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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 4960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4960 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del Popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Milano Sezione VII civile
in persona del giudice monocratico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento R.G.A.C. n. 30362/2023 avente ad oggetto: appalto
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Elisa Zagni del Foro di Milano
ATTORE
E
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. , rappresentata e difesa, ex art. 85 c.p.c., Controparte_2 dall'avv. Domenico Valentini del Foro di Monza, che ha rinunciato alla procura alle liti in precedenza conferitagli CONVENUTA
NONCHÉ
( ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._2 dall'avv. Pietro Algisi del Foro di Milano CONVENUTO
Conclusioni: All'udienza di discussione del 28.5.2025:
così concludeva: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previe le più opportune pronunce, contrariis reiectis Nel merito In via principale:
1 - accertato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il grave nadempimento contrattuale posto in essere dal Geom. CP_3
e dalla nonché
[...] Controparte_4
- dichiarata la responsabilità solidale del Geom. CP_3
e della per il
[...] Controparte_4 menzionato inadempimento,
- dichiarare risolto il contratto di appalto stipulato in data 9 marzo 2021, e, per l'effetto - condannare la alla Controparte_1 restituzione dell'importo di € 21.120,00, corrisposto dal dott.
a titolo di acconto per le operazioni di ristrutturazione Pt_1 mai eseguite nell'unità immobiliare di parte attrice, nonché
- condannare le odierne parti convenute, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti dal dott. a Pt_1 causa dell'accertato inadempimento, così come meglio dettagliati in narrativa, nella misura che verrà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia, comprensivi di € 28,00/settimana a titolo di rifusione delle spese di viaggio sostenute, nonché di € 500,00/mese a titolo di ristoro per la mancata messa a reddito dell'immobile a far data dal 30 giugno 2021 sino al termine che l'On.le Giudice adito riterrà congruo alla luce di tutte le circostanze esposte, per un totale in ogni caso non inferiore ad € 24.397,00, nonché
- condannare le odierne parti convenute, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti dal dott.
da quantificarsi anche in via equitativa, nell'ammontare Pt_1 che sarà accertato in corso di causa o comunque ritenuto di giustizia, anche a seguito delle risultanze di idonea consulenza tecnica, e in ogni caso in misura non inferiore all'importo di € 3.136,00. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo. In ogni caso: Con vittoria di spese e onorari di giudizio oltre il 15% di rimborso forfetario oltre IVA e 4% CPA come per Legge.”. L'attore, inoltre, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, reiterava le proprie istanza istruttorie già formulate e disattese.
così concludeva: Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis reiectis, con ogni miglior formula e statuizione in fatto ed in diritto dati motivi in narrativa: In via preliminare. Dichiarare l'inefficacia dell'atto di citazione per indicazione del termine di costituzione errato. Nel merito. Rigettare tutte le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e diritto, come da motivi in narrativa. 2 Rigettare tutte le domande di formulate Controparte_4 avverso il convenuto per i motivi in Controparte_5 narrativa. Con vittoria di spese di lite e competenze professionali.”.
Alla medesima udienza del 28.5.2025 nessuno è comparso per la
[...] al fine di rendere le definitive conclusioni. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio , in sintesi, Parte_1 deduceva: a) che, nel marzo 2021, aveva formalizzato con la società un contratto d'appalto avente ad oggetto Controparte_1 la ristrutturazione (ivi compreso il rifacimento della copertura) di un'unità immobiliare sita nello stabile via Arquà n. 21 di Milano acquistata da essa attore poco tempo prima;
b) che la direzione dei relativi lavori era stata affidata al geom. al quale, in Controparte_3 precedenza, erano stati già affidati la “progettazione, lo svolgimento di pratiche catastali e la presentazione della documentazione amministrativa inerenti ai lavori”; c) che il contratto d'appalto prevedeva quale termine di ultimazione dell'opera il 30.6.2021 con previsione di una penale da ritardo a carico dell'appaltatrice di € 100,00 al giorno;
d) che, prima ancora della formalizzazione del contratto d'appalto, essa attore aveva corrisposto all'appaltatrice, a titolo d'acconto, l'importo complessivo di € 4.000,00; e) che, in data 10.3.2021, esso attore aveva, poi, corrisposto all'appaltatrice, sempre a titolo d'acconto, la somma di € 21.120,00; f) che, tuttavia, dopo che l'appaltatrice aveva eseguito unicamente le attività di “sgombero dei materiali presenti nell'unità immobiliare e messa a terra delle assi per il cantiere”, i lavori avevano subito un “rallentamento” poiché, nell'ambito dell'assemblea del condominio di via Arquà del 13.4.2021, era emersa l'improrogabilità dei lavori di rifacimento della copertura condominiale e di sistemazione delle facciate;
g) che già in quella medesima assemblea esso attore era stato autorizzato dal condominio ad eseguire i lavori di proprio interesse anche utilizzando parti comuni;
h) che, a seguito di tanto, attraverso varie successive assemblee condominiali, era stata, poi, deliberata l'esecuzione dei lavori condominiali da parte di un'impresa incaricata dal condominio ed era stato, altresì, stabilito: h1) che da tali lavori condominiali fosse
“stralciato” il rifacimento della copertura dell'unità immobiliare di esso attore, h2) che i lavori di copertura dell'unità immobiliare di esso attore sarebbero stati eseguiti dalla “di pari passo” Controparte_4 con quelli condominiali, h3) che la avrebbe Controparte_4 potuto utilizzare, “sul retro”, il ponteggio fatto allestire dal 3 condominio, h4) che esso attore avrebbe versato al condominio l'importo di € 8.261,00 quale “quota di ponteggi ed allestimento cantiere”; i) che con l'impresa esso attore Controparte_4 aveva, poi, concordato, in data 28.7.2022, un adeguamento del corrispettivo d'appalto, che era stato incrementato da € 48.000,00 ad € 54.985,00 oltre IVA;
l) che, tuttavia, nonostante fosse stato espressamente rappresentato al geom. Feudale che il ponteggio condominiale sarebbe stato rimosso entro il 31.8.2022, questi si era attivato per richiederne l'uso solo il 23.8.2022 e senza aver, peraltro, mai trasmesso la documentazione relativa alla sicurezza (“PSC, POS Impresa, nominativo del Coordinatore della sicurezza”); m) che, in definitiva, nonostante i numerosi solleciti inviati da esso attore sia al direttore dei lavori, geom. Feudale, sia all'impresa appaltatrice, il primo non aveva assunto alcuna iniziativa formale nei confronti della seconda e quest'ultima si era rifiutata di eseguire i lavori ancorché il condominio di via Arquà n. 21, ancora il 17.10.2022, avesse manifestato la propria disponibilità a far utilizzare il “ponteggio ancora presente"; n) che, in relazione a quanto rappresentato, sia il geom. Feudale sia la avevano assunto una condotta di Controparte_4 grave inadempimento;
o) che, pertanto, per un verso, il contratto di appalto andava risolto per grave inadempimento della CP_4 con condanna di quest'ultima alla restituzione dell'importo
[...] di € 21.120,00 ad essa anticipatamente corrisposto e, per altro verso, entrambi i convenuti, in solido tra loro, andavano condannati al risarcimento dei danni patiti da esso attore;
p) che, in particolare, i danni patrimoniali patiti da esso attore, quantificabili in misura non inferire ad € 24.397,00, consistevano nell'inutile esborso, in favore del condominio della somma di € 8.261,00, nelle spese di viaggio da Voghera a Milano affrontate dal 30.6.2021 in ragione nell'indisponibilità del proprio immobile di Milano, nella mancata possibilità di locare, sempre a far data dal 30.6.2021, l' “immobile da lui non occupato”; q) che, inoltre, esso attore, in ragione della situazione rappresentata, aveva subito “ripercussioni psicologiche” ed un conseguente danno non patrimoniale da stress da quantificarsi in via equitativa in almeno € 3.136,00.
L'attore proponeva, pertanto, le domande di cui alle conclusioni sopra riportate.
La costituitasi, a sua volta, sempre in Controparte_1 sintesi, deduceva: a) l'inesistenza di qualsivoglia proprio inadempimento colpevole, atteso che essa convenuta aveva “dato inizio ai lavori all'interno dell'unità abitativa del operandone lo Pt_1 sgombero, la pulizia, le demolizioni dei rivestimenti e della 4 pavimentazione, nonché la fornitura e posa in opera degli assiti del solaio” mentre per la prosecuzione con le altre lavorazioni necessitava di “apposito ponteggio”; b) che, al riguardo, a seguito di assemblea condominiale, era stato deciso l'utilizzo dell'impalcatura predisposta dal condominio di via Arquà n. 21, rimettendosi, pertanto, alle tempistiche da questo dettate;
c) che, inoltre, per via della sporgenza della tettoria, per eseguire i lavori serviva la contemporanea presenza di due ponteggi, uno dalla parte del condominio di via Arquà e l'altro all'interno del cortile del limitrofo condominio di via Chavez;
d) che, tuttavia, il condominio di via Chavez era stato “recalcitrante ad offrire gli spazi necessari del proprio cortile per il posizionamento dei ponteggi”; e) che, a quel punto, per eseguire i lavori sarebbe stato necessario utilizzare una piattaforma aerea dal lato di via Chavez ma il si era mostrato contrario a pagare i relativi costi Pt_1 supplementari;
f) che i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti dall'attore erano, in ogni caso, del tutto indimostrati.
La instava, pertanto, per il rigetto delle Controparte_1 domande attoree ed, in subordine, perché il Feudale fosse condannato a
“tenere indenne” essa appaltatrice, “i[n] tutto o in parte, in ragione del rispettivo grado di responsabilità”, da quanto fosse stata chiamata a risarcire in favore dell'attore.
Il Feudale, costituitosi, previa proposizione di eccezione di
“nullità/inefficacia” dell'atto di citazione per “indicazioni di costituzione errate a lesione della difesa del convenuto”, nel merito, sempre in sintesi, deduceva: a) l'insussistenza di qualsivoglia propria responsabilità risarcitoria poiché i lavori non erano iniziati unicamente
“per mancanza di volontà dell'impresa” appaltatrice, avendo egli, per converso, prestato un' “attività continuativa di vigilanza e sollecito” sulla e tenuto costantemente informato il Controparte_1
b) l'irrisarcibilità e la mancanza di prova dei danni Pt_1 genericamente lamentati dall'attore.
Il Feudale instava, pertanto, “in via preliminare”, per la “dichiarazione di inefficacia” dell'atto di citazione e, nel merito, per il rigetto tanto delle domande attoree quanto della domanda “trasversale” avanzata nei suoi confronti dalla Controparte_4
Tutto ciò premesso, per le ragioni che seguono, le domande attoree formulate nei confronti del Feudale non possono dirsi fondate mentre quelle formulate nei confronti della Controparte_1
5 possono dirsi fondate nei termini di cui in appresso e, pertanto, entro i medesimi termini, meritano accoglimento.
Preliminarmente, ed in rito, deve disattendersi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dal in quanto l'invito a CP_3 costituirsi in giudizio e gli avvisi in esso contenuti sono, in realtà, pienamente conforme al disposto del numero 7) dell'art. 163 c.p.c. così come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, risultando ivi correttamente richiamato l'art. 168 bis c.p.c. unicamente in relazione alla designazione del Giudice istruttore e non anche in relazione alla possibilità di determinare il termine di rituale costituzione del convenuto rispetto alla prima udienza così come differita dal Giudice (art. 168 bis, quinto comma, c.p.c. vigente prima delle modifiche introdotte dal richiamato D.Lgs. n. 149/2022).
Va, inoltre, rilevato che il Feudale si è, comunque, ritualmente costituito in giudizio, così determinandosi, in ogni caso, la sanatoria dell'ipotizzata nullità.
Venendo, pertanto al merito, alla luce della documentazione versata in atti dalle parti, ed, in particolare, delle numerosissime comunicazioni intercorse tra di esse, nonché dei fatti non contestati, la vicenda fattuale relativa al contratto d'appalto intercorso tra il e la Pt_1 CP_4 deve ricostruirsi nei termini che seguono: a) il a
[...] Pt_1 mezzo di apposito contratto del 9.3.2021, ha appaltato alla CP_4
per il corrispettivo di € 48.000,00, l'opera di
[...] ristrutturazione straordinaria del proprio appartamento sito in Milano alla via Arquà n. 21 comprensiva del rifacimento del sovrastante tetto, con previsione di un termine di ultimazione dell'opera stessa fissato nel 30.6.2021; b) dopo che la aveva eseguito Controparte_4 nell'immobile alcune modeste lavorazioni iniziali, poiché il condominio di via Arquà n. 21, a mezzo di varie deliberazioni assembleari intercorse tra l'aprile 2021 ed il marzo 2022, aveva, a sua volta, affidato ad una ditta terza il rifacimento della restante copertura condominiale oltre alla sistemazione delle facciate, il e la Pt_1 hanno concordato, per un verso, un aumento Controparte_4 del corrispettivo complessivo d'appalto da € 48.000,00 ad € 54.985,00 e, per altro verso, che i lavori nella proprietà ed, in Pt_1 particolare, quelli relativi al rifacimento del tetto sovrastante la stessa, sarebbero stati eseguiti dalla con Controparte_4
l'autorizzazione del condominio, utilizzando i ponteggi che sarebbero stati installati per i lavori condominiali;
c) che, tuttavia, l'installazione dei ponteggi da parte dell'impresa incaricata dal condominio di via Arquà n. 21, quanto al lato del cortile con ingresso dalla medesima via 6 Arquà, è avvenuta solo a metà di settembre 2022 allorquando la stessa impresa aveva, però, già provveduto a rimuovere l'ulteriore ponteggio in precedenza collocato nel cortile del limitrofo condominio di via Chavez;
d) che, a quel punto, si è resa necessaria una nuova variazione delle modalità di esecuzione dell'appalto per il quale è lite con la necessità di installazione di nuovo ponteggio nel cortile di via Chavez
o, in alternativa, della collocazione temporanea nello stesso cortile di una piattaforma aerea;
e) che, a fronte di tanto, la CP_4
informata della nuova situazione, ha accettato anche tale
[...] nuova variazione dell'originario programma costruttivo, avendo dapprima, il 12.10.2022, essa stessa comunicato che i lavori, con l'uso di piattaforma aerea, sarebbero iniziati il “mercoledì” od il “giovedì” successivo e, poi, che i lavori, sempre con l'uso di piattaforma aerea, sarebbero, invece, iniziati il 15.11.2022; f) che, tuttavia, la CP_4
di fatto, non solo non ha avviato i lavori di cui si tratta
[...] nelle date da essa stessa indicate ma neppure lo ha fatto il successivo 6.2.2023, pur avendo inizialmente manifestato la propria volontà di
“accettare” tale nuova data di inizio dei lavori comunicatale dal geom.
CP_3
Orbene, alla luce di tanto, ritiene il Tribunale che effettivamente il contratto d'appalto di cui si discute debba essere risolto per grave inadempimento della Controparte_4
Se è vero, infatti, che, sulla scorta della vicenda fattuale come sopra ricostruita, deve ritenersi che le parti, nel concordare una diversa modalità di esecuzione dei lavori consistente nella realizzazione degli stessi “in parallelo” con quelli condominiali e mediante utilizzo dei ponteggi condominiali, hanno determinato una sostituzione consensuale dell'originario regolamento contrattuale certamente comportante il venir meno del termine di ultimazione dei lavori originariamente pattuito e se è altrettanto vero che successivamente (agosto/settembre 2022) si è verificata una situazione di impossibilità di fatto di eseguire i lavori sfruttando i soli ponteggi condominiali in ragione della non contemporanea presenza degli stessi dal lato del cortile con ingresso da via Arquà e dal lato del cortile con ingresso da via Chavez, deve, tuttavia, osservarsi che, come sopra già si è rilevato, la CP_4
ancora successivamente, ha certamente accettato di
[...] eseguire i lavori mediante l'utilizzo, dal lato del cortile con ingresso da via Chavez, di una piattaforma aerea salvo, poi, disattendere del tutto le date di inizio lavori da essa stessa indicate (19/20.10.2022 e 15.11.2022) o, comunque, concordate (6.2.2023), non avviando, in definitiva, in alcun modo, i lavori stessi.
7 Ed, allora, il definitivo fallimento del programma negoziale non può che ascriversi proprio a tale condotta di inadempimento della
[...] che, essendosi concretata nella mancata realizzazione Controparte_4 dell'opera appaltata, certamente riveste carattere di gravità.
Il contratto d'appalto per il quale è causa va, dunque, risolto per grave inadempimento dell'appaltatrice.
Dalla risoluzione del contratto d'appalto intercorso tra il e la Pt_1 consegue, poi, come il primo abbia Controparte_4 effettivamente diritto alla restituzione dell'acconto di € 21.240,00 da egli versato, dovendosi al riguardo unicamente rilevare che, pur essendo pacifico che l'attore, oltre al predetto acconto di € 21.240,00, aveva, in precedenza, già versato all'appaltatrice il complessivo ulteriore importo di € 4.000,00 (di cui non ha invocato la restituzione), la non ha offerto alcuna prova dell'adombrata Controparte_4 circostanza secondo cui le (modeste) lavorazioni da essa inizialmente eseguite avrebbero un valore maggiore di € 4.000,00.
La va, pertanto, condannata a restituire al Controparte_4 la somma di € 21.290,00 oltre interessi, al saggio di cui al Pt_1 primo comma dell'art. 1284 c.c., dalla messa in mora del 20.2.2023 e fino all'introduzione della domanda giudiziale ed, al saggio di cui al quarto comma del medesimo articolo, dall'introduzione della domanda giudiziale e fino al soddisfo.
Passando all'esame della domanda risarcitoria pure avanzata dal deve, poi, in primo luogo, rilevarsi come la stessa non possa Pt_1 ritenersi fondata per quanto proposta nei confronti del Feudale.
Premesso, infatti, che il direttore dei lavori, stante il contenuto e la natura delle obbligazioni che egli assume, non può, di per sé, essere chiamato a rispondere, in termini risarcitori, della mancata realizzazione dell'opera, essendo, al più, ipotizzabile una responsabilità risarcitoria del direttore dei lavori in relazione al ritardo con cui l'opera venga in concreto realizzata laddove nel determinarsi di tale ritardo abbia concorso una sua condotta di difettosa vigilanza sull'appaltatore o di mancata informativa del committente, con riferimento al caso di specie, fermo restando quanto si dirà in appresso circa l'insussistenza di danni “da ritardo” risarcibili, deve osservarsi che dall'esame delle copiose comunicazioni prodotte in atti e già sopra richiamate, non emerge affatto una condotta negligente del Feudale in relazione ai profili indicati, risultando, per converso, da un lato, che il direttore dei lavori si è ampiamente adoperato (anche interfacciandosi più volte con 8 l'amministratore del condominio di via Chavez) affinché la
[...] avviasse i lavori di cui si tratta e, dall'altro lato, che il Controparte_4 sia rimasto costantemente informato sulla situazione di fatto Pt_1 relativa ai lavori da svolgersi.
La medesima domanda risarcitoria attorea per quanto proposta nei confronti della deve, invece, ritenersi fondata Controparte_4 nei limiti di cui in appresso.
Ed, invero, sulla scorta dei documenti prodotti in atti dall'attore, può dirsi effettivamente dimostrato che il ha corrisposto al Pt_1 condominio di via Arquà n. 21 un importo specificamente riferito al concordato utilizzo del ponteggio “condominiale” per la realizzazione dei propri lavori privati.
Ed, allora, considerato che, sia pure con riferimento al solo ponteggio posto nel cortile con ingresso da via Arquà, il mancato utilizzo in concreto dello stesso è effettivamente dipeso dalla condotta inadempiente della il predetto esborso Controparte_4 effettuato dal al riguardo, stante la sua sopravvenuta Pt_1 sostanziale inutilità, effettivamente si è tramutato in una posta di danno di cui l'appaltatrice convenuta deve rispondere.
Quanto alla quantificazione di tale posta di danno deve, tuttavia, osservarsi che, come si evince dal contenuto complessivo del documento n. 9 versato in atti dall'attore, l'importo di € 8.261,00 indicato dal è, in realtà, riferibile all'utilizzo del ponteggio Pt_1
“condominiale” solo quanto ad € 2.735,00 (spese di “allestimento cantiere” attribuite individualmente al , trattandosi, per il Pt_1 resto, di ordinari oneri condominiali relativi ai più ampi lavori fatti eseguire dal condominio.
La posta di danno in danno in parola, pertanto, avuto riguardo alla svalutazione monetaria secondo indice ISTAT FOI verificatasi tra l'epoca del suo prodursi (febbraio 2023) ed oggi, va liquidata, all'attualità, in € 2.798,00.
Non possono, invece, riconoscersi le ulteriori poste di danno pure invocate dall'attore.
Quanto alle ulteriori poste di danno patrimoniale addotte dal Pt_1 in relazione a spese di viaggio o alla mancata possibilità “di locare l'immobile da lui non occupato”, in disparte ogni considerazione in ordine alla genericità delle relative allegazioni fattuali offerte 9 dall'attore, deve rilevarsi che si tratta, in ogni caso, di presunti danni che – in tesi – sarebbero derivati dal ritardo nell'ottenimento dell'opera rispetto al termine di ultimazione della stessa pattuito in contratto.
Al riguardo si è, tuttavia, sopra già osservato, per un verso, che le parti, allorché hanno concordato modalità diverse di esecuzione dell'opera, hanno determinato una sostituzione consensuale dell'originario regolamento contrattuale comportante il venir meno del termine di ultimazione dei lavori originariamente pattuito e, per altro verso, che l'opera, di fatto, non avrebbe, comunque, potuto essere realizzata prima dell'ottobre 2022.
In considerazione di tanto, deve, dunque, ritenersi che la condotta di inadempimento posta in essere dalla sia Controparte_4 consistita non già in un ritardo (sia pure culminato con la mancata realizzazione dell'opera) rispetto ad un termine concordato quanto, piuttosto, in un sostanziale rifiuto di eseguire l'opera stessa, manifestatosi, di fatto, già nell'ottobre 2022.
Le poste di danno in parola non possono, pertanto, ritenersi sussistenti.
Quanto, poi, all'invocato danno da non patrimoniale, fermo restando quanto si è appena osservato circa il fatto che l'inadempimento dell'appaltatrice si è verificato soltanto a decorrere da ottobre 2022, deve rilevarsi che sulla scorta della “relazione clinica relativa alla valutazione psicologica” prodotta in atti non può affatto ritenersi dimostrata l'esistenza di un vero e proprio danno biologico (e tantomeno l'esistenza di un danno biologico causalmente ricollegabile alla condotta di inadempimento dell'appaltatrice per come sopra circostanziata) e che, in relazione al diverso profilo esistenziale o morale, l'attore, da un lato, non ha minimamente indicato quale sarebbe l'interesse leso di rilevanza costituzionale (avendo fatto generico richiamo all'art. 2 Cost.) e, dall'altro lato, non ha, comunque, dimostrato l'esistenza di un effettivo e reale “sconvolgimento esistenziale” diverso da una situazione di mero disagio o stress.
Pertanto, in definitiva, in relazione alla domanda risarcitoria proposta dal va condannata la (sola) al Pt_1 Controparte_4 pagamento della (sola) anzidetta somma di € 2.798,00.
Le spese di lite, quanto al rapporto processuale tra il e la Pt_1
seguono la soccombenza della seconda e si Controparte_4 liquidano come in dispositivo avuto riguardo al valore del decisum.
10 Quanto al rapporto processuale tra il ed il Feudale, le spese di Pt_1 lite parimenti seguono la soccombenza del primo e si liquidano come in dispositivo in relazione al valore dell'intera domanda risarcitoria proposta nei confronti del e qui respinta. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede: 1) risolve il contratto d'appalto per il quale è lite per grave inadempimento della Controparte_1
2) condanna la al pagamento, in favore Controparte_1 di , a titolo restitutorio, della somma di € 21.290,00, Parte_1 oltre interessi di mora come in parte motiva;
3) condanna la al pagamento, in favore Controparte_1 di , a titolo risarcitorio, della somma di € 2.798,00; Parte_1
4) rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei Parte_1 confronti di Controparte_3
5) dichiara assorbita la domanda di “manleva” proposta dalla
[...] nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
6) condanna la al rimborso, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite, liquidate in € 545,00 per esborsi Parte_1 ed € 7.616,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato;
7) condanna al rimborso, in favore di Parte_1 CP_3
delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00, oltre accessori
[...] per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato. Milano, lì 18.6.2025 Il Giudice monocratico
Mauro Pacifico
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