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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/12/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1406/25 R.G.
Tra
, elett.te dom.ta in Genzano di Lucania presso lo Parte_1 studio dell'avv. Rocco Di Bono che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Genzano di Lucania presso Controparte_1 lo studio dell'avv.to Giuseppe N.M. Pietrapertosa che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da conclusioni congiunte rese all'udienza del 19.11.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 16.05.2025 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Banzi il 05.06.2000 e Controparte_1 che, con decreto n. 146/17 (cron. n. 14858/17) del 23.11.2017, questo
Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (19.11.2000), Per_1
(01.04.2005), (17.07.2007) e (06.12.2011); Per_2 Per_3 Per_4 che ella percepisce assegno di inclusione per un importo mensile di 1.084 euro e l'assegno unico universale per la prole di complessivi 798 euro mensili;
che ha lasciato la casa coniugale in quanto in condizioni di
“obsolescenza” e si è trasferita, unitamente alle figlie e Per_3 Per_4 in una abitazione in locazione per la quale versa il canone di 300 euro mensili;
che è onerata altresì del pagamento di 112 euro mensili per la restituzione del finanziamento contratto per l'acquisto della sua autovettura, oltre che delle spese domestiche;
che il resistente si è trasferito a Torino, ove lavora come operaio alle dipendenze dell' CP_2 con retribuzione mensile di 1.720 euro, con la quale deve far fronte al pagamento di: 600 euro mensili per il canone di locazione della sua abitazione, 130 euro mensili per la locazione del garage, 344 euro e 250 euro mensili per la restituzione dei finanziamenti contratti per l'acquisto di un'autovettura e per l'acquisto di alcuni elettrodomestici;
che la figlia vive e lavora a Torino con mansioni di infermiera presso una RSA ed Per_1
è economicamente autosufficiente;
che il figlio soffre di una Per_2 grave forma di disturbo bipolare ed è attualmente in cura presso la struttura psichiatrica “Il giardino di Alice” di Acerenza, è invalido permanente in misura del 75% e percepisce una pensione di invalidità di
343 euro mensili;
che le figlia frequenta il quarto anno del liceo Per_3 delle Scienze Umane presso l'I.I.S.S. “Ettore Majorana” di Genzano di
Lucania; che la figlia frequenta l'ultimo anno della scuola media. Per_4
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
con onere del padre di versamento di un contributo di mantenimento mensile per i figli economicamente non autosufficienti, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha chiesto che siano confermate le condizioni concordate in sede di separazione.
Acquisizione la documentazione prodotta, all'udienza del 19.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità dell'accordo nelle more depositato, sottoscritto dai coniugi e dai difensori, e la causa
è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata da questo
Tribunale con decreto n. 146/17 (cron. n. 14858/17) del 23.11.2017, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le convergenti prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Banzi per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt.
14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
L'accordo sulle condizioni di divorzio, sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori, è riportato nelle note di trattazione scritta di parte ricorrente per l'udienza del 19.11.2025, come di seguito trascritto:
“…tutto ciò premesso;
tra le parti sopra costituite si conviene di procedere consensualmente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ai patti
e condizioni già allegati al ricorso per separazione consensuale datato
08.05.2017 ed iscritto al n. 1754/2017 RG del Tribunale Civile di Potenza, separazione poi omologata dal Tribunale Civile di Potenza con decreto del
23.11.2017, depositato in pari data e vistata dalla Procura della Repubblica di Potenza in data 3011.2017, come documentazione già versata in atti.
I suddetti patti e condizioni sono appresso riportati:
1. i coniugi, che da anni già vivono separati, si impegnano a collaborare nell'interesse e per la cura e l'educazione dei figli;
2. l'abitazione coniugale, unitamente ai beni mobili in essa esistenti, resta in uso e nella disponibilità della moglie, la quale continuerà a viverci ed a risiedere insieme alla figlia minore e agli altri figli;
Persona_5
3. la suddetta figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, in conformità a quanto stabilito dall'art. 155 c.c. ed al piano genitoriale per la minore , già versato in atti;
Persona_5
4. il padre potrà vedere e tenere con sé la minore Persona_5 quando vorrà e senza alcuna limitazione, compatibilmente con le esigenze di studio e/o di salute della figlia, previo accordo telefonico con la madre;
5. il padre potrà tenere con sé i figli durante il periodo estivo per 15 giorni consecutivi, nonché per una settimana nelle vacanze di Natale, concordando con la madre e con gli stessi figli le festività da trascorrere con l'uno e/o con l'altro genitore;
altrettanto per le vacanze pasquali, per le quali i coniugi concorderanno i giorni festivi da trascorrere con l'uno o
l'altro dei genitori;
6. i coniugi si impegnano a consultare vicendevolmente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, la salute o lo studio dei figli;
7. premesso che entrambi i coniugi sono autosufficienti dal punto di vista economico, per quanto riguarda il mantenimento dei figli, l'assegno unico
e universale INPS per i figli, per un importo di €. 798,00=, verrà percepito solamente e interamente dalla sig.ra la quale dichiara che Parte_1 detto assegno è congruo in considerazione delle esigenze dei figli;
8. nel caso di spese straordinarie e/o impreviste per necessità dei figli, i coniugi si impegnano a contribuire ognuno in ragione del 50%;
9. le condizioni sopra citate sono suscettibili di variazione, in caso di mutamento delle attuali condizioni di vita ed economicamente di entrambi
i coniugi che provvederanno concordemente a rideterminarle;
10. il presente accordo viene sottoscritto anche dai difensori delle parti per autentica delle sottoscrizioni e per rinuncia al vincolo di solidanza professionale”.
Quanto ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta profili di illiceità o di contrarietà a norme imperative.
Esso risponde all'interesse della figlia minore di quattordici anni, a Per_4 giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione a responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita.
Tenuto conto dell'età della figlia e della distanza tra le rispettive abitazioni, la libera regolazione della frequentazione padre-figlia e la previsione della permanenza della minore presso il padre per periodi maggiori durante le vacanze estive e durante le festività, risponde all'interesse della minore a mantenere rapporti stabili e continuativi anche con il genitore non collocatario.
Anche dal punto di vista economico, l'accordo risponde alle convergenti allegazioni sulla sopravvenuta indipendenza economica della figlia , e Per_1 all'interesse degli altri figli al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita, in considerazione della integrale percezione da parte della madre collocataria (la quale ha liberamente valutato “che detto assegno è congruo in considerazione delle esigenze dei figli”) del consistente importo dell'assegno unico universale per la prole, nonché della condizione economica del resistente, come emergente dalle stesse allegazioni della controparte.
Per le ragioni esposte va dato atto che il rapporto divorzile sarà regolato dalle condizioni di cui al predetto accordo, il quale giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
16.05.2025 così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Banzi il 05.06.2000, trascritto nel Controparte_1 Parte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Banzi dell'anno 2000, parte
II, serie A, n. 04;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio, come integralmente trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 01.12.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1406/25 R.G.
Tra
, elett.te dom.ta in Genzano di Lucania presso lo Parte_1 studio dell'avv. Rocco Di Bono che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Genzano di Lucania presso Controparte_1 lo studio dell'avv.to Giuseppe N.M. Pietrapertosa che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da conclusioni congiunte rese all'udienza del 19.11.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 16.05.2025 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Banzi il 05.06.2000 e Controparte_1 che, con decreto n. 146/17 (cron. n. 14858/17) del 23.11.2017, questo
Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (19.11.2000), Per_1
(01.04.2005), (17.07.2007) e (06.12.2011); Per_2 Per_3 Per_4 che ella percepisce assegno di inclusione per un importo mensile di 1.084 euro e l'assegno unico universale per la prole di complessivi 798 euro mensili;
che ha lasciato la casa coniugale in quanto in condizioni di
“obsolescenza” e si è trasferita, unitamente alle figlie e Per_3 Per_4 in una abitazione in locazione per la quale versa il canone di 300 euro mensili;
che è onerata altresì del pagamento di 112 euro mensili per la restituzione del finanziamento contratto per l'acquisto della sua autovettura, oltre che delle spese domestiche;
che il resistente si è trasferito a Torino, ove lavora come operaio alle dipendenze dell' CP_2 con retribuzione mensile di 1.720 euro, con la quale deve far fronte al pagamento di: 600 euro mensili per il canone di locazione della sua abitazione, 130 euro mensili per la locazione del garage, 344 euro e 250 euro mensili per la restituzione dei finanziamenti contratti per l'acquisto di un'autovettura e per l'acquisto di alcuni elettrodomestici;
che la figlia vive e lavora a Torino con mansioni di infermiera presso una RSA ed Per_1
è economicamente autosufficiente;
che il figlio soffre di una Per_2 grave forma di disturbo bipolare ed è attualmente in cura presso la struttura psichiatrica “Il giardino di Alice” di Acerenza, è invalido permanente in misura del 75% e percepisce una pensione di invalidità di
343 euro mensili;
che le figlia frequenta il quarto anno del liceo Per_3 delle Scienze Umane presso l'I.I.S.S. “Ettore Majorana” di Genzano di
Lucania; che la figlia frequenta l'ultimo anno della scuola media. Per_4
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
con onere del padre di versamento di un contributo di mantenimento mensile per i figli economicamente non autosufficienti, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha chiesto che siano confermate le condizioni concordate in sede di separazione.
Acquisizione la documentazione prodotta, all'udienza del 19.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità dell'accordo nelle more depositato, sottoscritto dai coniugi e dai difensori, e la causa
è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata da questo
Tribunale con decreto n. 146/17 (cron. n. 14858/17) del 23.11.2017, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le convergenti prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Banzi per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt.
14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
L'accordo sulle condizioni di divorzio, sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori, è riportato nelle note di trattazione scritta di parte ricorrente per l'udienza del 19.11.2025, come di seguito trascritto:
“…tutto ciò premesso;
tra le parti sopra costituite si conviene di procedere consensualmente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ai patti
e condizioni già allegati al ricorso per separazione consensuale datato
08.05.2017 ed iscritto al n. 1754/2017 RG del Tribunale Civile di Potenza, separazione poi omologata dal Tribunale Civile di Potenza con decreto del
23.11.2017, depositato in pari data e vistata dalla Procura della Repubblica di Potenza in data 3011.2017, come documentazione già versata in atti.
I suddetti patti e condizioni sono appresso riportati:
1. i coniugi, che da anni già vivono separati, si impegnano a collaborare nell'interesse e per la cura e l'educazione dei figli;
2. l'abitazione coniugale, unitamente ai beni mobili in essa esistenti, resta in uso e nella disponibilità della moglie, la quale continuerà a viverci ed a risiedere insieme alla figlia minore e agli altri figli;
Persona_5
3. la suddetta figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, in conformità a quanto stabilito dall'art. 155 c.c. ed al piano genitoriale per la minore , già versato in atti;
Persona_5
4. il padre potrà vedere e tenere con sé la minore Persona_5 quando vorrà e senza alcuna limitazione, compatibilmente con le esigenze di studio e/o di salute della figlia, previo accordo telefonico con la madre;
5. il padre potrà tenere con sé i figli durante il periodo estivo per 15 giorni consecutivi, nonché per una settimana nelle vacanze di Natale, concordando con la madre e con gli stessi figli le festività da trascorrere con l'uno e/o con l'altro genitore;
altrettanto per le vacanze pasquali, per le quali i coniugi concorderanno i giorni festivi da trascorrere con l'uno o
l'altro dei genitori;
6. i coniugi si impegnano a consultare vicendevolmente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, la salute o lo studio dei figli;
7. premesso che entrambi i coniugi sono autosufficienti dal punto di vista economico, per quanto riguarda il mantenimento dei figli, l'assegno unico
e universale INPS per i figli, per un importo di €. 798,00=, verrà percepito solamente e interamente dalla sig.ra la quale dichiara che Parte_1 detto assegno è congruo in considerazione delle esigenze dei figli;
8. nel caso di spese straordinarie e/o impreviste per necessità dei figli, i coniugi si impegnano a contribuire ognuno in ragione del 50%;
9. le condizioni sopra citate sono suscettibili di variazione, in caso di mutamento delle attuali condizioni di vita ed economicamente di entrambi
i coniugi che provvederanno concordemente a rideterminarle;
10. il presente accordo viene sottoscritto anche dai difensori delle parti per autentica delle sottoscrizioni e per rinuncia al vincolo di solidanza professionale”.
Quanto ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta profili di illiceità o di contrarietà a norme imperative.
Esso risponde all'interesse della figlia minore di quattordici anni, a Per_4 giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione a responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita.
Tenuto conto dell'età della figlia e della distanza tra le rispettive abitazioni, la libera regolazione della frequentazione padre-figlia e la previsione della permanenza della minore presso il padre per periodi maggiori durante le vacanze estive e durante le festività, risponde all'interesse della minore a mantenere rapporti stabili e continuativi anche con il genitore non collocatario.
Anche dal punto di vista economico, l'accordo risponde alle convergenti allegazioni sulla sopravvenuta indipendenza economica della figlia , e Per_1 all'interesse degli altri figli al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita, in considerazione della integrale percezione da parte della madre collocataria (la quale ha liberamente valutato “che detto assegno è congruo in considerazione delle esigenze dei figli”) del consistente importo dell'assegno unico universale per la prole, nonché della condizione economica del resistente, come emergente dalle stesse allegazioni della controparte.
Per le ragioni esposte va dato atto che il rapporto divorzile sarà regolato dalle condizioni di cui al predetto accordo, il quale giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
16.05.2025 così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Banzi il 05.06.2000, trascritto nel Controparte_1 Parte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Banzi dell'anno 2000, parte
II, serie A, n. 04;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio, come integralmente trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 01.12.2025
La Presidente est.