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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/04/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1068/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17.2.2025, assunto in decisione in data 7.4.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Giovanni Miedico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Corso Monforte n.45;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Federica Gabrielli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Premuda n.
2;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cormano (MI) tra il sig. Parte_1
e la sig.ra in data 05.02.1994, matrimonio registrato all'Ufficio di Stato Civile al
[...] Controparte_1
Numero 3, Parte II, Serie A, anno 1994, in regime di separazione dei beni:
- ordinare al Comune di Cormano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
e OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) A regolazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, in relazione all'immobile adibito a casa vacanze, sito in Marina di Pietrasanta, località Tonfano, Via Sant'Antonio n. 22, di proprietà comune dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, entrambe le parti si impegnano sin d'ora a predisporre la vendita a terzi. Il ricavato della vendita sarà ripartito in modo equo al 50% per ciascuno, fatta eccezione per l'estinzione del mutuo, che sarà interamente a carico del sig. . A tal fine, i coniugi dichiarano l'intenzione di conferire mandato Parte_1 congiunto a un'agenzia immobiliare.
2) Il sig. si impegna a sostenere, fino al momento della vendita a terzi dell'immobile, il Parte_1 pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie, nonché delle rate di mutuo connesse al suddetto immobile;
3) Per quanto concerne il mantenimento delle figlie e , ancora non Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti, il sig. si impegna: Parte_1
Per la figlia a corrispondere interamente sia la retta universitaria che le spese per il canone Persona_1 di locazione dell'abitazione in Svizzera, fino al completamento dell'intero ciclo di studio.
Per la figlia a corrispondere interamente sia la retta universitaria che le spese per il canone Persona_2 di locazione dell'abitazione in Spagna Barcellona, fino al completamento dell'intero ciclo di studio.
Il sig. corrisponderà l'importo mensile di € 300,000 quale contributo al mantenimento per Parte_1 la figlia , nonché l'importo mensile di € 300,000 quale contributo al mantenimento per la figlia , Per_1 Per_2 da versarsi direttamente sul conto corrente intestato alle medesime, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
Il sig. si farà altresì carico del pagamento 100% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche Parte_1
e ricreative di e , secondo le seguenti modalità: Per_1 Per_2
“(i) spese mediche, che non richiedono il preventivo accordo tra i due genitori: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c)trattamenti sanitari prescritti dal pediatra, medico curante o specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista, f) farmaci prescritti dal pediatra, medico curante o specialista, anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale,
pagina 2 di 6 (ii) spese mediche, che richiedono il preventivo accordo tra i due genitori: a) visite specialistiche, in assenza di prescrizione del pediatra o del medico curante, b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, c) cure termali e fisioterapiche, d) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, e) farmaci omeopatici,
(iii) spese scolastiche, che non richiedono il preventivo accordo tra i due genitori: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica, d) dotazione informatica (personal computer/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), e) assicurazione scolastica, f) fondo cassa richiesto dalla scuola, g) gite scolastiche senza pernottamento, h) spese per i mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, i) mensa,
(iv) spese scolastiche, che richiedono il preventivo accordo tra i due genitori: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati, b) gite scolastiche con pernottamento, c) corsi di recupero e lezioni private, d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia ed all'estero, e) alloggio presso la sede universitaria,
(v) spese extrascolastiche, che non richiedono il preventivo accordo tra i due genitori: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, b) centro ricreativo estivo (oratorio, “grest”, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali),
(vi) spese extrascolastiche, che richiedono il preventivo accordo tra i due genitori: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali, c) attività sportive, con pertinente abbigliamento e attrezzature, comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo, pittura, teatro, boy-scout), e) baby-sitter, f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori,
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), h) acquisto e manutenzione, comprensivo di bollo e assicurazione) del mezzo di trasporto dei figli.
Resta inteso che, riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, del pari per iscritto, nell'immediatezza della richiesta stessa e, comunque, entro il termine massimo di dieci giorni, restando inteso che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Nel caso la madre dovesse anticipare spese straordinarie, dovrà inviare all'altro genitore, a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni, restando inteso che il relativo rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta”
4) Le parti dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti, di disporre di mezzi adeguati per il proprio sostentamento e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento e/o alimenti.
pagina 3 di 6 5) Le parti inoltre confermano - con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato - di avere definito tra loro qualsiasi questione o pendenza di carattere patrimoniale e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione ed in dipendenza del vincolo di coniugio.
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 5.2.1994 a Cormano;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nate Camilla, in data 13.7.1994, , in data 18.5.1998, , in data 7.3.2002 Per_3 Per_1
e , in data 7.3.2005. Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 22.6.2023 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (9.6.2023), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 7.3.2002 e , 7.3.2005, maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 17.2.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Cormano in data 5.2.1994 (Atto n. 3, Parte II, Serie A del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Cormano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cormano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 5 di 6 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17.2.2025, assunto in decisione in data 7.4.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Giovanni Miedico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Corso Monforte n.45;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Federica Gabrielli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Premuda n.
2;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cormano (MI) tra il sig. Parte_1
e la sig.ra in data 05.02.1994, matrimonio registrato all'Ufficio di Stato Civile al
[...] Controparte_1
Numero 3, Parte II, Serie A, anno 1994, in regime di separazione dei beni:
- ordinare al Comune di Cormano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
e OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) A regolazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, in relazione all'immobile adibito a casa vacanze, sito in Marina di Pietrasanta, località Tonfano, Via Sant'Antonio n. 22, di proprietà comune dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, entrambe le parti si impegnano sin d'ora a predisporre la vendita a terzi. Il ricavato della vendita sarà ripartito in modo equo al 50% per ciascuno, fatta eccezione per l'estinzione del mutuo, che sarà interamente a carico del sig. . A tal fine, i coniugi dichiarano l'intenzione di conferire mandato Parte_1 congiunto a un'agenzia immobiliare.
2) Il sig. si impegna a sostenere, fino al momento della vendita a terzi dell'immobile, il Parte_1 pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie, nonché delle rate di mutuo connesse al suddetto immobile;
3) Per quanto concerne il mantenimento delle figlie e , ancora non Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti, il sig. si impegna: Parte_1
Per la figlia a corrispondere interamente sia la retta universitaria che le spese per il canone Persona_1 di locazione dell'abitazione in Svizzera, fino al completamento dell'intero ciclo di studio.
Per la figlia a corrispondere interamente sia la retta universitaria che le spese per il canone Persona_2 di locazione dell'abitazione in Spagna Barcellona, fino al completamento dell'intero ciclo di studio.
Il sig. corrisponderà l'importo mensile di € 300,000 quale contributo al mantenimento per Parte_1 la figlia , nonché l'importo mensile di € 300,000 quale contributo al mantenimento per la figlia , Per_1 Per_2 da versarsi direttamente sul conto corrente intestato alle medesime, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
Il sig. si farà altresì carico del pagamento 100% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche Parte_1
e ricreative di e , secondo le seguenti modalità: Per_1 Per_2
“(i) spese mediche, che non richiedono il preventivo accordo tra i due genitori: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c)trattamenti sanitari prescritti dal pediatra, medico curante o specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista, f) farmaci prescritti dal pediatra, medico curante o specialista, anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale,
pagina 2 di 6 (ii) spese mediche, che richiedono il preventivo accordo tra i due genitori: a) visite specialistiche, in assenza di prescrizione del pediatra o del medico curante, b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, c) cure termali e fisioterapiche, d) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, e) farmaci omeopatici,
(iii) spese scolastiche, che non richiedono il preventivo accordo tra i due genitori: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica, d) dotazione informatica (personal computer/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), e) assicurazione scolastica, f) fondo cassa richiesto dalla scuola, g) gite scolastiche senza pernottamento, h) spese per i mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, i) mensa,
(iv) spese scolastiche, che richiedono il preventivo accordo tra i due genitori: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati, b) gite scolastiche con pernottamento, c) corsi di recupero e lezioni private, d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia ed all'estero, e) alloggio presso la sede universitaria,
(v) spese extrascolastiche, che non richiedono il preventivo accordo tra i due genitori: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, b) centro ricreativo estivo (oratorio, “grest”, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali),
(vi) spese extrascolastiche, che richiedono il preventivo accordo tra i due genitori: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali, c) attività sportive, con pertinente abbigliamento e attrezzature, comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo, pittura, teatro, boy-scout), e) baby-sitter, f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori,
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), h) acquisto e manutenzione, comprensivo di bollo e assicurazione) del mezzo di trasporto dei figli.
Resta inteso che, riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, del pari per iscritto, nell'immediatezza della richiesta stessa e, comunque, entro il termine massimo di dieci giorni, restando inteso che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Nel caso la madre dovesse anticipare spese straordinarie, dovrà inviare all'altro genitore, a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni, restando inteso che il relativo rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta”
4) Le parti dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti, di disporre di mezzi adeguati per il proprio sostentamento e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento e/o alimenti.
pagina 3 di 6 5) Le parti inoltre confermano - con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato - di avere definito tra loro qualsiasi questione o pendenza di carattere patrimoniale e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione ed in dipendenza del vincolo di coniugio.
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 5.2.1994 a Cormano;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nate Camilla, in data 13.7.1994, , in data 18.5.1998, , in data 7.3.2002 Per_3 Per_1
e , in data 7.3.2005. Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 22.6.2023 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (9.6.2023), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 7.3.2002 e , 7.3.2005, maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 17.2.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Cormano in data 5.2.1994 (Atto n. 3, Parte II, Serie A del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Cormano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cormano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 5 di 6 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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