Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1005/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello come innanzi rubricata, promossa
Da
in persona del legale rappresentante, con sede in Palo del Parte_1
Colle; , nato a [...] il [...]; Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...], ambedue residenti in Giovinazzo, tutti Parte_3 elettivamente domiciliati in Bitonto alla via della Repubblica Italiana n.18 presso lo studio dell'avv. Michele Procacci, dal quale sono tutti rappresentati e difesi in forza di procura in atti
appellanti
pagina 1 di 14
in persona del legale rappresentante, con sede legale in Controparte_1
Milano ed elettivamente domiciliata in Bari alla via De Cesare n.16 presso lo studio dell'avv. Giulio Violante, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata
Nonché
, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Roma CP_2
appellata contumace
^^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.5257/2018, resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 13/12/2018, pubblicata in data 14/12/2018, a definizione del giudizio n.13751/2012 r.g., promosso dagli odierni appellanti in danno della dante causa dell'odierna appellata ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo ”.
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta, depositate dalle parti in previsione dell'udienza di p.c. del 30/6/2023, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per gli appellanti: ”Rigettare l'avversa domanda di condanna degli odierni appellanti la pagamento di €273.817,23, quale saldo passivo del conto corrente ordinario n.652368/51, con conseguente riduzione della condanna dei medesimi al pagamento del minore importo di €436.095,77, anziché di
€709.913,20; compensare le spese processuali di 1° grado e condannare gli odierni appellati alla refusione delle spese processuali di secondo grado, una all'iva e al cap come per legge, oltre al ristoro spese generali ”; per la società appellata costituita: in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.342 e 348 bis
c.p.c. per tutte le ragioni indicate;
nel merito rigettare l'avverso appello e, per l'effetto, condannare gli appellanti al pagamento in favore dell'odierna appellata degli importi e per le causali nella stessa indicati;
in ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento
pagina 2 di 14 delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”. Nessuna nota perveniva dalla
, persistendo la stessa nella deliberata contumacia processuale. CP_2
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 3/9/2012 innanzi il Tribunale di Bari, la CP_2 richiedeva ed otteneva una ingiunzione provvisoriamente esecutiva in danno della quale debitrice principale, nonché in danno dei suoi fideiussori Parte_1
e per la complessiva somma di Parte_2 Parte_3
€756.853,45 di cui €19.692,84 per saldo debitore di un conto anticipi;
€336.350,67 per saldo di un conto corrente ordinario ed €420.502,78 per un mutuo chirografario.
Avverso la concessa ingiunzione, provvisoriamente esecutiva, del 27/9/2012 per il ridetto importo, proponevano gli odierni appellati, con citazione del 28/11/2012, formale opposizione.
Assumevano gli opponenti a supporto della proposta opposizione molteplici motivi.
In primo luogo, eccepivano la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, contestandone l'assoluta indeterminatezza e genericità per la rilevante carenza espositiva dei fatti costitutivi specifici del credito anche nel suo sviluppo temporale.
Quanto al merito della domanda monitoria, con riferimento ai due rapporti di conto corrente, risalenti al remoto 1996, contestavano la nullità delle clausole anatocistiche applicate, in ragione del rilevante noto principio di legittimità, conseguendone la integrale espunzione dai rapporti di qualsiasi capitalizzazione periodica degli interessi debitori.
Con riguardo al mutuo chirografario, assumendo che lo stesso fosse garantito per l'80% della sua insolvenza dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, contestavano l'urgenza riconosciuta con la concessione della provvisoria esecutorietà.
Concludevano, pertanto, per la revoca e declaratoria di nullità, caducazione ed inefficacia dell'opposto decreto con condanna della società opposta alla refusione delle spese di lite.
pagina 3 di 14 Con successiva comparsa del 21/2/2013, si costituiva la società opposta, dante causa dell'odierna appellata, contestando la fondatezza delle avverse deduzioni ed invocando, in rito, il rigetto dell'avversa richiesta di sospensione della clausola di provvisoria esecuzione, in quanto legittimamente concessa in presenza del provato periculum in mora e nel merito la conferma del decreto ingiuntivo opposto con le conseguenziali statuizioni di rito, con dichiarazione di avvenuta prescrizione delle somme computate a titolo di interessi e commissioni e, in ogni caso per la condanna degli opponenti, in solido, alla refusione delle spese di lite.
Così radicatosi il giudizio, all'esito della successiva fase di trattazione con il deposito delle concesse memorie difensive ex art.183 c.p.c., veniva disposta una CTU contabile al fine di determinare il saldo dare avere tra le parti, con designazione della dott.ssa con indicazione, alla successiva udienza di giuramento ed Persona_1 accettazione incarico, dei correlativi quesiti.
All'esito del deposito della demandata relazione peritale, dopo alcuni rinvii d'ufficio, la causa perveniva all'udienza decisoria del 12/4/2017 nel corso della quale veniva riservata in decisione ex arrt.190 c.p.c.
Con successiva ordinanza dell'11/9/2017, il Tribunale rimetteva sul ruolo la stessa, disponendo procedersi ad una ctu integrativa al fine di accertare quanto indicato in motivazione.
In particolare, il Giudice riteneva che la mancata produzione di tutti gli estratti conto non comportasse, come richiesto dagli opponenti, il rigetto integrale della domanda per mancanza di prova del credito (limitato al due conti correnti), non risultando contestato il saldo debitorio conseguente al mutuo chirografario, dovendosi ricalcolare il saldo del conto corrente con riferimento ai due periodi per i quali risultavano allegati gli estratti conto.
Sulla scorta di tale premessa, rilevato che il CTU, partendo da un saldo iniziale pari a zero per il periodo dal 28/10/96 (data di apertura del conto) al 31/12/99 aveva accertato addebiti per interessi e competenze non dovuti per £24.545.044 mentre, per quanto atteneva al periodo dall'1/1/2006 alla chiusura del conto, in mancanza degli pagina 4 di 14 estratti conto relativi al periodo intermedio 1/1/2000-31/12/05, non doveva tenersi conto del saldo favorevole alla risultante all'1/1/2006, dovendo partirsi dal saldo CP_3
a favore del correntista di £24.545.044 pari alla somma indebitamente corrisposta per il periodo precedente, ritenuta inconferente ed irrilevante la proposta eccezione prescrittiva della banca (non vertendosi in ipotesi di ripetizione d'indebito), riteneva opportuno disporre una ctu integrativa al fine di rideterminare il saldo del conto corrente a far data dall'1/1/2006 partendo dal saldo iniziale sopra indicato, ovvero £24.545.044 corrispondente ad €12.676,46.
Acquisita la predetta ricostruzione contabile integrativa, la causa ritornava in decisione nella successiva udienza del 27/6/2018.
Con successiva sentenza del 14/12/2018, oggetto della presente impugnativa, il
Tribunale definiva la controversia, accogliendo per quanto di ragione la proposta opposizione, revocando l'opposto decreto ingiuntivo e condannando gli opponenti al pagamento in favore della Banca opposta della minor somma di €709.913,20 (così ridotta rispetto alla somma originariamente ingiunta di €756.853,45), condannando, in ogni caso, gli stessi alla refusione delle spese processuali, ravvisandone la persistente soccombenza processuale.
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, in via preliminare, rilevava l'inammissibilità rituale della costituzione della
, odierna società appellata, succeduta a titolo particolare alla Controparte_1 originaria società opposta, a causa di una costituzione tardiva, avvenuta solamente nella fase decisoria, allorché la causa era già riservata per la decisione, conseguendone la ritenuta persistente posizione processuale originaria della quale società CP_2 convenuta, non potendosi accogliere la richiesta di estromissione della stessa.
Quanto al merito della causa, doveva ritenersi parzialmente fondata la proposta opposizione, con conseguente riduzione dell'importo dovuto a saldo del rapporto di conto corrente, rimanendo, invece, inalterato, in quanto non oggetto di contestazione specifica, l'importo a saldo del conto anticipi e del mutuo chirografario. pagina 5 di 14 A tale riguardo, riscontrata la produzione del contratto originario di apertura di credito del 28/10/96, di quello di apertura di credito del 7/11/2005 per anticipi fatture e della formale richiesta di revoca della del 5/3/2012, rilevava invece una carente CP_3 produzione, di cui era onerata la quale attrice sostanziale, della serie completa CP_3 degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente ordinario.
In particolare e con riferimento al conto corrente, risultavano disponibili gli estratti dalla data di apertura del conto, 28/10/1996, con saldo iniziale pari a zero, fino al
31/12/1999 con saldo finale pari £319.557.400 e quindi, inframmezzato da un “buco documentale” di sei anni, quelli decorrenti dalll'1/1/2006, con saldo iniziale a credito del cliente di €1.501,54 fino al termine del rapporto del 31/5/2012 con saldo zero a seguito del giroconto a sofferenza dell'importo di €336.350,67 (somma oggetto della richiesta monitoria di cui innanzi).
Proprio tale carenza documentale aveva comportato la necessità della ctu integrativa finalizzata ad una rideterminazione del saldo finale del rapporto, sulla scorta dei criteri rideterminativi di cui all'ordinanza di ammissione, raccordando, le due tranche di estratti conto, contabilizzando il primo saldo a credito del cliente relativo al secondo periodo completo di estratti conto, aumentato delle minori somme ritenute a debito del cliente in conseguenza dell'espunzione degli interessi anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto, non potendosi condividersi l'assunto degli opponenti in base al quale la mancata produzione di tutti gli estratti conto avrebbe dovuto comportare l'insussistenza del credito vantato dalla banca con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario.
Sulla scorta di tale rilievo, recepiva il primo giudice le risultanze della disposta perizia integrativa laddove, la rideterminazione relativa al primo periodo documentato, alla stregua dei criteri determinativi di cui innanzi, acclarava un minor debito per il correntista pari ad €12.676,46 (£24.545.044) e quella riferibile al secondo periodo interamente documentato, decorrente dall'1/1/2006 con saldo a credito della correntista di €1.501,56 veniva “raccordata” al primo periodo aumentando la ridetta somma iniziale a credito della correntista con la ridetta minor somma a debito di €12.676,46 con cui si determinava il saldo del precedente periodo documentato, determinando quindi,
pagina 6 di 14 applicati i criteri di cui all'ordinanza ammissiva della originaria ctu, un saldo, alla data di chiusura del conto del 31/5/2012 a favore della pari ad €273.817,23 cui, aggiunti CP_3
i saldi debitori per il conto anticipi di €15.592,99 e quello del mutuo chirografario di
€420.502,78 (mai contestati), rappresentava il totale del credito da riconoscersi a favore della banca (previa revoca dell'originario decreto ingiuntivo) pari a complessivi
€709.913,00 oltre interessi e spese processuali.
Per completezza motivazionale, esaminava le contestazioni avanzate dagli opponenti in ordine alla illegittima applicazione sul rapporto in esame (conto corrente e conti anticipi) circa l'applicazione di interessi anatocistici, di interessi ultralegali non concordati e della cms.
Con riguardo al primo aspetto, correttamente il Ctu procedeva al ricalcolo dell'intero rapporto di conto corrente depurandolo dagli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza applicare alcuna loro capitalizzazione fino al 30/6/2000, applicando, inoltre i tassi legali fino alla intervenuta loro pattuizione scritta e senza addebiti per cms ed altre spese.
Con riguardo al riconteggio relativo al conto anticipi, il Ctu correttamente aveva rilevato che il contratto in atti riportava le principali condizioni in termini di reciprocità, senza determinare il superamento dei tassi soglia.
Non mancava il primo giudice di delibare, in senso negativo per la opposta, anche la formulata eccezione di decadenza ex art.1832 c.c., in ordine alla mancata tempestiva contestazione degli estratti conto nel previsto termine decadenziale, rilevando, applicando un consolidato principio di legittimità, che il termine decadenziale d'impugnativa doveva intendersi limitato solo al profilo meramente contabile, non precludendo affatto la contestazione circa la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui gli stessi derivavano, concludendo l'operata disamina delle questioni, rilevando, con riguardo al mutuo chirografario, l'omessa prova di parte opponente circa l'escussione della garanzia di cui all'art.6 del contratto medesimo.
Avverso siffatta statuizione insorgevano la società opponente ed i suoi fideiussori proponendo il gravame che ci occupa, a supporto del quale adducevano una sostanziale, pagina 7 di 14 unica, motivazione con cui prospettavano un vizio motivazionale da parte del primo giudice nel non aver ritenuto, come richiesto, inaccoglibile la parte di credito attinente il rapporto di conto corrente (sebbene rilevantemente ridotto) a seguito dell'omesso onere probatorio sulla incombente circa la produzione integrale, senza soluzione di CP_3 continuità, della serie degli estratti conto relativi all'intero periodo del rapporto, ovvero dall'accensione del conto del 28/9/96 alla sua estinzione del 31/5/2012 con invocata compensazione integrale delle spese processuali in ragione di una reciproca soccombenza attinente il credito suddetto.
A supporto della doglianza, finalizzata ad un'auspicata riforma della gravata sentenza, con esclusione integrale della porzione di credito della relativa al rapporto di CP_3 conto corrente, richiamavano alcune pronunce di legittimità, sovrapponibili al caso di specie, ovvero con la creditrice opposta ed attrice sostanziale, onerata della CP_3 produzione integrale della serie completa degli estratti conto attestanti il fatto costitutivo del proprio credito, in mancanza dei quali, come nel caso in esame, il saldo attestato dal primo estratto disponibile del periodo successivo alla carenza documentale non potesse assumere il carattere della certezza, inficiando tutta la rielaborazione successiva, concludendo come in epigrafe.
Si costituiva l'appellata , proponendo una preliminare eccezione di Controparte_1 inammissibilità dell'avverso gravame, sotto il duplice profilo di cui agli art.342 e 348 bis c.p.c. e, quanto al merito, contestando la fondatezza dell'avversa censura, ribadendo la correttezza dell'impugnata statuizione, della quale chiedeva l'integrale conferma con le conseguenze di rito in ordine alle spese del grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 13/12/2019 (svolta con la previgente modalità in presenza), disattesa l'eccezione preliminare di rito ex art.348 bis c.p.c., non ravvisandosi, nella specie, i presupposti per poter presumere l'insussistenza di nessuna ragionevole possibilità di accoglimento dello stesso, veniva fissata l'udienza di p.c. per l'11/6/2021, nel corso della quale la causa veniva riservata in decisione.
Con successiva e motivata ordinanza del 30/6/2022, il Collegio, non potendo condividere l'operato “raccordo” tra il primo periodo documentato ed il secondo, atteso pagina 8 di 14 un rilevante intervallo temporale di sei anni, eseguito dalla consulenza integrativa disposta in primo grado (laddove si aggiungeva un acclarato minor debito della correntista con cui si concludeva il primo periodo al saldo iniziale a credito della stessa con cui cominciava il secondo periodo documentato), disponeva procedersi ad una ulteriore rielaborazione contabile, limitata solamente al secondo periodo con dato di partenza il rilevato saldo a credito della correntista, all'esito della quale, la causa perveniva all'udienza decisoria di cui in epigrafe, trattata con la disposta modalità cartolare e telematica, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione con le reiterate conclusioni, si provvedeva a riservare la stessa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di rito per il deposito delle rispettive seconde difese conclusionali.
Motivazione della decisione
Con la richiamata ordinanza istruttoria del 30/6/2022 il Collegio, pur condividendo, implicitamente, la ritenuta inidoneità della carenza documentale parziale ascrivibile alla a determinarne l'inaccoglibilità integrale della pretesa creditoria, sia pure con CP_3 riferimento al solo saldo a debito relativo al conto corrente ordinario, rilevava l'erroneità dell'operata operazione di “raccordo” tra gli esiti della rielaborazione relativa al primo periodo ed il saldo iniziale riferibile al secondo periodo, a credito della correntista, ostandovi, evidentemente, un rilevante periodo di buco documentale di ben sei anni, potendosi, invero, ammettere i raccordi per coprire buchi documentali di ben minore entità.
La difesa appellante, malgrado la motivazione addotta con la ridetta ordinanza, reiterava nella propria seconda memoria conclusionale, la ritenuta erroneità della motivazione addotta dal Tribunale circa la possibilità, anche in presenza di una produzione documentale parziale da parte della banca, di poter comunque rideterminare il saldo creditorio in suo favore ed ha richiamato, a supporto della doglianza, alcune pronunce di legittimità, tra cui quella n.11543 del 2/5/2019 integralmente riportata.
In estrema sintesi, il principio di diritto ivi enunciato, nel caso di una riscontrata parziale carenza documentale della serie completa degli estratti conto succedutisi nel corso pagina 9 di 14 dell'intero rapporto, distingueva l'ipotesi in cui il correntista fosse convenuto (come nel caso di specie) da quella contraria in cui fosse convenutol'Istituto bancario in ripetizione d'indebito ed accertamento del credito.
Nella prima ipotesi “l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quanto meno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare
e avere tra le parti per il periodo successivo, così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta”.
La pronuncia suddetta, in tesi appellante, avrebbe dovuto escludere l'accoglibilità della domanda creditoria integrale della in ragione dell'incertezza del dato contabile CP_3 riscontrato per il periodo rendicontato (nella specie credito della correntista per
€1.501,54) e tanto per la presumibile maggiore entità dello stesso credito qualora si fossero considerate le epurazioni degli interessi anatocistici e delle commissioni (esclusi qualsiasi interesse ultra legale, essendo lo stesso formalmente convenuto nel contratto originario del 1996) per il periodo non rendicontato.
Ritiene il Collegio il principio suddetto inconferente alla fattispecie in esame, ostandovi molteplici rilievi.
In primo luogo, la tesi difensiva suddetta oblitera la circostanza che l'unica contestazione specifica addotta a supporto della pretesa illiceità del saldo debitorio complessivo del conto corrente, espressamente individuata ed indicata con il libello introduttivo, doveva configurarsi in una adottata capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, da intendersi illegittima a seguito dei noti principi interpretativi elaborati dalla Suprema Corte, avendo, in seguito, nella fase di trattazione, inserito ed introdotto una mera contestazione generica delle commissioni di massimo scoperto pagina 10 di 14 senza alcun supporto argomentativo inteso ad avvallare la deduzione difensiva, limitandosi a chiederne l'esclusione nella espletanda CTU econometrica (v. memoria
6/6/2013), conseguendone che l'unico addebito illegittimo da espungersi avrebbe dovuto consistere nella capitalizzazione operata, limitata, tuttavia fino al 30/6/2000 con l'introduzione di un sistema di capitalizzazione in termini di reciprocità, sulla scorta di quanto consentito dalla nota delibera interministeriale del 2/2/2000, potendo quindi ritenere che nel periodo “scoperto” (1/1/2000-31/12/2005) la abbia applicato il CP_3 nuovo sistema derogativo, ovvero addebitando alla cliente, con pari periodicità degli interessi creditori, una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, così riducendo rilevantemente il presunto maggior credito a recupero, ipotizzato dalla correntista e rendendo, invece, plausibile il saldo attivo documentato dal primo estratto conto disponibile del periodo rendicontato.
Considerando, invero, la legittimità dell'applicazione degli interessi ultralegali in quanto formalmente convenuti con il contratto originario e quella degli interessi composti in pari periodicità e reciprocità del periodo successivo al 30/6/2000, ne deriva che l'esclusione di appostazioni illegittime per il periodo non rendicontato dovesse attenere esclusivamente alle commissioni di massimo scoperto, tanto incidendo, quindi, non con quella rilevanza contabile pretesa dalla difesa degli appellanti, conseguendone una presumibile certezza del saldo a credito iniziale innanzi evidenziato, tra l'altro mai specificamente contestato dalla stessa correntista neanche all'esito della espletata ctu integrativa in questo grado, atteso che nessuna osservazione critica perveniva dalla difesa appellante agli esiti della stessa con il dato finale conseguenziale al dato iniziale suddetto.
D'altra parte, la possibile rielaborazione del saldo a credito anche in presenza di una produzione documentale carente in modo rilevante, è stata già esaminata e positivamente delibata da questo Collegio, laddove lo stesso, affrontando una fattispecie speculare a quella in esame, aveva modo di precisare che: “ per quanto il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario, sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata , non essendosi ragione, in senso logico e pagina 11 di 14 giuridico, per ritenere che, nell'ambito del contratto di conto corrente, un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla ricostruzione del rapporto di dare-avere. Di conseguenza, per un verso, è senz'altro possibile far ricorso alla c.t.u. ove sia incompleta la produzione degli estratti conto di un giudizio finalizzato alla rettifica di un saldo e, per altro verso, una documentazione incompleta dell'andamento del conto non impone al giudice di disattendere comunque la domanda di condanna al pagamento (V. precedente sentenza di questa Corte del 4/9/2019 n.1868), risultando, d'altronde, consolidato il principio di legittimità secondo il quale sia ammissibile l'accertamento tecnico per accertamento e rettifica del saldo anche se gli estratti di conto corrente sono incompleti (cfr. Cass.
1/6/2018 n.14074; conf. Cass. 2/5/2019 n.11543).
Il principio suddetto era ancora più cogente nella fattispecie in esame, laddove il saldo iniziale a decorrere dal quale il CTU ha provveduto alla rielaborazione demandatagli in questa fase, non era a saldo zero, ma addirittura a credito della correntista e quindi, evidentemente sfavorevole alla banca.
In sostanza, l'assenza della serie integrale degli estratti conto non poteva, da sola, costituire motivo di rigetto della domanda creditoria operata in sede monitoria dalla banca, potendo il rapporto rideterminarsi sulla scorta del primo estratto conto disponibile comunque maggiormente favorevole al correntista, come nel caso di specie, laddove il primo estratto disponibile per il secondo periodo rendicontato evidenziava un saldo attivo in favore della società correntista che non aveva affatto escluso tale evenienza con il proprio gravame, avendo, al contrario, ipotizzato un credito rilevantemente superiore.
Il principio disciplinante l'ipotesi di una produzione non integrale degli estratti conto, comporta invero una sanzione a carico della parte onerata che è quella di far decorrere la ricostruzione contabile dal primo estratto disponibile allo stesso sfavorevole (cfr.
Cass. 30789/23; 13231/23; 37800/22), come avvenuto, nel caso in esame, laddove il primo estratto conto disponibile adottato come base di partenza evidenziava un credito pagina 12 di 14 della correntista e quindi un dato sfavorevole al soggetto gravato dall'onere della prova documentale.
Quanto poi all'importo del credito rideterminato con la disposta rielaborazione limitata solamente al secondo periodo rendicontato, ovvero l'evidenza di un saldo creditorio della pari ad €292.240,27 occorre rilevare che, quantunque lo stesso sia risultato CP_3 maggiore di quello evidenziato con la precedente ricostruzione di raccordo, la mancanza di gravame incidentale proposta dall'appellata, comporta la conferma della prima e precedente evidenza contabile di cui alla gravata sentenza.
Il rigetto del gravame determina il conseguenziale regolamento delle spese del grado a carico solidale degli appellanti, salvo il costo della disposta perizia integrativa, svolta nell'interesse di entrambe le parti, potendo la stessa caricarsi sulle stesse in eguale misura.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto dalla Pt_1
in persona del legale rappresentante, da Parte_1 Parte_3
e da , avverso la sentenza n.5257/2018, resa dal
[...] Parte_2
Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 13/12/2018, pubblicata il successivo 14/12/2018, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna gli appellanti, in solido, alla refusione, in favore dell'appellata
[...]
in persona del suo legale rappresentante, delle competenze difensive Controparte_1 attinenti al presente grado, liquidate le stesse in complessivi €20.569,00 oltre accessori di legge;
3)Nulla per le spese nel rapporto processuale tra gli appellanti e la società appellata contumace;
CP_2
4)Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in equale misura, il costo della ctu integrativa disposta ed espletata nel presente grado come da correlativo decreto di liquidazione;
pagina 13 di 14 4)Da atto dei presupposti di legge per dichiarare gli appellanti tenuti in solido al pagamento, in favore dell'Erario, di un importo pari al contributo versato per l'iscrizione del gravame (€1.821,00).
Così deciso nel corso della Camera di consiglio in videoconferenza del 14/1/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
( avv. Leonardo Nota)
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