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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13226 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice EL CI, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 18033/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Fabiana Antonini Parte_1
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
OGGETTO: ratei arretrati pensione di vecchiaia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 19.05.2025, adiva il Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente agli arretrati dei ratei CP_ pensionistici maturati dal 01.11.2021, condannando per l'effetto l' a corrispondergli a tale titolo l'importo di € 13.047,26 a titolo di saldo degli arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. CP_ Deduceva di aver presentato in data 03.05.2022 domanda di pensione di vecchiaia all' che in data CP_ 14.02.2024 l gli aveva riconosciuto la pensione cat. VOTOT n. 21499254000, con importo mensile pari ad € 1.683,53 oltre € 40.261,63 per gli arretrati;
che erroneamente l' aveva CP_2 calcolato la decorrenza della pensione dal mese di giugno 2022 anziché a partire dal mese di novembre
2021; di aver raggiunto l'età pensionabile il 24.11.2021; che pertanto dal mese di novembre 2021 gli spettava il trattamento pensionistico;
di aver diritto ai relativi arretrati pari ad € 13.047,26, oltre gli accessori di legge. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda. CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva che il ricorrente era titolare di una pensione di vecchiaia in totalizzazione, per la quale era prevista l'applicazione di una finestra mobile di 18 mesi. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto pagina 1 di 2 della domanda.
All'esito dell'udienza del 17 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa è stata decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
La parte ricorrente rivendica il diritto a percepire la pensione con decorrenza dal compimento dei 66 CP_ anni;
l' invece gli ha riconosciuto la pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese di giugno
2022.
Mette conto rilevare che è incontroverso che il ricorrente fruisce di un trattamento pensionistico in regime di totalizzazione (pens. cat. VOTOT n. 21499254000).
Giova rilevare che la pensione in totalizzazione permette di sommare contributi versati in diverse gestioni per un'unica pensione, ma applica una finestra mobile di attesa che posticipa l'effettiva decorrenza dell'assegno rispetto alla maturazione dei requisiti, ai sensi dell'art. 12 comma 3 d.l. n.
78/2010, conv. con modifiche dalla l. n. 122/2010. Tale finestra è pari a 18 mesi per la pensione di vecchiaia (per la quale è necessario aver compiuto 66 anni e versato 20 anni di contributi).
Nel caso in esame, l'istante risulta aver compiuto 66 anni il 24.10.2020 (essendo nato il [...]); pertanto ai fini della decorrenza della pensione in totalizzazione devono essere aggiunti 18 mesi. Ne consegue che la pensione di vecchiaia deve decorrere dal mese di giugno 2022, come correttamente CP_ individuata dall'
Deve quindi escludersi il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati sul periodo precedente. Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO;
CONDANNA A RIFONDERE ALL LE SPESE DI LITE, CHE Parte_1 CP_1
LIQUIDA IN € 1.865,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
Roma, 17 dicembre 2025
La Giudice
EL CI
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice EL CI, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 18033/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Fabiana Antonini Parte_1
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
OGGETTO: ratei arretrati pensione di vecchiaia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 19.05.2025, adiva il Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente agli arretrati dei ratei CP_ pensionistici maturati dal 01.11.2021, condannando per l'effetto l' a corrispondergli a tale titolo l'importo di € 13.047,26 a titolo di saldo degli arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. CP_ Deduceva di aver presentato in data 03.05.2022 domanda di pensione di vecchiaia all' che in data CP_ 14.02.2024 l gli aveva riconosciuto la pensione cat. VOTOT n. 21499254000, con importo mensile pari ad € 1.683,53 oltre € 40.261,63 per gli arretrati;
che erroneamente l' aveva CP_2 calcolato la decorrenza della pensione dal mese di giugno 2022 anziché a partire dal mese di novembre
2021; di aver raggiunto l'età pensionabile il 24.11.2021; che pertanto dal mese di novembre 2021 gli spettava il trattamento pensionistico;
di aver diritto ai relativi arretrati pari ad € 13.047,26, oltre gli accessori di legge. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda. CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva che il ricorrente era titolare di una pensione di vecchiaia in totalizzazione, per la quale era prevista l'applicazione di una finestra mobile di 18 mesi. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto pagina 1 di 2 della domanda.
All'esito dell'udienza del 17 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa è stata decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
La parte ricorrente rivendica il diritto a percepire la pensione con decorrenza dal compimento dei 66 CP_ anni;
l' invece gli ha riconosciuto la pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese di giugno
2022.
Mette conto rilevare che è incontroverso che il ricorrente fruisce di un trattamento pensionistico in regime di totalizzazione (pens. cat. VOTOT n. 21499254000).
Giova rilevare che la pensione in totalizzazione permette di sommare contributi versati in diverse gestioni per un'unica pensione, ma applica una finestra mobile di attesa che posticipa l'effettiva decorrenza dell'assegno rispetto alla maturazione dei requisiti, ai sensi dell'art. 12 comma 3 d.l. n.
78/2010, conv. con modifiche dalla l. n. 122/2010. Tale finestra è pari a 18 mesi per la pensione di vecchiaia (per la quale è necessario aver compiuto 66 anni e versato 20 anni di contributi).
Nel caso in esame, l'istante risulta aver compiuto 66 anni il 24.10.2020 (essendo nato il [...]); pertanto ai fini della decorrenza della pensione in totalizzazione devono essere aggiunti 18 mesi. Ne consegue che la pensione di vecchiaia deve decorrere dal mese di giugno 2022, come correttamente CP_ individuata dall'
Deve quindi escludersi il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati sul periodo precedente. Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO;
CONDANNA A RIFONDERE ALL LE SPESE DI LITE, CHE Parte_1 CP_1
LIQUIDA IN € 1.865,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
Roma, 17 dicembre 2025
La Giudice
EL CI
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