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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/12/2024, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 692 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente Relatore dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 692 / 2022
promossa da:
Parte_1
(Avv. Isabella Piaceri)
RICORRENTE
contro
CP_1
(Avv. Serena Fabbozzo)
RESISTENTE
con
L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente ad oggetto: divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 23.02.2022 e regolarmente notificato, deduceva Parte_1
di aver contratto con matrimonio con rito concordatario in data 25.02.2006, CP_1
rappresentando che, a causa di una serie di circostanze che avevano reso intollerabile la vita coniugale, i coniugi si erano separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Lucca;
che, con decreto datato 31.03.2009, l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione consensuale alle seguenti condizioni: “I coniugi vivranno separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza, con obbligo
di reciproca comunicazione;
la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori ed avrà dimora con la madre;
il padre verserà alla madre le somme mensili di E. 500,00 per
il mantenimento della stessa ed E. 300,00 per il mantenimento della minore, oltre rivalutazione Istat
e il 50% delle spese straordinarie per la minore;
le parti si danno reciproco nulla osta per il rilascio
ed il rinnovo del passaporto”; che, dopo la separazione, la sua vita e quella della moglie CP_1
divenivano più complicate, ripercuotendosi ciò sul corretto e sereno sviluppo della figlia ,
[...] Per_1
allora minorenne, che era stata seguita soprattutto dai nonni paterni;
che, attese le criticità della situazione, intervenivano i Servizi Sociali del Comune di Camaiore, che richiedevano al Tribunale
per i Minorenni l'adozione di provvedimenti relativi all'affidamento della minore;
che, a causa dei problemi di salute e psichiatrici di entrambi i genitori, il Tribunale per i minorenni di Firenze, con un primo provvedimento del 09.05.2011, affidava la minore al Servizio sociale di Camaiore con collocamento presso i nonni paterni, prescrivendo ai genitori di seguire le indicazioni degli operatori psicosociali e, segnatamente, il percorso Sert per il padre e il percorso psicoterapeutico individuale per la madre;
che, persistendo le precarie condizioni di salute e di instabilità fisica ed emotiva di entrambi i genitori, nonché principalmente problemi di tossicodipendenza, disturbi psichiatrici e di personalità della madre, le statuizioni di cui sopra venivano confermate con un secondo provvedimento del medesimo Tribunale datato 21.05.2015; che, nel corso dell'anno 2020, la condizione fisica, emotiva e psicologica della minore era drasticamente precipitata, al punto che le era stata riconosciuta un'invalidità civile, per la quale percepiva una relativa indennità; che la figlia era stata poi collocata presso la Comunità Terapeutica “Villa Toscano” di Stiava -Massarosa; che, in data 26.03.2021, il Tribunale per i Minorenni di Firenze, a causa di un peggioramento dello stato psicofisico della figlia e nell'interesse della stessa, adottava un nuovo provvedimento, confermando l'affidamento al Servizio Sociale di Camaiore con attribuzione al medesimo di tutte le decisioni in materia sanitaria, scolastica e burocratico-amministrativa necessarie, nonché il collocamento presso la Comunità Terapeutica “Villa Toscano”, ove già la minore si trovava.
Quanto alla propria situazione economica-reddituale, deduceva che da circa Parte_1
cinque anni svolgeva l'attività di saldatore a tempo determinato presso la Ditta “Saldatech Srls”, ora divenuta “Expert Yacht Srls”, percependo uno stipendio medio mensile pari ad euro 1.200,00, unica sua fonte di reddito;
che dalla predetta somma doveva decurtare dal 31.10.2017 euro 500,00 mensili per la locazione di un immobile ad uso abitativo, oltre spese per i servizi;
che sul predetto importo percepito a titolo salariale gravava una critica situazione debitoria, che aveva determinato l'avvio di un procedimento esecutivo da parte della Banca “Ifis Spa” per euro 14.637,46 oltre interessi di mora e spese, con successivo pignoramento di 1/5 dello stipendio, atteso il mancato pagamento delle rate di un finanziamento contratto in costanza di matrimonio per l'acquisto di un'auto ad uso familiare;
che risultava debitore della somma di euro 6.532,59 per contravvenzioni stradali e tasse automobilistiche non versate, che erano state contestate alla moglie , la quale all'epoca CP_1
utilizzava per la maggior parte del tempo l'auto ad uso familiare;
che, nel 2012, la convenuta gli aveva notificato un atto di precetto per le somme a titolo di mantenimento che non le erano state corrisposte;
che tale procedura non aveva avuto seguito, in quanto non possedeva alcun bene di proprietà e all'epoca era disoccupato;
che, in seguito, tutti i rapporti di lavoro intrapresi erano stati a tempo determinato, fino a quello attualmente svolto presso la Ditta “Expert Yacht Srls”; che con la moglie non si erano più riconciliati e che, pertanto, ricorrevano le condizioni previste dall'art. 3, co.
2 lett. b) della Legge 898/1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concludeva chiedendo la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile, domandando, altresì,
la revoca del contributo di mantenimento a favore della moglie.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, nulla eccepiva in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili matrimonio, mentre contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
A conferma di quanto già disposto in sede di separazione personale ed in considerazione della capacità reddituale del ricorrente, chiedeva che venisse accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in suo favore del diritto all'assegno divorzile nella misura pari ad € 500,00, nonché
dell'assegno di mantenimento per la figlia nella misura pari ad € 300,00. Persona_2
In particolare, deduceva che, dopo la separazione dal marito e con la figlia ancora in CP_1
tenera età, prestava la propria attività lavorativa come parrucchiera con orario part-time per potersi occupare della crescita della minore e contestualmente contribuire alle proprie esigenze di vita, oltre che a quelle della bambina;
che, con sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Lucca in data 31.03.2009, il ricorrente veniva condannato a corrispondere, a titolo di mantenimento della moglie e della figlia, rispettivamente € 500,00 ed € 300,00, oltre spese straordinarie, somme che, fatta eccezione per il primo mese, il marito non aveva mai versato;
che, tra la fine del 2010 e l'inizio del
2011, anche a causa della crisi economica, riusciva a reperire un lavoro come badante a tempo determinato, che, tuttavia, non le permetteva di prendere un'abitazione in locazione;
che, stante l'assenza di mezzi di sostentamento necessari, veniva sfrattata dalla casa coniugale e poi rimaneva senza residenza per 7 anni;
che, non disponendo di un'abitazione in cui stabilire la residenza, non riusciva a reperire alcuna occupazione lavorativa;
che, non avendo un'abitazione in cui vivere e non avendo i mezzi di sostentamento, aveva vissuto in una tenda da campeggio per 6 anni;
che, nonostante il ricorrente avesse trovato diversi lavori e, segnatamente, dal 2012 quello di saldatore, non le aveva versato quanto dovuto a titolo di mantenimento;
che solo nel 2018 stabiliva da una zia la residenza e,
in tal modo, riotteneva un documento di identità, nonché trovava un lavoro stagionale;
che attualmente aveva una capacità lavorativa molto ridotta, sia perché doveva accudire in via esclusiva una seconda figlia nata nel 2019, sia perché versava in uno stato di salute precario tale da impedirle di fatto di lavorare a tempo pieno e da obbligarla a sottoporsi a cure mediche molto frequenti.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, ritenendo che non vi fossero i presupposti per la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione e di quanto stabilito dal
Tribunale per i Minorenni di Firenze con provvedimento depositato in data 26.03.2021, in via provvisoria ed urgente confermava le predette statuizioni.
Nominava, inoltre, giudice istruttore la Dott.ssa Anna Martelli e fissava la prima udienza di comparizione e trattazione per il giorno 05.04.2023.
All'udienza del 05.04.2023, parte ricorrente manifestava l'intenzione di rinunciare al ricorso e, stante la sua volontà di passare a nuove nozze con l'attuale partner, chiedeva la pronuncia della sentenza parziale di divorzio. Parte resistente, invece, insisteva per l'accoglimento di tutte le richieste avanzate in comparsa di costituzione e per la pronuncia della sentenza parziale sullo status.
Con sentenza n. 856/2023 del Tribunale di Lucca è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto inter partes, nonché è stata rimessa la causa in istruttoria per l'ulteriore prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 26.07.2023 è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
13.03.2024.
All'udienza del 13.03.2024 le parti hanno precisato le conclusioni ed è stata rimessa la causa al collegio per la decisione, con assegnazione alle parti del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché è già stata pronunciata sentenza in punto di status, il presente giudizio ha ad oggetto unicamente la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente, nonché la conferma dell'assegno di mantenimento nei confronti della figlia ormai maggiorenne.
In merito all'assegno divorzile, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, recentemente pronunciatesi sul punto, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 5 c.6 della
I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno
di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e
perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della
norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e
determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla
conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno
degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass., SS.UU.,
sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
Successivamente, la Suprema Corte, nel riaffermare i principi espressi dalle Sezioni Unite, ha chiarito che “al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato
assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla
comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza
dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve
accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art.
5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del
contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del
patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative
professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica
l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, nè al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale
adeguato al contributo sopra richiamato” (Cass., Sez. I, sentenza 23/04/2019 n. 11178).
Ancora, la Suprema Corte (Cass., Sez. I., sentenza n. 38362 del 03.12.2021), aderendo al suddetto orientamento, ha cassato una sentenza in applicazione della “regola di giudizio che – ispirata al
canone dell'autoresponsabilità ed autosufficienza economica degli ex coniugi, in affermazione della
funzione, oltre che assistenziale, anche perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, destinata
a valere in ordine sia al riconoscimento che alla quantificazione (Cass. SU n. 18287 del 11/07/2018;
Cass. n. 5603 del 28/02/2020) – vuole che il giudice di merito, investito della domanda di
corresponsione di assegno divorzile, accerti l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere
autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che
dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita
matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi
ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. 09/08/2019 n.
21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603). Ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica
prospettazione in tal senso, infatti, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge
economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali -reddituali – che il coniuge richiedente
l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia,
rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. 08/09/2021, n. 24250). La
composizione della nuova regola di giudizio dà conto di un nuovo onere della prova a carico del
richiedente l'assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in
ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle
esigenze della famiglia, con sperequazione economico-reddituale degli ex coniugi”.
Alla luce dei principi sopra espressi dalla suprema Corte si ritiene che, nel caso in esame, ricorrano i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile con funzione strettamente assistenziale, attesa l'inadeguatezza dei mezzi della richiedente e l'impossibilità per la stessa di procurarseli per ragioni oggettive.
Al riguardo, dalla documentazione versata in atti (v. ISEE 2021 di parte resistente relativa ai redditi percepiti nel 2020) risulta che non è proprietaria di alcun bene immobile e, nell'anno CP_1
2020, non ha percepito alcun reddito da attività lavorativa;
nel medesimo anno, inoltre, il patrimonio mobiliare della stessa ammontava alla somma di euro 420,00.
Alla luce di tali risultanze, si ritiene che la stessa non disponga di mezzi idonei a garantirle un'esistenza libera e dignitosa.
Quanto alla possibilità o meno di procurarsi i suddetti mezzi, la resistente ha dedotto di avere una capacità lavorativa molto ridotta, sia perché deve occuparsi in via esclusiva di una seconda figlia nata nel 2019 da un'altra relazione, sia perché versa in uno stato di salute precario, dovendosi sottoporre frequentemente a visite mediche.
Si ritiene che la situazione descritta non impedisca alla resistente (40 anni) di trovare un'occupazione lavorativa a tempo parziale, attività che, peraltro, la stessa ha dedotto di aver svolto dopo la separazione dal ricorrente e con la figlia ancora piccolissima (v. pag. 3 comparsa di costituzione Per_1
e risposta).
In particolare, ha allegato di aver prestato attività lavorativa tra la fine del 2010 e CP_1
l'inizio del 2011 come badante a tempo determinato e di aver trovato un lavoro stagionale dopo aver stabilito la propria residenza presso l'abitazione di una zia.
Considerato, tuttavia, che un lavoro part time non consentirebbe comunque alla richiedente di procurarsi dei mezzi per vivere dignitosamente, questo Tribunale ritiene congruo riconoscere l'assegno divorzile in favore della stessa, il cui ammontare deve essere determinato tenendo conto della ridotta capacità reddituale di parte ricorrente.
Quest'ultimo, infatti, svolge l'attività di saldatore, con contratto a tempo indeterminato (doc. 8),
presso “Expert Yacht S.r.l.s.” e, dalla documentazione prodotta, risulta aver percepito:
- nell'anno 2019 un reddito lordo di euro 17.568,73 (per 273 giorni di lavoro) - nell'anno 2020 un reddito lordo di euro 20.950,70.
Su parte resistente, inoltre, grava l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 500,00 a titolo di canone di locazione (doc. 7), nonché il pignoramento di 1/5 dello stipendio percepito (doc. 9).
Pertanto, tenuto conto della capacità economica dell'obbligato, la somma a titolo di assegno divorzile a carico dello stesso deve essere determinata nell'importo di euro 150,00, che deve essere corrisposta a entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT. CP_1
Con riferimento alla figlia , ormai divenuta maggiorenne, non risultando la stessa Per_1
economicamente autosufficiente, si conferma a carico di parte ricorrente la somma di euro 300,00 a titolo di assegno di mantenimento, che l'obbligato – come risulta dalla dichiarazione resa dallo stesso all'udienza presidenziale del 13.07.2022 - già versa alla propria madre che si prende cura della ragazza.
In considerazione dell'accoglimento parziale delle domande di parte resistente quanto alle richieste di carattere economico relative all' assegno divorzile si ritiene sussistano apprezzabili motivi per compensare per la metà le spese di lite con condanna di parre ricorrente al pagamento della residua metà come liquidata in dispositivo con pagamento in favore dello Stato in ragione dell'ammissione di al beneficio del patrocinio a cario dello Stato.( spese liquidate tenuto conto che trattasi CP_1
di causa di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo i parametri minimi, con esclusione della voce relativa ad istruttoria e trattazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, vista la sentenza n. 856/2023 del Tribunale di Lucca, con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, così provvede:
1) Pone a carico di parte ricorrente , a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 150,00,
da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
CP_1 2) Conferma l'obbligo a carico di parte ricorrente di corrispondere la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
3) Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente la metà delle spese di lite del presente procedimento, che liquida, per tale frazione in euro, in euro 1453,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre alla metà delle spese di C.U. spese per marca da bollo e spese di notifica con pagamento in favore dello Stato in ragione dell'ammissione di al beneficio del patrocinio a carico dello Stato. CP_1
Lucca, 09.12.2024
Il Pres.Rel Est.
dott. Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente Relatore dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 692 / 2022
promossa da:
Parte_1
(Avv. Isabella Piaceri)
RICORRENTE
contro
CP_1
(Avv. Serena Fabbozzo)
RESISTENTE
con
L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente ad oggetto: divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 23.02.2022 e regolarmente notificato, deduceva Parte_1
di aver contratto con matrimonio con rito concordatario in data 25.02.2006, CP_1
rappresentando che, a causa di una serie di circostanze che avevano reso intollerabile la vita coniugale, i coniugi si erano separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Lucca;
che, con decreto datato 31.03.2009, l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione consensuale alle seguenti condizioni: “I coniugi vivranno separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza, con obbligo
di reciproca comunicazione;
la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori ed avrà dimora con la madre;
il padre verserà alla madre le somme mensili di E. 500,00 per
il mantenimento della stessa ed E. 300,00 per il mantenimento della minore, oltre rivalutazione Istat
e il 50% delle spese straordinarie per la minore;
le parti si danno reciproco nulla osta per il rilascio
ed il rinnovo del passaporto”; che, dopo la separazione, la sua vita e quella della moglie CP_1
divenivano più complicate, ripercuotendosi ciò sul corretto e sereno sviluppo della figlia ,
[...] Per_1
allora minorenne, che era stata seguita soprattutto dai nonni paterni;
che, attese le criticità della situazione, intervenivano i Servizi Sociali del Comune di Camaiore, che richiedevano al Tribunale
per i Minorenni l'adozione di provvedimenti relativi all'affidamento della minore;
che, a causa dei problemi di salute e psichiatrici di entrambi i genitori, il Tribunale per i minorenni di Firenze, con un primo provvedimento del 09.05.2011, affidava la minore al Servizio sociale di Camaiore con collocamento presso i nonni paterni, prescrivendo ai genitori di seguire le indicazioni degli operatori psicosociali e, segnatamente, il percorso Sert per il padre e il percorso psicoterapeutico individuale per la madre;
che, persistendo le precarie condizioni di salute e di instabilità fisica ed emotiva di entrambi i genitori, nonché principalmente problemi di tossicodipendenza, disturbi psichiatrici e di personalità della madre, le statuizioni di cui sopra venivano confermate con un secondo provvedimento del medesimo Tribunale datato 21.05.2015; che, nel corso dell'anno 2020, la condizione fisica, emotiva e psicologica della minore era drasticamente precipitata, al punto che le era stata riconosciuta un'invalidità civile, per la quale percepiva una relativa indennità; che la figlia era stata poi collocata presso la Comunità Terapeutica “Villa Toscano” di Stiava -Massarosa; che, in data 26.03.2021, il Tribunale per i Minorenni di Firenze, a causa di un peggioramento dello stato psicofisico della figlia e nell'interesse della stessa, adottava un nuovo provvedimento, confermando l'affidamento al Servizio Sociale di Camaiore con attribuzione al medesimo di tutte le decisioni in materia sanitaria, scolastica e burocratico-amministrativa necessarie, nonché il collocamento presso la Comunità Terapeutica “Villa Toscano”, ove già la minore si trovava.
Quanto alla propria situazione economica-reddituale, deduceva che da circa Parte_1
cinque anni svolgeva l'attività di saldatore a tempo determinato presso la Ditta “Saldatech Srls”, ora divenuta “Expert Yacht Srls”, percependo uno stipendio medio mensile pari ad euro 1.200,00, unica sua fonte di reddito;
che dalla predetta somma doveva decurtare dal 31.10.2017 euro 500,00 mensili per la locazione di un immobile ad uso abitativo, oltre spese per i servizi;
che sul predetto importo percepito a titolo salariale gravava una critica situazione debitoria, che aveva determinato l'avvio di un procedimento esecutivo da parte della Banca “Ifis Spa” per euro 14.637,46 oltre interessi di mora e spese, con successivo pignoramento di 1/5 dello stipendio, atteso il mancato pagamento delle rate di un finanziamento contratto in costanza di matrimonio per l'acquisto di un'auto ad uso familiare;
che risultava debitore della somma di euro 6.532,59 per contravvenzioni stradali e tasse automobilistiche non versate, che erano state contestate alla moglie , la quale all'epoca CP_1
utilizzava per la maggior parte del tempo l'auto ad uso familiare;
che, nel 2012, la convenuta gli aveva notificato un atto di precetto per le somme a titolo di mantenimento che non le erano state corrisposte;
che tale procedura non aveva avuto seguito, in quanto non possedeva alcun bene di proprietà e all'epoca era disoccupato;
che, in seguito, tutti i rapporti di lavoro intrapresi erano stati a tempo determinato, fino a quello attualmente svolto presso la Ditta “Expert Yacht Srls”; che con la moglie non si erano più riconciliati e che, pertanto, ricorrevano le condizioni previste dall'art. 3, co.
2 lett. b) della Legge 898/1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concludeva chiedendo la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile, domandando, altresì,
la revoca del contributo di mantenimento a favore della moglie.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, nulla eccepiva in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili matrimonio, mentre contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
A conferma di quanto già disposto in sede di separazione personale ed in considerazione della capacità reddituale del ricorrente, chiedeva che venisse accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in suo favore del diritto all'assegno divorzile nella misura pari ad € 500,00, nonché
dell'assegno di mantenimento per la figlia nella misura pari ad € 300,00. Persona_2
In particolare, deduceva che, dopo la separazione dal marito e con la figlia ancora in CP_1
tenera età, prestava la propria attività lavorativa come parrucchiera con orario part-time per potersi occupare della crescita della minore e contestualmente contribuire alle proprie esigenze di vita, oltre che a quelle della bambina;
che, con sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Lucca in data 31.03.2009, il ricorrente veniva condannato a corrispondere, a titolo di mantenimento della moglie e della figlia, rispettivamente € 500,00 ed € 300,00, oltre spese straordinarie, somme che, fatta eccezione per il primo mese, il marito non aveva mai versato;
che, tra la fine del 2010 e l'inizio del
2011, anche a causa della crisi economica, riusciva a reperire un lavoro come badante a tempo determinato, che, tuttavia, non le permetteva di prendere un'abitazione in locazione;
che, stante l'assenza di mezzi di sostentamento necessari, veniva sfrattata dalla casa coniugale e poi rimaneva senza residenza per 7 anni;
che, non disponendo di un'abitazione in cui stabilire la residenza, non riusciva a reperire alcuna occupazione lavorativa;
che, non avendo un'abitazione in cui vivere e non avendo i mezzi di sostentamento, aveva vissuto in una tenda da campeggio per 6 anni;
che, nonostante il ricorrente avesse trovato diversi lavori e, segnatamente, dal 2012 quello di saldatore, non le aveva versato quanto dovuto a titolo di mantenimento;
che solo nel 2018 stabiliva da una zia la residenza e,
in tal modo, riotteneva un documento di identità, nonché trovava un lavoro stagionale;
che attualmente aveva una capacità lavorativa molto ridotta, sia perché doveva accudire in via esclusiva una seconda figlia nata nel 2019, sia perché versava in uno stato di salute precario tale da impedirle di fatto di lavorare a tempo pieno e da obbligarla a sottoporsi a cure mediche molto frequenti.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, ritenendo che non vi fossero i presupposti per la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione e di quanto stabilito dal
Tribunale per i Minorenni di Firenze con provvedimento depositato in data 26.03.2021, in via provvisoria ed urgente confermava le predette statuizioni.
Nominava, inoltre, giudice istruttore la Dott.ssa Anna Martelli e fissava la prima udienza di comparizione e trattazione per il giorno 05.04.2023.
All'udienza del 05.04.2023, parte ricorrente manifestava l'intenzione di rinunciare al ricorso e, stante la sua volontà di passare a nuove nozze con l'attuale partner, chiedeva la pronuncia della sentenza parziale di divorzio. Parte resistente, invece, insisteva per l'accoglimento di tutte le richieste avanzate in comparsa di costituzione e per la pronuncia della sentenza parziale sullo status.
Con sentenza n. 856/2023 del Tribunale di Lucca è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto inter partes, nonché è stata rimessa la causa in istruttoria per l'ulteriore prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 26.07.2023 è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
13.03.2024.
All'udienza del 13.03.2024 le parti hanno precisato le conclusioni ed è stata rimessa la causa al collegio per la decisione, con assegnazione alle parti del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché è già stata pronunciata sentenza in punto di status, il presente giudizio ha ad oggetto unicamente la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente, nonché la conferma dell'assegno di mantenimento nei confronti della figlia ormai maggiorenne.
In merito all'assegno divorzile, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, recentemente pronunciatesi sul punto, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 5 c.6 della
I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno
di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e
perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della
norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e
determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla
conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno
degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass., SS.UU.,
sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
Successivamente, la Suprema Corte, nel riaffermare i principi espressi dalle Sezioni Unite, ha chiarito che “al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato
assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla
comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza
dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve
accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art.
5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del
contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del
patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative
professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica
l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, nè al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale
adeguato al contributo sopra richiamato” (Cass., Sez. I, sentenza 23/04/2019 n. 11178).
Ancora, la Suprema Corte (Cass., Sez. I., sentenza n. 38362 del 03.12.2021), aderendo al suddetto orientamento, ha cassato una sentenza in applicazione della “regola di giudizio che – ispirata al
canone dell'autoresponsabilità ed autosufficienza economica degli ex coniugi, in affermazione della
funzione, oltre che assistenziale, anche perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, destinata
a valere in ordine sia al riconoscimento che alla quantificazione (Cass. SU n. 18287 del 11/07/2018;
Cass. n. 5603 del 28/02/2020) – vuole che il giudice di merito, investito della domanda di
corresponsione di assegno divorzile, accerti l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere
autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che
dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita
matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi
ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. 09/08/2019 n.
21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603). Ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica
prospettazione in tal senso, infatti, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge
economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali -reddituali – che il coniuge richiedente
l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia,
rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. 08/09/2021, n. 24250). La
composizione della nuova regola di giudizio dà conto di un nuovo onere della prova a carico del
richiedente l'assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in
ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle
esigenze della famiglia, con sperequazione economico-reddituale degli ex coniugi”.
Alla luce dei principi sopra espressi dalla suprema Corte si ritiene che, nel caso in esame, ricorrano i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile con funzione strettamente assistenziale, attesa l'inadeguatezza dei mezzi della richiedente e l'impossibilità per la stessa di procurarseli per ragioni oggettive.
Al riguardo, dalla documentazione versata in atti (v. ISEE 2021 di parte resistente relativa ai redditi percepiti nel 2020) risulta che non è proprietaria di alcun bene immobile e, nell'anno CP_1
2020, non ha percepito alcun reddito da attività lavorativa;
nel medesimo anno, inoltre, il patrimonio mobiliare della stessa ammontava alla somma di euro 420,00.
Alla luce di tali risultanze, si ritiene che la stessa non disponga di mezzi idonei a garantirle un'esistenza libera e dignitosa.
Quanto alla possibilità o meno di procurarsi i suddetti mezzi, la resistente ha dedotto di avere una capacità lavorativa molto ridotta, sia perché deve occuparsi in via esclusiva di una seconda figlia nata nel 2019 da un'altra relazione, sia perché versa in uno stato di salute precario, dovendosi sottoporre frequentemente a visite mediche.
Si ritiene che la situazione descritta non impedisca alla resistente (40 anni) di trovare un'occupazione lavorativa a tempo parziale, attività che, peraltro, la stessa ha dedotto di aver svolto dopo la separazione dal ricorrente e con la figlia ancora piccolissima (v. pag. 3 comparsa di costituzione Per_1
e risposta).
In particolare, ha allegato di aver prestato attività lavorativa tra la fine del 2010 e CP_1
l'inizio del 2011 come badante a tempo determinato e di aver trovato un lavoro stagionale dopo aver stabilito la propria residenza presso l'abitazione di una zia.
Considerato, tuttavia, che un lavoro part time non consentirebbe comunque alla richiedente di procurarsi dei mezzi per vivere dignitosamente, questo Tribunale ritiene congruo riconoscere l'assegno divorzile in favore della stessa, il cui ammontare deve essere determinato tenendo conto della ridotta capacità reddituale di parte ricorrente.
Quest'ultimo, infatti, svolge l'attività di saldatore, con contratto a tempo indeterminato (doc. 8),
presso “Expert Yacht S.r.l.s.” e, dalla documentazione prodotta, risulta aver percepito:
- nell'anno 2019 un reddito lordo di euro 17.568,73 (per 273 giorni di lavoro) - nell'anno 2020 un reddito lordo di euro 20.950,70.
Su parte resistente, inoltre, grava l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 500,00 a titolo di canone di locazione (doc. 7), nonché il pignoramento di 1/5 dello stipendio percepito (doc. 9).
Pertanto, tenuto conto della capacità economica dell'obbligato, la somma a titolo di assegno divorzile a carico dello stesso deve essere determinata nell'importo di euro 150,00, che deve essere corrisposta a entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT. CP_1
Con riferimento alla figlia , ormai divenuta maggiorenne, non risultando la stessa Per_1
economicamente autosufficiente, si conferma a carico di parte ricorrente la somma di euro 300,00 a titolo di assegno di mantenimento, che l'obbligato – come risulta dalla dichiarazione resa dallo stesso all'udienza presidenziale del 13.07.2022 - già versa alla propria madre che si prende cura della ragazza.
In considerazione dell'accoglimento parziale delle domande di parte resistente quanto alle richieste di carattere economico relative all' assegno divorzile si ritiene sussistano apprezzabili motivi per compensare per la metà le spese di lite con condanna di parre ricorrente al pagamento della residua metà come liquidata in dispositivo con pagamento in favore dello Stato in ragione dell'ammissione di al beneficio del patrocinio a cario dello Stato.( spese liquidate tenuto conto che trattasi CP_1
di causa di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo i parametri minimi, con esclusione della voce relativa ad istruttoria e trattazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, vista la sentenza n. 856/2023 del Tribunale di Lucca, con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, così provvede:
1) Pone a carico di parte ricorrente , a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 150,00,
da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
CP_1 2) Conferma l'obbligo a carico di parte ricorrente di corrispondere la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
3) Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente la metà delle spese di lite del presente procedimento, che liquida, per tale frazione in euro, in euro 1453,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre alla metà delle spese di C.U. spese per marca da bollo e spese di notifica con pagamento in favore dello Stato in ragione dell'ammissione di al beneficio del patrocinio a carico dello Stato. CP_1
Lucca, 09.12.2024
Il Pres.Rel Est.
dott. Anna Martelli