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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 13/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1617/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1617 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
, americana, nata il [...], passaporto residente in 464 Parte_1 Numero_1
Silver Spring St, Providence, Stati Uniti D´America, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Orlando e Ana Carolina Lara Bottered ed elettivamente domiciliata presso i seguenti indirizzi pec " ; ; Email_1 Email_2
(ricorrente)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege) Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis. Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo allo stesso e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituito il contestando in fatto e in diritto gli assunti avversari e Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda;
in via subordinata, ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 275 c.p.c. nell'attesa dell'esito del giudizio di costituzionalità proposto
1 avverso l'art. 1 L. 91/1992 dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26 novembre 2024 o, comunque, di rinviare la causa in attesa della suddetta pronuncia.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 14 aprile 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha apposto il proprio visto.
1. Sulle eccezioni avanzate dal . Controparte_1
Preliminarmente, vanno rigettata le eccezioni pregiudiziali, preliminari e di merito avanzate dal nella memoria di costituzione e risposta, per i motivi di seguito esposti. CP_1
Il ha dedotto il difetto di legittimazione ad agire della parte ricorrente Controparte_1
(rectuis, il difetto della titolarità attiva del diritto), sul presupposto che la domanda azionata presuppone, in via incidentale, l'accertamento dello status di cittadino italiano in capo ai di lei avi che, trattandosi di un diritto personale e assoluto, sarebbe azionabile dal solo titolare e sarebbe quindi precluso nel presente giudizio alla parte ricorrente.
L'eccezione è infondata.
L'art. 1 della l.n. 1991/92 al comma 1 recita: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]”.
È evidente come il presupposto fattuale da cui dipende la domanda oggetto del presente giudizio non sia affatto l'accertamento della cittadinanza italiana in capo agli avi della ricorrente, come dedotto dalla difesa erariale, bensì lo status di discendente da cittadini italiani della ricorrente.
In altri termini, la domanda proposta dalla parte ricorrente postula l'accertamento della sua discendenza da cittadino italiano secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità che, come noto, ha chiarito che in tema di cittadinanza “la prova è nella linea di trasmissione. […] Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 25317/2022).
In tale prospettiva, il tema di indagine è limitato alla verifica della linea di trasmissione mediante la consultazione dei certificati di nascita che, in quanto atti pubblici, già contengono un accertamento del fatto costitutivo del diritto, ossia la discendenza da un cittadino italiano.
D'altro canto, diversamente opinando si giungerebbe ad un'inammissibile intrepretatio abrogans della normativa applicabile ratione temporis.
Per le motivazioni che precedono, deve pertanto essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire in capo all'odierno ricorrente.
Allo stesso modo, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in capo all'odierno ricorrente, conseguente al mancato avvio del
2 procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della cittadinanza italiana innanzi al Consolato.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art.
2. L. n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi, e che ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione del procedimento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda.
In difetto di espressa previsione legislativa, tuttavia, il mancato avvio del procedimento amministrativo non può dirsi ostativo ai fini dell'accertamento del diritto in sede giudiziale, sì da determinare l'improcedibilità della relativa domanda, tenuto conto che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (ex art. 24 Cost.) non sono suscettibili di applicazione analogica.
Va disattesa altresì l'ulteriore eccezione della resistente, che postula il rigetto della domanda sul presupposto dell'irretroattività delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità, in parte qua, della l. n. 555/1912, nonché sull'esaurimento del rapporto giuridico facente capo all'ava della ricorrente.
A tal riguardo appare sufficiente riportare quanto sancito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 4466/2009: “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U., Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Il ha poi dedotto la carenza di prova in ordine alla continuità della Controparte_1 conservazione della cittadinanza italiana in capo all'avo e alla sua comunicabilità al discendente ricorrente.
Anche detta eccezione è priva di pregio sul rilievo che “chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al
3 contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”. (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Applicando il richiamato principio si osserva che il ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio depositando i certificati relativi ai propri avi, debitamente apostillati e tradotti secondo la disciplina di cui agli art. 33 DPR 445/2000 e all'art. 22 DPR 396/2000, documenti cui, pertanto, può attribuirsi la medesima valenza dell'atto pubblico rilasciato in Italia quanto alla prova della linea di discendenza. Viceversa il , su cui incombe la prova del fatto CP_1 interruttivo della trasmissione, non nulla ha dedotto specificatamente, né tantomeno ha prodotto documentazione a fondamento della (generica) eccezione.
2. Sull'istanza di sospensione del presente giudizio, avanzata dal Controparte_1 ai sensi dell' art 275 c.p.c..
Nel formulare tale istanza di sospensione il , seppur senza sollevare Controparte_1 specifica questione di legittimità costituzionale, ha sostanzialmente richiamato le argomentazioni di cui all'ordinanza n. 247/2024 del Tribunale di Bologna, la quale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del già richiamato art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui stabilisce che “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini” senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali ed agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).
Giova precisare che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, l. 11 marzo 1953, n. 87, l'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione del solo processo nel quale è sollevato e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. Un. sentenza n. 3783 del 3 giugno 1983).
Ciò determina che l'istanza di sospensione avanzata dal , deve essere disattesa, anche CP_1 considerato che non risulta che la parte resistente, nel presente giudizio, abbia a sua volta posto una questione di legittimità costituzionale nei medesimi termini di quella già sollevata dal Tribunale di Bologna, che avrebbe si determinato l'effetto sospensivo di cui all'art. 23, comma 3 cit..
Ciò premesso, appare comunque opportuno richiamare l'orientamento assunto sul punto da questo Tribunale, secondo cui tale questione appare manifestamente infondata per le seguenti ragioni:
a) secondo la giurisprudenza di legittimità, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022);
4 b) la materia della cittadinanza ricade nella competenza esclusiva degli Stati membri, posto che l'art. 117 co. 2 lett. i) stabilisce che “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
c) la mancata previsione di un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, ragion per cui il limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
d) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti a un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
e) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
f) non da ultimo, l'art. 28 L. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte Costituzionale.
Per quanto precede, anche l'istanza di sospensione va rigettata.
3. Sulle sopravvenienze normative introdotte dal D.l. n. 36 del 28/03/2025 e dalle disposizioni del disegno di legge sulla cittadinanza italiana approvato dal Consiglio dei Ministri n.121 del 28/03/2025.
Per quanto di interesse nel presente giudizio, ai sensi dell'art.1 del citato D.L.: “alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: «Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4,5,7,8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
5 Il citato d. l. 36/25 ha così fissato una specifica direttiva di diritto intertemporale, dettata da ragioni di opportunità (cfr. preambolo del provvedimento), stabilendo che tutte le domande introdotte entro il 27/03/2025, tra cui quella in disamina, debbano essere decise secondo la disciplina previgente e, dunque, senza tener conto delle modifiche legislative recentemente introdotte.
Considerato che è lo stesso Legislatore ad aver ritenuto opportuno differire l'applicazione della nuova disciplina alle domande successive all'entrata in vigore del decreto e che tale scelta non appare irragionevole, la fattispecie per cui è causa non può che restare indifferente alle pur richiamate sopravvenienze normative.
4. Nel merito.
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Il ricorrente chiede in via principale che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in virtù della sua discendenza da , nato in [...] e precisamente a Bojano (CB) il Persona_1
03/12/1896, successivamente emigrato negli Stati Uniti d'America, ove il 22/05/1944 naturalizzava cittadino statunitense (cfr. doc. 10 in atti); in subordine, che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in virtù della sua discendenza da , nata in Persona_2
Italia e precisamente a Bojano (CB) il 21/01/1898, successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America.
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , o da , al di lui figlio , nato il Persona_1 Persona_2 Persona_3
21.10.1927 ;
- da , alla di lui figlio , nato il [...]; Persona_3 Persona_4
- da , alla di lui figlia , nata il [...] (odierna Persona_4 Parte_1 ricorrente).
4.1. Sulla linea di trasmissione per via paterna.
Risulta che sia divenuto cittadino americano durante la minore età del figlio (cfr. Persona_1 doc. 22), dando così prova di un fatto interruttivo della linea di trasmissione della cittadinanza italiana per via paterna.
Si ritiene, infatti, che nella fattispecie in disamina debba trovare applicazione l'art. 12 della L. n. 555/1912, al tempo vigente, che prevedeva, tra l'altro: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
Secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 454/24, infatti
“[…] la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia
6 da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti”.
Nel caso di specie occorre, dunque, concludere nel senso che la naturalizzazione del padre durante la minore età del figlio abbia impedito la trasmissione della cittadinanza per via paterna, oggetto di domanda in via principale, ragion per cui la domanda deve essere vagliata sotto il profilo della discendenza per via materna.
4.2. Sulla linea di trasmissione per via materna.
Dalla documentazione in atti emerge come anche , ava della ricorrente, fosse Persona_2 cittadina italiana, nata il [...] a [...], successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America ove nel 1918 sposava il cittadino italiano (come detto, naturalizzatosi Persona_1 statunitense nel 1944).
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna (ma non è questo il caso che occupa, posto che si coniugava con cittadino all'epoca ancora italiano). Persona_2
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948,
7 indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U., Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Nel caso che occupa non può tuttavia tralasciarsi il disposto dell'art. 11 della medesima legge, che disponeva “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Ancorché la norma sembrerebbe deporre nel senso dell'automatica perdita della cittadinanza da parte dell'ava per il fatto stesso della naturalizzazione del marito, una lettura costituzionalmente orientata della stessa impone di ritenere che, al contrario, non si possa prescindere da un atto di volontà della donna, e che pertanto avesse Persona_2 conservato la cittadinanza italiana nonostante il marito l'avesse perduta.
Tale considerazione appare peraltro avvalorata anche dalla circostanza per cui non risulta in atti alcuna documentazione che attesti l'acquisto della cittadinanza statunitense da parte dell'ava in conseguenza della naturalizzazione del marito (invero l'atto depositato in data 10/04/2025 da parte ricorrente è una mera dichiarazione di incompetenza dell' di per sé Parte_2 insuscettibile di attestare alcunché in ordine all'intervenuta naturalizzazione dell'ava).
Ne consegue che l'intervenuta naturalizzazione del padre non possa aver determinato tout court la perdita della cittadinanza italiana in capo al figlio, per la rilevante circostanza che accanto alla linea di discendenza maschile esisteva anche una linea femminile di cui oggi non può non tenersi conto, pena la vanificazione delle note sentenze di costituzionalità (di cui si dirà appresso) che hanno fatto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per via materna.
Del resto, una diversa lettura determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra fattispecie sostanzialmente assimilabili, ossia tra quelle della madre italiana sposata con un cittadino straniero, la quale in base alle note sentenze di incostituzionalità può aver trasmesso la cittadinanza, e quella della madre italiana sposata con un cittadino italiano poi naturalizzatosi straniero, che invece non potrebbe aver trasmesso la cittadinanza.
Alla luce di quanto precede consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità nonché delle considerazioni
8 svolte, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ad
[...]
, che in base alla legge dell'epoca non l'aveva acquistata, perché nato Persona_3 anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'ava
[...] all'odierna ricorrente non risulta essersi mai interrotta, con conseguente Per_2 trasmissione, in capo alla stessa, dello status di cittadina italiana.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo alla ricorrente, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_1 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 12.05.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1617 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
, americana, nata il [...], passaporto residente in 464 Parte_1 Numero_1
Silver Spring St, Providence, Stati Uniti D´America, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Orlando e Ana Carolina Lara Bottered ed elettivamente domiciliata presso i seguenti indirizzi pec " ; ; Email_1 Email_2
(ricorrente)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege) Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis. Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo allo stesso e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituito il contestando in fatto e in diritto gli assunti avversari e Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda;
in via subordinata, ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 275 c.p.c. nell'attesa dell'esito del giudizio di costituzionalità proposto
1 avverso l'art. 1 L. 91/1992 dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26 novembre 2024 o, comunque, di rinviare la causa in attesa della suddetta pronuncia.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 14 aprile 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha apposto il proprio visto.
1. Sulle eccezioni avanzate dal . Controparte_1
Preliminarmente, vanno rigettata le eccezioni pregiudiziali, preliminari e di merito avanzate dal nella memoria di costituzione e risposta, per i motivi di seguito esposti. CP_1
Il ha dedotto il difetto di legittimazione ad agire della parte ricorrente Controparte_1
(rectuis, il difetto della titolarità attiva del diritto), sul presupposto che la domanda azionata presuppone, in via incidentale, l'accertamento dello status di cittadino italiano in capo ai di lei avi che, trattandosi di un diritto personale e assoluto, sarebbe azionabile dal solo titolare e sarebbe quindi precluso nel presente giudizio alla parte ricorrente.
L'eccezione è infondata.
L'art. 1 della l.n. 1991/92 al comma 1 recita: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]”.
È evidente come il presupposto fattuale da cui dipende la domanda oggetto del presente giudizio non sia affatto l'accertamento della cittadinanza italiana in capo agli avi della ricorrente, come dedotto dalla difesa erariale, bensì lo status di discendente da cittadini italiani della ricorrente.
In altri termini, la domanda proposta dalla parte ricorrente postula l'accertamento della sua discendenza da cittadino italiano secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità che, come noto, ha chiarito che in tema di cittadinanza “la prova è nella linea di trasmissione. […] Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 25317/2022).
In tale prospettiva, il tema di indagine è limitato alla verifica della linea di trasmissione mediante la consultazione dei certificati di nascita che, in quanto atti pubblici, già contengono un accertamento del fatto costitutivo del diritto, ossia la discendenza da un cittadino italiano.
D'altro canto, diversamente opinando si giungerebbe ad un'inammissibile intrepretatio abrogans della normativa applicabile ratione temporis.
Per le motivazioni che precedono, deve pertanto essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire in capo all'odierno ricorrente.
Allo stesso modo, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in capo all'odierno ricorrente, conseguente al mancato avvio del
2 procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della cittadinanza italiana innanzi al Consolato.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art.
2. L. n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi, e che ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione del procedimento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda.
In difetto di espressa previsione legislativa, tuttavia, il mancato avvio del procedimento amministrativo non può dirsi ostativo ai fini dell'accertamento del diritto in sede giudiziale, sì da determinare l'improcedibilità della relativa domanda, tenuto conto che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (ex art. 24 Cost.) non sono suscettibili di applicazione analogica.
Va disattesa altresì l'ulteriore eccezione della resistente, che postula il rigetto della domanda sul presupposto dell'irretroattività delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità, in parte qua, della l. n. 555/1912, nonché sull'esaurimento del rapporto giuridico facente capo all'ava della ricorrente.
A tal riguardo appare sufficiente riportare quanto sancito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 4466/2009: “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U., Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Il ha poi dedotto la carenza di prova in ordine alla continuità della Controparte_1 conservazione della cittadinanza italiana in capo all'avo e alla sua comunicabilità al discendente ricorrente.
Anche detta eccezione è priva di pregio sul rilievo che “chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al
3 contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”. (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Applicando il richiamato principio si osserva che il ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio depositando i certificati relativi ai propri avi, debitamente apostillati e tradotti secondo la disciplina di cui agli art. 33 DPR 445/2000 e all'art. 22 DPR 396/2000, documenti cui, pertanto, può attribuirsi la medesima valenza dell'atto pubblico rilasciato in Italia quanto alla prova della linea di discendenza. Viceversa il , su cui incombe la prova del fatto CP_1 interruttivo della trasmissione, non nulla ha dedotto specificatamente, né tantomeno ha prodotto documentazione a fondamento della (generica) eccezione.
2. Sull'istanza di sospensione del presente giudizio, avanzata dal Controparte_1 ai sensi dell' art 275 c.p.c..
Nel formulare tale istanza di sospensione il , seppur senza sollevare Controparte_1 specifica questione di legittimità costituzionale, ha sostanzialmente richiamato le argomentazioni di cui all'ordinanza n. 247/2024 del Tribunale di Bologna, la quale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del già richiamato art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui stabilisce che “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini” senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali ed agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).
Giova precisare che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, l. 11 marzo 1953, n. 87, l'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione del solo processo nel quale è sollevato e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. Un. sentenza n. 3783 del 3 giugno 1983).
Ciò determina che l'istanza di sospensione avanzata dal , deve essere disattesa, anche CP_1 considerato che non risulta che la parte resistente, nel presente giudizio, abbia a sua volta posto una questione di legittimità costituzionale nei medesimi termini di quella già sollevata dal Tribunale di Bologna, che avrebbe si determinato l'effetto sospensivo di cui all'art. 23, comma 3 cit..
Ciò premesso, appare comunque opportuno richiamare l'orientamento assunto sul punto da questo Tribunale, secondo cui tale questione appare manifestamente infondata per le seguenti ragioni:
a) secondo la giurisprudenza di legittimità, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022);
4 b) la materia della cittadinanza ricade nella competenza esclusiva degli Stati membri, posto che l'art. 117 co. 2 lett. i) stabilisce che “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
c) la mancata previsione di un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, ragion per cui il limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
d) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti a un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
e) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
f) non da ultimo, l'art. 28 L. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte Costituzionale.
Per quanto precede, anche l'istanza di sospensione va rigettata.
3. Sulle sopravvenienze normative introdotte dal D.l. n. 36 del 28/03/2025 e dalle disposizioni del disegno di legge sulla cittadinanza italiana approvato dal Consiglio dei Ministri n.121 del 28/03/2025.
Per quanto di interesse nel presente giudizio, ai sensi dell'art.1 del citato D.L.: “alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: «Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4,5,7,8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
5 Il citato d. l. 36/25 ha così fissato una specifica direttiva di diritto intertemporale, dettata da ragioni di opportunità (cfr. preambolo del provvedimento), stabilendo che tutte le domande introdotte entro il 27/03/2025, tra cui quella in disamina, debbano essere decise secondo la disciplina previgente e, dunque, senza tener conto delle modifiche legislative recentemente introdotte.
Considerato che è lo stesso Legislatore ad aver ritenuto opportuno differire l'applicazione della nuova disciplina alle domande successive all'entrata in vigore del decreto e che tale scelta non appare irragionevole, la fattispecie per cui è causa non può che restare indifferente alle pur richiamate sopravvenienze normative.
4. Nel merito.
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Il ricorrente chiede in via principale che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in virtù della sua discendenza da , nato in [...] e precisamente a Bojano (CB) il Persona_1
03/12/1896, successivamente emigrato negli Stati Uniti d'America, ove il 22/05/1944 naturalizzava cittadino statunitense (cfr. doc. 10 in atti); in subordine, che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in virtù della sua discendenza da , nata in Persona_2
Italia e precisamente a Bojano (CB) il 21/01/1898, successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America.
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , o da , al di lui figlio , nato il Persona_1 Persona_2 Persona_3
21.10.1927 ;
- da , alla di lui figlio , nato il [...]; Persona_3 Persona_4
- da , alla di lui figlia , nata il [...] (odierna Persona_4 Parte_1 ricorrente).
4.1. Sulla linea di trasmissione per via paterna.
Risulta che sia divenuto cittadino americano durante la minore età del figlio (cfr. Persona_1 doc. 22), dando così prova di un fatto interruttivo della linea di trasmissione della cittadinanza italiana per via paterna.
Si ritiene, infatti, che nella fattispecie in disamina debba trovare applicazione l'art. 12 della L. n. 555/1912, al tempo vigente, che prevedeva, tra l'altro: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
Secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 454/24, infatti
“[…] la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia
6 da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti”.
Nel caso di specie occorre, dunque, concludere nel senso che la naturalizzazione del padre durante la minore età del figlio abbia impedito la trasmissione della cittadinanza per via paterna, oggetto di domanda in via principale, ragion per cui la domanda deve essere vagliata sotto il profilo della discendenza per via materna.
4.2. Sulla linea di trasmissione per via materna.
Dalla documentazione in atti emerge come anche , ava della ricorrente, fosse Persona_2 cittadina italiana, nata il [...] a [...], successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America ove nel 1918 sposava il cittadino italiano (come detto, naturalizzatosi Persona_1 statunitense nel 1944).
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna (ma non è questo il caso che occupa, posto che si coniugava con cittadino all'epoca ancora italiano). Persona_2
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948,
7 indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U., Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Nel caso che occupa non può tuttavia tralasciarsi il disposto dell'art. 11 della medesima legge, che disponeva “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Ancorché la norma sembrerebbe deporre nel senso dell'automatica perdita della cittadinanza da parte dell'ava per il fatto stesso della naturalizzazione del marito, una lettura costituzionalmente orientata della stessa impone di ritenere che, al contrario, non si possa prescindere da un atto di volontà della donna, e che pertanto avesse Persona_2 conservato la cittadinanza italiana nonostante il marito l'avesse perduta.
Tale considerazione appare peraltro avvalorata anche dalla circostanza per cui non risulta in atti alcuna documentazione che attesti l'acquisto della cittadinanza statunitense da parte dell'ava in conseguenza della naturalizzazione del marito (invero l'atto depositato in data 10/04/2025 da parte ricorrente è una mera dichiarazione di incompetenza dell' di per sé Parte_2 insuscettibile di attestare alcunché in ordine all'intervenuta naturalizzazione dell'ava).
Ne consegue che l'intervenuta naturalizzazione del padre non possa aver determinato tout court la perdita della cittadinanza italiana in capo al figlio, per la rilevante circostanza che accanto alla linea di discendenza maschile esisteva anche una linea femminile di cui oggi non può non tenersi conto, pena la vanificazione delle note sentenze di costituzionalità (di cui si dirà appresso) che hanno fatto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per via materna.
Del resto, una diversa lettura determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra fattispecie sostanzialmente assimilabili, ossia tra quelle della madre italiana sposata con un cittadino straniero, la quale in base alle note sentenze di incostituzionalità può aver trasmesso la cittadinanza, e quella della madre italiana sposata con un cittadino italiano poi naturalizzatosi straniero, che invece non potrebbe aver trasmesso la cittadinanza.
Alla luce di quanto precede consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità nonché delle considerazioni
8 svolte, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ad
[...]
, che in base alla legge dell'epoca non l'aveva acquistata, perché nato Persona_3 anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'ava
[...] all'odierna ricorrente non risulta essersi mai interrotta, con conseguente Per_2 trasmissione, in capo alla stessa, dello status di cittadina italiana.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo alla ricorrente, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_1 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 12.05.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
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