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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/06/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Marino Reda, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 941 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, promossa
TRA
C.F.: , con l'Avv. Antonino Tillieci;
Parte_1 C.F._1
Attore
CONTRO
C.F.: con l'avv. Giuseppe Pizzonia;
Controparte_1 C.F._2
Convenuto
E CONTRO
in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'Avv. Paolo Maione;
Controparte_2 P.IVA_1
Convenuta
NONCHE'
Controparte_3
Convenuta contumace
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale;
CONCLUSIONI: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 rappresentando che, in data 16 luglio 2018, ore 05:00, mentre percorreva la S.S. 18, con direzione di marcia Acconia-Lamezia Terme, alla guida del trattore agricolo tg. AY809EN, è stato tamponato dalla Fiat NO, tg. CZ549959, guidata da e di proprietà di . Controparte_1 Controparte_3
Ha precisato che, a causa del violento impatto, il trattore precipitava nella scarpata sottostante mentre la Fiat NO invadeva l'opposto senso di marcia collidendo con la Mercedes guidata dal sig. Parte_2
.
[...] Sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri ed il veniva trasportato presso il Presidio Pt_1
Ospedaliero di Lamezia Terme e successivamente ricoverato con diagnosi di frattura biossea del terzo distale dell'avambraccio sinistro, contusione emitorace e spalla destra ed escoriazioni multiple. Si rendeva necessario un intervento chirurgico per la riduzione della frattura con inserimento di placca, applicazione di valva gessata e terapia medica. Inoltre, veniva prospettato un altro intervento chirurgico alla spalla per le limitazioni funzionali residuate. Parte attrice ha dedotto che con raccomandata a.r. del 30.07.2018, ha invitato la presso Controparte_2 cui è assicurata la vettura di proprietà di , a provvedere al risarcimento del danno, Controparte_3 ricevendo risposta negativa. Pertanto, ritenendo che il sinistro si sia verificato per responsabilità esclusiva del ha adito CP_3
l'intestato Tribunale chiedendo che così provveda: accertare e dichiarare il diritto dell'attore all'integrale risarcimento dei danni subiti e per l'effetto condannare la società convenuta, ex se o in solido con gli altri convenuti, al pagamento della somma di euro 49.456,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal giorno dell'evento al soddisfo, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio in Controparte_2 persona del l.r.p.t., sottolineando che la fresa trasportata dalla trattrice sporgeva lateralmente oltre la sagoma del veicolo e non era dotata degli obbligatori pannelli di segnalazione a strisce rosse e gialle e che al momento dell'incidente il non indossava la cintura di sicurezza. Pt_1
Alla luce di tali circostanze, ha dedotto il concorso del fatto colposo dell'attore nella causazione del sinistro rappresentando altresì l'eccessività della richiesta risarcitoria avanzata in quanto i danni riportati dalla persona del rientrano tra le lesioni micropermanenti. Pt_1
Pertanto, ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme: in via principale rigetti la domanda attorea;
in via subordinata accerti e dichiari il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c. con conseguente riduzione della liquidazione dei danni nella misura del 60%, in ogni caso con vittoria delle spese di lite. Si è altresì costituito in giudizio , il quale ha sostenuto il verificarsi dell'evento per Controparte_1 responsabilità esclusiva dell'attore o quantomeno per concorso del fatto colposo dello stesso in virtù delle seguenti ragioni: assenza sulla trattrice di pannelli di segnalazione a strisce rosse fluorescenti e gialle riflettenti, obbligatori ex D.M. n. 391/1992; assenza di lampeggianti luminosi, non immediatamente visibili e mascherati dall'attrezzo sul mezzo;
il fatto che l'attore non indossasse la cintura di sicurezza. In ordine al quantum debeatur ha dedotto l'infondatezza della richiesta risarcitoria. Ha, altresì, spiegato domanda riconvenzionale nei confronti di ed Controparte_2 [...]
al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni riportate, stimato in euro 27.339,00. Pt_1
Tutto premesso, ha concluso chiedendo che l'intestato Tribunale: nel merito, accerti e dichiari la responsabilità esclusiva del;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della Pt_1 domanda attorea, accerti la corresponsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 50% o nella maggiore misura imputabile a parte attrice;
in via riconvenzionale, condanni Controparte_2 ed , in solido, al risarcimento del danno per euro 27.339,00, o in misura maggiore
[...] Parte_1
o minore oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del costituito procuratore antistatario. Il tentativo di negoziazione assistita esperito da parte attrice si è concluso negativamente. La causa è stata istruita mediante memorie ex art. 183, comma sesto c.p.c., prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio. Successivamente il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente vertenza trae origine da un tamponamento verificatosi in data 16 luglio 2018, ore 05:00, sulla S.S.18 tra la trattrice agricola guidata dall'attore e la Fiat NO con conducente il Parte_1 convenuto Controparte_1
Le dichiarazioni rilasciate dagli stessi conducenti e riportate nella Relazione redatta dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, in atti, consentono di ricostruire la dinamica di un tamponamento da tergo, avendo la Fiat NO impattato contro la fresa agganciata alla parte posteriore dalla trattrice agricola, la quale, in conseguenza dell'urto, è precipitata nella scarpata sottostante. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di tamponamento sorge in capo al conducente del veicolo tamponante una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza e, escludendosi l'applicabilità della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma secondo, c.c., lo stesso conducente è gravato dall'onere di dimostrare che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr. Cass. n. 3398/2023; Cass. n. 187087/2021; Cass. n. 13703/2017). Nel caso de quo la violazione dell'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza è stata accertata dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, i quali, nella Relazione dell'incidente hanno riportato che
“da un esame della dinamica è emerso che lo stesso conducente del Veicolo B non si è attenuto a quanto disposto dall'art. 149, primo comma, D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada) – non manteneva una distanza di sicurezza tale da evitare la collisione con il veicolo che lo precedeva”, per Veicolo B intendendosi la Fiat NO condotta dal CP_3
Dall'analisi della documentazione fotografica acquisita sul luogo di causa dagli agenti, si evince che il trattore condotto dal , contrariamente a quanto affermato dalle parti convenute, era dotato sia di Pt_1 lampeggiante arancione sia di segnali di stop. Si precisa, altresì, che questi ultimi erano chiaramente visibili e che non potevano essere stati oscurati o coperti dalla fresa, come sostenuto dai convenuti, in quanto collocati sulla parte posteriore del trattore ad un'altezza sopraelevata rispetto alla fresa. È altresì, attestato nella Relazione, per dichiarazione spontanea resa dal sig. in qualità Parte_2 di conducente del terzo veicolo coinvolto, che il trattore agricolo al momento dello scontro aveva i lampeggianti accesi. Occorre sul punto ricordare che la Suprema Corte si è recentemente espressa nel senso di riconoscere al verbale, per la sua natura di atto pubblico, un'attendibilità intrinseca che può essere esclusa solo da una specifica prova contraria, anche con riferimento alle circostanze di fatto che il pubblico ufficiale segnali di avere accertato per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti (cfr. Cass. n. 10376/2024). Di conseguenza, pur non potendosi attribuire fede privilegiata alla Relazione nella parte in cui attesta fatti non avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, è comunque possibile per il Giudice tenerne conto secondo il suo prudente apprezzamento. Alla luce di ciò, non può che evidenziarsi come né né Controparte_2 Controparte_1 abbiano fornito elementi probatori idonei a sconfessare la dinamica dell'incidente per come ricostruita nella Relazione dei Carabinieri. Sul punto, non possono trovare considerazione le risultanze della prova testimoniale in ragione della contraddittorietà, genericità e superfluità delle dichiarazioni rese dai testi escussi, anche in virtù del rilievo da parte degli agenti sul luogo dell'incidente e nell'immediatezza dello scontro che “fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto” (cfr. pag. 2, Relazione dei Carabinieri, in atti). Pertanto, la circostanza della presenza del lampeggiante arancione e dei segnali di stop della trattrice agricola, da considerarsi provata per i motivi sopra esposti nonché il rilievo, nei momenti successivi al verificarsi dello scontro, di condizioni meteorologiche serene e visibilità sufficiente (pag.1, Relazione dei Carabinieri), consentono di ritenere che il trattore fosse sufficientemente visibile ed illuminato, se pur in mancanza dei pannelli a strisce rosse e gialle, e che, laddove il avesse mantenuto la CP_3 distanza di sicurezza obbligatoria per legge, come si richiede al “guidatore diligente”, il sinistro non avrebbe avuto luogo. Fermo il nesso di causalità, deve ritenersi provato il danno biologico subito a causa del tamponamento sulla scorta della documentazione medica prodotta in atti. In particolare, dall'esame dei verbali rilasciati dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro si riscontrano l'accettazione del sig. in pronto soccorso a seguito dell'incidente, il ricovero con Pt_1 diagnosi di frattura biossea del terzo distale dell'avambraccio sinistro, contusione emitorace, spalla destra ed escoriazioni multiple nonché l'esecuzione di un intervento chirurgico di riduzione della frattura e sottoposizione a terapia medica. Si condivide in toto l'anamnesi effettuata dall'ausiliare del giudice mediante perizia medica sulla persona del , dalla quale emerge che “le lesioni riportate sono compatibili con l'incidente descritto e con Pt_1
l'eventuale e corretto uso delle cinture di sicurezza”, sconfessando in tal modo la deduzione, da parte delle convenute, di un concorso di colpa del danneggiato in virtù dell'allegato ma non provato mancato utilizzo delle cinture di ritenzione. Per tutti i motivi finora spiegati, deve, dunque, concludersi per l'accoglimento della domanda attorea con contestuale rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto attesa la sua Controparte_1 piena responsabilità nella causazione del sinistro. In ordine al quantum debeatur appare congruo liquidare la somma di euro 12.928,49 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale biologico, condividendo la consulenza tecnica d'ufficio nella parte in cui rileva “giorni trenta di inabilità temporanea totale;
giorni trenta di inabilità temporanea parziale al 50%; giorni quaranta di inabilità temporanea parziale al 25%.; per gli esiti algici di frattura scomposta terzo distale avambraccio sinistro con limitazione dei movimenti articolari, globalmente ridotti della metà, con impotenza funzionale, modesto deficit di forza della mano sinistra, esiti cicatriziali post chirurgici, residuano postumi invalidanti permanenti, valutabili come danno biologico, nella misura del 7%”. Si precisa che la liquidazione a titolo di danno biologico ricomprende la voce di danno esistenziale, inteso come pregiudizio dinamico relazionale o danno alla vita di relazione, dovendo quest'ultimo essere conglobato nel primo, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico, inteso come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto sulle sue attività dinamico-relazionali, e del danno cosiddetto
“esistenziale”. Non costituisce duplicazione risarcitoria, invece l'autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. ex multis Cass. 24473/2020). Con riferimento al danno morale si sottolinea che, per costante orientamento giurisprudenziale, ai fini della sua risarcibilità è necessaria la prova da parte del danneggiato della sofferenza interiore patita, intesa quale dolore, vergogna, disistima di sé (cfr. ex multis Cass. n. 5547/2024). Nel caso in esame, non avendo parte attrice fornito alcuna prova in tal senso, la richiesta risarcitoria non può trovare accoglimento. Per quanto, invece, attiene al danno patrimoniale si ritiene di liquidare la somma di euro 1170,50 per le comprovate spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico di e Controparte_4 CP_1
in solido.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 (parametri medi con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità
della lite per le fasi di studio della controversia, introduzione della causa, istruttoria/di trattazione, decisionale). Nulla per la convenuta rimasta contumace nel giudizio. Controparte_3
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa n. 941 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così dispone:
-Accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da e per l'effetto condanna Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e in Controparte_2 Controparte_1 solido, al risarcimento del danno per complessivi euro 14.098,99 oltre interessi legali nella misura ex art. 1284, primo comma, c.c. e rivalutazione monetaria dalla data del 16.07.2018 al saldo effettivo;
-Condanna parte convenuta, al pagamento delle spese di c.t.u.;
-Condanna parte convenuta, alla refusione in favore del procuratore antistatario di parte attrice, avv. Antonino Tillieci, delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.508,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
-Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Controparte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza. Così deciso in Lamezia Terme in data 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Marino Reda