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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 5896/2025;
considerato che
in data 17.03.2025 la ricorrente presentava domanda presso l' sede CP_1 di Salerno per vedersi riconoscere il diritto all'assegno mensile di assistenza;
considerato che
l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (cfr Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14629 del 26/05/2021: nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza dell'interesse ad agire del soggetto carente del requisito anagrafico per fruire dell'assegno mensile di invalidità); rilevato che l'indicazione, nel ricorso, della specifica prestazione invocata è essenziale sul piano dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6 , Ordinanza n. 36382 del 24/11/2021); che, nel caso che ci occupa, con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. parte attrice chiedeva all'adito Tribunale di “nominare un Consulente Tecnico per effettuare l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la percentuale di invalidità pari o superiore al 74% con la, conseguente, concessione della provvidenza dell'assegno mensile di assistenza qui richiesto, ex lege 118\1971 art.13, con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione”; considerato che l'assegno mensile di assistenza è condizionato anche al mancato superamento di un limite di reddito in relazione all'anno di presentazione della domanda;
rilevato che l' ha documentato l'assenza del requisito reddituale ex art 12 legge CP_1
412/1991 con riferimento all'anno di presentazione della domanda, al quale occorre guardare nella fattispecie che ci occupa;
posto che il richiamato requisito manca;
considerato che
è inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, ritenendo inammissibile l'azione di mero accertamento del grado di invalidità, il cui interesse ad agire era stato specificato solo nel corso del giudizio di primo grado come volto a fruire del beneficio di cui all'art. 80 della l. n. 288 del 2000 o dell'esenzione dal pagamento del "ticket" sanitario: Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 9013 del 05/05/2016; Sez. L - , Ordinanza n. 22 del 03/01/2019); gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando l'obiettiva difficoltà dell'apprezzamento delle condizioni sanitarie legittimanti l'invocata prestazione, in assenza di una dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. sottoscritta dalla parte letto l'art.445 bis c.p.c.
p.q.m.
dichiara il ricorso inammissibile;
compensa interamente le spese tra le parti.
In Salerno lì 16.12.2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 5896/2025;
considerato che
in data 17.03.2025 la ricorrente presentava domanda presso l' sede CP_1 di Salerno per vedersi riconoscere il diritto all'assegno mensile di assistenza;
considerato che
l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (cfr Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14629 del 26/05/2021: nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza dell'interesse ad agire del soggetto carente del requisito anagrafico per fruire dell'assegno mensile di invalidità); rilevato che l'indicazione, nel ricorso, della specifica prestazione invocata è essenziale sul piano dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6 , Ordinanza n. 36382 del 24/11/2021); che, nel caso che ci occupa, con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. parte attrice chiedeva all'adito Tribunale di “nominare un Consulente Tecnico per effettuare l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la percentuale di invalidità pari o superiore al 74% con la, conseguente, concessione della provvidenza dell'assegno mensile di assistenza qui richiesto, ex lege 118\1971 art.13, con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione”; considerato che l'assegno mensile di assistenza è condizionato anche al mancato superamento di un limite di reddito in relazione all'anno di presentazione della domanda;
rilevato che l' ha documentato l'assenza del requisito reddituale ex art 12 legge CP_1
412/1991 con riferimento all'anno di presentazione della domanda, al quale occorre guardare nella fattispecie che ci occupa;
posto che il richiamato requisito manca;
considerato che
è inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, ritenendo inammissibile l'azione di mero accertamento del grado di invalidità, il cui interesse ad agire era stato specificato solo nel corso del giudizio di primo grado come volto a fruire del beneficio di cui all'art. 80 della l. n. 288 del 2000 o dell'esenzione dal pagamento del "ticket" sanitario: Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 9013 del 05/05/2016; Sez. L - , Ordinanza n. 22 del 03/01/2019); gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando l'obiettiva difficoltà dell'apprezzamento delle condizioni sanitarie legittimanti l'invocata prestazione, in assenza di una dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. sottoscritta dalla parte letto l'art.445 bis c.p.c.
p.q.m.
dichiara il ricorso inammissibile;
compensa interamente le spese tra le parti.
In Salerno lì 16.12.2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino