Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/02/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 10229/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Messina 36, Parte 1
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Vitale con C.F.: C.F. 1
studio in Partinico, via Castiglia 65 presso cui è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
CP 1 (C.F.: P.IVA 1 in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.
Rosaria Ciancimino
Resistente
Oggetto: Indennità di accompagnamento / Pensione di inabilità
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 18.02.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese del giudizio;
Pone definitivamente a carico dell' CP 1, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
Con ricorso depositato il 03.07.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o in subordine della pensione di inabilità.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' CP_2 convenuto contestando la
domanda di cui ne chiedeva il rigetto.
Attesi i motivi di contestazione, veniva richiamato il CTU della fase cautelare al fine di rendere gli opportuni chiarimenti. Quindi all'esito il procedimento veniva rinviato al fine di consentire alle parti di esaminare quanto riferito dal CTU.
CP All'udienza di oggi, l' precisava le conclusioni e la causa viene decisa come in epigrafe.
***
Il ricorso va rigettato.
La relazione di consulenza agli atti ha descritto in maniera puntuale e meticolosa le condizioni fisiche della periziata. Da esse si evince che mancano i presupposti richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento che si ricorda consistono alternativamente nell'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita che si traducono nella necessità di assistenza continua e permanente.
Dall'esame obiettivo compiuto dal CTU emerge che le patologie che affliggono la periziata comportano un'invalidità del 63% e non consentono di ritenere la stessa bisognosa di assistenza continua né impossibilitata a compiere gli atti di vita quotidiani.
In sede di chiarimenti il Dott. Per_1 attese le contestazioni ha dichiarato: “non è
stata valutata la sindrome depressiva atteso che non vi sono certificati medici attestanti la malattia. In ordine alle altre patologie, tenuto conto della grave obesità,
è stato riconosciuta un'invalidità superiore a quella stabilita dalle Tabelle ovvero il
45% anziché il 40%". Le conclusioni cui è pervenuto il consulente appaiono supportata da corretta motivazione e coerenti con gli accertamenti espletati;
di talchè il giudizio espresso dal consulente è pienamente condiviso da questo giudice.
*
Conclusivamente deve invece statuirsi per l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e per la pensione di inabilità.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp.att. cpc, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili mentre si pongono, definitivamente, a carico dell' CP_1, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 18.02.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
firmata digitalmente