Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 574/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 28/02/2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dagli Avv.ti DI PIETRANTONIO PASQUALE e CORTELLESSA ADELE, presso i quali elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'Avv. PALMIERI ANTONELLA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza cartolare del 28/02/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 25/03/2023 in Pietravairano – dal quale non sono nati figli – e altri provvedimenti. Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio e chiesto diversi provvedimenti
Infine, all'udienza del 28/02/25, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni della separazione. I difensori hanno concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il recepimento, quanto alla determinazione delle statuizione accessorie, di quanto concordato.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale pronunciata dal Tribunale di S. Maria C.V. con sentenza del 15.04.2024.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione del raggiungimento degli accordi
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 574/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pietravairano (CE) il 25/03/2023 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...];
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIETRAVAIRANO secondo quanto previsto dall'art. 10 L. 1/12/1970 n. 898 per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) ( atto n. 1, parte II, serie A, anno 2023);
c) adotta le statuizioni accessorie indicate in parte motiva;
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 04/04/25 Il Presidente Dott.ssa Giovanna Caso