Ordinanza collegiale 10 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/03/2026, n. 3970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3970 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03970/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13571/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13571 del 2024, proposto da Santo Servidio, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Borrello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota di rigetto prot. 42821 del 24 ottobre 2024 del Ministero dell''Istruzione, emessa dal “Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione” recante il sostanziale diniego dell'istanza di riconoscimento del “Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo” dispensato dall''Università Cardenal Herrera CEU quale specializzazione al sostegno conseguita in Spagna;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. CA De GE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorrente col ricorso in epigrafe indicato ha impugnato il provvedimento con cui il competente Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna, proponendo plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere;
Considerato che il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio;
Rilevato che nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 l’istanza cautelare è stata accolta;
Considerato che, pervenuto il ricorso alla pubblica udienza del 18 febbraio 2026, la difesa di parte ricorrente, con memoria depositata il 28 gennaio 2026, ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione da parte del ricorrente avendo lo stesso interessato in corso di completamento il TFA su sostegno in Italia;
Come chiarito dalla giurisprudenza univoca, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
Ritenuto dunque di dover dichiarare l’improcedibilità del giudizio con compensazione delle spese, considerato il contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IO, Presidente
CA De GE, Consigliere, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA De GE | RI IO |
IL SEGRETARIO