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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/10/2025, n. 4227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4227 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa LA AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7988 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv.to Alessandro Ruggiero, delega in atti
-attrice opponente- contro
(c.f. ), in persona dell'amministratore delegato dott. Controparte_1 P.IVA_2
con i proc. dom. avv.ti Mario Panebianco ed Antonio Giuseppe CP_2
Esposito, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1943/2020, emesso dall'intestato Tribunale, con cui le era stato intimato il pagamento di € 9.929,20 pagina 1 di 4 per la fornitura di prodotti petroliferi.
Deduceva che il prodotto ricevuto era sporco e tale da generare e conseguire l'intasamento di tutto il sistema di iniezione di ben due veicoli / trattori stradali Iveco e Scania di proprietà
Pt_1
Riferiva che i predetti mezzi, dopo l'approvvigionamento con il Gasolio vendutole dalla avevano subìto l'arresto immediato con il blocco permanente del sistema di iniezione e sosteneva di aver perciò denunciato il fatto entro 5 giorni dalla scoperta.
Eccepiva quindi l'inadempimento avversario e la legittima sospensione del proprio adempimento ex art. 1460 c.c., concludendo per la revoca del decreto opposto, previa risoluzione del contratto de quo ex art. 1453 c.c.
Costituitasi tempestivamente, la società convenuta rilevava la dilatorietà dell'opposizione evidenziando come non vi fosse prova dell'inoltro di alcuna denuncia di vizi ad opera della controparte ed eccepiva l'intervenuta decadenza dell'attrice dalla garanzia ex art. 1495 c.c.
Evidenziava poi che l'onere gravante sull'opponente avrebbe dovuto avere ad oggetto anche il nesso di causalità tra i lamentati danni e l'approvvigionamento “in esclusiva” di carburante presso la oltre che la corretta manutenzione dei propri CP_1
serbatoi.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione.
Concessa della provvisoria esecuzione del decreto opposto con ordinanza del
18.5.2021 ed esaurita l'istruttoria dal precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 17.10.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione va respinta.
Premesso che non vi è contestazione in ordine alla effettività della fornitura e dell'omesso pagamento della stessa, deve prendersi atto della intervenuta decadenza pagina 2 di 4 di parte attrice dalla garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c.
A fronte, invero, di consegne risalenti al 2.1.2020 e 20.2.2020 (cfr. fatture e ddt fascicolo monitorio) e di un sollecito di pagamento del 19.4.2020 (cfr. doc. 3 convenuta),
l'opponente non ha offerto, prima ancora che fornito, alcuna prova di aver denunciato i vizi entro 8 giorni dalla scoperta, con conseguente tardività delle contestazioni mosse per la prima volta con l'atto di opposizione.
A ciò si aggiunga che il legale rappresentante della società opposta non è comparso all'udienza del 25.1.2023 fissata per l'assunzione del suo interrogatorio formale sui capitoli di prova formulati da parte opposta con memoria del 29.6.2021.
Se allora è vero che l'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cassazione n. 3258/2007), nella specie va rilevato che parte opponente non ha più svolto alcuna difesa dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, omettendo il deposito di atti e non comparendo più alle udienze.
Può pertanto ritenersi provato che il carburante fornito dalla società convenuta fosse conforme agli standard di qualità prescritti e non alterato, come invece allegato da parte attrice.
Tanto basta, dunque, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1943/2020 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 10-11.9.2020 e dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 18.5.2021 che, per l'effetto, conferma;
pagina 3 di 4 condanna la società alla refusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre
[...]
spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 21.10.2025
IL GIUDICE
LA AR
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa LA AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7988 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv.to Alessandro Ruggiero, delega in atti
-attrice opponente- contro
(c.f. ), in persona dell'amministratore delegato dott. Controparte_1 P.IVA_2
con i proc. dom. avv.ti Mario Panebianco ed Antonio Giuseppe CP_2
Esposito, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1943/2020, emesso dall'intestato Tribunale, con cui le era stato intimato il pagamento di € 9.929,20 pagina 1 di 4 per la fornitura di prodotti petroliferi.
Deduceva che il prodotto ricevuto era sporco e tale da generare e conseguire l'intasamento di tutto il sistema di iniezione di ben due veicoli / trattori stradali Iveco e Scania di proprietà
Pt_1
Riferiva che i predetti mezzi, dopo l'approvvigionamento con il Gasolio vendutole dalla avevano subìto l'arresto immediato con il blocco permanente del sistema di iniezione e sosteneva di aver perciò denunciato il fatto entro 5 giorni dalla scoperta.
Eccepiva quindi l'inadempimento avversario e la legittima sospensione del proprio adempimento ex art. 1460 c.c., concludendo per la revoca del decreto opposto, previa risoluzione del contratto de quo ex art. 1453 c.c.
Costituitasi tempestivamente, la società convenuta rilevava la dilatorietà dell'opposizione evidenziando come non vi fosse prova dell'inoltro di alcuna denuncia di vizi ad opera della controparte ed eccepiva l'intervenuta decadenza dell'attrice dalla garanzia ex art. 1495 c.c.
Evidenziava poi che l'onere gravante sull'opponente avrebbe dovuto avere ad oggetto anche il nesso di causalità tra i lamentati danni e l'approvvigionamento “in esclusiva” di carburante presso la oltre che la corretta manutenzione dei propri CP_1
serbatoi.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione.
Concessa della provvisoria esecuzione del decreto opposto con ordinanza del
18.5.2021 ed esaurita l'istruttoria dal precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 17.10.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione va respinta.
Premesso che non vi è contestazione in ordine alla effettività della fornitura e dell'omesso pagamento della stessa, deve prendersi atto della intervenuta decadenza pagina 2 di 4 di parte attrice dalla garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c.
A fronte, invero, di consegne risalenti al 2.1.2020 e 20.2.2020 (cfr. fatture e ddt fascicolo monitorio) e di un sollecito di pagamento del 19.4.2020 (cfr. doc. 3 convenuta),
l'opponente non ha offerto, prima ancora che fornito, alcuna prova di aver denunciato i vizi entro 8 giorni dalla scoperta, con conseguente tardività delle contestazioni mosse per la prima volta con l'atto di opposizione.
A ciò si aggiunga che il legale rappresentante della società opposta non è comparso all'udienza del 25.1.2023 fissata per l'assunzione del suo interrogatorio formale sui capitoli di prova formulati da parte opposta con memoria del 29.6.2021.
Se allora è vero che l'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cassazione n. 3258/2007), nella specie va rilevato che parte opponente non ha più svolto alcuna difesa dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, omettendo il deposito di atti e non comparendo più alle udienze.
Può pertanto ritenersi provato che il carburante fornito dalla società convenuta fosse conforme agli standard di qualità prescritti e non alterato, come invece allegato da parte attrice.
Tanto basta, dunque, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1943/2020 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 10-11.9.2020 e dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 18.5.2021 che, per l'effetto, conferma;
pagina 3 di 4 condanna la società alla refusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre
[...]
spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 21.10.2025
IL GIUDICE
LA AR
pagina 4 di 4