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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
11/2/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. SELVAGGI ALBERICO
- Ricorrente – contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti BAUER RAIMUND E ANDRIULLI ANTONIO
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 5 novembre 2021, il ricorrente, premettendo di aver chiesto e ottenuto la liquidazione della disoccupazione agricola per gli anni 2018 e
2019, chiedeva al giudice del lavoro di Taranto di voler dichiarare da lui non dovuta la restituzione delle suddette somme richieste dall quale recupero di un asserito CP_1
indebito relativo alle due annualità precedentemente erogate in suo favore. In conseguenza, chiedeva dichiararsi non dovuta tale restituzione e confermarsi quindi il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto per CP_1
infondatezza del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e attraverso prova testimoniale, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Deve innanzitutto osservarsi che la questione concerne, all'evidenza, un indebito relativo a prestazioni previdenziali, essendo quindi inapplicabile la disciplina della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate (cfr. ex plurimis CASS.
LAV. 20 MAGGIO 2021 N° 13915) e, quindi, anche l'orientamento ermeneutico secondo il quale l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Tanto precisato, occorre poi rilevare che questo TRIBUNALE presta adesione all'orientamento interpretativo, adottato dalla SUPREMA CORTE a SEZIONI UNITE, secondo il quale: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (sic CASS. SS. UU. 4 AGOSTO 2010 N° 18046).
Tale principio di diritto è stato ulteriormente ribadito e precisato da 5 Parte_2
GENNAIO 2011 N° 198, secondo cui: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che CP_1
quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la
S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' CP_1
indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)”.
Nel merito, giova premettere che per mancata contestazione, oltre che per comprovante documentazione allegata, non sono in discussione gli elementi costitutivi della prestazione in contesa.
Infatti, risulta circostanza pacifica tanto l'iscrizione del lavoratore negli elenchi dei lavoratori agricoli cui all'art. 12 del R.D. 24.09.40 n. 1949 quanto che il ricorrente risulti titolare di partita IVA per attività agricola autonoma.
Orbene, rilevato che la normativa specifica in materia prevede la possibilità che il lavoratore agricolo, oltre alla normale attività di dipendente, svolga anche quella lavorativa di tipo autonomo o associato, anche con relativa partita IVA, oggetto della presente controversia è la verifica della prevalenza di una delle richiamate attività rispetto all'altra e, pertanto, dei limiti di concessione della prestazione temporanea in agricoltura in presenza del contestuale svolgimento di lavoro autonomo.
Nello specifico di queste ipotesi si occupa l'art. 2 del D.P.R. 1049/1970 che recita: “I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli [comma 1]. Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957 n 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959 n 463, e della legge 22 luglio 1966 n 613 [comma 2]”.
Alla stregua della previsione legislativa citata, quindi, il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola si perde, pur se il lavoratore sia iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli, quando "i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato" (primo comma) oppure “quando risulti l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti” ovverosia nelle c.d. gestioni autonome (secondo comma).
In particolare, il secondo comma dell'articolo richiamato, chiarisce che, “in ogni caso”, si considerano esercenti attività agricola autonoma, in via normale o prevalente, gli iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti: con una specificazione che non esaurisce il novero dei lavoratori agricoli autonomi di cui al primo comma, ma, in quel novero, individua una sottocategoria, cui
è “in ogni caso” preclusa la fruizione dell'indennità di disoccupazione agricola che, più in generale, non spetta a coloro che, pur senza essere “coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti”, esercitano, comunque, attività agricola autonoma in via normale e prevalente (Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 77/2021).
In queste ipotesi - di esercizio di attività agricola in forma autonoma – è necessario procedere alla verifica del mantenimento, in capo al richiedente, dei requisiti per la concessione della prestazione di disoccupazione, posto appunto che l'iscrizione per
l'intero anno negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti esclude il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola (art. 2 comma 1 del
D.P.R. 1049/1970), pur sempre verificato il criterio della prevalenza dell'attività autonoma su quella da dipendente.
Uno dei requisiti, infatti, per l'iscrizione presso la predetta gestione previdenziale alla gestione dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli è che il coltivatore diretto - titolare di partita Iva - si dedichi manualmente all'attività di coltivazione del fondo o all'allevamento ed al governo del bestiame per la maggior parte dell'anno e che i guadagni da essa derivanti costituiscano la sua maggior fonte di reddito.
Nel caso, invece, in cui l'iscrizione non sia avvenuta per l'anno intero o l'attività di lavoro in proprio non abbia determinato l'obbligo di iscrizione in una delle gestioni autonome si dovrà procedere alla verifica del numero di giornate di lavoro autonomo svolto per determinare la prevalenza di attività (dipendente o autonoma) nell'anno in questione e individuare le giornate non indennizzabili ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione agricola.
A questo riguardo il funzionario dell sentito quale testimone, ha chiarito che CP_1
per verificare la sussistenza o meno del diritto alla prestazione agricola, gli uffici preposti procedono al controllo degli iscritti nella Gestione Autonoma in quanto titolari di partita IVA, e poi alla consultazione incrociata dei dati inseriti nelle varie banche dati di , Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio. CP_1
Ha altresì' precisato che “proprio per i titolari di partita IVA è prevista un'attività di verifica amministrativa, la quale prevede che nell'ipotesi di lavoratore che ha svolto oltre 120 gg di lavoro autonomo, e che, inoltre, fosse iscritto come bracciante agricolo, per meno di 150 giorni dovesse essere iscritto come coltivatore diretto, senza aver diritto alla disoccupazione agricola”.
Ed infatti, nel caso di specie, proprio a seguito di tale verifica, il ricorrente veniva iscritto d'ufficio nelle liste dei coltivatori diretti per l'anno 2018 e per l'anno 2019. Deve sul punto richiamarsi quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione nella gestione autonoma ha valore di presunzione semplice, a fronte della quale si determina un'inversione dell'onere della prova, per cui compete all'interessato di fornire la dimostrazione contraria (così ex plurimis Cassazione civile sez. lav., 12/04/2010, n.8651).
Infatti, in materia di previdenza, l'iscrizione negli elenchi dei prestatori della specifica attività autonoma ed il suo mantenimento ben possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto, “chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria.” (v. Cass., 24 luglio 1996, n. 6625).
Ancora, “sul piano logico nonché alla stregua della comune esperienza l'iscrizione in albi o elenchi e il mantenimento di essa sono chiari indizi di svolgimento "attuale" della corrispondente attività professionale, a meno che l'iscritto non dimostri il contrario, nel qual caso viene meno il presupposto della presunzione semplice di cui si
è detto.” (v. Cass. 3 luglio 2001 n. 9006).
In senso conforme si è più volte espressa anche la giurisprudenza di merito affermando, condivisibilmente, che “Anche a voler ritenere che tale presunzione sia di carattere relativo e non assoluto (come pure lascerebbe intendere l'espressione “in ogni caso” contenuta al comma 2), è evidente che spetta al ricorrente, e non all CP_1
dover fornire prova del fatto che l'attività di lavoro autonomo non sia svolta in modo normale o prevalente o, comunque, la prevalenza del lavoro subordinato in agricoltura” (così Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 477/2020; analogamente sentenza n. 77/2021).
A tal fine, il giudizio di prevalenza non deve tener conto solo del criterio reddituale, ma anche di altri elementi, tra cui quello temporale.
Nel caso di specie ritiene il Tribunale che il ricorrente non abbia assolto al suo onere probatorio, provando il possesso di tutti i requisiti previsti per il diritto al godimento dell'indennità di disoccupazione agricola.
Ed invero, a fronte della contestazione della successiva iscrizione nelle liste di coltivatori diretti, egli non contestando i dati rilevati e dedotti da , ha solo CP_1
genericamente contestato l'assenza della prevalenza dell'attività autonoma sul lavoro agricolo subordinato.
Non ha pertanto allegato al ricorso alcuna certificazione reddituale, quale, ad esempio, quella rilasciata dell'Agenzia delle Entrate per gli anni d'imposta dal 2018 e
2019, o i CUD, dai quale poteva emergere che il reddito per quegli anni era riconducibile alla sola attività di dipendente agricolo e che non risultava alcun altro reddito da attività autonoma.
E a tale scopo non possono, evidentemente, assurgere le buste paga prodotte, tra l'altro a fronte del rilievo dirimente svolto dall'iscrizione d'ufficio negli elenchi dei coltivatori diretti, regolarmente avvenuta o e non venuta meno negli anni oggetto di causa.
Tale iscrizione difatti implica comunque l'accertamento di “un'abitualità” considerando che deriva dalla verifica dell'esistenza di un numero di giornate annue superiore a 120, come peraltro dedotto da parte convenuta e non oggetto di specifica contestazione di parte ricorrente.
Quindi , non solo risulta comprovata l'esistenza di una partiva IVA correlata all'esercizio di attività d'impresa agricola a decorrere dal 2000 (cfr. visura storica in atti) , ma vi è anche una valida iscrizione, sia pure d'ufficio, negli elenchi dei coltivatori diretti, elementi che, in combinato, comprovano la natura prevalente dell'attività autonoma rispetto all'attività di lavoratore subordinato in agricoltura, che ha giustificato l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, con riferimento alla quale parte ricorrente non ha provato la mancanza dei presupposti.
Infatti, nulla ha allegato il ricorrente, oltre l'estratto contributivo, a sostegno della dedotta circostanza che l'attività come coltivatore diretto non avesse la connotazione della prevalenza.
Inoltre, il ricorrente non ha articolato altri mezzi istruttori, per fornire la prova idonea a confutare la regolare iscrizione, per gli anni oggetto di causa, allegata e provata dall' . CP_1 D'altra parte, a fronte dell'avvenuta e valida iscrizione, sarebbe stato onere dell'odierno ricorrente comunicare eventuali mutamenti rispetto al momento dell'iscrizione, apportando delle prove a sostegno del mutamento della situazione di fatto.
Invece, questi non ha né dedotto, né provato un mutamento della situazione rispetto a quella cristallizzata nel provvedimento di iscrizione ma ha solo genericamente contestato la prevalenza del lavoro autonomo, circostanza che, di per sé, non è dirimente ai fini della prova del mancato svolgimento dell'attività di coltivatore diretto in maniera prevalente, in assenza di altri elementi tesi a suffragarla, dal momento che ella si è limita ad affermare di non aver svolto lavoro autonomo in prevalenza.
Pertanto, non avendo la ricorrente provato mutamenti successivi in grado di incidere sull'iscrizione, determinando il venir meno della stessa, né avendo confutato la prova della natura prevalente dell'attività di coltivatore diretto, che ha determinato l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, il ricorso non può essere accolto, dal momento che lo stesso scaturisce da crediti dell' maturati in base ad una regolare iscrizione, CP_1
sebbene di ufficio, nella Gestione Agricola.
Le spese di giudizio sono irripetibili tra le parti alla luce della dichiarazione resa ai sensi degli artt. 152 e segg. Disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso
2. Spese irripetibili
Taranto, 3 marzo 2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma) **** Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto,
Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
11/2/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. SELVAGGI ALBERICO
- Ricorrente – contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti BAUER RAIMUND E ANDRIULLI ANTONIO
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 5 novembre 2021, il ricorrente, premettendo di aver chiesto e ottenuto la liquidazione della disoccupazione agricola per gli anni 2018 e
2019, chiedeva al giudice del lavoro di Taranto di voler dichiarare da lui non dovuta la restituzione delle suddette somme richieste dall quale recupero di un asserito CP_1
indebito relativo alle due annualità precedentemente erogate in suo favore. In conseguenza, chiedeva dichiararsi non dovuta tale restituzione e confermarsi quindi il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto per CP_1
infondatezza del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e attraverso prova testimoniale, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Deve innanzitutto osservarsi che la questione concerne, all'evidenza, un indebito relativo a prestazioni previdenziali, essendo quindi inapplicabile la disciplina della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate (cfr. ex plurimis CASS.
LAV. 20 MAGGIO 2021 N° 13915) e, quindi, anche l'orientamento ermeneutico secondo il quale l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Tanto precisato, occorre poi rilevare che questo TRIBUNALE presta adesione all'orientamento interpretativo, adottato dalla SUPREMA CORTE a SEZIONI UNITE, secondo il quale: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (sic CASS. SS. UU. 4 AGOSTO 2010 N° 18046).
Tale principio di diritto è stato ulteriormente ribadito e precisato da 5 Parte_2
GENNAIO 2011 N° 198, secondo cui: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che CP_1
quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la
S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' CP_1
indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)”.
Nel merito, giova premettere che per mancata contestazione, oltre che per comprovante documentazione allegata, non sono in discussione gli elementi costitutivi della prestazione in contesa.
Infatti, risulta circostanza pacifica tanto l'iscrizione del lavoratore negli elenchi dei lavoratori agricoli cui all'art. 12 del R.D. 24.09.40 n. 1949 quanto che il ricorrente risulti titolare di partita IVA per attività agricola autonoma.
Orbene, rilevato che la normativa specifica in materia prevede la possibilità che il lavoratore agricolo, oltre alla normale attività di dipendente, svolga anche quella lavorativa di tipo autonomo o associato, anche con relativa partita IVA, oggetto della presente controversia è la verifica della prevalenza di una delle richiamate attività rispetto all'altra e, pertanto, dei limiti di concessione della prestazione temporanea in agricoltura in presenza del contestuale svolgimento di lavoro autonomo.
Nello specifico di queste ipotesi si occupa l'art. 2 del D.P.R. 1049/1970 che recita: “I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli [comma 1]. Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957 n 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959 n 463, e della legge 22 luglio 1966 n 613 [comma 2]”.
Alla stregua della previsione legislativa citata, quindi, il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola si perde, pur se il lavoratore sia iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli, quando "i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato" (primo comma) oppure “quando risulti l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti” ovverosia nelle c.d. gestioni autonome (secondo comma).
In particolare, il secondo comma dell'articolo richiamato, chiarisce che, “in ogni caso”, si considerano esercenti attività agricola autonoma, in via normale o prevalente, gli iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti: con una specificazione che non esaurisce il novero dei lavoratori agricoli autonomi di cui al primo comma, ma, in quel novero, individua una sottocategoria, cui
è “in ogni caso” preclusa la fruizione dell'indennità di disoccupazione agricola che, più in generale, non spetta a coloro che, pur senza essere “coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti”, esercitano, comunque, attività agricola autonoma in via normale e prevalente (Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 77/2021).
In queste ipotesi - di esercizio di attività agricola in forma autonoma – è necessario procedere alla verifica del mantenimento, in capo al richiedente, dei requisiti per la concessione della prestazione di disoccupazione, posto appunto che l'iscrizione per
l'intero anno negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti esclude il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola (art. 2 comma 1 del
D.P.R. 1049/1970), pur sempre verificato il criterio della prevalenza dell'attività autonoma su quella da dipendente.
Uno dei requisiti, infatti, per l'iscrizione presso la predetta gestione previdenziale alla gestione dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli è che il coltivatore diretto - titolare di partita Iva - si dedichi manualmente all'attività di coltivazione del fondo o all'allevamento ed al governo del bestiame per la maggior parte dell'anno e che i guadagni da essa derivanti costituiscano la sua maggior fonte di reddito.
Nel caso, invece, in cui l'iscrizione non sia avvenuta per l'anno intero o l'attività di lavoro in proprio non abbia determinato l'obbligo di iscrizione in una delle gestioni autonome si dovrà procedere alla verifica del numero di giornate di lavoro autonomo svolto per determinare la prevalenza di attività (dipendente o autonoma) nell'anno in questione e individuare le giornate non indennizzabili ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione agricola.
A questo riguardo il funzionario dell sentito quale testimone, ha chiarito che CP_1
per verificare la sussistenza o meno del diritto alla prestazione agricola, gli uffici preposti procedono al controllo degli iscritti nella Gestione Autonoma in quanto titolari di partita IVA, e poi alla consultazione incrociata dei dati inseriti nelle varie banche dati di , Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio. CP_1
Ha altresì' precisato che “proprio per i titolari di partita IVA è prevista un'attività di verifica amministrativa, la quale prevede che nell'ipotesi di lavoratore che ha svolto oltre 120 gg di lavoro autonomo, e che, inoltre, fosse iscritto come bracciante agricolo, per meno di 150 giorni dovesse essere iscritto come coltivatore diretto, senza aver diritto alla disoccupazione agricola”.
Ed infatti, nel caso di specie, proprio a seguito di tale verifica, il ricorrente veniva iscritto d'ufficio nelle liste dei coltivatori diretti per l'anno 2018 e per l'anno 2019. Deve sul punto richiamarsi quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione nella gestione autonoma ha valore di presunzione semplice, a fronte della quale si determina un'inversione dell'onere della prova, per cui compete all'interessato di fornire la dimostrazione contraria (così ex plurimis Cassazione civile sez. lav., 12/04/2010, n.8651).
Infatti, in materia di previdenza, l'iscrizione negli elenchi dei prestatori della specifica attività autonoma ed il suo mantenimento ben possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto, “chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria.” (v. Cass., 24 luglio 1996, n. 6625).
Ancora, “sul piano logico nonché alla stregua della comune esperienza l'iscrizione in albi o elenchi e il mantenimento di essa sono chiari indizi di svolgimento "attuale" della corrispondente attività professionale, a meno che l'iscritto non dimostri il contrario, nel qual caso viene meno il presupposto della presunzione semplice di cui si
è detto.” (v. Cass. 3 luglio 2001 n. 9006).
In senso conforme si è più volte espressa anche la giurisprudenza di merito affermando, condivisibilmente, che “Anche a voler ritenere che tale presunzione sia di carattere relativo e non assoluto (come pure lascerebbe intendere l'espressione “in ogni caso” contenuta al comma 2), è evidente che spetta al ricorrente, e non all CP_1
dover fornire prova del fatto che l'attività di lavoro autonomo non sia svolta in modo normale o prevalente o, comunque, la prevalenza del lavoro subordinato in agricoltura” (così Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 477/2020; analogamente sentenza n. 77/2021).
A tal fine, il giudizio di prevalenza non deve tener conto solo del criterio reddituale, ma anche di altri elementi, tra cui quello temporale.
Nel caso di specie ritiene il Tribunale che il ricorrente non abbia assolto al suo onere probatorio, provando il possesso di tutti i requisiti previsti per il diritto al godimento dell'indennità di disoccupazione agricola.
Ed invero, a fronte della contestazione della successiva iscrizione nelle liste di coltivatori diretti, egli non contestando i dati rilevati e dedotti da , ha solo CP_1
genericamente contestato l'assenza della prevalenza dell'attività autonoma sul lavoro agricolo subordinato.
Non ha pertanto allegato al ricorso alcuna certificazione reddituale, quale, ad esempio, quella rilasciata dell'Agenzia delle Entrate per gli anni d'imposta dal 2018 e
2019, o i CUD, dai quale poteva emergere che il reddito per quegli anni era riconducibile alla sola attività di dipendente agricolo e che non risultava alcun altro reddito da attività autonoma.
E a tale scopo non possono, evidentemente, assurgere le buste paga prodotte, tra l'altro a fronte del rilievo dirimente svolto dall'iscrizione d'ufficio negli elenchi dei coltivatori diretti, regolarmente avvenuta o e non venuta meno negli anni oggetto di causa.
Tale iscrizione difatti implica comunque l'accertamento di “un'abitualità” considerando che deriva dalla verifica dell'esistenza di un numero di giornate annue superiore a 120, come peraltro dedotto da parte convenuta e non oggetto di specifica contestazione di parte ricorrente.
Quindi , non solo risulta comprovata l'esistenza di una partiva IVA correlata all'esercizio di attività d'impresa agricola a decorrere dal 2000 (cfr. visura storica in atti) , ma vi è anche una valida iscrizione, sia pure d'ufficio, negli elenchi dei coltivatori diretti, elementi che, in combinato, comprovano la natura prevalente dell'attività autonoma rispetto all'attività di lavoratore subordinato in agricoltura, che ha giustificato l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, con riferimento alla quale parte ricorrente non ha provato la mancanza dei presupposti.
Infatti, nulla ha allegato il ricorrente, oltre l'estratto contributivo, a sostegno della dedotta circostanza che l'attività come coltivatore diretto non avesse la connotazione della prevalenza.
Inoltre, il ricorrente non ha articolato altri mezzi istruttori, per fornire la prova idonea a confutare la regolare iscrizione, per gli anni oggetto di causa, allegata e provata dall' . CP_1 D'altra parte, a fronte dell'avvenuta e valida iscrizione, sarebbe stato onere dell'odierno ricorrente comunicare eventuali mutamenti rispetto al momento dell'iscrizione, apportando delle prove a sostegno del mutamento della situazione di fatto.
Invece, questi non ha né dedotto, né provato un mutamento della situazione rispetto a quella cristallizzata nel provvedimento di iscrizione ma ha solo genericamente contestato la prevalenza del lavoro autonomo, circostanza che, di per sé, non è dirimente ai fini della prova del mancato svolgimento dell'attività di coltivatore diretto in maniera prevalente, in assenza di altri elementi tesi a suffragarla, dal momento che ella si è limita ad affermare di non aver svolto lavoro autonomo in prevalenza.
Pertanto, non avendo la ricorrente provato mutamenti successivi in grado di incidere sull'iscrizione, determinando il venir meno della stessa, né avendo confutato la prova della natura prevalente dell'attività di coltivatore diretto, che ha determinato l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, il ricorso non può essere accolto, dal momento che lo stesso scaturisce da crediti dell' maturati in base ad una regolare iscrizione, CP_1
sebbene di ufficio, nella Gestione Agricola.
Le spese di giudizio sono irripetibili tra le parti alla luce della dichiarazione resa ai sensi degli artt. 152 e segg. Disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso
2. Spese irripetibili
Taranto, 3 marzo 2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma) **** Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto,
Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)