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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 17/10/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. LE De GR – Presidente rel. dott.ssa Maria Lucia Insinga – Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti – Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 68/2020 R.G. promossa in grado di appello da nata a [...] il [...], CF e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...], C.F.: , entrambi nella qualità di eredi Pt_2 C.F._2 pro quota di nato a [...] il [...] e deceduto a Gela il 1.3.2010, rappresentati Persona_1
e difesi dall'Avv. Giuseppe Panebianco (C.F.: ) e dall'Avv. Vincenzo Ragazzi C.F._3
(C.F. , in forza delle procure allegate al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. C.F._4 introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito a Catania, Viale XX Settembre n.43, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria relativi a questo procedimento al seguente n. fax 095.500378, email pec:
Email_1
– appellanti –
Contro
, nato a [...] il [...], C.F. , in persona Controparte_1 C.F._5 del tutore legale p.t. (nata a [...] il [...]), residente a [...]
n.147;
, nato a [...] il [...], C.F. , in persona del tutore legale Controparte_3 C.F._6
p.t., , nata a [...] il [...], res. in Gela via Polieno n.22; Controparte_4
– appellati contumaci –
e nei confronti di:
1 , in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, ai soli effetti di cui all'art 5 Legge n.512/1999.
Oggetto: risarcimento danni da fatto illecito.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 11/03/2025, di seguito trascritte: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Caltanissetta, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza accogliere i motivi d'appello e conseguentemente: ritenere e dichiarare fondata la domanda attorea e condannare al risarcimento in favore degli appellanti Controparte_3 quali eredi pro quota di dei danni patrimoniali e non patrimoniali, morali, Persona_1 esistenziali, alla vita di relazione, con riferimento ai reati indicati al capo di imputazione A) e B) della sentenza penale 337/2010 del Tribunale di Gela, da liquidarsi anche in via equitativa, nella misura maggiore e ulteriore rispetto alla liquidazione statuita nella pronuncia di primo grado nella misura che la Corte riterrà più equa, in aggiunta a quanto liquidato in primo grado. Con svalutazione monetaria ed interessi comunque dovuti dalla data dell'illecito al saldo;
nonché ritenere e dichiarare fondata la domanda attorea, e conseguentemente condannare e Controparte_3 Controparte_1 al risarcimento in favore degli appellanti quali eredi pro quota di dei
[...] Persona_1 danni patrimoniali e non patrimoniali, morali, esistenziali, alla vita di relazione, con riferimento ai reati indicati al capo di imputazione D) della sentenza penale 337/2010 del Tribunale di Gela, da liquidarsi anche in via equitativa, nella misura maggiore e ulteriore rispetto alla liquidazione statuita nella pronuncia di primo grado nella misura che la Corte riterrà più equa, in aggiunta a quanto liquidato in primo grado. Con svalutazione monetaria e gli interessi comunque dovuti dalla data dell'illecito al saldo. Ed altresì condannare gli appellati alle spese del giudizio di secondo grado”.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato in data 15 luglio 2019, Parte_2 [...]
e nella qualità di eredi di hanno chiesto al Pt_1 Parte_3 Persona_1
Tribunale di Gela - per quanto di residuo interesse in questa sede - il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (morali, esistenziali, alla vita di relazione) derivanti da reati estorsivi di stampo mafioso subiti da amministratore unico della Roma Costruzioni s.r.l., Persona_1 definitivamente accertati con sentenza penale n. 337/2010 del Tribunale di Gela.
2 Con ordinanza pubblicata il 23/01/2020 il Tribunale di Gela, definendo la causa civile iscritta al n. 978/2019 R.G., nella contumacia dei predetti convenuti, ha riconosciuto, anzitutto, la qualità di eredi solamente a e e non a ha Parte_2 Parte_1 Parte_3 preso atto che , all'esito di giudizio dibattimentale, è stato definitivamente Controparte_3 condannato per estorsione aggravata (art. 629 c.p. e art. 7 L. 203/1991), in concorso con altri, per aver costretto amministratore della Roma Costruzioni s.r.l., a pagare il “pizzo” tra il Persona_1
1996 e il 1999, sfruttando la sua appartenenza all'organizzazione di stampo mafioso denominata
“Stidda”.
Segnatamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che, con giudicato penale di condanna, è stata accertata la penale responsabilità di per il reato di cui al capo A) Controparte_3 dell'imputazione, previsto dagli artt. 81 cpv, 110, 629, co. I e II in relazione all'art. 628, co. III, n° 1
c.p., commesso dal maggio 1996 al maggio 1997, perché in concorso con altri ed in più persone riunite, in tempi diversi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minacce consistite nel far pesare alle vittime in maniera implicita ma inequivocabile la propria notoria appartenenza all'organizzazione di stampo mafioso denominata “Stidda”, costringeva vari imprenditori, tra cui n.q. di amministratore unico di Roma Costruzioni s.r.l., a Persona_1 versare la somma di lire 5 milioni al mese, a titolo di “pizzo” correlato all'attività svolta dalle ditte aggiudicatrici dell'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Gela, così procurandosi un ingiusto profitto con danno per i suddetti imprenditori, con l'aggravante di cui all'art. 7, L. n.
203/1991, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. cioè della appartenenza all'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata “Stidda” e comunque al fine di favorire le attività di detto sodalizio.
E' stata ugualmente accertata, in sede penale, la responsabilità di per il reato di Controparte_3 cui al capo B) dell'imputazione, previsto dagli artt. 81 cpv, 110, 629, co. I e II in relazione all'art. 628, co. III, n° 1, c.p., commesso dal 16.5.1997 al 16.5.1999, perché in concorso con altri ed in più persone riunite, in tempi diversi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minacce consistite nel far pesare alle vittime in maniera implicita ma inequivocabile la propria notoria appartenenza all'organizzazione di stampo mafioso denominata “Stidda” per CP_3
e per gli altri concorrenti nel reato, costringeva vari imprenditori, tra cui Persona_2 Per_1
n.q. di amministratore unico di Roma Costruzioni s.r.l., a versare la somma di lire 5 milioni
[...] al mese, elevata a lire 10 milioni al mese a partire dalla metà del 1998, nonché l'ulteriore somma versata una tantum di lire 100 milioni, a titolo di “pizzo” correlato all'attività svolta dalle predette ditte aggiudicatrici dell'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Gela, così procurandosi un ingiusto profitto con danno per i suddetti imprenditori, con l'aggravante di cui all'art. 7, L. n. 203/1991, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis
3 c.p. , cioè della appartenenza all'associazione per delinquere di stampo mafioso denominate rispettivamente “Stidda” per e per gli altri concorrenti nel reato, e comunque CP_3 Persona_2 al fine di favorire le attività di detti sodalizi.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante, ai fini del presente giudizio civile, sia la condanna del in concorso con altri per il reato di cui al capo C) dell'imputazione, sia la condanna di CP_3
e in concorso con altri per il reato di cui al capo D) dell'imputazione, in quanto si CP_3 CP_1 tratterebbe di reati commessi in danno di imprenditori diversi da amministratore Persona_1 unico di Roma Costruzioni s.r.l., con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti del resistente non essendo stata accertata in sede penale la sua responsabilità nei CP_1 confronti di Persona_1
Il danno patrimoniale per i fatti commessi dal in danno di CP_3 Persona_1 amministratore unico di Roma Costruzioni s.r.l., descritti ai capi A) e B) dell'imputazione, è stato liquidato dal Giudice di prime cure, quanto ai fatti di cui al capo A), in € 8.392,42 (lire 5 milioni al mese dal maggio 1996 al maggio 1997, tot. lire 65 milioni, di cui il 25% versato dal de cuius, pari a lire 16.250.000, corrispondenti a € 8.392,42) e quanto ai fatti di cui al capo B) in €
36.797,54 (lire 5 milioni al mese da maggio 1997 fino a maggio 1998, più lire 5milioni al mese da giugno 1998 ossia “dalla metà del 1998” fino a maggio 1999, più lire 100 milioni una tantum, tot. lire
285 milioni, di cui il 25% versato dal de cuius, pari a lire 71.250,00, corrispondenti a € 36.797,54).
Tali importi sono stati ripartiti iure hereditatis in ragione delle rispettive quote ereditarie, nella misura del 90,5% spettante a corrispondente per il capo A) dell'imputazione a € Parte_2
7.595,140 e per il capo B) dell'imputazione a € 33.301,773, arrotondabile a € 33.301,77, e nella misura del 9,5% spettante a corrispondente per il capo A) dell'imputazione a € Parte_1
797,279, arrotondabile a € 797,28 e per il capo B) dell'imputazione a € 3.495,766, arrotondabile a €
3.495,77.
Il danno non patrimoniale è stato liquidato equitativamente nella stessa misura del danno patrimoniale, per lesione della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).
Trattandosi di obbligazione risarcitoria e dunque di debito di valore, sia in relazione alla somma complessiva di € 16.784,84 dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da reato di cui al capo A) dell'imputazione, di cui € 15.190,28 spettante a e € Parte_2
1.594,56 spettante a sia in relazione alla somma di € 73.595,08 dovuta a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da reato di cui al capo B) dell'imputazione, di cui € 66.603,54 spettante a e € 6.991,54 spettante a è stata Parte_2 Parte_1 riconosciuta la rivalutazione anno per anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, a titolo di danno emergente (art. 1223 c.c.), e sulla somma via via rivalutata sono stati pure riconosciuti, a titolo di lucro cessante (art. 1223 c.c.), gli interessi cd. compensativi al tasso legale vigente anno per
4 anno, con decorrenza dalla data del fatto illecito, trattandosi di responsabilità extracontrattuale con mora automatica ex art. 1219, co.2, n. 1, c.c. (per la somma di € 16.784,84 dalla data del 31.5.1997 di consumazione del reato di cui al capo A dell'imputazione e per la somma di € 73.595,08 dalla data del 16.5.1999 di consumazione del reato di cui al capo B dell'imputazione), fino alla data di deposito del presente provvedimento, secondo i principi affermati da Cass. civ. Sez. Un., 17 febbraio 1995,
n. 1712.
In definitiva, è stato condannato a pagare: Controparte_3
1) a iure hereditatis la somma di € 15.190,28 a titolo di risarcimento del danno Parte_2 patrimoniale e non patrimoniale da reato di cui al capo A) dell'imputazione, oggetto della sentenza del Tribunale di Gela, sez. pen., n. 337/2010, passata in giudicato, e la somma di € 66.603,54 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da reato di cui al capo B) della medesima imputazione;
2) a la somma di € 1.594,56 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non Parte_1 patrimoniale da reato di cui al suddetto capo A) dell'imputazione e la somma di € 6.991,54 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da reato di cui al suddetto capo B) dell'imputazione, oltre che, in favore di entrambi, rivalutazione monetaria e interessi legali sia ex art. 1223 c.c., sia ex art. 1224 c.c. nei termini sopra precisati.
Sono state rigettate tutte le altre domande proposte dai ricorrenti e Parte_2 Pt_1
quali eredi di amministratore unico di Roma Costruzioni s.r.l., nei
[...] Persona_1 confronti dei convenuti e CP_3 CP_1
è stato condannato, in ragione della sua soccombenza, al pagamento delle spese CP_3 processuali, liquidate in € 4.015,00 per compensi, oltre € 286,00 per spese vive, spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
mentre è stato dichiarato “nulla sulle spese” nel rapporto processuale tra i ricorrenti e il resistente vittorioso data la sua contumacia. CP_1
Avverso tale ordinanza hanno proposto appello ex art. 702-quater c.p.c., con atto di citazione notificato in data 21 febbraio 2020, e nella loro qualità Parte_1 Parte_2 di eredi di affidato ai seguenti motivi. Persona_1
Con il primo articolato motivo di appello (rubricato: “sulla quantificazione del danno patrimoniale”) deducono che il provvedimento impugnato è erroneo in relazione alla valutazione delle risultanze della sentenza penale n. 337/2010 del Tribunale di Gela che ha condannato gli appellati per i reati commessi dagli stessi.
Sostengono che gli importi versati da al ed al in occasione Persona_1 CP_3 CP_1 delle condotte estorsive sono stati di gran lunga superiori rispetto a quelli riconosciuti dal giudice civile di prime cure.
5 Affermano che l'errata valutazione dei fatti definitivamente accertati in sede penale, all'esito del dibattimento, rispetto alle condotte di estorsione aggravata ex art. 7 L. 203/1991 tenute dal e dal in danno di ha avuto riflessi sulla quantificazione del CP_3 CP_1 Persona_1 danno patrimoniale e non patrimoniale, effettuata dal Giudice prime cure in misura assai inferiore rispetto a quanto realmente patito.
Segnatamente, evidenziano che , con riferimento ai fatti di cui al CAPO A) ed Controparte_3 al CAPO B) della descritta imputazione è stato definitivamente condannato per aver sottoposto ad estorsione con l'aggravante del metodo mafioso l'imprenditore dal Maggio Persona_1
1996 al Maggio 1997 (CAPO A) e dal 16.5.1997 al 16.5.1999 (CAPO B); che il Giudice di prime cure ha errato nella quantificazione degli importi pagati a titolo di estorsione dal Persona_1 che l'ATI vincitrice dell'appalto era composta da due imprese e quindi e Persona_1 CP_6 hanno pagato il 50% ciascuno di 5 milioni di Lire al mese, cioè 2,5 milioni di lire (pari ad €
[...]
1.291,14 al mese), e non il 25% come erroneamente indicato dal Giudice di primo grado;
che, in relazione ai fatti contestati al capo A), ha pagato € 1.291,14 x 13 mesi (dal Persona_1
Maggio 1996 al Maggio 1997), pari ad un totale di € 16.784,82; che tale importo è pari al doppio di quanto riconosciuto nell'ordinanza impugnata.
Sostengono che, in relazione ai fatti di cui al capo B) dell'imputazione, la sentenza penale n.
337/2010 del Tribunale di Gela ha definitivamente accertato la penale responsabilità del CP_3 per i reati a lui ascritti;
che per gli anni 1997-1999 l'ATI vincitrice dell'appalto era composta da due imprese, e quindi e hanno pagato ciascuno il 50% di 5 milioni Persona_1 CP_6 di lire al mese, cioè 2,5 milioni di lire (pari ad € 1.291,14 al mese) sino al maggio 1998; che successivamente hanno pagato 10 milioni di lire al mese, cioè 5 milioni ciascuno (pari ad € 2.582,28 al mese) sino al maggio 1999; che, inoltre, hanno pagato una tantum la somma di 100 milioni di lire, sempre ripartita tra i due imprenditori e;
che, in relazione ai Persona_1 CP_6 fatti descritti al capo B) dell'imputazione, ha pagato: € 1.291,14 x 13 mesi (dal Persona_1 maggio 1996 al maggio 1997), pari ad un totale di € 16.784,82; € 2.582,28 x 12 mesi (dal giugno
1998 al maggio 1999), pari ad un totale di € 30.987,36: nonché il 50% dell'una tantum di 100 milioni di lire, pari ad € 25.822,80.
Deducono che, in totale, nell'ambito dei fatti descritti al capo B) dell'imputazione, Per_1 ha pagato ai suoi estorsori la somma complessiva di € 73.594,98, pari al doppio di quanto
[...] liquidato dal Giudice di prime cure.
Affermano che, in relazione ai fatti descritti al CAPO D) dell'imputazione, sono stati condannati in via definitiva e per aver sottoposto ad estorsione con Controparte_3 Controparte_1
l'aggravante dell'art. 7 L. 203/91 dal Giugno 2001 al Novembre 2002; che a Persona_1 pag. 459 della citata sentenza penale n. 337/2010 del Tribunale di Gela sono chiaramente indicati
6 gli importi pagati da ciascun imprenditore in relazione all'estorsione di cui al CAPO D); che alle pagine 302 e seguenti della sentenza penale sono riportate le dichiarazioni delle persone offese
(tra cui ) che confermano integralmente quanto sostenuto in relazione alle estorsioni CP_6 aggravate di cui ai CAPI A), B) e D) dell'imputazione ed agli importi pagati da Persona_1 che alle pagine 307 e 308 della stessa sentenza penale l'imprenditore precisa gli CP_6 importi pagati a titolo di estorsione di cui al capo D) della sentenza penale e dell'una tantum pagata anche in questo caso, precisando che il 25% a testa di questi importi venivano pagati da Per_1
e (in virtù delle quote di partecipazione all'ATI vincitrice dell'appalto), ed il
[...] CP_6 restante importo era suddiviso tra altri sei imprenditori.
Sostengono che il Giudice di prime cure ha errato nell'affermare che l'estorsione descritta al CAPO
D) non sia stata commessa in danno di in quanto, come risulta dalla sentenza Persona_1 penale e dalle risultanze istruttorie, ha gestito l'azienda sino al novembre 2002 ed Persona_1 ha subito l'estorsione di cui al CAPO D), pagando le somme quantificate nella sentenza penale.
Affermano che, in relazione ai fatti descritti al CAPO D) dell'indicata imputazione, Per_1 ha pagato: € 4.500,00 al mese per 18 mesi (dal Giugno 2001 al Novembre 2002) e, quindi,
[...] in tutto € 81.000.00 (come si evince anche a pag. 459 della sentenza penale); nonché il 25% dell'una tantum di 100 milioni di lire, pari ad € 12.911,40; che, in totale, in relazione ai fatti descritti al capo D) dell'imputazione, il ha pagato la somma complessiva di € 93.911,40. Persona_1
Sostengono che il danno patrimoniale patito dalla persona offesa in Persona_1 dipendenza degli illeciti penali descritti nei tre capi di imputazione, per cui sono stati condannati gli appellati e ammonta a: CAPO A) € 16.784,8; CAPO B)_€ 73.594,98; CAPO CP_3 CP_1
D) € 93.911,40 e, quindi, il totale complessivo del danno patrimoniale ammonta ad € 184.291,20.
Sostengono che nessun risarcimento è stato da loro richiesto nei confronti di per i fatti CP_3 di cui al capo C) dell'imputazione; che per quanto riguarda il capo D) il reato è stato commesso da e anche in danno della persona offesa come si evince dalla CP_3 CP_1 Persona_1 motivazione della sentenza penale n. 337/2010 del Tribunale di Gela.
Lamentano, quindi, che il Giudice di prime cure, travisando i fatti già provati dall'indicata sentenza penale, irrevocabile, abbia liquidato a titolo di danno patrimoniale agli eredi di Persona_1 somme notevolmente inferiori a quanto sopra indicato ed in contrasto con le emergenze della sentenza penale passata in giudicato.
Chiedono, quindi, il riconoscimento del maggior danno patrimoniale patito dalla persona offesa e che sulle maggiori somme richieste siano calcolati gli interessi e la Persona_1 rivalutazione monetaria dal fatto illecito e fino al soddisfo. Parte Deducono, altresì, che l' incitrice degli appalti di cui ai CAPI A) e CAPI B) era composta da due imprese (e non da otto come indicato dal Giudice di prime cure), e che, quindi, Persona_1
7 e hanno pagato il 50% ciascuno delle somme versate a titolo di “pizzo”, e non il 25% CP_6 come erroneamente indicato dal Giudice di primo grado.
Chiedono la modifica dell'ordinanza impugnata, atteso che il Giudice di primo grado non ha considerato che dal 1996 al 1999 la gestione dei rifiuti urbani di Gela era divisa tra la ditta Per_1 ed un'altra ditta e che, pertanto, agli odierni appellanti, quali eredi del va riconosciuto Per_1 un risarcimento pari al 50% delle somme totali pagate a titolo di pizzo.
Gli appellanti chiedono che la Corte di Appello, in accoglimento del primo motivo e in riforma dell'ordinanza impugnata, statuisca:
- che le somme, riscosse a titolo di “pizzo”, sono state ripartite tra i due imprenditori vittime dall'estorsione nella misura della rispettiva quota di partecipazione all' aggiudicataria Pt_4 dell'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Gela, pari per l'imprenditore al 50% (pag. 440 e segg. della citata sentenza penale del Tribunale di Gela); Persona_1
- che a e di conseguenza, spetta iure hereditatis il Parte_2 Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale derivante dai suddetti reati di estorsione di stampo mafioso, commessi dal nei confronti della persona offesa amministratore unico CP_3 Persona_1 di Roma Costruzioni s.r.1., quantificabile nella somma di € 16.784,82 per il capo A) dell'imputazione (così calcolata: lire 5 milioni al mese dal maggio 1996 al maggio 1997, tot. lire
65 milioni, di cui il 50% versato da pari a lire 32.500.000, corrispondenti a € Persona_1
16.784,82) e nella somma di € 73.594,98 per il capo B) dell'imputazione (così calcolata: lire 5 milioni al mese da maggio 1997 fino a maggio 1998, più lire 5 milioni al mese da giugno 1998 ossia “dalla metà del 1998” fino a maggio 1999, più lire 100 milioni una tantum, tot. lire 285 milioni di lire, di cui il 50% versato dal de cuius, pari a lire 142.500.000, corrispondenti a €
73.594,98), da ripartirsi iure hereditatis in ragione delle rispettive quote ereditarie nella misura del 90,5% spettante a (corrispondente per il capo A dell'imputazione a € Parte_2
15.190,280 e per il capo B dell'imputazione a € 66.603,54), e nella misura del 9,5% spettante a corrispondente per il capo A) dell'imputazione a € 1.594,56, e per il capo B) Parte_1 dell'imputazione a € 6.991,54;
- che in relazione all'estorsione di cui al CAPO D), sia statuito che le somme, riscosse a titolo di
“pizzo”, sono state ripartite tra gli otto imprenditori vittime dall'estorsione nella misura della rispettiva quota di partecipazione all' aggiudicataria dell'appalto per la raccolta dei rifiuti Pt_4 solidi urbani nella città di Gela, pari nel caso della persona offesa al 25% (v. Persona_1 pag. 459 della sentenza penale del Tribunale di Gela) e che a e Parte_2 [...] spetta iure hereditatis il risarcimento del danno patrimoniale derivante dai suddetti reati Pt_1 di estorsione di stampo mafioso, commessi dagli stessi e nei confronti della CP_3 CP_1 persona offesa amministratore unico di Roma Costruzioni s.r.l., quantificabile Persona_1
8 nella somma di € 93.911,40 per il capo D) dell'imputazione (così calcolata: € 4.500,00 al mese dal
Giugno 2001 al Novembre 2002, tot. € 81.000,00, nonché il 25% di 100 milioni di lire, pari ad €
12.911,40, versata una tantum).
§§§
Con il secondo motivo di appello (rubricato: “sulla quantificazione del danno non patrimoniale”) gli appellanti lamentano l'errata quantificazione del danno non patrimoniale patito dal de cuius
per i fatti ascritti a e e da loro Persona_1 Controparte_3 Controparte_1 richiesto iure hereditatis.
Affermano che, in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale, appare corretto il criterio applicato dal Giudice di primo grado che ha quantificato “equitativamente ex art. 1226 c.c. il danno non patrimoniale nella stessa misura del danno patrimoniale accertato in sede penale e sopra liquidato, tenendo così conto delle modalità concrete dell'attività criminosa in ordine alla gravità della minaccia estorsiva subìta dall'odierno ricorrente, come descritte nella sentenza penale di condanna passata in giudicato da ripartirsi iure hereditatis in ragione delle rispettive quote, come sopra (v. all, 2, ricorso).” (pag.4 ordinanza impugnata).
Sostengono che, poiché è erronea, per i motivi suesposti, la quantificazione del danno patrimoniale, un tale errore finisce col travolgere anche la quantificazione operata dal Tribunale di Gela in ordine al danno non patrimoniale, atteso che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere e liquidare, a titolo di danno non patrimoniale, in via equitativa ex art. 1226 c.c., la medesima somma del danno patrimoniale accertato in sede penale.
Aggiungono che, dovendo essere riconosciuto agli appellanti anche il danno patrimoniale per i fatti patiti dalla persona offesa per i fatti-reato commessi da e Persona_1 CP_3
di cui al capo D) dell'imputazione, similmente va riconosciuto il danno non patrimoniale CP_1 anche per i fatti indicati in questo capo di imputazione e su tali somme andranno calcolati interessi e rivalutazione monetaria dal fatto illecito al soddisfo, come correttamente già indicato dal Giudice nel provvedimento impugnato.
Gli appellanti chiedono che venga condannato a pagare iure hereditatis a Controparte_3 [...]
e pro quota lsomma di € 33.569,64 a titolo di risarcimento del danno Pt_2 Parte_1 patrimoniale e non patrimoniale da reato di cui al capo A) dell'imputazione, oggetto della sentenza del Tribunale di Gela, sez. pen., n. 337/2010, passata in giudicato, e la somma di € 147.189,96 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da reato di cui al capo B) della medesima imputazione;
chiedono che e vengano condannati a Controparte_3 Controparte_1 pagare iure hereditatis a e pro quota la somma di € 187.822,80 Parte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da reato di cui al capo D)
9 dell'imputazione, oltre, in favore di entrambi, rivalutazione monetaria e interessi legali sia ex art. 1223 c.c., sia ex art. 1224 c.c. dalla data di consumazione dei reati.
L'atto di appello è stato ritualmente notificato agli appellati nelle persone dei loro tutori, in quanto entrambi gli appellati sono in stato di interdizione legale.
L'atto di appello è stato pure notificato al Controparte_5
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai soli effetti di cui all'art 5 Legge
[...]
n.512/1999.
Nel corso del giudizio di appello non vi è stata nuova attività istruttoria.
L'udienza per la precisazione delle conclusioni del 13 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
La Corte, all'esito della verifica dell'avvenuto deposito da parte degli appellanti delle note ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Gli appellanti hanno depositato la comparsa conclusionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In rito, va dichiarata la contumacia degli appellati e , Controparte_3 Controparte_1 entrambi in stato di interdizione legale, nei cui confronti l'atto di appello è stato ritualmente notificato nelle persone dei rispettivi tutori (cfr. documentazione versata in atti).
Nel merito, l'appello è infondato.
I motivi di appello sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
La documentazione versata in atti prova che, giudicando sugli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Gela del 4 maggio 2010, la Corte d'appello di Caltanissetta, per quanto in questa sede rileva, ha emesso il 28 novembre 2011 sentenza nei confronti di e Controparte_3 [...]
. Controparte_1
Quanto a , gli è stata ridotta da anni 30 di reclusione ed euro 7.400,00 di multa Controparte_3 ad anni 27 di reclusione ed euro 5.900.00 di multa la pena complessiva inflittagli in primo grado per i delitti di cui: - al capo A) della rubrica (estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7, commessa dal maggio 1996 al maggio 1997, avendo fatto valere la sua appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata "Stidda" onde costringere con minacce gli imprenditori e CP_6 Per_1
riuniti in associazione temporanea d'imprese, a versargli L.
5.000.000 mensili, per averli
[...] favoriti nell'aggiudicazione degli appalti per la raccolta di rifiuti della città di Gela); - al capo B) della rubrica (medesima condotta estorsiva, di cui al capo che precede, aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7, tenuta nei confronti delle medesime parti offese dal 16 maggio 1997 al 16 maggio 1999); -
10 al capo D) della rubrica (estorsione commessa dal giugno 2001 al giugno 2006, aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7, avendo fatto valere la sua notoria appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata "Stidda" per costringere con minacce gli imprenditori CP_6 [...]
, Pt_2 CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 [...]
e le cui imprese si erano riunite in ssociazione Temporanea CP_11 CP_12 Pt_4
d'Imprese), a versargli la somma iniziale di L. 35.000.000, nonché l'ulteriore somma mensile di Euro
18.000,00 a titolo di pizzo correlata all'attività svolta dai predetti imprenditori, aggiudicatari dell'appalto per la raccolta dei rifiuti della città di Gela). Ritenuta la continuazione fra gli anzidetti delitti e quelli per i quali il aveva già subito condanne definitive con quattro sentenze della CP_3
Corte d'appello di Caltanissetta, considerato come più grave il reato ascrittogli nella presente sede sub D),la pena gli è stata ridotta per essere stato eliminato l'aumento di pena in continuazione infintogli per una delle quattro sentenze anzidette.
Quanto a gli è stata ridotta da anni 16 e mesi 2 di reclusione ed Controparte_1
Euro 3.000,00 di multa ad anni 11 di reclusione ed Euro 2.100,00 di multa la pena inflittagli in primo grado per il delitto di cui al capo D) (estorsione svolta dal giugno 2001 al giugno 2006, aggravata L.
n.203 del 1991, ex art. 7, avendo fatto valere la sua notoria appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata " per costringere con minacce gli imprenditori Persona_2 CP_6
Parte_2 CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
, e le cui imprese si erano costituite in A.T.I.
[...] CP_11 CP_12
(associazione temporanea d'imprese), a versargli la somma iniziale di L. 35.000.000, nonché
l'ulteriore somma mensile di Euro 18.000,00 a titolo di pizzo correlata all'attività svolta dai predetti imprenditori, aggiudicatari dell'appalto per la raccolta dei rifiuti della città di Gela). La pena gli è stata ridotta per essergli state concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.
La Corte Suprema di Cassazione, Sez. 1, con Sentenza n. 19972 del 2013 (data udienza:
01/02/2013; data deposito: 09/05/2013), per quanto in questa sede interessa, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal e dal avverso la Corte d'appello di Caltanissetta CP_3 Pt_5 emessa il 28 novembre 2011 e ha condannato i detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla li condannati, Controparte_13 inoltre, in solido tra loro e con gli altri imputati a rifondere alle parti civili, Parte_2
"ROMA COSTRUZIONI", costituite per i reati per cui vi è stata Parte_6 condanna, le spese sostenute per il giudizio di cassazione.
Il Tribunale di Gela, con la sentenza n. 337/2010 in data 4 maggio 2010, per quanto in questa sede rileva, ha condannato e , al risarcimento Controparte_3 Controparte_1 del danno in favore delle parti civili costituite in proprio e nella qualità Parte_2
11 di legale rappresentante pro tempore della Roma Costruzioni s.r.l., rimettendo le parti, per la relativa determinazione, dinanzi al competente giudice civile.
Il processo penale ha avuto ad oggetto una lunga serie di attività estorsive protrattesi nel tempo, commesse da esponenti delle cosche mafiose note come "Stidda" e "Cosa nostra - clan Madonia", che si erano all'epoca spartiti il controllo sul territorio di Gela, in danno degli imprenditori che, nel corso degli anni, si erano occupati della raccolta dei rifiuti di quel Comune.
Gli elementi di prova posti a carico degli imputati sono consistiti principalmente:
- nelle plurime chiamate in correità convergenti ed individualizzanti rese dai collaboratori di giustizia sia nel giudizio di primo grado ( CP_14 Controparte_15 Controparte_16
CP_17 Controparte_18 CP_19 Controparte_20 [...]
, e , sia nel giudizio di CP_21 Parte_7 Parte_8 Parte_9 appello ( e ); Parte_10 Controparte_22 Controparte_1
- nelle dichiarazioni accusatorie rese dalle parti offese CP_6 Persona_1
, e CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
giudicate pienamente attendibili;
CP_12
- nelle stesse ammissioni fatte dagli imputati i quali avevano poi scelto di collaborare con la giustizia,
e cioè , e;
Controparte_21 Parte_10 Parte_11
- nei riconoscimenti fotografici effettuati dalle persone offese, circa le persone che si erano a loro presentate per ricevere le singole tangenti estorsive;
- nel contenuto di talune conversazioni intercettate all'interno degli uffici dell'ATI Rifiuti il 19 dicembre 2006, il 5 gennaio 2007, il 6 gennaio 2007 ed il 25 gennaio 2007;
- nell'ampia deposizione resa il 17 marzo 2009 innanzi al Tribunale di Gela da , Testimone_1
Sindaco di Gela dall'11 marzo 2003, il quale fin dal 2006 (cfr. conversazioni telefoniche intercettate il 19 dicembre 2006 ed il 6 gennaio 2007), aveva vivamente sollecitato gli imprenditori, che si erano esplicitamente dichiarati vittime di estorsioni, a collaborare con le forze dell'ordine.
La Corte di Appello di Caltanissetta, attraverso una lettura critica delle dichiarazioni rese dai collaboranti anzidetti, ha rigettato la tesi difensiva degli appellanti secondo i quali sarebbe intervenuto un previo accordo fra di essi e gli imprenditori, in forza del quale avrebbero aiutato questi ultimi ad aggiudicarsi gli appalti cui si riferivano le estorsioni loro contestate, ricevendo in cambio dagli imprenditori aggiudicatari il versamento periodico di somme di danaro, le quali costituivano pertanto, più che compendi estorsivi, il corrispettivo di accordi liberamente intercorsi.
E' stata rigettata dalla Corte di Cassazione la tesi del e del che lamentavano CP_3 Pt_5 un preteso travisamento dei dati processuali che la sentenza impugnata avrebbe operato in loro danno, in quanto il danaro, che non negano di avere ricevuto dalle parti offese, non avrebbe dovuto essere qualificato quale compendio estorsivo, ma quale frutto di liberi accordi sinallagmatici fra di essi
12 intercorsi, essendosi essi ricorrenti impegnati a far aggiudicare agli imprenditori, costituitisi parti civili, gli appalti per la raccolta dei rifiuti solidi del Comune di Gela;
e tali imprenditori si sarebbero impegnati in cambio a corrispondere periodicamente ad essi somme di danaro;
quindi i fatti giudicati nella presente sede non avrebbero potuto essere esaminati disgiuntamente dai precedenti reati di turbativa d'asta, da essi ricorrenti commessi con riferimento a tutti e tre gli appalti di cui ai reati sub
A), sub B) e sub D).
Quindi i reati commessi dal e dal risultano definitivamente accertati e, per CP_3 CP_1 quanto in questa sede interessa, il giudice civile è vincolato dalla sentenza penale di condanna che concerne le imputazioni per i reati di estorsione aggravata sub A), sub B) e sub D) ascritti al e per il reato di estorsione aggravata sub D) ascritto al CP_3 CP_1
La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art.539 cod. proc pen., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 cod. proc. pen. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato (Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza
n. 1045 del 16/12/1998 Ud. dep. 26/01/1999 Rv. 212284 – 01).
In tema di efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna nel giudizio civile di risarcimento del danno, il capo di imputazione penale non può costituire parametro di riferimento, al fine di verificare l'esattezza del procedimento di liquidazione di tale danno seguito dal giudice civile, poiché solo a quest'ultimo spetta, nel sistema disciplinato dall'art. 651 c.p.p., ogni valutazione in ordine alla sussistenza del danno, al nesso di causalità e alla liquidazione del pregiudizio, dovendo egli accertare se la condotta penalmente rilevante abbia cagionato alla vittima una lesione della sfera personale o patrimoniale idonea ad assurgere al rango di violazione costituzionalmente rilevante” (Sez. 3 - ,
Sentenza n. 30311 del 21/11/2019 Rv. 656144 - 01).
L'art. 651 cod. proc. pen. chiarisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato, in sede civile di risarcimento del danno, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Fermo tale accertamento, tuttavia, ogni valutazione in ordine alla sussistenza del danno, al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla liquidazione del pregiudizio spetta esclusivamente al giudice civile. Non risulta pertanto corretto, al fine di verificare l'esattezza del procedimento di liquidazione del danno compiuta dal giudice civile, prendere come parametro di riferimento (come, invece, hanno fatto gli odierni appellanti) il capo di imputazione formulato in sede penale. Tale imputazione esaurisce infatti la propria rilevanza in sede penale.
13 Atteso che gli appellanti hanno invocato a loro favore, nella qualità di eredi di Per_1
gli effetti ex art. 651 c.p.p. della suindicata sentenza penale irrevocabile, pronunciata
[...] nei confronti di e , la prima questione da esaminare Controparte_3 Controparte_1
è quella della portata del giudicato penale.
A tale riguardo, dalla lettura dell'imputazione sub capo D) della stessa sentenza n. 337/2010 del Tribunale di Gela, appare che persona offesa del reato continuato di estorsione aggravata ex art. 7 L. 203/1991 è, tra le numerose altre, amministratore della Parte_2 ditta Roma s.r.l.”.
Il reato sub capo D) è poi contestato nell'imputazione come consumato a Gela dal giugno
2001 al giugno 2006.
La giurisprudenza penale afferma che “In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso”(Cass. Pen. Sez. 3 - , Sentenza n. 3969 del
25/09/2018 Ud. dep. 28/01/2019 Rv. 275690 – 01).
Le condizioni d'ammissibilità della costituzione di parte civile e della correlata domanda di risarcimento del danno derivante da reato nel processo penale sono rispettate se l'esposizione della vicenda sia svolta con riferimento a quanto, in punto di fatto, risulti dal capo d'imputazione e se la legittimazione soggettiva si ricavi, oltre che, da espressa indicazione, dalla coincidenza certa tra la persona offesa dal reato, contestato all'imputato, ed il proponente dell'istanza di condanna di quest'ultimo per gli effetti civili (Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 8962 del 03/07/1997 Ud. dep.
03/10/1997 Rv. 208449 – 01).
Dalla lettura della sentenza n. 337/2010 del Tribunale di Gela, segnatamente dalla pagina 10, si evince che nato a [...] il [...], si è costituito in proprio con Persona_1 riferimento ai capi A) e B) della rubrica e contro i relativi imputati.
Sempre dalla pagina 10 della sentenza penale si evince che nato a [...] Parte_2 il 23.9.1970, in proprio e nella qualità di amministratore unico della ditta “Roma Costruzioni
s.r.l.”, si è costituito in proprio con riferimento al capo D) della rubrica e contro i relativi imputati;
inoltre si è costituito nella qualità di legale rappresentante della ROMA
COSTRUZIONI s.r.l. con riferimento ai capi A), B) e D) dell'imputazione e contro i relativi imputati.
Risulta evidente, a questo punto, che non si è costituito parte civile in Persona_1 proprio con riferimento ai fatti di cui al capo D) della rubrica e contro i relativi imputati.
14 Quindi la condanna generica contenuta nella sentenza n. 337/2010 del Tribunale di Gela, pronunciata in favore della parte civile riguarda unicamente i fatti estorsivi Persona_1 di cui ai capi A) e B) dell'imputazione e non il capo D).
Risulta, allora, corretta l'affermazione del giudice di prime cure sul fatto che è irrilevante, ai fini del presente giudizio, sia la condanna del in concorso con altri per il reato di cui al capo CP_3
C) dell'imputazione, sia la condanna del e del in concorso con altri per il reato di cui CP_3 CP_1 al capo D) dell'imputazione, in quanto si tratta di reati commessi in danno di imprenditori diversi da e comunque rispetto a tali fatti (segnatamente rispetto alle estorsioni Persona_1 continuate aggravate contestate a e al capo “D”) è documentato che CP_3 CP_1 Per_1
in proprio, si è costituito parte civile solo con riferimento ai fatti contestati ai capi
[...]
“A” e “B” della rubrica e contro i relativi imputati e non per i fatti contestati al capo “D”
e conto i relativi imputati. Anche a volere ritenere fondata la tesi degli appellanti che Per_1
sia da considerare persona offesa in relazione ai fatti di reato ascritti a e
[...] CP_3
al capo “D”, rimane il fatto che lo stesso in proprio, non ha CP_1 Persona_1 inteso esercitare l'azione civile in sede penale per i fatti-reato ascritti a e al CP_3 CP_1 capo “D” dell'imputazione.
In ogni caso, le condizioni d'ammissibilità della costituzione di parte civile e della correlata domanda di risarcimento del danno derivante da reato nel processo penale sono rispettate se l'esposizione della vicenda sia svolta con riferimento a quanto, in punto di fatto, risulti dal capo d'imputazione e se la legittimazione soggettiva si ricavi, oltre che, da espressa indicazione, dalla coincidenza certa tra la persona offesa dal reato, contestato all'imputato, ed il proponente dell'istanza di condanna di quest'ultimo per gli effetti civili (Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 8962 del 03/07/1997
Ud. dep. 03/10/1997 Rv. 208449 – 01).
Nella fattispecie, il capo “D” dell'imputazione non indica Persona_1 quale persona offesa dal reato di estorsione continuata aggravata contestata, tra gli altri, a CP_3
e Ne deriva che è corretto il rigetto integrale della domanda risarcitoria proposta dagli Pt_5 odierni appellanti nei confronti del in quanto non vi è formale correlazione tra CP_1
l'imputazione contestata a al capo “D” della rubrica e l'individuazione, sempre Pt_5 nell'imputazione sub capo “D”, di quale persona offesa delle condotte di Persona_1 estorsione contestate a CP_1
Lo stesso può dirsi per il al quale l'imputazione sub “D” della rubrica dell'indicata CP_3 sentenza penale del tribunale di Gela contesta di avere commesso le condotte di reato in danno, tra gli altri, di amministratore della Roma Costruzioni s.r.l., e non Parte_2 in danno di Persona_1
15 E' noto che sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato venga condannato per un reato che in sentenza si afferma commesso in danno di una persona offesa diversa da quella indicata nel capo d'imputazione (Sez. 2, Sentenza n. 47600 del
19/10/2016 Ud. dep. 10/11/2016 ) Rv. 268319 – 01).
Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva.
Nel caso in esame, non è sostenibile che l'efficacia della sentenza penale di condanna nel presente giudizio civile (art. 651 c.p.p.) riguardi, per il capo “D”, la posizione, quale persona offesa “in proprio”, di in quanto, sebbene alcuni passaggi della sentenza Persona_1 penale n. 337/2010 in data 4 maggio 2010 del Tribunale di Gela, richiamati dagli appellanti, facciano riferimento a condotte estorsive commesse anche in danno del Persona_1 tra giugno 2001 e novembre 2002, rimane il fatto che non si può sfuggire alla necessaria correlazione tra contestazione e sentenza.
Quindi, posto che il capo “D” dell'imputazione non indica quale persona Persona_1 offesa dei fatti estorsivi contestati nello stesso capo, non è sostenibile che esista un giudicato penale opponibile in sede civile ex art. 651 c.p.c. quanto alle condotte contestate a CP_3
e e commesse tra giugno 2001 e novembre 2002 in danno della persona offesa CP_1 Per_1
[...]
Occorre adesso verificare se il giudice di prime cure abbia correttamente quantificato il danno patrimoniale e non patrimoniale per i fatti di reato ascritti a ai capi “A” e Controparte_3
“B” dell'imputazione e commessi in danno della persona offesa Persona_1
La Corte osserva che le doglianze degli appellanti circa la presunta divergenza tra ammontare del danno liquidato in sede civile, da un lato, ed il capo di imputazione formulato in sede penale, dall'altro, risultano prive di pregio.
Il giudice civile non può ritenersi vincolato dai capi di imputazione formulati in sede penale e l'onere della prova del danno patito è tutto in capo a chi agisce per la sua liquidazione, pur dopo che, costituitasi parte civile, ha ottenuto in sede penale, come nella specie, una sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni per i fatti definitivamente accertati in sede penale, potendo quindi invocare a suo favore gli effetti dell'art. 651 c.p.p.
Nel caso in esame, il giudice di prime cure, nell'ordinanza in questa sede impugnata, ha ritenuto di liquidare il danno patrimoniale in favore dei ricorrenti e in danno del resistente per i fatti di reato per i quali vi è condanna definitiva a suo carico, con persona CP_3
16 offesa unicamente considerando i capi di imputazione (capi “A” e “B”), Persona_1 come chiaramente emerge dalla lettura del paragrafo 3.3 della motivazione dell'ordinanza impugnata.
Appare inutile soffermarsi sui criteri di ripartizione degli importi liquidati a titolo di danno, alla stregua delle quote di partecipazione all'ATI riferibili a essendo Persona_1 comunque onere di chi agisce ex art. 2697 c.c. provare, nel giudizio civile, il danno patito e quindi l'ammontare delle illecite dazioni in maniera svincolata dalla formulazione del capo di imputazione.
Gli appellanti continuano a richiamare la formulazione dei capi di imputazione sub “A” e sub “B” e le quote di composizione dell'ATI che si era aggiudicata l'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti per invocare una maggiorazione del danno da liquidare in loro favore quali eredi di deducendo un asserito errore di calcolo commesso dal giudice Persona_1 di prime cure, quando, invece, a difettare nel presente giudizio civile è la stessa prova dell'esatto ammontare delle somme consegnate nel corso degli anni dalla persona offesa al Persona_1 CP_3
Neppure viene invocata la solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. tra lo stesso e gli altri CP_3 concorrenti condannati per i fatti sub “A” e “sub “B” dell'imputazione, così da poter riferire in maniera complessiva a tutti i concorrenti nel reato di estorsione aggravata l'apprensione delle somme provento di attività estorsiva.
In ogni caso, atteso che la sentenza di primo grado è stata appellata dai soli originari ricorrenti, il divieto di reformatio in peius impedisce alla Corte di modificare la decisione di primo grado in senso sfavorevole agli appellanti.
Rimane il fatto che il metodo adottato dal giudice di prime cure, per liquidare il danno patrimoniale, sembra contrastare con un arresto della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 30311/2019) al quale questa Corte presta adesione.
Come è noto, il divieto di reformatio in peius consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342
c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum",
l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (Cass. civ. n. 21504/2020).
Nel caso di specie, la lettura delle pagine della motivazione indicate dagli appellanti nell'atto di gravame a sostegno delle loro argomentazioni (essi rinviano, per il quantum del danno sofferto per le condotte estorsive del alle pagine 440 e seguenti della sentenza penale CP_3
n. 337/2010 quanto al capo A e alle pagine 445 e seguenti della stessa sentenza penale
17 quanto al capo B) non forniscono prova certa, secondo il criterio del più probabile che non, circa gli esatti importi pagati a titolo di “pizzo” da amministratore della Persona_1 ditta “Roma Costruzioni”, a mani di (appartenente alla organizzazione di Controparte_3 stampo mafioso denominata “Stidda”). Il principio, fermo nella giurisprudenza di legittimità, che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega al fatto illecito extracontrattuale (Cass. 8941/2022), comporta che alcun maggior danno patrimoniale può essere riconosciuto in favore degli odierni appellanti, iure hereditatis, per i fatti di cui ai capi “A” e “B” commessi dal in danno della persona CP_3 offesa (il de cuius). Persona_1
Conclusivamente, le statuizioni contenute nel provvedimento impugnato, in punto di riconoscimento e liquidazione del danno patrimoniale patito dalla persona offesa Per_1
amministratore della Roma Costruzioni s.r.l., rimangono ferme perché si deve fare
[...] applicazione concreta del principio di divieto di reformatio in peius.
alcun maggiore importo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale può essere CP_23 riconosciuto iure hereditatis in favore degli appellanti, in assenza di autonoma prova del dedotto maggiore danno preteso dagli appellanti quali eredi della persona offesa Per_1
[...]
Passando all'esame delle doglianze degli appellanti in ordine alla dedotta insufficienza della liquidazione del danno non patrimoniale operata dal provvedimento impugnato, è accertato che il reato sub “D” non è stato commesso in danno della persona offesa Persona_1
Infatti, tanto non risulta dalla lettura dek capo di imputazione sub “D” della rubrica. Opinare diversamente, invocando alcuni passaggi della motivazione della sentenza di primo grado, si finirebbe per violare il principio di necessaria correlazione tra contestazione formulata dal
Pubblico Ministero e sentenza penale.
Venendo all'esame del quantum del danno non patrimoniale liquidato in favore degli odierni appellanti, iure hereditatis, per i fatti-reato ascritti al ai capi “A” e “B” dell'imputazione CP_3
e con persona offesa il de cuius occorre rilevare che il giudice di prime Persona_1 cure, per quantificare equitativamente ex art. 1226 c.c. il danno non patrimoniale patito dalla persona offesa in conseguenza dei fatti di reato commessi a suo danno dal Persona_1
per i reati sub “A” e sub “B”, lo ha ragguagliato, sostanzialmente, al danno patrimoniale CP_3 accertato in sede penale, seppur affermando che si tenevano in conto le modalità concrete dell'attività criminosa in ordine alla gravità della minaccia estorsiva subìta dalla persona offesa
18 come descritta nella sentenza penale di condanna passata in giudicato (cfr. pag. Persona_1
4 ordinanza impugnata).
Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4053 del 19/02/2009 Rv. 607019 - 01).
La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale per fatti che costituiscono reato è ammissibile solo quando questo sia certo nella sua esistenza ontologica ("ex multis", Cass. 10 gennaio
1986 n. 69), e dunque, posto pure che non possa essere provato nel suo ammontare, che esso sia stato
(innanzi tutto specificamente allegato, e quindi) provato nella sua esistenza (per il che può soccorrere anche la prova per presunzioni semplici), mentre un danno meramente potenziale non soddisfa tale requisito (Cass. 30/05/2002, n. 7896).
Nel caso di specie, alla stregua della lettura della motivazione della sentenza penale più volte indicata è provato che il reato continuato di estorsione aggravato ex art, 7 L. 203/1991 contestato ai capi “A” e “B” è stato commesso dal in concorso con altri imputati CP_3 diversi da . Controparte_1
Il condannato in via definitiva per i fatti contestati ai capi “A” e “B”, deve risarcire CP_3 ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. il danno non patrimoniale patito da Parte_2
Nel reato di estorsione, l'oggetto della tutela giuridica è costituito dal duplice interesse pubblico della inviolabilità del patrimonio e della libertà personale ed ai fini della configurabilità del reato è financo irrilevante che il patrimonio della vittima sia costituito da proventi di attività illecite (cfr.,
Cass. pen. Sez. 3, n. 27257 del 11/05/2007, Prifti, Rv. 237211).
Quindi il risarcimento del danno patrimoniale da reato, così come stabilito dal giudice di prime cure, va riconosciuto in favore degli eredi della persona offesa Persona_1
Appare non corretto parametrare meccanicamente il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa del reato di estorsione al danno patrimoniale patito per lo stesso reato. Infatti il danno non patrimoniale va liquidato ex art. 1226 c.c. tenendo conto di tutti gli elementi che emergono dal giudicato penale di condanna esistente per il quanto ai fatti di cui CP_3 ai capi “A” e “B” e valorizzabili come presunzioni semplici.
Il divieto di reformatio in peius vieta, comunque, di riformare in senso peggiorativo per gli appellanti, in ragione della contumacia degli appellati, le statuizioni di condanna emesse dal giudice di primo grado, ivi incluse quelle che riguardano il danno non patrimoniale.
19 In ogni caso, gli importi liquidati dal giudice di prime cure appaiono adeguati ex art. 1226
c.c. a risarcire il danno non patrimoniale patito dalla persona offesa per le Persona_1 condotte poste in essere dal e da riferire alle condotte estorsive descritte ai capi “A” CP_3
e “B” dell'imputazione della sentenza penale irrevocabile.
In conclusione, non vi è prova che agli appellanti possa essere riconosciuto un danno
(patrimoniale e non patrimoniale) superiore rispetto a quello riconosciuto dal giudice di prime cure, con la conseguenza che l'ordinanza impugnata merita di essere confermata.
Quanto al regime delle spese processuali del grado di appello, la circostanza che gli appellati siano rimasti contumaci e, quindi, non abbiano svolto difese, comporta che le spese del grado vanno dichiarate irripetibili.
Avuto riguardo al tenore della presente pronuncia, va dato atto – ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. del Tribunale di Gela, pubblicata in data 23 gennaio 2020, a definizione della causa iscritta al n. 989/2019 R.G.A.C., appellata da e Parte_1 Parte_2 nella qualità di eredi di Persona_1
Dichiara irripetibili le spese del grado di appello.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Caltanissetta, 7 ottobre 2025
Il Presidente estensore
LE De GR
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. LE De GR – Presidente rel. dott.ssa Maria Lucia Insinga – Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti – Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 68/2020 R.G. promossa in grado di appello da nata a [...] il [...], CF e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...], C.F.: , entrambi nella qualità di eredi Pt_2 C.F._2 pro quota di nato a [...] il [...] e deceduto a Gela il 1.3.2010, rappresentati Persona_1
e difesi dall'Avv. Giuseppe Panebianco (C.F.: ) e dall'Avv. Vincenzo Ragazzi C.F._3
(C.F. , in forza delle procure allegate al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. C.F._4 introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito a Catania, Viale XX Settembre n.43, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria relativi a questo procedimento al seguente n. fax 095.500378, email pec:
Email_1
– appellanti –
Contro
, nato a [...] il [...], C.F. , in persona Controparte_1 C.F._5 del tutore legale p.t. (nata a [...] il [...]), residente a [...]
n.147;
, nato a [...] il [...], C.F. , in persona del tutore legale Controparte_3 C.F._6
p.t., , nata a [...] il [...], res. in Gela via Polieno n.22; Controparte_4
– appellati contumaci –
e nei confronti di:
1 , in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, ai soli effetti di cui all'art 5 Legge n.512/1999.
Oggetto: risarcimento danni da fatto illecito.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 11/03/2025, di seguito trascritte: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Caltanissetta, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza accogliere i motivi d'appello e conseguentemente: ritenere e dichiarare fondata la domanda attorea e condannare al risarcimento in favore degli appellanti Controparte_3 quali eredi pro quota di dei danni patrimoniali e non patrimoniali, morali, Persona_1 esistenziali, alla vita di relazione, con riferimento ai reati indicati al capo di imputazione A) e B) della sentenza penale 337/2010 del Tribunale di Gela, da liquidarsi anche in via equitativa, nella misura maggiore e ulteriore rispetto alla liquidazione statuita nella pronuncia di primo grado nella misura che la Corte riterrà più equa, in aggiunta a quanto liquidato in primo grado. Con svalutazione monetaria ed interessi comunque dovuti dalla data dell'illecito al saldo;
nonché ritenere e dichiarare fondata la domanda attorea, e conseguentemente condannare e Controparte_3 Controparte_1 al risarcimento in favore degli appellanti quali eredi pro quota di dei
[...] Persona_1 danni patrimoniali e non patrimoniali, morali, esistenziali, alla vita di relazione, con riferimento ai reati indicati al capo di imputazione D) della sentenza penale 337/2010 del Tribunale di Gela, da liquidarsi anche in via equitativa, nella misura maggiore e ulteriore rispetto alla liquidazione statuita nella pronuncia di primo grado nella misura che la Corte riterrà più equa, in aggiunta a quanto liquidato in primo grado. Con svalutazione monetaria e gli interessi comunque dovuti dalla data dell'illecito al saldo. Ed altresì condannare gli appellati alle spese del giudizio di secondo grado”.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato in data 15 luglio 2019, Parte_2 [...]
e nella qualità di eredi di hanno chiesto al Pt_1 Parte_3 Persona_1
Tribunale di Gela - per quanto di residuo interesse in questa sede - il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (morali, esistenziali, alla vita di relazione) derivanti da reati estorsivi di stampo mafioso subiti da amministratore unico della Roma Costruzioni s.r.l., Persona_1 definitivamente accertati con sentenza penale n. 337/2010 del Tribunale di Gela.
2 Con ordinanza pubblicata il 23/01/2020 il Tribunale di Gela, definendo la causa civile iscritta al n. 978/2019 R.G., nella contumacia dei predetti convenuti, ha riconosciuto, anzitutto, la qualità di eredi solamente a e e non a ha Parte_2 Parte_1 Parte_3 preso atto che , all'esito di giudizio dibattimentale, è stato definitivamente Controparte_3 condannato per estorsione aggravata (art. 629 c.p. e art. 7 L. 203/1991), in concorso con altri, per aver costretto amministratore della Roma Costruzioni s.r.l., a pagare il “pizzo” tra il Persona_1
1996 e il 1999, sfruttando la sua appartenenza all'organizzazione di stampo mafioso denominata
“Stidda”.
Segnatamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che, con giudicato penale di condanna, è stata accertata la penale responsabilità di per il reato di cui al capo A) Controparte_3 dell'imputazione, previsto dagli artt. 81 cpv, 110, 629, co. I e II in relazione all'art. 628, co. III, n° 1
c.p., commesso dal maggio 1996 al maggio 1997, perché in concorso con altri ed in più persone riunite, in tempi diversi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minacce consistite nel far pesare alle vittime in maniera implicita ma inequivocabile la propria notoria appartenenza all'organizzazione di stampo mafioso denominata “Stidda”, costringeva vari imprenditori, tra cui n.q. di amministratore unico di Roma Costruzioni s.r.l., a Persona_1 versare la somma di lire 5 milioni al mese, a titolo di “pizzo” correlato all'attività svolta dalle ditte aggiudicatrici dell'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Gela, così procurandosi un ingiusto profitto con danno per i suddetti imprenditori, con l'aggravante di cui all'art. 7, L. n.
203/1991, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. cioè della appartenenza all'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata “Stidda” e comunque al fine di favorire le attività di detto sodalizio.
E' stata ugualmente accertata, in sede penale, la responsabilità di per il reato di Controparte_3 cui al capo B) dell'imputazione, previsto dagli artt. 81 cpv, 110, 629, co. I e II in relazione all'art. 628, co. III, n° 1, c.p., commesso dal 16.5.1997 al 16.5.1999, perché in concorso con altri ed in più persone riunite, in tempi diversi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minacce consistite nel far pesare alle vittime in maniera implicita ma inequivocabile la propria notoria appartenenza all'organizzazione di stampo mafioso denominata “Stidda” per CP_3
e per gli altri concorrenti nel reato, costringeva vari imprenditori, tra cui Persona_2 Per_1
n.q. di amministratore unico di Roma Costruzioni s.r.l., a versare la somma di lire 5 milioni
[...] al mese, elevata a lire 10 milioni al mese a partire dalla metà del 1998, nonché l'ulteriore somma versata una tantum di lire 100 milioni, a titolo di “pizzo” correlato all'attività svolta dalle predette ditte aggiudicatrici dell'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Gela, così procurandosi un ingiusto profitto con danno per i suddetti imprenditori, con l'aggravante di cui all'art. 7, L. n. 203/1991, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis
3 c.p. , cioè della appartenenza all'associazione per delinquere di stampo mafioso denominate rispettivamente “Stidda” per e per gli altri concorrenti nel reato, e comunque CP_3 Persona_2 al fine di favorire le attività di detti sodalizi.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante, ai fini del presente giudizio civile, sia la condanna del in concorso con altri per il reato di cui al capo C) dell'imputazione, sia la condanna di CP_3
e in concorso con altri per il reato di cui al capo D) dell'imputazione, in quanto si CP_3 CP_1 tratterebbe di reati commessi in danno di imprenditori diversi da amministratore Persona_1 unico di Roma Costruzioni s.r.l., con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti del resistente non essendo stata accertata in sede penale la sua responsabilità nei CP_1 confronti di Persona_1
Il danno patrimoniale per i fatti commessi dal in danno di CP_3 Persona_1 amministratore unico di Roma Costruzioni s.r.l., descritti ai capi A) e B) dell'imputazione, è stato liquidato dal Giudice di prime cure, quanto ai fatti di cui al capo A), in € 8.392,42 (lire 5 milioni al mese dal maggio 1996 al maggio 1997, tot. lire 65 milioni, di cui il 25% versato dal de cuius, pari a lire 16.250.000, corrispondenti a € 8.392,42) e quanto ai fatti di cui al capo B) in €
36.797,54 (lire 5 milioni al mese da maggio 1997 fino a maggio 1998, più lire 5milioni al mese da giugno 1998 ossia “dalla metà del 1998” fino a maggio 1999, più lire 100 milioni una tantum, tot. lire
285 milioni, di cui il 25% versato dal de cuius, pari a lire 71.250,00, corrispondenti a € 36.797,54).
Tali importi sono stati ripartiti iure hereditatis in ragione delle rispettive quote ereditarie, nella misura del 90,5% spettante a corrispondente per il capo A) dell'imputazione a € Parte_2
7.595,140 e per il capo B) dell'imputazione a € 33.301,773, arrotondabile a € 33.301,77, e nella misura del 9,5% spettante a corrispondente per il capo A) dell'imputazione a € Parte_1
797,279, arrotondabile a € 797,28 e per il capo B) dell'imputazione a € 3.495,766, arrotondabile a €
3.495,77.
Il danno non patrimoniale è stato liquidato equitativamente nella stessa misura del danno patrimoniale, per lesione della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).
Trattandosi di obbligazione risarcitoria e dunque di debito di valore, sia in relazione alla somma complessiva di € 16.784,84 dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da reato di cui al capo A) dell'imputazione, di cui € 15.190,28 spettante a e € Parte_2
1.594,56 spettante a sia in relazione alla somma di € 73.595,08 dovuta a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da reato di cui al capo B) dell'imputazione, di cui € 66.603,54 spettante a e € 6.991,54 spettante a è stata Parte_2 Parte_1 riconosciuta la rivalutazione anno per anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, a titolo di danno emergente (art. 1223 c.c.), e sulla somma via via rivalutata sono stati pure riconosciuti, a titolo di lucro cessante (art. 1223 c.c.), gli interessi cd. compensativi al tasso legale vigente anno per
4 anno, con decorrenza dalla data del fatto illecito, trattandosi di responsabilità extracontrattuale con mora automatica ex art. 1219, co.2, n. 1, c.c. (per la somma di € 16.784,84 dalla data del 31.5.1997 di consumazione del reato di cui al capo A dell'imputazione e per la somma di € 73.595,08 dalla data del 16.5.1999 di consumazione del reato di cui al capo B dell'imputazione), fino alla data di deposito del presente provvedimento, secondo i principi affermati da Cass. civ. Sez. Un., 17 febbraio 1995,
n. 1712.
In definitiva, è stato condannato a pagare: Controparte_3
1) a iure hereditatis la somma di € 15.190,28 a titolo di risarcimento del danno Parte_2 patrimoniale e non patrimoniale da reato di cui al capo A) dell'imputazione, oggetto della sentenza del Tribunale di Gela, sez. pen., n. 337/2010, passata in giudicato, e la somma di € 66.603,54 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da reato di cui al capo B) della medesima imputazione;
2) a la somma di € 1.594,56 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non Parte_1 patrimoniale da reato di cui al suddetto capo A) dell'imputazione e la somma di € 6.991,54 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da reato di cui al suddetto capo B) dell'imputazione, oltre che, in favore di entrambi, rivalutazione monetaria e interessi legali sia ex art. 1223 c.c., sia ex art. 1224 c.c. nei termini sopra precisati.
Sono state rigettate tutte le altre domande proposte dai ricorrenti e Parte_2 Pt_1
quali eredi di amministratore unico di Roma Costruzioni s.r.l., nei
[...] Persona_1 confronti dei convenuti e CP_3 CP_1
è stato condannato, in ragione della sua soccombenza, al pagamento delle spese CP_3 processuali, liquidate in € 4.015,00 per compensi, oltre € 286,00 per spese vive, spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
mentre è stato dichiarato “nulla sulle spese” nel rapporto processuale tra i ricorrenti e il resistente vittorioso data la sua contumacia. CP_1
Avverso tale ordinanza hanno proposto appello ex art. 702-quater c.p.c., con atto di citazione notificato in data 21 febbraio 2020, e nella loro qualità Parte_1 Parte_2 di eredi di affidato ai seguenti motivi. Persona_1
Con il primo articolato motivo di appello (rubricato: “sulla quantificazione del danno patrimoniale”) deducono che il provvedimento impugnato è erroneo in relazione alla valutazione delle risultanze della sentenza penale n. 337/2010 del Tribunale di Gela che ha condannato gli appellati per i reati commessi dagli stessi.
Sostengono che gli importi versati da al ed al in occasione Persona_1 CP_3 CP_1 delle condotte estorsive sono stati di gran lunga superiori rispetto a quelli riconosciuti dal giudice civile di prime cure.
5 Affermano che l'errata valutazione dei fatti definitivamente accertati in sede penale, all'esito del dibattimento, rispetto alle condotte di estorsione aggravata ex art. 7 L. 203/1991 tenute dal e dal in danno di ha avuto riflessi sulla quantificazione del CP_3 CP_1 Persona_1 danno patrimoniale e non patrimoniale, effettuata dal Giudice prime cure in misura assai inferiore rispetto a quanto realmente patito.
Segnatamente, evidenziano che , con riferimento ai fatti di cui al CAPO A) ed Controparte_3 al CAPO B) della descritta imputazione è stato definitivamente condannato per aver sottoposto ad estorsione con l'aggravante del metodo mafioso l'imprenditore dal Maggio Persona_1
1996 al Maggio 1997 (CAPO A) e dal 16.5.1997 al 16.5.1999 (CAPO B); che il Giudice di prime cure ha errato nella quantificazione degli importi pagati a titolo di estorsione dal Persona_1 che l'ATI vincitrice dell'appalto era composta da due imprese e quindi e Persona_1 CP_6 hanno pagato il 50% ciascuno di 5 milioni di Lire al mese, cioè 2,5 milioni di lire (pari ad €
[...]
1.291,14 al mese), e non il 25% come erroneamente indicato dal Giudice di primo grado;
che, in relazione ai fatti contestati al capo A), ha pagato € 1.291,14 x 13 mesi (dal Persona_1
Maggio 1996 al Maggio 1997), pari ad un totale di € 16.784,82; che tale importo è pari al doppio di quanto riconosciuto nell'ordinanza impugnata.
Sostengono che, in relazione ai fatti di cui al capo B) dell'imputazione, la sentenza penale n.
337/2010 del Tribunale di Gela ha definitivamente accertato la penale responsabilità del CP_3 per i reati a lui ascritti;
che per gli anni 1997-1999 l'ATI vincitrice dell'appalto era composta da due imprese, e quindi e hanno pagato ciascuno il 50% di 5 milioni Persona_1 CP_6 di lire al mese, cioè 2,5 milioni di lire (pari ad € 1.291,14 al mese) sino al maggio 1998; che successivamente hanno pagato 10 milioni di lire al mese, cioè 5 milioni ciascuno (pari ad € 2.582,28 al mese) sino al maggio 1999; che, inoltre, hanno pagato una tantum la somma di 100 milioni di lire, sempre ripartita tra i due imprenditori e;
che, in relazione ai Persona_1 CP_6 fatti descritti al capo B) dell'imputazione, ha pagato: € 1.291,14 x 13 mesi (dal Persona_1 maggio 1996 al maggio 1997), pari ad un totale di € 16.784,82; € 2.582,28 x 12 mesi (dal giugno
1998 al maggio 1999), pari ad un totale di € 30.987,36: nonché il 50% dell'una tantum di 100 milioni di lire, pari ad € 25.822,80.
Deducono che, in totale, nell'ambito dei fatti descritti al capo B) dell'imputazione, Per_1 ha pagato ai suoi estorsori la somma complessiva di € 73.594,98, pari al doppio di quanto
[...] liquidato dal Giudice di prime cure.
Affermano che, in relazione ai fatti descritti al CAPO D) dell'imputazione, sono stati condannati in via definitiva e per aver sottoposto ad estorsione con Controparte_3 Controparte_1
l'aggravante dell'art. 7 L. 203/91 dal Giugno 2001 al Novembre 2002; che a Persona_1 pag. 459 della citata sentenza penale n. 337/2010 del Tribunale di Gela sono chiaramente indicati
6 gli importi pagati da ciascun imprenditore in relazione all'estorsione di cui al CAPO D); che alle pagine 302 e seguenti della sentenza penale sono riportate le dichiarazioni delle persone offese
(tra cui ) che confermano integralmente quanto sostenuto in relazione alle estorsioni CP_6 aggravate di cui ai CAPI A), B) e D) dell'imputazione ed agli importi pagati da Persona_1 che alle pagine 307 e 308 della stessa sentenza penale l'imprenditore precisa gli CP_6 importi pagati a titolo di estorsione di cui al capo D) della sentenza penale e dell'una tantum pagata anche in questo caso, precisando che il 25% a testa di questi importi venivano pagati da Per_1
e (in virtù delle quote di partecipazione all'ATI vincitrice dell'appalto), ed il
[...] CP_6 restante importo era suddiviso tra altri sei imprenditori.
Sostengono che il Giudice di prime cure ha errato nell'affermare che l'estorsione descritta al CAPO
D) non sia stata commessa in danno di in quanto, come risulta dalla sentenza Persona_1 penale e dalle risultanze istruttorie, ha gestito l'azienda sino al novembre 2002 ed Persona_1 ha subito l'estorsione di cui al CAPO D), pagando le somme quantificate nella sentenza penale.
Affermano che, in relazione ai fatti descritti al CAPO D) dell'indicata imputazione, Per_1 ha pagato: € 4.500,00 al mese per 18 mesi (dal Giugno 2001 al Novembre 2002) e, quindi,
[...] in tutto € 81.000.00 (come si evince anche a pag. 459 della sentenza penale); nonché il 25% dell'una tantum di 100 milioni di lire, pari ad € 12.911,40; che, in totale, in relazione ai fatti descritti al capo D) dell'imputazione, il ha pagato la somma complessiva di € 93.911,40. Persona_1
Sostengono che il danno patrimoniale patito dalla persona offesa in Persona_1 dipendenza degli illeciti penali descritti nei tre capi di imputazione, per cui sono stati condannati gli appellati e ammonta a: CAPO A) € 16.784,8; CAPO B)_€ 73.594,98; CAPO CP_3 CP_1
D) € 93.911,40 e, quindi, il totale complessivo del danno patrimoniale ammonta ad € 184.291,20.
Sostengono che nessun risarcimento è stato da loro richiesto nei confronti di per i fatti CP_3 di cui al capo C) dell'imputazione; che per quanto riguarda il capo D) il reato è stato commesso da e anche in danno della persona offesa come si evince dalla CP_3 CP_1 Persona_1 motivazione della sentenza penale n. 337/2010 del Tribunale di Gela.
Lamentano, quindi, che il Giudice di prime cure, travisando i fatti già provati dall'indicata sentenza penale, irrevocabile, abbia liquidato a titolo di danno patrimoniale agli eredi di Persona_1 somme notevolmente inferiori a quanto sopra indicato ed in contrasto con le emergenze della sentenza penale passata in giudicato.
Chiedono, quindi, il riconoscimento del maggior danno patrimoniale patito dalla persona offesa e che sulle maggiori somme richieste siano calcolati gli interessi e la Persona_1 rivalutazione monetaria dal fatto illecito e fino al soddisfo. Parte Deducono, altresì, che l' incitrice degli appalti di cui ai CAPI A) e CAPI B) era composta da due imprese (e non da otto come indicato dal Giudice di prime cure), e che, quindi, Persona_1
7 e hanno pagato il 50% ciascuno delle somme versate a titolo di “pizzo”, e non il 25% CP_6 come erroneamente indicato dal Giudice di primo grado.
Chiedono la modifica dell'ordinanza impugnata, atteso che il Giudice di primo grado non ha considerato che dal 1996 al 1999 la gestione dei rifiuti urbani di Gela era divisa tra la ditta Per_1 ed un'altra ditta e che, pertanto, agli odierni appellanti, quali eredi del va riconosciuto Per_1 un risarcimento pari al 50% delle somme totali pagate a titolo di pizzo.
Gli appellanti chiedono che la Corte di Appello, in accoglimento del primo motivo e in riforma dell'ordinanza impugnata, statuisca:
- che le somme, riscosse a titolo di “pizzo”, sono state ripartite tra i due imprenditori vittime dall'estorsione nella misura della rispettiva quota di partecipazione all' aggiudicataria Pt_4 dell'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Gela, pari per l'imprenditore al 50% (pag. 440 e segg. della citata sentenza penale del Tribunale di Gela); Persona_1
- che a e di conseguenza, spetta iure hereditatis il Parte_2 Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale derivante dai suddetti reati di estorsione di stampo mafioso, commessi dal nei confronti della persona offesa amministratore unico CP_3 Persona_1 di Roma Costruzioni s.r.1., quantificabile nella somma di € 16.784,82 per il capo A) dell'imputazione (così calcolata: lire 5 milioni al mese dal maggio 1996 al maggio 1997, tot. lire
65 milioni, di cui il 50% versato da pari a lire 32.500.000, corrispondenti a € Persona_1
16.784,82) e nella somma di € 73.594,98 per il capo B) dell'imputazione (così calcolata: lire 5 milioni al mese da maggio 1997 fino a maggio 1998, più lire 5 milioni al mese da giugno 1998 ossia “dalla metà del 1998” fino a maggio 1999, più lire 100 milioni una tantum, tot. lire 285 milioni di lire, di cui il 50% versato dal de cuius, pari a lire 142.500.000, corrispondenti a €
73.594,98), da ripartirsi iure hereditatis in ragione delle rispettive quote ereditarie nella misura del 90,5% spettante a (corrispondente per il capo A dell'imputazione a € Parte_2
15.190,280 e per il capo B dell'imputazione a € 66.603,54), e nella misura del 9,5% spettante a corrispondente per il capo A) dell'imputazione a € 1.594,56, e per il capo B) Parte_1 dell'imputazione a € 6.991,54;
- che in relazione all'estorsione di cui al CAPO D), sia statuito che le somme, riscosse a titolo di
“pizzo”, sono state ripartite tra gli otto imprenditori vittime dall'estorsione nella misura della rispettiva quota di partecipazione all' aggiudicataria dell'appalto per la raccolta dei rifiuti Pt_4 solidi urbani nella città di Gela, pari nel caso della persona offesa al 25% (v. Persona_1 pag. 459 della sentenza penale del Tribunale di Gela) e che a e Parte_2 [...] spetta iure hereditatis il risarcimento del danno patrimoniale derivante dai suddetti reati Pt_1 di estorsione di stampo mafioso, commessi dagli stessi e nei confronti della CP_3 CP_1 persona offesa amministratore unico di Roma Costruzioni s.r.l., quantificabile Persona_1
8 nella somma di € 93.911,40 per il capo D) dell'imputazione (così calcolata: € 4.500,00 al mese dal
Giugno 2001 al Novembre 2002, tot. € 81.000,00, nonché il 25% di 100 milioni di lire, pari ad €
12.911,40, versata una tantum).
§§§
Con il secondo motivo di appello (rubricato: “sulla quantificazione del danno non patrimoniale”) gli appellanti lamentano l'errata quantificazione del danno non patrimoniale patito dal de cuius
per i fatti ascritti a e e da loro Persona_1 Controparte_3 Controparte_1 richiesto iure hereditatis.
Affermano che, in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale, appare corretto il criterio applicato dal Giudice di primo grado che ha quantificato “equitativamente ex art. 1226 c.c. il danno non patrimoniale nella stessa misura del danno patrimoniale accertato in sede penale e sopra liquidato, tenendo così conto delle modalità concrete dell'attività criminosa in ordine alla gravità della minaccia estorsiva subìta dall'odierno ricorrente, come descritte nella sentenza penale di condanna passata in giudicato da ripartirsi iure hereditatis in ragione delle rispettive quote, come sopra (v. all, 2, ricorso).” (pag.4 ordinanza impugnata).
Sostengono che, poiché è erronea, per i motivi suesposti, la quantificazione del danno patrimoniale, un tale errore finisce col travolgere anche la quantificazione operata dal Tribunale di Gela in ordine al danno non patrimoniale, atteso che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere e liquidare, a titolo di danno non patrimoniale, in via equitativa ex art. 1226 c.c., la medesima somma del danno patrimoniale accertato in sede penale.
Aggiungono che, dovendo essere riconosciuto agli appellanti anche il danno patrimoniale per i fatti patiti dalla persona offesa per i fatti-reato commessi da e Persona_1 CP_3
di cui al capo D) dell'imputazione, similmente va riconosciuto il danno non patrimoniale CP_1 anche per i fatti indicati in questo capo di imputazione e su tali somme andranno calcolati interessi e rivalutazione monetaria dal fatto illecito al soddisfo, come correttamente già indicato dal Giudice nel provvedimento impugnato.
Gli appellanti chiedono che venga condannato a pagare iure hereditatis a Controparte_3 [...]
e pro quota lsomma di € 33.569,64 a titolo di risarcimento del danno Pt_2 Parte_1 patrimoniale e non patrimoniale da reato di cui al capo A) dell'imputazione, oggetto della sentenza del Tribunale di Gela, sez. pen., n. 337/2010, passata in giudicato, e la somma di € 147.189,96 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da reato di cui al capo B) della medesima imputazione;
chiedono che e vengano condannati a Controparte_3 Controparte_1 pagare iure hereditatis a e pro quota la somma di € 187.822,80 Parte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da reato di cui al capo D)
9 dell'imputazione, oltre, in favore di entrambi, rivalutazione monetaria e interessi legali sia ex art. 1223 c.c., sia ex art. 1224 c.c. dalla data di consumazione dei reati.
L'atto di appello è stato ritualmente notificato agli appellati nelle persone dei loro tutori, in quanto entrambi gli appellati sono in stato di interdizione legale.
L'atto di appello è stato pure notificato al Controparte_5
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai soli effetti di cui all'art 5 Legge
[...]
n.512/1999.
Nel corso del giudizio di appello non vi è stata nuova attività istruttoria.
L'udienza per la precisazione delle conclusioni del 13 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
La Corte, all'esito della verifica dell'avvenuto deposito da parte degli appellanti delle note ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Gli appellanti hanno depositato la comparsa conclusionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In rito, va dichiarata la contumacia degli appellati e , Controparte_3 Controparte_1 entrambi in stato di interdizione legale, nei cui confronti l'atto di appello è stato ritualmente notificato nelle persone dei rispettivi tutori (cfr. documentazione versata in atti).
Nel merito, l'appello è infondato.
I motivi di appello sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
La documentazione versata in atti prova che, giudicando sugli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Gela del 4 maggio 2010, la Corte d'appello di Caltanissetta, per quanto in questa sede rileva, ha emesso il 28 novembre 2011 sentenza nei confronti di e Controparte_3 [...]
. Controparte_1
Quanto a , gli è stata ridotta da anni 30 di reclusione ed euro 7.400,00 di multa Controparte_3 ad anni 27 di reclusione ed euro 5.900.00 di multa la pena complessiva inflittagli in primo grado per i delitti di cui: - al capo A) della rubrica (estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7, commessa dal maggio 1996 al maggio 1997, avendo fatto valere la sua appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata "Stidda" onde costringere con minacce gli imprenditori e CP_6 Per_1
riuniti in associazione temporanea d'imprese, a versargli L.
5.000.000 mensili, per averli
[...] favoriti nell'aggiudicazione degli appalti per la raccolta di rifiuti della città di Gela); - al capo B) della rubrica (medesima condotta estorsiva, di cui al capo che precede, aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7, tenuta nei confronti delle medesime parti offese dal 16 maggio 1997 al 16 maggio 1999); -
10 al capo D) della rubrica (estorsione commessa dal giugno 2001 al giugno 2006, aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7, avendo fatto valere la sua notoria appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata "Stidda" per costringere con minacce gli imprenditori CP_6 [...]
, Pt_2 CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 [...]
e le cui imprese si erano riunite in ssociazione Temporanea CP_11 CP_12 Pt_4
d'Imprese), a versargli la somma iniziale di L. 35.000.000, nonché l'ulteriore somma mensile di Euro
18.000,00 a titolo di pizzo correlata all'attività svolta dai predetti imprenditori, aggiudicatari dell'appalto per la raccolta dei rifiuti della città di Gela). Ritenuta la continuazione fra gli anzidetti delitti e quelli per i quali il aveva già subito condanne definitive con quattro sentenze della CP_3
Corte d'appello di Caltanissetta, considerato come più grave il reato ascrittogli nella presente sede sub D),la pena gli è stata ridotta per essere stato eliminato l'aumento di pena in continuazione infintogli per una delle quattro sentenze anzidette.
Quanto a gli è stata ridotta da anni 16 e mesi 2 di reclusione ed Controparte_1
Euro 3.000,00 di multa ad anni 11 di reclusione ed Euro 2.100,00 di multa la pena inflittagli in primo grado per il delitto di cui al capo D) (estorsione svolta dal giugno 2001 al giugno 2006, aggravata L.
n.203 del 1991, ex art. 7, avendo fatto valere la sua notoria appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata " per costringere con minacce gli imprenditori Persona_2 CP_6
Parte_2 CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
, e le cui imprese si erano costituite in A.T.I.
[...] CP_11 CP_12
(associazione temporanea d'imprese), a versargli la somma iniziale di L. 35.000.000, nonché
l'ulteriore somma mensile di Euro 18.000,00 a titolo di pizzo correlata all'attività svolta dai predetti imprenditori, aggiudicatari dell'appalto per la raccolta dei rifiuti della città di Gela). La pena gli è stata ridotta per essergli state concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.
La Corte Suprema di Cassazione, Sez. 1, con Sentenza n. 19972 del 2013 (data udienza:
01/02/2013; data deposito: 09/05/2013), per quanto in questa sede interessa, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal e dal avverso la Corte d'appello di Caltanissetta CP_3 Pt_5 emessa il 28 novembre 2011 e ha condannato i detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla li condannati, Controparte_13 inoltre, in solido tra loro e con gli altri imputati a rifondere alle parti civili, Parte_2
"ROMA COSTRUZIONI", costituite per i reati per cui vi è stata Parte_6 condanna, le spese sostenute per il giudizio di cassazione.
Il Tribunale di Gela, con la sentenza n. 337/2010 in data 4 maggio 2010, per quanto in questa sede rileva, ha condannato e , al risarcimento Controparte_3 Controparte_1 del danno in favore delle parti civili costituite in proprio e nella qualità Parte_2
11 di legale rappresentante pro tempore della Roma Costruzioni s.r.l., rimettendo le parti, per la relativa determinazione, dinanzi al competente giudice civile.
Il processo penale ha avuto ad oggetto una lunga serie di attività estorsive protrattesi nel tempo, commesse da esponenti delle cosche mafiose note come "Stidda" e "Cosa nostra - clan Madonia", che si erano all'epoca spartiti il controllo sul territorio di Gela, in danno degli imprenditori che, nel corso degli anni, si erano occupati della raccolta dei rifiuti di quel Comune.
Gli elementi di prova posti a carico degli imputati sono consistiti principalmente:
- nelle plurime chiamate in correità convergenti ed individualizzanti rese dai collaboratori di giustizia sia nel giudizio di primo grado ( CP_14 Controparte_15 Controparte_16
CP_17 Controparte_18 CP_19 Controparte_20 [...]
, e , sia nel giudizio di CP_21 Parte_7 Parte_8 Parte_9 appello ( e ); Parte_10 Controparte_22 Controparte_1
- nelle dichiarazioni accusatorie rese dalle parti offese CP_6 Persona_1
, e CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
giudicate pienamente attendibili;
CP_12
- nelle stesse ammissioni fatte dagli imputati i quali avevano poi scelto di collaborare con la giustizia,
e cioè , e;
Controparte_21 Parte_10 Parte_11
- nei riconoscimenti fotografici effettuati dalle persone offese, circa le persone che si erano a loro presentate per ricevere le singole tangenti estorsive;
- nel contenuto di talune conversazioni intercettate all'interno degli uffici dell'ATI Rifiuti il 19 dicembre 2006, il 5 gennaio 2007, il 6 gennaio 2007 ed il 25 gennaio 2007;
- nell'ampia deposizione resa il 17 marzo 2009 innanzi al Tribunale di Gela da , Testimone_1
Sindaco di Gela dall'11 marzo 2003, il quale fin dal 2006 (cfr. conversazioni telefoniche intercettate il 19 dicembre 2006 ed il 6 gennaio 2007), aveva vivamente sollecitato gli imprenditori, che si erano esplicitamente dichiarati vittime di estorsioni, a collaborare con le forze dell'ordine.
La Corte di Appello di Caltanissetta, attraverso una lettura critica delle dichiarazioni rese dai collaboranti anzidetti, ha rigettato la tesi difensiva degli appellanti secondo i quali sarebbe intervenuto un previo accordo fra di essi e gli imprenditori, in forza del quale avrebbero aiutato questi ultimi ad aggiudicarsi gli appalti cui si riferivano le estorsioni loro contestate, ricevendo in cambio dagli imprenditori aggiudicatari il versamento periodico di somme di danaro, le quali costituivano pertanto, più che compendi estorsivi, il corrispettivo di accordi liberamente intercorsi.
E' stata rigettata dalla Corte di Cassazione la tesi del e del che lamentavano CP_3 Pt_5 un preteso travisamento dei dati processuali che la sentenza impugnata avrebbe operato in loro danno, in quanto il danaro, che non negano di avere ricevuto dalle parti offese, non avrebbe dovuto essere qualificato quale compendio estorsivo, ma quale frutto di liberi accordi sinallagmatici fra di essi
12 intercorsi, essendosi essi ricorrenti impegnati a far aggiudicare agli imprenditori, costituitisi parti civili, gli appalti per la raccolta dei rifiuti solidi del Comune di Gela;
e tali imprenditori si sarebbero impegnati in cambio a corrispondere periodicamente ad essi somme di danaro;
quindi i fatti giudicati nella presente sede non avrebbero potuto essere esaminati disgiuntamente dai precedenti reati di turbativa d'asta, da essi ricorrenti commessi con riferimento a tutti e tre gli appalti di cui ai reati sub
A), sub B) e sub D).
Quindi i reati commessi dal e dal risultano definitivamente accertati e, per CP_3 CP_1 quanto in questa sede interessa, il giudice civile è vincolato dalla sentenza penale di condanna che concerne le imputazioni per i reati di estorsione aggravata sub A), sub B) e sub D) ascritti al e per il reato di estorsione aggravata sub D) ascritto al CP_3 CP_1
La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art.539 cod. proc pen., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 cod. proc. pen. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato (Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza
n. 1045 del 16/12/1998 Ud. dep. 26/01/1999 Rv. 212284 – 01).
In tema di efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna nel giudizio civile di risarcimento del danno, il capo di imputazione penale non può costituire parametro di riferimento, al fine di verificare l'esattezza del procedimento di liquidazione di tale danno seguito dal giudice civile, poiché solo a quest'ultimo spetta, nel sistema disciplinato dall'art. 651 c.p.p., ogni valutazione in ordine alla sussistenza del danno, al nesso di causalità e alla liquidazione del pregiudizio, dovendo egli accertare se la condotta penalmente rilevante abbia cagionato alla vittima una lesione della sfera personale o patrimoniale idonea ad assurgere al rango di violazione costituzionalmente rilevante” (Sez. 3 - ,
Sentenza n. 30311 del 21/11/2019 Rv. 656144 - 01).
L'art. 651 cod. proc. pen. chiarisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato, in sede civile di risarcimento del danno, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Fermo tale accertamento, tuttavia, ogni valutazione in ordine alla sussistenza del danno, al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla liquidazione del pregiudizio spetta esclusivamente al giudice civile. Non risulta pertanto corretto, al fine di verificare l'esattezza del procedimento di liquidazione del danno compiuta dal giudice civile, prendere come parametro di riferimento (come, invece, hanno fatto gli odierni appellanti) il capo di imputazione formulato in sede penale. Tale imputazione esaurisce infatti la propria rilevanza in sede penale.
13 Atteso che gli appellanti hanno invocato a loro favore, nella qualità di eredi di Per_1
gli effetti ex art. 651 c.p.p. della suindicata sentenza penale irrevocabile, pronunciata
[...] nei confronti di e , la prima questione da esaminare Controparte_3 Controparte_1
è quella della portata del giudicato penale.
A tale riguardo, dalla lettura dell'imputazione sub capo D) della stessa sentenza n. 337/2010 del Tribunale di Gela, appare che persona offesa del reato continuato di estorsione aggravata ex art. 7 L. 203/1991 è, tra le numerose altre, amministratore della Parte_2 ditta Roma s.r.l.”.
Il reato sub capo D) è poi contestato nell'imputazione come consumato a Gela dal giugno
2001 al giugno 2006.
La giurisprudenza penale afferma che “In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso”(Cass. Pen. Sez. 3 - , Sentenza n. 3969 del
25/09/2018 Ud. dep. 28/01/2019 Rv. 275690 – 01).
Le condizioni d'ammissibilità della costituzione di parte civile e della correlata domanda di risarcimento del danno derivante da reato nel processo penale sono rispettate se l'esposizione della vicenda sia svolta con riferimento a quanto, in punto di fatto, risulti dal capo d'imputazione e se la legittimazione soggettiva si ricavi, oltre che, da espressa indicazione, dalla coincidenza certa tra la persona offesa dal reato, contestato all'imputato, ed il proponente dell'istanza di condanna di quest'ultimo per gli effetti civili (Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 8962 del 03/07/1997 Ud. dep.
03/10/1997 Rv. 208449 – 01).
Dalla lettura della sentenza n. 337/2010 del Tribunale di Gela, segnatamente dalla pagina 10, si evince che nato a [...] il [...], si è costituito in proprio con Persona_1 riferimento ai capi A) e B) della rubrica e contro i relativi imputati.
Sempre dalla pagina 10 della sentenza penale si evince che nato a [...] Parte_2 il 23.9.1970, in proprio e nella qualità di amministratore unico della ditta “Roma Costruzioni
s.r.l.”, si è costituito in proprio con riferimento al capo D) della rubrica e contro i relativi imputati;
inoltre si è costituito nella qualità di legale rappresentante della ROMA
COSTRUZIONI s.r.l. con riferimento ai capi A), B) e D) dell'imputazione e contro i relativi imputati.
Risulta evidente, a questo punto, che non si è costituito parte civile in Persona_1 proprio con riferimento ai fatti di cui al capo D) della rubrica e contro i relativi imputati.
14 Quindi la condanna generica contenuta nella sentenza n. 337/2010 del Tribunale di Gela, pronunciata in favore della parte civile riguarda unicamente i fatti estorsivi Persona_1 di cui ai capi A) e B) dell'imputazione e non il capo D).
Risulta, allora, corretta l'affermazione del giudice di prime cure sul fatto che è irrilevante, ai fini del presente giudizio, sia la condanna del in concorso con altri per il reato di cui al capo CP_3
C) dell'imputazione, sia la condanna del e del in concorso con altri per il reato di cui CP_3 CP_1 al capo D) dell'imputazione, in quanto si tratta di reati commessi in danno di imprenditori diversi da e comunque rispetto a tali fatti (segnatamente rispetto alle estorsioni Persona_1 continuate aggravate contestate a e al capo “D”) è documentato che CP_3 CP_1 Per_1
in proprio, si è costituito parte civile solo con riferimento ai fatti contestati ai capi
[...]
“A” e “B” della rubrica e contro i relativi imputati e non per i fatti contestati al capo “D”
e conto i relativi imputati. Anche a volere ritenere fondata la tesi degli appellanti che Per_1
sia da considerare persona offesa in relazione ai fatti di reato ascritti a e
[...] CP_3
al capo “D”, rimane il fatto che lo stesso in proprio, non ha CP_1 Persona_1 inteso esercitare l'azione civile in sede penale per i fatti-reato ascritti a e al CP_3 CP_1 capo “D” dell'imputazione.
In ogni caso, le condizioni d'ammissibilità della costituzione di parte civile e della correlata domanda di risarcimento del danno derivante da reato nel processo penale sono rispettate se l'esposizione della vicenda sia svolta con riferimento a quanto, in punto di fatto, risulti dal capo d'imputazione e se la legittimazione soggettiva si ricavi, oltre che, da espressa indicazione, dalla coincidenza certa tra la persona offesa dal reato, contestato all'imputato, ed il proponente dell'istanza di condanna di quest'ultimo per gli effetti civili (Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 8962 del 03/07/1997
Ud. dep. 03/10/1997 Rv. 208449 – 01).
Nella fattispecie, il capo “D” dell'imputazione non indica Persona_1 quale persona offesa dal reato di estorsione continuata aggravata contestata, tra gli altri, a CP_3
e Ne deriva che è corretto il rigetto integrale della domanda risarcitoria proposta dagli Pt_5 odierni appellanti nei confronti del in quanto non vi è formale correlazione tra CP_1
l'imputazione contestata a al capo “D” della rubrica e l'individuazione, sempre Pt_5 nell'imputazione sub capo “D”, di quale persona offesa delle condotte di Persona_1 estorsione contestate a CP_1
Lo stesso può dirsi per il al quale l'imputazione sub “D” della rubrica dell'indicata CP_3 sentenza penale del tribunale di Gela contesta di avere commesso le condotte di reato in danno, tra gli altri, di amministratore della Roma Costruzioni s.r.l., e non Parte_2 in danno di Persona_1
15 E' noto che sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato venga condannato per un reato che in sentenza si afferma commesso in danno di una persona offesa diversa da quella indicata nel capo d'imputazione (Sez. 2, Sentenza n. 47600 del
19/10/2016 Ud. dep. 10/11/2016 ) Rv. 268319 – 01).
Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva.
Nel caso in esame, non è sostenibile che l'efficacia della sentenza penale di condanna nel presente giudizio civile (art. 651 c.p.p.) riguardi, per il capo “D”, la posizione, quale persona offesa “in proprio”, di in quanto, sebbene alcuni passaggi della sentenza Persona_1 penale n. 337/2010 in data 4 maggio 2010 del Tribunale di Gela, richiamati dagli appellanti, facciano riferimento a condotte estorsive commesse anche in danno del Persona_1 tra giugno 2001 e novembre 2002, rimane il fatto che non si può sfuggire alla necessaria correlazione tra contestazione e sentenza.
Quindi, posto che il capo “D” dell'imputazione non indica quale persona Persona_1 offesa dei fatti estorsivi contestati nello stesso capo, non è sostenibile che esista un giudicato penale opponibile in sede civile ex art. 651 c.p.c. quanto alle condotte contestate a CP_3
e e commesse tra giugno 2001 e novembre 2002 in danno della persona offesa CP_1 Per_1
[...]
Occorre adesso verificare se il giudice di prime cure abbia correttamente quantificato il danno patrimoniale e non patrimoniale per i fatti di reato ascritti a ai capi “A” e Controparte_3
“B” dell'imputazione e commessi in danno della persona offesa Persona_1
La Corte osserva che le doglianze degli appellanti circa la presunta divergenza tra ammontare del danno liquidato in sede civile, da un lato, ed il capo di imputazione formulato in sede penale, dall'altro, risultano prive di pregio.
Il giudice civile non può ritenersi vincolato dai capi di imputazione formulati in sede penale e l'onere della prova del danno patito è tutto in capo a chi agisce per la sua liquidazione, pur dopo che, costituitasi parte civile, ha ottenuto in sede penale, come nella specie, una sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni per i fatti definitivamente accertati in sede penale, potendo quindi invocare a suo favore gli effetti dell'art. 651 c.p.p.
Nel caso in esame, il giudice di prime cure, nell'ordinanza in questa sede impugnata, ha ritenuto di liquidare il danno patrimoniale in favore dei ricorrenti e in danno del resistente per i fatti di reato per i quali vi è condanna definitiva a suo carico, con persona CP_3
16 offesa unicamente considerando i capi di imputazione (capi “A” e “B”), Persona_1 come chiaramente emerge dalla lettura del paragrafo 3.3 della motivazione dell'ordinanza impugnata.
Appare inutile soffermarsi sui criteri di ripartizione degli importi liquidati a titolo di danno, alla stregua delle quote di partecipazione all'ATI riferibili a essendo Persona_1 comunque onere di chi agisce ex art. 2697 c.c. provare, nel giudizio civile, il danno patito e quindi l'ammontare delle illecite dazioni in maniera svincolata dalla formulazione del capo di imputazione.
Gli appellanti continuano a richiamare la formulazione dei capi di imputazione sub “A” e sub “B” e le quote di composizione dell'ATI che si era aggiudicata l'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti per invocare una maggiorazione del danno da liquidare in loro favore quali eredi di deducendo un asserito errore di calcolo commesso dal giudice Persona_1 di prime cure, quando, invece, a difettare nel presente giudizio civile è la stessa prova dell'esatto ammontare delle somme consegnate nel corso degli anni dalla persona offesa al Persona_1 CP_3
Neppure viene invocata la solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. tra lo stesso e gli altri CP_3 concorrenti condannati per i fatti sub “A” e “sub “B” dell'imputazione, così da poter riferire in maniera complessiva a tutti i concorrenti nel reato di estorsione aggravata l'apprensione delle somme provento di attività estorsiva.
In ogni caso, atteso che la sentenza di primo grado è stata appellata dai soli originari ricorrenti, il divieto di reformatio in peius impedisce alla Corte di modificare la decisione di primo grado in senso sfavorevole agli appellanti.
Rimane il fatto che il metodo adottato dal giudice di prime cure, per liquidare il danno patrimoniale, sembra contrastare con un arresto della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 30311/2019) al quale questa Corte presta adesione.
Come è noto, il divieto di reformatio in peius consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342
c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum",
l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (Cass. civ. n. 21504/2020).
Nel caso di specie, la lettura delle pagine della motivazione indicate dagli appellanti nell'atto di gravame a sostegno delle loro argomentazioni (essi rinviano, per il quantum del danno sofferto per le condotte estorsive del alle pagine 440 e seguenti della sentenza penale CP_3
n. 337/2010 quanto al capo A e alle pagine 445 e seguenti della stessa sentenza penale
17 quanto al capo B) non forniscono prova certa, secondo il criterio del più probabile che non, circa gli esatti importi pagati a titolo di “pizzo” da amministratore della Persona_1 ditta “Roma Costruzioni”, a mani di (appartenente alla organizzazione di Controparte_3 stampo mafioso denominata “Stidda”). Il principio, fermo nella giurisprudenza di legittimità, che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega al fatto illecito extracontrattuale (Cass. 8941/2022), comporta che alcun maggior danno patrimoniale può essere riconosciuto in favore degli odierni appellanti, iure hereditatis, per i fatti di cui ai capi “A” e “B” commessi dal in danno della persona CP_3 offesa (il de cuius). Persona_1
Conclusivamente, le statuizioni contenute nel provvedimento impugnato, in punto di riconoscimento e liquidazione del danno patrimoniale patito dalla persona offesa Per_1
amministratore della Roma Costruzioni s.r.l., rimangono ferme perché si deve fare
[...] applicazione concreta del principio di divieto di reformatio in peius.
alcun maggiore importo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale può essere CP_23 riconosciuto iure hereditatis in favore degli appellanti, in assenza di autonoma prova del dedotto maggiore danno preteso dagli appellanti quali eredi della persona offesa Per_1
[...]
Passando all'esame delle doglianze degli appellanti in ordine alla dedotta insufficienza della liquidazione del danno non patrimoniale operata dal provvedimento impugnato, è accertato che il reato sub “D” non è stato commesso in danno della persona offesa Persona_1
Infatti, tanto non risulta dalla lettura dek capo di imputazione sub “D” della rubrica. Opinare diversamente, invocando alcuni passaggi della motivazione della sentenza di primo grado, si finirebbe per violare il principio di necessaria correlazione tra contestazione formulata dal
Pubblico Ministero e sentenza penale.
Venendo all'esame del quantum del danno non patrimoniale liquidato in favore degli odierni appellanti, iure hereditatis, per i fatti-reato ascritti al ai capi “A” e “B” dell'imputazione CP_3
e con persona offesa il de cuius occorre rilevare che il giudice di prime Persona_1 cure, per quantificare equitativamente ex art. 1226 c.c. il danno non patrimoniale patito dalla persona offesa in conseguenza dei fatti di reato commessi a suo danno dal Persona_1
per i reati sub “A” e sub “B”, lo ha ragguagliato, sostanzialmente, al danno patrimoniale CP_3 accertato in sede penale, seppur affermando che si tenevano in conto le modalità concrete dell'attività criminosa in ordine alla gravità della minaccia estorsiva subìta dalla persona offesa
18 come descritta nella sentenza penale di condanna passata in giudicato (cfr. pag. Persona_1
4 ordinanza impugnata).
Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4053 del 19/02/2009 Rv. 607019 - 01).
La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale per fatti che costituiscono reato è ammissibile solo quando questo sia certo nella sua esistenza ontologica ("ex multis", Cass. 10 gennaio
1986 n. 69), e dunque, posto pure che non possa essere provato nel suo ammontare, che esso sia stato
(innanzi tutto specificamente allegato, e quindi) provato nella sua esistenza (per il che può soccorrere anche la prova per presunzioni semplici), mentre un danno meramente potenziale non soddisfa tale requisito (Cass. 30/05/2002, n. 7896).
Nel caso di specie, alla stregua della lettura della motivazione della sentenza penale più volte indicata è provato che il reato continuato di estorsione aggravato ex art, 7 L. 203/1991 contestato ai capi “A” e “B” è stato commesso dal in concorso con altri imputati CP_3 diversi da . Controparte_1
Il condannato in via definitiva per i fatti contestati ai capi “A” e “B”, deve risarcire CP_3 ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. il danno non patrimoniale patito da Parte_2
Nel reato di estorsione, l'oggetto della tutela giuridica è costituito dal duplice interesse pubblico della inviolabilità del patrimonio e della libertà personale ed ai fini della configurabilità del reato è financo irrilevante che il patrimonio della vittima sia costituito da proventi di attività illecite (cfr.,
Cass. pen. Sez. 3, n. 27257 del 11/05/2007, Prifti, Rv. 237211).
Quindi il risarcimento del danno patrimoniale da reato, così come stabilito dal giudice di prime cure, va riconosciuto in favore degli eredi della persona offesa Persona_1
Appare non corretto parametrare meccanicamente il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa del reato di estorsione al danno patrimoniale patito per lo stesso reato. Infatti il danno non patrimoniale va liquidato ex art. 1226 c.c. tenendo conto di tutti gli elementi che emergono dal giudicato penale di condanna esistente per il quanto ai fatti di cui CP_3 ai capi “A” e “B” e valorizzabili come presunzioni semplici.
Il divieto di reformatio in peius vieta, comunque, di riformare in senso peggiorativo per gli appellanti, in ragione della contumacia degli appellati, le statuizioni di condanna emesse dal giudice di primo grado, ivi incluse quelle che riguardano il danno non patrimoniale.
19 In ogni caso, gli importi liquidati dal giudice di prime cure appaiono adeguati ex art. 1226
c.c. a risarcire il danno non patrimoniale patito dalla persona offesa per le Persona_1 condotte poste in essere dal e da riferire alle condotte estorsive descritte ai capi “A” CP_3
e “B” dell'imputazione della sentenza penale irrevocabile.
In conclusione, non vi è prova che agli appellanti possa essere riconosciuto un danno
(patrimoniale e non patrimoniale) superiore rispetto a quello riconosciuto dal giudice di prime cure, con la conseguenza che l'ordinanza impugnata merita di essere confermata.
Quanto al regime delle spese processuali del grado di appello, la circostanza che gli appellati siano rimasti contumaci e, quindi, non abbiano svolto difese, comporta che le spese del grado vanno dichiarate irripetibili.
Avuto riguardo al tenore della presente pronuncia, va dato atto – ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. del Tribunale di Gela, pubblicata in data 23 gennaio 2020, a definizione della causa iscritta al n. 989/2019 R.G.A.C., appellata da e Parte_1 Parte_2 nella qualità di eredi di Persona_1
Dichiara irripetibili le spese del grado di appello.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Caltanissetta, 7 ottobre 2025
Il Presidente estensore
LE De GR
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