Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 4886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4886 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, in data 18.06.2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 752/2025 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
, nata il [...] Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Pier Paolo Zambardino e dall'avv. Florida Iervolino. ricorrente e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi. resistente
OGGETTO: nullità/annullabilità indebito assistenziale pensione cat. inv civ – n. 044-510407644961.
CONCLUSIONI: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 13.01.2025 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere conosciuto in data 04/09/2024 attraverso l'accesso alla propria posizione previdenziale dell'esistenza di una comunicazione di rideterminazione della prestazione in godimento (NON NOTIFICATA) per il seguente motivo: "la sua pensione n. 044-510407644961 cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2021, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021. Il ricalcolo comprende la rideterminazione della maggiorazione sociale;
rideterminazione della maggiorazione sociale prevista dall'articolo 38 L. 448/01..."; che Cont la pretesa restitutoria dell è pari ad € 9.376,95 per il lasso temporale dal "gennaio 2022 a luglio
2024" mentre la prestazione è stata decurtata ad € 450,90 - rispetto ad € 735,95 erogati sino al luglio/24 - a partire dalla rata di agosto 2024; di avere inutilmente presentato ricorso amministrativo in data 03/10/2024 protocollato al n. 2701400. Egli ha dedotto che il motivo costituto dal suo reddito da locazioni che le avrebbe, per il biennio temporale 22/24, impedito al medesimo di beneficiare
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è stato occultato, trattandosi di elementi reddituali a disposizione dell'Ente e dell'Agenzia delle
Entrate, per cui difetta il dolo, artificio o macchinazione per cui non è tenuta alla restituzione delle somme indebitamente ricevute prima della comunicazione del provvedimento di revoca. Ella, sulla base di articolate considerazioni giuridiche, ha chiesto di “A) Accertare come illegittima la comunicazione di riliquidazione della prestazione cat. INVCIV n. 044-510407644961 elaborata in data 4 luglio 2024 richiedente CP_
€ 9.376,95 e, per l'effetto, annullarla dichiarando che nulla è dovuto al da parte della ricorrente;
B)
Accertare come illegittima la comunicazione di riliquidazione della prestazione cat. INVCIV n. 044- CP_ 510407644961 elaborata in data 4 luglio 2024 richiedente € 9.376,95 e, per l'effetto condannare alla restituzione delle somme eventualmente decurtate sulla prestazione in disamina dal dì del defalco sino alla effettiva restituzione;
C) Condannare in ogni caso il convenuto al pagamento dei compensi spettanti CP_1 ai sottoscritti procuratori per l'attività prestata nella presente fase di giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L.27/2012) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M.
127/2004), il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiarano anticipatari”
L' costituitosi tempestivamente in giudizio ha sollevato una serie di vizi formali;
nel CP_1 merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato e ha concluso chiedendo “in via preliminare dichiarare la nullità per violazione art. 414 c.p.c nn. 2-3-4-5 nonché l'improponibilità e/o improcedibilità dello STo per le ragioni esposte e, ancora l'intervenuta decadenza del diritto e dell'azione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30.4.1970 nonché dell'art. 4 del D.L. n. 384 del 19.09.1992 convertito con modificazioni in legge n. 438 del 14.11.1992 come dedotto;
In subordine e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Acquisite note di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna con separata sentenza.
I vizi preliminari sollevati dall sono infondati. Il ricorso risulta ammissibile essendo CP_1 corredato sufficientemente dell'esposizione degli elementi di fatto e di diritto a sostegno delle domande formulate;
è inconferente la inammissibilità e l'improcedibilità della domanda non vertendosi in ipotesi di riconoscimento di un trattamento pensionistico o prestazionale bensì di legittimità di quanto già riscosso;
per le medesime ragioni non è invocabile l'istituto della decadenza dal diritto e dall'azione.
Ciò posto, quanto al merito, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La ricorrente è titolare di pensione di inabilità civile avente decorrenza 01/07/2016 e dalla ricostituzione effettuata dall'Ufficio è stato determinato un indebito sull'importo della maggiorazione sociale per un importo complessivo lordo di E. 9.376,95 per il periodo dal: 01/01/2022 al 31/07/2024.
L'indebito per cui è causa, è di natura assistenziale, scaturendo la pretesa restitutoria dalla revoca della maggiorazione sociale prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001 per superamento dei limiti reddituali previsti per il suo godimento, nel periodo per cui è causa, a seguito 2 dell'acquisizione di redditi da locazione di fabbricato incidenti sulla misura e sul diritto alla prestazione assistenziale con conseguenziale accertamento dell''indebito. In altri termini, l'indebito scaturisce dalla locazione di un immobile ad uso abitativo della ricorrente, il cui reddito ha comportato il superamento del limite reddituale della sua fascia di appartenenza impedendole di beneficiare della maggiorazione sociale nell'importo che le è stato corrisposto.
Sul piano normativo, per le prestazioni collegate ai redditi, va detto che a decorrere dal 31 maggio 2010, sono state apportate modifiche all'art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. In particolare, il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell'anno solare di corresponsione della prestazione. Nulla è innovato riguardo alle tipologie di reddito rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e riguardo alle situazioni in cui debbano essere considerati anche i redditi di soggetti diversi dai beneficiari della prestazione.
Per le prime liquidazioni di prestazioni collegate al reddito, ai sensi dell'articolo 35, comma 9,
è previsto che “in sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso dichiarato in via presuntiva”.
Inoltre, il comma 8 dell'articolo 35, della legge n. 14 del 2009, a seguito delle abrogazioni e integrazioni previste dalle disposizioni indicate in oggetto, risulta così formulato:
“Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello STo anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello STo anno;
dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente, nel cui ambito sono annoverabili i redditi da lavoro.
Ci premesso, in ordine alla pretesa restitutoria dell che risulta inerente ad una CP_1 prestazione di natura assistenziale (maggiorazione della pensione di inabilità civile), vanno applicati in generale, i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza in via generale dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del
1988) che, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito. Fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v.
3 pure n. 11921/2015 si è ritenuto che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Il principio generale è che non si può dunque procedere alla ripetizione di quanto ricevuto se non dal provvedimento di revoca, stante la funzionalizzazione di tale prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno ex art. 38 Cost. (Corte cost. 10 febbraio 1993 n.
39).
Nell'ipotesi di mancanza del requisito reddituale, vale la regola secondo cui vi è ripetibilità solo a partire dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venire meno delle condizioni di legge e non si può procedere alla ripetizione dell'indebito assistenziale percepito prima del 2.10.2003 (art. 42 co. 5 d.l. 269/03: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente CP_ decreto , il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del
Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti.
Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”).
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall , si possano CP_1 sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le STe prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo STo art. 42), salvo il dolo comprovato.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, va rilevato sul piano generale che "In materia di indebito assistenziale, la violazione ad opera del titolare della prestazione CP_ dell'obbligo di comunicare al la situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito"
(Così Cass. n. 10642 del 2019 e Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019 n.31259);
Ai fini della ripetizione le pronunce della Cass. n. 31372/2019 e Cass. 28771/18 richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo STo D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 -
4 prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello STo comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba CP_1 procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
La Corte di cassazione ha anche affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che
"L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza
n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". La STa Corte di Cassazione n. 31372/2019 ha affermato che “esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza”.
È evidente, secondo Cassazione n.13223/2020 che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730
(come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, CP_ dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati al ”.
Secondo Cass. 30/06/2020 n.13223 "Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò CP_ conoscibili dal al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni CP_ previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire al in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili
5 CP_ d'ufficio dal in via telematica. Lo STo principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione CP_ presso del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello STo art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" CP_ devono comunicare al soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende CP_ perciò confermato che essi non devono comunicare al la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti STi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
La STa pronuncia n.13223/2020 afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una CP_ prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dal e che quindi già CP_1 conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo STo (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce CP_1 delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera CP_
della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa CP_ comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che conosce o ha l'onere di conoscere”.
Il ragionamento dei Giudici di legittimità nella sentenza n. 13223/2020 si fonda sull'estensione alla materia assistenziale della STa regola dell'indebito previdenziale, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche
Cass. n. 1446/2008 est. ). CP_3
Va registrata la sentenza della Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020 n.16088 che conformemente alla n.13223/2020, ha ritenuto che “i principi fin qui indicati sulla rilevanza dell'affidamento del pensionato nei termini sopra indicati, in relazione a requisiti reddituali rinvenienti da CP_ prestazioni erogate dallo ST , devono essere applicati anche nel caso in cui l'indebito riguardi l'assegno sociale per superamento del limite di reddito” (conf. Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020 n.12608).
6 Avuto riguardo al caso in esame, la ricorrente, in possesso della pensione di inabilità dal mese di agosto 2021, ha avuto la ricostituzione del trattamento in godimento a settembre 2024 e di conseguenza l'importo della sua pensione per il lasso temporale da gennaio 2022 a luglio 2024 è stata ricalcolato alla luce dei redditi da locazione conseguiti a decorrere dal 2021, rideterminando la maggiorazione sociale e recuperando gli arretrati indebitamente erogati.
Per gli anni 2022-2024, ella è risultata titolare di un reddito pacificamente superiore alla soglia reddituale stabilita dalla legge per il riconoscimento delle maggiorazioni sociali ex art. 38
L.448/2001 e quindi l ha revocato le maggiorazioni precedentemente riconosciute per l'anno CP_1
2022-2024.
La ricorrente ha dedotto che non sussiste in capo a lei l'elemento soggettivo del dolo e la circostanza che l successivamente ha continuato ad erogare la prestazione, peraltro CP_1 corrispondendo una maggiorazione della quale non risulta in atti una richiesta della ricorrente, non sarebbe, a suo dire, a lei addebitabile.
La tesi attorea non tiene conto della circostanza che la ricorrente, a conoscenza del reddito da locazione inserito nella dichiarazione del 2022, lo ha taciuto allorquando ha presentato la documentazione reddituale, ossia il cd. modello RED del 20/12/2022 ove risulta che ella ha inserito un reddito da fabbricati di soli € 3.694,00. L' non ha conosciuto tali redditi in presenza della CP_1 condotta omissiva della ricorrente e per gli anni 2022-2024 ha corrisposto le prestazioni collegate al reddito, considerando i redditi presenti nel casellario pensioni dichiarati dalla parte e quindi proiettando le informazioni relative ai redditi dichiarati negli anni immediatamente precedenti.
In altri termini, come correttamente evidenziato dall , le prestazioni corrisposte vengono CP_1 verificate sulla base dei redditi effettivi, una volta che sono disponibili le dichiarazioni reddituali a consuntivo. Infatti, le prestazioni collegate al reddito vengono erogate in via provvisoria con ricalcolo a consuntivo successivo alla conoscenza dei dati reddituali.
IL comportamento doloso della ricorrente esclude la tutela dell'affidamento dando luogo CP_ all'insorgenza del diritto dell di recupero le somme erogate antecedentemente alla comunicazione di indebito, per il periodo in cui i redditi da fabbricato hanno superato la soglia reddituale per la percezione della maggiorazione sociale nella misura corrisposta.
Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla per le spese in presenza della dichiarazione resa dalla ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
7 Napoli, 18.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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