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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Carmelo Proiti,
in data odierna, nel giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2263/2022 R.G., a cui sono stati riuniti i procedimenti iscritti al nn. 2264/2022 e 1018/2024 R.G., e vertenti
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CA NI, giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brolo Via C. Colombo n. 5;
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sebastiano
RU, AN MO, MI FO, VI TZ, AR AM e
AR EL IE, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo e indebito DS agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.06.2022 (R.G. 2263/2022), Parte_1 conveniva in giudizio l' premettendo di essere bracciante agricola e di aver CP_1 svolto la relativa attività lavorativa alle dipendenze della ditta Qualità AL RA RL (Quali. nell'anno 2019 per 51 giornate lavorative. CP_2
Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo inoltrato in data 20.12.2021, senza sortire alcun effetto.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 22.12.2023, avanzando, in via CP_1
preliminare, istanza di riunione con il giudizio con numero di R.G. 2264/2022 per motivi di connessione soggettiva ed oggettiva ex art. 273 e 274 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c. Deduceva, quindi, di aver disconosciuto per l'anno 2019 il rapporto tra la ricorrente ed il presunto datore di lavoro ditta Qualità AL RA RL (Quali. e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di CP_2
spese.
Con altro ricorso, depositato in data 17.06.2022 (R.G. 2264/2022), Pt_1 conveniva in giudizio l' premettendo di essere bracciante agricola e di
[...] CP_1
aver svolto la relativa attività lavorativa alle dipendenze della ditta Qualità AL
RA RL (Quali. nell'anno 2020 per 51 giornate lavorative. CP_2
Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo inoltrato in data 20.12.2021, senza sortire alcun effetto.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 22.12.2023, avanzando, in via CP_1
preliminare, istanza di riunione con il giudizio con numero di R.G. 2263/2022 per motivi di connessione soggettiva ed oggettiva ex art. 273 e 274 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c. Deduceva, quindi, di aver disconosciuto per l'anno 2020 il
2 rapporto tra la ricorrente ed il presunto datore di lavoro ditta Qualità AL RA RL (Quali. e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di CP_2
spese.
In ultimo, con ricorso, depositato il 05.04.2024 (R.G. 1018/2024), parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa per gli anni 2019 e 2020 per 51
CP_ giornate lavorative alle dipendenze della ditta Qualità AL RA RL (Quali.
[...
.
Parte ricorrente deduceva che, con nota del 06.12.2023, pervenuta in data successiva, l' comunicava alla stessa che “per il periodo dal 01.01.2019 al CP_1
31.12.2019, sulla prestazione di n. Parte_2
2020842501116, ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 874,65 per la seguente motivazione: sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi” e ne chiedeva la restituzione delle somme erogate indebitamente.
Con altra nota del 06.12.2023, pervenuta in data successiva, l' CP_1 comunicava alla ricorrente che “per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, sulla prestazione di n. 2021881300063, ha ricevuto Parte_2
un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 1.153,24 per la seguente motivazione: sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi” e ne chiedeva la restituzione delle somme erogate indebitamente.
In virtù di ciò, la ricorrente proponeva ricorso amministrativo, inoltrato in data 06.02.2024, senza sortire alcun effetto.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché
l'annullamento degli indebiti comunicati dall' con note del 06.12.2023 CP_1
3 rispettivamente dell'importo di euro 874,65 e di euro 1.153,24, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 02.12.2024 avanzando, in via CP_1
preliminare, istanza di riunione con i giudizi con numeri di R.G. 2263/2022 e
2264/2022 per motivi di connessione soggettiva ed oggettiva ex art. 273 e 274
c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c. Deduceva, quindi, di aver disconosciuto per gli anni 2019 e 2020 il rapporto tra la ricorrente ed il presunto datore di lavoro ditta
Qualità AL RA RL (Quali. , nonché la conferma degli asseriti indebiti e CP_2
concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di prova per testi.
Stante la presenza di elementi di connessione soggettiva ed oggettiva,
l'odierno decidente, disponeva la riunione del procedimento con n. R.G.
2263/2022 a quelli iscritti con nn. R.G. 2264/2022 e 1018/2024, ai sensi degli artt.
151 disp. Att. c.p.c. e 274 c.p.c.
Il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente, visto il provvedimento con il quale il presente Giudice ha preso servizio presso il
Tribunale di Patti in data 30 novembre 2022 ed il Decreto Presidenziale n.
50/2022.
In data odierna – lette le richieste di entrambe le parti contenute nelle note scritte in sostituzione dell'udienza – la causa veniva decisa.
Parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità e le giornate dedotte in ricorso, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato nei modi e tempi sopra indicati, alle dipendenze della ditta Qualità AL RA RL (Quali. , nonché l'annullamento degli indebiti notificati CP_2 dall' con note del 06.12.2023. CP_1
In via preliminare, va dato atto della tempestività del ricorso.
4 Deve, dunque, procedersi all'analisi nel merito della fondatezza delle questioni dedotte e, quindi, principalmente, sul diritto della ricorrente al riconoscimento delle giornate lavorative per le annualità dedotte.
Ora, a fronte del disconoscimento operato dall' delle giornate CP_1 agricole dagli elenchi dei braccianti agricoli, sulla ricorrente gravava l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta Qualità AL RA RL (Quali. negli anni 2019 e 2020. CP_2
Come più volte affermato AL Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass.
19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che la ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Dalle risultanze istruttorie versate in atti si evince in modo incontrovertibilmente chiaro che parte ricorrente abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta Qualità AL RA RL (Quali. per 51 giornate CP_2
annue negli anni 2019 e 2020.
Infatti, il teste, SI.ra riferiva testualmente che Testimone_1
“Conosco la ricorrente perché originaria di Longi, ma l'ho incontrata sul posto di lavoro. Abbiamo lavorato a Capri Leone e per la ditta Qualiter, per CP_3 gli anni 2019 e 2020. Abbiamo lavorato insieme per due anni. La NO l'ho vista per quella ditta per due anni, non so se poi abbia lavorato altrove. Io ho
5 lavorato per la Qualiter per 51 giornate per ogni anno. La NO l'ho vista lavorare per quel periodo, non so se abbia fatto di più, ma sicuro avrà fatto almeno il mio stesso di giornate. Il periodo di lavoro era da ottobre a dicembre per entrambi gli anni. C'era un periodo in cui facevamo venti giorni, c'era un periodo che ne facevamo dieci, non era un rapporto lavorativo continuativo ma appunto abbiamo fatto 51 giorni nel corso dei tre mesi. Non mi ricordo le singole giornate. Ci occupavamo della pulitura del terreno e della raccolta di olive. Non ci siamo mai occupate delle nocciole perché quelle si raccoglievano prima ad agosto. Noi abbiamo lavorato solo con le olive. Entrambi i terreni di e CP_3
Capri Leone erano uliveti. I terreni erano molto grandi. C'erano anche molte piante, sia piccole che grandi, c'erano diversi tipi di piante. C'erano anche alberi di limoni che però non facevano frutti. Non ho mai visto nei terreni ispettori
Per la raccolta delle olive, mettevamo le tende, si sbattevano con i bastoni CP_1
gli alberi, cadevano le olive e riempivamo le casse ed i sacchi. I sacchi li spostavano solo i maschi. Una volta riempiti i sacchi non ce ne occupavamo noi.
L'orario di lavoro era dalle 7,00 alle 14,00. Con la NO ci vedevamo sempre, ci salutavamo, ci prendevamo il caffè, ma poi ognuno lavorava un po' per sé.
C'era il datore di lavoro, , che ci diceva cosa fare. Ci Persona_1
pagava con bonifico. Ha pagato pure i contributi. Non so se il aveva Persona_1 un ufficio, non andavo nell'ufficio, ci portava le cose direttamente nel terreno e prendevo le buste paghe là. Veniva la sera o la mattina, ci diceva cosa fare, e poi se ne andava. Non era sempre presente. Non ho mai visto ghiri, non so se fossero nascosti” (cfr. verbale di udienza del 19.05.2025).
L'altro teste sentito, SI.ra , affermava testualmente che Testimone_2
“Conosco la ricorrente perché l'ho incontrata sul posto di lavoro. Abbiamo lavorato a Capri Leone e per la ditta Qualiter, per gli anni 2019 e 2020. CP_3
La conoscevo di vista anche prima. Abbiamo lavorato insieme per due anni. La NO l'ho vista per quella ditta per due anni, non so se poi abbia lavorato altrove. Io ho lavorato per la Qualiter 51 giornate per ogni anno. La NO l'ho vista lavorare per quel periodo, non so se abbia fatto di più, ma sicuro avrà fatto almeno il mio stesso numero di giornate. Il periodo di lavoro era da ottobre a
6 dicembre per entrambi gli anni. I giorni non erano proprio continuativi, io ricordo che me li segnavo in un calendario ma adesso a memoria non posso ricordarmi le singole giornate. IN tutto però per certo abbiamo fatto 51 giornate sparse nei tre mesi, per ogni anno. Ci occupavamo della pulitura del terreno nel senso che toglievamo i rami che cadevano con la raccolta delle olive e poi appunto della raccolta di olive. Non ci siamo mai occupate delle nocciole. Noi abbiamo lavorato solo con le olive. Entrambi i terreni di e Capri Leone CP_3 erano uliveti. I terreni erano molto grandi. C'erano anche molte piante, sia piccole che grandi, c'erano diversi tipi di piante. Non ho mai visto nei terreni ispettori Per la raccolta delle olive, mettevamo le tende, gli uomini CP_1
battevano con i bastoni gli alberi, cadevano le olive e riempivamo le casse ed i sacchi dopo aver tolto i ramoscelli che cadevano. I sacchi li spostavano solo i maschi. Una volta riempiti i sacchi non ce ne occupavamo noi. L'orario di lavoro era dalle 7,00 alle 14,00. Avevamo un'ora di pausa pranzo. Con la NO ci vedevamo sempre, ci salutavamo, ma poi ognuno lavorava un po' per sé.
Capitava che si chiacchierava. C'era il datore di lavoro, , Persona_1
che ci diceva cosa fare, dirigeva i lavori. Ci pagava con bonifico. Ha pagato pure i contributi. Non so se il aveva un ufficio, ci portava le cose Persona_1
direttamente nel terreno e prendevo le buste paghe là. Non ho mai visto ghiri. Di solito si trovano di più dove ci sono i noccioleti, io mai visti” (cfr. verbale di udienza del 19.05.2025).
Veniva sentito anche il teste, , funzionario ispettivo Testimone_3 CP_1 sin dal 2010, la quale riferiva testualmente che “Sono funzionario ispettivo CP_1
sin dal 2010. Svolgo ancora questa funzione.
Mi sono occupata dell'accertamento ispettivo relativo alla società Qualiter. Ho effettuato un primo accesso ispettivo presso la sede legale dell'azienda, intervistando il sig. . Dopo, abbiamo richiesto con verbale Persona_1 di primo accesso tutta la documentazione inerente all'attività aziendale, quali ad esempio la documentazione il lavoro dei dipendenti, nonché le fatture, la documentazione fiscale, le visure, i contratti ed i titoli in virtù dei quali l'azienda disponeva dei terreni. Questa attività è avvenuta nel 2021, ha avuto come
7 riferimento gli anni 2019 e 2020. Abbiamo, io ed i colleghi che hanno redatto il verbale con me Dott. e Dott. , esaminato la documentazione. Tes_4 Tes_5
Abbiamo intervistato i concedenti nonché i compratori. Abbiamo inoltrato le distinte di raccomandate per convocare i dipendenti e gli operai in forza dell'azienda. Molti dipendenti hanno disatteso l'invito o sono ritornate le cartoline che sono allegate al verbale ispettivo. Abbiamo sentito comunque qualcuno, acquisendo le dichiarazioni per iscritto, rileggendole e facendole sottoscrivere ai dipendenti ascoltati. Non ho ricordo, né ho verificato da ultimo, se avevamo sentito la ricorrente. La ditta aveva dei terreni per un periodo limitato, dal 31 agosto fino al 31 dicembre di ogni anno perché la ditta si occupava di acquisto sulla pianta delle nocciole e delle olive. Quindi, la ditta inviava i propri operai per la raccolta delle nocciole limitatamente per quel periodo. Finito quel periodo la ditta non aveva la disponibilità dei terreni.
Abbiamo visitato i terreni che erano di proprietà del sig. che erano Persona_1
attorno alla casa, ad esempio. Le altre proprietà le abbiamo constatate dalle visure catastali del SIAN, il sistema dell'agenzia per i titoli AGEA. Non ci siamo recati perché non erano più nella disponibilità della ditta. Abbiamo visitato un deposito piccolissimo, che il legale rappresentante diceva essere di sua proprietà
e di dare in comodato all'azienda per il deposito delle nocciole. C'erano dei sacchi ma non c'erano prodotti. Non ricordo se fosse ottobre o novembre del
2021. A maggio abbiamo fatto l'accesso. Un anno dopo rispetto all'anno cui si riferisce l'accertamento. Comunque, nel verbale abbiamo indicato tutto.
Confermo che i verbali a cui faccio riferimento sono quelli del 25 maggio 21 e 25 giugno 21. Non c'erano macchinari di alcun tipo. L'attività era finalizzata alla sola raccolta e non all'attività di pulizia o coltivazione del fondo. I contratti erano di acquisto sulla pianta. Non abbiamo visto nessuno lavorare, abbiamo contestato l'inquadramento dell'azienda, ritenendo che l'azienda fosse impropriamente impresa agricola senza terra, contestando la natura agricola dell'impresa. Noi ci siamo occupati di entrambi i verbali Qualiter. In un primo verbale abbiamo annullato la posizione di operai agricoli. Poi li abbiamo inquadrati nei servizi col secondo verbale. Sulla reiscrizione dei lavoratori nel
8 settore agricolo non ho partecipato alle determinazioni dell'istituto. Io ho ritenuto quello che ho dedotto in verbale. La ditta aveva dichiarato all' di CP_1
essere impresa agricola, ottenendo un , ottenibile solo dalle imprese Per_2 agricole. Nella visura camerale, che comunque abbiamo consultato, l'azienda si dichiarava con commercio di prodotti ortofrutticoli. Ciò che fa la differenza è che l'azienda si dichiarava in tal senso ma era priva di inquadramento riconosciuto dall'Istituto con matricola e con operai in forza con matricola, requisito perché gli operai potessero essere inquadrati come braccianti agricoli. Abbiamo fatto verifiche ulteriori rispetto al lavoro dei singoli, verificando l'effettiva consistenza dei terreni per il periodo in esame. Verificando particella per particella i dati trasmessi al SIAN, ove l'azienda ha interesse di dichiarare la consistenza reale dei terreni ed in relazione a quello ottiene i benefici AGEA. Determinata la consistenza colturale e raffrontato con il prodotto dell'azienda, siamo andati anche dai venditori, per verificare l'effettivo prodotto, sulla base di questi dati abbiamo calcolato il fabbisogno effettivo per la raccolta di questi prodotti per il periodo indicato e per le giornate previste dalle tabelle colturali, per la regione
Messina e provincia per le zone indicate. Attraverso la denuncia aziendale vengono indicati i cespiti dell'azienda, risulta se l'azienda è meccanizzata e c'è una riduzione dei tempi di fabbisogno o meno. In questo caso l'azienda aveva in comodato d'uso alcuni mezzi ma non attinenti alla raccolta, se non abbacchiatori.
Siamo arrivati dopo, per il resto, quindi nel pratico non abbiamo potuto verificare l'opera in tempo reale. I terreni erano misti, sulla base della documentazione e dei dati SIAN, comprese le foto dei terreni. C'è nei dati anche il numero delle piante, il tipo “olivo minuto” e altre indicazioni. Non abbiamo verificato in tempo reale, è verificabile dal fascicolo AGEA. Sulla valutazione in merito al lavoro dei singoli lavoratori, abbiamo fatto riduzione proporzionale di tutti i lavoratori, sulla base della stima effettuata in verbale. Non c'era per noi altro modo per capire se il lavoro fosse distribuito in maniera diversa tra i vari lavoratori. La riduzione l'abbiamo fatta in base all'attività effettivamente scolta, ad esempio il trasporto. Non esiste una stima del terziario, ma solo delle voci per le attività
9 agricole, tra cui il trasporto, la costruzione di canali di irrogazione ecc. che non sono attività strettamente agricole” (cfr. verbale di udienza del 19.05.2025).
È pacifico in giurisprudenza l'assunto secondo il quale “la cancellazione dell'iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest'ultimo essendo propriamente l'atto che comporta a carico dell'assicurato l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice l'obbligo di accertare l'esistenza e l'inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione”. Ne consegue che “l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste
(e non è questo il caso di specie), esime l'assicurato AL prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto
(come il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato: tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, è infatti sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa e, in caso di persistenza del dubbio, tornando ad applicare la regola di giudizio consacrata nell'art. 2697 c.c.” (Cass. S.U. n. 1133 del 2000;
Corte di Cassazione, 17 gennaio 2023, n. 1295e Cass. nn. 27655 e 35548 del
2022).
Per cui alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda attorea può trovare accoglimento, visto che parte ricorrente ha provato in modo incontrovertibile di aver lavorato per le giornate e le annualità dedotte in ricorso con la ditta Qualità AL RA RL (Quali. . CP_2
D'altronde, anche l'attività ispettiva non esclude che vi sia stato CP_1
svolgimento di attività lavorativa, essendo poi diretto il giudizio per il singolo
10 lavoratore a verificare l'effettivo svolgimento di detta attività lavorativa da parte del bracciante che reclama i conseguenti benefici previdenziali.
Il ricorso merita accoglimento, per cui va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad essere reinscritta nelle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli del proprio comune per 51 giornate lavorative per gli anni 2019 e 2020 e, di conseguenza, vanno annullati i provvedimenti di indebito, comunicati dall' CP_1 con note del 06.12.2023, rispettivamente dell'importo di euro 874,65 e 1.153,24.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00) , in applicazione del principio secondo cui la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, per un anno e in relazione a un numero limitato di giornate, non può considerarsi di valore indeterminabile, essendo possibile apprezzarne il valore economico obiettivamente contenuto, con riferimento alla possibile proiezione di tale iscrizione sulle future prestazioni previdenziali (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
8792 del 29/03/2019; Cass. n. 27395 del 29/10/2018, Cass. n. 27394 del
29/10/2018; Cass. 26673/2018) e, valutata l'attività difensiva concretamente espletata, dei valori minimi ivi indicati. Esse vanno distratte in favore del procuratore anticipatario ai sensi della dichiarazione ex art. 93 c.p.c., Avv.
CA NI.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 contro l' , con ricorso depositato in data 17.06.2022 (R.G. 2263/2022), a cui CP_1
sono stati riuniti quelli con numeri R.G. 2264/2022 (depositato in data
17.06.2022) e 1018/2024 (depositato in data 05.04.2024), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di ad essere reinscritta Parte_1
presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 51 giornate lavorative per gli anni 2019 e 2020 e, di conseguenza, annulla i
11 provvedimenti di indebito, comunicati con note del 06.12.2023, rispettivamente dell'importo di euro 874,65 e di euro 1.153,24;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali in favore di parte CP_1 ricorrente che liquida in complessivi € 1.312,00 (€ 213,00 fase studio;
€
213,00 fase introduttiva;
€ 426,00 fase istruttoria e € 460,00 fase decisionale), oltre rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. CA NI;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Patti, 03.12.2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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