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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/06/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2041/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2041/2024 R.G. Cont.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
promossa con ricorso da:
(C.F. ), residente in [...], corso Parte_1 C.F._1
Piemonte n. 113, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Riassetto, elettivamente domiciliato in Torino via Drovetti n. 37, in forza di procura in atti;
ricorrente
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
3, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Tarallo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via San Francesco d'Assisi n. 24, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 8 Conclusioni congiunte delle parti
“1. Disporre l'affido condiviso di entrambi i minori con collocazione prevalente presso
l'abitazione della madre;
2. Prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- Nella settimana in cui non terrà i minori nel week end, il martedì, giovedì e venerdì dall'uscita
della scuola dei bambini fino alla sera ore 21.00, quando il padre andrà a prenderli e riportarli a
casa della madre dopo cena, compatibilmente ai propri turni di lavoro del sig. Nella Pt_2
settimana in cui terrà i bambini nel week end un pomeriggio dall'uscita della scuola dei bambini
fino alla sera ore 21.00, quando il padre andrà a prenderli e riportarli a casa della madre dopo
cena, compatibilmente ai turni di lavoro del sig. In periodo scolastico il padre li Pt_2
accompagnerà a scuola nei giorni di cui sopra, compatibilmente ai propri turni di lavoro. Il sig.
contatterà la sig.ra per concordare i giorni in cui lo stesso riuscirà ad Pt_2 Parte_1
accompagnare i figli a scuola;
in periodo di vacanze il padre li terrà con sé o persona da lui
indicata. Resta inteso che ognuno dei genitori dovrà provvedere a sua cura e spese, anche tramite
assunzione di baby sitter, laddove fosse impossibilitato ad accudire i minori.
- Nel fine settimana: un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato mattina ore 09.00 alla domenica
sera ore 21.00, compatibilmente ai turni di lavoro del sig. quando li riporterà a casa della Pt_2
madre dopo cena, comprensivo di pernottamento.
- Pasqua con uno e il giorno dell'Angelo con l'altro, ad anni alternati
- Natale con uno (periodo dal 23 al 30 dicembre) e Capodanno con l'altro (dal 30 dicembre al 06
gennaio) ad anni alternati.
- Compleanni figli ad anni alterni.
- Durante le vacanze estive il padre terrà con sé i minori per un periodo di 15 giorni consecutivi.
Ogni genitore comunicherà all'altro entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di vacanza.
- I coniugi si danno reciproco assenso sulla possibilità per i figli di frequentare il centro estivo, da
individuarsi concordemente con suddivisone dei costi al 50%. Nel periodo di spettanza del padre,
pagina 2 di 8
egli si impegna a portare i figli sia in piscina che a calcio compatibilmente con i propri orari di
lavoro.
3. Entrambi i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sui figli, per le
questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, assumendo invece
concordemente le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute, in considerazione della capacità dell'inclinazione naturale e delle
aspirazioni della prole.
4. Il padre corrisponderà alla RA mediante bonifico bancario sul conto Parte_1
corrente di quest'ultima, il giorno 8 del mese l'importo di € 450,00 mensili per il mantenimento
dei figli (€ 225 cadauno), con decorrenza 08.01.26, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSNN, al 50% delle spese straordinarie
(richiamando all'uopo interamente il protocollo di intesa Avvocati e Magistrati) documentate;
percezione dell'assegno unico interamente in capo alla madre, detrazioni fiscali al 50% tra i
genitori.
5. Assegnazione della casa coniugale alla RA con tutto l'arredo ivi esistente, Parte_1
con mutuo fondiario in carico ad entrambi per la quota del 50% cadauno. Spese straordinarie in
capo 50% ciascuno, ordinarie ed utenze in capo alla sig.ra Il padre continuerà ad Parte_1
utilizzare 1 dei 2 box e quindi a pagarne le spese ordinarie.
6. L'autovettura Ford Focus intestata al marito con finanziamento di prossima scadenza – agosto
2025 – intestato alla moglie resterà in capo a lui, il quale si fa carico in via esclusiva del
finanziamento.
7. I due libretti postali cointestati ai minori e e alla RA non Per_1 Per_2 Parte_1
potranno essere utilizzati fino alla maggiore età dei minori, salvo accordi dei genitori in caso di
necessità e rimarranno nella materiale disponibilità della madre con obbligo di quest'ultima di
mandare al padre (30.06 e 30.12) la fotocopia del libretto.
Pertanto chiedono che l'Ill.mo Tribunale voglia
pagina 3 di 8
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a ET
T.se (To) il 27.09.2014, trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune medesimo
(Atto N. 43 p. II serie A anno 2014 – Uff. 1, alle condizioni sopra richiamate.
Spese compensate.”
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 22.7.2024, Parte_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale
[...] Parte_2
affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- i coniugi avevano contratto matrimonio concordatario in ET T.se il 27.9.2014,
trascritto il 29.9.2014 al n. 43 P. 2 S. A (doc. 1);
- dalla loro unione sono nati due figli 2 figli: (n. il 2.5.2012) e (n. Per_1 Per_2
31.5.2016); - il Tribunale di Ivrea ha omologato la separazione consensuale delle parti in data 24.5.2023 dopo che le parti erano comparse dinanzi al Presidente il 18.5.2023 ed erano state autorizzate a vivere separate (doc. 2);
- da allora la separazione durava ininterrotta.
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 7
maggio 2025, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti hanno trovato l'accordo e, rinunciando ai termini 473 bis.28 c.p.c. e ai provvedimenti provvisori ed urgenti, hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate,
insistendo nella domanda di “divorzio”.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione pagina 4 di 8 giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione consensuale comparivano innanzi al
Presidente del Tribunale di Ivrea in data 18.5.2023 erano autorizzate a vivere separate, e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 24.5.2023. Da
allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti,
riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per definire le questioni tra loro e soprattutto l'affidamento ed il mantenimento della prole;
tale accordo, può essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge ed all'interesse della prole, cui viene garantito, nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità” pari ed adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali.
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate (come peraltro richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
pagina 5 di 8 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e con rito concordatario in ET T.se il 27.9.2014,
[...] Parte_2
trascritto il 29.9.2014 al n. 43 P. 2 S. A,
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success.
modif..
2. Dispone l'affido condiviso di entrambi i minori ai genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- Nella settimana in cui non terrà i minori nel week end, il martedì, giovedì e venerdì
dall'uscita della scuola dei bambini fino alla sera ore 21.00, quando il padre andrà a prenderli e riportarli a casa della madre dopo cena, compatibilmente ai propri turni di lavoro del sig. Nella settimana in cui terrà i bambini nel week end un Pt_2
pomeriggio dall'uscita della scuola dei bambini fino alla sera ore 21.00, quando il padre andrà a prenderli e riportarli a casa della madre dopo cena, compatibilmente ai turni di lavoro del sig. In periodo scolastico il padre li accompagnerà a scuola nei giorni Pt_2
di cui sopra, compatibilmente ai propri turni di lavoro. Il sig. contatterà la sig.ra Pt_2
per concordare i giorni in cui lo stesso riuscirà ad accompagnare i figli a Parte_1
scuola; in periodo di vacanze il padre li terrà con sé o persona da lui indicata. Resta
inteso che ognuno dei genitori dovrà provvedere a sua cura e spese, anche tramite assunzione di baby sitter, laddove fosse impossibilitato ad accudire i minori.
- Nel fine settimana: un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato mattina ore 09.00 alla domenica sera ore 21.00, compatibilmente ai turni di lavoro del sig. quando li Pt_2
riporterà a casa della madre dopo cena, comprensivo di pernottamento.
- Pasqua con uno e il giorno dell'Angelo con l'altro, ad anni alternati pagina 6 di 8 - Natale con uno (periodo dal 23 al 30 dicembre) e Capodanno con l'altro (dal 30
dicembre al 06 gennaio) ad anni alternati.
- Compleanni figli ad anni alterni.
- Durante le vacanze estive il padre terrà con sé i minori per un periodo di 15 giorni consecutivi. Ogni genitore comunicherà all'altro entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di vacanza.
- Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si danno reciproco assenso sulla possibilità per i figli di frequentare il centro estivo, da individuarsi concordemente con suddivisone dei costi al 50%. Nel periodo di spettanza del padre, egli si impegna a portare i figli sia in piscina che a calcio compatibilmente con i propri orari di lavoro.
3. Entrambi i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sui figli,
per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza,
assumendo invece concordemente le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, in considerazione della capacità
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
4. Il padre corrisponderà alla RA mediante bonifico bancario sul Parte_1
conto corrente di quest'ultima, il giorno 8 del mese l'importo di € 450,00 mensili per il mantenimento dei figli (€ 225 cadauno), con decorrenza 08.01.26, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal
SSNN, al 50% delle spese straordinarie (richiamando all'uopo interamente il protocollo di intesa Avvocati e Magistrati) documentate;
percezione dell'assegno unico interamente in capo alla madre, detrazioni fiscali al 50% tra i genitori.
5. Assegna la casa coniugale alla RA con tutto l'arredo ivi esistente, Parte_1
con mutuo fondiario in carico ad entrambi per la quota del 50% cadauno. Spese
straordinarie in capo 50% ciascuno, ordinarie ed utenze in capo alla sig.ra . Parte_1
Il padre continuerà ad utilizzare 1 dei 2 box e quindi a pagarne le spese ordinarie.
pagina 7 di 8 6. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'autovettura Ford Focus
intestata al marito con finanziamento di prossima scadenza – agosto 2025 – intestato alla moglie resterà in capo a lui, il quale si fa carico in via esclusiva del finanziamento.
7. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i due libretti postali cointestati ai minori e e alla RA non potranno essere utilizzati Per_1 Per_2 Parte_1
fino alla maggiore età dei minori, salvo accordi dei genitori in caso di necessità e rimarranno nella materiale disponibilità della madre con obbligo di quest'ultima di mandare al padre (30.06 e 30.12) la fotocopia del libretto.
8. Compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 11 giugno 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
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