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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1583/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TOSCANO SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3076/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello - Casa Comunale 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 507 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_2. in persona del legale rappresentante sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 09.04.2024, ricorre contro il Comune di Aci Castello. Più esattamente, con ricorso notificato alla controparte in data 13.03.2024, il ricorrente impugna l'avviso di accertamento n. 47584, emesso dall'Ente convenuto il 31.10.2023, notificato in data 15.01.2024, avente ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta
IMU per l'anno 2018, per un importo complessivo richiesto di euro 727,00.
A sostegno del proprio ricorso parte ricorrente, in breve, deduce che l'Ente, nell'anno 2018, in assenza di presupposto impositivo, sottoponeva ad imposizione IMU alcuni immobili di proprietà della stessa società ricorrente destinati alla rivendita;
segnatamente lamenta l'assoggettamento ad IMU delle unità immobiliari individuati con i seguenti dati catastali: Foglio 5, particella 2179, subalterno 29, categoria C06; Foglio 5, particella 2179, subalterno 7, categoria C06; Foglio 5, particella 2179, subalterno 47, categoria C06. Tali immobili sono da qualificare come immobili destinati alla vendita, c.d. immobili merce, quindi costruiti dall'impresa Ricorrente_1 per poi essere venduti a terzi, come effettivamente avvenuto tra gli anni 2021 e 2022.
Sulla scorta di detti motivi la ricorrente chiede dichiararsi la nullità e/o l'annullabilità dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
In data 30.12.2025 si è costituito in giudizio il Comune di Aci Castello insistendo sul proprio operato e chiedendone la conferma dell'accertamento opposto per tutte le ragioni indicate nelle controdeduzioni, con la condanna alle spese di lite.
In particolare, l'Ente evidenzia che l'art. 2, comma 2, del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124 prevede: “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati." Il successivo comma 5 bis dispone: ”Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma”.
“In altre parole, per accedere al beneficio dell'esenzione di cui alla citata disposizione normativa è necessario che: - i fabbricati siano costruiti e destinati alla vendita e non locati;
- sia stata presentata la dichiarazione
Imu da parte della società contribuente entro il termine ordinario. La presentazione della dichiarazione ai fini dell'esenzione è prevista a pena di decadenza, con la conseguenza che in assenza di dichiarazione, la contribuente non ha accesso al beneficio e deve corrispondere l'imposta per l'intero. Nel caso in esame, la società ricorrente non ha mai presentato la dichiarazione Imu, indispensabile per attestare il possesso dei requisiti previsti al fine del riconoscimento dell'agevolazione e per mettere a conoscenza questo Comune degli immobili eventualmente rientranti nell'esenzione”.
In data 8 e 12 gennaio 2026, la difesa di parte ricorrente deposita memorie illustrative con le quali insiste nell'accoglimento dei motivi di impugnazione esposti nel ricorso introduttivo e contesta le eccezioni formulate da parte resistente.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, esaminati gli atti di causa, rileva che il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.
Osserva il Giudice che l'art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013 convertito nella legge n. 124/2013 stabilisce che il beneficio della esenzione IMU relativamente ai “beni merce” è subordinato alla presentazione, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di variazione relativa all'imposta municipale ed utilizzando il modello ministeriale specificamente predisposto, di apposita dichiarazione con cui il soggetto che ritiene di averne diritto attesta il possesso dei requisiti e specifica gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica il beneficio.
Nel caso in esame nessuna “apposita dichiarazione” redatta “utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni” è stata allegata dalla società ricorrente al fine di provare, relativamente all'anno di imposta 2018, il tempestivo adempimento delle condizioni fissate dalla legge per l'ottenimento del beneficio relativo ai “beni merce”.
Sostiene la società ricorrente che: “Per l'anno d'imposta 2018 l'esenzione IMU, per i fabbricati cd. beni merce, era disciplinata dall'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, il quale prevedeva l'esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanesse tale destinazione e purché non locati. La predetta disposizione non subordinava il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione IMU, requisito introdotto in modo espresso solo dalla successiva L. 160/2019, e quindi applicabile a decorrere dal 2020 e non con riferimento all'anno di imposta 2018”.
Sulla questione in oggetto è più volte intervenuta la Corte di Cassazione –, la quale, da ultimo, con l'Ordinanza
n. 28806/2023, dopo avere richiamato le previsioni dell'articolo 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013, il quale stabilisce che «Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma», ha precisato quanto segue:
«1.5. questa Corte ha tuttavia recentemente chiarito, con l'ordinanza n. 5191/2022, sulla scorta di principi che il Collegio condivide, che il summenzionato art. 1, comma 769 della L. n. 160 del 2019 non ha abrogato l'art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 102 del 2013, al che consegue che l'esonero dall'IMU per i fabbricati-merce presuppone la presentazione della dichiarazione;
1.6. è stato posto in rilievo che la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta;
1.7. sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (cfr. Cass. n. 12852/2021, 32635/2019, 695/2015, 12495/2014; conf. Cass. nn. 1547/2017 in motiv, n.
4333/2016 in motiv.), la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce quindi di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e altresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire, è a conoscenza sin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati;
1.8. con riguardo, poi, agli effetti della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 160/2019, vigente dall'annualità 2020, dianzi illustrata, non può ritenersi applicabile per l'anno di imposta oggetto del giudizio (2015), l'applicazione della nuova disposizione introdotta dalla legge n. 160/2019, in base al principio del «favor rei», trattandosi di principio relativo solo alle sanzioni tributarie (articolo 3 del Dlgs 472/1997) e che non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli al reo, e trattandosi inoltre di disposizione che ha carattere innovativo e non interpretativo (cfr. Cass. n. 14530 del 2010);».
Con tale decisione la Suprema Corte ha quindi confermato i principi già enunciati con la richiamata Ordinanza
n. 5191/2022 ed anche con la precedente Ordinanza n. 21465/2020.
Come appare chiaro, le considerazioni sopra svolte da questo Giudice monocratico trovano piena rispondenza e conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, stante la necessità di presentazione della dichiarazione;
e ciò anche nei casi in cui il Comune abbia già conoscenza della questione.
Dalla riportata decisione della Suprema Corte emerge altresì che la introduzione della nuova normativa non ha determinato alcun effetto retroattivo.
Quindi, risulta fondato e legittimo l'operato dell'Ente impositore, che ha provveduto alla emissione ed alla notifica dell'avviso di accertamento, per la ripresa del tributo non versato dalla società ricorrente nell'anno
2018.
In definitiva, il ricorso risulta infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conferma della legittimità e della fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato.
Stante la difficoltà delle questioni dedotte, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato;
spese compensate.
Così deciso in Catania, il 23.01.2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Salvatore Toscano
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TOSCANO SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3076/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello - Casa Comunale 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 507 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_2. in persona del legale rappresentante sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 09.04.2024, ricorre contro il Comune di Aci Castello. Più esattamente, con ricorso notificato alla controparte in data 13.03.2024, il ricorrente impugna l'avviso di accertamento n. 47584, emesso dall'Ente convenuto il 31.10.2023, notificato in data 15.01.2024, avente ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta
IMU per l'anno 2018, per un importo complessivo richiesto di euro 727,00.
A sostegno del proprio ricorso parte ricorrente, in breve, deduce che l'Ente, nell'anno 2018, in assenza di presupposto impositivo, sottoponeva ad imposizione IMU alcuni immobili di proprietà della stessa società ricorrente destinati alla rivendita;
segnatamente lamenta l'assoggettamento ad IMU delle unità immobiliari individuati con i seguenti dati catastali: Foglio 5, particella 2179, subalterno 29, categoria C06; Foglio 5, particella 2179, subalterno 7, categoria C06; Foglio 5, particella 2179, subalterno 47, categoria C06. Tali immobili sono da qualificare come immobili destinati alla vendita, c.d. immobili merce, quindi costruiti dall'impresa Ricorrente_1 per poi essere venduti a terzi, come effettivamente avvenuto tra gli anni 2021 e 2022.
Sulla scorta di detti motivi la ricorrente chiede dichiararsi la nullità e/o l'annullabilità dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
In data 30.12.2025 si è costituito in giudizio il Comune di Aci Castello insistendo sul proprio operato e chiedendone la conferma dell'accertamento opposto per tutte le ragioni indicate nelle controdeduzioni, con la condanna alle spese di lite.
In particolare, l'Ente evidenzia che l'art. 2, comma 2, del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124 prevede: “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati." Il successivo comma 5 bis dispone: ”Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma”.
“In altre parole, per accedere al beneficio dell'esenzione di cui alla citata disposizione normativa è necessario che: - i fabbricati siano costruiti e destinati alla vendita e non locati;
- sia stata presentata la dichiarazione
Imu da parte della società contribuente entro il termine ordinario. La presentazione della dichiarazione ai fini dell'esenzione è prevista a pena di decadenza, con la conseguenza che in assenza di dichiarazione, la contribuente non ha accesso al beneficio e deve corrispondere l'imposta per l'intero. Nel caso in esame, la società ricorrente non ha mai presentato la dichiarazione Imu, indispensabile per attestare il possesso dei requisiti previsti al fine del riconoscimento dell'agevolazione e per mettere a conoscenza questo Comune degli immobili eventualmente rientranti nell'esenzione”.
In data 8 e 12 gennaio 2026, la difesa di parte ricorrente deposita memorie illustrative con le quali insiste nell'accoglimento dei motivi di impugnazione esposti nel ricorso introduttivo e contesta le eccezioni formulate da parte resistente.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, esaminati gli atti di causa, rileva che il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.
Osserva il Giudice che l'art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013 convertito nella legge n. 124/2013 stabilisce che il beneficio della esenzione IMU relativamente ai “beni merce” è subordinato alla presentazione, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di variazione relativa all'imposta municipale ed utilizzando il modello ministeriale specificamente predisposto, di apposita dichiarazione con cui il soggetto che ritiene di averne diritto attesta il possesso dei requisiti e specifica gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica il beneficio.
Nel caso in esame nessuna “apposita dichiarazione” redatta “utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni” è stata allegata dalla società ricorrente al fine di provare, relativamente all'anno di imposta 2018, il tempestivo adempimento delle condizioni fissate dalla legge per l'ottenimento del beneficio relativo ai “beni merce”.
Sostiene la società ricorrente che: “Per l'anno d'imposta 2018 l'esenzione IMU, per i fabbricati cd. beni merce, era disciplinata dall'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, il quale prevedeva l'esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanesse tale destinazione e purché non locati. La predetta disposizione non subordinava il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione IMU, requisito introdotto in modo espresso solo dalla successiva L. 160/2019, e quindi applicabile a decorrere dal 2020 e non con riferimento all'anno di imposta 2018”.
Sulla questione in oggetto è più volte intervenuta la Corte di Cassazione –, la quale, da ultimo, con l'Ordinanza
n. 28806/2023, dopo avere richiamato le previsioni dell'articolo 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013, il quale stabilisce che «Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma», ha precisato quanto segue:
«1.5. questa Corte ha tuttavia recentemente chiarito, con l'ordinanza n. 5191/2022, sulla scorta di principi che il Collegio condivide, che il summenzionato art. 1, comma 769 della L. n. 160 del 2019 non ha abrogato l'art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 102 del 2013, al che consegue che l'esonero dall'IMU per i fabbricati-merce presuppone la presentazione della dichiarazione;
1.6. è stato posto in rilievo che la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta;
1.7. sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (cfr. Cass. n. 12852/2021, 32635/2019, 695/2015, 12495/2014; conf. Cass. nn. 1547/2017 in motiv, n.
4333/2016 in motiv.), la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce quindi di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e altresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire, è a conoscenza sin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati;
1.8. con riguardo, poi, agli effetti della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 160/2019, vigente dall'annualità 2020, dianzi illustrata, non può ritenersi applicabile per l'anno di imposta oggetto del giudizio (2015), l'applicazione della nuova disposizione introdotta dalla legge n. 160/2019, in base al principio del «favor rei», trattandosi di principio relativo solo alle sanzioni tributarie (articolo 3 del Dlgs 472/1997) e che non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli al reo, e trattandosi inoltre di disposizione che ha carattere innovativo e non interpretativo (cfr. Cass. n. 14530 del 2010);».
Con tale decisione la Suprema Corte ha quindi confermato i principi già enunciati con la richiamata Ordinanza
n. 5191/2022 ed anche con la precedente Ordinanza n. 21465/2020.
Come appare chiaro, le considerazioni sopra svolte da questo Giudice monocratico trovano piena rispondenza e conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, stante la necessità di presentazione della dichiarazione;
e ciò anche nei casi in cui il Comune abbia già conoscenza della questione.
Dalla riportata decisione della Suprema Corte emerge altresì che la introduzione della nuova normativa non ha determinato alcun effetto retroattivo.
Quindi, risulta fondato e legittimo l'operato dell'Ente impositore, che ha provveduto alla emissione ed alla notifica dell'avviso di accertamento, per la ripresa del tributo non versato dalla società ricorrente nell'anno
2018.
In definitiva, il ricorso risulta infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conferma della legittimità e della fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato.
Stante la difficoltà delle questioni dedotte, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato;
spese compensate.
Così deciso in Catania, il 23.01.2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Salvatore Toscano