Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1189/2024 promossa congiuntamente da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
POLARA VERUSCHA GLENDA;
e da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato BUGADA Parte_2 C.F._2
GIOVANNA;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/04/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti in
Triginto in data 12.5.2007 e trascritto presso il comune di Mediglia in data 14.5.2007, ordinando all'ufficiale dello stato civile le dovute trascrizioni.
2.disporre l'affido condiviso del figlio AN ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso il padre;
la figlia , divenuta maggiorenne ma non economicamente R_ autosufficiente, ha collocamento prevalente presso la madre.
3.I genitori provvederanno direttamente al mantenimento diretto del figlio collocato presso di sé, senza previsione di assegno alcuno, fatta salva la ripartizione al 50% delle spese straordinarie di entrambi i figli come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, sino alla loro indipendenza economica;
4. Ciascun genitore percepirà l'assegno unico universale del figlio presso sé collocato e ciascun genitore potrà detrarre il 50% delle spese sostenute per entrambi i figli;
5.Nel caso in cui la figlia decidesse di trasferirsi stabilmente presso il padre, la SInora R_
verserà mensilmente al SI. €550,00 (€ 275,00 a figlio) entro il 10 di ogni mese, Pt_2 Parte_1 oltre rivalutazione istat, nonchè il 50% delle spese straordinarie concordate per i figli, come da linee pagina 1 di 3
6. Nel caso in cui AN decidesse di trasferirsi stabilmente presso la madre, il SInor si Parte_1 impegna a versare un assegno di mantenimento per la prole nella somma di euro 650,00 (€ 325,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, come da linee guida Trib Milano e a riconoscere alla madre l'intero AUU;
7.I genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio presso di sé non collocato, tenuto conto dei desideri e delle disponibilità della prole;
in ogni caso, almeno a fine settimana alternati oltre al 50% delle vacanze natalizie e pasquali, ponti scolastici e due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi queste ultime entro il 31 maggio di ogni anno;
durante il periodo di visita il genitore non collocatario provvederà direttamente alle eSIenze di mantenimento del figlio/a.
8. Qualora uno dei figli dovesse intraprendere un'attività lavorativa, i genitori si accorderanno per la determinazione del contributo al mantenimento del figlio non occupato, da versarsi in favore del genitore collocatario di quest'ultimo;
9. Dare atto che il SI. si assume sin da ora la responsabilità e così pure i vantaggi per Parte_1 intero ed in via esclusiva, con espressa manleva della SI.ra , di ogni operazione connessa o Pt_2 anche solo correlata al Superbonus 110%, ivi comprese eventuali sanzioni/multe o altri oneri in via esemplificativa ma non esaustiva, relativo alla casa già coniugale, ora di proprietà esclusiva dello stesso.
10.I beni e ulteriori effetti personali della SI.ra , riposti nella casa coniugale, dovranno Pt_2 essere asportati integralmente entro la fine di febbraio 2025, concordando con il SI. Parte_1
l'accesso per l'incombente, con congruo preavviso.
11.Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento o pretesa ulteriore reciproca, non espressamente regolata come sopra.
12.Con l'adempimento delle condizioni suesposte e le altre previste in separazione - non superate espressamente - le parti dichiarano di non avere alcunché da pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione o causa.
13. Con reciproco consenso a chiedere rinnovo o emissione documenti validi per espatrio per sé e per i figli.
14. Spese legali interamente compensate.
Con rinuncia ai termini di impugnazione della emananda sentenza.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. pagina 2 di 3 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Mediglia in data 12.5.2007, trascritto nei registri Parte_1 Parte_2 di Stato Civile del medesimo Comune al n. 8, parte II;
serie A, anno 2007;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mediglia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 29/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
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