Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2477/2020
All'udienza collegiale del giorno 13/05/2025 ore 10:30
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MAZZOLI GABRIELLA
AVV. TANDOI MARIA CRISTINA pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MONTI ANDREA avv. Luca Giappichelli sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Giulia Spadaro
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2477/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra già (C.F./P.I. Parte_2 Parte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore , dott.ssa rappresentata P.IVA_1 Parte_4
e difesa dagli Avvocati Gabriella Mazzoli ( e Maria Cristina Tandoi (C.F. CodiceFiscale_1
presso il cui studio, in Via Maria Brighenti n. 23, edificio B, elegge domicilio, C.F._2
giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
(C.F.: ) nato a [...] [...], residente in [...]C.F._3 Pt_1 Pt_1
Via Cavizzana n. 8, elettivamente domiciliato in Via Tiberio Imperatore n. 15 presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Andrea Monti (C.F. ) che lo rappresenta e difende, giusta delega in CodiceFiscale_4
atti
-APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato “2” Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, n. 4466/2020, pubblicata il 02.03.2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. esponeva di aver svolto attività lavorativa come Controparte_1 dipendente del , presso l'Istituto per i Trapianti d'Organo e Parte_5
l'Immunocitologia di Roma;
rilevava di aver collaborato con il Prof. anche Persona_1 presso l'università Tor Vergata, precisando che la detta Università si avvaleva, tra la fine degli anni
80 e l'inizio degli anni 90, delle strutture sanitarie dell'Ospedale S. Eugenio di parte dell' Pt_1 [...]
Evidenziava che la detta struttura ospedaliera e il Prof. gli avevano proposto, Pt_3 Per_1 sulla base della loro esperienza in materia di circolazione extracorporea dialitica, l'incarico di sviluppare un diverso sistema di circolazione ad impulso artificiale attivo durante la fase dell'operazione, da manovrarsi dal medesimo tecnico nel corso dei trapianti;
aveva pertanto, unitamente al collega iniziato a collaborare con l'équipe medico-chirurgica per tutti i Per_2
trapianti di fegato dal luglio 1992 al 2006. Rilevava, a fronte dell'attività svolta, di non aver mai ricevuto alcun compenso da parte del S. Eugenio, e quindi dalla , ma che, a seguito delle Parte_3
richieste avanzate, la Direzione Amministrativa del S. Eugenio, in data 19 giugno 2006, aveva proposto di stipulare un contratto per l'acquisizione di prestazioni professionali con i due tecnici e di addivenire ad una transazione per gli anni pregressi. Con successiva delibera del 19 ottobre 2006, la C aveva proposto un nuovo contratto senza però tenere in alcun conto il debito Pt_3 pregresso;
l'attore, prossimo alla pensione, aveva deciso di non sottoscrivere l'accordo. Evidenziava pertanto l'attività professionale espletata dal 1992 al 2006 e concludeva richiedendo la condanna della al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 113.400,00, a titolo di Parte_3
compenso. Si costituiva in giudizio la , che eccepiva la prescrizione del credito Parte_3 dell'attore ex art. 2956 n. 2 c.c. e, in via subordinata, ex art. 2948, n. 4 c.c. Concludeva richiedendo il rigetto della domanda. Con memoria depositata in data 17 maggio 2016, si costituiva l'
[...]
, costituita dall'accorpamento della con la Controparte_2 Parte_3 CP_3
[...
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “I) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 79.380,00, oltre interessi legali sino al saldo;
II) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in complessivi euro 9.500,00, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 3.500,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_2
“2” chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di
Roma n. 4466/2020, pubblicata il 02/03/2020, per i motivi suindicati: - annullare la sentenza impugnata perché erronea stante la mancanza dei presupposti e per la totale infondatezza della pretesa creditoria. - In subordine dichiarare prescritto il diritto;
- in ulteriore subordine ridurre la somma liquidata, in ragione degli oneri previdenziali e fiscali non versati. Con vittoria di compensi e spese per il doppio grado di giudizio”.
Si è costituito in giudizio che ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1) in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla attesa la violazione dell'art. Parte_1
342 c.p.c., per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
2) nel merito: rigettare interamente l'appello proposto dalla perché inammissibile e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto Parte_1
per le ragioni tutte di cui alle superiori premesse, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio”.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
L'appello di “2” è articolato in tre Parte_2
motivi.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Ha errato il giudice di primo grado nel ritenere non sussistente la prescrizione del diritto ex 2948 n.
4 -erroneità e illogicità della sentenza”, parte appellante censura la sentenza in quanto il tribunale erroneamente ed illogicamente avrebbe ritenuto insussistente la prescrizione in mancanza di contratto e per aver invece ritenuto sussistente il rapporto di lavoro, pur in assenza di contratto, in quanto provato attraverso le prove testimoniali e la
Parte predisposizione da parte della della delibera adottata al fine della formalizzazione del contratto.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “ha errato il giudice nel riconoscere provato un
“rapporto di lavoro autonomo tra e la convenuta - erroneità per contrasto con le legge CP_1 art. 1418 c.c. e art.17 del R.D. n.2440/1923 (cd. Legge di Contabilità Pubblica)”, parte appellante lamenta l'appellante l'erroneo riconoscimento di un valido contratto esistente tra il e la CP_1 azienda sanitaria convenuta. Deduce a tal riguardo la violazione dell'art. 1418 c.c. e dell'art.17 del
R.D. n.2440/1923, in quanto mancherebbe, nel caso di specie, un contratto avente la forma scritta;
forma richiesta dalla stessa normativa, a pena di nullità, affinché la pubblica amministrazione possa validamente obbligarsi con un soggetto privato. Adduce, inoltre, che tale forma non possa essere supplita dalla deliberazione dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, di appalto o della fornitura di servizi, posto che tale delibera costituirebbe un mero atto preparatorio del negozio da stipulare in seguito.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Ha errato il giudice di prime cure nel riconoscere al una retribuzione per € 70,00 al netto, quando nella proposta di contratto era prevista CP_1 quella cifra al lordo.-erronea valutazione dei fatti”, l'appellante contesta la retribuzione riconosciuta al in quanto la somma indicata per € 70.00, nella proposta di contratto mai accettata o CP_1 sottoscritta dall'appellante, era prevista al lordo e non già al netto, come invece sostenuto dal giudice di primo grado.
La sentenza impugnata è così motivata: “Occorre in primo luogo evidenziare che, con la domanda avanzata nella presente sede, l'attore ha richiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma dovuta quale compenso per l'attività professionale svolta in relazione all'assistenza prestata nel corso degli interventi di trapianto di fegato effettuati dal 1992 al 2006 presso l'Ospedale S. Eugenio di Roma. Ora, costituendosi nel presente giudizio, parte convenuta ha eccepito la prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c. e quella estintiva quinquennale ex art. 2948
n. 4 c.c. Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella estintiva, nelle forme alternative, ordinaria ed abbreviata, o di quella presuntiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su presupposti diversi;
in difetto, spetta al giudice del merito procedere all'interpretazione della volontà delle parti ed il relativo giudizio non è utilmente censurabile in cassazione, posto che esso si colloca sul terreno dell'ermeneusi della domanda giudiziale, trovando solo il limite della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. (C.C.
29822/19). Nel caso di specie, parte convenuta, nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, n.
2 c.p.c. ed a fronte di quanto rilevato da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, sesto comma,
n. 1 c.p.c., ha rinunciato alla prescrizione presuntiva, dovendo pertanto in questa sede aversi riguardo unicamente all'eccepita prescrizione estintiva quinquennale. Sul punto, occorre evidenziare come l'art. 2948, primo comma, n. 4 c.c. risulta riferirsi agli interessi e, in generale, a ciò che “deve” pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
nel caso di specie, però, non risulta contestato che fra le parti del presente giudizio non fosse stato mai stipulato alcun accordo in ordine alla misura del compenso dovuto e alle modalità, anche temporali, di corresponsione dello stesso, risultando infatti la domanda avanzata dall'attore volta proprio alla condanna di controparte al pagamento delle somme dovute per l'attività espletata, e mai corrisposta. Inoltre, per come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la prescrizione quinquennale prevista ex art. 2948 n. 4 c.c. si riferisce a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi e, in via di mera esemplificazione, fa riferimento agli interessi, per cui è evidente che questi ultimi sono soggetti alla prescrizione in questione in quanto sia, “per legge o per contratto”, previsto che il creditore possa ottenerne il pagamento a scadenze annuali o inferiori, laddove, allorchè nulla preveda in proposito il titolo, il diritto al versamento periodico degli interessi resta soggetto a quello applicabile al capitale (C.C. 802/99). Ne discende come, in assenza di un titolo disciplinativo le modalità di corresponsione del compenso dovuto in favore dell'attore, come nel caso di specie, l'avanzata eccezione di prescrizione quinquennale deve essere rigettata, evidenziandosi in ultimo come le prestazioni professionali dall'attore siano state espletate sino al 2006 e la presente controversia risulta instaurata con atto di citazione notificato in data 10 gennaio 2014. Chiarito ciò, occorre evidenziare che, in sede di prova, il teste coordinatore e Dialisi presso Tes_1 CP_4
l'Ospedale S. Eugenio – ASL dal 1987, ha confermato la circostanza in forza della quale Pt_1
l'attore e il suo collega dal mese di luglio 1992, avevano collaborato con l'équipe medico – Per_2 chirurgica in occasione dei trapianti di fegato svolti presso l'Ospedale S. Eugenio fino al 2006, occupandosi del funzionamento del dispositivo biomedicale di circolazione extracorporea Byo Pump;
il detto teste ha riferito di essere stato presente un paio di volte, precisando che il ed il CP_1
collega lavoravano soltanto di notte, essendo chiamati in reperibilità per i trapianti. Il teste Per_2 ha poi dichiarato di aver visto, almeno due volte, il in camice all'interno della sala che CP_1 lavorava, mentre si trovava nella sala d'attesa della sala operatoria. Anche il teste nominato Tes_2
nel 2004 Primario al S. Eugenio, poi trasferitosi nel 2007 al di Torvergata, ha confermato CP_5 che l'attore e il suo collega dal mese di luglio 1992, avevano collaborato con l'équipe Per_2
medico – chirurgica in occasione dei trapianti di fegato svolti presso l'Ospedale S. Eugenio fino al
2006, occupandosi del funzionamento del dispositivo biomedicale di circolazione extracorporea Byo
Pump; il detto teste ha altresì confermato che i Sigg. e si erano accordati con lui CP_1 Per_2
e con il Prof. per alternarsi in maniera perfettamente equa nel servizio di assistenza ai Per_1
trapianti, precisando che il loro carico di lavoro era più o meno equivalente e che gli stessi comunicavano la loro disponibilità e venivano chiamati in base alla stessa. Ora, dalla documentazione in atti, e segnatamente dalla comunicazione del 19 giugno 2006 proveniente dalla
Direzione Amministrativa dell' nella persona della Dott.ssa ed Parte_6 Parte_7
indirizzata, fra gli altri, al Direttore Sanitario, avente ad oggetto le attività dei tecnici del CNR, Sigg.
e emerge che, in data 3 aprile 2006 era stata inviata una nota al Direttore Per_2 CP_1
Amministrativo con cui la Dott.ssa aveva proposto “di stipulare un contratto per Parte_7
l'acquisizione di prestazioni professionali con ciascuno dei due tecnici e di addivenire ad una transazione per gli anni pregressi”. Nella medesima comunicazione si dà poi atto che il Direttore
Amministrativo, in data 20 aprile 2016, aveva risposto “di condividere la necessità di formalizzare il rapporto con i due tecnici e di procedere alla definizione degli aspetti finanziari nell'atto deliberatorio di approvazione della convenzione”. Con la deliberazione n. 1047 del 19 ottobre 2006 il Direttore Generale della proponeva di sottoscrivere un contratto per Parte_6 prestazione professionale per l'attività inerente le tecniche di circolazione extracorporea nel trapianto di fegato svolta dall'attore e dal collega stabilendo la durata del contratto fino al Per_2
31 dicembre 2006 e quantificando il compenso in euro 70,00, retribuzione oraria, per ciascuno dei due tecnici;
al detto atto era poi allegata una comunicazione a firma del Prof. in data 6 Tes_2 giugno 2006, il quale dava atto che i Sigg. e avevano fornito, dal luglio 1992 “a CP_1 Per_2 tutt'oggi”, la loro assistenza per tutti i trapianti di fegato, in totale 324, precisando che nell'ospedale non esistevano professionalità specifiche in grado di svolgere l'attività effettuata dai tecnici. La detta proposta contrattuale, per come dedotto dall'attore e non contestato dalla convenuta, non veniva accettata nulla prevedendosi nella stessa in ordine al debito pregresso. All'esito della disamina della citata documentazione, oltre che delle risultanze istruttorie, ritiene il Giudice che le deduzioni attoree in ordine all'avvenuto svolgimento di attività professionale a far data dal luglio 1992 e sino giugno
2006 devono essere condivise, evidenziandosi sul punto, oltre le dichiarazioni rese in sede di prova dai testi escussi, anche il contenuto della citata comunicazione del 19 giugno 2006, proveniente dalla
, laddove si rilevava l'avvenuta proposta al Direttore Amministrativo per la Parte_6 stipula di un contratto con l'attore ed il collega cercando anche di “addivenire ad una Per_2 transazione per gli anni pregressi”; inoltre, anche in considerazione delle censure avanzate dalla convenuta, era sempre la medesima a proporre il contratto individuale di Parte_6 prestazione d'opera con l'attore, richiamando, nella proposta in atti l'art. 7, sesto comma, D.L.gvo
165/01 che prevede che le Pubbliche Amministrazioni per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, “possano conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza”.
Deve quindi ritenersi provato il dedotto rapporto di lavoro autonomo fra il sig. e la CP_1
convenuta, e ciò per il periodo dal 1992 al 2006, tenuto conto che, nella comunicazione del 6 giugno
2006, il Prof. dava atto che l'attore dal luglio 1992 al giugno 2006 aveva fornito assistenza Tes_2 per tutti i trapianti di fegato eseguiti nell'Ospedale. Ora, in ordine alla quantificazione del compenso, si deve rilevare, per un verso, che nella proposta contrattuale, la convenuta individuava la cifra di euro 70,00 all'ora quale retribuzione dovuta al professionista, comprensiva del servizio di reperibilità di 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno, e, per l'altro, che i trapianti di fegato svolti dal 1992 al 2006 erano stati 324, per come emergente dalla citata comunicazione del Prof. in Tes_2
data 6 giugno 2006 e non specificamente contestato nel presente giudizio. A ciò deve aggiungersi che, per come già rilevato, il teste ha dichiarato che, pur non essendovi alternanza, il carico Tes_2 di lavoro fra l'attore e il collega era più o meno equivalente, dovendo pertanto riconoscersi Per_2
la partecipazione del Sig. a 162 trapianti, pari alla metà di quelli complessivamente CP_1 eseguiti nel periodo in oggetto. In ordine poi al numero di ore necessario per l'effettuazione di un trapianto di fegato, la documentazione prodotta, proveniente da siti Internet specializzati e anch'essa non oggetto di specifica e tempestiva contestazione, attesta un numero variabile di ore richieste, individuandole fra le otto e le dieci, o ancora fra le sei e le dodici ore, o infine fra le quattro e le quattordici. A ciò consegue che appare equo riconoscere, tenuto proprio conto dell'estrema variabilità del numero di ore necessario per il trapianto, per come ciò risulta emergere dalle produzioni svolte dall'attore, oltre che degli elementi introdotti nel presente giudizio, il numero di sette ore quale durata cui rapportare il compenso spettante al Sig. dovendosi peraltro CP_1 confermare nella presente sede l'ordinanza in data 22 marzo 2018. Deve, conseguentemente, riconoscersi in favore di parte attrice, sulla base dei 162 interventi e della retribuzione oraria di euro
70,00, per come proposto dalla stessa convenuta, l'importo complessivo di euro 79.380,00. Alla luce delle considerazioni raggiunte, pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 79.380,00, oltre interessi legali sino al saldo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza”.
Il secondo motivo di appello proposto che va esaminato per primo, atteso il suo rilievo assorbente, merita di essere condiviso.
Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una P.A. e pur ove questa agisca "iure privatorum", è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A. stessa, la forma scritta “ad substantiam”, che
è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo ed è, quindi, espressione dei principi inderogabili di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.; pertanto, il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'Ente di natura autorizzatoria e diretta al diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno. Deve inoltre escludersi che il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente. Tale difetto di forma scritta richiesta "ad substantiam" può essere rilevato d'ufficio dal giudice chiamato a decidere sulla domanda del professionista volta al pagamento del compenso, anche in grado di appello, salvo che sulla validità del contratto vi sia stata pronuncia del giudice di primo grado, non investita da specifico motivo di gravame. (Sentenza n. 1702 del
26/01/2006).
Ed ancora, “Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso;
ne consegue che non rispetta detti requisiti formali l'adozione da parte dell'organo collegiale dell'ente di un'autorizzazione al conferimento dell'incarico, trattandosi di mero atto interno. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la proroga dell'incarico di un contratto di consulenza esterna non può essere disposta con delibera dell'ente pubblico). (Cass. Ordinanza n. 8574 del 27/03/2023 (Rv. 667316 – 01) e SS.UU.
Ordinanza n. 13849 del 19/05/2023 sempre in tema di nullità per difetto di forma scritta).
Orbene, è agli atti ma è altresì incontestato come per tutte le prestazioni richieste ed effettuate dal in favore della dal 1992 e fino al 2006 non esista alcun contratto CP_1 Parte_3 rivestente la forma scritta così come richiesto dall'orientamento sopra richiamato. Lo stesso giudice di primo grado dà atto in sentenza che la deliberazione n. 1047 del 19 ottobre 2006 del Direttore
Generale della conteneva la mera proposta contrattuale di un accordo di Parte_6 prestazione d'opera professionale per l'attività inerente le tecniche di circolazione extracorporea nel trapianto di fegato stabilendone la durata per il futuro e fino al 31 dicembre 2006, infine quantificando il compenso in euro 70 come retribuzione oraria;
tale delibera tuttavia non veniva accettata dal atteso che nulla veniva previsto in ordine al debito pregresso. CP_1
Nulla comprovano poi gli altri documenti esaminati dal giudicante, ossia la comunicazione del
19 giugno 2006 proveniente dalla Direzione Amministrativa dell' nella persona Parte_6
della dott.ssa ed indirizzata, fra gli altri, al Direttore Sanitario, avente ad oggetto le attività Parte_7
Parte dei tecnici del e da cui è emerso che, in data 3 aprile 2006, era stata inviata Per_2 CP_1 una nota al Direttore Amministrativo con cui la dott.ssa aveva proposto “di stipulare un Parte_7
contratto per l'acquisizione di prestazioni professionali con ciascuno dei due tecnici e di addivenire ad una transazione per gli anni pregressi” trattandosi di meri atti preparatori.
Né assume rilevanza il dato, pure evidenziato in sentenza, che nella medesima comunicazione si era dato poi atto che il Direttore Amministrativo, in data 20 aprile 2016, aveva risposto “di condividere la necessità di formalizzare il rapporto con i due tecnici e di procedere alla definizione degli aspetti finanziari nell'atto deliberatorio di approvazione della convenzione”.
E' in definitiva provato che non vi fu mai alcun contratto scritto relativo al periodo per il quale il aveva richiesto il compenso (1992-2006) né questi ha mai sottoscritto alcuna valida CP_1
proposta contrattuale in relazione alle prestazioni richieste e riguardanti il detto periodo.
Tale difetto di forma scritta richiesta ad substantiam come ritenuto dal giudice di legittimità può essere rilevata d'ufficio dal giudice chiamato a decidere sulla domanda del professionista volta al pagamento del compenso, anche in grado di appello, atteso che da un lato sulla validità del contratto non vi è stata alcuna pronuncia del giudice di primo grado che ha solo ritenuto provato il dedotto rapporto contrattuale fra il e la convenuta senza alcuna espressa pronuncia in punto di CP_1 validità del contratto e dall'altro che questa Corte è stata investita sul punto da specifico motivo di gravame.
L'accoglimento del gravame determina la rivisitazione delle spese dei due gradi di giudizio;
esse, che seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione fino ad €260.000,00) con applicazione di valori minimi attesa la natura non particolarmente complessa della fattispecie e la ridotta attività espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
“2”, già “C” avverso la sentenza definitiva del Parte_2 Pt_3
Tribunale di Roma n. 4466/2020, pubblicata il 02.03.2020 così provvede:
-accoglie l'appello proposto da già Parte_2
e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda di Parte_3 [...]
CP_1
-condanna a rifondere in favore di Parte_8 Parte_2
già le spese del primo grado di giudizio liquidate in € 7052
[...] Parte_3
per compensi oltre accessori di legge (rimborso spese generali del 15%, iva e cap);
-condanna a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_2
già le spese del presente grado, liquidate in complessivi
[...] Parte_3
€7160 per compensi oltre alle spese vive pari ad €1.848,00, alle spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-