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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 2223/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2223/2024 promosso da:
ato il 16.02.1972 a OSIMO (AN); Parte_1
e nata il [...] a [...], CP_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PELLEGRINI MAURO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, prestando sin
d'ora il comune consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità validi ai fini dell'espatrio;
2) Entrambi i coniugi, indipendenti ed autosufficienti economicamente, stabiliscono che nessun mantenimento è dovuto nei confronti dell'altro, rinunciando così reciprocamente al rispettivo mantenimento;
3) I coniugi dichiarano d'aver definito ogni questione economica – patrimoniale tra loro esistente e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro”.
1 * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 24.05.2024, e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Osimo (AN) il 2.08.2009.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che in data 30.05.2024 ha espresso parere favorevole.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 3993 del 20.04.2022 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 12.04.2022 (svolta mediante il deposito di note scritte).
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Osimo (AN) il 2.08.2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Osimo (AN) al n. 53, parte 2, serie A dell'anno 2009.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, in assenza di figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Osimo (AN) il 02/08/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Osimo (AN) al n. 53, parte 2, serie A dell'anno 2009;
2 prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2223/2024 promosso da:
ato il 16.02.1972 a OSIMO (AN); Parte_1
e nata il [...] a [...], CP_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PELLEGRINI MAURO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, prestando sin
d'ora il comune consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità validi ai fini dell'espatrio;
2) Entrambi i coniugi, indipendenti ed autosufficienti economicamente, stabiliscono che nessun mantenimento è dovuto nei confronti dell'altro, rinunciando così reciprocamente al rispettivo mantenimento;
3) I coniugi dichiarano d'aver definito ogni questione economica – patrimoniale tra loro esistente e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro”.
1 * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 24.05.2024, e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Osimo (AN) il 2.08.2009.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che in data 30.05.2024 ha espresso parere favorevole.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 3993 del 20.04.2022 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 12.04.2022 (svolta mediante il deposito di note scritte).
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Osimo (AN) il 2.08.2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Osimo (AN) al n. 53, parte 2, serie A dell'anno 2009.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, in assenza di figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Osimo (AN) il 02/08/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Osimo (AN) al n. 53, parte 2, serie A dell'anno 2009;
2 prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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