Articolo 9 della Legge 22 novembre 1954, n. 1127
Articolo 8
Versione
25 dicembre 1954
Art. 9.
La Delegazione di cui all'art. 1 curera' la chiusura della gestione anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
All'uopo presentera' entro tre mesi il rendiconto al Ministero del commercio con l'estero che eseguira' gli opportuni controlli e lo trasmettera' alla Corte dei conti per il tramite della competente Ragioneria centrale.
L'attivo costituira' fondo di riserva della Sezione autonoma e sara' amministrato per conto e nell'interesse del Ministero del tesoro il quale potra' autorizzarne il deposito in aziende di credito estero o l'impiego in titoli di Stato esteri.
Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario la Sezione autonoma presentera' al Ministero del tesoro apposito rendiconto delle operazioni effettuate sul fondo di cui al precedente comma.

Entrata in vigore il 25 dicembre 1954