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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1713/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del Giudice Dott.ssa Rita De Angelis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1713/2023 promossa con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. depositato in data 02.12.2023 da
, nata a Shiyan in [...] il [...], ivi residente in [...]Pt_1
Cross Yong'an Lane 9 Dizhi, cittadinanza cinese, passaporto rilasciato il 13.03.2017, e NumeroDi_1 nato a [...] il [...], residente in [...], Località Rubbiano n.25, Parte_2 codice fiscale rappresentati e difesi dall'avv. Paola Romagnoli del Foro di C.F._1
Fermo
RICORRENTI
CONTRO
, C.F. e P.IVA , con sede in TE (FM) Via Controparte_1 P.IVA_1
Roma n. 21, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Stipa del Foro di
Ascoli Piceno
RESISTENTE
E CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato di Ancona, C.F. presso i cui Uffici in Ancona, Corso P.IVA_2
Mazzini 55, è domicilia per legge
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 26.02.2025 ha apposto il “visto”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 02.12.2023, i sig.ri Parte_2 Pt_1
chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria e disattesa ragione, -in accoglimento del ricorso presentato e per tutte le causali espresse nella narrativa, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra
e del Sig. generalizzati come in atti, ad ottenere dall'Ufficiale di Stato Pt_1 Parte_2
Civile e/o Anagrafe del Comune di TE la registrazione ex art.1 comma 52 della legge
76/2016 del contratto di convivenza da loro stipulato in data 26.10.2023 ed autenticato dall'avv.
Paola Romagnoli, in pari data e nelle forme di legge, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di
Stato Civile e/o Anagrafe del Comune di TE di provvedere alla registrazione del suddetto contratto di convivenza e all'iscrizione della sig.ra nell'anagrafe della popolazione Pt_1 residente del Comune di TE, anche nello stato di famiglia del sig. -con vittoria di Pt_2 spese e compensi del presente procedimento”.
A sostegno delle proprie domande, i ricorrenti esponevano che:
- il sig. e la sig.ra si erano conosciuti nel 2017, durante la frequenza di un corso di Arte Pt_2 Pt_1
e Cultura Cinese presso la China Wudang Kung Fu Academy di in Cina;
Persona_1
- il corso era durato sei mesi, da giugno fino a dicembre 2017 e durante la frequentazione del corso i sig.ri e hanno iniziato la loro relazione;
Pt_2 Pt_1
- da allora sono legati da una stabile e duratura relazione sentimentale;
- il sig. era ritornato in Cina nel 2018, rimanendovi per circa sei mesi, sebbene non consecutivi, Pt_2 dal 22 gennaio al 22 aprile e dal 13 settembre al 13 dicembre. Nel medesimo anno, la sig.ra Pt_1 aveva raggiunto in Italia il sig. ed è rimasta a TE dal 01.06.2018 al 10.09.2018. Nel Pt_2
2019 la sig.ra era tornata a TE, dal 20.03.2019 al 02.07.2019. Nel 2020, a causa della Pt_1 pandemia da Covid-19, i ricorrenti erano rimasti forzatamente lontani, pur sentendosi costantemente tramite videochiamate. Ad ottobre 2020, la sig.ra aveva potuto far ritorno in Italia ed era rimasta Pt_1 fino al 02.02.2021; i ricorrenti precisavano, inoltre, che la sig.ra quando viene in Italia, convive Pt_1 con il Sig. nell'abitazione, di proprietà di quest'ultimo, sita a TE;
Pt_2
- poiché la loro relazione era oramai divenuta stabile e duratura, i ricorrenti avevano deciso di sottoscrivere un contratto di convivenza in data 26.10.2023, autenticato dall'avv. Paola Romagnoli, di cui avevano chiesto la registrazione, ai sensi della legge n. 76/2016, al Comune di TE, il quale, tuttavia, aveva comunicato alle parti, con PEC trasmessa al predetto legale il 09.11.2023, il diniego alla richiesta, in quanto la sig.ra non risultava iscritta nell'anagrafe della Pt_1 popolazione residente;
secondo l'Ente ciò costituiva, infatti, requisito indispensabile per la registrazione del contratto di convivenza;
ai fini della dichiarazione anagrafica, la sig.ra avrebbe Pt_1 quindi dovuto, necessariamente, ottenere prima il rilascio del permesso di soggiorno;
- nondimeno, sostenevano i ricorrenti che la recente giurisprudenza di merito e di legittimità aveva stabilito che l'iscrizione anagrafica non era requisito indispensabile ai fini della registrazione del contratto di convivenza;
- pertanto, chiedevano a questo Tribunale di ordinarne la registrazione all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di TE.
Con decreto del 10.01.2024 veniva fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 18.04.2024; con successivo provvedimento, si disponeva la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Si costituiva in giudizio il , a ministero dell'avvocato Davide Stipa, con Controparte_1 comparsa depositata telematicamente in data 05.04.2024, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base di una circolare del Ministero dell'Interno e di un parere dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui l'iscrizione anagrafica era requisito indispensabile ai fini della registrazione del contratto di convivenza. In pari data si costituiva, altresì, il , rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato di Ancona, territorialmente competente, impugnando e contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda dei ricorrenti sulla scorta delle medesime eccezioni sollevate dal , ritenendo, in ogni caso, che i sig.ri e Controparte_1 Pt_2 Pt_1 non avessero dimostrato la loro stabile convivenza.
[...]
Con ordinanza del 09.09.2024 venivano ammessi i capitoli di prova formulati dai ricorrenti ritenuti rilevanti;
terminata l'assunzione delle prove ammesse, con decreto del 09.12.2024 veniva fissata per la precisazione delle conclusioni ed eventuale discussione ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c., all'udienza del 14.01.2025; a tale udienza, fatte precisare le conclusioni, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 20.02.2025 – tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. –, con assegnazione di un termine sino al 10.02.2025 per il deposito di note conclusive;
a tale udienza, il GI si riservava di decidere ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
Osserva il Giudice, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, l. 20 maggio 2016 n.
76: “36. ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per 'conviventi di fatto' due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale
e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. 37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223”.
La medesima legge consente altresì ai conviventi di fatto, come avvenuto nel caso in esame, di regolamentare i propri rapporti economici con la sottoscrizione di un contratto di convivenza da redigere in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico e che, ai fini dell'opponibilità ai terzi, va trasmesso al Comune di residenza da detto professionista per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli artt. 5 e 7 del regolamento di cui al d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (art. 1, commi 50-53).
Sul dibattuto tema della rilevanza della dichiarazione anagrafica ai fini della convivenza di fatto, si ritiene che vada condiviso l'orientamento, già espresso dalla giurisprudenza di merito (ex plurimis,
Trib. Mantova, 01/04/2022; Trib. Savona, 28/02/2024; Trib. Foggia, 30/11/2022, proc. n. R.G. 5493-
2022; Trib. Roma, 7/11/2021, proc. n. R.G. 36821-2020), che la inquadra in uno strumento privilegiato di prova e non quale elemento costitutivo, ove ai sensi dell'art. 1, comma 36, L. 20 maggio
2016 n. 76 sopra riportato non si ha riguardo ad alcun adempimento formale, mentre il convivere rappresenta un fatto giuridicamente rilevante dal quale discendono gli effetti giuridici sopra descritti.
L'inciso “ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36” di cui all'art. 1, comma
37, si spiega proprio nel senso che non sono stati previsti mezzi esclusivi di prova, e che pertanto una valutazione dei presupposti sostanziali di cui al comma 36 potrà condurre nel senso dell'accertamento o dell'esclusione della convivenza di fatto.
La dichiarazione anagrafica è, dunque, un elemento per accertare la stabile convivenza ma non il suo presupposto.
Per tali ragioni non può condividersi, sotto tale profilo, il parere riportato nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 78/2021 prodotta dal Comune di TE sub doc. 3), secondo il quale la costituzione di convivenza di fatto presuppone, quale elemento costitutivo, la dichiarazione anagrafica, con riguardo al particolare caso di cui è controversia.
Nel presente giudizio i ricorrenti hanno offerto valida prova dell'esistenza di una stabile relazione e della convivenza che si protrae sin dal 2018, nonché della loro volontà di regolamentare i propri rapporti attraverso il contratto sottoscritto e autenticato dall'avv. Paola Romagnoli, prodotto in giudizio. D'altra parte, ciò è dimostrato in primo luogo, oltre che dal contratto di convivenza medesimo – comunque indice della stabilità della relazione –, dalle fotografie ritraenti la coppia insieme, dalla dichiarazione di ospitalità della nell'immobile di TE dal 21.10.2023 al Pt_1
10.01.2024 di cui il è proprietario, sottoscritta da quest'ultimo, nonché dai visti d'ingresso in Pt_2
Italia (della e in Cina (del riportati sui rispettivi passaporti e attestanti la regolarità dei Pt_1 Pt_2 soggiorni della donna nel nostro Paese. Inoltre, anche le prove orali raccolte nel presente giudizio hanno confermato la stabilità della convivenza tra i ricorrenti.
Invero, le sig.re e vicine di casa del (abitando, CP_3 Controparte_4 Pt_2 rispettivamente a circa 50 metri e a 20/20 metri dall'immobile di proprietà del , all'udienza del Pt_2
22 novembre 2024 hanno dichiarato che la sig.ra è venuta più volte in Italia e che, in quelle Pt_1 occasioni, viveva dal nella sua casa di TE, tanto da recarsi spesso a prendere il caffè Pt_2 dalla sig.ra come dalla stessa riferito. CP_4
Il quadro così ricostruito consente di ritenere provata la situazione di fatto descritta dai ricorrenti, non essendoci elementi tali per ritenere inattendibili le due testimoni, sicché gli stessi vanno considerati effettivamente conviventi di fatto.
Al contempo, l'accordo di convivenza risulta documentalmente provato (sub doc. 7 fascicolo parte ricorrente); la registrazione dello stesso è di per sé è attività vincolata da parte della Pubblica
Amministrazione e in questa fase non è possibile sindacarne la validità.
Se, dunque, vi è prova della stabile relazione e convivenza degli odierni ricorrenti, occorre indagare il profilo relativo alla necessità di un permesso di soggiorno per ottenere la dichiarazione anagrafica e, in ultima analisi, la registrazione del contratto di convivenza, come sostenuto dal Comune di
TE nel provvedimento di diniego acquisito agli atti (cfr. doc. 10 fascicolo parte ricorrente).
La circostanza che il ricorrente sia cittadino italiano consente di applicare, in luogo Parte_2 del T.U. immigrazione, il d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 che dispone all'art. 23: “le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana”.
Detto testo normativo prescrive, all'art. 3: “2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: (…) b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.”
La direttiva CE 29 aprile 2004 n. 38 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, della quale il citato decreto legislativo n. 30 del 2007 è attuazione, prevede all'art. 3 che: “2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola
l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: (…) b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.”
La Commissione Europea, con comunicazione COM 2009 (313) del 2 settembre 2009, concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva CE 29 aprile
2004 n. 38, al punto 2.2.1 affermava: “il partner con cui un cittadino dell'Unione abbia una stabile relazione di fatto, debitamente attestata, rientra nel campo di applicazione dell'articolo 3, paragrafo
2, lettera b). Le persone cui la direttiva riconosce diritti in quanto partner stabili possono essere tenute a presentare prove documentali che dimostrino la loro qualità di partner di cittadini UE e la stabilità della relazione. La prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo”.
Con riguardo alla necessità di previo soggiorno regolare in uno stato membro, poi, la Corte di cassazione ha chiarito che: “al cittadino di un paese terzo, coniuge di cittadino dell'Unione europea, può essere rilasciato un titolo di soggiorno per motivi familiari anche quando non sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, in quanto, alla luce dell'interpretazione vincolante fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia n. C-127 del 25 luglio 2008, la dir. CE 29 aprile 2004 n. 38 consente a qualsiasi cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, ai sensi dell'art.
2, punto 2 della predetta direttiva, che accompagni o raggiunga il predetto cittadino dell'Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, di ottenere un titolo d'ingresso o soggiorno nello Stato membro ospitante, a prescindere dall'aver già soggiornato legalmente o meno in un altro Stato membro;
pertanto, una normativa interna che imponga al coniuge del cittadino dell'Unione la condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro prima dell'arrivo nello
Stato ospitante, è incompatibile con la direttiva citata, in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare stabilito all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo” (ex multis, Corte di
Cassazione, sentenza n. 12745/2013; Corte di Cassazione, sentenza n. 5303/2014; più recentemente
Cass., sez. I - 24/04/2024, n. 11033).
La Corte di Giustizia, infine, nella decisione Corte giust., Grande sez., 5 settembre 2012, Secretary of State for the Home Department c. e altri, c. 83/11, interrogata Persona_2 sull'interpretazione del medesimo articolo della direttiva, ha affermato che “in ogni caso, lo Stato membro ospitante deve assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine “agevola” nonché dei termini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto articolo 3, paragrafo 2, e che non privino tale disposizione del suo effetto utile”.
Invece la legislazione italiana, nella misura in cui richiama da un lato la necessità di “documentazione ufficiale” per la attestazione di convivenza, nonché in sostanza richiede la disponibilità preventiva di un permesso di soggiorno, non garantisce l'effetto utile di agevolare la libera circolazione e il soggiorno. Si impone dunque un'interpretazione conforme del diritto interno rispetto alla normativa europea e, in particolare, al principio espresso dalla direttiva, che risulta peraltro self-executing sul punto.
Del resto, anche l'art. 8 CEDU valorizza i vincoli familiari non formalizzati.
Ne discende che deve ritenersi sussistente, per il partner extracomunitario di cittadino residente in un
Comune, il diritto di ottenere un riconoscimento della situazione di fatto, purché validamente accertata, (come avvenuto nel presente giudizio), mediante l'iscrizione nel registro della popolazione residente di detto Comune e nello stato di famiglia del convivente, ove da un lato sia presentata dichiarazione di costituzione di nuova convivenza e pur in assenza di permesso di soggiorno (si veda
Trib. Foggia, 30/11/2022, proc. n. R.G. 5493-2022 cit.).
Ciò, invero, non importa un'indebita intromissione in prerogative amministrative, ma piuttosto discende dalla verifica della lesione del diritto della persona, come tutelato dalla normativa euro- unitaria, che scaturisce da comportamenti di tipo vincolato dell'amministrazione (cfr. Trib. Savona cit.).
La rilevanza della tutela dei legami familiari e della possibilità di esplicarli nel pieno rispetto dei diritti sociali, soltanto in via incidentale poiché trattasi di questioni non direttamente afferenti alla controversia per cui è causa, emerge anche ove si osservi l'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale in relazione a tematiche connesse.
Si pensi alla sentenza della Consulta del 25.7.2011, n. 245, in cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 116 del Codice civile, come modificato dall'art. 1, c. 15°, della legge 15/07/2009, n. 94, nella parte in cui preclude a contrarre matrimonio gli stranieri extracomunitari non regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
Rispetto a quest'ultimo profilo, si può ritenere che negare la richiesta di iscrizione anagrafica in mancanza di permesso di soggiorno significhi rendere di fatto impossibile l'effettiva coesione familiare del convivente, e quindi una violazione del diritto alla tutela della vita familiare e dei legami affettivi, nonché un ostacolo alla libertà di movimento e residenza dei cittadini comunitari (cfr. Trib.
Bologna, 3.2.2020, r.g. n. 21280/2019).
Coerentemente, la Cassazione ha dichiarato che una normativa interna che imponga al coniuge straniero del cittadino dell'Unione europea la condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro è incompatibile con la Direttiva 2004/38/CE (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3210 del
09/02/2011).
Al contempo, in tema di ricongiungimento familiare, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”, così identificando la necessaria protezione privilegiata da riservare ai rapporti familiari, ex artt. 29,30 e 31 Cost. e art. 8 CEDU.
In definitiva, dunque, per tutte le ragioni sopra evidenziate, il presente ricorso merita accoglimento.
La circostanza che l'esito della lite derivi dall'accertamento giudiziale dell'esistenza di una convivenza di fatto tra gli odierni ricorrenti, attività che non poteva essere compiuta dall'Ufficiale dello Stato civile, nonché l'obiettiva complessità della materia, integrano gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come riformulato a seguito della sentenza della Corte costituzionale 19 aprile 2018 n. 77, per l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso ex art. 281 decies c.p.c., dichiara il diritto di e Parte_2
, generalizzati come in atti, ad ottenere dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pt_1
TE (FM) la registrazione ex art. 1 co. 52 della l. 76/2016 del contratto di convivenza da loro stipulato in data 26/10/2023 ed autenticato dall'Avv. Paola Romagnoli nelle forme di legge;
2) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TE (FM) di provvedere all'iscrizione di nell'anagrafe della popolazione residente e di provvedere al suo Pt_1 inserimento nello stato di famiglia di;
Parte_2
3) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Ascoli Piceno, 19/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita De Angelis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del Giudice Dott.ssa Rita De Angelis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1713/2023 promossa con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. depositato in data 02.12.2023 da
, nata a Shiyan in [...] il [...], ivi residente in [...]Pt_1
Cross Yong'an Lane 9 Dizhi, cittadinanza cinese, passaporto rilasciato il 13.03.2017, e NumeroDi_1 nato a [...] il [...], residente in [...], Località Rubbiano n.25, Parte_2 codice fiscale rappresentati e difesi dall'avv. Paola Romagnoli del Foro di C.F._1
Fermo
RICORRENTI
CONTRO
, C.F. e P.IVA , con sede in TE (FM) Via Controparte_1 P.IVA_1
Roma n. 21, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Stipa del Foro di
Ascoli Piceno
RESISTENTE
E CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato di Ancona, C.F. presso i cui Uffici in Ancona, Corso P.IVA_2
Mazzini 55, è domicilia per legge
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 26.02.2025 ha apposto il “visto”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 02.12.2023, i sig.ri Parte_2 Pt_1
chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria e disattesa ragione, -in accoglimento del ricorso presentato e per tutte le causali espresse nella narrativa, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra
e del Sig. generalizzati come in atti, ad ottenere dall'Ufficiale di Stato Pt_1 Parte_2
Civile e/o Anagrafe del Comune di TE la registrazione ex art.1 comma 52 della legge
76/2016 del contratto di convivenza da loro stipulato in data 26.10.2023 ed autenticato dall'avv.
Paola Romagnoli, in pari data e nelle forme di legge, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di
Stato Civile e/o Anagrafe del Comune di TE di provvedere alla registrazione del suddetto contratto di convivenza e all'iscrizione della sig.ra nell'anagrafe della popolazione Pt_1 residente del Comune di TE, anche nello stato di famiglia del sig. -con vittoria di Pt_2 spese e compensi del presente procedimento”.
A sostegno delle proprie domande, i ricorrenti esponevano che:
- il sig. e la sig.ra si erano conosciuti nel 2017, durante la frequenza di un corso di Arte Pt_2 Pt_1
e Cultura Cinese presso la China Wudang Kung Fu Academy di in Cina;
Persona_1
- il corso era durato sei mesi, da giugno fino a dicembre 2017 e durante la frequentazione del corso i sig.ri e hanno iniziato la loro relazione;
Pt_2 Pt_1
- da allora sono legati da una stabile e duratura relazione sentimentale;
- il sig. era ritornato in Cina nel 2018, rimanendovi per circa sei mesi, sebbene non consecutivi, Pt_2 dal 22 gennaio al 22 aprile e dal 13 settembre al 13 dicembre. Nel medesimo anno, la sig.ra Pt_1 aveva raggiunto in Italia il sig. ed è rimasta a TE dal 01.06.2018 al 10.09.2018. Nel Pt_2
2019 la sig.ra era tornata a TE, dal 20.03.2019 al 02.07.2019. Nel 2020, a causa della Pt_1 pandemia da Covid-19, i ricorrenti erano rimasti forzatamente lontani, pur sentendosi costantemente tramite videochiamate. Ad ottobre 2020, la sig.ra aveva potuto far ritorno in Italia ed era rimasta Pt_1 fino al 02.02.2021; i ricorrenti precisavano, inoltre, che la sig.ra quando viene in Italia, convive Pt_1 con il Sig. nell'abitazione, di proprietà di quest'ultimo, sita a TE;
Pt_2
- poiché la loro relazione era oramai divenuta stabile e duratura, i ricorrenti avevano deciso di sottoscrivere un contratto di convivenza in data 26.10.2023, autenticato dall'avv. Paola Romagnoli, di cui avevano chiesto la registrazione, ai sensi della legge n. 76/2016, al Comune di TE, il quale, tuttavia, aveva comunicato alle parti, con PEC trasmessa al predetto legale il 09.11.2023, il diniego alla richiesta, in quanto la sig.ra non risultava iscritta nell'anagrafe della Pt_1 popolazione residente;
secondo l'Ente ciò costituiva, infatti, requisito indispensabile per la registrazione del contratto di convivenza;
ai fini della dichiarazione anagrafica, la sig.ra avrebbe Pt_1 quindi dovuto, necessariamente, ottenere prima il rilascio del permesso di soggiorno;
- nondimeno, sostenevano i ricorrenti che la recente giurisprudenza di merito e di legittimità aveva stabilito che l'iscrizione anagrafica non era requisito indispensabile ai fini della registrazione del contratto di convivenza;
- pertanto, chiedevano a questo Tribunale di ordinarne la registrazione all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di TE.
Con decreto del 10.01.2024 veniva fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 18.04.2024; con successivo provvedimento, si disponeva la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Si costituiva in giudizio il , a ministero dell'avvocato Davide Stipa, con Controparte_1 comparsa depositata telematicamente in data 05.04.2024, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base di una circolare del Ministero dell'Interno e di un parere dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui l'iscrizione anagrafica era requisito indispensabile ai fini della registrazione del contratto di convivenza. In pari data si costituiva, altresì, il , rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato di Ancona, territorialmente competente, impugnando e contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda dei ricorrenti sulla scorta delle medesime eccezioni sollevate dal , ritenendo, in ogni caso, che i sig.ri e Controparte_1 Pt_2 Pt_1 non avessero dimostrato la loro stabile convivenza.
[...]
Con ordinanza del 09.09.2024 venivano ammessi i capitoli di prova formulati dai ricorrenti ritenuti rilevanti;
terminata l'assunzione delle prove ammesse, con decreto del 09.12.2024 veniva fissata per la precisazione delle conclusioni ed eventuale discussione ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c., all'udienza del 14.01.2025; a tale udienza, fatte precisare le conclusioni, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 20.02.2025 – tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. –, con assegnazione di un termine sino al 10.02.2025 per il deposito di note conclusive;
a tale udienza, il GI si riservava di decidere ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
Osserva il Giudice, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, l. 20 maggio 2016 n.
76: “36. ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per 'conviventi di fatto' due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale
e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. 37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223”.
La medesima legge consente altresì ai conviventi di fatto, come avvenuto nel caso in esame, di regolamentare i propri rapporti economici con la sottoscrizione di un contratto di convivenza da redigere in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico e che, ai fini dell'opponibilità ai terzi, va trasmesso al Comune di residenza da detto professionista per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli artt. 5 e 7 del regolamento di cui al d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (art. 1, commi 50-53).
Sul dibattuto tema della rilevanza della dichiarazione anagrafica ai fini della convivenza di fatto, si ritiene che vada condiviso l'orientamento, già espresso dalla giurisprudenza di merito (ex plurimis,
Trib. Mantova, 01/04/2022; Trib. Savona, 28/02/2024; Trib. Foggia, 30/11/2022, proc. n. R.G. 5493-
2022; Trib. Roma, 7/11/2021, proc. n. R.G. 36821-2020), che la inquadra in uno strumento privilegiato di prova e non quale elemento costitutivo, ove ai sensi dell'art. 1, comma 36, L. 20 maggio
2016 n. 76 sopra riportato non si ha riguardo ad alcun adempimento formale, mentre il convivere rappresenta un fatto giuridicamente rilevante dal quale discendono gli effetti giuridici sopra descritti.
L'inciso “ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36” di cui all'art. 1, comma
37, si spiega proprio nel senso che non sono stati previsti mezzi esclusivi di prova, e che pertanto una valutazione dei presupposti sostanziali di cui al comma 36 potrà condurre nel senso dell'accertamento o dell'esclusione della convivenza di fatto.
La dichiarazione anagrafica è, dunque, un elemento per accertare la stabile convivenza ma non il suo presupposto.
Per tali ragioni non può condividersi, sotto tale profilo, il parere riportato nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 78/2021 prodotta dal Comune di TE sub doc. 3), secondo il quale la costituzione di convivenza di fatto presuppone, quale elemento costitutivo, la dichiarazione anagrafica, con riguardo al particolare caso di cui è controversia.
Nel presente giudizio i ricorrenti hanno offerto valida prova dell'esistenza di una stabile relazione e della convivenza che si protrae sin dal 2018, nonché della loro volontà di regolamentare i propri rapporti attraverso il contratto sottoscritto e autenticato dall'avv. Paola Romagnoli, prodotto in giudizio. D'altra parte, ciò è dimostrato in primo luogo, oltre che dal contratto di convivenza medesimo – comunque indice della stabilità della relazione –, dalle fotografie ritraenti la coppia insieme, dalla dichiarazione di ospitalità della nell'immobile di TE dal 21.10.2023 al Pt_1
10.01.2024 di cui il è proprietario, sottoscritta da quest'ultimo, nonché dai visti d'ingresso in Pt_2
Italia (della e in Cina (del riportati sui rispettivi passaporti e attestanti la regolarità dei Pt_1 Pt_2 soggiorni della donna nel nostro Paese. Inoltre, anche le prove orali raccolte nel presente giudizio hanno confermato la stabilità della convivenza tra i ricorrenti.
Invero, le sig.re e vicine di casa del (abitando, CP_3 Controparte_4 Pt_2 rispettivamente a circa 50 metri e a 20/20 metri dall'immobile di proprietà del , all'udienza del Pt_2
22 novembre 2024 hanno dichiarato che la sig.ra è venuta più volte in Italia e che, in quelle Pt_1 occasioni, viveva dal nella sua casa di TE, tanto da recarsi spesso a prendere il caffè Pt_2 dalla sig.ra come dalla stessa riferito. CP_4
Il quadro così ricostruito consente di ritenere provata la situazione di fatto descritta dai ricorrenti, non essendoci elementi tali per ritenere inattendibili le due testimoni, sicché gli stessi vanno considerati effettivamente conviventi di fatto.
Al contempo, l'accordo di convivenza risulta documentalmente provato (sub doc. 7 fascicolo parte ricorrente); la registrazione dello stesso è di per sé è attività vincolata da parte della Pubblica
Amministrazione e in questa fase non è possibile sindacarne la validità.
Se, dunque, vi è prova della stabile relazione e convivenza degli odierni ricorrenti, occorre indagare il profilo relativo alla necessità di un permesso di soggiorno per ottenere la dichiarazione anagrafica e, in ultima analisi, la registrazione del contratto di convivenza, come sostenuto dal Comune di
TE nel provvedimento di diniego acquisito agli atti (cfr. doc. 10 fascicolo parte ricorrente).
La circostanza che il ricorrente sia cittadino italiano consente di applicare, in luogo Parte_2 del T.U. immigrazione, il d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 che dispone all'art. 23: “le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana”.
Detto testo normativo prescrive, all'art. 3: “2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: (…) b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.”
La direttiva CE 29 aprile 2004 n. 38 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, della quale il citato decreto legislativo n. 30 del 2007 è attuazione, prevede all'art. 3 che: “2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola
l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: (…) b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.”
La Commissione Europea, con comunicazione COM 2009 (313) del 2 settembre 2009, concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva CE 29 aprile
2004 n. 38, al punto 2.2.1 affermava: “il partner con cui un cittadino dell'Unione abbia una stabile relazione di fatto, debitamente attestata, rientra nel campo di applicazione dell'articolo 3, paragrafo
2, lettera b). Le persone cui la direttiva riconosce diritti in quanto partner stabili possono essere tenute a presentare prove documentali che dimostrino la loro qualità di partner di cittadini UE e la stabilità della relazione. La prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo”.
Con riguardo alla necessità di previo soggiorno regolare in uno stato membro, poi, la Corte di cassazione ha chiarito che: “al cittadino di un paese terzo, coniuge di cittadino dell'Unione europea, può essere rilasciato un titolo di soggiorno per motivi familiari anche quando non sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, in quanto, alla luce dell'interpretazione vincolante fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia n. C-127 del 25 luglio 2008, la dir. CE 29 aprile 2004 n. 38 consente a qualsiasi cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, ai sensi dell'art.
2, punto 2 della predetta direttiva, che accompagni o raggiunga il predetto cittadino dell'Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, di ottenere un titolo d'ingresso o soggiorno nello Stato membro ospitante, a prescindere dall'aver già soggiornato legalmente o meno in un altro Stato membro;
pertanto, una normativa interna che imponga al coniuge del cittadino dell'Unione la condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro prima dell'arrivo nello
Stato ospitante, è incompatibile con la direttiva citata, in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare stabilito all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo” (ex multis, Corte di
Cassazione, sentenza n. 12745/2013; Corte di Cassazione, sentenza n. 5303/2014; più recentemente
Cass., sez. I - 24/04/2024, n. 11033).
La Corte di Giustizia, infine, nella decisione Corte giust., Grande sez., 5 settembre 2012, Secretary of State for the Home Department c. e altri, c. 83/11, interrogata Persona_2 sull'interpretazione del medesimo articolo della direttiva, ha affermato che “in ogni caso, lo Stato membro ospitante deve assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine “agevola” nonché dei termini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto articolo 3, paragrafo 2, e che non privino tale disposizione del suo effetto utile”.
Invece la legislazione italiana, nella misura in cui richiama da un lato la necessità di “documentazione ufficiale” per la attestazione di convivenza, nonché in sostanza richiede la disponibilità preventiva di un permesso di soggiorno, non garantisce l'effetto utile di agevolare la libera circolazione e il soggiorno. Si impone dunque un'interpretazione conforme del diritto interno rispetto alla normativa europea e, in particolare, al principio espresso dalla direttiva, che risulta peraltro self-executing sul punto.
Del resto, anche l'art. 8 CEDU valorizza i vincoli familiari non formalizzati.
Ne discende che deve ritenersi sussistente, per il partner extracomunitario di cittadino residente in un
Comune, il diritto di ottenere un riconoscimento della situazione di fatto, purché validamente accertata, (come avvenuto nel presente giudizio), mediante l'iscrizione nel registro della popolazione residente di detto Comune e nello stato di famiglia del convivente, ove da un lato sia presentata dichiarazione di costituzione di nuova convivenza e pur in assenza di permesso di soggiorno (si veda
Trib. Foggia, 30/11/2022, proc. n. R.G. 5493-2022 cit.).
Ciò, invero, non importa un'indebita intromissione in prerogative amministrative, ma piuttosto discende dalla verifica della lesione del diritto della persona, come tutelato dalla normativa euro- unitaria, che scaturisce da comportamenti di tipo vincolato dell'amministrazione (cfr. Trib. Savona cit.).
La rilevanza della tutela dei legami familiari e della possibilità di esplicarli nel pieno rispetto dei diritti sociali, soltanto in via incidentale poiché trattasi di questioni non direttamente afferenti alla controversia per cui è causa, emerge anche ove si osservi l'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale in relazione a tematiche connesse.
Si pensi alla sentenza della Consulta del 25.7.2011, n. 245, in cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 116 del Codice civile, come modificato dall'art. 1, c. 15°, della legge 15/07/2009, n. 94, nella parte in cui preclude a contrarre matrimonio gli stranieri extracomunitari non regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
Rispetto a quest'ultimo profilo, si può ritenere che negare la richiesta di iscrizione anagrafica in mancanza di permesso di soggiorno significhi rendere di fatto impossibile l'effettiva coesione familiare del convivente, e quindi una violazione del diritto alla tutela della vita familiare e dei legami affettivi, nonché un ostacolo alla libertà di movimento e residenza dei cittadini comunitari (cfr. Trib.
Bologna, 3.2.2020, r.g. n. 21280/2019).
Coerentemente, la Cassazione ha dichiarato che una normativa interna che imponga al coniuge straniero del cittadino dell'Unione europea la condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro è incompatibile con la Direttiva 2004/38/CE (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3210 del
09/02/2011).
Al contempo, in tema di ricongiungimento familiare, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”, così identificando la necessaria protezione privilegiata da riservare ai rapporti familiari, ex artt. 29,30 e 31 Cost. e art. 8 CEDU.
In definitiva, dunque, per tutte le ragioni sopra evidenziate, il presente ricorso merita accoglimento.
La circostanza che l'esito della lite derivi dall'accertamento giudiziale dell'esistenza di una convivenza di fatto tra gli odierni ricorrenti, attività che non poteva essere compiuta dall'Ufficiale dello Stato civile, nonché l'obiettiva complessità della materia, integrano gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come riformulato a seguito della sentenza della Corte costituzionale 19 aprile 2018 n. 77, per l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso ex art. 281 decies c.p.c., dichiara il diritto di e Parte_2
, generalizzati come in atti, ad ottenere dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pt_1
TE (FM) la registrazione ex art. 1 co. 52 della l. 76/2016 del contratto di convivenza da loro stipulato in data 26/10/2023 ed autenticato dall'Avv. Paola Romagnoli nelle forme di legge;
2) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TE (FM) di provvedere all'iscrizione di nell'anagrafe della popolazione residente e di provvedere al suo Pt_1 inserimento nello stato di famiglia di;
Parte_2
3) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Ascoli Piceno, 19/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita De Angelis