Articolo 1 della Legge 1 dicembre 1956, n. 1408
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30 dicembre 1956
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni relative alla percentuale spettante alle Cancellerie degli uffici giudiziari per le pene pecuniarie riscosse, per le spese di giustizia recuperate, per le somme confiscate e per quelle ricavate da vendita di corpi di reato di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 , sono estese anche alle Cancellerie giudiziarie militari.
La presente disposizione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 30 dicembre 1956