TRIB
Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2024, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 5516 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5516 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Crippa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, Via M. Buonarroti n. 34, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Villasanta, Via Ciro Menotti n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Magni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lesmo, Via alla Cava n. 26, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra gli odierni ricorrenti in data 15 luglio 2007, presso Comune di Acquaformosa (CS), matrimonio concordato/civile, trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Acquaformosa con atto n.
3- Parte II – Serie A- Anno
2007, dando mandato alla Cancelleria per le comunicazioni di legge,
Le spese legali per la redazione e la stipula del presente ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, saranno compensate interamente tra le Parti medesime;
i difensori delle Parti sottoscrivono il presente ricorso anche a titolo di rinuncia di qualsiasi vincolo di solidarietà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 07.03.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 13.08.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in data 15.07.2007 (atto n. 3 parte II serie A Anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Acquaformosa), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Acquaformosa (CS), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 dicembre 2024.
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5516 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Crippa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, Via M. Buonarroti n. 34, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Villasanta, Via Ciro Menotti n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Magni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lesmo, Via alla Cava n. 26, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra gli odierni ricorrenti in data 15 luglio 2007, presso Comune di Acquaformosa (CS), matrimonio concordato/civile, trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Acquaformosa con atto n.
3- Parte II – Serie A- Anno
2007, dando mandato alla Cancelleria per le comunicazioni di legge,
Le spese legali per la redazione e la stipula del presente ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, saranno compensate interamente tra le Parti medesime;
i difensori delle Parti sottoscrivono il presente ricorso anche a titolo di rinuncia di qualsiasi vincolo di solidarietà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 07.03.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 13.08.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in data 15.07.2007 (atto n. 3 parte II serie A Anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Acquaformosa), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Acquaformosa (CS), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 dicembre 2024.
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi