a intorno al 2002-2003; ricordo infatti che in quel periodo Parte_4 mi ero iscritto all'Università; l'incarico aveva ad oggetto lo scavo nella zona adiacente al fabbricato in precedenza realizzato. Ricordo di essermi recato in quei luoghi e di aver visto Parte_4
mentre si occupava della rimozione della terra”;
- il teste escusso all'udienza del 18.1.2021, ha risposto rispettivamente: “sì, è vero. Testimone_4
Ricordo di aver partecipato attivamente ai lavori indicati insieme a mio papà e a mio fratello
[...]
ricordo che tali lavori vennero eseguiti tra il 1997 e il 1998, comunque dopo l'adesione Tes_3
al consorzio di miglioramento. In particolare mi sono occupato dei pozzetti di cemento armato in cui sono alloggiate le saracinesche e dell'allaccio del sistema idrico”; “sì, è vero. Parte_4 realizzò lo scavo volto a contenere la cisterna, scavo contiguo al fabbricato di cui si è detto. All'epoca dei fatti, allarmato da una telefonata dei miei genitori (i quali erano stati avvisati da mio zio CP_3
), mi sono recato sui luoghi e ho visto , che stava realizzando il detto scavo.
[...] Parte_4
Ricordo che tali fatti si sono svolti dopo il 2000, in quanto io non abitavo più con i miei genitori, essendomi sposato nel 2001”.
Difformi dalle dichiarazioni rese dai due suddetti testimoni si mostrano le affermazioni dell'altro testimone . Testimone_2
Quest'ultimo, all'udienza del 22.6.2023, ha dichiarato: “posso dire che il casotto venne realizzato da mio padre circa 30 anni fa;
lo ricordo perfettamente perché vidi mio padre realizzarlo. Anche la cisterna interrata risale ad almeno trent'anni fa;
lo so per certo perché mi sono sposato venticinque anni fa e c'era già la cisterna. All'interno del casotto c'era un serbatoio d'acqua […] abbiamo realizzato il casotto per proteggerlo dai raggi solari;
l'acqua ivi introdotta era quella del;
CP_8
se non erro, fu ad occuparsi della istanza rivolta al;
prima del , OP CP_8 CP_8 si utilizzava l'acqua del pozzo, che successivamente divenne inutilizzabile. […] Vi erano dei tubi che erano serviti dall'acqua del;
l'allaccio con il risale ad almeno trent'anni fa. Vi CP_8 CP_8
erano poi dei fili elettrici che passavano in alto, senza dare fastidio per il passaggio;
li ricordo da sempre. Preciso che i tubi dell'acqua che partivano dal casotto arrivavano solo all'abitazione che un tempo era mia;
non arrivavano nelle altre case, perché gli altri avevano le loro cisterne”.
Rimanendo insoluto il contrasto tra le dichiarazioni rese da , da un lato, e da Testimone_2
e da un altro lato, in merito all'epoca di realizzazione del casotto, Testimone_3 Testimone_4
della cisterna e delle condutture, in assenza di elementi che consentano di attribuire valenza preponderante alle affermazioni rilasciate dall'uno o dagli altri – tutti, del resto, parenti dei convenuti
-, non può ritenersi univocamente accertato che lo stato di fatto difeso dagli attori si sia protratto per almeno un ventennio nei termini richiesti dall'art. 1158 c.c. (v., ancora, Cass. Civ. Sez. II 18.3.2004,
n. 5487 cit, per cui, ove il protrarsi del possesso per il necessario periodo non risulti univocamente accertato all'esito della compiuta istruttoria, il giudice, quand'anche tale carenza non sia stata dedotta dalla controparte - e anche nella contumacia di questa -, non può esimersi dal rilevare, ex actis, il difetto di una condizione di accoglibilità della domanda).
Conseguentemente, non ricorrono, in relazione agli elementi sopra descritti, gli estremi della usucapione in favore dai signori e . Parte_1 Parte_2
4. Ridefinita la dimensione del bene comune alla luce di quanto precisato al paragrafo 2, occorre adesso esaminare la domanda di divisione.
Com'è noto, ai sensi degli artt. 1111 e 713 c.c., ciascuno dei partecipanti o dei coeredi, in assenza di divisione contrattuale o testamentaria, può sempre domandare lo scioglimento della comunione, mediante domanda di divisione giudiziale.
È pacifico che le regole dettate per la divisione ereditaria siano applicabili allo scioglimento della comunione ordinaria (così Cass. Civ. Sez. I 26.6.1973, n. 1831).
Quanto alle modalità di scioglimento della comunione, l'art. 718 c.c. riconosce in primo luogo a ciascun comunista il diritto di chiedere l'assegnazione in natura di una porzione di beni, in misura proporzionale alla propria quota e qualitativamente omogenea all'intero.
Il successivo art. 720 c.c., peraltro, dispone che, nel caso in cui nella massa vi siano immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene e la divisione dell'intero non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei comproprietari aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più comproprietari, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione; nel caso in cui nessuno dei coeredi sia a ciò disposto, infine, si fa luogo alla vendita del bene in comunione e alla successiva ripartizione del ricavato tra i comproprietari pro quota.
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, il concetto di “non comoda divisibilità” – al quale è ancorata l'applicazione del disposto dell'art. 720 c.c. – ricorre quando vi sia impossibilità materiale di frazionamento del bene o anche quando il possibile frazionamento materiale produca notevole deprezzamento di esso rispetto all'utilizzazione del complesso indiviso, di modo che risulta preclusa la formazione di quote suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravate, cioè, da pesi, servitù e limitazioni eccessive (così, ad esempio, Cass. Civ. 22.7.2005, n. 15380; Cass. Civ.
16.4.1981, n. 2309; v. anche Cass. Civ. 18.8.1981, n. 4938, per cui, ai fini della valutazione della non comoda divisibilità, rilevano anche i costi dell'operazione di suddivisione materiale).
Come ancora precisato dalla Corte di Cassazione, la disposizione di cui all'art. 720 c.c. costituisce deroga al principio generale dell'art. 718 c.c., che attribuisce a ciascun condividente il diritto ad ottenere beni in natura, sicché la non comoda divisibilità di un immobile può essere riscontrata solo ove risulti accertata rigorosamente la ricorrenza dei suoi presupposti (v. Cass. Civ. 22.6.1995, n. 7093;
Cass. Civ. 21.6.1985, n. 3717).
Analoghe valutazioni vanno operate laddove sia invocato – come nella specie, da parte dei convenuti
– il disposto dell'art. 1112 c.c.
Quest'ultimo, com'è noto, stabilisce che lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.
La più autorevole dottrina ha in proposito sostenuto che l'art. 1112 c.c. richiamerebbe implicitamente il concetto di non comoda divisibilità fatto proprio dall'art. 720 c.c.
È oltretutto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità che, poiché è principio generale che ciascuno dei partecipanti ad una comunione può sempre domandare lo scioglimento, sicché le norme concernenti le ipotesi di invisibilità assumono – rispetto alla normale divisibilità dei beni – carattere di eccezionalità, la sussistenza delle situazioni limitative da esse previste deve essere accertata rigorosamente, dovendosi assicurare, fin dove possibile, la salvaguardia del diritto del singolo compartecipe ad ottenere lo scioglimento della comunione e l'assegnazione in natura della parte di sua spettanza (così Cass. Civ. Sez. II 7.4.1987, n. 3353).
Occorre infine ricordare che, qualora il progetto di divisione elaborato non sia approvato dalle parti, ai sensi dell'art. 789 c.p.c., il giudice, lungi dal doversi limitare ad accertare gli eventuali errori, può
e deve, se possibile, apportare al progetto le modifiche imposte dalla necessità di rispettare diposizioni di legge e provvedere direttamente alla rideterminazione delle porzioni e delle modalità della divisione (v., in tal senso, Cass. Sez. II Civ. 2.12.1972, n. 3483; Cass. Sez. II Civ. 24.10.1958, n.
3448; nella medesima prospettiva, più di recente, Trib. Arezzo 13.1.2017, n. 42).
Premesso quanto sopra, nel caso sottoposto all'odierno vaglio, con ordinanza dell'8.2.2024 è stato richiesto al consulente tecnico d'ufficio di “verificare se, secondo la misura della partecipazione spettante a ciascun contitolare, sia possibile o meno predisporre un progetto di divisione in natura - anche mediante formazione di quote con previsione di conguagli in denaro – idoneo ad assicurare a ciascuna delle parti la fruizione di un'area destinata a parcheggio e viabilità di accesso, con adeguati spazi di sosta e adeguati spazi di manovra per i veicoli, sia ipotizzando il mantenimento sui luoghi oggetto di causa degli elementi di cui i convenuti hanno chiesto l'eliminazione (v. pagg.
7-8 della comparsa di costituzione e risposta di e , nonché pagg.
9-10 della CP_1 Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta di e ) sia ipotizzando la rimozione OP P_ di essi sia ipotizzando l'esclusione dall'area oggetto di divisione della porzione di essa delimitata da tavole di legno ed antistante la proprietà esclusiva di e identificata OP P_
quale particella n. 615 (già individuata nell'all. 3 della consulenza tecnica d'ufficio del 4.6.2021)”.
A tale quesito l'ausiliario del Tribunale, con la seconda consulenza tecnica d'ufficio depositata l'1.6.2024 ha risposto positivamente, prospettando molteplici soluzioni operative (v. pag. 4 e ss. della predetta consulenza tecnica d'ufficio).
In considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche del bene comune, ritiene il Tribunale che sia possibile addivenire alla divisione in natura di quest'ultimo secondo la ipotesi contrassegnata dalla lettera A1 della relazione peritale (v. all. 8 della consulenza tecnica d'ufficio dell'1.6.2024).
Siffatta soluzione, invero, appare idonea a contemperare adeguatamente l'esigenza di ridurre l'estensione delle aree destinate a rimanere in comunione e quella di assicurare il persistente soddisfacimento delle funzioni di parcheggio e di viabilità assunte dal terreno oggetto di causa.
Per altro verso, non trascurabile appare il fatto che all'udienza del 2.7.2024 i signori OP
e , da un lato, e e da un altro lato, abbiano mostrato P_ CP_1 Controparte_2
di preferire proprio la opzione contrassegnata dalla lettera A1.
Al contempo, su quest'ultima, gli attori si sono limitati ad evidenziare come in essa “si sia data molta importanza alle parti comuni riducendo al minimo la proprietà privata” (v. pag. 7 della consulenza tecnica d'ufficio dell'1.6.2024).
In conclusione, pertanto, lo scioglimento della comunione relativa al terreno censito al catasto del comune di Avola (SR) al foglio n. 36, particella n. 9, subalterno n. 3, esteso mq. 341, va operato attribuendo:
- ai signori e la porzione contrassegnata dal n. 1 nell'allegato Parte_1 Parte_2
n. 8 della consulenza tecnica d'ufficio dell'1.6.2024; - ai signori e la porzione contrassegnata dal n. 2 nell'allegato n. 8 CP_1 Controparte_2
della consulenza tecnica d'ufficio dell'1.6.2024;
- ai signori e la porzione contrassegnata dal n. 3 dell'allegato n. 8 OP P_
della consulenza tecnica d'ufficio dell'1.6.2024;
- ai signori , , , Parte_1 Parte_2 OP P_ CP_1
e in comproprietà, le restanti aree individuate nell'allegato n. 8 della consulenza Controparte_2
tecnica d'ufficio dell'1.6.2024.
Solo per completezza deve rilevarsi che i profili attinenti al frazionamento catastale ed alla conseguente mancata trascrivibilità della sentenza di divisione non rilevano quali violazioni di norme di diritto incidenti sullo scioglimento della comunione e non incidono, pertanto, sull'emanazione della pronuncia dichiarativa di tale scioglimento, concernendo essi, piuttosto, la redazione – che può intervenire anche stragiudizialmente, sulla base di un accordo delle parti – di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali al fine della relativa voltura (così Cass. Civ. Sez. II
26.3.2019, n. 8400; in senso analogo v. Cass. Civ. Sez. II 14.12.2017, n. 30073).
5. In merito alle spese di lite, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale di esse ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Ed infatti, pur risultando gli attori soccombenti rispetto alle domande esaminate nei paragrafi 2 e 3, non può non rilevarsi come i convenuti si siano infondatamente opposti per tutto il corso del giudizio allo scioglimento della comunione.
Gli oneri delle consulenze tecniche d'ufficio, per come in atti già liquidati, vanno posti in solido a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
2365/2016, ogni altra istanza disattesa;
- dichiara ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto per usucapione da parte dei signori CP_3
e del diritto di proprietà sulla porzione – rientrante nel più ampio terreno sito
[...] P_
in c.da Chiusa di Carlo in Avola (SR) e censito in catasto al foglio n. 36, particella n. 9, subalterno n.
3, esteso mq. 341 – meglio individuata nell'allegato 3 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il
4.6.2021 con doppia retinatura grigia (v. pag. 5 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il
4.6.2021), per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna gli attori e a rimuovere dal terreno sito in c.da Parte_1 Parte_2
Chiusa di Carlo in Avola (SR) e censito in catasto al foglio n. 36, particella n. 9, subalterno n. 3, esteso mq. 341, il pozzo nero per le acque reflue (identificato alla lettera a) dell'allegato 1 del doc. n.
8 della produzione di parte attrice e all'all. 10 della produzione di e ) OP P_ (v. pagg.
3-4 della consulenza tecnica d'ufficio del 4.6.2021, nonché l'all. 3 e le foto nn. 5-6), il fabbricato di forma rettangolare in blocchi di tufo destinato a contenere il serbatoio idrico per lo stoccaggio dell'acqua ad uso domestico (identificato alla lettera b) dell'allegato 1 del doc. n. 8 della produzione di parte attrice e all'all. 10 della produzione di ) (v. pag. Controparte_9
4 della consulenza tecnica d'ufficio del 4.6.2021, nonché l'all. 3 e la foto n. 10), nonché le condutture elettriche ed idriche di collegamento tra gli elementi sopra individuati e l'abitazione riconducibile agli odierni attori (v. pag. 4 della consulenza tecnica d'ufficio del 4.6.2021, nonché la foto n. 9), per le ragioni di cui in motivazione;
- scioglie la comunione sussistente inter partes sul terreno sito in c.da Chiusa di Carlo in Avola (SR)
e censito in catasto al foglio n. 36, particella n. 9, subalterno n. 3, esteso mq. 341, attribuendo: - ai signori e la porzione contrassegnata dal n. 1 nell'allegato n. Parte_1 Parte_2
8 della consulenza tecnica d'ufficio dell'1.6.2024; - ai signori e la CP_1 Controparte_2
porzione contrassegnata dal n. 2 nell'allegato n. 8 della consulenza tecnica d'ufficio dell'1.6.2024;
- ai signori e la porzione contrassegnata dal n. 3 dell'allegato n. 8 OP P_
della consulenza tecnica d'ufficio dell'1.6.2024; - ai signori , , Parte_1 Parte_2
, e in comproprietà, le restanti aree OP P_ CP_1 Controparte_2
individuate nell'allegato n. 8 della consulenza tecnica d'ufficio dell'1.6.2024;
- compensa integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per le ragioni di cui in motivazione;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido gli oneri delle due consulenze tecniche d'ufficio espletate, per come in atti già liquidati, per le ragioni di cui in motivazione.
Così deciso in Siracusa, il 17.2.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti