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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14194/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 19.02.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia
Tra
“ , rappresentata e difesa dall'Avv. S. Parte_1
Massimino;
e
e CP_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 4.12.2024 la ricorrente indicata in epigrafe
CP_ conviene in giudizio l' e la formulando le Controparte_3 seguenti conclusioni: “.2) IN VIA PRINCIPALE, per i motivi indicati, dichiarare - illegittimo e/o inefficace, nullo o comunque annullare, l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi oggi impugnato, atto n.
06884202400019708/001, Codice identificativo del fascicolo:
068/2024/000367342 Codice identificativo della procedura esecutiva:
06884202400019708001, notificato a mezzo pec in data 22.11.2024, in uno all'AVVISO DI ADDEBITO N. 36820220004799628000 del
28.06.2022, asseritamente notificato in data 21.05.2024 a mezzo avviso di intimazione n. 06820249020410451000; 3) IN SUBORDINE ridurre le sanzioni, per l'intimazione di pagamento oggi impugnata quantomeno al minimo edittale atteso il difetto di motivazione, come sopra esposto. 4) con vittoria di spese e competenze del presente procedimento da distrarre nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi di legge”.
La domanda giudiziale è improcedibile, in quanto le parti opposte non sono costituite in giudizio e parte ricorrente non comparendo non ha fornito alcuna prova della notificazione del ricorso.
Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla “ con ricorso depositato in Parte_1
CP_ data 4.12.2024 nei confronti dell' e della , così Controparte_3
provvede:
1) dichiara la improcedibilità del ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Milano, 19.02.2025
Il Giudice
2 ( Luigi Pazienza)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 19.02.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia
Tra
“ , rappresentata e difesa dall'Avv. S. Parte_1
Massimino;
e
e CP_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 4.12.2024 la ricorrente indicata in epigrafe
CP_ conviene in giudizio l' e la formulando le Controparte_3 seguenti conclusioni: “.2) IN VIA PRINCIPALE, per i motivi indicati, dichiarare - illegittimo e/o inefficace, nullo o comunque annullare, l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi oggi impugnato, atto n.
06884202400019708/001, Codice identificativo del fascicolo:
068/2024/000367342 Codice identificativo della procedura esecutiva:
06884202400019708001, notificato a mezzo pec in data 22.11.2024, in uno all'AVVISO DI ADDEBITO N. 36820220004799628000 del
28.06.2022, asseritamente notificato in data 21.05.2024 a mezzo avviso di intimazione n. 06820249020410451000; 3) IN SUBORDINE ridurre le sanzioni, per l'intimazione di pagamento oggi impugnata quantomeno al minimo edittale atteso il difetto di motivazione, come sopra esposto. 4) con vittoria di spese e competenze del presente procedimento da distrarre nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi di legge”.
La domanda giudiziale è improcedibile, in quanto le parti opposte non sono costituite in giudizio e parte ricorrente non comparendo non ha fornito alcuna prova della notificazione del ricorso.
Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla “ con ricorso depositato in Parte_1
CP_ data 4.12.2024 nei confronti dell' e della , così Controparte_3
provvede:
1) dichiara la improcedibilità del ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Milano, 19.02.2025
Il Giudice
2 ( Luigi Pazienza)
3