Decreto cautelare 4 marzo 2026
Sentenza breve 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 07/04/2026, n. 6218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6218 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06218/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02612/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2612 del 2026, proposto da EA GE, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vito Sola, Agostino Sola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campagnano di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Mauro Taglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
dell’ordinanza sindacale n. 9 del 26 gennaio 2026, notificata in data 4 febbraio 2026, per l’allontanamento degli equidi presenti nello stabilimento identificato con il codice aziendale 015RM80;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Campagnano di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il Dott. AN BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco del Comune di Campagnano di Roma, ai sensi dell’art. 50, comma 5, TUEL, e meglio descritta in epigrafe, con cui è stato disposto l’allontanamento degli equidi presenti nello stabilimento per cui è causa perché, da un lato, la struttura sarebbe inidonea al loro ricovero e, dall’altro, il letame ivi presente rischierebbe di inquinare sia le acque di superficie, sia la falda acquifera sottostante.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha articolato tre doglianze: a) difetto dei presupposti dell’ordinanza contingile e urgente, sub specie di assenza del requisito dell’urgenza, contingibilità e del rischio di inquinamento, anche perché il letame non sarebbe classificato dal T.U. dell’ambiente quale rifiuto; b) omessa comunicazione di avvio del procedimento; c) difetto di istruttoria.
3. Con memoria del 17.3.2026, il Comune di Campagnano di Roma si è costituito in giudizio, instando nel rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
4. Alla camera di consiglio del 24.3.2026, fissata a fini cautelari, il Collegio, dato alle parti l’avviso ex art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa in decisione.
5. Tanto premesso, il primo e il terzo motivo di ricorso sono fondati, con conseguente assorbimento della seconda doglianza, avente carattere procedimentale.
5.1. Come ribadito anche di recente dal C.d.s., sentt. nn. 7715/2024 e 2193/2022, i presupposti che consentono al Sindaco di esercitare legittimamente il potere di ordinanza extra ordinem (che dà la stura all’adozione di ordinanze contingibili, anche dette di necessità e di urgenza) sono: i ) la contingibilità o necessità, intesa come situazione di un pericolo di nuova insorgenza, irreparabile e imminente, imprevisto e imprevedibile (con la conseguenza per la quale ove tale situazione fosse preesistente, permanente, ovvero prevedibile, l’utilizzo di tale istituto sarebbe precluso all’Amministrazione); ii ) la residualità, ossia la situazione di pericolo non è fronteggiabile, oppure non adeguatamente fronteggiabile, in maniera tempestiva, con altri e diversi rimedi tipici e nominati (in giurisprudenza si fa riferimento alla “inesigibilità di un comportamento alternativo corretto”: cfr. C.d.s., n. 9846/22); iii ) l’urgenza, consistente, da un lato, nella materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data (C.d.s., n. 4474/2020), e, dall’altro, di salvaguardare con imminenza, l’interesse pubblico sotteso al caso di specie e messo a repentaglio dalla situazione di pericolo contingente (C.d.s., n. 2697/15); iv ) la provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti, di modo che l’ordinanza extra ordinem deve contenere la previsione di un termine finale per la produzione dei propri effetti; v ) la proporzionalità del provvedimento adottato, anche avendo riguardo agli interessi secondari, pubblici o privati, che vengono incisi dal provvedimento dell’Amministrazione.
Ciò posto, poiché le ordinanze di necessità e urgenza, quali espressione di un potere amministrativo extra ordinem , hanno un contenuto atipico, in quanto derogano al principio di legalità in senso forte (spettando al Comune il compito di individuare di volta in volta l’atteggiarsi del contenuto concreto dell’ordinanza in relazione alla situazione d’urgenza), ed elastico, in quanto il contenuto di tale provvedimento può spingersi sino a derogare alla legge (fermo però il rispetto dei principi costituzionali e unionali), esse devono essere suffragate da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (C.d.s., n. 9846/2022).
5.2. Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che difettino, ai fini che qui interessano, i presupposti sopraindicati per l’adozione del provvedimento gravato.
In primo luogo, l’ordinanza impugnata, nel richiamare “ le prescrizioni impartite in data 23.11.2023 ”, esclude che la situazione di pericolo, nel caso di specie, sia sorta in maniera estemporanea, fosse imminente, imprevista e imprevedibile. Tra la data del primo sopralluogo e quello di adozione del provvedimento gravato sono trascorsi più di due anni.
In secondo luogo, l’ordinanza extra ordinem difetta anche del requisito della residualità in quanto essa non è lo strumento idoneo per contrastare l’eventuale attività svolta dal ricorrente in modo illegittimo (nel provvedimento impugnato si fa riferimento all’assenza di “SCIA”). Del resto, il Comune avrebbe dovuto far ricorso agli strumenti tipici previsti dall’ordinamento giuridico, quale i poteri repressivi in materia di SCIA commerciale.
In terzo luogo, il Comune si è imbattuto nel vizio del difetto di istruttorio, essendosi esso limitato ad asserire, senza motivarne le ragioni, ovvero omettendo di richiamare specifica e puntuale documentazione sul punto, come dalla presenza del letame collocato nel “cassone” fosse possibile financo inquinare la falda acquifera sottostante.
Dalla disamina dei verbali richiamati nel provvedimento gravato, ossia del verbale della ASL Roma 4, prot. 1169 del 17.10.2025, nonché del verbale del Servizio Veterinario UOS ASL Roma 4 prot. n. 1169 del 15.1.2026, non è emerso il rischio di tal fatta, né rischi imminenti per la salute degli equidi. Pertanto, la situazione di pericolo dedotta nell’ordinanza gravata è rimasta del tutto inesplorata e solo genericamente allegata.
In quarto luogo, l’omesso approfondimento, in sede istruttoria, dei profili di rischio di cui si è detto rende l’ordinanza de qua , oltre che priva dei requisiti di cui si è detto, anche sproporzionata. L’Amministrazione, prima di procedere all’intimazione nei confronti del ricorrente allo spostamento degli equidi, avrebbe quantomeno potuto imporre ulteriori prescrizioni, anche ai fini della garanzia del benessere degli animali, dovendosi considerare il loro spostamento in altra area (da individuare), in assenza della situazione di pericolo declinata nei termini di cui si è detto, un’estrema ratio .
6. Alla luce di quanto precede, il Collegio, in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato, fermo e impregiudicato il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione, nel rispetto dell’effetto conformativo derivante dalla presente pronuncia.
7. La peculiarità della presente controversia consente al Collegio di disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
HE NC, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
AN BI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN BI | HE NC |
IL SEGRETARIO