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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/10/2025, n. 3976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3976 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°11503 /2021
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 14 ottobre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 15/10/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 11503 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA con sede in , Piazza Parte_1 Pt_1
Salimbeni n. 3, C.F. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Ancona, Piazza Kennedy n. 13, presso lo studio dell'Avv.to Andrea Andreani, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, attrice opponente contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
TE MO n. 8, elettivamente domiciliata in Palermo, Piazzale del Fante n.
22, presso lo studio dell'Avv.to Ivana Sardina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, convenuta opposta
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, notificato telematicamente in data 24 agosto 2021, la conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi a codesto Tribunale, al fine di ottenere la revoca CP_2 del decreto ingiuntivo n. 2535/21, con cui, su istanza della veniva CP_1 ingiunta all'opponente la consegna della documentazione bancaria dettagliata in atti. A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla consegna della polizza assicurativa e delle relative quietanze di pagamento, in quanto tale polizza era stata contratta con una compagnia assicurativa estranea al gruppo MPS e, più in generale, in quanto la posizione relativa alla era stata ceduta alla nell'ambito CP_1 CP_3 dell'operazione di cartolarizzazione. Nel merito, ha eccepito l'improponibilità della domanda, giacché oggetto di frazionamento abusivo del credito;
in subordine, ha lamentato la carenza dei presupposti di cui all'art. 119 T.U.B., posto che la documentazione oggetto di monitorio non rientrerebbe nell'ambito della previsione normativa richiamata. Indi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
2. Si è costituita contestando le domande di controparte per CP_2 le ragioni spiegate in comparsa e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, oltre alla rifusione delle spese di lite.
3. Concessi i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., il giudizio, dichiarato interrotto a seguito del decesso dell'Avv.to (legale di parte Controparte_4 opposta), è stato riassunto dalla Banca con ricorso depositato in data 24.06.2024, cui è seguita la costituzione della col ministero dell'Avv.to Ivana CP_1
Sardina. Indi, precisate le conclusioni, la causa è stata decisa come appresso, ex art. 281 sexies c.p.c., alla scadenza del termine perentorio del 14 ottobre 2025.
3. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, rectius di titolarità dell'obbligo di consegna della documentazione (sull'assunto di avere ceduto la posizione contrattuale ad per effetto di un'operazione di scissione CP_3 societaria e cartolarizzazione pubblicata in G.U. n. 151 del 29.12.2020), in difetto del deposito dell'atto di scissione non si riesce a comprendere se, rispetto alla sig.ra ad essere ceduti ad iano stati il semplice credito ovvero il CP_1 CP_3 rapporto giuridico occorso con l'opposta, sì che il fatto addotto dall'opponente – ovverosia che, a partire dalla data di efficacia della predetta scissione, l'istituto bancario abbia perso la qualità di parte del rapporto ed abbia trasferito al cessionario, oltre al credito, anche le incombenze e gli adempimenti connessi alla propria posizione – non è provato. In ogni caso, non può ritenersi che MPS sia esentata, avendo rivestito la qualità di parte contraente, dall'obbligo di cui all'art. 119 comma quarto, T.U.B. e di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto l'obbligo di consegna fatto valere in questa sede, strettamente connesso alla qualità di parte del rapporto contrattuale, certamente rivestita dall'opponente, non può che essere esercitato nei confronti dell'istituto bancario con cui il correntista ha intrattenuto il rapporto contrattuale;
facendo leva sul principio di buona fede, tale obbligo permane anche in caso di cessione in relazione alla documentazione di formazione precedente, in quanto il debitore ceduto è soggetto terzo rispetto alla cessione.
Anche con riferimento alla consegna della polizza assicurativa, benché tale polizza non sia stata stipulata con l'opponente ma con una compagnia assicuratrice terza
(non meglio identificata da entrambe le parti), l'obbligo di consegna non può dirsi venuto meno, in quanto la polizza risulta strettamente collegata al rapporto di mutuo (essendo in funzione di questo) e costituisce un documento accessorio rispetto al rapporto contrattuale che la banca è tenuta a consegnare.
4. Quanto all'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità delle domande monitorie proposte da per violazione del divieto di Parte_2 parcellizzazione del credito, ritiene il Tribunale che tale doglianza – astrattamente fondata – non valga a paralizzare la pretesa monitoria.
In punto di diritto, giova osservare che il frazionamento del credito non è di per sé illegittimo, ma rappresenta una possibile scelta del creditore, sicché occorre determinare quando lo stesso configuri un abuso. È stato più volte affermato che, perché possa operare il principio del divieto di parcellizzazione processuale del credito, è necessario che il creditore sia già titolare di una pluralità di diritti di credito tutti perfettamente esigibili nel momento in cui sceglie di chiederne la tutela processuale in maniera frammentata, e che la scelta di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, con conseguente aggravamento della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto, ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (v. Cass. SS.UU. n. 23726.2007).
Nel caso in esame, risulta per tabulas che la ha proposto nei confronti CP_1 della due ricorsi monitori (R.G. 5714/21 e R.G. Parte_1
5829/21) finalizzati all'ottenimento della documentazione bancaria relativa ad un rapporto di mutuo e ad un rapporto di conto corrente, entrambi intrattenuti con il detto istituto. Quanto all'esistenza di un ulteriore procedimento asseritamente azionato dalla per la consegna dei documenti attinenti al rapporto di CP_1 carta di debito, la deduzione non potrà essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione sul frazionamento, essendo rimasta sfornita di riscontro probatorio l'avvenuta emissione/notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della banca.
Ora, malgrado la documentazione oggetto dei due diversi ricorsi monitori non riguardi il medesimo rapporto, è certo nondimeno che la pretesa creditoria azionata dalla ricorrente attenga comunque a rapporti intrattenuti con la medesima opponente, rispetto ai quali la correntista ben avrebbe potuto agire nell'ambito di un unico giudizio, non emergendo alcun interesse (se non quello relativo alla condanna alle spese e compensi del procedimento monitorio, all'epoca liquidati in favore del difensore dichiaratosi antistatario) ad ottenere la documentazione richiesta mediante il deposito di due diversi ricorsi monitori. L'opposta, infatti, pur non contestando il dato fattuale della duplice pretesa monitoria, non ha fornito alcuna valida giustificazione a supporto della evidente parcellizzazione della domanda, limitandosi a rimarcare la diversità degli oggetti delle differenti azioni monitorie, senza dedurre alcuno specifico e concreto interesse correlato alla diversificazione delle azioni spiegate, quasi contestualmente, nei confronti della
Banca. Non va, peraltro, sottaciuto come la giurisprudenza abbia adottato, nel tempo, una nozione ampia ed estensiva del concetto di “medesimo rapporto”, interpretandolo non in maniera rigida, giungendo ad affermare che “i crediti vantati dalla banca, pur se non conseguenti allo stesso contratto, sono nondimeno riconducibili al medesimo 'rapporto' che, nel corso del tempo, si è venuto a determinare tra la banca e la società correntista” (cfr. Corte d'Appello di Ancona n. 982/2022).
Da quanto fin qui detto, la condotta processuale di parte opposta – in assenza di oggettive ragioni giustificative e tenuto conto della sostanziale contestualità delle diverse domande monitorie – si pone in contrasto sia con il principio di buona fede e correttezza, che con il principio costituzionale del giusto processo, e si traduce in un abuso dello strumento processuale. Il frazionamento della reazione, severamente disapprovato dall'ordinamento giuridico, comporta però
l'inammissibilità della sola domanda monitoria proposta per seconda (in questo senso, v. Cass. n. 17019.2018, secondo cui «in caso di abuso da frazionamento del credito, la domanda proposta per seconda - e solo quella- è inammissibile»), sicché il decreto ingiuntivo oggi opposto – emesso all'esito della prima azione monitoria contraddistinta dal
Ruolo Generale n. 5714/21 – non viene travolto dalle conseguenze della inammissibilità citata. 5. Nel merito, giova premettere, in punto di fatto, che con CP_2
l'originario ricorso monitorio, ha proposto una domanda di consegna di documentazione afferente ad un contratto di mutuo identificato dal Rep. n° 49699
– Racc. n° 5678. La consegna delle copie dei citati documenti è stata richiesta con invito (ex art. 119 T.U.B.) a mezzo PEC del 19.01.2021, al quale, tuttavia, non è seguito riscontro alcuno, neppure a seguito della notifica del decreto ingiuntivo unitamente al precetto.
Ora, il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, da agganciare ai doveri di solidarietà e agli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto, sancito, peraltro, nell'art. 119 comma 4, D.Lgs. n.385/1993 (v. in particolare Trib. Udine, 17/1/2011; Trib. Varese, 02/11/2009; Trib. Torino, 12/4/2010),
a mente del quale «il cliente, colui che succede a qualunque titolo e colui che subentra nella amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine
e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni» (analoga disposizione è prevista dall'art. 28 del
Regolamento Consob n. 11522/982). In quest'orizzonte, il diritto del cliente ad ottenere la documentazione stricto sensu contrattuale (ossia relativa ai contratti all'origine dei rapporti), più profondo, per certi versi, rispetto a quello di ricevere copia della documentazione relativa alle “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni quale contemplato dall'art. 119 cit., rientra nel campo applicativo della disposizione, senza soggiacere al limite della decennalità previsto per la documentazione cd. contabile del rapporto, trovando, l'obbligo di consegnare i contratti (e la correlativa documentazione integrativa), diretto fondamento (come anticipato) negli obblighi di solidarietà sociale che gravano su entrambi i contraenti durante la fase di esecuzione del rapporto (art. 2 Cost), e soprattutto sul contraente 'forte' nei rapporti asimmetrici, oltre che nei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.
Non giova all'opponente sostenere che la ricorrente era già in possesso della documentazione, consegnata al momento della stipulazione del contratto, in quanto il diritto alla consegna della documentazione fatto valere in questa sede è ulteriore rispetto a quello esistente al momento della stipulazione del contratto, fondato sulla buona fede e sulla correttezza contrattuale. Peraltro, è lo stesso TUB
(art. 117) che – dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti devono essere redatti per iscritto – ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali, dunque, hanno diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione, che successivamente e senza i limiti temporali stabiliti dall'art. 119 cit. (v. Corte
Appello Milano n. 1796/12). Non risulta inoltre necessario che siano rese note le ragioni per le quali la richiesta è avanzata, atteso che il diritto previsto dal quarto comma dagli artt. 117 e 119 TUB si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è garantita come situazione giuridica finale, e non strumentale, per il riconoscimento della quale non assume rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione richiesta (Cass. n. 11773.1999).
In conclusione, tenuto conto della fondatezza della pretesa relativa alla consegna della documentazione richiesta dalla titolare di un diritto CP_1 soggettivo autonomo, illimitato ed incondizionato alla consegna della documentazione bancaria, consegna pacificamente non avvenuta, il decreto ingiuntivo va indubbiamente confermato.
6. Il governo delle spese segue la soccombenza e va operato in ossequio al D.M.
55/14 (scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa;
parametri medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 2535/21, emesso dal Tribunale di Palermo;
- condanna la alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese del grado, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre CP_2 rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale, c.p.a. ed i.v.a.
Così deciso, 15 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°11503 /2021
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 14 ottobre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 15/10/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 11503 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA con sede in , Piazza Parte_1 Pt_1
Salimbeni n. 3, C.F. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Ancona, Piazza Kennedy n. 13, presso lo studio dell'Avv.to Andrea Andreani, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, attrice opponente contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
TE MO n. 8, elettivamente domiciliata in Palermo, Piazzale del Fante n.
22, presso lo studio dell'Avv.to Ivana Sardina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, convenuta opposta
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, notificato telematicamente in data 24 agosto 2021, la conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi a codesto Tribunale, al fine di ottenere la revoca CP_2 del decreto ingiuntivo n. 2535/21, con cui, su istanza della veniva CP_1 ingiunta all'opponente la consegna della documentazione bancaria dettagliata in atti. A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla consegna della polizza assicurativa e delle relative quietanze di pagamento, in quanto tale polizza era stata contratta con una compagnia assicurativa estranea al gruppo MPS e, più in generale, in quanto la posizione relativa alla era stata ceduta alla nell'ambito CP_1 CP_3 dell'operazione di cartolarizzazione. Nel merito, ha eccepito l'improponibilità della domanda, giacché oggetto di frazionamento abusivo del credito;
in subordine, ha lamentato la carenza dei presupposti di cui all'art. 119 T.U.B., posto che la documentazione oggetto di monitorio non rientrerebbe nell'ambito della previsione normativa richiamata. Indi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
2. Si è costituita contestando le domande di controparte per CP_2 le ragioni spiegate in comparsa e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, oltre alla rifusione delle spese di lite.
3. Concessi i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., il giudizio, dichiarato interrotto a seguito del decesso dell'Avv.to (legale di parte Controparte_4 opposta), è stato riassunto dalla Banca con ricorso depositato in data 24.06.2024, cui è seguita la costituzione della col ministero dell'Avv.to Ivana CP_1
Sardina. Indi, precisate le conclusioni, la causa è stata decisa come appresso, ex art. 281 sexies c.p.c., alla scadenza del termine perentorio del 14 ottobre 2025.
3. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, rectius di titolarità dell'obbligo di consegna della documentazione (sull'assunto di avere ceduto la posizione contrattuale ad per effetto di un'operazione di scissione CP_3 societaria e cartolarizzazione pubblicata in G.U. n. 151 del 29.12.2020), in difetto del deposito dell'atto di scissione non si riesce a comprendere se, rispetto alla sig.ra ad essere ceduti ad iano stati il semplice credito ovvero il CP_1 CP_3 rapporto giuridico occorso con l'opposta, sì che il fatto addotto dall'opponente – ovverosia che, a partire dalla data di efficacia della predetta scissione, l'istituto bancario abbia perso la qualità di parte del rapporto ed abbia trasferito al cessionario, oltre al credito, anche le incombenze e gli adempimenti connessi alla propria posizione – non è provato. In ogni caso, non può ritenersi che MPS sia esentata, avendo rivestito la qualità di parte contraente, dall'obbligo di cui all'art. 119 comma quarto, T.U.B. e di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto l'obbligo di consegna fatto valere in questa sede, strettamente connesso alla qualità di parte del rapporto contrattuale, certamente rivestita dall'opponente, non può che essere esercitato nei confronti dell'istituto bancario con cui il correntista ha intrattenuto il rapporto contrattuale;
facendo leva sul principio di buona fede, tale obbligo permane anche in caso di cessione in relazione alla documentazione di formazione precedente, in quanto il debitore ceduto è soggetto terzo rispetto alla cessione.
Anche con riferimento alla consegna della polizza assicurativa, benché tale polizza non sia stata stipulata con l'opponente ma con una compagnia assicuratrice terza
(non meglio identificata da entrambe le parti), l'obbligo di consegna non può dirsi venuto meno, in quanto la polizza risulta strettamente collegata al rapporto di mutuo (essendo in funzione di questo) e costituisce un documento accessorio rispetto al rapporto contrattuale che la banca è tenuta a consegnare.
4. Quanto all'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità delle domande monitorie proposte da per violazione del divieto di Parte_2 parcellizzazione del credito, ritiene il Tribunale che tale doglianza – astrattamente fondata – non valga a paralizzare la pretesa monitoria.
In punto di diritto, giova osservare che il frazionamento del credito non è di per sé illegittimo, ma rappresenta una possibile scelta del creditore, sicché occorre determinare quando lo stesso configuri un abuso. È stato più volte affermato che, perché possa operare il principio del divieto di parcellizzazione processuale del credito, è necessario che il creditore sia già titolare di una pluralità di diritti di credito tutti perfettamente esigibili nel momento in cui sceglie di chiederne la tutela processuale in maniera frammentata, e che la scelta di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, con conseguente aggravamento della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto, ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (v. Cass. SS.UU. n. 23726.2007).
Nel caso in esame, risulta per tabulas che la ha proposto nei confronti CP_1 della due ricorsi monitori (R.G. 5714/21 e R.G. Parte_1
5829/21) finalizzati all'ottenimento della documentazione bancaria relativa ad un rapporto di mutuo e ad un rapporto di conto corrente, entrambi intrattenuti con il detto istituto. Quanto all'esistenza di un ulteriore procedimento asseritamente azionato dalla per la consegna dei documenti attinenti al rapporto di CP_1 carta di debito, la deduzione non potrà essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione sul frazionamento, essendo rimasta sfornita di riscontro probatorio l'avvenuta emissione/notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della banca.
Ora, malgrado la documentazione oggetto dei due diversi ricorsi monitori non riguardi il medesimo rapporto, è certo nondimeno che la pretesa creditoria azionata dalla ricorrente attenga comunque a rapporti intrattenuti con la medesima opponente, rispetto ai quali la correntista ben avrebbe potuto agire nell'ambito di un unico giudizio, non emergendo alcun interesse (se non quello relativo alla condanna alle spese e compensi del procedimento monitorio, all'epoca liquidati in favore del difensore dichiaratosi antistatario) ad ottenere la documentazione richiesta mediante il deposito di due diversi ricorsi monitori. L'opposta, infatti, pur non contestando il dato fattuale della duplice pretesa monitoria, non ha fornito alcuna valida giustificazione a supporto della evidente parcellizzazione della domanda, limitandosi a rimarcare la diversità degli oggetti delle differenti azioni monitorie, senza dedurre alcuno specifico e concreto interesse correlato alla diversificazione delle azioni spiegate, quasi contestualmente, nei confronti della
Banca. Non va, peraltro, sottaciuto come la giurisprudenza abbia adottato, nel tempo, una nozione ampia ed estensiva del concetto di “medesimo rapporto”, interpretandolo non in maniera rigida, giungendo ad affermare che “i crediti vantati dalla banca, pur se non conseguenti allo stesso contratto, sono nondimeno riconducibili al medesimo 'rapporto' che, nel corso del tempo, si è venuto a determinare tra la banca e la società correntista” (cfr. Corte d'Appello di Ancona n. 982/2022).
Da quanto fin qui detto, la condotta processuale di parte opposta – in assenza di oggettive ragioni giustificative e tenuto conto della sostanziale contestualità delle diverse domande monitorie – si pone in contrasto sia con il principio di buona fede e correttezza, che con il principio costituzionale del giusto processo, e si traduce in un abuso dello strumento processuale. Il frazionamento della reazione, severamente disapprovato dall'ordinamento giuridico, comporta però
l'inammissibilità della sola domanda monitoria proposta per seconda (in questo senso, v. Cass. n. 17019.2018, secondo cui «in caso di abuso da frazionamento del credito, la domanda proposta per seconda - e solo quella- è inammissibile»), sicché il decreto ingiuntivo oggi opposto – emesso all'esito della prima azione monitoria contraddistinta dal
Ruolo Generale n. 5714/21 – non viene travolto dalle conseguenze della inammissibilità citata. 5. Nel merito, giova premettere, in punto di fatto, che con CP_2
l'originario ricorso monitorio, ha proposto una domanda di consegna di documentazione afferente ad un contratto di mutuo identificato dal Rep. n° 49699
– Racc. n° 5678. La consegna delle copie dei citati documenti è stata richiesta con invito (ex art. 119 T.U.B.) a mezzo PEC del 19.01.2021, al quale, tuttavia, non è seguito riscontro alcuno, neppure a seguito della notifica del decreto ingiuntivo unitamente al precetto.
Ora, il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, da agganciare ai doveri di solidarietà e agli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto, sancito, peraltro, nell'art. 119 comma 4, D.Lgs. n.385/1993 (v. in particolare Trib. Udine, 17/1/2011; Trib. Varese, 02/11/2009; Trib. Torino, 12/4/2010),
a mente del quale «il cliente, colui che succede a qualunque titolo e colui che subentra nella amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine
e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni» (analoga disposizione è prevista dall'art. 28 del
Regolamento Consob n. 11522/982). In quest'orizzonte, il diritto del cliente ad ottenere la documentazione stricto sensu contrattuale (ossia relativa ai contratti all'origine dei rapporti), più profondo, per certi versi, rispetto a quello di ricevere copia della documentazione relativa alle “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni quale contemplato dall'art. 119 cit., rientra nel campo applicativo della disposizione, senza soggiacere al limite della decennalità previsto per la documentazione cd. contabile del rapporto, trovando, l'obbligo di consegnare i contratti (e la correlativa documentazione integrativa), diretto fondamento (come anticipato) negli obblighi di solidarietà sociale che gravano su entrambi i contraenti durante la fase di esecuzione del rapporto (art. 2 Cost), e soprattutto sul contraente 'forte' nei rapporti asimmetrici, oltre che nei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.
Non giova all'opponente sostenere che la ricorrente era già in possesso della documentazione, consegnata al momento della stipulazione del contratto, in quanto il diritto alla consegna della documentazione fatto valere in questa sede è ulteriore rispetto a quello esistente al momento della stipulazione del contratto, fondato sulla buona fede e sulla correttezza contrattuale. Peraltro, è lo stesso TUB
(art. 117) che – dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti devono essere redatti per iscritto – ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali, dunque, hanno diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione, che successivamente e senza i limiti temporali stabiliti dall'art. 119 cit. (v. Corte
Appello Milano n. 1796/12). Non risulta inoltre necessario che siano rese note le ragioni per le quali la richiesta è avanzata, atteso che il diritto previsto dal quarto comma dagli artt. 117 e 119 TUB si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è garantita come situazione giuridica finale, e non strumentale, per il riconoscimento della quale non assume rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione richiesta (Cass. n. 11773.1999).
In conclusione, tenuto conto della fondatezza della pretesa relativa alla consegna della documentazione richiesta dalla titolare di un diritto CP_1 soggettivo autonomo, illimitato ed incondizionato alla consegna della documentazione bancaria, consegna pacificamente non avvenuta, il decreto ingiuntivo va indubbiamente confermato.
6. Il governo delle spese segue la soccombenza e va operato in ossequio al D.M.
55/14 (scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa;
parametri medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 2535/21, emesso dal Tribunale di Palermo;
- condanna la alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese del grado, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre CP_2 rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale, c.p.a. ed i.v.a.
Così deciso, 15 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi