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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4298 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: EN LL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2472 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies e 350 bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 16.6.2025 tra (cod. fisc. ), in persona del le- Parte_1 P.IVA_1 gale rappresentante pro tempore, Parte_2
(cod. fisc. ), in persona del legale rappresen-
[...] P.IVA_2 tante pro tempore, (cod. fisc. ), Parte_3 CodiceFiscale_1 [...]
(cod. fisc. ), (cod. Parte_4 CodiceFiscale_2 Parte_5 fisc. ) E (cod. fisc. CodiceFiscale_3 Parte_6 C.F._4
, domiciliati presso l'avv. Ciro Alessio Mauro (p.e.c.:
[...] [...]
), che li rappresenta e difende per procura Email_1 alle liti rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo (co)difensore depositata in data 2.5.2025;
- appellanti– e cod. fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , elettiva- CP_2 mente domiciliata in Roma, Piazza di Priscilla n. 4, presso lo studio dell'avv. Massimo Bevere (p.e.c.: , che la rappre- Email_2 senta e difende per procura generale alle liti per atto a rogito del notaio di Roma in data 17.7.2017 (rep. n. 301; racc. n. 138), in Persona_1 atti;
-appellata – nonché (cod. fisc. ), e per essa la mandataria CP_3 P.IVA_4 [...]
(cod. fisc. ), quest'ultima rap- Controparte_4 P.IVA_5 presentata in giudizio da in persona Controparte_5 della procuratrice speciale, dott.ssa , domiciliata presso Controparte_6
l'avv. Andrea Fioretti (p.e.c.: , che la rappresenta e Email_3 difende per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di intervento;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1 Controparte_7 Pt_3
, e “Voglia l'Ecc.ma Corte
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 di Appello adìta, contrariis rejectis, in accoglimento delle censure prospettate nel presente atto di appello, riformare parzialmente la sentenza impugnata n. 17562/19, emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione XVII, in data 17.09.2019. Per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni avanzate in prime cure con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che qui si riportano – '1. Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi ultra legali applicati ai conti corrente oggetto del presente giudizio per assoluta indeterminatezza del tasso di interesse e per mancanza della forma scritta prevista ad substantiam per le pattuizioni concernenti il tasso di interesse ultra legale ex art. 1284, III comma, c.c. e dichiarare come dovuti i soli interessi ex art. 117 T.U.B;
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi relativi ai conti corrente per i quali è causa e, conseguente- mente, dichiarare l'illegittimità degli addebiti effettuati in virtù di detta clau- sola;
3. Accertare e dichiarare la nullità della pattuizione relativa alla correspon- sione della commissione di massimo scoperto, anche per difetto di forma scritta ad substantiam, e dichiarare l'illegittimità degli addebiti effettuati in forza della pattuizione de qua;
4. Accertare l'esatto rapporto di dare - avere tra le parti e, per l'effetto, ac- certare e dichiarare il diritto di parte attrice a ripetere, ex art. 2033 c.c., dalla banca convenuta tutte le somme da quest'ultima riscosse in eccedenza;
per l'effetto, condannare parte convenuta alla refusione di tutte le somme
2 illegittimamente pretese. In subordine, nell'ipotesi in cui il Giudicante adito non ritenga sussistenti i presupposti dell'azione ex art. 2033 c.c., si chiede la condanna della convenuta alla rettificazione del saldo dei conti correnti oggetto di causa, previo accertamento dell'esatto rapporto di dare – avere tra le parti.
5. Rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso esperita, in quanto in- fondata sia in fatto che in diritto” - Voglia rideterminare il saldo complessivo dei conti correnti per cui è causa, tenuto conto della natura ripristinatoria delle rimesse e della conseguente infondatezza della eccezione di prescri- zione, ed il quantum ripetibile ex art. 2033 c.c. nella misura già quantificata nella consulenza tecnica di parte attrice in atti, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di giudizio all'esito della rinnovazione della C.T.U. Per l'effetto, altresì, condannare in persona del legale rappre- CP_8 sentante pro-tempore, alla ripetizione di tutte le somme indebitamente pre- tese da parte attrice.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio' (…)”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_1 adita, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento di tutte le ragioni esposte nel presente atto: in via principale e nel merito, rigettare integralmente tutte le domande, ec- cezioni ed istanze svolte dalla in persona del suo le- Parte_1 gale rappresentate pro tempore, dalla Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore e dai Sig.r
[...] Parte_5
, questi nella loro qualità
[...] Parte_6 Parte_3 Parte_4 di fideiussori della così come formulate nell'atto di Parte_1 citazione introduttivo del presente giudizio, poiché infondate in fatto ed in diritto, oltre che sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, per i motivi sopra esposti, accertando, dichiarando e confermando la sentenza impu- gnata;
In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge”; per “richiamando e confermando tutte le istanze, richieste, di- CP_3 fese, deduzioni e conclusioni già formulate dalla cedente, da intendersi qui 3 integralmente richiamate e trascritte, chiedendo che la procedura prosegua nei propri confronti senza l'estromissione della creditrice cedente in rela- zione alle domande risarcitorie e/o ripetitorie, per le quali sussiste unica- mente la legittimazione passiva della cedente”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 21.10.2014, la Parte_1
quale debitrice principale, la
[...] Controparte_7
e questi tutti Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 quali fideiussori della prima, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la affinché venisse accertata la Controparte_1 nullità per indeterminatezza della clausola relativa all'applicazione di inte- ressi ultralegali, la mancanza di forma scritta ad substantiam con riguardo ai contratti di conto corrente stipulati dalla società attrice con la Banca conve- nuta, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e ulteriori spese non do- vute in quanto pattuite. Gli attori hanno domandato, in via principale, la con- danna della Banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate nel corso dei rapporti di conto corrente intrattenuti tra la debi- trice principale e la e, in via subordinata, Controparte_1 la rettificazione del saldo relativo agli stessi, previo accertamento dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha allegato di avere intrat- tenuto con la i seguenti rapporti: Controparte_1
- conto corrente ordinario n. 12183;
- conto corrente ordinario n. 1033;
- conto corrente ordinario n. 280412;
- conto anticipi n. 280055;
- conto anticipi n. 280528;
- conto anticipi n. 280155;
- conto anticipi n. 281600;
- conto anticipi n. 280064.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda di
[...]
4 ripetizione per essere il rapporto di conto corrente ancora aperto al mo- mento dell'introduzione del giudizio e, in ogni caso, l'intervenuta prescri- zione del diritto degli attori alla ripetizione delle somme per le rimesse ef- fettuate aventi funzione solutoria, chiedendo quindi il rigetto delle domande formulate. Parte convenuta ha altresì domandato, in via riconvenzionale, la condanna degli attori, in solido tra loro, al pagamento dell'importo comples- sivo di € 1.675.732,28, oltre interessi dal 31.3.2015, credito derivante, quanto ad € 120.812,98, a titolo di debito residuo del contratto di finan- ziamento n. 6096760; quanto ad € 1.203.462,98, dallo scoperto del conto corrente n. 1033; e, quanto ad € 351.456,32, a titolo di scoperto del conto corrente ordinario n. 12183.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. conta- bile.
Con sentenza n. 17562/2019 del 17.9.2019 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, ha così statuito: “in accoglimento parziale della do- manda di accertamento negativo proposta da parte attrice accerta e dichiara il saldo dei rapporti per cui è causa negli importi riportati nella quarta co- lonna ('Saldo ricalcolato dal CTU') nella tabella B sopra riprodotta;
rigetta la domanda di ripetizione di indebito;
in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale condanna gli attori in solido al pagamento di € 948.380,70 oltre interessi dal 31.03.15, sull'im- porto di 119.557,96 al tasso contrattuale di mora, sul restante importo al tasso legale;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente e per l'intero a carico della parte convenuta le spese della CTU espletata in corso di causa”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello la la Parte_1 Controparte_7 Pt_3
e svolgendo i motivi
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 indicati di seguito e concludendo come in epigrafe.
Anche nel presente grado di giudizio si è costituita la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dagli ap-
[...] pellanti e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
5 Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato in data 2.4.2025, si è costituita in giudizio la e per essa quale mandataria la CP_3 [...]
rappresentata dalla Controparte_9 Controparte_5 allegando e documentando che, in forza di contratto di cessione di crediti stipulato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e degli artt. 1 e 4 della legge n.
130/1999, la ha ceduto pro soluto alla Controparte_1 tutti i crediti pecuniari identificabili secondo i criteri indicati CP_3 nell'avviso pubblicato nella G.U.R.I. del 24.7.2018 - Parte II n. 85, tra cui anche quelli vantati nei confronti della nonché dei ga- Parte_1 ranti di questa.
2. Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Roma ha ritenuto la natura solutoria delle rimesse effettuate in conto corrente (su tutti i conti correnti oggetto del presente giudizio) dalla ritenendo conse- Parte_1 guentemente prescritta l'azione di ripetizione di indebito, proposta in primo grado dalla società, con riguardo a tutte le rimesse ultradecennali, e quindi antecedenti al 21.10.2014, data di introduzione del giudizio di primo grado.
In particolare, gli appellanti deducono la contraddittorietà delle conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio (condivise dal giudice di primo grado con la decisione impugnata), il quale, pur riscontrando - in un primo momento - l'avvenuta conclusione di più contratti di affidamento tra le parti, ha poi affermato che tra la società debitrice principale e la banca convenuta non fosse intercorso alcun ulteriore rapporto di affidamento oltre al fido concesso con scadenza al 31.7.1993 ed espressamente riferito al rapporto di conto corrente n. 12183. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado in quanto il giudice di prime cure non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere probatorio. In particolare, gli appel- lanti deducono che, dovendosi ritenere – in ragione di quanto dedotto con il primo motivo – che i contratti di conto corrente siano stati tutti sempre affidati, incombe allora sulla banca che eccepisca l'avvenuta prescrizione del credito l'onere di provare la natura solutoria delle rimesse operate dal cor- rentista in pendenza del rapporto. Entrambi i motivi di censura sopra riportati, che possono essere trattati con- giuntamente in ragione della connessione tra gli stessi, non sono fondati. 6 2.1. Come ha osservato la giurisprudenza di legittimità, costituiscono paga- mento in senso tecnico le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfina- mento rispetto al fido, concesso con contratto di apertura di credito in conto corrente, oppure su un conto corrente ab origine non affidato;
viceversa, a fronte di rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “sco- perto”, ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, per cui con tale rimessa non si determina alcuno spostamento patrimoniale in favore della banca, potendo il correntista riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.
È onere del correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. allegare i fatti costitutivi della domanda che specificamente attengono all'esistenza di un pagamento e alla natura indebita dello stesso. Allegazione che si considera assolta con l'indicazione dell'esistenza di versamenti indebiti e con la richiesta di restituzione in riferimento a un dato conto ed a un tempo determinato.
Ciò ritenuto, la Suprema Corte ha poi chiarito che “l'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correnti- sta che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate
- ha l'onere di 'allegare' solo l'inerzia del titolare del diritto unita alla dichia- razione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle spe- cifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” atteso che il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell'ecce- zione, che rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli ver- samenti (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 16.10.2024, n. 26897, anche per ulteriori richiami alla giurisprudenza di legittimità). Ne consegue che, a fronte dell'ec- cezione di prescrizione sollevata dalla banca a fronte della domanda di ripe- tizione di indebito proposta dal correntista, in presenza di un conto corrente non affidato, grava su quest'ultimo l'onere di provare la natura ripristinatoria, e non solutoria, delle rimesse indicate.
In altri termini, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non compete alla banca che eccepisca la prescrizione dare prova 7 dell'insussistenza dell'atto giuridico che ne precluda la decorrenza, vale a dire la sussistenza di un affidamento, in quanto ricade su colui che agisce in ripetizione l'onere di provare l'apertura di credito che gli è stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo a incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione: un fatto che costituisce materia di una controec- cezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 6.12.2019, n. 31927).
Di questo mostra peraltro di essere consapevole parte appellante, che infatti deduce, con il secondo motivo di appello, la sussistenza in capo all'appellata e non – come ha ritenuto il giudice di Controparte_1 primo grado – della stessa, dell'onere di provare la natura solutoria delle rimesse sul presupposto che sia provato che tutti i conti correnti per cui è causa siano sempre stati affidati, diversamente da quanto ritenuto dal c.t.u., e quindi dal giudice di prime cure.
2.2. Ciò chiarito, gli appellanti sostengono l'erroneità dell'elaborato peritale depositato dal c.t.u. nella parte in cui avrebbe omesso di considerare che dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado proprio dall'Isti- tuto di credito convenuto, come peraltro rilevato dallo stesso consulente
(che, anzi, allega la stessa al proprio elaborato: v. all. n. 8), fosse emersa la prova dell'avvenuta conclusione di contratti di affidamento tra le parti.
In particolare, gli appellanti rilevano che, in allegato alla propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c., la banca convenuta ha prodotto “i) comunicazione di concessione di fido del 2 settembre 1992, ii) comunicazione di conces- sione di facilitazioni, rectius fido, del 16 aprile 1993; iii) comunicazione di concessione di facilitazioni, rectius fido, del 12 luglio 1994”. E deducono che, a riprova dell'avvenuta conclusione di una pluralità di rapporti di affida- mento (ulteriori rispetto a quello concesso con scadenza al 31.7.1993, che reca chiaro riferimento al conto corrente n. 12183), vi sarebbe altresì la cir- costanza per cui dagli estratti conto e dai conti scalari in atti emergerebbe che nel corso degli anni ha applicato tassi di interesse differenziati per scaglioni di importo diversificato”, circostanza, quest'ultima, che - secondo gli appellanti - sarebbe idonea a dimostrare l'avvenuta apertura di linee di credito in favore della correntista. In altri termini, parte appellante deduce come l'erronea valutazione in merito all'assenza di contratti di affidamento abbia portato il giudice di primo grado 8 a qualificare le rimesse operate in conto corrente come di natura solutoria, e non ripristinatoria, con conseguente accertamento dell'avvenuta prescrizione dell'azione di ripetizione di quanto illegittamente corrisposto dalla società correntista alla nei dieci anni precedenti all'introduzione del giudizio. CP_1
2.3. Non sussiste, tuttavia, la dedotta contraddittorietà delle conclusioni ela- borate dal c.t.u.
Nell'elaborato depositato nel giudizio di primo grado in data 1°.12.2017 il c.t.u., dopo avere ritenuto che “Gli unici contratti [di apertura di credito] in atti (v. All. 8 alla presente) non sono univocamente riferibili ad un conto (né portano determinazioni di tassi o commissioni), ad eccezione del primo con- tratto (riferito al C/C 12183) che però non è un contratto di apertura di conto corrente ma un contratto di affidamento a tempo limitato (fino al 31.07.1993) (…)”, ha ritenuto che “Non essendo presente alcun contratto di affidamento (salvo il predetto ma a tempo determinato), ogni saldo nega- tivo è stato considerato extra fido/in assenza di fido ai fini della prescrizione” (v. pag. 15). Come ha ritenuto il c.t.u., dall'esame della documentazione in atti non risulta provata l'esistenza di rapporti di affidamento con riferimento ai conti correnti in relazione a cui la ha proposto azione di ripetizione Parte_1 di indebito. L'unico contratto di apertura di credito riferibile ad un rapporto di conto corrente, precisamente al contratto avente n. 12183, è quello di cui alla concessione di fido a tempo limitato accordato con comunicazione del 2.9.1992. Le ulteriori comunicazioni del 16.4.1993 e del 12.7.1994, con cui la odierna appellata ha comunicato alla società correntista che le CP_1 erano stati accordati degli ulteriori e diversi affidamenti, non recano però il riferimento ad alcun rapporto di conto corrente.
In mancanza di prova dell'affidamento concesso con riguardo ai rapporti di conto corrente per cui è causa, non potendo essere riferiti agli stessi i due affidamenti accordati con le suddette lettere, mancando nelle stesse ogni riferimento al rapporto affidato, le rimesse effettuate dalla correntista condi- visibilmente sono state ritenute dei pagamenti e, quindi, la domanda di ripe- tizione proposta dalla è stata ritenuta dal Tribunale Parte_1 prescritta con riguardo a quanto corrisposto oltre dieci anni prima dell'intro- duzione del presente giudizio, vale a dire dell'esercizio del diritto da parte della correntista. 9 2.4. Qualora venga formulata domanda di ripetizione dell'indebito da parte attrice e la banca convenuta eccepisca, come nella specie, l'avvenuta decor- renza del termine di prescrizione decennale in ragione della natura solutoria delle rimesse effettuate in conto dalla correntista, incombe sulla stessa parte attrice – come si è detto sopra – dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse, raggiungibile mediante la prova dell'effettiva concessione di affida- menti in costanza del rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 6.12.2019, n. 31927).
Nel caso in esame ad assumere rilevanza è allora che, a fronte dell'avvenuta proposizione in primo grado dell'eccezione di prescrizione da parte della convenuta (odierna appellata), la società attrice e i suoi fideiussori CP_1
(odierni appellanti) non abbiano fornito alcuna prova - e, ancor prima, alcuna puntuale allegazione - in ordine all'esistenza di affidamenti concessi dalla tali da poter ritenere la natura ripristina- Controparte_1 toria delle rimesse operate in conto corrente. Di contro, nel primo grado di giudizio gli originari attori (odierni appellanti) si sono limitati a contestare l'eccepita prescrizione, con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., deducendo come fosse onere della Banca convenuta dimostrare quali delle rimesse operate in conto corrente dalla avessero ca- Parte_1 rattere solutorio.
2.5. E' vero che l'odierna parte appellante può giovarsi, in astratto, della produzione documentale effettuata dalla Banca convenuta, in quanto il prin- cipio dell'onere della prova (regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costi- tutivi) non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del di- ritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o co- munque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte. Vige, difatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. "di acquisizione probatoria", secondo il quale le risultanze istruttorie, co- munque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa 10 condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte (cfr. Cass. civ., Sez. L, ord. 28.8.2024, n. 23286; Cass. civ., Sez. III, 16.6.1998, n. 5980; Cass. civ., Sez. II, 24.6.1995, n. 7201; Cass. civ., Sez. L, 3.4.1992, n. 4118).
Nel caso in esame, però, la documentazione in questione, diversamente da quanto dedotto nel proporre l'impugnazione in esame, non è idonea a pro- vare l'affidamento dei rapporti di conto corrente per cui è causa, come ha ritenuto il c.t.u. (e per le ragioni indicate da questi), e quindi la natura ripri- stinatorie dei pagamenti effettuati dalla correntista, e per questo l'odierna parte appellante non può invocare tale produzione per ritenere assolto un onere probatorio gravante in capo alla stessa.
2.6. Alla luce di quanto sopra ritenuto resta assorbita l'ulteriore censura svolta da parte appellante alla sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha ritenuto che “Parte attrice (…) contesta, solo in comparsa conclusionale, la valutazione del CTU sul carattere solutorio delle rimesse anteriori al 21.10.04, sostenendo l'esistenza di affidamenti sui conti ma senza fare spe- cifico ad alcun documento contrattuale dal quale si possa evincere la con- cessione di affidamenti nel periodo oggetto di indagine”.
Come deduce parte appellante, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il se- condo termine previsto dall'ult. co. dell'art. 195 c.p.c., così come modificato dalla legge n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non inte- grino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 17.12.2024, n. 32965; Cass. civ., S.U., 21.2.2022, n. 5624).
11 Al contempo, però, le censure mosse dagli originari attori non sono in grado di scalfire la decisione assunta dal Tribunale di Roma in ordine alla mancanza di prova della natura ripristinatoria dei pagamenti effettuati dalla correntista, non sussistendo – a monte – la prova che i conti correnti in relazione a cui la ha agito in ripetizione fossero affidati. Parte_1
3. In conclusione, l'appello proposto dalla dalla Parte_1 [...]
da da da Controparte_10 Parte_3 Pt_4 Parte_4
e da avverso la sentenza n. 17562/2019 Parte_5 Parte_6 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 17.9.2019, deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano nella misura indicate in dispositivo, avuto riguardo all'attività difensiva rispettivamente svolta dalla appellata, che non ha CP_1 depositato memorie conclusionali, e dalla terza intervenuta, che nell'atto in- troduttivo si è limitata a richiamare le difese e le conclusioni della propria dante causa.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 con riguardo all'ap- pellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 [...]
e Controparte_11 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...] avverso la sentenza n. 17562/2019 emessa dal Tribunale di CP_12
Roma, in composizione monocratica, il 17.9.2019; condanna Parte_1 Controparte_7
e in solido tra Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 loro, a rimborsare alla le spese del pre- Controparte_1 sente grado di giudizio, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre rim- borso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
12 condanna Parte_1 Controparte_7
e in solido tra Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 loro, a rimborsare alla e per essa alla mandataria CP_3 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_9
10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 16.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro EN Thellung de Courtelary
13
(cod. fisc. ), in persona del legale rappresen-
[...] P.IVA_2 tante pro tempore, (cod. fisc. ), Parte_3 CodiceFiscale_1 [...]
(cod. fisc. ), (cod. Parte_4 CodiceFiscale_2 Parte_5 fisc. ) E (cod. fisc. CodiceFiscale_3 Parte_6 C.F._4
, domiciliati presso l'avv. Ciro Alessio Mauro (p.e.c.:
[...] [...]
), che li rappresenta e difende per procura Email_1 alle liti rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo (co)difensore depositata in data 2.5.2025;
- appellanti– e cod. fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , elettiva- CP_2 mente domiciliata in Roma, Piazza di Priscilla n. 4, presso lo studio dell'avv. Massimo Bevere (p.e.c.: , che la rappre- Email_2 senta e difende per procura generale alle liti per atto a rogito del notaio di Roma in data 17.7.2017 (rep. n. 301; racc. n. 138), in Persona_1 atti;
-appellata – nonché (cod. fisc. ), e per essa la mandataria CP_3 P.IVA_4 [...]
(cod. fisc. ), quest'ultima rap- Controparte_4 P.IVA_5 presentata in giudizio da in persona Controparte_5 della procuratrice speciale, dott.ssa , domiciliata presso Controparte_6
l'avv. Andrea Fioretti (p.e.c.: , che la rappresenta e Email_3 difende per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di intervento;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1 Controparte_7 Pt_3
, e “Voglia l'Ecc.ma Corte
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 di Appello adìta, contrariis rejectis, in accoglimento delle censure prospettate nel presente atto di appello, riformare parzialmente la sentenza impugnata n. 17562/19, emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione XVII, in data 17.09.2019. Per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni avanzate in prime cure con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che qui si riportano – '1. Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi ultra legali applicati ai conti corrente oggetto del presente giudizio per assoluta indeterminatezza del tasso di interesse e per mancanza della forma scritta prevista ad substantiam per le pattuizioni concernenti il tasso di interesse ultra legale ex art. 1284, III comma, c.c. e dichiarare come dovuti i soli interessi ex art. 117 T.U.B;
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi relativi ai conti corrente per i quali è causa e, conseguente- mente, dichiarare l'illegittimità degli addebiti effettuati in virtù di detta clau- sola;
3. Accertare e dichiarare la nullità della pattuizione relativa alla correspon- sione della commissione di massimo scoperto, anche per difetto di forma scritta ad substantiam, e dichiarare l'illegittimità degli addebiti effettuati in forza della pattuizione de qua;
4. Accertare l'esatto rapporto di dare - avere tra le parti e, per l'effetto, ac- certare e dichiarare il diritto di parte attrice a ripetere, ex art. 2033 c.c., dalla banca convenuta tutte le somme da quest'ultima riscosse in eccedenza;
per l'effetto, condannare parte convenuta alla refusione di tutte le somme
2 illegittimamente pretese. In subordine, nell'ipotesi in cui il Giudicante adito non ritenga sussistenti i presupposti dell'azione ex art. 2033 c.c., si chiede la condanna della convenuta alla rettificazione del saldo dei conti correnti oggetto di causa, previo accertamento dell'esatto rapporto di dare – avere tra le parti.
5. Rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso esperita, in quanto in- fondata sia in fatto che in diritto” - Voglia rideterminare il saldo complessivo dei conti correnti per cui è causa, tenuto conto della natura ripristinatoria delle rimesse e della conseguente infondatezza della eccezione di prescri- zione, ed il quantum ripetibile ex art. 2033 c.c. nella misura già quantificata nella consulenza tecnica di parte attrice in atti, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di giudizio all'esito della rinnovazione della C.T.U. Per l'effetto, altresì, condannare in persona del legale rappre- CP_8 sentante pro-tempore, alla ripetizione di tutte le somme indebitamente pre- tese da parte attrice.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio' (…)”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_1 adita, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento di tutte le ragioni esposte nel presente atto: in via principale e nel merito, rigettare integralmente tutte le domande, ec- cezioni ed istanze svolte dalla in persona del suo le- Parte_1 gale rappresentate pro tempore, dalla Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore e dai Sig.r
[...] Parte_5
, questi nella loro qualità
[...] Parte_6 Parte_3 Parte_4 di fideiussori della così come formulate nell'atto di Parte_1 citazione introduttivo del presente giudizio, poiché infondate in fatto ed in diritto, oltre che sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, per i motivi sopra esposti, accertando, dichiarando e confermando la sentenza impu- gnata;
In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge”; per “richiamando e confermando tutte le istanze, richieste, di- CP_3 fese, deduzioni e conclusioni già formulate dalla cedente, da intendersi qui 3 integralmente richiamate e trascritte, chiedendo che la procedura prosegua nei propri confronti senza l'estromissione della creditrice cedente in rela- zione alle domande risarcitorie e/o ripetitorie, per le quali sussiste unica- mente la legittimazione passiva della cedente”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 21.10.2014, la Parte_1
quale debitrice principale, la
[...] Controparte_7
e questi tutti Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 quali fideiussori della prima, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la affinché venisse accertata la Controparte_1 nullità per indeterminatezza della clausola relativa all'applicazione di inte- ressi ultralegali, la mancanza di forma scritta ad substantiam con riguardo ai contratti di conto corrente stipulati dalla società attrice con la Banca conve- nuta, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e ulteriori spese non do- vute in quanto pattuite. Gli attori hanno domandato, in via principale, la con- danna della Banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate nel corso dei rapporti di conto corrente intrattenuti tra la debi- trice principale e la e, in via subordinata, Controparte_1 la rettificazione del saldo relativo agli stessi, previo accertamento dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha allegato di avere intrat- tenuto con la i seguenti rapporti: Controparte_1
- conto corrente ordinario n. 12183;
- conto corrente ordinario n. 1033;
- conto corrente ordinario n. 280412;
- conto anticipi n. 280055;
- conto anticipi n. 280528;
- conto anticipi n. 280155;
- conto anticipi n. 281600;
- conto anticipi n. 280064.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda di
[...]
4 ripetizione per essere il rapporto di conto corrente ancora aperto al mo- mento dell'introduzione del giudizio e, in ogni caso, l'intervenuta prescri- zione del diritto degli attori alla ripetizione delle somme per le rimesse ef- fettuate aventi funzione solutoria, chiedendo quindi il rigetto delle domande formulate. Parte convenuta ha altresì domandato, in via riconvenzionale, la condanna degli attori, in solido tra loro, al pagamento dell'importo comples- sivo di € 1.675.732,28, oltre interessi dal 31.3.2015, credito derivante, quanto ad € 120.812,98, a titolo di debito residuo del contratto di finan- ziamento n. 6096760; quanto ad € 1.203.462,98, dallo scoperto del conto corrente n. 1033; e, quanto ad € 351.456,32, a titolo di scoperto del conto corrente ordinario n. 12183.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. conta- bile.
Con sentenza n. 17562/2019 del 17.9.2019 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, ha così statuito: “in accoglimento parziale della do- manda di accertamento negativo proposta da parte attrice accerta e dichiara il saldo dei rapporti per cui è causa negli importi riportati nella quarta co- lonna ('Saldo ricalcolato dal CTU') nella tabella B sopra riprodotta;
rigetta la domanda di ripetizione di indebito;
in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale condanna gli attori in solido al pagamento di € 948.380,70 oltre interessi dal 31.03.15, sull'im- porto di 119.557,96 al tasso contrattuale di mora, sul restante importo al tasso legale;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente e per l'intero a carico della parte convenuta le spese della CTU espletata in corso di causa”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello la la Parte_1 Controparte_7 Pt_3
e svolgendo i motivi
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 indicati di seguito e concludendo come in epigrafe.
Anche nel presente grado di giudizio si è costituita la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dagli ap-
[...] pellanti e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
5 Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato in data 2.4.2025, si è costituita in giudizio la e per essa quale mandataria la CP_3 [...]
rappresentata dalla Controparte_9 Controparte_5 allegando e documentando che, in forza di contratto di cessione di crediti stipulato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e degli artt. 1 e 4 della legge n.
130/1999, la ha ceduto pro soluto alla Controparte_1 tutti i crediti pecuniari identificabili secondo i criteri indicati CP_3 nell'avviso pubblicato nella G.U.R.I. del 24.7.2018 - Parte II n. 85, tra cui anche quelli vantati nei confronti della nonché dei ga- Parte_1 ranti di questa.
2. Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Roma ha ritenuto la natura solutoria delle rimesse effettuate in conto corrente (su tutti i conti correnti oggetto del presente giudizio) dalla ritenendo conse- Parte_1 guentemente prescritta l'azione di ripetizione di indebito, proposta in primo grado dalla società, con riguardo a tutte le rimesse ultradecennali, e quindi antecedenti al 21.10.2014, data di introduzione del giudizio di primo grado.
In particolare, gli appellanti deducono la contraddittorietà delle conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio (condivise dal giudice di primo grado con la decisione impugnata), il quale, pur riscontrando - in un primo momento - l'avvenuta conclusione di più contratti di affidamento tra le parti, ha poi affermato che tra la società debitrice principale e la banca convenuta non fosse intercorso alcun ulteriore rapporto di affidamento oltre al fido concesso con scadenza al 31.7.1993 ed espressamente riferito al rapporto di conto corrente n. 12183. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado in quanto il giudice di prime cure non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere probatorio. In particolare, gli appel- lanti deducono che, dovendosi ritenere – in ragione di quanto dedotto con il primo motivo – che i contratti di conto corrente siano stati tutti sempre affidati, incombe allora sulla banca che eccepisca l'avvenuta prescrizione del credito l'onere di provare la natura solutoria delle rimesse operate dal cor- rentista in pendenza del rapporto. Entrambi i motivi di censura sopra riportati, che possono essere trattati con- giuntamente in ragione della connessione tra gli stessi, non sono fondati. 6 2.1. Come ha osservato la giurisprudenza di legittimità, costituiscono paga- mento in senso tecnico le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfina- mento rispetto al fido, concesso con contratto di apertura di credito in conto corrente, oppure su un conto corrente ab origine non affidato;
viceversa, a fronte di rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “sco- perto”, ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, per cui con tale rimessa non si determina alcuno spostamento patrimoniale in favore della banca, potendo il correntista riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.
È onere del correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. allegare i fatti costitutivi della domanda che specificamente attengono all'esistenza di un pagamento e alla natura indebita dello stesso. Allegazione che si considera assolta con l'indicazione dell'esistenza di versamenti indebiti e con la richiesta di restituzione in riferimento a un dato conto ed a un tempo determinato.
Ciò ritenuto, la Suprema Corte ha poi chiarito che “l'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correnti- sta che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate
- ha l'onere di 'allegare' solo l'inerzia del titolare del diritto unita alla dichia- razione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle spe- cifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” atteso che il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell'ecce- zione, che rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli ver- samenti (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 16.10.2024, n. 26897, anche per ulteriori richiami alla giurisprudenza di legittimità). Ne consegue che, a fronte dell'ec- cezione di prescrizione sollevata dalla banca a fronte della domanda di ripe- tizione di indebito proposta dal correntista, in presenza di un conto corrente non affidato, grava su quest'ultimo l'onere di provare la natura ripristinatoria, e non solutoria, delle rimesse indicate.
In altri termini, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non compete alla banca che eccepisca la prescrizione dare prova 7 dell'insussistenza dell'atto giuridico che ne precluda la decorrenza, vale a dire la sussistenza di un affidamento, in quanto ricade su colui che agisce in ripetizione l'onere di provare l'apertura di credito che gli è stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo a incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione: un fatto che costituisce materia di una controec- cezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 6.12.2019, n. 31927).
Di questo mostra peraltro di essere consapevole parte appellante, che infatti deduce, con il secondo motivo di appello, la sussistenza in capo all'appellata e non – come ha ritenuto il giudice di Controparte_1 primo grado – della stessa, dell'onere di provare la natura solutoria delle rimesse sul presupposto che sia provato che tutti i conti correnti per cui è causa siano sempre stati affidati, diversamente da quanto ritenuto dal c.t.u., e quindi dal giudice di prime cure.
2.2. Ciò chiarito, gli appellanti sostengono l'erroneità dell'elaborato peritale depositato dal c.t.u. nella parte in cui avrebbe omesso di considerare che dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado proprio dall'Isti- tuto di credito convenuto, come peraltro rilevato dallo stesso consulente
(che, anzi, allega la stessa al proprio elaborato: v. all. n. 8), fosse emersa la prova dell'avvenuta conclusione di contratti di affidamento tra le parti.
In particolare, gli appellanti rilevano che, in allegato alla propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c., la banca convenuta ha prodotto “i) comunicazione di concessione di fido del 2 settembre 1992, ii) comunicazione di conces- sione di facilitazioni, rectius fido, del 16 aprile 1993; iii) comunicazione di concessione di facilitazioni, rectius fido, del 12 luglio 1994”. E deducono che, a riprova dell'avvenuta conclusione di una pluralità di rapporti di affida- mento (ulteriori rispetto a quello concesso con scadenza al 31.7.1993, che reca chiaro riferimento al conto corrente n. 12183), vi sarebbe altresì la cir- costanza per cui dagli estratti conto e dai conti scalari in atti emergerebbe che nel corso degli anni ha applicato tassi di interesse differenziati per scaglioni di importo diversificato”, circostanza, quest'ultima, che - secondo gli appellanti - sarebbe idonea a dimostrare l'avvenuta apertura di linee di credito in favore della correntista. In altri termini, parte appellante deduce come l'erronea valutazione in merito all'assenza di contratti di affidamento abbia portato il giudice di primo grado 8 a qualificare le rimesse operate in conto corrente come di natura solutoria, e non ripristinatoria, con conseguente accertamento dell'avvenuta prescrizione dell'azione di ripetizione di quanto illegittamente corrisposto dalla società correntista alla nei dieci anni precedenti all'introduzione del giudizio. CP_1
2.3. Non sussiste, tuttavia, la dedotta contraddittorietà delle conclusioni ela- borate dal c.t.u.
Nell'elaborato depositato nel giudizio di primo grado in data 1°.12.2017 il c.t.u., dopo avere ritenuto che “Gli unici contratti [di apertura di credito] in atti (v. All. 8 alla presente) non sono univocamente riferibili ad un conto (né portano determinazioni di tassi o commissioni), ad eccezione del primo con- tratto (riferito al C/C 12183) che però non è un contratto di apertura di conto corrente ma un contratto di affidamento a tempo limitato (fino al 31.07.1993) (…)”, ha ritenuto che “Non essendo presente alcun contratto di affidamento (salvo il predetto ma a tempo determinato), ogni saldo nega- tivo è stato considerato extra fido/in assenza di fido ai fini della prescrizione” (v. pag. 15). Come ha ritenuto il c.t.u., dall'esame della documentazione in atti non risulta provata l'esistenza di rapporti di affidamento con riferimento ai conti correnti in relazione a cui la ha proposto azione di ripetizione Parte_1 di indebito. L'unico contratto di apertura di credito riferibile ad un rapporto di conto corrente, precisamente al contratto avente n. 12183, è quello di cui alla concessione di fido a tempo limitato accordato con comunicazione del 2.9.1992. Le ulteriori comunicazioni del 16.4.1993 e del 12.7.1994, con cui la odierna appellata ha comunicato alla società correntista che le CP_1 erano stati accordati degli ulteriori e diversi affidamenti, non recano però il riferimento ad alcun rapporto di conto corrente.
In mancanza di prova dell'affidamento concesso con riguardo ai rapporti di conto corrente per cui è causa, non potendo essere riferiti agli stessi i due affidamenti accordati con le suddette lettere, mancando nelle stesse ogni riferimento al rapporto affidato, le rimesse effettuate dalla correntista condi- visibilmente sono state ritenute dei pagamenti e, quindi, la domanda di ripe- tizione proposta dalla è stata ritenuta dal Tribunale Parte_1 prescritta con riguardo a quanto corrisposto oltre dieci anni prima dell'intro- duzione del presente giudizio, vale a dire dell'esercizio del diritto da parte della correntista. 9 2.4. Qualora venga formulata domanda di ripetizione dell'indebito da parte attrice e la banca convenuta eccepisca, come nella specie, l'avvenuta decor- renza del termine di prescrizione decennale in ragione della natura solutoria delle rimesse effettuate in conto dalla correntista, incombe sulla stessa parte attrice – come si è detto sopra – dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse, raggiungibile mediante la prova dell'effettiva concessione di affida- menti in costanza del rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 6.12.2019, n. 31927).
Nel caso in esame ad assumere rilevanza è allora che, a fronte dell'avvenuta proposizione in primo grado dell'eccezione di prescrizione da parte della convenuta (odierna appellata), la società attrice e i suoi fideiussori CP_1
(odierni appellanti) non abbiano fornito alcuna prova - e, ancor prima, alcuna puntuale allegazione - in ordine all'esistenza di affidamenti concessi dalla tali da poter ritenere la natura ripristina- Controparte_1 toria delle rimesse operate in conto corrente. Di contro, nel primo grado di giudizio gli originari attori (odierni appellanti) si sono limitati a contestare l'eccepita prescrizione, con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., deducendo come fosse onere della Banca convenuta dimostrare quali delle rimesse operate in conto corrente dalla avessero ca- Parte_1 rattere solutorio.
2.5. E' vero che l'odierna parte appellante può giovarsi, in astratto, della produzione documentale effettuata dalla Banca convenuta, in quanto il prin- cipio dell'onere della prova (regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costi- tutivi) non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del di- ritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o co- munque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte. Vige, difatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. "di acquisizione probatoria", secondo il quale le risultanze istruttorie, co- munque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa 10 condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte (cfr. Cass. civ., Sez. L, ord. 28.8.2024, n. 23286; Cass. civ., Sez. III, 16.6.1998, n. 5980; Cass. civ., Sez. II, 24.6.1995, n. 7201; Cass. civ., Sez. L, 3.4.1992, n. 4118).
Nel caso in esame, però, la documentazione in questione, diversamente da quanto dedotto nel proporre l'impugnazione in esame, non è idonea a pro- vare l'affidamento dei rapporti di conto corrente per cui è causa, come ha ritenuto il c.t.u. (e per le ragioni indicate da questi), e quindi la natura ripri- stinatorie dei pagamenti effettuati dalla correntista, e per questo l'odierna parte appellante non può invocare tale produzione per ritenere assolto un onere probatorio gravante in capo alla stessa.
2.6. Alla luce di quanto sopra ritenuto resta assorbita l'ulteriore censura svolta da parte appellante alla sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha ritenuto che “Parte attrice (…) contesta, solo in comparsa conclusionale, la valutazione del CTU sul carattere solutorio delle rimesse anteriori al 21.10.04, sostenendo l'esistenza di affidamenti sui conti ma senza fare spe- cifico ad alcun documento contrattuale dal quale si possa evincere la con- cessione di affidamenti nel periodo oggetto di indagine”.
Come deduce parte appellante, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il se- condo termine previsto dall'ult. co. dell'art. 195 c.p.c., così come modificato dalla legge n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non inte- grino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 17.12.2024, n. 32965; Cass. civ., S.U., 21.2.2022, n. 5624).
11 Al contempo, però, le censure mosse dagli originari attori non sono in grado di scalfire la decisione assunta dal Tribunale di Roma in ordine alla mancanza di prova della natura ripristinatoria dei pagamenti effettuati dalla correntista, non sussistendo – a monte – la prova che i conti correnti in relazione a cui la ha agito in ripetizione fossero affidati. Parte_1
3. In conclusione, l'appello proposto dalla dalla Parte_1 [...]
da da da Controparte_10 Parte_3 Pt_4 Parte_4
e da avverso la sentenza n. 17562/2019 Parte_5 Parte_6 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 17.9.2019, deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano nella misura indicate in dispositivo, avuto riguardo all'attività difensiva rispettivamente svolta dalla appellata, che non ha CP_1 depositato memorie conclusionali, e dalla terza intervenuta, che nell'atto in- troduttivo si è limitata a richiamare le difese e le conclusioni della propria dante causa.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 con riguardo all'ap- pellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 [...]
e Controparte_11 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...] avverso la sentenza n. 17562/2019 emessa dal Tribunale di CP_12
Roma, in composizione monocratica, il 17.9.2019; condanna Parte_1 Controparte_7
e in solido tra Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 loro, a rimborsare alla le spese del pre- Controparte_1 sente grado di giudizio, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre rim- borso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
12 condanna Parte_1 Controparte_7
e in solido tra Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 loro, a rimborsare alla e per essa alla mandataria CP_3 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_9
10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 16.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro EN Thellung de Courtelary
13