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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 4571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4571 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9156/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA AR, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9156 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con gli avv.ti Domenico Roccisano e Parte_1
AN TI.
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“
1. Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui al presente atto, e previa eventuale declaratoria della inesistenza, inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del termine apposto al rapporto di lavoro sorto in data 24 giugno 2024, l'esistenza inter partes, a far data dal 24 giugno 2024 e sino al 31 ottobre 2024, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con orario full time;
2. accertare e dichiarare, quindi, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 24 giugno 2024, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e conseguentemente:
IN VIA PRINCIPALE:
3. accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento de quo per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto
4. condannare la parte convenuta, ex art. 2 D. Lgs 23/2015, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di tutte le retribuzioni intercorrenti dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegra sulla base della retribuzione globale di fatto di € 2.074,85, o quale altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali;
1 IN VIA SUBORDINATA RISPETTO A PRECEDENTI PUNTI 3. E 4.:
5. previa declaratoria della esistenza di un contratto a tempo indeterminato, in conseguenza dei punti 1 e 2, accertare e dichiarare la conversione del contratto a tempo indeterminato sin dall'inizio del rapporto – o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia – e la inefficacia e/o nullità e/o illegittimità della risoluzione del rapporto avvenuta in data 31 ottobre 2024 e, per l'effetto, condannare la parte convenuta al ripristino del rapporto di lavoro e a riammettere in servizio il ricorrente;
6. stante la dichiarazione di nullità del termine e la conversione del contratto a tempo indeterminato, condannare la parte convenuta al risarcimento del danno a favore del ricorrente nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto pari a € 24.898,20 (2.074,85 x 12 mesi), o quale altra somma minore ritenuta di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA:
7. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di euro 1.596,79, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di competenze di fine rapporto e t.f.r.;
8. condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 1.596,79, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di competenze di fine rapporto e t.f.r.
IN OGNI CASO:
9. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di euro 2.011,90, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di saldo della retribuzione di settembre 2024 e di ottobre 2024;
10.condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 2.011.90, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di saldo della retribuzione di settembre 2024 e di ottobre 2024
11. il tutto con rivalutazione monetaria e interessi per ogni somma riconosciuta dal sorgere del diritto al saldo;
12. con vittoria di spese, compensi professionali ex DM 55/2014, spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. nella misura di legge”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
***
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Come è noto, il contratto a termine rappresenta un'eccezione rispetto all'ordinaria forma che dovrebbe assumere il contratto di lavoro subordinato.
La legge infatti sancisce il carattere eccezionale del rapporto determinato, tanto che il comma 1 d.lgs. n.
81/2015 statuendo che “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” si pone in armonia con le previsioni della Direttiva 1999/70/CE, che nelle considerazioni generali n. 6 e 7 dell'accordo quadro dispone: “i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro”.
In tal senso, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine. Ma, se il termine è di durata superiore a dodici mesi, è necessario che ricorrano le condizioni fissate all'art. 19, co. 1, d.lgs. n.
81/2015.
2 Inoltre, se il rapporto di lavoro è di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto
è priva di effetto se non risulta da atto scritto e una copia deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione (art. 19, co. 4, d.lgs. n. 81/2015).
Per il contratto a termine di durata superiore a dodici giorni, dunque, si richiede la forma scritta ad substantiam (con specificazione del termine di scadenza del contratto), pena la riconduzione alla forma comune di rapporto di lavoro quale è il lavoro a tempo indeterminato.
Su questa linea, in giurisprudenza è stato chiarito che l'apposizione, al contratto di lavoro, del termine o l'indicazione della circostanza che tale termine implichi, postula a pena di nullità un patto in forma scritta ad substantiam, che deve essere anteriore, o quanto meno contestuale, all'inizio del rapporto e non può essere surrogato né da dichiarazioni scritte unilaterali delle parti (come la richiesta di avviamento del datore di lavoro) o di un terzo (quale il provvedimento di avviamento dell'Ufficio di collocamento) né da accordi verbali tra le parti, sicché, in difetto di tale valida apposizione del termine, il contratto si reputa a tempo indeterminato (cfr. Cass. nn. 16473/2009, 15494/2011).
3. Venendo all'odierna controversia, deve rilevarsi come il contratto stipulato tra le parti difetti proprio della forma scritta.
Ed invero, benché nelle comunicazioni Unilav il rapporto intercorso tra le parti risulti qualificato come
“lavoro a tempo determinato” (cfr. all. nn.
2-3 al ricorso), manca la produzione in atti del contratto, sì da non poterne verificare l'apposizione scritta del termine.
4. La riscontrata assenza del requisito della forma scritta comporta la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato sin dall'inizio della prestazione lavorativa e le conseguenze di cui all'art. 28, co. 2, d.lgs. n. 81/2015.
5. Va quindi affermata la costituzione del contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno sin dal
24.6.2024.
6. L'invalidità dell'apposizione del termine rende allora illegittima la risoluzione del rapporto per scadenza del termine e la società datrice deve essere condannata alla riammissione in servizio della parte attrice, restando quindi assorbita l'ulteriore questione attinente all'illegittimità del licenziamento orale.
7. Inoltre, la datrice è tenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva che, in considerazione della durata del rapporto di lavoro, può quantificarsi nella misura di n. 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 2.074,85).
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sull'indennità così liquidata competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
8. Dagli atti di causa emerge poi che, rispetto, alla retribuzione dei mesi di settembre e ottobre 2024, la società ha provveduto a corrispondere al lavoratore solo l'importo netto di euro 1.400,00 complessivi, corrispondenti alla somma lorda di euro 1.818,60 (=1.400,00 + 29,9%).
3 La parte attrice ha quindi diritto al pagamento della somma lorda di euro 2.011,90 (= 11,070806 x 173 x
2 mesi – 1.818,60).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara la costituzione tra la parte attrice e la convenuta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno sin dal 24.6.2024;
- condanna la convenuta alla riammissione in servizio dell'attrice;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di n. 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma lorda di euro 2.011,90, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali, che determina in complessivi ed euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n.
55/2014.
Milano, 28.10.2025
Il giudice
RA AR
4
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA AR, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9156 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con gli avv.ti Domenico Roccisano e Parte_1
AN TI.
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“
1. Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui al presente atto, e previa eventuale declaratoria della inesistenza, inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del termine apposto al rapporto di lavoro sorto in data 24 giugno 2024, l'esistenza inter partes, a far data dal 24 giugno 2024 e sino al 31 ottobre 2024, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con orario full time;
2. accertare e dichiarare, quindi, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 24 giugno 2024, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e conseguentemente:
IN VIA PRINCIPALE:
3. accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento de quo per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto
4. condannare la parte convenuta, ex art. 2 D. Lgs 23/2015, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di tutte le retribuzioni intercorrenti dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegra sulla base della retribuzione globale di fatto di € 2.074,85, o quale altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali;
1 IN VIA SUBORDINATA RISPETTO A PRECEDENTI PUNTI 3. E 4.:
5. previa declaratoria della esistenza di un contratto a tempo indeterminato, in conseguenza dei punti 1 e 2, accertare e dichiarare la conversione del contratto a tempo indeterminato sin dall'inizio del rapporto – o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia – e la inefficacia e/o nullità e/o illegittimità della risoluzione del rapporto avvenuta in data 31 ottobre 2024 e, per l'effetto, condannare la parte convenuta al ripristino del rapporto di lavoro e a riammettere in servizio il ricorrente;
6. stante la dichiarazione di nullità del termine e la conversione del contratto a tempo indeterminato, condannare la parte convenuta al risarcimento del danno a favore del ricorrente nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto pari a € 24.898,20 (2.074,85 x 12 mesi), o quale altra somma minore ritenuta di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA:
7. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di euro 1.596,79, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di competenze di fine rapporto e t.f.r.;
8. condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 1.596,79, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di competenze di fine rapporto e t.f.r.
IN OGNI CASO:
9. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di euro 2.011,90, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di saldo della retribuzione di settembre 2024 e di ottobre 2024;
10.condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 2.011.90, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di saldo della retribuzione di settembre 2024 e di ottobre 2024
11. il tutto con rivalutazione monetaria e interessi per ogni somma riconosciuta dal sorgere del diritto al saldo;
12. con vittoria di spese, compensi professionali ex DM 55/2014, spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. nella misura di legge”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
***
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Come è noto, il contratto a termine rappresenta un'eccezione rispetto all'ordinaria forma che dovrebbe assumere il contratto di lavoro subordinato.
La legge infatti sancisce il carattere eccezionale del rapporto determinato, tanto che il comma 1 d.lgs. n.
81/2015 statuendo che “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” si pone in armonia con le previsioni della Direttiva 1999/70/CE, che nelle considerazioni generali n. 6 e 7 dell'accordo quadro dispone: “i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro”.
In tal senso, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine. Ma, se il termine è di durata superiore a dodici mesi, è necessario che ricorrano le condizioni fissate all'art. 19, co. 1, d.lgs. n.
81/2015.
2 Inoltre, se il rapporto di lavoro è di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto
è priva di effetto se non risulta da atto scritto e una copia deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione (art. 19, co. 4, d.lgs. n. 81/2015).
Per il contratto a termine di durata superiore a dodici giorni, dunque, si richiede la forma scritta ad substantiam (con specificazione del termine di scadenza del contratto), pena la riconduzione alla forma comune di rapporto di lavoro quale è il lavoro a tempo indeterminato.
Su questa linea, in giurisprudenza è stato chiarito che l'apposizione, al contratto di lavoro, del termine o l'indicazione della circostanza che tale termine implichi, postula a pena di nullità un patto in forma scritta ad substantiam, che deve essere anteriore, o quanto meno contestuale, all'inizio del rapporto e non può essere surrogato né da dichiarazioni scritte unilaterali delle parti (come la richiesta di avviamento del datore di lavoro) o di un terzo (quale il provvedimento di avviamento dell'Ufficio di collocamento) né da accordi verbali tra le parti, sicché, in difetto di tale valida apposizione del termine, il contratto si reputa a tempo indeterminato (cfr. Cass. nn. 16473/2009, 15494/2011).
3. Venendo all'odierna controversia, deve rilevarsi come il contratto stipulato tra le parti difetti proprio della forma scritta.
Ed invero, benché nelle comunicazioni Unilav il rapporto intercorso tra le parti risulti qualificato come
“lavoro a tempo determinato” (cfr. all. nn.
2-3 al ricorso), manca la produzione in atti del contratto, sì da non poterne verificare l'apposizione scritta del termine.
4. La riscontrata assenza del requisito della forma scritta comporta la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato sin dall'inizio della prestazione lavorativa e le conseguenze di cui all'art. 28, co. 2, d.lgs. n. 81/2015.
5. Va quindi affermata la costituzione del contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno sin dal
24.6.2024.
6. L'invalidità dell'apposizione del termine rende allora illegittima la risoluzione del rapporto per scadenza del termine e la società datrice deve essere condannata alla riammissione in servizio della parte attrice, restando quindi assorbita l'ulteriore questione attinente all'illegittimità del licenziamento orale.
7. Inoltre, la datrice è tenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva che, in considerazione della durata del rapporto di lavoro, può quantificarsi nella misura di n. 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 2.074,85).
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sull'indennità così liquidata competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
8. Dagli atti di causa emerge poi che, rispetto, alla retribuzione dei mesi di settembre e ottobre 2024, la società ha provveduto a corrispondere al lavoratore solo l'importo netto di euro 1.400,00 complessivi, corrispondenti alla somma lorda di euro 1.818,60 (=1.400,00 + 29,9%).
3 La parte attrice ha quindi diritto al pagamento della somma lorda di euro 2.011,90 (= 11,070806 x 173 x
2 mesi – 1.818,60).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara la costituzione tra la parte attrice e la convenuta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno sin dal 24.6.2024;
- condanna la convenuta alla riammissione in servizio dell'attrice;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di n. 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma lorda di euro 2.011,90, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali, che determina in complessivi ed euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n.
55/2014.
Milano, 28.10.2025
Il giudice
RA AR
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