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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/11/2025, n. 5220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5220 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRESCIA III SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 20 novembre 2025; esaminate le note scritte depositate dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c.
N. R.G. 2883/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa NC IT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, avente ad oggetto: opposizione alla ordinanza ingiunzione ex art. 22 legge n. 689/1981, promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Bonardi, ed Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti,
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Depositatele note scritte per l'udienza del 20 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., note alle quali si rimanda integralmente, il Giudice, dopo la discussione, ha emesso la presente sentenza.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 15 marzo 2022 ha esposto quanto segue: egli è Parte_1 titolare dell'omonima “Uccelleria” specializzata nell'allevamento e nella vendita di uccelli – viventi nell'ambito comunitario - per essere utilizzati come richiami vivi nell'attività venatoria, oltre che nell'allevamento e nella vendita di uccelli esotici (parrocchetti, cocorite, calopsite, canarini etc..); in data 09/06/2021, nel corso di un controllo ad opera del Nucleo Cites di Bergamo della Regione Carabinieri CP_1 gli veniva contestata la violazione dell'art. 5, comma 5 bis, della Legge 150/92, sanzionata dall'articolo 5 comma 6 stessa legge, così come richiamato dall'articolo 6 comma 1 del D.M. 8/01/2002 Ministero Ambiente;
nel dettaglio, la violazione era riferibile alla mancanza del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali, incluse negli allegati “A” e “B” del regolamento CE 338/97 disciplinato nel D.M. 08/01/2002, per la constatata vendita di alcuni esemplari di volatili, tutti compresi nell'allegato B (ossia: n. 4 esemplari di Persona_1
n. 1
[...] Controparte_2
n.1 ); il
[...] Controparte_3 ricorrente non si avvaleva della facoltà di presentare scritti difensivi o di essere sentito personalmente, così come previsto nel verbale di accertamento, che irrogava una sanzione di € 10.000,00, pari al doppio del minimo e ad 1/3 del massimo ed il successivo 14/02/2022 gli veniva notificata ordinanza ingiunzione a firma del Comandante Regionale della Regione Carabinieri Forestale di pur senza CP_1 contestare il fatto storico, il ricorrente evidenzia che nel commercio di uccelli esotici allevati e rivenduti – attività parallela a quella principale di allevamento e vendita di uccelli facenti parte della avifauna - sono state inserite “per errore” le specie oggetto di contestazione che, effettivamente, sono comprese nell'allegato “B” del regolamento CEE sopra citato;
gli allegati dettano regole precise per il controllo del commercio della flora e della fauna selvatica;
precisamente, le restrizioni sono più pregnanti per gli esemplari delle specie elencate nell'allegato “A”, poiché è prevista la licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione, dietro presentazione di una serie di documenti (lo stesso allegato, inoltre, comprende qualsiasi specie che sia in via di estinzione, o talmente rara, che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza); invece, le specie contenute nell'allegato “B” non sono definite in via di estinzione, ma devono essere sottoposte a controlli per limitare e razionalizzare il loro commercio;
nello specifico, i Psittaciformi ceduti dal ricorrente, e posti a base della contestazione dell'illecito, rientrano tutti nell'allegato “B”, così come si ricava nell'ordinanza, e il numero degli esemplari ceduti per acquisto da privato (6 nell'arco di 1 anno), la loro collocazione tra le specie non in via di estinzione e la circostanza che gli esemplari fossero regolarmente inanellati e tracciabili debbono essere valutate ai fini dell'applicazione della sanzione;
inoltre, e sempre al fine di valutare le questioni relative alla determinazione dell'ammontare della sanzione, v'è il fatto che l'art. 2 del D.M. 8/01/2002 impone la compilazione del registro di detenzione degli esemplari inclusi negli allegati “A” e B” del regolamento CEE ai seguenti soggetti: a) le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite e le strutture che esercitano attività circense, con l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto;
b) i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti e itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private che detengono esemplari da museo e da erbario con l'esclusione di quelle di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del presente decreto;
c) a chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157; così stando le cose, essendo evidente che i destinatari della sanzione sono, di fatto, i soli operatori commerciali, risulta fuori luogo ritenere “gravemente colposo il comportamento di solo perché questi è un operatore commerciale su Parte_1 cui grava la presunzione di una rafforzata conoscenza degli obblighi di legge”, così come ritenuto dalla amministrazione resistente, posto che sarebbe esclusa a priori la possibilità di applicare il minimo della sanzione edittale pari ad € 6.000,00; peraltro, l'art. 11 richiama la gravità della violazione, oltre ad altri fattori che non sono attinenti al caso in esame, considerandola il cuore della “griglia” di valutazione della sanzione pecuniaria;
non risulta quindi adeguatamente motivato il provvedimento sanzionatorio che si riferisce al solo dato dell'attività svolta dal ricorrente, come tale non giustificabile l'emissione di una sanzione così elevata;
ha quindi chiesto, previa sospensione della esecutorietà della sanzione irrogata, di accogliere le seguenti conclusioni: “In accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 modifichi il Tribunale di Brescia, limitatamente all'entità della sanzione ex art. 23 penultimo comma legge 689/91, l'ordinanza ingiunzione n. 9/2022 dell'11/02/2022 comminata dalla Regione Carabinieri Forestale di riconducendola al CP_1 minimo edittale di € 6.000,00. Spese rifuse”.
Sospesa l'esecutorietà della sanzione e fissata l'udienza di comparizione delle parti, l'amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
Istruita la causa a mezzo delle sole prove documentali, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle note scritte depositate nei termini, la causa è stata decisa.
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Preliminarmente è necessario inquadrare giuridicamente la violazione contestata al ricorrente, con riferimento alle norme rilevanti ai fini della decisione.
Ai sensi dell'art. 5 co. 5 bis L. 150 del 7.2.1992 “Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, è istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2”.
Il predetto registro trova la sua attuale disciplina nel D.M. del 8.1.2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emesso in sostituzione del D.M. del 3.5.2001 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Il decreto all'art. 1 prevede che “È istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5‐bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali […]”. Lo stesso testo, all'art. 2 co. 1 lett. a), dispone che la tenuta del registro è obbligatoria per “le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite e le strutture che esercitano attività circense, con l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del presente decreto”.
Ancora, l'art. 4 del D.M. disciplina i tempi e le modalità dell'aggiornamento del registro da parte dei detentori degli esemplari, e prevede, ai commi 3 e 4, che “Per gli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e per le parti di specie animali e vegetali di cui al comma 1 dell'art. 1, acquisiti o detenuti a qualsiasi titolo dopo il 31 gennaio 2002, l'iscrizione nel registro dovrà avvenire entro trenta giorni dall'acquisizione o detenzione stessa” e “L'iscrizione nel registro di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andrà riportata entro trenta giorni dalla variazione medesima. Sono fatte salve le disposizioni della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni.”.
Il successivo art. 5 dispone che: “1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, devono richiedere il registro di detenzione al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente, che provvedera' alla vidimazione dello stesso su ogni pagina. Il registro dovra' essere esibito ad ogni richiesta delle autorita' preposte ai controlli. Qualora esistano procedure informatiche, anche finalizzate all'attuazione di altre normative comunitarie e nazionali, che consentano comunque, la corretta compilazione del suddetto registro, le stesse possono essere utilizzate dai soggetti tenuti alla compilazione in luogo del registro cartaceo, ferma restando la vidimazione da parte del Corpo forestale dello Stato.
2. Il registro relativo agli esemplari vivi o morti di specie dell'allegato A al decreto del 3 maggio 2001, una volta compilato, secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, dovrà essere consegnato al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente, che ne farà copia e riconsegnerà l'originale al richiedente. La stessa procedura si applica al momento del completamento del registro di cui al presente comma.
3. Ai fini della gestione delle attività di conservazione su specie di particolare interesse, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può richiedere al Corpo forestale dello Stato copia dei registri di cui al precedente comma”.
Ai sensi dell'art. 6 infine è previsto che la violazione delle disposizioni di cui al D.M. comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 5 co. 6 L. n. 150 del 7.2.1992, che statuisce che “Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila”.
La ratio delle disposizioni è chiara, e consiste nella necessità di controllare e verificare il commercio di alcune specie animali, attraverso il monitoraggio e la registrazione dei passaggi nelle aziende che di essi si occupano.
Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo disciplinante la fattispecie in esame, si rileva che al ricorrente viene contestata la omessa tenuta del Registro: il dato, assolutamente non contestato, va dato quindi per pacifico.
Posta la sussistenza e la sanzionabilità della violazione, occorre evidenziare come il relativo trattamento, previsto dall'art. 5 l. 150/1992, sia adeguato al caso di specie, avendo, invece, il ricorrente lamentato che l'ordinanza ingiunzione sul punto sarebbe carente di motivazione e che la sanzione sarebbe sproporzionata. Sostiene il ricorrente, inoltre, che essendo i destinatari, di per sé, i soli operatori commerciali, si finirebbe quindi per non applicare mai il minimo previsto dalla disposizione.
In via generale, occorre evidenziare come in tema di opposizione a ordinanza ingiunzione, ai fini della determinazione del quantum della sanzione, l'art. 11 della L. 689/81 dispone che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”. È stato, in particolare, affermato il principio in forza del quale: “In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella specie applicabile “ratione temporis”), il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici”(Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 6778 del 02/04/2015).
Ciò posto, vale riportare quale sia la motivazione della sanzione disposta nei confronti del ricorrente, evincibile sia dal verbale di accertamento n. 4/21 Reg. Nucleo Cites (Regione , Gruppo di Bergamo, Nucleo Cites), sia Controparte_1 dalla ordinanza ingiunzione n. 09/2022 (Regione Carabinieri ). Il Controparte_1 ricorrente, nello specifico, quando richiesto di esibire il registro Cites, dichiarava di non esserne in possesso.
Dunque, non può dirsi che i provvedimenti amministrativi siano, da un lato immotivati, dall'altro irragionevoli, posto che essi sono stati emessi in linea con la ratio legislativa di protezione delle specie commerciate dal ricorrente.
È evidente, infatti, che la mancata detenzione del registro, a differenza di quella che può essere una mera irregolarità nella sua detenzione (come, ad esempio, un mero ritardo delle annotazioni delle vendite), rende del tutto impraticabile la tracciabilità dei commerci delle specie, sia dell'allegato A che dell'allegato B (che, peraltro, per volontà statale assumono la stessa protezione). Il ricorrente, poi, evidenzia che l'amministrazione darebbe conto del fatto che un operatore commerciale deve essere maggiormente consapevole della legislazione, in ciò fondandosi la ragione della sanzione, atteso che i destinatari della sanzione non possono che essere rivenditori di uccelli.
L'argomento non è affatto dirimente, atteso che quel che conta, nel caso di specie, è il fatto che il ricorrente aveva in radice eluso qualsivoglia possibilità di tracciabilità delle operazioni di commercio dei volatili, in ciò commettendo una violazione ben più grave di un operatore commerciale che, ad esempio, si limiti a ritardare le operazioni di registrazione delle vendite, questo sì passibile di una sanzione più lieve.
Di conseguenza, il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese, atteso che l'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio a mezzo di legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la ordinanza ingiunzione n. 09/2022 Regione Carabinieri Forestale Lombardia (verbale di accertamento n. 4/21 Reg. Nucleo Cites (Regione Lombardia, Gruppo di Bergamo, Controparte_1
Nucleo Cites);
2) nulla sulle spese.
Brescia, 30 novembre 2025
Il Giudice
NC IT