Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 16/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2501/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2501 R. G. dell'anno 2024 tra
, nata a [...] il [...], residente a [...] Parte_1
codice fiscale C.F._1
, nato a [...] il [...], residente a [...]
43, codice fiscale , C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, dall'Avv. Marco GARZULINO, C.F. , C.F._3
P.IVA , presso il cui Studio eleggono domicilio in Domodossola, C.so P. Ferraris 3, P.IVA_1
come da procura in atti
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “voglia il Tribunale
Registri dello stato civile del Comune di Villadossola al n. 1, parte 1 anno 2006;
• ordinare al Comune di Villadossola di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
con le seguenti condizioni, determinate dai consolidati rapporti tra le parti e tra le parti e la LI
: Per_1
1) La LI , maggiorenne ma non ancora autosufficiente resterà a vivere con la mamma a Per_1
Villadossola;
2) La casa familiare sita a Montecrestese resterà al marito, legittimo proprietario;
3) continuerà a versare alla LI , a titolo di contributo al mantenimento, Parte_2 Per_1
la somma di euro 500,00 mensili, somma che sarà versata ad essa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4) terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative alla LI quali: Parte_2
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola- università ; e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto o eventuale rimborso costi carburante”
Per il P.M.: “accoglimento della domanda attrice”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso in data 07.11.2024, e chiedevano con domanda Parte_2 Parte_1 congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Villadossola il 04.02.2006.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in data 4.2.2006 nel comune di Villadossola (VB)
e si sono separati consensualmente in data 11.04.2012 con omologa dell'intestato tribunale in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che la LI non ancora autonoma economicamente vivrà presso la madre.
Spese legali compensate.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da n Villadossola Parte_2 Parte_1
(VB) il 04.02.2006, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 1 parte I anno
2006; pone a carico di l'obbligo di versare alla LI a titolo di contributo al Parte_2 Per_1
di lei mantenimento, la somma di euro 500,00 mensili, che sarà versata anticipatamente entro il giorno
5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
pone a carico del padre e della madre l'obbligo di contribuire in misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi per la LI quali: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola- università ; e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto o eventuale rimborso costi carburante
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 13.01.2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco