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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/12/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella per- sona del Giudice, dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 31/2024 r.g., vertente
tra
cod. fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Petilia Policastro, alla via Arringa, n. 60, presso lo studio dell'avv.
SI QU (cod. fisc. – pec: C.F._2
, il quale la rappresenta e difende giusta procura alle Email_1
liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- opponente -
E
p. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., e per essa la mandataria (cod. fisc./p. IVA ), in Parte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano, alla via Vincenzo Monti, n. 2, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Longo (cod. fisc.
– pec: , che la C.F._3 Email_2
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
1 - opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 516/2023, R.G. n. 1485/2023, emesso dal Tribunale di Crotone in data 11.11.2023, notificato il 30.11.2023.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.10.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti costi- tuite, di cui al relativo verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del pro- cesso possono riassumersi come segue.
I.1. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, Parte_1 [...]
spiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
516/2023, R.G. n. 1485/2023, emesso dal Tribunale di Crotone in data
11.11.2023, notificato il 30.11.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamen- to, in favore della convenuta, della somma di € 54.542,94 oltre interessi, spese, competenze di giustizia ed accessori, come per legge.
A sostegno della propria domanda, l'opponente esponeva: che nessun contratto sussisteva tra e lei per l'utenza di via Scutoli in Petilia CP_1
Policastro; che tra le fatture azionate la n. 4173825827 di € 53.935,43 era stata emessa per prelievi ricalcolati per il periodo gennaio 2018-marzo 2021, calcolati in maniera arbitraria e unilateralmente;
che il conguaglio era infatti stato basato su dati presuntivi;
che la richiesta di pagamento era rimasta sfornita di prova in quanto fondata solo su fatture. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità del
2 decreto ingiuntivo e per l'effetto la sua revoca;
l'accertamento dell'insussistenza del credito azionato;
in subordine l'accertamento della minor somma dovuta, anche mediante accertamento con c.t.u.
I.2.- Si costituiva con propria comparsa deducendo: Controparte_1
che l'opponente non aveva contestato la sussistenza di un rapporto di sommini- strazione, dichiarando di aver pagato tutte le fatture nel periodo in contestazio- ne;
che aveva provveduto all'erogazione dell'energia elettrica CP_1
presso il punto di prelievo in Petilia Policastro, alla C.da Scuotoli, n. 48, con
POD IT001E76351799 a mezzo della società E-Distribuzione s.p.a., che aveva ef- fettuato un accertamento in data 3.3.2021, con l'ausilio dei Carabinieri di Petilia
Policastro, alla presenza della , all'esito del quale era risultato un pre- Pt_1
lievo irregolare di energia elettrica mediante manomissione allo scopo di by- passare il misuratore;
che era stato accertato che la fornitura alimentava locali adibiti a falegnameria al piano terra e due appartamenti siti al primo piano del- la struttura;
che il verbale era sottoscritto dalla;
che in data 7.4.2021 la Pt_1
società di distribuzione provvedeva a sporgere denuncia dinanzi ai Carabinieri di Petilia Policastro e ricostruiva e comunicava i consumi all'odierna società opposta;
che i consumi erano stati ricalcolati per il periodo di competenza
22.1.2018-3.3.2021 utilizzando il criterio matematico della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo, ed era stata emessa la fattura del
29.10.2021 d'importo € 53.935,43, rimasta insoluta per il minor importo di €
53.671,77; che erano state azionate anche altre fatture rimaste insolute (fattura n.
4173825844 del 29 ottobre 2021, scaduta il 15 novembre 2021, d'importo pari ad
€ 281,66, per il periodo di competenza marzo – settembre 2021; fattura n.
4176899233 del 12 novembre 2021, scaduta il 29 novembre 2021, d'importo pari ad € 208,36, per il periodo settembre 2021; fattura n. 4187945452 del 14 dicembre
2021, scaduta il 29 dicembre 2021, d'importo pari ad € 216,57, per il periodo di competenza ottobre-novembre 2021; fattura n. 4195490495 del 15 gennaio 2022, scaduta il 31 gennaio 2022, d'importo pari ad € 46,90, per il periodo novembre-
3 dicembre 2021; fattura n. 4206462048 del 08 marzo 2022, scaduta il 23 marzo
2022, d'importo pari ad € 89,62, per il periodo novembre-dicembre 2021). Chie- deva, pertanto, il rigetto delle domande dell'opponente, previa concessione del- la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e la conferma del de- creto ingiuntivo;
in subordine, la condanna al pagamento delle somme come dovute.
I.3.- Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e istruito il processo mediante c.t.u., dopo il deposito della c.t.u., all'udienza del
20.10.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in deci- sione.
* * * *
II.- L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, il decreto ingiunti- vo opposto va revocato ma l'opponente va condannata al pagamento di somme di denaro in favore della società opposta.
Preme preliminarmente evidenziare che l'opponente, pur non contestan- do la sussistenza di un rapporto di fornitura, contesta che il prelievo irregolare, come accertato, sia riconducibile alla propria sfera di azione e conoscenza.
Dal canto suo, contesta tale ricostruzione, sostenendo che la CP_1
sia in effetti l'autrice del prelievo irregolare. Pt_1
Va, inoltre, premesso in punto di diritto, che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di cognizione e che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, se- condo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo specia- le procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
4 Invero, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e del- la prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
Sotto altro aspetto, in tema di obbligazioni contrattuali in caso di ina- dempimento di una delle parti, spetta al creditore soltanto provare la fonte (ne- goziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estinti- vo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che
[...
sulla base dell'accertamento compiuto dal distributore CP_1
sostiene che vi era stato un prelievo irregolare di energia Parte_3 elettrica, addebitando all'odierna opponente la responsabilità dello stesso.
Deve rilevarsi che parte convenuta opposta esibisce documentazione probatoria in merito al prelievo irregolare (verbale di verifica, raccomandate a/r di diffida) che, in mancanza di alcuna prova contraria fornita dalla Pt_4
[.
, deve essere addebitata alla stessa. Non è sufficiente, come prova a fare la di- fesa dell'opponente, sostenere che anche dal verbale di verifica si evince che al momento dell'accertamento nessun cavo abusivo era collegato alla presa ma- nomessa in quanto la manomissione è stata accertata, peraltro con verbale re- datto alla presenza dell'opponente, oltre che dei Carabinieri di Petilia Polica- stro.
Tuttavia, non ha fornito prova della correttezza della rico- CP_1 struzione dei consumi, dichiarando espressamente che la contabilizzazione è
5 stata effettuata mediante un metodo matematico che ricostruisce i consumi pre- suntivamente, motivo per il quale è stata demandata – in ragione della conte- stazione dell'attrice opponente, apposita indagine al c.t.u.
Occorre pertanto applicare i principi costantemente ribaditi dalla giuri- sprudenza sulla legittimità delle verifiche operate dal Distributore e sulla rela- tiva efficacia probatoria.
La S.C., Sez. Trib. n. 7075/20, pronunciata in un'ipotesi di sanzione am- ministrativa per prelievo irregolare di energia elettrica, irrogata ai sensi del
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59, che si è occupata specificamente dei poteri di ve- rifica e controllo spettante ai dipendenti di ha affermato che il verbale di CP_1 verifica da essi redatto è un atto di incaricato di pubblico servizio e fa prova delle dichiarazioni riportate e dei fatti che dichiarano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, atteso che gli accertamenti sull'allaccio abusivo sono stati posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni. La S.C. ha sostenuto che “va ri- cordato che ai fini della determinazione dei requisiti necessari per la assunzione della qualità di pubblico ufficiale o di pubblico servizio, sin dalla entrata in vi- gore della L. 26 aprile 1990, n. 86, non ha rilievo la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico o del diritto privato, ma ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inqua- drabili tra quelle della pubblica amministrazione. La funzione è pubblica quan- do è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi (art. 357, comma 2). E' noto poi che, nell'ambito dei soggetti che svolgono funzioni pub- bliche, la qualifica di pubblico ufficiale è riservata a coloro che formano (o con- corrono a formare) la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge, in via residuale
(art. 358 c.p.), a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora preci- sati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera sem- plicemente materiale”.
Fatte tali premesse, non residua dubbio alcuno che l'attività del dipen-
6 dente della società convenuta e del Distributore, rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica, in- caricati della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente, rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribui- scono pubblica fede a quanto da essi accertato.
Negli stessi termini nell'ambito penale Cass., 19.2.2020, n. 7566: “riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente dell' addetto al CP_1
controllo e all'eventuale distacco del contatore, espletando un'attività non me- ramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica” (cfr. al- tresì Tribunale di Roma, 4 aprile 2017; Tribunale di Nola, 9 maggio 2018; Tribu- nale di Roma, 29 maggio 2019; Tribunale di Latina, ordinanza 27 ottobre 2019;
Tribunale di Roma, 10 dicembre 2019).
La Corte di Cassazione ha comunque precisato (ord n. 34701/2021) che
“in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del con- tatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene sommi- nistrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a di- mostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accer- tamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfetta- mente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei con-
7 sumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato af- finché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funziona- mento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass., ord. n.
19154 del 19.7.2018, ord. n. 30290 del 15.12.2017; sent. n. 23699 del 22.11.2016)”
Ebbene, sulla base dei principi surrichiamati, è stata espletata c.t.u.
Il consulente tecnico d'ufficio ha preliminarmente ricostruito la vicenda, prendendo le mosse dall'accertamento compiuto in data 3.3.2021 da personale di E-Distribuzione s.p.a. presso il punto di consegna ubicato in Petilia Polica- stro, alla c.da Scuotoli, 48, identificato con POD intestato a C.F._4 [...]
. Al termine della verifica il verbale indicava quanto se- Controparte_2
gue: ““Durante le operazioni di verifica del GDM (gruppo di misura) identifica- to in epigrafe a pagina 1 di questo verbale, (vedi allegato verbale) si è constatato e fatto constatare ai presenti alle operazioni di verifica (ovvero l'intestatario del- la fornitura e i CC della stazione di Petilia Policastro) che la presa alimentante e realizzante il GDM stesso era stata intercettata sottotraccia e manomessa. Si precisa che il tratto esatto dove è stata realizzata la manomissione era sito all'interno dei locali di pertinenza esclusiva (vano scala al primo piano). Tutta- via, limitatamente al momento della verifica, nonostante la presa fosse mano- messa, non vi era collegato nessun cavo abusivo. In ogni caso, la manomissione descritta ed accertata fotograficamente era atta allo scopo di bypassare il misu- ratore. Il tratto di presa manomessa e il misuratore vengono repertati in apposi- to contenitore, ovvero busta BST0128675. La presa e il misuratore vengono so- stituiti contestualmente alla verifica. Come da disposizione aziendale ricevuta, la fornitura viene comunque lasciata attiva. N.B. la fornitura altri usi alimenta locali adibiti a falegnameria al piano terra ed inoltre 2 appartamenti siti al pri- mo piano della struttura. Non vi sono altre forniture elettriche”.
Era quindi stata accertata una situazione irregolare relativa alla fornitura, con inizio 22.1.2018; il prelievo irregolare veniva quindi rimosso in data
3.3.2021. La ricostruzione dei consumi da parte della società di distribuzione è
8 stata effettuata “sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”.
Il c.t.u. ha dichiarato di non poter verificare l'epoca effettiva di inizio del prelievo irregolare a seguito della manomissione, né ha potuto ricostruire se il contatore era stato o meno cambiato nel 2019.
Quanto all'effettiva intestazione degli appartamenti e del locale serviti dal prelievo irregolare, il c.t.u. ha accertato che risulta Parte_1
proprietaria per 1/6 del fabbricato ma ha la piena disponibilità dei luoghi per i quali è stato accertato il prelievo.
Quanto alla ricostruzione dei consumi, il c.t.u., precisando che in linea generale non è possibile stimare i consumi a posteriori, in quanto gli stessi sono influenzati da una serie di variabili, ha precisato che il cliente si trova “ad avere a disposizione un bacino di potenza elettrica decisamente molto ampio che gli consente prelievi di entità ben superiore rispetto a quelli ammessi dal proprio contratto di fornitura (''potenza contrattualmente impegnata”). La mancanza di ogni informazione oggettiva inerente gli apparecchi di cui si faceva uso nell'attività commerciale contemplata (tipologia, quantità, potenza, regime di funzionamento, tempo di utilizzo, ecc.) e la non conoscenza delle caratteristiche costruttive dell'impianto elettrico al tempo asservito alla fornitura in questione
(numero e conformazione dei circuiti in partenza dai quadri elettrici, valori di corrente nominale dei dispositivi di protezione, in particolare di quelli even- tualmente posti in testa ai quadri elettrici, ecc.) comporta che per dare risposta al quesito formulato dal Giudice del Tribunale di Crotone, dott.ssa Alessandra
Angiuli, la quantificazione a posteriori dei consumi energetici venga operata se- condo criteri empirici di stima”. Sulla base del calcolo come esposto nella rela- zione, egli ha stimato un consumo per € 12.693,24.
Sul punto, la società opposta non ha inviato controdeduzioni al c.t.u. nei termini assegnati, mentre il difensore, all'udienza successiva, si è limitato a so- stenere che il c.t.u. applica una normativa che non è conferente rispetto ai casi di ricostruzione dei consumi per i prelievi irregolari, citando una sentenza.
9 Tale contestazione non è meritevole di essere condivisa, in quanto le con- testazioni tecniche avrebbero dovuto essere rivolte direttamente al c.t.u. nei termini assegnati al fine di consentirgli di controdedurre e di porre al giudice elementi ulteriori di valutazione.
Non rileva inoltre la circostanza che l'opponente non abbia proposto querela di falso contro gli atti di accertamento, né contro la ricostruzione dei consumi, in quanto, con riferimento al verbale di verifica, lo stesso non costitui- sce prova della successiva ricostruzione dei consumi, ma soltanto del prelievo irregolare;
quanto, invece, alla ricostruzione dei consumi, la stessa è sempre sta- ta contestata dalla , né può attribuirsi valore di atto di pubblico ufficia- Pt_1 le a quello di ricostruzione dei consumi.
In conclusione, sulla base del condivisibile ragionamento posto in essere dal c.t.u., il decreto ingiuntivo deve essere revocato e Parte_1 dev'essere condannata al pagamento in favore di Controparte_3
della somma come su indicata (€ 12.693,24), oltre che della somma di €
[...]
843,11 per le altre fatture azionate e non espressamente contestate (fattura n.
4173825844 del 29 ottobre 2021, scaduta il 15 novembre 2021, d'importo pari ad
€ 281,66, per il periodo di competenza marzo – settembre 2021; fattura n.
4176899233 del 12 novembre 2021, scaduta il 29 novembre 2021, d'importo pari ad € 208,36, per il periodo settembre 2021; fattura n. 4187945452 del 14 dicembre
2021, scaduta il 29 dicembre 2021, d'importo pari ad € 216,57, per il periodo di competenza ottobre-novembre 2021; fattura n. 4195490495 del 15 gennaio 2022, scaduta il 31 gennaio 2022, d'importo pari ad € 46,90, per il periodo novembre- dicembre 2021; fattura n. 4206462048 del 08 marzo 2022, scaduta il 23 marzo
2022, d'importo pari ad € 89,62, per il periodo novembre-dicembre 2021).
III.- Le spese seguono la soccombenza parziale e devono pertanto essere compensate per il 50% e poste per il restante 50% a carico della società opposta, secondo le tariffe del D.M. n. 55/2014, come aggiornate dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della semplicità delle questioni giuridiche, risolte con un accertamento tecnico, in applicazione dei valori medi opportu-
10 namente ridotti.
IV.- Analogamente, per il compenso come liquidato al c.t.u., che deve es- sere posto per il 50% a carico delle parti in solido e per il restante 50% a carico della società opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 516/2023, R.G.
n. 1485/2023, emesso dal Tribunale di Crotone in data 11.11.2023, notificato il
30.11.2023, proposta da cod. fisc. Parte_1
(R.G. n. 31/2024) con atto di citazione ritualmente C.F._1
notificato contro p. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa la mandataria (cod. fisc./p. IVA Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t.,così provvede: P.IVA_2
• accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 516/2023, R.G. n. 1485/2023, emesso dal Tribunale di Crotone in data 11.11.2023, notificato il 30.11.2023;
• Condanna al pagamento in favore della società Parte_1 opposta della somma di 13.536,35 oltre interessi come per legge dalla data dell'accertamento e fino all'effettivo pagamento;
• compensa per il 50% le spese del procedimento e condanna CP_1 al pagamento in favore di del restante 50%
[...] Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 203,25 per esborsi ed € 850,00 (già operata la riduzione), per compensi professionali, oltre IVA, CPA e compenso forfettario del 15%, da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. SI
QU, dichiaratisi anticipatario;
• pone definitivamente il compenso del c.t.u., come liquidato in corso di causa, a carico delle parti in solido per il 50% ed a carico di CP_4
[...]
[...] per il restante 50%.
[...]
Così deciso in Crotone il 6 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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