Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
n. 5091/2023 R.g.
n…..…….. Reg. sent. n……….... Cron. n……….... Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott. Gianluca FIORELLA - presidente - dott.ssa Agnese DI BATTISTA - giudice est.- dott. Michele CARRA - giudice -
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 24.06.2025 la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5091 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”;
promosso da (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Ceroni, Parte_1 C.F._1 procuratrice domiciliataria;
- Ricorrente -
contro (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Teri, CP_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
- Resistente - Conclusioni: All'udienza del 08.04.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti che concordavano le condizioni della separazione. Con la partecipazione del P.M. in sede.
Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato in Pontassieve (FI) da e il Parte_1 CP_1 18.09.2010, ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta in questa sede risulti fondata e vada pertanto accolta. Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del rapporto coniugale irreversibile, tale da escludere la possibilità di una ricostituzione della necessaria comunione di vita e di sentimenti.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza ormai irreversibile creatosi tra i due coniugi, che giustifica la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento di una situazione personale di sofferenza, non più superabile con quella normale capacità di adattamento tipica della vita coniugale, divenuta per ciò stesso fonte di intollerabile disagio. Le parti, all'udienza del 08.04.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione in questi termini:
1) I coniugi vivano separati, portandosi reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicarsi eventuali variazioni di domicilio e/o di residenza proprie e della figlia minore Per_1
2) La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori ed avrà Persona_2 domiciliazione prevalente presso la madre, in Monteroni di Lecce (LE). I diritti di visita del padre saranno esercitati come delineati nel provvedimento della dott.ssa Di Battista del
13.11.2024. Le parti concordano comunque che, previo accordo tra loro, i diritti di visita potranno subire modifiche in ragione della distanza tra i genitori e della possibilità di trovare voli economici per il signor sempre nell'interesse di Pt_1 Per_1 3) Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario di corrispondendo alla madre, Pt_1 Per_1 Signora l'importo mensile di € 150,00, entro il giorno 10 di ogni mese, tramite CP_1 bonifico bancario sul conto corrente contraddistinto dal Codice IBAN:
29.11.2017 e con le modalità ivi previste;
4) Le parti concordano che l'assegno unico venga interamente percepito dalla signora CP_1
;
[...] 5) Per quanto riguarda la casa familiare, posta in Pontassieve (FI), Via del Cimitero n. 1, contraddistinta al Nuovo Catasto Urbano del Comune di Pontassieve al Foglio 26, particella
19, sub 14, categoria A/2, classe 4. Consistenza 6,5 vani, superficie catastale mq. 166, rendita
€. 604,25, e relative pertinenze, in comproprietà di entrambe le parti, la signora CP_1
si impegna a trasferire al marito tutti i diritti ad essa spettanti sulla detta unità
[...] immobiliare ed il signor si impegna a corrispondere quale prezzo, effettuate le Parte_1 dovute compensazioni, la somma di € 10.000,00 (diecimila/00), entro e non oltre 6 mesi dal deposito della Sentenza di separazione. A tal fine le parti si impegnano ad incaricare un
Notaio, scelto dal Signor per dare seguito agli accordi conclusi in questa sede Parte_1 ed il Signor potrà invitare la Signora innanzi al Notaio con un preavviso di Pt_1 CP_1 almeno 15 giorni innanzi al Notaio rogante in qualsiasi momento dopo il deposito della
Sentenza; 6) Le parti si danno reciprocamente atto che l'accordo in ordine al trasferimento immobiliare previsto sub 4 è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Detto trasferimento, quale atto posto in essere in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione dei coniugi e come contenuto necessario dello stesso, sarà esente da qualunque imposta in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della Legge 6 Marzo
1987, n. 74; 7) Le rate del mutuo oggi gravante sulle parti verranno corrisposte per intero dal signor Pt_1 fino alla completa estinzione. Il Signor con il trasferimento del 50% di proprietà
[...] Pt_1 della moglie in suo favore, rinuncia a richiedere la metà dei ratei dallo stesso corrisposti fino alla data del trasferimento di proprietà. Parimenti, la signora rinuncia a CP_1 richiedere al marito tutte le somme dalla stessa corrisposte per le spese di miglioramento e ristrutturazione dell'abitazione o qualsiasi altra somma alla medesima inerente;
8) Le parti concordano altresì che il signor versi in un buono postale intestato alla Parte_1 figlia la somma di € 5.000,00, entro la data della sua maggiore età; Persona_2
9) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere quindi alcunché l'uno dall'altra a titolo di mantenimento, e, nel contempo, di aver definito tutti i loro rapporti di natura economica e/o patrimoniale e che fino ad oggi nessuna somma è reciprocamente dovuta per il mantenimento ordinario o straordinario della figlia Per_1
10) Spese compensate. Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo raggiunto possono essere ratificate in quanto idonee a garantire il soddisfacimento dei loro interessi e quello della figlia minore oltre ad essere rispettose del principio della bigenitorialità. In particolare, con Per_1 specifico riferimento al regime di affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, lo stesso appare adeguato al corretto sviluppo psicofisico di anche alla luce Per_1 della volontà manifestata in tal senso da quest'ultima e dell'equilibrio raggiunto dalla stessa (cfr. C.T.U. del 25.03.2024, “Per quanto riguarda il regime di affido, nulla osta ad un affido condiviso con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre dove ha chiaramente manifestato Per_1 un migliore adattamento esprimendo la volontà di non modificare il suo stato attuale e l'equilibrio raggiunto”). Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento. Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, saranno a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], che contrassero matrimonio in Pontassieve (FI) in data CP_1 18.09.2010 (Atto di Matrimonio n. 47, Parte 2, Serie A, Anno 2010), alle condizioni indicate in parte motiva;
- spese del presente procedimento compensate.
- spese di CTU in solido tra le parti. Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontassieve (FI). Lecce, 24.06.2025
Il giudice estensore Il presidente dr.ssa Agnese DI BATTISTA dr. Gianluca FIORELLA