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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/05/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1119/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 16/10/2024 promossa d a
OGGETTO:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
Parte_2 (C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
MAFFI GIAMPIERO, elettivamente domiciliati in PORTICO ANTICA
FONTE 11 25047 DARFO BOARIO TERME presso il difensore avv.
MAFFI GIAMPIERO
APPELLANTI
c o n t r o pagina 1 di 17 C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. SOAVE GIANCARLO, elettivamente domiciliato in BRESCIA-VIA FERRAMOLA N. 3 presso lo studio dell' avv.
DE' MEDICI RICCARDO
APPELLATO
E contro
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- sezione prima-
pubblicata in data 20.4.2022 con il n. 1004/22.
CONCLUSIONI
Degli appellanti:
In via Principale: Accertare e dichiarare l'errata applicazione da parte del
Giudice di primo grado della disciplina di cui all'art. 2054 c.c. secondo comma e, di conseguenza, l'errata attribuzione di un concorso di colpa paritario in via presuntiva a carico del conducente sig. e, in Parte_1
accoglimento delle domande svolte dagli attori nel giudizio di primo grado,
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella Controparte_2
causazione del sinistro occorso in data 5.08.2015.
Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare i convenuti appellati in solido tra loro, all'integrale risarcimento del danno non patrimoniale causato agli attori nella misura del 100% degli importi accertati pagina 2 di 17 nel corso del giudizio di primo grado (pari ad € 41.872,75 a titolo di lesioni personali ed € 2.738,00 a titolo di danno materiale) detratto ovviamente quanto nel frattempo già versato dalla compagnia, oppure nella misura del 100
% dei maggiori importi che verranno determinati in caso di rimessione in istruttoria ed espletamento di una nuova perizia medico-legale sulla persona del signor . Parte_1
In subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata declaratoria di esclusiva responsabilità del signor nella causazione del Controparte_2
sinistro, accertare e dichiarare in ogni caso l'errata applicazione da parte del
Giudice della disciplina di cui all'art. 2054 c.c., co. 2 e, per l'effetto, accertare,
sulla base degli elementi raccolti nel giudizio di primo grado e di quelli che verranno raccolti mediante rimessione in istruttoria del giudizio la minore misura di concorso attribuibile al sig. , rispetto a quella Parte_1
presuntiva paritaria attribuita dal giudice di prime cure.
Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire il danno a favore dei sig.ri e Parte_1 Pt_2
delle somme a loro dovuta nella misura dell'eventuale minore
[...]
responsabilità come sopra riconosciuta in capo al conducente sig. Pt_1
.
[...]
Ferme le altre disposizioni.
In via istruttoria:
Previa rimessione del giudizio in istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle pagina 3 di 17 istanze istruttorie tutte dedotte nel giudizio di primo grado e non accolte ed in particolare, perché venga ordinata l'esibizione ex art 210 c.p.c. delle fotografie
Contr menzionate nella perizia dell' ritraenti i danni subiti dal motociclo del sig. , ma non prodotte né con comparsa di costituzione e risposta, Parte_2
né con la prima memoria istruttoria. Inoltre, in ragione di quanto dedotto nel terzo motivo di appello ed in considerazione dei danni estetici subiti dal sig.
, espletare una nuova consulenza tecnica medico legale sulla Parte_1
persona del sig. Parte_1
Di UCI:
Rigettarsi l'appello, vinte le spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 5 agosto 2015 alle ore 18,50 sulla strada provinciale 45 nel centro abitato del Comune di Malegno Paolo Bellesi, di 19 anni, alla guida del motoveicolo
BMW F 650 di proprietà del padre entrava in collisione con il Parte_2
veicolo Dacia GA immatricolato in Romania, condotto dal proprietario
, di anni 59, che stava compiendo un'inversione di marcia. Controparte_2
Nell'urto cadeva al suolo riportando gravi lesioni (politrauma Parte_1
con ampia FLC al collo), per le quali veniva ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale di Esine, ove subiva un intervento urgente di legatura della giugulare, per essere poi trasferito presso il reparto di Chirurgia ORL, sino alle dimissioni in data 8 agosto.
pagina 4 di 17 Al termine del periodo di malattia, presentava lesioni Parte_1
permanenti.
In fase pregiudiziale, su mandato di Controparte_1 [...]
delegata dalla compagnia assicuratrice rumena , Parte_3 CP_3
versava a € 6.337 a ristoro dei danni non patrimoniali e a Parte_1 [...]
€ 850 da imputare al danno patrimoniale per il danneggiamento della Pt_2
Honda.
Con citazione notificata il 6.3.2017 e convenivano in Pt_1 Parte_2
giudizio e , chiedendo l'accertamento della CP_1 Controparte_2
responsabilità esclusiva o prevalente del conducente del veicolo estero nella determinazione del sinistro, con la conseguente condanna dell' al CP_1
risarcimento dei danni da loro subiti, non ristorati dall'acconto percepito.
Istruita la causa con una prima C.T.U. cinematica, una seconda C.T.U. medico legale sulla persona di escussi testi, il Tribunale pronunciava la Parte_1
sentenza n. 1004/2022 con la quale applicava la presunzione di concorso paritario responsabilità dei conducenti dei veicoli scontratisi (art. 2054 comma secondo c.c.), condannava quindi l' al risarcimento dei danni residui CP_1
occorsi a e a liquidati rispettivamente in € 15.309,37 ed € Pt_1 Parte_2
519,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi.
Compensava le spese processuali e delle due C.T.U.
La motivazione adottata dal Tribunale era la seguente.
pagina 5 di 17 La dinamica del sinistro era stata rappresentata concordemente dalle parti in piena rispondenza a quanto riferito da agli agenti della Controparte_2
Polstrada di Bergamo intervenuti nell'immediatezza del fatto, ai rilievi da loro eseguiti, alle dichiarazioni del teste oculare Testimone_1
Lo scontro era avvenuto nel centro della corsia di provenienza della motocicletta (direzione Breno-Cividate), opposta all'originaria percorrenza tenuta dall'autoveicolo, allorchè il suo conducente, dopo una breve sosta sul margine destro della sua carreggiata, si era reimmesso sulla strada con un'
inversione di marcia.
Entrambe le condotte di guida erano in nesso causale con il sinistro.
Quanto alla colpa, era certo che aveva omesso di dare la Controparte_2
precedenza al motoveicolo nella fase di immissione nel flusso della circolazione stradale, provenendo da un'area di sosta, in violazione dell'art. 154 c.d.s.
A carico di era addebitabile di non aver tenuto una velocità Parte_1
adeguata al luogo del sinistro, posto nel centro abitato, in violazione dell'art. 141 C.d.S.
La C.T.U. aveva evidenziato che la mancanza di fotografie sia dei danni subiti dai mezzi, sia dei luoghi, aveva reso difficile il calcolo della velocità tenuta dalla Honda;
aveva comunque elaborato due distinte ipotesi, fondate sulla traccia di frenata del motoveicolo di metri 7,70 rinvenuta sulla carreggiata, che pagina 6 di 17 se fosse stata lasciata dalla ruota posteriore denotava una velocità di 42/49
km/h, oppure di 59/64 km/h se prodotta da quella anteriore.
Il Tribunale concludeva che gli elementi acquisiti non consentivano di attribuire ad uno dei due conducenti la colpa prevalente, applicava quindi la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 comma secondo c.c.
Trattava quindi la quantificazione del danno.
in base alla risultanze della C.T.U. medico legale, aveva Parte_1
riportato nel sinistro ferite multiple al volto e al collo, lesione completa della vena giugulare esterna, frattura del quadrante anteroinferiore della glena scapolare di sinistra, frattura della corona del dente 26, che gli avevano causato un periodo di invalidità temporanea di giorni 3 al 100%, di giorni 20
al 75%, di giorni 30 al 25%, nonché lesioni permanenti del 12/13%.
Il danno biologico dinamico relazionale era liquidato in base ai parametri delle tabelle del Tribunale di Milano (anno 2021), nella duplice componente del danno alla salute e dal danno da sofferenza, in € 40.220,75 ( di cui €
36.458,75 da menomazioni permanenti, € 3.762 per il periodo di invalidità
temporanea).
Il danno patrimoniale da spese mediche ritenute congrue dal C.T.U. era di €
1.652.
Dal totale del danno subito da di € 41.872,75, ridotto del 50% ad Parte_1
€ 20.936,37, doveva detrarsi l'acconto percepito, sicchè il danno risarcibile era pagina 7 di 17 di € 15.309,37.
A spettava invece il residuo risarcimento di € 519 per il danno Parte_2
patrimoniale, detratto l'acconto ricevuto dal valore antesinistro della BMW di
€ 2.738, dimidiato in € 1.369.
Le spese processuali e quelle sostenute per le C.T.U. erano compensate in ragione della “ contiguità tra le somme versate in acconto e quelle liquidate”
dal Tribunale.
La sentenza era gravata da e Pt_1 Parte_2
Si costituiva resistendo all'impugnazione. CP_1
All'udienza del 16 ottobre 2024 la causa passava in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti contestano al Tribunale di aver erroneamente applicato la presunzione di concorso paritario nella determinazione del sinistro posta dall'art. 2054 comma secondo c.c.
Chiedono che venga riconosciuta la responsabilità esclusiva di CP_2
che ha posto in essere una manovra improvvisa, senza verificare se
[...]
la strada fosse libera da veicoli provenienti da entrambi i sensi di marcia,
impedendo così a di evitare l'impatto, che sarebbe avvenuto Parte_1
anche se avesse tenuto una velocità inferiore a quella accertata in via ipotetica pagina 8 di 17 dalla C.T.U. cinematica.
In subordine, chiedono la riduzione del concorso di colpa attribuito a
[...]
nella misura del 20/30% . Pt_1
Con il secondo motivo evidenziano la contradditorietà del percorso motivazionale del Tribunale che ha rigettato l'istanza di esibizione delle fotografie scattate dal perito della compagnia della , ritenendo la CP_4
C.T.U. completa ed esauriente, nonostante le incertezze ricostruttive sulla dinamica del sinistro, che l'acquisizione di ulteriori documenti avrebbe consentito di superare.
Con il terzo motivo chiedono che la Corte disponga la rinnovazione della
C.T.U. medico legale, dovendosi ritenere viziata da esiti inaffidabili se confrontati con un'invalidità permanente e temporanea di Parte_1
valutata dal C.T.P. in misura quasi doppia;
sostengono inoltre che il C.T.U.
non ha adeguatamente considerato il danno estetico causato dalla cicatrice e dall'area cheloidea poste nell'area visibile del collo, in persona di soli 20 anni.
-.-
Il primo ed il secondo motivo si prestano a trattazione congiunta.
Questa Corte non individua alcun vizio metodologico né omissioni nell'operato del C.T.U. incaricato di ricostruire la dinamica del sinistro che richieda l'acquisizione delle fotografie scattate dal perito dell' o la CP_1
rinnovazione richiesta dagli appellanti. pagina 9 di 17 La C.T.U., pur evidenziando una difficoltà nella propria indagine, determinata dal fatto che i rilievi degli agenti della Polstrada erano carenti, è stata in grado di individuare la dinamica del sinistro in termini esaustivi, fondandosi su plurimi elementi oggettivi disponibili, tra loro concordanti, costituiti: dalla posizione di arresto dei veicoli, dalla traccia di frenata della motocicletta sulla carreggiata, nonché dalla deposizione del teste oculare che ha Tes_1
assistito alla manovra di immissione della sulla strada. CP_4
Nel caso concreto, è doverosa la valutazione della responsabilità (esclusiva o concorrente) dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro né sia possibile stabilire il grado di colpa dei soggetti che si trovavano alla guida dei mezzi.
E' certo che il punto d'urto sia posto all'interno della corsia di percorrenza della Honda, che è stata urtata dalla nella fase finale della CP_4
manovra di inversione di marcia compiuta da che, dopo Controparte_2
essersi fermato sul lato destro della strada, era rientrato sulla carreggiata in direzione opposta senza controllare il traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia.
ha invero riferito agli agenti verbalizzanti di aver iniziato Controparte_2
l'inversione di marcia dopo aver “visto che dalla mia destra non pagina 10 di 17 sopraggiungevano veicoli”.
Anche il teste che era a bordo di un autoveicolo parcheggiato Tes_1
dietro la Dacia GA, giovandosi della perfetta visibilità del campo del sinistro, in un momento in cui il traffico era limitato, ha confermato che la vettura si è messa in moto eseguendo direttamente l'inversione di marcia,
senza che il suo conducente si avvedesse dell'avvicinarsi dal lato sinistro della motocicletta, mentre lo stesso teste l'aveva ben avvistata.
La velocità del motoveicolo non è stata accertata dalla C.T.U., nell'ipotesi più
favorevole per era di 42-49 orari;
non era comunque consona Parte_1
allo stato dei luoghi poiché non ha consentito l'arresto idoneo ad evitare lo scontro dei mezzi.
La responsabilità prevalente va però attribuita al conducente della CP_4
che ha effettuato una manovra di inversione di marcia improvvisa e
[...]
pericolosa, che, sia pure consentita dalla segnaletica orizzontale sulla carreggiata (strisce tratteggiate) richiedeva attenzione e cautela.
, invece, si è reimmesso sulla strada omettendo di guardare a Controparte_2
destra e a sinistra, trascurando la più elementare misura di sicurezza richiedibile agli utenti della strada.
Per tali ragioni, questa Corte ritiene che il concorso di responsabilità è del
25% in capo a e del 75% a carico di . Parte_1 Controparte_2
Il terzo motivo è infondato. pagina 11 di 17 Le critiche portate dagli appellanti alle valutazioni delle menomazioni permanenti subite da da parte del C.T.U. medico legale non Parte_1
possono essere accolte.
Il C.T.U. ha considerato ogni lesione causata al danneggiato dalla caduta sulla strada conseguita all'urto tra i due veicoli, compresa la valenza della cicatrice al collo nell'ambito della percentuale del 12/13 % che è stata calcolata in base ai baremès delle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico-SIMLA Giuffrè 2016.
Le diverse e maggiori valutazioni espresse nella perizia di parte redatta dal dr.
(18/20%) possono essere attribuite all'utilizzo di altra tabella medico Per_1
legale, non specificata nella relazione prodotta dagli appellanti;
inoltre tale valutazione non è stata riproposta dal C.T.P. che ha partecipato alle operazioni peritali, ha poi ricevuto la bozza di relazione del C.T.U. alla quale non ha avanzato alcuna osservazione, comportamento che denota un consenso alla quantificazione operata.
-.-
In esito all'accoglimento dei motivi inerenti la responsabilità di Parte_1
nella determinazione del sinistro, questa Corte è tenuta a liquidare il danno non patrimoniale subito da in base ai parametri della tabella Parte_1
elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione (anno 2024), nell'importo corrispondente alla somma delle pagina 12 di 17 due componenti del danno (biologico dinamico-relazionale e da sofferenza).
Il danno viene così liquidato:
danno da invalidità permanente - età del danneggiato (20 anni), importo medio tra il valore del 12% (€ 39.643) e del 13% (45.106)= € 42.374,50;
danno da invalidità temporanea (€ 115,00 per ogni giorno di I.T.T.) : € 345 per giorni 3 di I.T.T.; € 1.725 per giorni 20 di I.T.P. al 75%; € 1.437 per giorni 25
di I.T.P. al 50%; € 862,50 per giorni 30 di I.T.P. al 25%; per un totale di €
4.370
a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e da sofferenza temporaneo.
Ad esso va sommato il danno patrimoniale per spese mediche è di € 1.652.
Il danno occorso a in nesso causale con il sinistro viene liquidato Parte_1
per l'intero in € 48.396,50.
Considerata la percentuale del 25% della responsabilità attribuibile al danneggiato, il danno risarcibile ammonta a € 36.297,37.
Il danno patrimoniale spettante a per il danneggiamento della Parte_2
motocicletta, determinato per l'intero in € 2.738, in dipendenza del concorso di colpa del conducente del mezzo ammonta a € 2.053.
Il residuo credito in favore degli appellanti va così calcolato: si devono rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto, devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, detrarre l'acconto dal credito, calcolare e sommare gli pagina 13 di 17 interessi compensativi mediante l'applicazione di un saggio scelto in via equitativa, sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto.
Si ottiene così per la somma di € 33.608,01 (€ 48.396,50 Parte_1
importo devalutato al 5 agosto 2015 in € 39.964,08, somma dalla quale va detratto l'acconto di € 6.337 percepito il 3.11.2016, devalutato alla medesima data, in € 6.356,07).
Gli interessi maturati sull'intero capitale di € 48.396,50 e previa rivalutazione di esso operata anno per anno, dalla data del 5.8.2015 al 3.11.2016
ammontano a € 179,50.
Gli interessi, calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (33.608,01) rivalutata anno per anno, dal pagamento dell'acconto all'oggi ammontano a €. 4.152,30.
Alla somma di € 33.608,01 in linea capitale, devono aggiungersi gli interessi,
per € 37.939,81 che costituisce il credito residuo di Parte_1
Su tale somma decorrono gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Il credito residuo di va calcolato col medesimo procedimento. Parte_2
L'importo di € 2.053 devalutato al 5.8.2015 ammonta a € 1.692,50, da esso va detratto l'importo di € 850 riscosso il 16.12.2015 che non subisce pagina 14 di 17 devalutazione poiché pagato in prossimità del sinistro.
Sulla differenza di € 1.203 vanno sommati gli interessi maturati sull'intero capitale di € 2.053 e previa rivalutazione di esso operata anno per anno, dalla data del 5.8.2015 al 16.12.2015 che ammontano a € 3,73.
Gli interessi, calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto € 1.203) rivalutata anno per anno, dal pagamento dell'acconto all'oggi ammontano a € 151,11.
Alla somma di € 1.203 in linea capitale, devono aggiungersi gli interessi, per un totale di € 1.357,83 che costituisce il credito residuo di Parte_1
Su tale somma decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
La condanna al risarcimento va accolta nei confronti della sola CP_1
poiché il conducente è stato convenuto in giudizio con notificazione avvenuta presso il suo domicilio avanti all' CP_1
E' quindi preclusa la condanna in solido richiesta dagli appellanti (peraltro correttamente non accolta dal Tribunale), considerato che i responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in da un veicolo con targa estera, Pt_3
Contr sono domiciliati "ex lege" presso l ( solo ai fini Controparte_1
della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio.
pagina 15 di 17 Per formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 cod.
civ. il danneggiato ha l'onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze ( V. Cass. 7932/12).
L' accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto la soccombenza di CP_1
Le spese processuali sono liquidate in dispositivo in conformità ai criteri delle tabelle allegate al D.M. 55/14 ( scaglione di valore del decisum, valori medi).
Le spese sostenute per entrambe le C.T.U. sono poste in via definitiva a carico di CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 1004/2002 del Tribunale di Brescia, così provvede:
accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore
[...]
di di € 36.297,37 e in favore di di € 1.357,83, Parte_1 Parte_2
importi maggiorati da interessi al tasso legale decorrenti dalla data della presente sentenza sino al saldo;
al rimborso in favore degli appellanti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
pagina 16 di 17 -quanto al primo grado in € 7.616 (di cui € 1.701 per la fase di studio, € 1.204
per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase istruttoria, € 2.905 per la fase decisionale), oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi,
Iva e CPA;
- quanto al presente grado in € 6.946 ( di cui € 2.058 per la fase di studio, €
1.418 per la fase introduttiva;
€ 3.470 per la fase decisionale), oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;
pone in via definitiva le spese sostenute per entrambe le C.T.U. a carico di
CP_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
La Consigliere est. La Presidente
Lucia Cannella Manuela Cantù
pagina 17 di 17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1119/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 16/10/2024 promossa d a
OGGETTO:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
Parte_2 (C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
MAFFI GIAMPIERO, elettivamente domiciliati in PORTICO ANTICA
FONTE 11 25047 DARFO BOARIO TERME presso il difensore avv.
MAFFI GIAMPIERO
APPELLANTI
c o n t r o pagina 1 di 17 C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. SOAVE GIANCARLO, elettivamente domiciliato in BRESCIA-VIA FERRAMOLA N. 3 presso lo studio dell' avv.
DE' MEDICI RICCARDO
APPELLATO
E contro
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- sezione prima-
pubblicata in data 20.4.2022 con il n. 1004/22.
CONCLUSIONI
Degli appellanti:
In via Principale: Accertare e dichiarare l'errata applicazione da parte del
Giudice di primo grado della disciplina di cui all'art. 2054 c.c. secondo comma e, di conseguenza, l'errata attribuzione di un concorso di colpa paritario in via presuntiva a carico del conducente sig. e, in Parte_1
accoglimento delle domande svolte dagli attori nel giudizio di primo grado,
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella Controparte_2
causazione del sinistro occorso in data 5.08.2015.
Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare i convenuti appellati in solido tra loro, all'integrale risarcimento del danno non patrimoniale causato agli attori nella misura del 100% degli importi accertati pagina 2 di 17 nel corso del giudizio di primo grado (pari ad € 41.872,75 a titolo di lesioni personali ed € 2.738,00 a titolo di danno materiale) detratto ovviamente quanto nel frattempo già versato dalla compagnia, oppure nella misura del 100
% dei maggiori importi che verranno determinati in caso di rimessione in istruttoria ed espletamento di una nuova perizia medico-legale sulla persona del signor . Parte_1
In subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata declaratoria di esclusiva responsabilità del signor nella causazione del Controparte_2
sinistro, accertare e dichiarare in ogni caso l'errata applicazione da parte del
Giudice della disciplina di cui all'art. 2054 c.c., co. 2 e, per l'effetto, accertare,
sulla base degli elementi raccolti nel giudizio di primo grado e di quelli che verranno raccolti mediante rimessione in istruttoria del giudizio la minore misura di concorso attribuibile al sig. , rispetto a quella Parte_1
presuntiva paritaria attribuita dal giudice di prime cure.
Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire il danno a favore dei sig.ri e Parte_1 Pt_2
delle somme a loro dovuta nella misura dell'eventuale minore
[...]
responsabilità come sopra riconosciuta in capo al conducente sig. Pt_1
.
[...]
Ferme le altre disposizioni.
In via istruttoria:
Previa rimessione del giudizio in istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle pagina 3 di 17 istanze istruttorie tutte dedotte nel giudizio di primo grado e non accolte ed in particolare, perché venga ordinata l'esibizione ex art 210 c.p.c. delle fotografie
Contr menzionate nella perizia dell' ritraenti i danni subiti dal motociclo del sig. , ma non prodotte né con comparsa di costituzione e risposta, Parte_2
né con la prima memoria istruttoria. Inoltre, in ragione di quanto dedotto nel terzo motivo di appello ed in considerazione dei danni estetici subiti dal sig.
, espletare una nuova consulenza tecnica medico legale sulla Parte_1
persona del sig. Parte_1
Di UCI:
Rigettarsi l'appello, vinte le spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 5 agosto 2015 alle ore 18,50 sulla strada provinciale 45 nel centro abitato del Comune di Malegno Paolo Bellesi, di 19 anni, alla guida del motoveicolo
BMW F 650 di proprietà del padre entrava in collisione con il Parte_2
veicolo Dacia GA immatricolato in Romania, condotto dal proprietario
, di anni 59, che stava compiendo un'inversione di marcia. Controparte_2
Nell'urto cadeva al suolo riportando gravi lesioni (politrauma Parte_1
con ampia FLC al collo), per le quali veniva ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale di Esine, ove subiva un intervento urgente di legatura della giugulare, per essere poi trasferito presso il reparto di Chirurgia ORL, sino alle dimissioni in data 8 agosto.
pagina 4 di 17 Al termine del periodo di malattia, presentava lesioni Parte_1
permanenti.
In fase pregiudiziale, su mandato di Controparte_1 [...]
delegata dalla compagnia assicuratrice rumena , Parte_3 CP_3
versava a € 6.337 a ristoro dei danni non patrimoniali e a Parte_1 [...]
€ 850 da imputare al danno patrimoniale per il danneggiamento della Pt_2
Honda.
Con citazione notificata il 6.3.2017 e convenivano in Pt_1 Parte_2
giudizio e , chiedendo l'accertamento della CP_1 Controparte_2
responsabilità esclusiva o prevalente del conducente del veicolo estero nella determinazione del sinistro, con la conseguente condanna dell' al CP_1
risarcimento dei danni da loro subiti, non ristorati dall'acconto percepito.
Istruita la causa con una prima C.T.U. cinematica, una seconda C.T.U. medico legale sulla persona di escussi testi, il Tribunale pronunciava la Parte_1
sentenza n. 1004/2022 con la quale applicava la presunzione di concorso paritario responsabilità dei conducenti dei veicoli scontratisi (art. 2054 comma secondo c.c.), condannava quindi l' al risarcimento dei danni residui CP_1
occorsi a e a liquidati rispettivamente in € 15.309,37 ed € Pt_1 Parte_2
519,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi.
Compensava le spese processuali e delle due C.T.U.
La motivazione adottata dal Tribunale era la seguente.
pagina 5 di 17 La dinamica del sinistro era stata rappresentata concordemente dalle parti in piena rispondenza a quanto riferito da agli agenti della Controparte_2
Polstrada di Bergamo intervenuti nell'immediatezza del fatto, ai rilievi da loro eseguiti, alle dichiarazioni del teste oculare Testimone_1
Lo scontro era avvenuto nel centro della corsia di provenienza della motocicletta (direzione Breno-Cividate), opposta all'originaria percorrenza tenuta dall'autoveicolo, allorchè il suo conducente, dopo una breve sosta sul margine destro della sua carreggiata, si era reimmesso sulla strada con un'
inversione di marcia.
Entrambe le condotte di guida erano in nesso causale con il sinistro.
Quanto alla colpa, era certo che aveva omesso di dare la Controparte_2
precedenza al motoveicolo nella fase di immissione nel flusso della circolazione stradale, provenendo da un'area di sosta, in violazione dell'art. 154 c.d.s.
A carico di era addebitabile di non aver tenuto una velocità Parte_1
adeguata al luogo del sinistro, posto nel centro abitato, in violazione dell'art. 141 C.d.S.
La C.T.U. aveva evidenziato che la mancanza di fotografie sia dei danni subiti dai mezzi, sia dei luoghi, aveva reso difficile il calcolo della velocità tenuta dalla Honda;
aveva comunque elaborato due distinte ipotesi, fondate sulla traccia di frenata del motoveicolo di metri 7,70 rinvenuta sulla carreggiata, che pagina 6 di 17 se fosse stata lasciata dalla ruota posteriore denotava una velocità di 42/49
km/h, oppure di 59/64 km/h se prodotta da quella anteriore.
Il Tribunale concludeva che gli elementi acquisiti non consentivano di attribuire ad uno dei due conducenti la colpa prevalente, applicava quindi la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 comma secondo c.c.
Trattava quindi la quantificazione del danno.
in base alla risultanze della C.T.U. medico legale, aveva Parte_1
riportato nel sinistro ferite multiple al volto e al collo, lesione completa della vena giugulare esterna, frattura del quadrante anteroinferiore della glena scapolare di sinistra, frattura della corona del dente 26, che gli avevano causato un periodo di invalidità temporanea di giorni 3 al 100%, di giorni 20
al 75%, di giorni 30 al 25%, nonché lesioni permanenti del 12/13%.
Il danno biologico dinamico relazionale era liquidato in base ai parametri delle tabelle del Tribunale di Milano (anno 2021), nella duplice componente del danno alla salute e dal danno da sofferenza, in € 40.220,75 ( di cui €
36.458,75 da menomazioni permanenti, € 3.762 per il periodo di invalidità
temporanea).
Il danno patrimoniale da spese mediche ritenute congrue dal C.T.U. era di €
1.652.
Dal totale del danno subito da di € 41.872,75, ridotto del 50% ad Parte_1
€ 20.936,37, doveva detrarsi l'acconto percepito, sicchè il danno risarcibile era pagina 7 di 17 di € 15.309,37.
A spettava invece il residuo risarcimento di € 519 per il danno Parte_2
patrimoniale, detratto l'acconto ricevuto dal valore antesinistro della BMW di
€ 2.738, dimidiato in € 1.369.
Le spese processuali e quelle sostenute per le C.T.U. erano compensate in ragione della “ contiguità tra le somme versate in acconto e quelle liquidate”
dal Tribunale.
La sentenza era gravata da e Pt_1 Parte_2
Si costituiva resistendo all'impugnazione. CP_1
All'udienza del 16 ottobre 2024 la causa passava in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti contestano al Tribunale di aver erroneamente applicato la presunzione di concorso paritario nella determinazione del sinistro posta dall'art. 2054 comma secondo c.c.
Chiedono che venga riconosciuta la responsabilità esclusiva di CP_2
che ha posto in essere una manovra improvvisa, senza verificare se
[...]
la strada fosse libera da veicoli provenienti da entrambi i sensi di marcia,
impedendo così a di evitare l'impatto, che sarebbe avvenuto Parte_1
anche se avesse tenuto una velocità inferiore a quella accertata in via ipotetica pagina 8 di 17 dalla C.T.U. cinematica.
In subordine, chiedono la riduzione del concorso di colpa attribuito a
[...]
nella misura del 20/30% . Pt_1
Con il secondo motivo evidenziano la contradditorietà del percorso motivazionale del Tribunale che ha rigettato l'istanza di esibizione delle fotografie scattate dal perito della compagnia della , ritenendo la CP_4
C.T.U. completa ed esauriente, nonostante le incertezze ricostruttive sulla dinamica del sinistro, che l'acquisizione di ulteriori documenti avrebbe consentito di superare.
Con il terzo motivo chiedono che la Corte disponga la rinnovazione della
C.T.U. medico legale, dovendosi ritenere viziata da esiti inaffidabili se confrontati con un'invalidità permanente e temporanea di Parte_1
valutata dal C.T.P. in misura quasi doppia;
sostengono inoltre che il C.T.U.
non ha adeguatamente considerato il danno estetico causato dalla cicatrice e dall'area cheloidea poste nell'area visibile del collo, in persona di soli 20 anni.
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Il primo ed il secondo motivo si prestano a trattazione congiunta.
Questa Corte non individua alcun vizio metodologico né omissioni nell'operato del C.T.U. incaricato di ricostruire la dinamica del sinistro che richieda l'acquisizione delle fotografie scattate dal perito dell' o la CP_1
rinnovazione richiesta dagli appellanti. pagina 9 di 17 La C.T.U., pur evidenziando una difficoltà nella propria indagine, determinata dal fatto che i rilievi degli agenti della Polstrada erano carenti, è stata in grado di individuare la dinamica del sinistro in termini esaustivi, fondandosi su plurimi elementi oggettivi disponibili, tra loro concordanti, costituiti: dalla posizione di arresto dei veicoli, dalla traccia di frenata della motocicletta sulla carreggiata, nonché dalla deposizione del teste oculare che ha Tes_1
assistito alla manovra di immissione della sulla strada. CP_4
Nel caso concreto, è doverosa la valutazione della responsabilità (esclusiva o concorrente) dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro né sia possibile stabilire il grado di colpa dei soggetti che si trovavano alla guida dei mezzi.
E' certo che il punto d'urto sia posto all'interno della corsia di percorrenza della Honda, che è stata urtata dalla nella fase finale della CP_4
manovra di inversione di marcia compiuta da che, dopo Controparte_2
essersi fermato sul lato destro della strada, era rientrato sulla carreggiata in direzione opposta senza controllare il traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia.
ha invero riferito agli agenti verbalizzanti di aver iniziato Controparte_2
l'inversione di marcia dopo aver “visto che dalla mia destra non pagina 10 di 17 sopraggiungevano veicoli”.
Anche il teste che era a bordo di un autoveicolo parcheggiato Tes_1
dietro la Dacia GA, giovandosi della perfetta visibilità del campo del sinistro, in un momento in cui il traffico era limitato, ha confermato che la vettura si è messa in moto eseguendo direttamente l'inversione di marcia,
senza che il suo conducente si avvedesse dell'avvicinarsi dal lato sinistro della motocicletta, mentre lo stesso teste l'aveva ben avvistata.
La velocità del motoveicolo non è stata accertata dalla C.T.U., nell'ipotesi più
favorevole per era di 42-49 orari;
non era comunque consona Parte_1
allo stato dei luoghi poiché non ha consentito l'arresto idoneo ad evitare lo scontro dei mezzi.
La responsabilità prevalente va però attribuita al conducente della CP_4
che ha effettuato una manovra di inversione di marcia improvvisa e
[...]
pericolosa, che, sia pure consentita dalla segnaletica orizzontale sulla carreggiata (strisce tratteggiate) richiedeva attenzione e cautela.
, invece, si è reimmesso sulla strada omettendo di guardare a Controparte_2
destra e a sinistra, trascurando la più elementare misura di sicurezza richiedibile agli utenti della strada.
Per tali ragioni, questa Corte ritiene che il concorso di responsabilità è del
25% in capo a e del 75% a carico di . Parte_1 Controparte_2
Il terzo motivo è infondato. pagina 11 di 17 Le critiche portate dagli appellanti alle valutazioni delle menomazioni permanenti subite da da parte del C.T.U. medico legale non Parte_1
possono essere accolte.
Il C.T.U. ha considerato ogni lesione causata al danneggiato dalla caduta sulla strada conseguita all'urto tra i due veicoli, compresa la valenza della cicatrice al collo nell'ambito della percentuale del 12/13 % che è stata calcolata in base ai baremès delle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico-SIMLA Giuffrè 2016.
Le diverse e maggiori valutazioni espresse nella perizia di parte redatta dal dr.
(18/20%) possono essere attribuite all'utilizzo di altra tabella medico Per_1
legale, non specificata nella relazione prodotta dagli appellanti;
inoltre tale valutazione non è stata riproposta dal C.T.P. che ha partecipato alle operazioni peritali, ha poi ricevuto la bozza di relazione del C.T.U. alla quale non ha avanzato alcuna osservazione, comportamento che denota un consenso alla quantificazione operata.
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In esito all'accoglimento dei motivi inerenti la responsabilità di Parte_1
nella determinazione del sinistro, questa Corte è tenuta a liquidare il danno non patrimoniale subito da in base ai parametri della tabella Parte_1
elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione (anno 2024), nell'importo corrispondente alla somma delle pagina 12 di 17 due componenti del danno (biologico dinamico-relazionale e da sofferenza).
Il danno viene così liquidato:
danno da invalidità permanente - età del danneggiato (20 anni), importo medio tra il valore del 12% (€ 39.643) e del 13% (45.106)= € 42.374,50;
danno da invalidità temporanea (€ 115,00 per ogni giorno di I.T.T.) : € 345 per giorni 3 di I.T.T.; € 1.725 per giorni 20 di I.T.P. al 75%; € 1.437 per giorni 25
di I.T.P. al 50%; € 862,50 per giorni 30 di I.T.P. al 25%; per un totale di €
4.370
a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e da sofferenza temporaneo.
Ad esso va sommato il danno patrimoniale per spese mediche è di € 1.652.
Il danno occorso a in nesso causale con il sinistro viene liquidato Parte_1
per l'intero in € 48.396,50.
Considerata la percentuale del 25% della responsabilità attribuibile al danneggiato, il danno risarcibile ammonta a € 36.297,37.
Il danno patrimoniale spettante a per il danneggiamento della Parte_2
motocicletta, determinato per l'intero in € 2.738, in dipendenza del concorso di colpa del conducente del mezzo ammonta a € 2.053.
Il residuo credito in favore degli appellanti va così calcolato: si devono rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto, devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, detrarre l'acconto dal credito, calcolare e sommare gli pagina 13 di 17 interessi compensativi mediante l'applicazione di un saggio scelto in via equitativa, sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto.
Si ottiene così per la somma di € 33.608,01 (€ 48.396,50 Parte_1
importo devalutato al 5 agosto 2015 in € 39.964,08, somma dalla quale va detratto l'acconto di € 6.337 percepito il 3.11.2016, devalutato alla medesima data, in € 6.356,07).
Gli interessi maturati sull'intero capitale di € 48.396,50 e previa rivalutazione di esso operata anno per anno, dalla data del 5.8.2015 al 3.11.2016
ammontano a € 179,50.
Gli interessi, calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (33.608,01) rivalutata anno per anno, dal pagamento dell'acconto all'oggi ammontano a €. 4.152,30.
Alla somma di € 33.608,01 in linea capitale, devono aggiungersi gli interessi,
per € 37.939,81 che costituisce il credito residuo di Parte_1
Su tale somma decorrono gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Il credito residuo di va calcolato col medesimo procedimento. Parte_2
L'importo di € 2.053 devalutato al 5.8.2015 ammonta a € 1.692,50, da esso va detratto l'importo di € 850 riscosso il 16.12.2015 che non subisce pagina 14 di 17 devalutazione poiché pagato in prossimità del sinistro.
Sulla differenza di € 1.203 vanno sommati gli interessi maturati sull'intero capitale di € 2.053 e previa rivalutazione di esso operata anno per anno, dalla data del 5.8.2015 al 16.12.2015 che ammontano a € 3,73.
Gli interessi, calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto € 1.203) rivalutata anno per anno, dal pagamento dell'acconto all'oggi ammontano a € 151,11.
Alla somma di € 1.203 in linea capitale, devono aggiungersi gli interessi, per un totale di € 1.357,83 che costituisce il credito residuo di Parte_1
Su tale somma decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
La condanna al risarcimento va accolta nei confronti della sola CP_1
poiché il conducente è stato convenuto in giudizio con notificazione avvenuta presso il suo domicilio avanti all' CP_1
E' quindi preclusa la condanna in solido richiesta dagli appellanti (peraltro correttamente non accolta dal Tribunale), considerato che i responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in da un veicolo con targa estera, Pt_3
Contr sono domiciliati "ex lege" presso l ( solo ai fini Controparte_1
della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio.
pagina 15 di 17 Per formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 cod.
civ. il danneggiato ha l'onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze ( V. Cass. 7932/12).
L' accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto la soccombenza di CP_1
Le spese processuali sono liquidate in dispositivo in conformità ai criteri delle tabelle allegate al D.M. 55/14 ( scaglione di valore del decisum, valori medi).
Le spese sostenute per entrambe le C.T.U. sono poste in via definitiva a carico di CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 1004/2002 del Tribunale di Brescia, così provvede:
accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore
[...]
di di € 36.297,37 e in favore di di € 1.357,83, Parte_1 Parte_2
importi maggiorati da interessi al tasso legale decorrenti dalla data della presente sentenza sino al saldo;
al rimborso in favore degli appellanti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
pagina 16 di 17 -quanto al primo grado in € 7.616 (di cui € 1.701 per la fase di studio, € 1.204
per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase istruttoria, € 2.905 per la fase decisionale), oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi,
Iva e CPA;
- quanto al presente grado in € 6.946 ( di cui € 2.058 per la fase di studio, €
1.418 per la fase introduttiva;
€ 3.470 per la fase decisionale), oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;
pone in via definitiva le spese sostenute per entrambe le C.T.U. a carico di
CP_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
La Consigliere est. La Presidente
Lucia Cannella Manuela Cantù
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