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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1319/2023 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Piano di TO (NA), alla via Corbo n. 8, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Consuelomaria Riccio, che lo rappresenta e difende come da procura conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATI – contumaci
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4117\2023 del 29\9\2023, pubblicata in data
29\9\2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di azione di restituzione di immobile oggetto di
comodato;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante per l'udienza del 23\10\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 18\12\2023, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 4117\2023 del 29\9\2023 (pubblicata in pari data e non notificata), con la quale il Tribunale di Salerno così statuiva: “1) rigetta la domanda di
rilascio formulata da nei confronti di;
2) previo accertamento CP_1 Parte_2
della preesistenza di un contratto di comodato a tempo indeterminato, ne dichiara lo
scioglimento e per l'effetto accoglie la domanda di rilascio formulata da nei CP_1
confronti di condannando quest'ultimo a lasciare a favore del proprietario Parte_1
l'immobile sito in Positano via Marconi civ. 95 int. 5 libero da cose e persone;
3) rigetta la
domanda formulata da e di acquisto per usucapione degli Parte_2 Parte_3
immobili siti in Positano via Marconi civ. 99; 4) Condanna alla rifusione delle Parte_1
spese di lite, in misura di metà, in favore di che si quantificano in € 2.000,00 CP_1
oltre esborsi, rimborso forfettario spese in misura del 15% IVA e CPA come per legge da
calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.; compensa le spese per l'altra metà;
5) Compensa integralmente le spese li lite per tutte le altre parti”.
In effetti, con ricorso ex art. 702 bis cpc, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, conveniva in giudizio e CP_1 Parte_1
chiedendo la condanna degli stessi al rilascio degli immobili rispettivamente Parte_2
occupati (siti in Positano, alla via Marconi nn. 95-99), previa dichiarazione di assenza di titolo
2 per l'occupazione o, in via subordinata, di cessazione del rapporto di comodato a suo tempo loro concesso.
Il ricorso veniva notificato da nche alla moglie che CP_1 Controparte_2
si costituiva a mezzo del proprio amministratore di sostegno, Controparte_3
aderendo alla domanda proposta dal ricorrente.
Questi, nell'atto introduttivo del giudizio, rappresentava di essere proprietario-possessore,
unitamente alla moglie di un compendio immobiliare sito in Positano, Controparte_2
alla via Marconi, civico 99 e 95 e del terreno antistante (posseduto uti dominus); di aver per lungo tempo tollerato, in ragione degli stretti rapporti di parentela, l'occupazione di due porzioni del compendio immobiliare da parte di (nipote di Parte_1 CP_2
) e (figlia di e;
di aver
[...] Parte_2 CP_1 Controparte_2
chiesto ai resistenti in data 20\2\2020 di corrispondere una indennità di occupazione per poter far fronte a bisogni economici crescenti suoi e della moglie legati all'avanzare dell'età e, stante il loro rifiuto, di essersi determinato a richiedere il rilascio di siffatti beni agli occupanti.
Si costituivano con atti separati i due resistenti.
chiedeva il rigetto della domanda, attesa l'esistenza di un contratto di Parte_1
comodato ad uso familiare, essendogli stato concesso “senza alcuna scadenza e vita natural
durante” dalla sig.ra unitamente al sig. l'immobile Controparte_2 CP_1
sito nel Comune di Positano (SA) alla via G. Marconi n. 95.
di contro, eccepiva di aver proposto, unitamente al marito Parte_2 [...]
, autonomo giudizio volto alla pronuncia di avvenuto acquisto a titolo originario per Pt_3
usucapione della consistenza immobiliare individuata in Catasto di Positano, al foglio 5
particella 1174 sub.1, porzione sviluppata per n.4 piani, di cui uno a livello stradale e gli altri tre sottostrada, contraddistinta dal numero civico 99 di via Marconi.
A fronte delle difese espletate, con ordinanza del 14\3\2022 veniva disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario e con ordinanza del 6\7\2022 la riunione tra i due giudizi.
3 Nelle more del giudizio, il procuratore dell'amministratore di sostegno di CP_2
dichiarava l'avvenuto decesso della beneficiaria in data 13\11\2022, ragion per cui il
[...]
processo era interrotto (cfr. ordinanza del 14\12\2022). Riassunto tempestivamente il giudizio,
si costituiva in giudizio quale erede della defunta madre. Controparte_4
Di poi, all'udienza del 18\5\2023, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice, ritenute le istanze istruttorie irrilevanti ai fini della decisione, “che si fonda sulla risoluzione di questioni
giuridiche e sulla documentazione già versata in atti”, tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
Con la comparsa conclusionale, formulava una nuova eccezione, Parte_1
evidenziando la carenza di legittimazione attiva in capo a per mancanza di CP_1
qualsivoglia titolo di proprietà legittimante l'azione di rilascio. A sostegno di detta eccezione,
depositava la sentenza (conosciuta solo dopo l'ammissione della causa in decisione) del
Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, n. 92/2005 di rigetto della domanda di reintegra ex art. 703 cpc, promossa da tali e , quali proprietari Parte_4 Parte_5
delle particelle di terreno contrassegnate dai nn. 1153 e 1154 al foglio 5 del Comune di
Positano. Tale sentenza riconosceva il possesso del terreno da parte di a epoca CP_1
anteriore almeno all'agosto 1987. A tale fase sommaria possessoria non aveva mai fatto seguito quella di merito, né tantomeno la sentenza era stata trascritta alla conservatoria per esplicare i suoi effetti. Pertanto, a detta del resistente, piuttosto che agire per ottenere il rilascio del terreno e del piccolo immobile ivi insistente, avrebbe dovuto agire, nell'anno 2007 CP_1
(entro un anno dal 2006), con azione di reintegra nel possesso di cui, in ogni caso, sarebbero sempre difettati i requisiti, mancando lo spoglio, inesistente perché aveva Parte_1
ricevuto in consegna, con disinteresse totale da parte dei coniugi e CP_1 [...]
l'intera particella 1153 sita nel comune di Positano (SA) alla via G. Marconi n. CP_2
95.
4 Sulle precisate conclusioni, il Tribunale di Salerno emanava la sentenza qui appellata, con la quale così decideva: “1) rigetta la domanda di rilascio formulata da nei confronti CP_1
di ; 2) previo accertamento della preesistenza di un contratto di comodato a Parte_2
tempo indeterminato, ne dichiara lo scioglimento e per l'effetto accoglie la domanda di
rilascio formulata da nei confronti di condannando quest'ultimo CP_1 Parte_1
a lasciare a favore del proprietario l'immobile sito in Positano via Marconi civ. 95 int. 5 libero
da cose e persone;
3) rigetta la domanda formulata da e di Parte_2 Parte_3
acquisto per usucapione degli immobili siti in Positano via Marconi civ. 99; 4) Condanna
alla rifusione delle spese di lite, in misura di metà, in favore di Parte_1 CP_1
che si quantificano in € 2.000,00 oltre esborsi, rimborso forfettario spese in misura del 15%
IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
compensa le spese per l'altra metà; 5) Compensa integralmente le spese li lite per tutte le altre
parti”.
In particolare, per quel che qui interessa, il Tribunale superava le questioni processuali di rito,
ritenendo sussistente la legittimazione anche di uno solo dei comproprietari ad agire per la rivendica/restituzione dei beni in comproprietà con altri e inconferente l'ulteriore eccezione di carenza di legittimazione attiva di per essere il fondo di proprietà di terzi, sul CP_1
rilievo che il ricorrente aveva chiesto la restituzione del solo appartamento occupato nel fabbricato sito in Positano alla via Marconi civico 95 interno 5. Nel merito, sull'eccezione di occupazione in forza di comodato, il Tribunale, qualificata la domanda giudiziale come azione personale di restituzione e precisato che l'esistenza del comodato era stata eccepita espressamente da parte convenuta e non negata da parte attrice, riteneva che fosse stato concluso tra le parti un comodato c.d. “precario” ex art 1803 c.c., senza un termine di scadenza,
pertanto, l'attore poteva richiedere la restituzione del bene ai sensi dell'art. 1810 c.c. Ad ogni buon conto, pur escludendo un comodato di tipo familiare, atteso che l'immobile era stato concesso in uso nel 2006 e aveva contratto matrimonio molti anni dopo, Parte_1
5 ovvero nel 2018, il Tribunale sosteneva che l'attore aveva provato anche le circostanze sopravvenute fondanti una domanda di cessazione del comodato ex art 1809, co 2, c.c.
Pertanto, dichiarato lo scioglimento del contratto di comodato, condannava Parte_1
al rilascio in favore di dell'immobile sito in Positano via Marconi civico 95, CP_1
interno 5, libero da cose e persone, con condanna alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza, ma con compensazione in misura della metà, ai sensi dell'art 92, co 2, cpc,
tenuto conto dei legami personali esistenti tra le parti, del titolo di occupazione dell'immobile di cui veniva richiesto il rilascio e dell'assenza di attività processuale.
Avverso detta pronuncia proponeva l'impugnazione solo il quale, previa Parte_1
istanza di sospensione ex art. 283 cpc, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere roprietario del bene immobile CP_1
e del giardino, posseduto ed occupato da dal 2006, e, quindi, Parte_1
legittimato attivo rispetto all'azione di rilascio. Secondo l'appellante, infatti, il
Tribunale sarebbe caduto in errore ritenendo parte del compendio immobiliare di proprietà dei coniugi e anche l'appartamento CP_1 Controparte_2
occupato dal 2006 da ed edificato sul fondo identificato al foglio 5, Parte_1
particella 1153 (uliveto), sito in Positano (SA) alla via G. Marconi n. 95, di proprietà
invece dei signori e , come dimostrato dalle visure Parte_4 Parte_5
catastali e dalla sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi,
n. 92/2005, emessa in materia di reintegra ex art. 703 cpc. Con l'atto veniva anche depositata una relazione tecnica asseverata per rendere visibile, attraverso un estratto di mappa catastale, la differenza dei compendi immobiliari e la collocazione dell'uliveto in cui insisteva l'immobile di Parte_1
2) il Tribunale avrebbe, di conseguenza, ingiustamente condannato l'appellante alla refusione delle spese processuali.
6 Quindi, in conclusione, l'appellante chiedeva: “
1. In via preliminare, sospendere l'efficacia
esecutiva della sentenza n. 4117/2023 emessa dal Tribunale di Salerno, nella persona del dott.
Danise, in data 29 settembre 2023, e notificata, in forma esecutiva all'appellante, in data 16
novembre 2023, unitamente ad atto di precetto anche di rilascio di immobile, per la presenza
del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2. Accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione attiva in capo al sig. per tutti i motivi di cui in premessa;
3. CP_1
Condannare parte appellata, alla rifusione delle spese e dei compensi, oltre IVA e CPA, di
entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore del sottoscritto
procuratore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione del 29\3\2024, si costituiva il procuratore di el CP_1
giudizio di primo grado, al solo fine di dichiarare il decesso del proprio assistito, avvenuto il
27\2\2024, e chiedere la declaratoria di interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 299 cpc.
Quindi, dichiarata l'interruzione del processo (cfr. ordinanza del 14\5\2024), l'appellante,
conservando interesse alla riforma della sentenza, presentava ricorso in riassunzione in data
9\9\2024.
Di seguito, notificata ritualmente in rinnovazione la comparsa in riassunzione agli eredi di impersonalmente e collettivamente (cfr. ordinanza del 17\12\2024 e notifica CP_1
del 23\1\2025), ne veniva la contumacia per la mancata costituzione.
Successivamente, la causa era rinviata all'udienza del 23\10\2025 per la rimessione in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica (cfr. ordinanza del 30\4\2025).
Infine, sulle note scritte depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 23\10\2025,
la causa era riservata in decisione al collegio con provvedimento del 31\10\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che si esporranno di seguito.
7 A. Sul riparto dell'onere della prova nell'azione di restituzione
Con il primo motivo d'appello, si doleva della decisione del Giudice di prime Parte_1
cure nella parte in cui aveva reputato inconferente, rispetto alla domanda, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di come prospettata dall'appellante nella CP_1
comparsa conclusionale di primo grado. In dettaglio, per l'appellante, il Tribunale sarebbe caduto in errore ritenendo parte del compendio immobiliare di proprietà dei coniugi CP_1
e anche l'appartamento occupato dal 2006 da
[...] Controparte_2 Parte_1
ed edificato sul fondo identificato al foglio 5, particella 1153 (uliveto), sito in Positano (SA)
alla via G. Marconi n. 95, di proprietà invece dei signori e , Parte_4 Parte_5
come dimostrato dalle visure catastali e dalla sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, n. 92/2005, emessa in materia di reintegra nel possesso ex art. 703 cpc.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, questa Corte ritiene condivisibile la qualificazione del Giudice di prime cure della domanda attorea, proposta da on il ricorso ex art. 702 bis cpc, come CP_1
domanda di restituzione di natura personale mirante allo scioglimento del rapporto di comodato in essere e al conseguente rilascio dell'immobile occupato. Invero, l'esistenza di un comodato concluso senza formalità dalle parti (legate da stretti vincoli parentali) non era stata contestata dall'odierno appellante, che anzi aveva ammesso che l'immobile sito nel Comune di Positano
(SA), alla via G. Marconi n. 95, gli era stato concesso in uso da e da Controparte_2
senza alcuna scadenza e vita natural durante, nel 2006. CP_1
Risultavano, quindi, provati (non contestati) la consegna del bene e il rifiuto di restituzione.
Sul punto, giova richiamare i criteri distintivi elaborati dalla giurisprudenza in tema di azione a difesa della proprietà e riparto dell'onere della prova.
È noto che, “in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di
restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale
disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale,
8 l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro
chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo
riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non
mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova,
ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione
dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi
causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo” (cfr. Cass. del 26/02/2007,
n. 4416).
È stato anche più volte chiarito che “l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente
trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il
comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di
proprietario; da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede
la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene
nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio
diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce” (cfr. Cass., Ordinanza del 10/10/2018, n.
25052).
Inoltre, è stato affermato dalle Sezioni Unite il principio secondo cui “le difese di carattere
petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio
o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una "mutatio" od "emendatio libelli", ossia la
trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale
per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni
caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio
inerente le azioni reali (cosiddetta "probatio diabolica"), la cui prova, idonea a paralizzare la
9 pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese” (cfr. Cass. Sez.
U. del 28/03/2014, n. 7305).
Infine, va ricordato che, in base a un orientamento giurisprudenziale consolidato, “chiunque
abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine
pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è
legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli
ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando
eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento”
(cfr. Cass., Ordinanza del 9/10/2020, n. 21853).
È pacifico, quindi, che per vedere accolta la sua domanda, non doveva CP_1
dimostrare di essere proprietario dell'immobile, avendone chiesto la restituzione in forza di un contratto e avendo ben rappresentato le ragioni poste a fondamento dello scioglimento del vincolo (sia ex art. 1809 c.c. che ex art. 1810 c.c.).
D'altro canto, non aveva fornito la prova di un diverso titolo per il suo Parte_1
godimento del bene, non essendo utile a tal fine la mera riferibilità della proprietà a soggetti terzi, ossia e . Parte_4 Parte_5
Peraltro, la sentenza depositata con la comparsa conclusionale in primo grado (cfr. sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, n. 92/2005) rigettava la domanda di reintegra ex art. 703 cpc promossa da e , dando atto proprio Parte_4 Parte_5
di una situazione di possesso di lungo corso (almeno dall'agosto 1987) da parte di CP_1
del fondo sui quali insisteva l'immobile occupato da Il che conferma
[...] Parte_1
la circostanza che l'appellante aveva ricevuto da dalla moglie, e non da altri, CP_1
il bene occupato.
Di conseguenza, questa Corte condivide la decisione del primo giudice, che riconosceva la fondatezza del diritto del ricorrente alla restituzione dei beni, prima concessi in comodato precario.
10 B. Sulla condanna alle spese di primo grado
L'infondatezza del primo motivo di appello, come sopra argomentato, si estende anche all'ulteriore motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite, atteso che la condanna di alla refusione delle spese sostenute della parte ricorrente vittoriosa, oltretutto Parte_1
in misura pari alla metà, costituiva corretta attuazione del principio di soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 cpc.
In conclusione, per le motivazioni fin qui esposte, questa Corte ritiene che l'appello vada rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata.
C. Spese processuali
Per quanto attiene alle spese di lite, competenze e onorari, del presente grado di giudizio,
nonostante il criterio della soccombenza, non può disporsi la condanna alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio su parte appellante in favore degli appellati rimasti contumaci, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non hanno sopportato spese al cui rimborso abbiano diritto. Invero, come affermato dalla Suprema Corte,
“la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento
nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere
un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 06/09/2017, n. 20869).
Per quel che qui rileva, stante la complessiva e sostanziale soccombenza di Parte_1
è del tutto priva di fondamento la richiesta di condanna avanzata nei confronti degli appellati ai sensi dell'art. 96 cpc.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti degli eredi di ogni Parte_1 CP_1
diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 4117\2023 del 29\9\2023,
pubblicata in data 29\9\2023 dal Tribunale di Salerno;
2. NULLA per la spese di lite degli appellati contumaci;
3. RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 cpc;
4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Russo, MOT in tirocinio
generico.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1319/2023 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Piano di TO (NA), alla via Corbo n. 8, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Consuelomaria Riccio, che lo rappresenta e difende come da procura conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATI – contumaci
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4117\2023 del 29\9\2023, pubblicata in data
29\9\2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di azione di restituzione di immobile oggetto di
comodato;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante per l'udienza del 23\10\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 18\12\2023, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 4117\2023 del 29\9\2023 (pubblicata in pari data e non notificata), con la quale il Tribunale di Salerno così statuiva: “1) rigetta la domanda di
rilascio formulata da nei confronti di;
2) previo accertamento CP_1 Parte_2
della preesistenza di un contratto di comodato a tempo indeterminato, ne dichiara lo
scioglimento e per l'effetto accoglie la domanda di rilascio formulata da nei CP_1
confronti di condannando quest'ultimo a lasciare a favore del proprietario Parte_1
l'immobile sito in Positano via Marconi civ. 95 int. 5 libero da cose e persone;
3) rigetta la
domanda formulata da e di acquisto per usucapione degli Parte_2 Parte_3
immobili siti in Positano via Marconi civ. 99; 4) Condanna alla rifusione delle Parte_1
spese di lite, in misura di metà, in favore di che si quantificano in € 2.000,00 CP_1
oltre esborsi, rimborso forfettario spese in misura del 15% IVA e CPA come per legge da
calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.; compensa le spese per l'altra metà;
5) Compensa integralmente le spese li lite per tutte le altre parti”.
In effetti, con ricorso ex art. 702 bis cpc, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, conveniva in giudizio e CP_1 Parte_1
chiedendo la condanna degli stessi al rilascio degli immobili rispettivamente Parte_2
occupati (siti in Positano, alla via Marconi nn. 95-99), previa dichiarazione di assenza di titolo
2 per l'occupazione o, in via subordinata, di cessazione del rapporto di comodato a suo tempo loro concesso.
Il ricorso veniva notificato da nche alla moglie che CP_1 Controparte_2
si costituiva a mezzo del proprio amministratore di sostegno, Controparte_3
aderendo alla domanda proposta dal ricorrente.
Questi, nell'atto introduttivo del giudizio, rappresentava di essere proprietario-possessore,
unitamente alla moglie di un compendio immobiliare sito in Positano, Controparte_2
alla via Marconi, civico 99 e 95 e del terreno antistante (posseduto uti dominus); di aver per lungo tempo tollerato, in ragione degli stretti rapporti di parentela, l'occupazione di due porzioni del compendio immobiliare da parte di (nipote di Parte_1 CP_2
) e (figlia di e;
di aver
[...] Parte_2 CP_1 Controparte_2
chiesto ai resistenti in data 20\2\2020 di corrispondere una indennità di occupazione per poter far fronte a bisogni economici crescenti suoi e della moglie legati all'avanzare dell'età e, stante il loro rifiuto, di essersi determinato a richiedere il rilascio di siffatti beni agli occupanti.
Si costituivano con atti separati i due resistenti.
chiedeva il rigetto della domanda, attesa l'esistenza di un contratto di Parte_1
comodato ad uso familiare, essendogli stato concesso “senza alcuna scadenza e vita natural
durante” dalla sig.ra unitamente al sig. l'immobile Controparte_2 CP_1
sito nel Comune di Positano (SA) alla via G. Marconi n. 95.
di contro, eccepiva di aver proposto, unitamente al marito Parte_2 [...]
, autonomo giudizio volto alla pronuncia di avvenuto acquisto a titolo originario per Pt_3
usucapione della consistenza immobiliare individuata in Catasto di Positano, al foglio 5
particella 1174 sub.1, porzione sviluppata per n.4 piani, di cui uno a livello stradale e gli altri tre sottostrada, contraddistinta dal numero civico 99 di via Marconi.
A fronte delle difese espletate, con ordinanza del 14\3\2022 veniva disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario e con ordinanza del 6\7\2022 la riunione tra i due giudizi.
3 Nelle more del giudizio, il procuratore dell'amministratore di sostegno di CP_2
dichiarava l'avvenuto decesso della beneficiaria in data 13\11\2022, ragion per cui il
[...]
processo era interrotto (cfr. ordinanza del 14\12\2022). Riassunto tempestivamente il giudizio,
si costituiva in giudizio quale erede della defunta madre. Controparte_4
Di poi, all'udienza del 18\5\2023, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice, ritenute le istanze istruttorie irrilevanti ai fini della decisione, “che si fonda sulla risoluzione di questioni
giuridiche e sulla documentazione già versata in atti”, tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
Con la comparsa conclusionale, formulava una nuova eccezione, Parte_1
evidenziando la carenza di legittimazione attiva in capo a per mancanza di CP_1
qualsivoglia titolo di proprietà legittimante l'azione di rilascio. A sostegno di detta eccezione,
depositava la sentenza (conosciuta solo dopo l'ammissione della causa in decisione) del
Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, n. 92/2005 di rigetto della domanda di reintegra ex art. 703 cpc, promossa da tali e , quali proprietari Parte_4 Parte_5
delle particelle di terreno contrassegnate dai nn. 1153 e 1154 al foglio 5 del Comune di
Positano. Tale sentenza riconosceva il possesso del terreno da parte di a epoca CP_1
anteriore almeno all'agosto 1987. A tale fase sommaria possessoria non aveva mai fatto seguito quella di merito, né tantomeno la sentenza era stata trascritta alla conservatoria per esplicare i suoi effetti. Pertanto, a detta del resistente, piuttosto che agire per ottenere il rilascio del terreno e del piccolo immobile ivi insistente, avrebbe dovuto agire, nell'anno 2007 CP_1
(entro un anno dal 2006), con azione di reintegra nel possesso di cui, in ogni caso, sarebbero sempre difettati i requisiti, mancando lo spoglio, inesistente perché aveva Parte_1
ricevuto in consegna, con disinteresse totale da parte dei coniugi e CP_1 [...]
l'intera particella 1153 sita nel comune di Positano (SA) alla via G. Marconi n. CP_2
95.
4 Sulle precisate conclusioni, il Tribunale di Salerno emanava la sentenza qui appellata, con la quale così decideva: “1) rigetta la domanda di rilascio formulata da nei confronti CP_1
di ; 2) previo accertamento della preesistenza di un contratto di comodato a Parte_2
tempo indeterminato, ne dichiara lo scioglimento e per l'effetto accoglie la domanda di
rilascio formulata da nei confronti di condannando quest'ultimo CP_1 Parte_1
a lasciare a favore del proprietario l'immobile sito in Positano via Marconi civ. 95 int. 5 libero
da cose e persone;
3) rigetta la domanda formulata da e di Parte_2 Parte_3
acquisto per usucapione degli immobili siti in Positano via Marconi civ. 99; 4) Condanna
alla rifusione delle spese di lite, in misura di metà, in favore di Parte_1 CP_1
che si quantificano in € 2.000,00 oltre esborsi, rimborso forfettario spese in misura del 15%
IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
compensa le spese per l'altra metà; 5) Compensa integralmente le spese li lite per tutte le altre
parti”.
In particolare, per quel che qui interessa, il Tribunale superava le questioni processuali di rito,
ritenendo sussistente la legittimazione anche di uno solo dei comproprietari ad agire per la rivendica/restituzione dei beni in comproprietà con altri e inconferente l'ulteriore eccezione di carenza di legittimazione attiva di per essere il fondo di proprietà di terzi, sul CP_1
rilievo che il ricorrente aveva chiesto la restituzione del solo appartamento occupato nel fabbricato sito in Positano alla via Marconi civico 95 interno 5. Nel merito, sull'eccezione di occupazione in forza di comodato, il Tribunale, qualificata la domanda giudiziale come azione personale di restituzione e precisato che l'esistenza del comodato era stata eccepita espressamente da parte convenuta e non negata da parte attrice, riteneva che fosse stato concluso tra le parti un comodato c.d. “precario” ex art 1803 c.c., senza un termine di scadenza,
pertanto, l'attore poteva richiedere la restituzione del bene ai sensi dell'art. 1810 c.c. Ad ogni buon conto, pur escludendo un comodato di tipo familiare, atteso che l'immobile era stato concesso in uso nel 2006 e aveva contratto matrimonio molti anni dopo, Parte_1
5 ovvero nel 2018, il Tribunale sosteneva che l'attore aveva provato anche le circostanze sopravvenute fondanti una domanda di cessazione del comodato ex art 1809, co 2, c.c.
Pertanto, dichiarato lo scioglimento del contratto di comodato, condannava Parte_1
al rilascio in favore di dell'immobile sito in Positano via Marconi civico 95, CP_1
interno 5, libero da cose e persone, con condanna alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza, ma con compensazione in misura della metà, ai sensi dell'art 92, co 2, cpc,
tenuto conto dei legami personali esistenti tra le parti, del titolo di occupazione dell'immobile di cui veniva richiesto il rilascio e dell'assenza di attività processuale.
Avverso detta pronuncia proponeva l'impugnazione solo il quale, previa Parte_1
istanza di sospensione ex art. 283 cpc, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere roprietario del bene immobile CP_1
e del giardino, posseduto ed occupato da dal 2006, e, quindi, Parte_1
legittimato attivo rispetto all'azione di rilascio. Secondo l'appellante, infatti, il
Tribunale sarebbe caduto in errore ritenendo parte del compendio immobiliare di proprietà dei coniugi e anche l'appartamento CP_1 Controparte_2
occupato dal 2006 da ed edificato sul fondo identificato al foglio 5, Parte_1
particella 1153 (uliveto), sito in Positano (SA) alla via G. Marconi n. 95, di proprietà
invece dei signori e , come dimostrato dalle visure Parte_4 Parte_5
catastali e dalla sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi,
n. 92/2005, emessa in materia di reintegra ex art. 703 cpc. Con l'atto veniva anche depositata una relazione tecnica asseverata per rendere visibile, attraverso un estratto di mappa catastale, la differenza dei compendi immobiliari e la collocazione dell'uliveto in cui insisteva l'immobile di Parte_1
2) il Tribunale avrebbe, di conseguenza, ingiustamente condannato l'appellante alla refusione delle spese processuali.
6 Quindi, in conclusione, l'appellante chiedeva: “
1. In via preliminare, sospendere l'efficacia
esecutiva della sentenza n. 4117/2023 emessa dal Tribunale di Salerno, nella persona del dott.
Danise, in data 29 settembre 2023, e notificata, in forma esecutiva all'appellante, in data 16
novembre 2023, unitamente ad atto di precetto anche di rilascio di immobile, per la presenza
del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2. Accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione attiva in capo al sig. per tutti i motivi di cui in premessa;
3. CP_1
Condannare parte appellata, alla rifusione delle spese e dei compensi, oltre IVA e CPA, di
entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore del sottoscritto
procuratore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione del 29\3\2024, si costituiva il procuratore di el CP_1
giudizio di primo grado, al solo fine di dichiarare il decesso del proprio assistito, avvenuto il
27\2\2024, e chiedere la declaratoria di interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 299 cpc.
Quindi, dichiarata l'interruzione del processo (cfr. ordinanza del 14\5\2024), l'appellante,
conservando interesse alla riforma della sentenza, presentava ricorso in riassunzione in data
9\9\2024.
Di seguito, notificata ritualmente in rinnovazione la comparsa in riassunzione agli eredi di impersonalmente e collettivamente (cfr. ordinanza del 17\12\2024 e notifica CP_1
del 23\1\2025), ne veniva la contumacia per la mancata costituzione.
Successivamente, la causa era rinviata all'udienza del 23\10\2025 per la rimessione in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica (cfr. ordinanza del 30\4\2025).
Infine, sulle note scritte depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 23\10\2025,
la causa era riservata in decisione al collegio con provvedimento del 31\10\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che si esporranno di seguito.
7 A. Sul riparto dell'onere della prova nell'azione di restituzione
Con il primo motivo d'appello, si doleva della decisione del Giudice di prime Parte_1
cure nella parte in cui aveva reputato inconferente, rispetto alla domanda, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di come prospettata dall'appellante nella CP_1
comparsa conclusionale di primo grado. In dettaglio, per l'appellante, il Tribunale sarebbe caduto in errore ritenendo parte del compendio immobiliare di proprietà dei coniugi CP_1
e anche l'appartamento occupato dal 2006 da
[...] Controparte_2 Parte_1
ed edificato sul fondo identificato al foglio 5, particella 1153 (uliveto), sito in Positano (SA)
alla via G. Marconi n. 95, di proprietà invece dei signori e , Parte_4 Parte_5
come dimostrato dalle visure catastali e dalla sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, n. 92/2005, emessa in materia di reintegra nel possesso ex art. 703 cpc.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, questa Corte ritiene condivisibile la qualificazione del Giudice di prime cure della domanda attorea, proposta da on il ricorso ex art. 702 bis cpc, come CP_1
domanda di restituzione di natura personale mirante allo scioglimento del rapporto di comodato in essere e al conseguente rilascio dell'immobile occupato. Invero, l'esistenza di un comodato concluso senza formalità dalle parti (legate da stretti vincoli parentali) non era stata contestata dall'odierno appellante, che anzi aveva ammesso che l'immobile sito nel Comune di Positano
(SA), alla via G. Marconi n. 95, gli era stato concesso in uso da e da Controparte_2
senza alcuna scadenza e vita natural durante, nel 2006. CP_1
Risultavano, quindi, provati (non contestati) la consegna del bene e il rifiuto di restituzione.
Sul punto, giova richiamare i criteri distintivi elaborati dalla giurisprudenza in tema di azione a difesa della proprietà e riparto dell'onere della prova.
È noto che, “in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di
restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale
disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale,
8 l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro
chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo
riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non
mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova,
ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione
dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi
causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo” (cfr. Cass. del 26/02/2007,
n. 4416).
È stato anche più volte chiarito che “l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente
trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il
comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di
proprietario; da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede
la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene
nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio
diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce” (cfr. Cass., Ordinanza del 10/10/2018, n.
25052).
Inoltre, è stato affermato dalle Sezioni Unite il principio secondo cui “le difese di carattere
petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio
o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una "mutatio" od "emendatio libelli", ossia la
trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale
per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni
caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio
inerente le azioni reali (cosiddetta "probatio diabolica"), la cui prova, idonea a paralizzare la
9 pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese” (cfr. Cass. Sez.
U. del 28/03/2014, n. 7305).
Infine, va ricordato che, in base a un orientamento giurisprudenziale consolidato, “chiunque
abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine
pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è
legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli
ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando
eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento”
(cfr. Cass., Ordinanza del 9/10/2020, n. 21853).
È pacifico, quindi, che per vedere accolta la sua domanda, non doveva CP_1
dimostrare di essere proprietario dell'immobile, avendone chiesto la restituzione in forza di un contratto e avendo ben rappresentato le ragioni poste a fondamento dello scioglimento del vincolo (sia ex art. 1809 c.c. che ex art. 1810 c.c.).
D'altro canto, non aveva fornito la prova di un diverso titolo per il suo Parte_1
godimento del bene, non essendo utile a tal fine la mera riferibilità della proprietà a soggetti terzi, ossia e . Parte_4 Parte_5
Peraltro, la sentenza depositata con la comparsa conclusionale in primo grado (cfr. sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, n. 92/2005) rigettava la domanda di reintegra ex art. 703 cpc promossa da e , dando atto proprio Parte_4 Parte_5
di una situazione di possesso di lungo corso (almeno dall'agosto 1987) da parte di CP_1
del fondo sui quali insisteva l'immobile occupato da Il che conferma
[...] Parte_1
la circostanza che l'appellante aveva ricevuto da dalla moglie, e non da altri, CP_1
il bene occupato.
Di conseguenza, questa Corte condivide la decisione del primo giudice, che riconosceva la fondatezza del diritto del ricorrente alla restituzione dei beni, prima concessi in comodato precario.
10 B. Sulla condanna alle spese di primo grado
L'infondatezza del primo motivo di appello, come sopra argomentato, si estende anche all'ulteriore motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite, atteso che la condanna di alla refusione delle spese sostenute della parte ricorrente vittoriosa, oltretutto Parte_1
in misura pari alla metà, costituiva corretta attuazione del principio di soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 cpc.
In conclusione, per le motivazioni fin qui esposte, questa Corte ritiene che l'appello vada rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata.
C. Spese processuali
Per quanto attiene alle spese di lite, competenze e onorari, del presente grado di giudizio,
nonostante il criterio della soccombenza, non può disporsi la condanna alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio su parte appellante in favore degli appellati rimasti contumaci, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non hanno sopportato spese al cui rimborso abbiano diritto. Invero, come affermato dalla Suprema Corte,
“la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento
nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere
un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 06/09/2017, n. 20869).
Per quel che qui rileva, stante la complessiva e sostanziale soccombenza di Parte_1
è del tutto priva di fondamento la richiesta di condanna avanzata nei confronti degli appellati ai sensi dell'art. 96 cpc.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti degli eredi di ogni Parte_1 CP_1
diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 4117\2023 del 29\9\2023,
pubblicata in data 29\9\2023 dal Tribunale di Salerno;
2. NULLA per la spese di lite degli appellati contumaci;
3. RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 cpc;
4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Russo, MOT in tirocinio
generico.
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